TRACCIABILITA’. Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i sub-appaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dagli enti appaltanti e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG derivato), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L.16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste Italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. L’appaltatore e il subcontraente comunicano a ciascuna Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Nei singoli contratti degli enti appaltanti sarà inserita , a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione agli enti appaltanti e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente (Prefettura di Gorizia). I Comuni verificano che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all’art. 3 L. 136/2010.
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TRACCIABILITA’. Con la sottoscrizione del presente contratto la Fondazione si assume l’obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13/08/2010 n° 136. Ai sensi dell’art. dell’articolo 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i sub-appaltatori e i subcontraenti comma 9 - bis della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dagli enti appaltanti e dagli altri soggetti di cui al comma 1legge 13/08/2010 n° 136, il codice identificativo di gara (CIG derivato), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L.16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste Italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. L’appaltatore e il subcontraente comunicano a ciascuna Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Nei singoli contratti degli enti appaltanti sarà inserita , a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione agli enti appaltanti e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente (Prefettura di Gorizia). I Comuni verificano che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di determina la risoluzione del contratto. Per La Fondazione, come risulta da nota in data 31 gennaio 2017, indica quale conto corrente dedicato il conto n° 7371 acceso presso la “UBI Banca Popolare di Bergamo” - agenzia di Longuelo - COD. IBAN: XX00X0000000000000000000000; sono abilitati ad operare su tale conto i Sigg. Xxxxxxx Xxxxxxx (c.f. MNZMSM54H21G160S) e Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (c.f. SNTLSM76H06E506G). La società appaltatrice si impegna ad inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n° 136. Fatto salvo quanto ivi non previstoprevisto dall’articolo 105 del D.lgs. 50/16 in ordine alle modalità di autorizzazione al subappalto, la società appaltatrice si rinvia all’artimpegna altresì a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti sottoscritti con il subappaltatore ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 3 L. 136/2010comma 5 della legge 136/10, il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 68088031FC.
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TRACCIABILITA’. Ai sensi dell’artIn applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010, per della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi movimenti finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, relativi all’appalto in questione. In particolare tutti i sub-appaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dagli enti appaltanti e dagli altri soggetti di cui al comma 1transazione, il codice identificativo di gara (CIG derivato9416438276), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L.16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste Italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. L’appaltatore e il subcontraente comunicano a ciascuna Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Nei singoli contratti degli enti appaltanti sarà inserita , a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione agli enti appaltanti e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente (Prefettura di Gorizia). I Comuni verificano che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce costituirà causa di risoluzione del contratto. Per quanto ivi A tal fine l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare ad A.C.E.R. Ravenna gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l’Aggiudicatario sarà tenuto a comunicare ad A.C.E.R. Ravenna gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all’uopo predisposto, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata. A.C.E.R. Ravenna verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall’Aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell’ipotesi di subappalto, A.C.E.R. Xxxxxxx provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell’ipotesi di subaffidamento non previstocostituente subappalto, si rinvia all’artai sensi dell’art. 105, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., A.C.E.R. Xxxxxxx provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l’Aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc…) al momento della ricezione da parte di A.C.E.R. Ravenna della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente. Al fine di mettere A.C.E.R. Ravenna in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall’art. 3, c. 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare ad A.C.E.R. Ravenna tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto di riferimento. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 L. 136/2010della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.
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TRACCIABILITA’. Ai sensi dell’artIl Codice Identificativo gara (CIG) è indicato dalla stazione appaltante nel seguente: . 3 L. e dovrà essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni pagamento. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalirestando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, gli appaltatori, i sub-appaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dagli enti appaltanti e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG derivato), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta salvezza della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L.16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP)da ogni responsabilità conseguente. In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste Italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. L’appaltatore e il subcontraente comunicano a ciascuna Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Nei singoli contratti degli enti appaltanti sarà inserita L’incaricato, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente leggelegge n. 136/2010. 'appaltatoreSono parimenti nulli i contratti di subappalto, il subappaltatore subfornitori o il subcontraente con subcontraenti che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione agli enti appaltanti e alla prefettura-ufficio territoriale dei flussi. L’appaltatore, pertanto, con la firma del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente (Prefettura presente contratto assume espressamente l’obbligo di Gorizia)inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà. I Comuni verificano In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l’appaltatore dichiara che nei contratti sottoscritti con il Conto Corrente Bancario IBAN............................. sul quale verranno eseguiti i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pagamenti di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi presente contratto ed è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig , nato a ....... il ............. codice fiscale autorizzato a operare su di esso, e si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario / Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. L’Amministrazione committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui alla al presente legge. Il mancato utilizzo del contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. L’incaricato si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136/2010. E’ fatto divieto alle imprese mandanti di risoluzione fatturare alla mandataria: ciascun soggetto del contrattoraggruppamento deve intestare le proprie fatture, ciascuna per gli importi di propria spettanza, direttamente alla Stazione appaltante. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all’art. 3 L. 136/2010Il pagamento dell’importo complessivo è effettuato comunque a favore della sola mandataria sulla quale grava l’obbligo di redistribuzione interna alle imprese facenti parte del raggruppamento.
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TRACCIABILITA’. Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010della Legge n. 136 del 16 agosto 2010, modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella Legge 217/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i sub-appaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese criminali devono utilizzare essere utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, S.p.a. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono al presente appalto (pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori, acquisto di immobilizzazioni tecniche, pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ecc.) dovranno essere registrati sui suddetti conti correnti dedicati (i cui estremi dovranno essere comunicati all’amministrazione al momento della sottoscrizione del contratto ed in caso di loro variazione comunque entro sette giorni dalla loro accensione) e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Contestualmente dovrà essere data comunicazione all’amministrazione anche delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi, comunicando tempestivamente altresì ogni modifica dei dati trasmessi. Quanto sopra vale anche per i contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera dell’impresa, all’interno di cui dovrà essere riportata, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono finanziari il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dagli enti appaltanti dall’amministrazione, dalla ditta aggiudicataria e dagli altri soggetti di cui al comma 1da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, il codice identificativo di gara (CIG derivato), C.I.G.) così come attribuito dall'Autorità dall’Autorità di Vigilanza Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici di lavoriPubblici, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L.16 gennaio 2003, n. 3, consapevoli che il Codice Unico di Progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste Italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. L’appaltatore e il subcontraente comunicano a ciascuna Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Nei singoli contratti degli enti appaltanti sarà inserita , a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione agli enti appaltanti e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente (Prefettura di Gorizia). I Comuni verificano che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa finanziarie comporterà le conseguenze previste dalla normativa in vigore. La ditta appaltatrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della controparte agli obblighi di risoluzione del contratto. Per quanto ivi non previstotracciabilità finanziaria di cui al presente punto, si rinvia all’art. 3 L. 136/2010ne dà immediata comunicazione all’amministrazione comunale e alla Prefettura territorialmente competente.
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TRACCIABILITA’. Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai sensi dell’art. 3 L. della Legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i sub-appaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dagli enti appaltanti e dagli altri soggetti di cui al comma 1, riportare il codice identificativo di gara (CIG derivato), CIG) attribuito dall'Autorità di dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici contratti pubblici di lavori, servizi e forniture forniture. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su richiesta conto corrente dedicato. Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della stazione appaltante elegge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, ove obbligatorio consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6. In particolare, ai sensi dell'articolo 11 della L.16 gennaio 2003, n. dell’art. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP). In regime transitorioco. 7, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste Italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato Legge 136/2010 l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla trascrizione della motivazione del pagamento. L’appaltatore e il subcontraente comunicano a ciascuna Amministrazione REA SPA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro 7 (sette) sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad a operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoL’Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Nei singoli Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla REA SPA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore si obbliga a inserire negli eventuali contratti degli enti appaltanti sarà inserita stipulati con propri subappaltatori, a pena cottimisti e/o subcontraenti tutto quanto precede nonché la seguente clausola: “L’esecutore , in qualità di nullità assoluta, un'apposita clausola subappaltatore / cottimista / subcontraente della ................................. nell’ambito del 31 contratto sottoscritto con la quale essi assumono REA SPA, identificato con il CIG assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche; si impegna a dare immediata comunicazione alla presente legge. 'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha REA SPA contraente della notizia dell'inadempimento dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione agli enti appaltanti assunti ai sensi della predetta normativa; si obbliga a trasmettere copia del presente contratto e di ogni sua eventuale modifica alla prefettura-ufficio territoriale del Governo REA SPA”. In caso di mancata apposizione o mancato rispetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente (Prefettura di Gorizia)stessa, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 136/2010. I Comuni verificano che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavoriL’Appaltatore, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inseritasensi dell’art. 3 della Legge 136/10, si obbliga a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con garantire la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari collegati all’Appalto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare alla REA SPA ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti. Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di cui tracciabilità nei contratti di subappalto, ed a dare immediata comunicazione a REA SPA ed alla presente legge. Il mancato utilizzo Prefettura-Ufficio Territoriale del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena Governo della Provincia di Livorno, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all’art. 3 L. 136/2010finanziaria.
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