TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all’art .30 del D.lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi da parte dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi all’art. 105 nei confronti del personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, rilevata dal DURC negativo in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e i saldo. Ai sensi dell’art 30, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante esperita la procedura di cui al comma 6, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria, Straordinaria E D’urgenza Del Patrimonio Comunale, Accordo Quadro Per L’affidamento Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria, Straordinaria E D’urgenza Del Patrimonio Comunale, Accordo Quadro
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI. 1. L’Appaltatore si obbliga ad deve osservare le norme di tutela e le prescrizioni dei lavoratori previste all’art .30 del D.lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle contratti collettivi, delle leggi e nei dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché lavoratori.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Affidatario o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. A garanzia di tale osservanza, a termini dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 sull’importo progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contabile.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all’Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.
5. L'Impresa è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i predetti contratti.
6. Essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
7. Il Direttore dei Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti anche in sede di emissione dei certificati di pagamento.
8. Circa le prestazioni di mano d'opera, l'Impresa si obbliga ad osservare le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente, oltre a tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini, anche gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle svolgono i lavori anzidetti.
9. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
10. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni dei datori stipulanti o receda da esse e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale indipendentemente dalla natura industriale stessa e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appaltoda ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Ai sensi dell’art. 30L'Impresa è responsabile, comma 5in rapporto alla Stazione Appaltante, D.lgs. n. 50/2016 in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi dell'osservanza delle norme anzidette da parte dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi all’art. 105 degli eventuali subappaltatori nei confronti del personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, rilevata dal DURC negativo in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e i saldo. Ai sensi dell’art 30, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante esperita la procedura di cui al comma 6, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretraterispettivi loro dipendenti, anche nei casi in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldocui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all’art .30 . 30 del D.lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi da parte dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi all’art. 105 nei confronti del personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, rilevata dal DURC negativo in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e i di saldo. Ai sensi dell’art 30, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante esperita la procedura di cui al comma 6, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
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TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore si obbliga ad 1. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore, il/i subappaltatore/i e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8 ultimo periodo del D.L.vo 163/06, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di tutela dei lavoratori previste all’art .30 del D.lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte zona stipulati tra le norme contenute nelle parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e nei dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assicurazione, assistenza, contribuzione e assistenza retribuzione dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale lavoratori.
2. l’Appaltatore è altresì, responsabile in vigore solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ed applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane;
3. In caso di lavoro stipulato dalle associazioni violazione degli obblighi precisati nel presente articolo, verranno applicate le disposizioni e le procedure di cui all’art. 4 comma 2 e art. 5 del D.P.R. 207/2010.
4. L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all’Amministrazione ed al Direttore dei datori e Lavori, prima dell’inizio dei prestatori lavori, la documentazione di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. Ai avvenuta denunzia agli entri previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, ai sensi dell’art. 30118 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché copia del piano di cui al successivo comma 7. Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore quadrimestralmente e depositato presso il cantiere in originale o in copia conforme.
5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni all’Ente Appaltante né ha titolo ai risarcimenti dei danni.
6. La ritenuta dello 0,50% operata sull’importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010, D.lgs. n. 50/2016 potrà essere svincolata soltanto in caso sede di inottemperanza agli obblighi contributivi liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo provvisorio o C.R.E., previa acquisizione del DURC da parte dell’affidatario o dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 118 comma 6 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
7. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore o dei soggetti titolari degli adempimenti da parte di subappalti e cottimi all’artquest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
ART. 105 nei confronti del personale dipendente impiegato nell’esecuzione 45/A OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Sono a carico dell'appaltatore le copie del contratto, rilevata dal DURC negativo in assenza dei capitolati, dei disegni, dei verbali di regolarizzazione tempestivainizio e di ultimazione dei lavori, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore rilievi e dei subappaltatoriregistri di contabilità, utilizzando come pure i piani di liquidazione, i bolli delle quietanze, gli atti di collaudo, i rilievi, tracciati, esplorazioni, ricostruzioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino a collaudo compiuto.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e i saldo. Ai sensi dell’art 30, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante esperita la procedura di cui al comma 6, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldorelative riprese.
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Samples: Contract and Special Specifications for Procurement
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore si obbliga L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all’art .30 del D.lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi integralmente il trattamento economico e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il tempo settore e per la zona nella località in cui quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appaltorese nell'ambito del subappalto. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 in In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi da parte dell’affidatario inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi all’artdi cui all’articolo 105 del D.Lgs. 105 nei confronti del personale dipendente n. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, rilevata la Stazione Appaltante trattiene dal DURC negativo in assenza certificato di regolarizzazione tempestivapagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istitutiAppaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate previo rilascio del documento unico di acconto e i saldoregolarità contributiva. Ai sensi dell’art 30, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 in In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedentesopra, il RuP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante esperita la procedura di cui al comma 6, paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldocui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Bando Di Gara
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore si obbliga ad osservare effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme di tutela dei lavoratori in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste all’art .30 per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme contenute nelle e le prescrizioni delle leggi e nei dei regolamenti sulla vigenti sull'assunzione, tutela, sicurezza, saluteprotezione, assicurazione e ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 del D.Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii., l’Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL, alle CE, nonché nel una dichiarazione relativa al contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicato ai lavoratori dipendenti. L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all’Amministrazione ed al Direttore dei lavori, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza bimestrale, durante l’esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli il cui ambito dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, la facoltà di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appaltoprocedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 in In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi da parte dell’affidatario precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall’Ispettorato del subappaltatore o dei soggetti titolari lavoro, l’Amministrazione appaltante comunicherà all’Appaltatore e all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di subappalti e cottimi all’art. 105 nei confronti esecuzione, ovvero alla sospensione del personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contrattopagamento a saldo, rilevata dal DURC negativo in assenza di regolarizzazione tempestivase i lavori sono ultimati, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando destinando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e i saldo. Ai sensi dell’art 30, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale così accantonate a garanzia degli obblighi di cui al comma precedentesopra. A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l’Appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, la Stazione Appaltante esperita la procedura di cui al comma 6vi provvede l’Amministrazione appaltante a carico del fondo formato con detta ritenuta, paga direttamente ai lavoratori salvo le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldomaggiori responsabilità dell’Appaltatore.
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Samples: Construction Contract
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all’art .30 all’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. Si richiamano le linee guida della Giunta regionale sull’argomento approvate con DGR n. 13-3370 del 30.5.2016. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi da parte dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi all’art. 105 nei confronti del personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, rilevata dal DURC negativo in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e i saldo. Ai sensi dell’art 30, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante esperita la procedura di cui al comma 6, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
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