Common use of Tracciabilità Clause in Contracts

Tracciabilità. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:  per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  i pagamenti di cui sopra devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui sopra;  i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi da quanto precede, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del presente appalto Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:  la violazione delle prescrizioni di cui sopra, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  la violazione delle prescrizioni di cui sopra, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto. I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-U.T.G. territorialmente competente. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento: in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

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Tracciabilità. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-sub- fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; i pagamenti di cui sopra devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui sopra; i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi da quanto precede, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del presente appalto appalto. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:  la La violazione delle prescrizioni di cui sopra, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  la violazione delle prescrizioni di cui sopra, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto. I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-U.T.G. territorialmente competente. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento: in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

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Tracciabilità. Ai sensi dell’articolo 3Il Contraente, commi 1 gli eventuali subappaltatori e 8, gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Si precisa, a tal proposito, che la fattura emessa dovrà riportare il CIG e il numero di contratto di riferimento. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione degli estremi identificativi del 2010conto corrente bancario/postale nel quale Etra S.p.A. accrediterà, gli operatori economici titolari dell’appaltomediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del presente contratto entro i termini di pagamento, nonché i subappaltatoricontestualmente, devono si impegna a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti contisu detto conto. L’obbligo Il contratto s’intende risolto di comunicazione è esteso diritto nel caso che anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:  per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  i pagamenti di cui sopra devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui sopra;  i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovutouna sola transazione finanziaria relativa all’affidamento, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. I pagamenti in favore eseguita da subappaltatori o subcontraenti della Ditta Incaricata, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di enti previdenzialipagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi da quanto precede, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del presente appalto Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:  la violazione delle prescrizioni di cui sopra, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis, bis della citata legge n. 136 136/2010 e s.m.i.. Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del 2010;  la violazione delle prescrizioni Governo della Provincia di cui sopra, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto. I soggetti che hanno Vicenza – della notizia dell'inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%, procedono all'immediata risoluzione le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del rapporto contrattualecertificato di collaudo o di verifica di conformità, informandone contestualmente previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa la Stazione fatturazione nei confronti della stazione appaltante e la Prefettura-U.T.G. territorialmente competentedeve avvenire da parte delle singole imprese costituenti il RTI relativamente alla propria quota di lavori eseguiti. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera Il pagamento delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento: in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoriafatture sarà effettuato esclusivamente all’impresa capogruppo.

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