Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Sostituito per il personale operaio con:
Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso. Quando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze. Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste nell’art. 33. Al lavoratore sarà conservato il posto: inabilità temporanea previsto dalla legge; In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa. Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro. Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o in altre norme, fino al raggiungimento della normale retribuzione netta, per un periodo massimo di diciotto mesi, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale. L’azienda corrisponderà alla scadenza dei singoli periodi di paga l’indennità di infortunio a carico dell’INAIL a condizione che dette anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito dall’Istituto medesimo il loro sollecito rimborso, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla chiusura della pratica, tramite accordi con le aziende interessate. Il trattamento economico di cui ai precedenti commi, verrà corrisposto ai lavoratori sempreché l’infortunio o la malattia professionale siano riconosciuti dall’INAIL. L’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel caso in cui l’erogazione dell’indennità da parte dell’INAIL non a...
Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attivita` lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perche` possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge. Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verra` stesa al piu` vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze. Nel caso di assenza per malattia professionale, l'operaio dovra` attenersi alle disposizioni dell'art. 46. All'operaio sara` conservato il posto per un periodo pari a quello durante il quale percepisce l'indennita` di inabilita` temporanea prevista dalla legge. L'operaio infortunato ha diritto, a termine di legge, all'intera retribuzione per la giornata nella quale abbandona il lavoro. Inoltre, gli operai assenti dal lavoro per infortunio o malattia professionale, le aziende corrisponderanno un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell'intera retribuzione globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato, per un periodo massimo di assenza dal lavoro di 12 mesi; operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo in parola. Ove richiesto saranno erogati proporzionali acconti. Il trattamento di cui sopra non e` cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future con conseguente assorbimento fino a concorrenza. L'integrazione di cui trattasi verra` erogata soltanto in quanto l'infortunio sul lavoro o malattia professionale xxxx` stato riconosciuto dall'INAIL. Qualora, per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, xxxx` possibilmente adibito a mansioni piu` adatta alla nuova capacita` lavorativa, compatibilmente con le necessita` dell'azienda. L'assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale nei limiti della conservazione del posto di lavoro, non interrompe l'anzianita` a tutti gli effetti (tredicesima mensilita`, ferie, indennita` di anzianita`, ecc.). I ratei della tredicesima mensilita` corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiun...
Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Articolo 20
Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Articolo 19
Infortuni sul lavoro e malattie professionali. 1. La Società è tenuta ad assicurare i lavoratori presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Fermo restando quanto previsto al comma 5 che segue, i lavoratori non in prova hanno diritto, in tali casi, alla conservazione del posto ed al trattamento di cui al comma 4 del presente articolo.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure del pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso. Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze. Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal seguente art. 15. Al lavoratore sarà conservato il posto:
Infortuni sul lavoro e malattie professionali a) Lavoratori dipendenti: L’assicurazione infortuni presso cui è assicurato il datore di lavoro.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern – Caisse nationale suisse d’assu- rance en cas d’accidents, Lucerne – Istituto nazionale svizzero di assicurazione con- tro gli infortuni, Lucerna.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. Nel caso di assenza per malattia professionale l'operaio dovrà attenersi alle disposizioni previste nell'art. 15 (Trattamento di malattia). All'operaio sarà conservato il posto: