Common use of TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI Clause in Contracts

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n°136 del 13.08.10, l’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvede a comunicare al Comune di Firenze, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L.n.136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in cui l’aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.3 comma 8 della L.136/10.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Al fine Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di assicurare cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. impegnandosi a utilizzare per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro gg. 7 dalla loro accensione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136/2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'artgli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al comma 1 art. 3 della L. n°136 del 13.08.10, l’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolareLegge 136/2010 e s.m.i., il soggetto aggiudicatario provvede a comunicare al Comune codice identificativo di Firenzegara (C.I.G.), gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare attribuito dall’Autorità di Nazionale Anticorruzione su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso richiesta della durata del contratto. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L.n.136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in cui l’aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.3 comma 8 della L.136/10stazione appaltante.

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Di Raccolta E Recapito Postale

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Al fine L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di assicurare cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. impegnandosi a utilizzare per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro gg. 7 dalla loro accensione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136/2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'artgli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al comma 1 art. 3 della L. n°136 del 13.08.10, l’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolareLegge 136/2010 e s.m.i., il soggetto aggiudicatario provvede codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall’Autorità di Nazionale Anticorruzione su richiesta della stazione appaltante. L’aggiudicatario si impegna a comunicare al Comune di Firenze, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto. Pertanto ai sensi fornire tempestivamente e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L.n.136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in cui l’aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.3 comma 8 della L.136/10iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Di Informatizzazione

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari1. L’aggiudicatario, ai sensi dell'artdel combinato disposto dell’art.2, co.1, della l.r. 3 15 del 20-11-2008 ess.mm.ii. e dell’art.3 della L. n°136 del 13.08.10legge 13-8-2010 n. 136, l’aggiudicatario si obbliga ha l’obbligo di indicare un conto corrente, bancario opostale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche non in viaesclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative all’appalto. 2. L’aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvede a comunicare al Comune avvalersi di Firenze, gli estremi del proprio tale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L.n.136/10 tutte le operazioni relative all’appalto,compresi i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonificobancario o postale o postale, con altri strumenti idonei a consentire l’obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo di gara (CIG). 3. Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la piena tracciabilità dell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazionerisoluzione per inadempimento contrattuale. Nel caso in cui l’aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.3 comma 8 della L.136/10.ART. - 14 –

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement