Common use of Trattamento di malattia ed infortunio Clause in Contracts

Trattamento di malattia ed infortunio. L’assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati alla direzione aziendale. L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all’impresa entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio. e deve essere attestata da successivi certificati medici Il lavoratore in ogni caso è tenuto a consegnare o far pervenire il certificato di malattia entro due giorni dalla data del rilascio. Il diritto alla conservazione del posto in caso di malattia viene a cessare qualora il lavoratore con più periodi di malattia raggiunga in complesso dodici mesi di assenza nell’arco di 36 mesi consecutivi. A fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato. Nei casi di infortunio la conservazione del posto è garantita fino a guarigione clinica e i relativi periodi non si computano ai fini della conservazione del posto per malattia. Superati i limiti di conservazione del posto, l’azienda su richiesta del lavoratore concederà un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospdaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificate egualmente gravi, il periodi di aspettativa è elevato a 8 mesi. Tali periodi di aspettativa potranno essere richiesto una sola volta nell’arco dell’attività lavorativa con la stessa impresa. Decorsi i limiti di cui sopra, l’impresa ove proceda al licenziamento del lavoratore, corrisponderà il trattamento di fine rapporto di lavoro e l’indennità sostitutiva di preavviso e quant’altro eventualmente maturato. Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti termini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l’impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità. Per i casi t.b.c., fatte salve le condizioni più favorevoli previste dal presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. Per il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di carattere generale. Fermo restando quando disposto dall’articolo 5 legge n. 300/1970, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro ai sensi del comma 1 del presente articolo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00; - nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell’ente preposto al controllo di malattia in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali previa comunicazione ai lavoratori; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all’azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all’impresa e contestualmente confermato per iscritto. Al termine della malattia o dell’infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente nel suo abituale posto di lavoro. Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all’integrazione da parte dell’azienda per lo stesso periodo per il quale l’I.N.P.S. non erogherà l’indennità di malattia e l’impiegato decade dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa a titolo gratuito durante l’assenza. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda, diversamente l’assenza sarà considerata ingiustificata. Resta inteso che la predetta sarà adeguata in relazione a provvedimenti di legge che successivamente al presente CCNL statuiranno sull’argomento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Imprese Esercenti Il Noleggio Autobus Con Conducente E Le Relative Attivita’ Correlate, Conratto Colletivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Imprese Esercenti Noleggio Autobus Con Conducente E Le Relative Attivita’ Correlate

Trattamento di malattia ed infortunio. L’assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati alla dalla direzione aziendale. L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata comunicato all’impresa entro il normale orario di lavoro del giorno che precede quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio. servizio e deve essere attestata da attestato con le modalità di cui ai successivi certificati medici Il commi. A far data dal 13 settembre 2011 i datori di lavoro dovranno acquisire l’attestato di inidoneità al lavoro solo attraverso i servizi on line messi a disposizione dall’INPS; il lavoratore è esonerato dall’invio dell’attestato, fermo restando l’obbligo dello stesso di comunicare tempestivamente l’assenza per malattia al datore di lavoro secondo i due commi precedenti. Qualora il datore di lavoro ne faccia richiesta, il lavoratore fornirà all’azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in ogni caso è tenuto via telematica. E’ fatto salvo quanto stabilito in materia dalle leggi e dagli accordi a consegnare o far pervenire il certificato di malattia entro due giorni dalla data del rilasciolivello interconfederale. Il diritto alla conservazione del posto in caso di malattia viene a cessare qualora il lavoratore anche con più periodi di malattia infermità raggiunga in complesso dodici 12 mesi di assenza nell’arco di 36 mesi consecutivi. A Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia verificatisi nell’arco temporale degli ultimi 36 mesi consecutivi che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato. Nei casi La disposizione di infortunio la conservazione cui al precedente comma vale anche se i 36 mesi consecutivi sono stati raggiunti attraverso più rapporti di lavoro consecutivi nel settore. A tal fine il datore di lavoro è obbligato, al momento della risoluzione del posto è garantita fino rapporto di lavoro a guarigione clinica e i relativi rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nei periodi non si computano ai fini della conservazione del posto per malattiadi lavoro precedenti sino a un massimo di 3 anni. Superati i limiti di conservazione del posto, l’azienda su richiesta del lavoratore concederà un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospdaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificate egualmente gravi, il periodi Detto periodo di aspettativa è elevato a 8 mesi. Tali periodi di aspettativa potranno potrà essere richiesto una sola volta nell’arco dell’attività lavorativa con la stessa impresa. Decorsi i limiti di cui sopra, l’impresa ove proceda al licenziamento del lavoratore, corrisponderà il trattamento di fine rapporto di lavoro e l’indennità sostitutiva di preavviso e quant’altro eventualmente maturato. Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti termini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l’impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità. Per i casi di t.b.c., fatte salve le condizioni più favorevoli previste . - fermo restando quanto previsto dal presente articolo, articolo - si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. Per il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di carattere generale. Fermo restando quando quanto disposto dall’articolo 5 dall’art. 5, legge 20.5.70 n. 300/1970300, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel proprio domicilio comunicato al datore di lavoro ai sensi del comma 1 del presente articolo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00; - nel caso in cui a livello territoriale disponibile per le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell’ente preposto al controllo di malattia in orari diversi, le nelle fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali previa comunicazione ai lavoratoripreviste dalle norme vigenti e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all’azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all’impresa e contestualmente confermato per iscrittoall’impresa. Al termine della malattia o dell’infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente nel suo abituale posto di lavoro. Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all’integrazione da parte dell’azienda per lo stesso periodo per il quale l’I.N.P.S. l’INPS non erogherà l’indennità di malattia e l’impiegato decade dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l’assenza. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, impedito senza giustificata ragione sanitaria, sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda, diversamente . Diversamente l’assenza sarà considerata ingiustificata. Resta inteso che la predetta normativa sarà adeguata in relazione a provvedimenti di legge che che, successivamente al presente CCNL accordo, statuiranno sull’argomento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di malattia ed infortunio. L’assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati alla dalla direzione aziendale. L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all’impresa comunicato al- l’impresa entro il normale orario di lavoro del giorno che precede quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio. servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici Il attestato con le modalità di cui ai succes- sivi commi. A far data dal 13 settembre 2011 i datori di lavoro dovranno acquisire l’attestato di inido- neità al lavoro solo attraverso i servizi on line messi a disposizione dall’INPS; il lavoratore è esonerato dall’invio dell’attestato, fermo restando l’obbligo dello stesso di comunicare tem- pestivamente l’assenza per malattia al datore di lavoro secondo i due commi precedenti. Qualora il datore di lavoro ne faccia richiesta, il lavoratore fornirà all’azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in ogni caso è tenuto via telematica. E’ fatto salvo quanto stabilito in materia dalle leggi e dagli accordi a consegnare o far pervenire il certificato di malattia entro due giorni dalla data del rilasciolivello interconfede- rale. Il diritto alla conservazione del posto in caso di malattia viene a cessare qualora il lavoratore anche con più periodi di malattia infermità raggiunga in complesso dodici 12 mesi di assenza nell’arco di 36 mesi consecutiviconse- cutivi. A Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia ma- lattia verificatisi nell’arco temporale degli ultimi 36 mesi consecutivi che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato. Nei casi La disposizione di infortunio la conservazione cui al precedente comma vale anche se i 36 mesi consecutivi sono stati raggiunti attraverso più rapporti di lavoro consecutivi nel settore. A tal fine il datore di lavoro è obbligato, al momento della risoluzione del posto è garantita fino rapporto di lavoro a guarigione clinica e i relativi rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di ma- lattia indennizzate nei periodi non si computano ai fini della conservazione del posto per malattiadi lavoro precedenti sino a un massimo di 3 anni. Superati i limiti di conservazione del posto, l’azienda su richiesta del lavoratore concederà un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospdaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificate egualmente gravi, il periodi Detto periodo di aspettativa è elevato a 8 mesi. Tali periodi di aspettativa potranno potrà essere richiesto una sola volta nell’arco dell’attività lavorativa la- vorativa con la stessa impresa. Decorsi i limiti di cui sopra, l’impresa ove proceda al licenziamento del lavoratore, corrisponderà corri- sponderà il trattamento di fine rapporto di lavoro e l’indennità sostitutiva di preavviso e quant’altro quan- t’altro eventualmente maturato. Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti termini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga av- venga e l’impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza decor- renza dell’anzianità. Per i casi di t.b.c., fatte salve le condizioni più favorevoli previste . - fermo restando quanto previsto dal presente articolo, articolo - si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. Per il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di carattere generale. Fermo restando quando quanto disposto dall’articolo 5 dall’art. 5, legge 20.5.70 n. 300/1970300, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel proprio domicilio comunicato al datore di lavoro ai sensi del comma 1 del presente articolo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00; - nel caso in cui a livello territoriale disponibile per le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell’ente preposto al controllo di malattia in orari diversi, le nelle fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali previa comunicazione ai lavoratoripreviste dalle norme vigenti e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visitevi- site, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all’azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all’impresa e contestualmente confermato per iscrittoall’impresa. Al termine della malattia o dell’infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente nel suo abituale posto di lavoro. Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminateprede- terminate, decade dal diritto all’integrazione da parte dell’azienda per lo stesso periodo per il quale l’I.N.P.S. l’INPS non erogherà l’indennità di malattia e l’impiegato decade dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l’assenza. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, impedito senza giustificata ragione sanitaria, sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda, diversamente . Diversamente l’assenza sarà considerata ingiustificata. Resta inteso che la predetta normativa sarà adeguata in relazione a provvedimenti di legge che che, successivamente al presente CCNL accordo, statuiranno sull’argomento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di malattia ed infortunio. L’assenza L'assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di giustificato impedimentocomunicata dal lavoratore all'impresa, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati alla direzione aziendale. L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all’impresa entro il l’inizio del normale orario di lavoro del primo giorno di assenza, salvo casi di giustificato impedimento, al fine di consentire all’azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Xxxxx restando gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, in caso di trasmissione telematica del certificato di malattia, il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizioadempie agli obblighi contrattuali relativi alla documentazione dell’assenza, comunicando al datore di lavoro, entro due giorni, via telefax, tramite e-mail o con SMS se previsto dall’azienda, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato dal medico. e deve essere attestata da successivi certificati medici Il lavoratore in In ogni caso è tenuto di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi motivo (quale, a consegnare mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di trasmissione, insorgenza dello stato patologico all’estero, struttura curante non convenzionata con il SSN, eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o far pervenire che vengono certificati da strutture di pronto soccorso) il lavoratore, previo avviso al datore, adempie agli obblighi contrattuali relativi alla documentazione dell’assenza inviando in azienda, entro il secondo giorno di assenza, il certificato di malattia entro due giorni dalla data del rilascio. Il diritto alla conservazione del posto in caso di malattia viene a cessare qualora che il lavoratore con più periodi di malattia raggiunga in complesso dodici mesi di assenza nell’arco di 36 mesi consecutivi. A fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato. Nei casi di infortunio la conservazione del posto è garantita fino a guarigione clinica e i relativi periodi non si computano ai fini della conservazione del posto per malattia. Superati i limiti di conservazione del posto, l’azienda su richiesta del lavoratore concederà un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospdaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificate egualmente gravi, il periodi di aspettativa è elevato a 8 mesi. Tali periodi di aspettativa potranno essere richiesto una sola volta nell’arco dell’attività lavorativa con la stessa impresa. Decorsi i limiti di cui sopra, l’impresa ove proceda al licenziamento del lavoratore, corrisponderà il trattamento di fine rapporto di lavoro e l’indennità sostitutiva di preavviso e quant’altro eventualmente maturato. Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti termini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l’impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità. Per i casi t.b.c., fatte salve le condizioni più favorevoli previste dal presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. Per il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di carattere generale. Fermo restando quando disposto dall’articolo 5 legge n. 300/1970, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente per malattia medico è tenuto fin dal primo giorno a rilasciare su supporto cartaceo secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4. In questo caso l’inoltro della certificazione medica potrà avvenire anche mediante l’utilizzo di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore fax o di lavoro ai sensi del comma 1 del presente articolo posta elettronica, fermo restando, in ciascun giornotal caso, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00; - nel caso l’obbligo della successiva produzione della certificazione in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell’ente preposto al controllo di malattia in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali previa comunicazione ai lavoratori; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all’aziendaoriginale. In mancanza di tali ciascuna delle comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicatie degli adempimenti suddetti nei tempi previsti, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l’assenza si considera l'assenza verrà considerata ingiustificata. Ogni mutamento L’Impresa ha facoltà di indirizzo durante chiedere il periodo di controllo della malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all’impresa e contestualmente confermato per iscritto. Al termine della malattia o dell’infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente nel suo abituale posto di lavoro. Il sul lavoro del lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminatesoltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, decade dal diritto all’integrazione da parte dell’azienda per lo stesso periodo per il quale l’I.N.P.S. non erogherà l’indennità di malattia secondo le norme previste dall’art. 5 della legge 300/70 e l’impiegato decade dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa a titolo gratuito durante l’assenza. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda, diversamente l’assenza sarà considerata ingiustificata. Resta inteso che la predetta sarà adeguata in relazione a provvedimenti di legge che successivamente al presente CCNL statuiranno sull’argomentosuccessive leggi (n. 638 /1983).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Area Legno Lapidei

Trattamento di malattia ed infortunio. L’assenza (Vedi accordo di rinnovo in nota) L'assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenzal'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati alla direzione dalla Direzione aziendale. L’eventuale L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all’impresa comunicato all'impresa entro il normale orario di lavoro del giorno che precede quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio. servizio e deve essere attestata da attestato con le modalità di cui ai successivi certificati medici Il commi. A far data dal 13 settembre 2011 i datori di lavoro dovranno acquisire l'attestato di inidoneità al lavoro solo attraverso i servizi on line messi a disposizione dall'INPS; il lavoratore è esonerato dall’ invio dell'attestato, fermo restando l'obbligo dello stesso di comunicare tempestivamente I’assenza per malattia al datore di lavoro secondo i due commi precedenti. Qualora il datore di lavoro ne faccia richiesta, il lavoratore fornirà all'azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in ogni caso è tenuto via telematica. E' fatto salvo quanto stabilito in materia dalle leggi e dagli accordi a consegnare o far pervenire il certificato di malattia entro due giorni dalla data del rilasciolivello interconfederale. Il diritto alla conservazione del posto in caso di malattia viene a cessare qualora il lavoratore anche con più periodi di malattia infermità raggiunga in complesso dodici 12 mesi di assenza nell’arco nell'arco di 36 mesi consecutivi. A Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia verificatisi nell'arco temporale degli ultimi 36 mesi consecutivi che precedono l’ultimo l'ultimo giorno di malattia considerato. Nei casi La disposizione di infortunio la conservazione cui al precedente comma vale anche se i 36 mesi consecutivi sono stati raggiunti attraverso più rapporti di lavoro consecutivi nel settore. A tal fine il datore di lavoro è obbligato, al momento della risoluzione del posto è garantita fino rapporto di lavoro, a guarigione clinica e i relativi rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nei periodi non si computano ai fini della conservazione del posto per malattiadi lavoro precedenti sino a un massimo di 3 anni. Superati i limiti di conservazione del posto, l’azienda l'azienda, su richiesta del lavoratore lavoratore, concederà un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospdaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificate egualmente gravi, il periodi Detto periodo di aspettativa è elevato a 8 mesi. Tali periodi di aspettativa potranno potrà essere richiesto una sola volta nell’arco dell’attività nell'arco dell'attività lavorativa con la stessa impresa. Decorsi i limiti di cui sopra, l’impresa l'impresa, ove proceda al licenziamento del lavoratore, corrisponderà il trattamento di fine rapporto di lavoro e l’indennità l'indennità sostitutiva di preavviso e quant’altro quant'altro eventualmente maturato. Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti termini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l’impresa l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianitàdell'anzianità. Per i casi t.b.c., fatte salve le condizioni più favorevoli previste di Tbc - fermo restando quanto previsto dal presente articolo, articolo - si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. Per il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di carattere generale. Fermo restando quando quanto disposto dall’articolo 5 legge dall'art. 5, L. 20 maggio 1970, n. 300/1970300, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel proprio domicilio comunicato al datore di lavoro ai sensi del comma 1 del presente articolo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00; - nel caso in cui a livello territoriale disponibile per le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell’ente preposto al controllo di malattia in orari diversi, le nelle fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali previa comunicazione ai lavoratoripreviste dalle norme vigenti e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all’aziendaall'azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l’assenza l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all’impresa e contestualmente confermato per iscrittoall'impresa. Al termine della malattia o dell’infortunio dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente nel suo abituale posto di lavoro. Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all’integrazione all'integrazione da parte dell’azienda dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l’I.N.P.S. l'INPS non erogherà l’indennità di malattia e l’impiegato decade dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo l'indennità di malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l’assenzal'assenza. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, impedito senza giustificata ragione sanitaria, sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda, diversamente l’assenza . Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata. Resta inteso che la predetta normativa sarà adeguata in relazione a provvedimenti di legge che che, successivamente al presente CCNL accordo, statuiranno sull’argomentosull'argomento.

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Samples: www.nepgroup.it

Trattamento di malattia ed infortunio. L’assenza L'assenza per malattia o infortunio deve essere comunicatacomunicata dal dipendente alla Direzione aziendale entro la giornata in cui si verifica e, comunque, con la sollecitudine necessaria a consentire il regolare svolgimento dell'attività; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. Il dipendente dovrà comunicare all'azienda entro il normale orario terzo giorno dall'inizio dell'assenza il numero di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati alla direzione aziendaleprotocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico telematicamente. L’eventuale L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità incapacità al servizio lavoro deve essere comunicata all’impresa all'azienda entro il normale orario di lavoro del primo giorno in cui il lavoratore dipendente avrebbe dovuto riprendere servizio. servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici Il lavoratore in ogni caso è tenuto a consegnare o far pervenire successive comunicazioni inerenti il certificato proseguimento stesso, che il dipendente deve inoltrare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di malattia entro due giorni dalla data del rilascioassenza indicato nella certificazione precedente. Il diritto alla conservazione del posto in caso di malattia viene a cessare qualora il lavoratore con più periodi di malattia raggiunga in complesso dodici mesi di assenza nell’arco di 36 mesi consecutivi. A fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato. Nei casi di infortunio la conservazione del posto è garantita fino a guarigione clinica e i relativi periodi non si computano ai fini della conservazione del posto per malattia. Superati i limiti di conservazione del posto, l’azienda su richiesta del lavoratore concederà un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo di Xxxxxx, periodi di degenza ospdaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificate egualmente gravi, il periodi di aspettativa è elevato a 8 mesi. Tali periodi di aspettativa potranno essere richiesto una sola volta nell’arco dell’attività lavorativa con la stessa impresa. Decorsi i limiti di cui sopra, l’impresa ove proceda al licenziamento del lavoratore, corrisponderà il trattamento di fine rapporto di lavoro e l’indennità sostitutiva di preavviso e quant’altro eventualmente maturato. Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti termini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l’impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità. Per i casi t.b.c., fatte salve le condizioni più favorevoli previste dal presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. Per il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di carattere generale. Fermo restando quando disposto dall’articolo 5 legge n. 300/1970, per quanto concerne teatro può effettuare il controllo delle assenze per malattiainfermità del dipendente nel rispetto dell'art. 5 della legge 20.5.1970, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore n. 300. Il teatro ha inoltre facoltà di far controllare l’idoneità fisica dell'impiegato da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Il dipendente assente per malattia od infortunio è tenuto tenuto, fin dal primo giorno e per l’intero periodo di assenza dal lavoro assenza, a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro ai sensi del comma 1 del presente articolo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, teatro dalle ore 10,00 10 alle ore 12,00 13 e dalle ore 17,00 17 alle ore 19,00; - nel caso 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa, anche in cui a livello territoriale le visite giornata festiva o di controllo siano effettuate su iniziativa dell’ente preposto al controllo di malattia in orari diversiriposo settimanale. Il dipendente che, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali previa comunicazione ai lavoratori; - sono fatte salve le salvo eventuali documentabili e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni ed o accertamenti specialistici nonché o per visite altre cause di controlloforza maggiore, non sia reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie o quelle diverse eventualmente stabilite da disposizioni amministrative, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di cui il lavoratore darà preventiva informazione all’aziendamalattia ai sensi della legge 11.11.1983, n. 638. In mancanza L'impiegato non presente all'atto della visita di tali comunicazioni o in controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato. Nel caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, interruzione del servizio dovuta a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all’impresa regolarmente accertati e contestualmente confermato per iscritto. Al termine della malattia o dell’infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente nel suo abituale posto di lavoro. Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all’integrazione tali da parte dell’azienda per lo stesso periodo per il quale l’I.N.P.S. non erogherà l’indennità di malattia e l’impiegato decade dal diritto costituire impedimento temporaneo alla retribuzione per tutto il periodo di malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa a titolo gratuito durante l’assenza. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitariaprestazione del servizio stesso, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato teatro conserverà il posto al rientro immediato dipendente non in azienda, diversamente l’assenza sarà considerata ingiustificata. Resta inteso che la predetta sarà adeguata in relazione a provvedimenti di legge che successivamente al presente CCNL statuiranno sull’argomento.prova per:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E I Tecnici Dipendenti Dai Teatri,