Common use of Trasloco Clause in Contracts

Trasloco. In caso di trasloco/trasferimento, a parziale deroga di quanto previsto al punto 2.3 “Oggetto dell’Assicurazione”, l’Assicurazione vale anche nella nuova Ubicazione, fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice civile in caso di aggravamento di Rischio, a condizione che sia ubicata nel Territorio italiano, previa comunicazione scritta alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo da effettuarsi tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Alle ore 24 del 30° giorno successivo al ricevimento della comunicazione, l’Assicurazione cessa nei confronti della vecchia Ubicazione e opera esclusivamente per la nuova, fino alla prima scadenza utile per l’aggiornamento della Polizza. In caso di trasloco/trasferimento parziale l’Assicurazione resta valida per l’Ubicazione indicata in Polizza e cessa di avere effetto per le “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) trasferite nella nuova Ubicazione. Per la nuova Ubicazione, non sono operanti i punti: 2.7.18 “Atti di terrorismo”; 2.7.23 “Terremoto”; 2.7.24 “Crollo e collasso strutturale”; 2.7.25 “Allagamento”; 2.7.26 “Inondazione e Alluvione”.

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Trasloco. In caso di trasloco/trasferimento, a parziale deroga di quanto previsto al punto 2.3 “Oggetto dell’Assicurazionedell’assicurazione”, l’Assicurazione vale anche nella nuova Ubicazione, fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice civile in caso di aggravamento di Rischio, a condizione che sia ubicata nel Territorio italiano, previa comunicazione scritta alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo da effettuarsi tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Alle ore 24 del 30° giorno successivo al ricevimento della comunicazione, l’Assicurazione cessa nei confronti della vecchia Ubicazione e opera esclusivamente per la nuova, fino alla prima scadenza utile per l’aggiornamento della Polizza. In caso di trasloco/trasferimento parziale l’Assicurazione resta valida per l’Ubicazione indicata in Polizza e cessa di avere effetto per le “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) trasferite nella nuova Ubicazione. Per la nuova Ubicazione, non sono operanti i punti: 2.7.18 2.10.11 “Atti di terrorismo”; 2.7.23 2.10.14 “Terremoto”; 2.7.24 2.10.15 “Crollo e collasso strutturale”; 2.7.25 2.10.16 “Allagamento”; 2.7.26 2.10.17 “Inondazione e Alluvione”.

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Trasloco. In caso di trasloco/trasferimento, a parziale deroga di quanto previsto al punto 2.3 “Oggetto dell’Assicurazionedell’assicurazione”, l’Assicurazione vale anche nella nuova Ubicazioneubicazione, fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice civile in caso di aggravamento di Rischio, a condizione che sia ubicata nel Territorio italiano, previa comunicazione scritta alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo da effettuarsi tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Alle ore 24 del 30° giorno successivo al ricevimento della comunicazione, l’Assicurazione cessa nei confronti della vecchia Ubicazione e opera esclusivamente per la nuova, fino alla prima scadenza utile per l’aggiornamento della Polizza. In caso di trasloco/trasferimento parziale l’Assicurazione resta valida per l’Ubicazione indicata in Polizza e cessa di avere effetto per le “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) trasferite nella nuova Ubicazioneubicazione. Per la nuova Ubicazione, non sono operanti i punti: 2.7.18 2.7.11 “Atti di terrorismo”; 2.7.23 2.7.13 “Terremoto”; 2.7.24 “Crollo e collasso strutturale”; 2.7.25 “Allagamento”; 2.7.26 2.7.14 “Inondazione e Alluvione”.;

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