COMUNE DI PALERMO
COMUNE DI PALERMO
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI “VILLA SOFIA CERVELLO”
OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E RISTRUTTURAZIONE EDILE DEI PADIGLIONI E AREE ESTERNE DELL’A.O.O.R. “VILLA SOFIA – V. CERVELLO” _PALERMO
• CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
• Aggiornato ai sensi del D.P.R. n.34 del 25/01/2000
• Aggiornato ai sensi del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008
• Aggiornato ai sensi del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010
• Aggiornato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
• Aggiornato ai sensi del D.Lgs. n. 56/2017
IMPORTO DEI LAVORI
• Complessivo € 918.000,00
• Somme a disposizione € 198.360,00
• Totale Progetto € 1.116.360,00
• IL PROGETTISTA
x.xx (Geom. X. Xxxxxxxxxx)
Palermo, 22/01/2018
1
SOMMARIO
• CAPITOLO I 6
• CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 6
Art. 1 Oggetto dell’appalto – Lavori a misura7
Art. 2 Ammontare dell’appalto7
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto8
Art. 4 Categoria prevalente, categorie subappaltabili8
Art. 5 Convenzioni europee in materia di valuta e termini9
Art. 6 Descrizione delle opere9
• CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 11
Art. 7 Osservanza del capitolato generale, delle leggi e dei regolamenti12
Art. 8 Condizioni di appalto12
Art. 9 Documenti che fanno parte del contratto13
Art. 10 nterpretazione contratto e capitolato speciale d’appalto13
Art. 11 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto14
Art. 12 Fallimento dell’Appaltatore14
Art. 13 Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere14
Art. 14 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione15
Art. 15 Subentri e riunione di concorrenti15
• CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE 16
Art. 16 Obblighi ed oneri del committente ovvero del responsabile dei lavori17
Art. 17. .................................................................................- Controlli dell’Amministrazione17
Art. 18. ...................................................................................................... - Controlli diversi19
Art. 19 Riferimenti Normativi19
Art. 20 Consegna e inizio dei lavori20
Art. 21. ................................................................................................ - Consegna frazionata21
Art. 22 Termini per l'ultimazione dei lavori21
Art. 23 Sospensioni e proroghe21
Art. 24 Penali in caso di ritardo23
Art. 25. .............................................................................................. - Programma dei lavori23
Art. 26 nderogabilità dei termini di esecuzione24
Art. 27 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei xxxxxxx00
• CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 26
Art. 28 Anticipazione27
Art. 29 Tracciabilità dei flussi finanziari27
Art. 30 Pagamenti in acconto27
Art. 31 Pagamenti a saldo28
Art. 32 Ritardi nel pagamento delle rate di xxxxxxx00
Art. 33 Ritardi nel pagamento della rata di saldo29
Art. 34 Revisione prezzi e prezzo chiuso29
Art. 35 Cessione del contratto e cessione dei crediti29
• CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 30
Art. 36 Prezzi elenco31
Art. 37 Lavori a misura31
Art. 38 Lavori in economia31
Art. 39 alutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera31
Art. 40 Oneri di accesso alla discarica32
Art. 41. ..................................................... Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli.32 Art. 42. ......................................................................................... - Lavoro notturno e festivo32
• CAPO 6 – XXXXXXXX E GARANZIE 33
Art. 43 Cauzione Provvisoria34
• CAPO 7 – DIPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 36
Art. 44 Modo di esecuzione dei lavori37
Art. 45 arianti37
Art. 46 xxxxxxx per errori od omissioni progettuali38
Art. 47 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi38
• CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 39
Art. 48 Norme di sicurezza generali40
• - Obblighi ed oneri del coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori 40
• - Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici 40
• - Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere 40
Art. 49 Sicurezza41
• CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 42
Art. 50 Subappalto e cottimo, noli a caldo e contratti di fornitura, divieti43
• CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 45
Art. 51. ........................................................................................ - Eccezioni dell’appaltatore46
Art. 52. ..................................................................................................... - Accordo bonario46
Art. 53. ............................................................................- Trattamento e tutela dei lavoratori47
Art. 54 Norme sulla mano d’opera:48
Art. 55. ................................................... - Estensione Responsabilità - violazione degli obblighi48
Art. 56. ............................................- Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori49
• CAPO 11 – DIPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 51
Art. 57. ............................................................- Ultimazione dei lavori - conto finale - collaudo52
Art. 58. ............................................... - Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo52
Art. 59. .................................................................. - Manutenzione delle opere fino al collaudo52
• CAPO 12 – NORME FINALI 54
Art. 60. ................................................................... - Disciplina nei cantieri – direzione xxxxxxx00 Art. 61. ....................................... Responsabilità dell’Appaltatore circa l’esecuzione delle opere.55
Art. 62. ........................................................Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore55
Art. 63 Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore59
Art. 64. ................................................................................... - Proprietà degli oggetti trovati60
Art. 65 Custodia del cantiere60
Art. 66 Cartello di cantiere60
Art. 67 Spese contrattuali, imposte, tasse61
Art. 68. ...................................................Responsabilità dell’Appaltatore. Clausola di manleva.62 Art. 69. ............................................................................................... Oneri di informazione.62
• CAPITOLO II 63
• QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI EDILI 63
Art. 70 Materiali in Genere64
Art. 71 Documentazione che dovrà fornire l’appaltatore64
Art. 72 Acqua, Calce, Leganti Idraulici, Pozzolane, Gesso65
Art. 73 Sabbia, Ghiaia, Pietrisco, Argilla Espansa, Pomice66
Art. 74 Malte67
Art. 75 Materiali Ferrosi e Metalli Vari68
Art. 76 Legnami68
Art. 77 Materiali per Pavimentazioni69
Art. 78 Materiali per Rivestimenti71
Art. 79 Tubazioni71
Art. 80. ......................................................................... Idropitture - Pitture - Vernici - Smalti73
Art. 81. ...................................................................................... Apparecchi Igienico-Sanitari75
Art. 82 Rubinetterie75
• CAPITOLO III 77
• MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI 77
Art. 83 Prescrizioni Generali78
Art. 84 Tracciamento dell’opera e Individuazione dei Sottoservizi79
Art. 85 Fasi di cantiere80
Art. 86 abilità al contorno80
Art. 87 Demolizioni, Scavi e Rinterri80
Art. 88 Murature in Genere83
Art. 89 Tramezzature con Pannelli Prefabbricati84
Art. 90 Rivestimenti di pareti e soffitti85
Art. 91 Pavimenti85
Art. 92 ntonaci87
Art. 93 Controsoffitti88
Art. 94 Rivestimenti91
Art. 95 Opere da Pittore91
Art. 96 nfissi92
Art. 97 Opere in Ferro93
Art. 98 Tubazioni93
Art. 99 mpianto Idrosanitario94
Art. 100 Segnaletica95
Art. 101 Comportamento Al fuoco delle Strutture96
Art. 102 Collocamento in Opera96
Art. 103 Lavori Eventuali Non Previsti97
• CAPITOLO IV 98
• INDICAZIONI GENERALI IMPIANTI ELETTRICI 98
Art. 104 Osservanza leggi, decreti e regolamenti99
Art. 105 Quadri Elettrici101
Art. 106 nterruttori103
Art. 107 Gruppo Continuità Assoluta106
Art. 108 Accumulatori107
Art. 109 Cavi e Conduttori107
Art. 110 Tubi Canalette Portacavi e Conduttori109
Art. 111 Cassette Derivazione114
Art. 112 Apparecchiature Serie Civile116
Art. 113 mpianto Equipotenzialità e di Terra121
Art. 114................................................Apparecchiature Impianto Rivelazione Fumo - Incendio123 Art. 115 Corpi illuminanti125
• CAPITOLO V 127
• INDICAZIONI GENERALI IMPIANTI MECCANICI 127
Art. 116 Prescrizioni generali128
Art. 117 Osservanza leggi, decreti, regolamenti128
Art. 118 Oggetto dell’appalto128
Art. 119 Disegni esecutivi di cantiere (shop drawings)129
Art. 120 Autorizzazione all'esecuzione129
Art. 121 Disegni e documentazione finale129
Art. 122 Regola d’arte130
Art. 123 Livelli di rumore ammissibili130
Art. 124 Misure antiacustiche130
Art. 125 erifiche e prove degli impianti meccanici131
Art. 126 Collaudo impianti meccanici133
• CAPITOLO VI 137
• CARATTERISTICHE IMPIANTI MECCANICI 137
Art. 127 prescrizioni generali condizionamento138
Art. 128 Tipologie d’impianto138
Art. 129 Riferimenti normativi138
Art. 130 Prescrizioni generali per i materiali139
Art. 131 Caratteristiche materiali e apparecchiature141
Art. 132 Compartimentazione155
Art. 133 rescrizioni generali idrico antincendio156
Art. 134 Riferimenti normativi156
Art. 135....................................................................... Caratteristiche materiali idrico-sanitari157
Art. 136 Prescrizioni generali reti scarico160
Art. 137 Riferimenti normativi scarico161
Art. 138 Dati progetto rete di scarico161
Art. 139 Caratteristiche reti di scarico163
Art. 140 Caratteristiche materiali164
Art. 141 nstallazione tubazioni scarico166
• CAPITOLO VII 167
• NORME PER VALUTAZIONE DEI LAVORI 167
Art. 142 Norme generali168
Art. 143 Demolizioni168
Art. 144 Murature169
Art. 145 ntonaci169
Art. 146 Tinteggiature, Coloriture e Verniciature170
Art. 147 Pavimenti171
Art. 148 Rivestimenti171
Art. 149 nfissi171
Art. 150 Controsoffitti171
Art. 151 Opere in ferro172
Art. 152 mpianti idrotermosanitari172
Art. 153 Opere murarie assistenza e completamento173
Art. 154 mpianti Elettrici173
• CAPITOLO VIII 175
• PROVE E CONTROLLI 175
Art. 155 erifiche Impianti176
Art. 156 Periodo d’avviamento e Messa e Punto degli Impianti177
Art. 157 Prove Tecniche di Funzionamento degli Impianti178
Art. 158 Collaudo Impianti178
Art. 159 Garanzia degli Impianti, Manutenzione e Conduzione179
Art. 160 Regola D'arte179
Art. 161 Opere Murarie di Assistenza e Completamento179
• CAPITOLO I
• CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
6
Art. 1. Oggetto dell’appalto – Lavori a misura
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per i “Lavori di Pronto intervento e ristrutturazione edile dei padiglioni e aree esterne dell’A.O.O.R. “Villa Sofia –
V. Cervello” così come previsto - Palermo”
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente C.S.A., con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati con riguardo anche ai particolari costruttivi e degli impianti tecnologici e relativi calcoli dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, e non potrà muovere successivamente alcuna eccezione agli elaborati progettuali stessi.
Inoltre nessuna eccezione potrà sollevare l'Impresa assuntrice qualora nello sviluppo dei lavori ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente C.S.A. e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto e di tutte le circostanze speciali e particolari che possano aver influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.
L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, della conformazione del terreno, della presenza di servizi nel sottosuolo, che possono influire sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto a base di gara.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Le opere edili, impiantistiche elettriche e fluidomeccaniche da eseguire, specificate e richiamate negli articoli seguenti, risultano dalle tavole di progetto allegate al presente capitolato e richiamate al successivo apposito articolo.
Si precisa che tutti i riferimenti normativi alla L. 109/94, al D.P.R. n. 554/99, al D.Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella Legge Regionale n. 12/2011 e nel Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 00 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 50/2016 nonché al D.Lgs n. 56/2017 e dai relativi provvedimenti di attuazione secondo quanto previsto all’art. 24 comma 4 della L.R. n° 8 del 2016 e che tutti i riferimenti al D. Lgs. N. 494/96 vanno automaticamente trasposti al D. Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii.
Infine i riferimenti per la classificazione dei materiali dovranno ritenersi trasposti ed aggiornati alle nuove classificazioni UNI – EN, ecc. ) successivamente entrate in vigore e valide ed applicabili per il progetto in argomento.
Art. 2. Ammontare dell’appalto
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro , da assoggettarsi ad IVA. In tale importo è compreso quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro 3.595,46 (tremilacinquecentonovantacinque/46).
Tabella 3.1 – Corrispettivo dell’appalto
. | Descrizione | Importo |
Importo dei lavori a misura (con sicurezza) | € 918.000,00 | |
Oneri della sicurezza (diretti e speciali) non soggetti a ribasso | € 18.000,00 | |
Somme a disposizione della stazione appaltante | € 198.360,00 | |
Importo complessivo | € 1.116.360,00 |
IMPORTO A BASE D’ASTA
€ 918.000,00 LAVORI – € 18.000,00 SICUREZZA = € 900.000,00
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al Art. 2, comma 1 (opere a misura) TAB. 3.1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto ad alcun ribasso, di cui al combinato disposto dell'articolo 194 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 100 D. Lgs. N. 81/2008.
Le opere a corpo inserite nel progetto come elencate nel testo delle relazioni tecniche e rappresentate nei relativi grafici sono da considerarsi comprensive di ogni particolare e dettaglio costruttivo anche non espressamente specificato e da eseguirsi a regola d’arte incluso ogni onere e magistero, escludendo la possibilità di qualsivoglia riconoscimento di oneri aggiuntivi per la loro esecuzione rispetto al corrispettivo di appalto.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
L’affidamento dei lavori oggetto del presente Capitolato avverrà con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ex art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 60 del D.Lgs 56/2017.
Il contratto è stipulato “a misura” - secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera e) del
D. Lgs. 50/2016 - entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione a norma di quanto disposto dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 22 del D.Lgs 56/2017.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 70 del D.Lgs 56/2017.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.
La percentuale di incidenza Xxx della mano d’opera è fissata di volta in volta, essendo un contratto aperto, al momento della determinazione dell’importo dei lavori .
Art. 4. Categoria prevalente, categorie subappaltabili
Per i requisiti di qualificazione, si deve fare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 18 Aprile 2016
n. 50 come recepito dalla L.R. n.8 del 2016 e come modificato dal D.Lgs 56/2017.
Ai sensi del predetto decreto e in conformità all’allegato «A» dello stesso, i lavori sono classificati come:
- categoria di opere «OG 1: Classifica III – Edifici Civili ed industriali» - categoria prevalente a qualificazione obbligatoria
Ai sensi dell’articolo 105 del Decreto legislativo 50/2016, i lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.
Ai fini della partecipazione delle riunioni di Imprese sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.
Di seguito si elencano tutte le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’intervento, con i relativi importi e categorie prevalenti, subappaltabili e/o affidabili a
cottimo, oppure scorporabili:
Lavori di | Categoria allegato A | Classifica | Euro | Inc. % | Qualifi_ cazione | |
D.P.R. 5 ottobre 2010, | ||||||
Opere Edili | PREVALENTE subappaltabile 30% | OG1 | III | € 585.000,00 | 65,1 % | SI |
Impianti interni elettrici, e speciali | Scorporabile Subappaltabile 30% | OS30 | I | € 140.000,00 | 15,5 % | SI |
Impianti di climatizzazion e di riscaldamento | Scorporabile Subappaltabile 100% | OS28 | I | € 140.000,00 | 15,5% | SI |
Impianto idrico sanitario | Non Scorporabile | OS3 | I | € 35.000,00 | 3,9% | NO |
TOTALE (esclusi costi speciali sicurezza) | € 900.000,00 | 100% |
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall’art. 69 del D.Lgs 56/2017.
Pertanto la cifra massima subappaltabile risulta il 30% dell’importo generale. Ai fini di quest’ultimo importo non si computa la quota subappaltabile relativa alla categoria OS30 paria € 42.000,00.
Art. 5. Convenzioni europee in materia di valuta e termini
Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Art. 6. Descrizione delle opere
Trattandosi di lavori di manutenzione da eseguire secondo le necessità che si andranno ad evidenziare durante il corso dell’appalto, quindi non esattamente preventivabili a priori, si affidano con un contratto “ad importo fissato e tempo vincolato”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c del D.Lgs. 50/2016, integrato e corretto dal D. Lgs. 56/2017. La tipologia dei lavori riguardano il pronto intervento prevalentemente di carattere edile ed in parte impiantistica dei padiglioni e aree esterne dell’A.O.O.R. “Villa Sofia –X. Xxxxxxxx” Il progetto, così elaborato, costituisce parte integrante del contratto e prevede l'esecuzione delle opere riassunte in appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.L. ed eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi dall'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successivo D.Lgs 56/2017. Pertanto i prezzi saranno desunti dal Prezzario Regionale per LL.PP. nella Regione Siciliana, vigente per l’anno 2018, dal Prezzario DEI e da apposite Analisi fornite dal Direttore dei Lavori
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come:
Dismissioni e demolizioni di tutto in parte di tetti, solai, distribuzione degli ambienti con nuova ricostruzione che via via potranno essere in muratura o in cartongesso o in alluminio con vetri e pannelli di stratificato. Anche ai fini della compartimentazione REI con particolare attenzione ai passaggi di servizi da un ambiente ad un altro e in presenza di filtro di sicurezza. Per quanto riguarda l’abbattimento di barriere architettoniche (DPR 503/96), si dovranno adeguare alcuni servizi igienici alle dimensioni previste dalla norma vigente nonché di tutte le attrezzature necessarie per rendere i
servizi igienici, gli accessi e quant’altro fruibile alle persone diversamente abili. Sempre per lo stesso fine si prevede anche la realizzazione di rampe di accesso fruibili. Tutte le condizioni di lavoro saranno concordate secondo le richieste dettate dal personale dipendente o dai Direttori delle UOC di riferimento o dal Direttore Medico dei Presidi. Eventuali lavori di ristrutturazione delle dovranno essere realizzati secondo quanto previsto dal decreto n. 890 del 17/06/2002, Come già detto sopra l’impianto elettrico sarà comunque di piccola entità con sostituzione o nuova realizzazione di quadri elettrici anche per Camere Bianche (sale operatorie, Rianimazioni UTIC e unità sub intensive ecc) rifacimento di impianti di terra, nodo equipotenziale cavi elettrici e punti luce, punti presa e quadretti di servizio e quant’altro richiesto dall’esigenza di ogni singola UOC. L’appresamento idrico è assicurato dalla rete esistente nei vari Ospedali e nella sede dell’Amministrazione Centrale che proviene dall’acquedotto Comunale. Tuttavia si può verificare di sostituire parte degli impianti di adduzione ed anche di distribuzione. Gli scarichi afferiscono alla rete fognaria comunale esistente ma anche in questo caso si potranno verificare lavori per il loro ampliamento modifica o sola sostituzione. Altri lavori si possono configurare nella sostituzione o rifacimento ex novo in caso di ristrutturazione di pavimenti di qualunque genere e dimensione secondo l’elenco prezzi vigente, Rivestimenti alle pareti costituite anche da una controfodera in cartongesso con all’interno interposta un materassino isolante e coibentante in lana di vetro dello spessore di mm 40. Gli infissi interni saranno realizzati con profili metallici tipo “Indor” di sezione a “U” in alluminio anodizzato di colore argento con pannello di tompagno costituito da un compound dello spessore finito di mm 38÷40 realizzato con due lastre di stratificato (laminato Plastico a forte spessore), colorato a scelta della D.L., flam retardant tipo F1 euroclasse B, s2-d0 con interposta lastra di polistirolo secondo un’apposita analisi fornita dalla D.L. Nei servizi igienici i pavimenti e rivestimenti saranno in ceramica colorata antiscivolo a terra e fino ad un’altezza di mt. 2,20 a parete. Tutti i locali saranno dotati di controsoffitto con pannelli semirigidi in fibre minerali di colore a scelta della D.L. e le pareti, con esclusione dei WC, saranno tinteggiate con pitture lavabili idropittura di resina vinilacrilica emulsionabile.;
In termini di categorie di lavoro si ha:
LAVORI
1) Dismissioni, Demolizioni e trasporti a rifiuto afferibili alla categoria OG1 Edifici Civili ed Industriali;
2) Murature e Tramezzi afferibili alla categoria OG1 Edifici Civili ed Industriali;
3) Pavimenti e rivestimenti per le sale visita, i servizi igienici, disimpegno e zona amministrativa afferibili alla categoria OG1 Edifici Civili ed Industriali;
4) Intonaci e rivestimenti Murali afferibili alla categoria OG1 Edifici Civili ed Industriali;
5) Coloriture e verniciature afferibili alla categoria OG1 Edifici Civili ed Industriali;
6) Infissi interni ed esterni in metallo afferibili alla categoria OG1 Edifici Civili ed Industriali;
7) Marmi e rivestimenti lapidei afferibili alla categoria OG1 Edifici Civili ed Industriali;
8) Compartimentazioni, coibentazioni, controsoffitti ed opere varie di finitura afferibili alla categoria OG1 Edifici Civili ed Industriali;
9) Impianto idrico di scarico ed igienico sanitario afferibili alla categoria OS3 impianto idrico-scarico cucine e lavanderie ;
10) Imapianto elettrico e di illuminazione afferibili alla categoria OS30 Impianti interni elettrici telefonici, radiotelefonici e televisivi;
11) Impianto antincendio e rilevazione fumi afferibili alla categoria OS30 Impianti interni elettrici telefonici, radiotelefonici e televisivi;
12) Impianto di condizionamento e di riscaldamento afferibili alla categoria OS28
13) Predisposizioni per impianto di climatizzazione centralizzato (futura Installazione) afferibili, data la piccola entità, anche questi alla OG1;
• CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7. Osservanza del capitolato generale, delle leggi e dei regolamenti
Si richiama in linea generale Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come recepito dalla L.R. n.8 del 2016 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti non abolite nonché al recente D.Lgs n. 56/2017.
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato e dei suoi allegati, dichiara di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni contenute nel presente capitolato e del progetto per quanto riguarda la sua perfetta esecuzione.
Art. 8. Condizioni di appalto
Nell’accettare i lavori l’appaltatore dichiara di:
– Aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato gli immobili interessati ai lavori e di avere accertato le condizioni sia del corpo di fabbrica che degli impianti;
– Aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso; di aver valutato, nella formulazione dell’offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi;
– Avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale, gli elaborati di progetto, i particolari costruttivi e quanto altro fornito dall’Amministrazione per valutare l’appalto;
– Aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
– Avere considerato la distanza delle aziende e dei fornitori, e le condizioni di operabilità in relazione alla durata ed all'entità dei lavori;
– Avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di eventuali condizioni climatiche sfavorevoli;
– Essere perfettamente edotto del cronoprogramma dei lavori;
– Aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
– Avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi; di aver preso conoscenza del Piano di sicurezza e Coordinamento e del Piano Generale di sicurezza.
L’impresa, inoltre, si impegna ad individuare un referente tecnico, reperibile telefonicamente, per il coordinamento di tutti gli interventi. L’impresa si impegna, altresì, di garantire la reperibilità telefonica nelle ore notturne e nei festivi, garantendo la possibilità di intervento in casi di estrema urgenza valutati dal Direttore dei Lavori o dal Funzionario reperibile del Servizio Tecnico.
Gli interventi effettuati in orari notturni o festivi saranno contabilizzati tenendo conto delle maggiorazioni all’uopo previste. Saranno a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alle indagini che il Collaudatore riterrà opportuno eseguire, a suo insindacabile giudizio, per la verifica dell’opera, nonché quelle relative al contratto d’appalto.
L’Impresa, si impegna altresì a garantire un corretto e celere intervento all’interno dei reparti, tale da arrecare meno disagio possibile. Inoltre l’impresa si impegna ad approntare n. 3 squadre di operai, ciascuna formata da almeno quattro operai che saranno dislocati una presso l’Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, un’altra presso l’ospedale Cervello e la terza presso la sede di Viale Strasburgo. Si precisa che le aree d’intervento sono tutti i presidi, sia sanitari che amministrativi, oltre le aree esterne, di pertinenza della Stazione appaltante.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
Art. 9. Documenti che fanno parte del contratto
L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
Allegato A – lettera d’invito alla gara (o bando di gara e disciplinare di gara); Allegato B – verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
Allegato C – copia dell’offerta (tecnica e/o economica) dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato D – verbale di aggiudicazione definitiva;
Allegato E – capitolato generale d’appalto; approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145;
Allegato F – capitolato speciale d’appalto; Lo Schema di Contratto;
L’elenco dei prezzi unitari;
Allegato G –progetto esecutivo con i seguenti elaborati:
1 n. 2 Relazioni Tecniche
2 Elenco prezzi , Analisi Prezzi Tavv. PI- n. 7 Tavole Grafiche
Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 D. Lgs. N. 81/2008 o DUVRI ;
Il cronoprogramma di cui all’articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016 Cronoprogramma Lavori;
Allegato H – verbale di cui all’art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; Allegato I – Polizza assicurativa n. del emessa da ; Allegato L – Cauzione definitiva n. del emessa da ; Allegato M – Procura generale/ Procura speciale n. del Notaio ; Allegato N – Atto costitutivo RTI n. del ;
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.
Art. 10. Interpretazione contratto e capitolato speciale d’appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella più favorevole all’Amministrazione Appaltante, a giudizio insindacabile di questa.
Le norme contenute nello schema di contratto, in caso di contrasto con il presente capitolato speciale, hanno prevalenza.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
A completamento degli elaborati esecutivi allegati, potranno essere precisate dalla D.L. ulteriori indicazioni in corso d'opera, anche tramite disegni di particolari esecutivi al fine dell'esatta interpretazione del progetto e dei dettagli costruttivi.
Art. 11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 106 D.P.R. 207/2010 del Regolamento Generale, l’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile Unico del Procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 12. Fallimento dell’Appaltatore
In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 1 del X.X.xx 50/2016 così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 56/2017.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del X.X.xx 50/2016 così come modificato dall’art. 32 del D.Lgs. n. 56/2017
Trovano applicazione l’art. 48 comma 17 e 18, nonché l’art. 110 del D.lgs n. 50/2016; così come sopra detto modificati con il D.Lgs 56/2017 l’Amministrazione potrà avvalersi di proseguire il rapporto di appalto secondo le indicazioni negli stessi contenuti.
Art. 13. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire con qualifica professionale di geometra, nonché dotato di adeguata esperienza. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per motivi disciplinari, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata dalla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dei lavori, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.
Art. 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
Art. 15. Subentri e riunione di concorrenti
In aggiunta a quanto previsto dall’art. 110 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 56/2017 , si stabilisce che in ogni caso, qualora il soggetto subentrante abbia partecipato alla stessa gara, il subentro ha effetto risolutivo del contratto e che qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie si costituiscono successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella composizione degli organi della struttura consortile solo i soggetti che nelle singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti di direzione tecnica dell'impresa alla data della celebrazione della gara.
• CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 16. Obblighi ed oneri del committente ovvero del responsabile dei lavori
Al committente, come primo responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere da lui commissionate, compete, con le conseguenti responsabilità:
1. Provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;
2. Provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al contratto di appalto, nonché le spese di registrazione del contratto stesso;
3. Nominare il responsabile dei lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);
4. Nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
5. Svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche e le relative spese per l’ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
6. Provvedere a comunicare all’impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione (nel prosieguo coordinatore per la progettazione) e per l’esecuzione dei lavori (nel prosieguo coordinatore per l’esecuzione dei lavori);
7. Sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (se in possesso dei requisiti necessari);
8. Chiedere all’appaltatore di attestare l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato fornire altra attestazione di professionalità, oltre ad una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse edili;
9. Chiedere all’appaltatore di attestare la professionalità dell’imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
10. Chiedere all’appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
11. Trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare.
Nello svolgere tali obblighi il committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il responsabile dei lavori, l’appaltatore e i coordinatori per la sicurezza.
Art. 17. - Controlli dell’Amministrazione
L’Amministrazione, conformemente a quanto previsto all’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori; le persone nominate opereranno secondo le norme per ciascuno previste nell’ordinamento, e in particolare nel regolamento generale e nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e secondo le regole di buona fede e correttezza:
Responsabile del procedimento…….. Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Dipendente della Stazione
Appaltante
Responsabile dei lavori Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Dipendente della Stazione
Appaltante
Coordinatore sicurezza fase esecuzione Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Dipendente della Stazione
Appaltante
Direttore dei lavori Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Dipendente della Stazione
Appaltante
Direttore operativo Assistente di cantiere
I controlli e le verifiche eseguite dall’Amministrazione nel corso dei lavori non escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera o di parte di essa, dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e di materiali già controllati.
Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto dell’appaltatore, né alcuna preclusione per l’amministrazione.
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme U.N.I., C.N.R., C.E.I..
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
L'Appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.
Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.
Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio, dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla direzione lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica.
I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di dettaglio dovranno essere consegnati alla direzione lavori almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori relativi indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.
L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni di dettaglio, un'adeguata campionatura delle parti da realizzare ed una serie di certificati comprovanti l’origine e qualità dei materiali impiegati.
L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture e della buona esecuzione di tutti i lavori, la cui accettazione effettuata dalla direzione lavori non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.
Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni
causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo, ed ogni altra anomalia segnalata dalla direzione lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.
L'appaltatore, raggiunto l’importo dei lavori previsto all'art.34 del presente capitolato, dovrà comunicare per iscritto alla D.L. tale avvenuto raggiungimento, richiedendo la contabilizzazione degli stessi e l'emissione del relativo certificato di pagamento.
Tale richiesta di accertamento e misurazione delle opere compiute dovrà essere inoltre effettuata per tutte le opere, per le quali lavorazioni successive, non ne consentano di accertarne la regolare esecuzione ne la corretta contabilizzazione.
In tal caso saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di dismissione, saggi ed quant’altro necessario affinché la D.L. possa accertare la regolare esecuzione delle lavorazioni non riscontrabili direttamente.
Qualora la D.L. non dovesse raggiungere il convincimento della corretta esecuzione delle lavorazioni potrà richiedere la dismissione e demolizione delle opere necessarie o non allibrare le opere di cui non è riuscito a valutare la regolare esecuzione.
In tali casi, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di maggiori compensi per eventuali ritardi nella contabilizzazione e nell'emissione dei certificati di pagamento.
Art. 18. - Controlli diversi
A norma dell’art.101 comma 3 del D.lgs. n. 50 sarà compito e diritto del Direttore dei Lavori:
a) Verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) Curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
c) Provvedere alla segnalazione al Responsabile Unico del Procedimento, dell’inosservanze da parte dell’esecutore delle disposizioni di cui al Codice degli appalti.
Art. 19. Riferimenti Normativi
Nel testo seguente devono intendersi sempre richiamati in quanto norme di riferimento e riportate con le seguenti abbreviazioni:
• L. n. 2248/1865 (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) per quanto non abrogato dal D.P.R. n. 207/2010
• L. n. 55/1990 (Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni).
• D.P.R. 34/2000 Capitolato Generale d’Appalto (Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 aprile 2000, n. 145).per quanto non abrogato dal D.P.R. n. 207/2010.
• D. Lgs. 163/2006 Codice dei contratti Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)
• D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento generale Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010
• D.Lgs 50/2016 Nuovo Codice dei contratti Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
• D.Lgs 56/2017 Codice dei contratti Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
•
Si precisa che tutti i riferimenti normativi alla L. 109/94, al D.P.R. n. 554/99, al D.Lgs. N.
163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010 secondo il testo coordinato con la L.R. n. 12/2012 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella Legge Regionale n. 12/2011 e nel Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 00 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione secondo quanto previsto all’art. 24 comma 4 della L.R. n° 8 del 2016 e che tutti i riferimenti al D. Lgs. N. 494/96 vanno automaticamente trasposti al D. Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii.
Art. 20. Consegna e inizio dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi secondo norma, previa convocazione dell’esecutore.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, (SOTTO LE RISERVE DI LEGGE) ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. X.xx 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, l’originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed il POS dove deve essere ben chiaro come intende eseguire i lavori. Il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o in saldo, anche in relazione alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
In ogni caso, il processo verbale di consegna, dovrà contenere i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori e' libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale e' tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 153, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in
relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale e' redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna e' inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori
possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda.
In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge e' quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, esecutore e' tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 158 del DPR 207/2010 se non in contrasto con il D.Lgs 50/2016
Art. 21. - Consegna frazionata
Non sono da considerare consegna frazionata le disposizioni dei lavori che via via, secondo le necessità, si andranno ad evidenziare durante il corso dell’appalto, quindi non esattamente preventivabili a priori. Pertanto le disposizioni sulla consegna di cui all’art. 19 si applicano anche alle consegne relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo dovesse essere frazionato, come previsto dal progetto esecutivo e dal capitolato speciale d’appalto, ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili, conformemente alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016; detti lavori si intendono affidati con un contratto “ad importo fissato e tempo vincolato”.
La facoltà dell’Amministrazione di procedere in via d’urgenza di cui all’art. 20 si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 22. Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 365 giorni naturali e consecutivi (12 mesi) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 23. Sospensioni e proroghe
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del D. X.xx 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 107 comma 4 del D. X.xx 50/2016 e ss. mm. e ii. .
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.
In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
Art. 24. Penali in caso di ritardo
La misura della penale sia per le opere a misura che per quelle a corpo viene stabilita nello 1 /1000 (uno virgola 0 per mille) del prezzo contrattuale e quindi per ogni giorno di ritardo.
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% del contratto, il Responsabile del procedimento avvierà le procedure previste dall'articolo 119 del Regolamento Generale.
Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti o fasi, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
La penale è comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
L’importo complessivo della penale non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 25. - Programma dei lavori
I lavori dovranno essere condotti nel rispetto dello sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'allegato al progetto.
Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore consegna alla Direzione Lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori sia in importo che in percentuale, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento delle risorse finanziarie per eseguire i pagamenti.
Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l’Appaltatore nell’ulteriore termine di 10 giorni dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l’inizio, lo sviluppo e l’ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi).
In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.
Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.
Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato, nessun premio di accelerazione verrà riconosciuto all’Appaltatore.
Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato dall’Amministrazione, mediante un ordine di servizio, ogni volta che sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della stazione committente;
c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall’amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall’amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell’amministrazione;
d) per la necessità o l’opportunità di eseguire delle prove sui campioni, delle prove di carico e di tenuta e di funzionamento degli impianti, nonché per collaudi parziali o specifici;
e) nei casi in cui sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
f) in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori dovranno essere comunque eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma predisposto dall’amministrazione ed integrante il progetto esecutivo.
Ai fini dell’applicazione delle penali, si tiene conto del rispetto del programma;
Art. 26. Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto o dal Capitolato Generale d’Appalto;
f. le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, sostituita dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007 n. 123.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Art. 27. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a sessanta giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo corrispondente del regolamento generale.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante può mantenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria,
• CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 28. Anticipazione
All’appaltatore verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 18 del D. X.xx 50/2016, un’anticipazione in percentuale a discrezione dell’Amministrazione che non potrà superare il 20% (venti per cento) sul valore del Contratto e deve essere .
Art. 29. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere Provinciale, esclusivamente a mezzo bonifico. L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all’Ente appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall’art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.
Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.
L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 30. Pagamenti in acconto
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. X.xx 50/2016, sarà corrisposta in favore dell’appaltatore un’anticipazione non superiore al 20% dell’importo contrattuale alle condizioni ivi stabilite. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a euro 100.000,00 (diconsi euro centomila/00) da cui sarà decurtata, pro quota, l’anticipazione suddetta.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette il relativo S.A.L. che deve
recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………»; il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento con l’indicazione della data.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, è subordinata all’acquisizione del DURC.
Art. 31. Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo alla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 comma 6 del X.X.xx 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Ai sensi dell’art. 102 comma 3 e dell’art. 103 comma 6 del D. X.xx 50/2016, così come modificato dagli articoli 66 e 67 del D.Lgs n. 56/2017, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 32. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia. Non sono dovuti interessi
per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia.
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio dinnanzi al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Art. 33. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 34. Revisione prezzi e prezzo chiuso
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile.
Ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii., è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il primo comma dell’articolo 1664 del Codice Civile.
Nei casi in cui, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i tre anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 70 del D.Lgs. n. 56/2017, e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia.
Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento.
• CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 36. Prezzi elenco
I prezzi unitari in base ai quali, previa deduzione del ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall’elenco allegato al contratto. Essi comprendono:
a) per i materiali pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi parte del cantiere: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc.;
b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire la manodopera degli attrezzi ed utensili del mestiere, compresi gli oneri per assicurazioni sociali per gli infortuni ed accessori di ogni specie;
c) per i noleggi: ogni spesa per fornire a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti all’impiego;
d) per i lavori: tutte le spese per le opere provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi compresi nei prezzi qualsiasi compenso per gli oneri che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.
I prezzi, diminuiti del ribasso d’asta s’intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori.
In considerazione che i prezzi di esecuzione resta inteso che qualora si dovesse rendere necessario e/o opportuno, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, provvedere ad alcune variazioni si conviene quanto segue:
a) nessun maggiore compenso spetta all’Appaltatore qualora le dimensioni dei vari elementi subiscano una variazione non superiore al 10% in ciascuna delle dimensioni;
b) eventuali aggiunte o detrazioni saranno compensati o detratti secondo il prezzo al lordo dell’elenco prezzi, a cui sarà applicato lo stesso ribasso offerto in sede di gara.
Art. 37. Lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati sulla base dei prezzi dei lavori desumibili negli atti progettuali e sul bando di gara, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art. 38. Lavori in economia
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del DPR n. 207/2010
Art. 39. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 23, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
Art. 40. Oneri di accesso alla discarica
Gli oneri per l’accesso alla discarica verranno rimborsati all’Impresa appaltatrice dietro presentazione delle relative fatture quietanzate da parte della discarica autorizzata e dei relativi formulari giustificativi del materiale conferito.
Art. 41. Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli.
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati o descritti nei precedenti articoli, l’Impresa si atterrà alle migliori regole d’arte e si uniformerà a quelle speciali prescrizioni che le verranno impartite, su impulso dell’Impresa stessa, dalla Direzione Lavori.
Art. 42. - Lavoro notturno e festivo
Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi.
Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo quanto previsto nella lettera d’invito. Si richiama l’art. 8 del presente capitolato speciale d’appalto e per quanto non previsto anche l’art. 27 del capitolato generale d’appalto.
• CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE
Art. 43. Cauzione Provvisoria
Ai sensi dell’articolo 93 del D. X.xx 50/2016, così come modificato dall’art. 59 del D.Lgs 56/2017 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
La cauzione dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 93 del D. X.xx 50/2016 e xx.xx. e ii. Di cui sopra, con firma autenticata dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri.
Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituite la garanzia deve riportare quali soggetti obbligati tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere sottoscritta dai legali rappresentati delle imprese medesime.
Art. 33 - Cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 della D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 67 del D.Lgs. 56/2017, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016 e art. 67 D.Lgs 56/2017, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della metà, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 34 - Riduzione delle garanzie
Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 e dell’articolo 103 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, e ss. mm. e ii. l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 32 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33, sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, fermo restando le riduzioni percentuali previste dal richiamato comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in ragione del possesso da parte del concorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso della certificazione di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
Art. 35 - Assicurazioni a carico dell’impresa
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 della D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a all’importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 48 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Alla data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
• CAPO 7 – DIPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 44. Modo di esecuzione dei lavori
Tutti i lavori debbono essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e le prescrizioni della D.L., in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale.
L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere che possano sorgere dal contemporaneo eseguimento di altre opere affidate ad altre Ditte da parte dell’Amministrazione.
La Ditta assuntrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati alle opere, per fatto proprio o dai propri dipendenti, anche se eseguite da altre Ditte.
Art. 45. Varianti
L'Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal Capitolato Speciale.
Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio, senza la preventiva autorizzazione della D.L..
Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata l’eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.
L’Amministrazione avrà pure piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sopprimere alcune opere ed aggiungerne altre, nella misura che riterrà opportuno e ciò senza che l’Impresa possa rifiutarsi di eseguire i lavori ordinati, alle condizioni contrattuali.
Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi, oltre quelli previsti nel presente Contratto, quali che possano esserne la specie e le difficoltà tecniche da incontrare per l’adozione delle varianti stesse.
L’Impresa avrà solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine della Direzione, valutati con i prezzi di elenco diminuiti del ribasso contrattuale. Tale facoltà dell’Amministrazione si estende anche ai materiali da costruzione, al genere delle strutture, ai magisteri ed a tutte le modalità di esecuzione dei diversi lavori.
In ogni modo, la presenza delle varie voci unitarie nell’elenco dei prezzi non impegna l’Amministrazione alle loro esecuzione in quanto l’Amministrazione stessa si riserva la più ampia facoltà di fare eseguire tra esse quelle che ritiene utili nell’interesse dell’opera, e ciò a suo insindacabile giudizio.
Le varianti in corso d’opera saranno rette dall'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Ai sensi e per gli effetti dal Decreto legislativo 18 aprile 20106, n. 50, non sono considerati varianti ai sensi del primo comma gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. «L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. »
La Stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al progetto appaltato nell’ambito del 20% delle opere appaltate con facoltà di rinunciare a parte delle stesse surrogandole - a compensazione - in variante con opere di pari importo.
L’ordine di eseguire le variazioni è dato per iscritto del Direttore dei Lavori e comporta per l’Appaltatore l’obbligo di sospendere immediatamente lavori e provviste che fossero resi inutili dall’esecuzione della variante.
Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell’Impresa, alla stessa sarà dovuto, in base ai prezzi di Capitolato depurati del ribasso d’asta, il pagamento delle opere già eseguite e della loro totale o parziale demolizione.
Se la variazione dipende invece da colpa dell’Impresa, a questa spetterà solo il pagamento ai prezzi di Capitolato, depurati dal ribasso d’asta, delle opere utilizzabili rimanendo a suo carico ogni opera di demolizione delle opere non utilizzabili.
Qualora la variazione sia disposta dall’Amministrazione appaltate, questa rileverà ai prezzi previsti negli atti progettuali o in base ad indagini di mercato, riferiti all'epoca dell'approvazione del progetto approvato, più convenienti per l'Amministrazione stessa, depurati dal ribasso d’asta, i materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a piè d’opera e nel cantiere anteriormente all’ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo, durante i lavori, di impegnarli in altre opere comprese nell’appalto.
Art. 46. Varianti per errori od omissioni progettuali
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano i limiti di cui all’art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 108 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 47. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
• CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 48. Norme di sicurezza generali
• - Obblighi ed oneri del coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori
Al coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori nominato dal committente, compete con le conseguenti responsabilità:
1. Assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento;
2. Adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
3. Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
4. Verificare, nel caso siano presenti in cantiere più imprese, quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
5. Proporre al committente od al responsabile dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
6. Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nello svolgere tali obblighi il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero con il responsabile dei lavori, con l’appaltatore, con il direttore tecnico di cantiere e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
• - Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici
Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:
1. Rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico dell’appaltatore;
2. Utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
3. Collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
4. Non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
5. Informare l’appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.
Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con l’appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.
• - Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere
Al direttore tecnico di cantiere nominato dall’appaltatore, compete con le conseguenti responsabilità:
1. Gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. Osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
3. Allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
4. Vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal responsabile dei lavori.
L’appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l’appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Art. 49. Sicurezza
Per i lavori l'Appaltatore avrà l'obbligo, a norma D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di redigere e consegnare all'Amministrazione:
a) Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., «e successive modifiche ed integrazioni» ;
b) Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo
n. 81/2008 e ss.mm.ii., e successive modifiche ed integrazioni;
c) Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., «e successive modifiche ed integrazioni», ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione, proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall’Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese.
Esso inoltre, durante l'esecuzione dell’opera osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 95 del D. Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui agli artt. 96 e 97 del X.Xxx.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e s.m.i.; inoltre, a norma dell’art.96 dello stesso decreto:
– Adotterà le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del D. Leg.vo n.
81/2008 e ss.mm.ii.;
– Curerà le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il responsabile dei lavori;
– Curerà che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
La redazione ovvero l’accettazione e la gestione da parte dell’Appaltatore e delle imprese aventi comunque titolo ad operare in cantiere, dei piani di sicurezza e coordinamento costituirà adempimento delle norme previste dagli artt.96 e 97 del D.Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Il direttore dei lavori, il Direttore tecnico del cantiere ed il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori vigileranno sull’osservanza del o dei Piani di sicurezza.
Si richiama anche il D.1. 10 marzo 1998 e xx.xx. “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
Infine l'Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art. 101).
Nello svolgere tali obblighi l’Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con il coordinatore per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.
• CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 50. Subappalto e cottimo, noli a caldo e contratti di fornitura, divieti
Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena dell’immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni.
Negli altri casi tale affidamento è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. Che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di variante in corso d'opera, all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2. Che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3. Che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
4. Che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della comunità europea, all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire il lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5. Che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31-5-1965, n. 575, e successive modificazioni».
L'Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 %. Il contratto tra lo stesso e l'Impresa subappaltatrice dovrà essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione ed alla Direzione Lavori entro venti giorni dalla data di stipula.
Esso dovrà allegare alla copia autentica del contratto le certificazioni di cui alla lettera c) e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
Come previsto dall'art. 105 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50così come modificato dall’art. 69 del D.Lgs. 56/2017 è consentita l'autorizzazione al subappalto dei lavori rientranti nella categoria prevalente, per i quali l'Appaltatore si è qualificato per partecipare alla gara, nella misura non superiore al 30%.
L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all'interessato direttamente od indirettamente.
Nel primo caso l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Nel secondo caso è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Le disposizioni di cui al precedente primo comma del presente articolo si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego di mano d'opera.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
E’ vietata inoltre l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante e successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.
L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
E' vietato inoltre all'Appaltatore, a norma della D.Lgs. 276/2003, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.
E’ altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
E' vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione.
• CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 51. - Eccezioni dell’appaltatore
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione appaltante ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore.
Le riserve iscritte correttamente, durante il corso dei lavori, nel registro di contabilità e per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario di cui D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successivo D.Lgs n. 56/2017, devono essere confermate sul conto finale, aggiornandone eventualmente l’importo precisando che l’Appaltatore all’atto della firma del conto finale non può iscrivere domande per oggetto e per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato e con le modalità previste dal nuovo regolamento.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
Art. 52. - Accordo bonario
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e può nominare la commissione di cui al D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successivo D.Lgs n. 56/2017.
Il responsabile del procedimento o la commissione, ove costituita, acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo xxxxxxx.
La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve.
L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
La procedura di cui al comma 1 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 2 possono essere ridotti.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 53. - Trattamento e tutela dei lavoratori
L’Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.
L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 del D.Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii., l’Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL, alle CE, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all’Amministrazione ed al Direttore dei lavori, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza bimestrale, durante l’esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Il direttore dei lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall’Ispettorato del lavoro, l’Amministrazione appaltante comunicherà all’Appaltatore e all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del
20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l’Appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l’Amministrazione appaltante a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell’Appaltatore.
Art. 54. Norme sulla mano d’opera:
In sede di analisi dei prezzi l’Amministrazione si è basata riguardo al costo della mano d’opera sulle tariffe sindacali di categoria. L’Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente - nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto - il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore alla data dell’offerta, per il settore e per le zone nelle quali si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per categoria venga successivamente stipulato.
L’Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro soluzione.
L’Impresa si obbliga, in particolare, ad osservare le clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola, relative al versamento dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L’Impresa Appaltatrice, e per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi, ed antinfortunistici, alla Cassa Edile e all’Istituto per l’Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili competenti per territorio.
L’Impresa appaltatrice, o per suo tramite, le Imprese subappaltatrici trasmettono all’Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici suddetti.
L’Impresa è responsabile in solido, in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme di cui al precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti punti, accertata dalla Stazione Appaltante o a questa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro o da altre autorità competenti, la Stazione Appaltante medesima comunica all’Impresa ed anche, se del caso, all’Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.
Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né a titolo di risarcimenti di danni.
Art. 55. - Estensione Responsabilità - violazione degli obblighi
L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.
In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.
L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Art. 56. - Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori
L’Ente committente può recedere dal contratto se trovano applicazione le condizioni di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 secondo le procedure nello stesso indicate; l’ente può altresì recedere dal contratto secondo la procedura prevista dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e procedere a nuovo affidamento secondo l’art.110 del citato D.lgs. che vengono modificati rispettivamente con gli articoli 72, 73 e 74 del D.Lgs. n. 56/2017.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
Il contratto potrà essere risolto anche in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di sanzioni o di cautele che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione sarà trasmessa all’appaltatore tramite un ordine di servizio o raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Amministrazione si svolgerà, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l’appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d’ufficio, o di fallimento dell’appaltatore, i rapporti economici con quest’ultimo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e l’ulteriore azione dell’amministrazione, avverranno nel seguente modo:
a) Ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) Ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1. L’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2. L’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3. L’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Il contratto sarà altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definito dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dal suo correttivo D.Lgs n. 56/2017, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto.
In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
• CAPO 11 – DIPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 57. - Ultimazione dei lavori - conto finale - collaudo
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.
Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.
L’Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).
Per i lavori finanziati dall’Amministrazione regionale ad altri Enti, o di propria competenza, la stessa dovrà ricevere la contabilità finale entro la metà del tempo stabilito per l’esecuzione del collaudo.
A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio nel termine di MESI TRE dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di MESI TRE dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016.
L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.
Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato, ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.
Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art.102 del D.lgs. Aprile 2016, n. 50, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti i 500.000 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
L’Appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell’opera ancorché riconoscibili purché denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 58. - Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo
Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico- amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto.
Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 1669 C.C. con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.
Art. 59. - Manutenzione delle opere fino al collaudo
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.
Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 C.C., I'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite
obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di utilizzo e senza interruzione del servizio, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
Potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
Qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli ammaloramenti o dei dissesti, per fatto indipendente dalla qualità di esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, questo avrà l'obbligo di notificare detti eventi all'Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessarie constatazioni che la stessa dovrà disporre.
L'Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sarà tenuto a porre in atto tutti gli interventi riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.
• CAPO 12 – NORME FINALI
Art. 60. - Disciplina nei cantieri – direzione tecnica
L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.
La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione dell’incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione tecnica avrà carattere formale.
La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.
Art. 61. Responsabilità dell’Appaltatore circa l’esecuzione delle opere.
L’Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opere alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione Lavori.
L’Appaltatore dovrà demolire e/o rimuovere dal cantiere a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati.
Art. 62. Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d’impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
L’affidatario si assume inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’art.
80 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 49 del D.Lgs n. 56/2017.
L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge di regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza e I'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.
Oltre agli oneri previsti dal capitolato generale, dal regolamento generale e dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
1. L’onere relativo alla formazione del cantiere da attrezzare, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione in tutte le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solida stecconata in legno, in muratura, o metallico, secondo quanto verrà richiesto dalla direzione dei lavori, nonché‚ della pulizia e manutenzione di esso cantiere, la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti. L’installazione delle attrezzature e degli impianti necessari ad assicurare, in relazione all’entità dell’opera, la migliore esecuzione dell’opera.
2. L’approntamento delle opere provvisionali necessarie per l’esecuzione dei lavori (impalcature, armature, centinature, steccati, assiti, ecc.) compresi gli oneri derivanti dal trasporto, dal montaggio, dalla manutenzione e dallo smontaggio alla fine dei lavori.
3. L’approntamento delle opere provvisionali (ponticelli, andatoie, scalette) occorrenti per i collegamenti esterni ed interni atti, anche, a mantenere passaggi pubblici o privati.
4. Gli oneri per l’esecuzione di piani di lavoro stabili e ponti di servizio fino a 3,50 m.
5. La guardia e la sorveglianza fino al collaudo (compresi i periodi di sospensione dei lavori) sia
di giorno che di notte, del cantiere e dei materiali in esso esistenti (sia dell’amministrazione appaltante sia di altre ditte) che verranno consegnate all’appaltatore, nonché‚ delle opere eseguite o in corso di esecuzione.
6. Le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.
7. Il provvedere, a sua cura ed a proprie spese, all’installazione, nel luoghi scelti dalla D.L., entro e non oltre otto giorni dalla consegna dei lavori, l'apposizione di n. 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei la-vori, nonché il loro aggiornamento, con le indicazioni usuali (come previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990 con aggiornamento luglio 2015) e le indicazioni relative alla sicurezza, previa approvazione del contenuto da parte del Direttore dei lavori: in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà riversato a carico dell'Appaltatore in sede di contabilità; La tabella ed i suoi dispositivi di sostegno dovranno essere costituiti da materiali resistenti ed essere mantenuti in perfetto stato fino alla visita di collaudo. Ogni qualvolta venga accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione della prescritta tabella sarà applicata una penale di € 100.00. Sarà, inoltre, applicata una penale di €
20.00 per ogni giorno trascorso a partire dalla data dell’accertata inadempienza fino a quella della constatata apposizione o riparazione della tabella.
8. La fornitura e la collocazione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione, conformi alle disposizioni del T.U. n. 393 del 15.06.59 e del regolamento di esecuzione, e di quanto altro verrà ordinato dalla D.L. per la tutela delle persone, dei veicoli e per la continuità del traffico.
9. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati alle opere da eseguire.
10. Riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l’amministrazione appaltante che la direzione dei lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
11. Le spese per la ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorità militari di zona.
12. L’approntamento di idonei locali per le maestranze forniti di servizi igienici ed allacciati alle utenze di acqua, luce, telefono e fax le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni.
13. La costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili, le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto.
14. Le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni.
15. Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto.
16. Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.
17. Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni. Le spese occorrenti per il tracciamento dei confini, da effettuarsi sia durante la consegna che dopo, e la conservazione dei termini, nonché la loro ricollocazione in caso di asportazione.
18. Lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente appalto.
19. L'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà.
20. Il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati.
21. La pulizia quotidiana del cantiere e dei suddetti locali, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta anche se lasciati da altre ditte.
22. La comunicazione, ove richiesto e con cadenza quindicinale decorrente dalla data di consegna dei lavori, delle seguenti notizie statistiche:
a) • elenco degli operai e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per l’esecuzione dei singoli lavori con la specifica dei giorni e delle ore;
b) • tipo di lavoro eseguito;
c) • motivazione dell’eventuale sospensione dei lavori; dette notizie dovranno essere comunicate alla D.L. entro e non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina; per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine fissato, sarà applicata una penale di € 10.00.
23. L’esecuzione presso gli istituti indicati, di tutte le prove ed i saggi che verranno ordinati dalla direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell’impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.
24. Le indagini geologiche e geognostiche e l’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla direzione dei lavori su pali di fondazione, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
25. L’esecuzione dei calcoli delle strutture e la relativa progettazione esecutiva secondo le leggi n. 1086/71 e n. 64/74. La presentazione, prima dell’inizio dei lavori, agli uffici competenti degli elaborati richiesti. L’approvazione del progetto da parte del direttore dei lavori non solleva l’appaltatore, il progettista ed il direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere.
26. Il calcolo degli impianti e la relativa progettazione esecutiva compresa ogni spesa ed onere per denunce, licenze, approvazioni e collaudi prescritti dalla normativa vigente.
27. la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della legge 46/1990 e s.m.i., con la relazione e gli allegati ivi previsti
28. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
29. La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione.
30. L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte; l’assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all’amministrazione appaltante.
31. La redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della legge 46/1990 e s.m.i., con la relazione e gli allegati ivi previsti.
32. Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi,
ove previsto.
33. Il pagamento delle tasse e l’accollo di altri oneri per concessioni comunali (concessione edilizia, occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché‚ il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finali, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, per diritti per l’allacciamento alla fognatura comunale.
34. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alla D.L. ed alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’amministrazione appaltante, nonché‚ a richiesta della direzione dei lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l’amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall’amministrazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
35. La recinzione del cantiere con solida stecconata.
36. Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè d’opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché‚ alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell’amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico dell’appaltatore.
37. Il consentire l’uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla direzione dei lavori, senza che l’appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Xxxx potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
38. Le spese per i verifiche tecniche, prove, indagini e controlli prescritti dall’amministrazione, compresi gli eventuali ripristini, nonché le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, ecc. e gli eventuali ripristini che i Collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio, ivi compresi gli stessi onorari dei collaudatori.
39. Le spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie esecutive del contratto e per le copie dei progetti o dei capitolati da presentare agli organi competenti; le spese per il bollo dei registri di contabilità e di qualsiasi altro elaborato richiesto (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.
40. l'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a piè d'opera, stimato dal Direttore dei lavori o documentato con fattura, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà precisato dal Direttore dei lavori.
41. La pulizia e lo sgombero, entro un mese dal verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere da materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati e conglobati nei prezzi dei lavori e nell’eventuale compenso a carico, di cui all’art. 2 del presente capitolato. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all’offerto ribasso contrattuale.
42. La selezione dei materiali di risulta da conferire a discarica o a centri di riciclaggio cosi come previsto dalla normativa vigente sulla gestione dei rifiuti (DLgs n. 22/1997 e ss.mm.ii e.D.M. 13 marzo 2003.
L’appaltatore, inoltre, è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall’Amministrazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, AMAP, RAP, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 63. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a. il libro giornale, a pagine previamente numerate, nel quale sono registrate a cura dell’Appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’Appaltatore e ad altre ditte;
- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori;
- le annotazioni e contro deduzioni dell’Impresa appaltatrice;
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b. il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c. note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
Per lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.
L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni specialmente per quelle di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
L’Appaltatore è obbligato a fornire i cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di m 2,00 x m 3,00 recheranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente appaltante -Titolo dell'opera -Titolo del lavoro in appalto - eventuali immagini illustrative - Estremi legge di finanziamento - Concessionario dell'opera - Impresa esecutrice (con estremi della certificazione S.O.A.) - Importo dei lavori - Data di consegna - Figure tecniche di progettazione direzione ed assistenza - Subaffidatari - Ufficio competente di riferimento. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e durabilità (es. FOREX) e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di €
come al CAPO II art. 4 del contratto . Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di €
come al CAPO III art. 4 del contratto dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.
Art. 64. - Proprietà degli oggetti trovati
Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene all’amministrazione la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori, nei cantieri e nella sede dei lavori stessi.
L’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed il diligente recupero.
Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato all’amministrazione. L’appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stessa amministrazione.
Art. 65. Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 66. Cartello di cantiere
L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare di cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 300 di base e cm 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella TABELLA “C” sotto riportata, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
TABELLA “C”
.Lavori di
Progetto esecutivo approvato con n. del
COORDINATORE PROGETTAZIONE/ GRUPPO PROGETTAZIONE:
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI:
Importo complessivo del progetto: Euro Importo lavori a base d’asta: Euro Oneri per la sicurezza: Euro
Importo del contratto: Euro
GARA in data offerta di Euro pari al ribasso del %
IMPRESA ESECUTRICE:
con sede qualificata per i lavori del categori_: , classifica (Certificazione S.O.A. n. del - Scadenza
)
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE: SUBAPPALTATORE:
per i lavori di: importo lavori subappaltati: categoria: descrizione:
INIZIO DEI LAVORI: / / FINE LAVORI PREVISTA: / /
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso:
Tel…………………. - Fax ……………….
e-mail : …………………………….
Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
x. xx xxxxx, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
e. le spese per controlli e verifiche su impianti ed attrezzature utilizzate in cantiere e su tutti i lavori realizzati.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 68. Responsabilità dell’Appaltatore. Clausola di manleva.
L’Appaltatore si impegna a tenere indenne e sollevato l’Ente Appaltante da qualsiasi molestia ed azione di terzi, in dipendenza del contratto e dell’esecuzione dei lavori, per effetto dell’autonomia riconosciuta nell’organizzazione della Impresa e del lavoro.
Art. 69. Oneri di informazione.
L’Impresa per i controlli delle autorità competenti, è tenuta ad esporre:
a. in cantiere: l’elenco giornaliero dei dipendenti propri e delle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo;
b. all’esterno del cantiere: il cartello informativo di cui alla normativa vigente L’Impresa è altresì tenuta a comunicare tempestivamente:
c. all’Amministrazione ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d’Impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi;
x. xx Direttore dei Lavori ed al Coordinatore della sicurezza ogni variazione in ordine alle mansioni delle maestranze presenti in cantiere e/o a sostituzioni e/o integrazioni di personale incluse le variazioni all’organigramma delle squadre di sicurezza di cui al D.Lgs 81/08.
• CAPITOLO II
• QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI EDILI
63
Art. 70. Materiali in Genere
I materiali e quanto necessita per la realizzazione dell'opera proverranno dalle località che l'Appaltatore riterrà più di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia, dalla normativa del presente Capitolato Speciale e dalle prescrizioni degli artt. 20, 21 e 22 del Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e ss.mm.ii..
Tutti i materiali devono essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, della migliore qualità e devono rispondere ai requisiti appresso indicati.
I materiali ritenuti non idonei dovranno essere allontanati immediatamente, a cura e spese dell'impresa e l'accettazione dei materiali da parete della D.L. non solleva l'Appaltatore dalle sue responsabilità.
Art. 71. Documentazione che dovrà fornire l’appaltatore
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, corrispondere alla specifica normativa del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali ed essere provvisti, ove le norme il contratto o il C.S.A. lo richiedano, di prove di qualificazione e certificazioni all’origine (fornite dai produttori), a pena la mancata accettazione.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti, che dovranno essere previamente verificati dalla D.L. in base alle schede tecniche e di sicurezza e/o dei manuali d’uso forniti dall’appaltatore
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni, sarà effettuato in contraddittorio e verrà appositamente verbalizzato. L'Appaltatore farà si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.
Qualora in corso di coltivazione di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti ecc., i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la necessità di cambiamenti negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà accampare l'Appaltatore, né alcuna variazione di prezzi, fermo restando gli obblighi di cui al primo capoverso.
Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto dei materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.
Criteri e modalità di controllo qualità dei manufatti
Saranno evidenziati per ogni capitolato di fornitura, i principali controlli sui manufatti che saranno effettuati dalla Committente e dalla Direzione Lavori per verificare la qualità degli stessi, fermo restando il principio che la Committente e la Direzione Lavori hanno la più ampia facoltà di verifica dell'opera eseguita e quindi quanto esemplificato nei capitoli che seguiranno non è da intendersi in senso limitativo, ma esemplificativo. Inoltre l'Appaltatore unitamente ai disegni costruttivi di cantiere e di officina delle forniture, dovrà redigere e presentare alla Direzione Lavori il piano di controllo qualità delle forniture stesse.
Infine si precisa che il Collaudatore potrà autonomamente eseguire e prescrivere tutti quegli accertamenti che riterrà necessari o semplicemente opportuni per verificare la rispondenza delle opere al progetto, o per verificare la qualità in genere dell'opera eseguita.
E’ onere dell’Appaltatore, prima del termine dei lavori, fornire alla Direzione Lavori i seguenti elaborati e documenti tecnici:
- disegni finali delle opere strutturali, edili e impiantistiche in versione “as built”, quale premessa necessaria per un corretto uso e manutenzione del fabbricato, in copia cartacea originale firmata da tecnico abilitato ed un cd-rom (in formato digitale editabile, ad esempio autocad e formato come stampato non editabile ad esempio pdf) con i relativi files;
- manuali di uso e manutenzione degli impianti come realizzati e dei componenti installati;
- tutte le certificazioni e le schede tecniche dei vari materiali e componenti edili ed impiantistici;
- in particolare, tutte le certificazioni antincendio inerenti la fornitura di materiali R-REI e la loro corretta posa in opera, complete di certificato di laboratorio attestante la prestazione del manufatto, dichiarazione del posatore circa la avvenuta posa secondo le prescrizioni del produttore, dichiarazione dell’Appaltatore che attesti l’uso di quello specifico materiale presso il cantiere in oggetto;
- le polizze assicurative indicate nel Contratto di appalto.
- Circa le caratteristiche di comportamento al fuoco delle opere, si rimanda a quanto illustrato all’art. 0 del presente Capitolato
-
Art. 72. Acqua, Calce, Leganti Idraulici, Pozzolane, Gesso
Acqua
L'acqua dovrà essere proveniente da acquedotto e quando ciò non è possibile dovrà avere caratteristiche simili.
L'acqua necessaria per i conglomerati cementizi armati potrà contenere al massimo 0,1 g/litro di cloruri mentre per i calcestruzzi potrà contenere al massimo 1 g/litro di solfati.
Calce aerea
La fornitura e l'impiego delle calci aeree debbono uniformarsi alle prescrizioni del R.D.L.
16.11.1939 n. 2237.
La calce dolce sarà di recente cottura, non dovrà contenere più del 4% di umidità, ne più dell'8% di altre materie che non siano ossido di calcio. Spenta con acqua dovrà completamente trasformarsi in grassello.
Le calci in polvere dovranno provenire dallo spegnimento totale di ottime calci in zolle, attuato in stabilimenti specializzati.
La polvere dovrà essere fina, omogenea e secca. La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla in luoghi asciutti e bene riparati dall'umidità.
Dopo l'estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o muratura, mantenendola coperta. La calce destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego; quella destinata alle murature almeno 15 giorni.
Calce idraulica
La fornitura e l'impiego delle calci idrauliche devono uniformarsi alle prescrizioni del R.D.L. 16.11.1939 n. 2231. Le calci dovranno provenire dalle migliori fornaci, saranno di recente cottura, colore uniforme non bruciate ne vitree.
Xxxxxxx rifiutati tutti quei sacchi il cui contenuto contenga grumi o parti avariate o comunque dia segni di aver subito l'azione dell'umidità.
Le calci idrauliche si distinguono con la seguente nomenclatura e caratteristiche:
- calce idraulica naturale od artificiale in polvere (a 28 giorni, trazione 1,9 N/mm2.);
- calce eminentemente idraulica od artificiale in polvere (a 28 giorni, trazione 1,9 N/mm2).
Le calci idrauliche dovranno essere conservate a secco, al riparo dalle piogge, su pavimenti in legno o cemento.
Leganti idraulici
I cementi dovranno avere i requisiti di cui alla legge 26 Maggio 1965 n. 595 ed al D.M. 3 Giugno 1968 così come modificato dal D.M. 20 Novembre 1984 ed alle prescrizioni contenute nel presente
Capitolato Speciale e l'Appaltatore sarà responsabile sia della qualità sia della buona conservazione del cemento.
I cementi, se in sacchi, dovranno essere conservati in magazzini coperti, perfettamente asciutti e senza correnti d'aria ed i sacchi dovranno essere conservati sopra tavolati di legno sollevati dal suolo e ricoperti di cartonfeltri bitumati cilindrati o fogli di polietilene.
La fornitura del cemento dovrà essere effettuata con l'osservanza delle condizioni e modalità di cui all'art. 3 della Legge 26 Maggio 1965 n. 595.
Qualora il cemento venga trasportato sfuso dovranno essere impiegati appositi ed idonei mezzi di trasporto: in questo caso il cantiere dovrà essere dotato di adeguata attrezzatura per lo scarico, di silos per la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli impasti ed i contenitori per il trasporto ed i silos dovranno essere tali da proteggere il cemento dall'umidità e dovrà essere evitata la miscelazione tra i tipi e le classi di cemento.
Per i cementi forniti in sacchi dovranno essere riportati sugli stessi il nominativo del Produttore, il peso e la qualità del prodotto, la quantità di acqua per malte normali e la resistenza minima a compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura, mentre per quelli forniti sfusi dovranno essere opposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei coperchi che degli orifizi di scarico; su questi cartellini saranno riportate le indicazioni del citato art. 3 della legge 26 Maggio 1965 n. 595.
L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei lavori e dal registro dei getti. Le qualità dei cementi forniti sfusi potrà essere accertata mediante prelievo di campioni come stabilito dall'art. 4 della Legge sopra ricordata.
I sacchi dovranno essere mantenuti integri fino all'impiego e verranno rifiutati quelli che presentassero manomissioni.
Il cemento che all'atto dell'impiego risultasse alterato sarà rifiutato e dovrà essere allontanato subito dal cantiere. Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sigilli, sui sacchi oppure sui cartellini, la Direzione Lavori potrà far eseguire su cemento approvvigionato, ed a spese dell'Appaltatore, le prove prescritte.
Gesso
Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fina macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglia a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea, dovrà essere conforme alla norma UNI 6782 - 73 e dovrà essere di prima qualità per gli intonaci e di seconda qualità per i muri.
Il gesso, confezionato in sacchi, dovrà essere sempre, sia all'atto della fornitura che al momento dell'impiego, asciutto ed in perfetto stato di conservazione; nei sacchi dovranno essere riportati il nominativo del produttore, la qualità ed il peso del prodotto e dovrà essere conservato in locali coperti e ben riparati dall'umidità.
Art. 73. Sabbia, Ghiaia, Pietrisco, Argilla Espansa, Pomice
Sabbia
La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi potrà essere naturale od artificiale ma dovrà essere, in ordine di preferenza, silicea, quarzosa, granitica o calcarea ed in ogni caso dovrà essere ricavata da rocce con alta resistenza alla compressione; dovrà essere scevra da materie terrose, argillose, limacciose e pulverulente e comunque la prova di decantazione in acqua non deve dare una perdita di peso superiore al 2%.
La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie circolari del diametro di mm 2 per murature in genere e del diametro di mm 1 per gli intonaci e le murature di paramento od in pietra da taglio.
L'accettabilità della sabbia da impiegare nei conglomerati cementizi verrà definita con i criteri indicati nell'allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 e nell'Allegato 1, punto 2 del D.M. 27 luglio 1985 e la distribuzione granulometrica dovrà essere assortita e comunque adeguata alle condizioni di posa in opera.
Argilla Espansa - Pomice
Gli inerti leggeri di argilla espansa dovranno essere formati da granuli a struttura interna cellulare clinkerizzata con una dura e resistente scorza esterna.
Ogni granulo di colore bruno, dovrà avere forma rotondeggiante ed essere scevro da sostanze organiche, polvere od altri elementi estranei, non dovrà essere attaccabile da acidi, dovrà conservare le sue qualità in un largo intervallo di temperatura, dovrà avere la granulometria prescritta e dovrà galleggiare sull'acqua senza assorbirla.
Gli inerti leggeri di pomice dovranno essere formati da granuli di pomice asciutti e scevri da sostanze organiche, polvere od altri elementi estranei, dovranno essere la granulometria prescritta e per gli impieghi strutturali dovranno possedere una resistenza meccanica granulare non inferiore a 15 N/mmq (150 Kgf/cmq).
Art. 74. Malte
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione Lavori o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
a) malta comune.
Xxxxx spenta in pasta mc 0,25 (da a) 0,40 Sabbia mc 0,85 (da a) 1,00
b) malta comune per intonaco rustico (rinzaffo).
Xxxxx spenta in pasta mc 0,20 (da a) 0,40 Sabbia mc 0,90 (da a) 1,00
c) malta comune per intonaco civile (stabilitura).
Xxxxx spenta in pasta mc 0,35 (da a) 0,45 Sabbia vagliata mc 0,80
d) malta grossa di pozzolana.
Xxxxx spenta in pasta mc 0,22
Pozzolana grezza mc 1,10
e) malta mezzana di pozzolana.
Xxxxx spenta in pasta mc 0,25
Pozzolana vagliata mc 1,10
f) malta fina di pozzolana.
Xxxxx spenta in pasta mc 0,28
Pozzolana vagliata mc 1,05
g) malta idraulica.
Calce idraulica x.xx 3,00 (da a) 5,00
Sabbia mc 0,90
h) malta bastarda.
Malte di cui alle lettere A),E),G) mc 1,00 Agglomerante cementizio a lenta presa x.xx 1,50
i) malta cementizia forte.
Cemento idraulico normale x.xx 3,00 (da a) 6,00
Sabbia mc 1,00
l) malta cementizia debole.
Agglomerante cementizio a lenta presa x.xx 2,50 (da a) 4,00 Sabbia mc 1,00
m) malta cementizia per intonaci.
Agglomerante cementizio a lenta presa x.xx 6,00 Sabbia mc 1,00
n) malta fine per intonaci
Malta di cui alle lettere C), F), G) vagliata allo staccio fino.
o) malta per stucchi.
Xxxxx spenta in pasta mc 0,45
Polvere di marmo mc 0,90
Quando la Direzione Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. i materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione, che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile del calcinaio, bensì dopo essere rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e ben unita.
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Gli impasti di malta dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui d'impasto che non avessero per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.
Art. 75. Materiali Ferrosi e Metalli Vari
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno essere conformi a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 febbraio 1908, modificato dal D.P. 15 luglio 1925 e dalle vigenti norme UNI; dovranno, altresì, presentare, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
a) Profilati, xxxxx e larghi piatti di uso generale
Dovranno essere di prima qualità, privi di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità, perfettamente lavorabili a freddo e a caldo senza che ne derivino screpolature o alterazioni, dovranno, altresì, essere saldabili e non suscettibili di perdere la tempera.
b) Acciai per strutture metalliche
Gli acciai per strutture metalliche, laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e profilati così dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al parte quarta del D.M. 27 luglio 1985 e successive modificazioni ed integrazioni.
c) Metalli vari
Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame, l'alluminio e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere conformi alle vigenti norme UNI, delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza e la durata.
Art. 76. Legnami
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno essere conformi a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 Ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le più scelte di qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.
I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati a meno che non siano stati
essiccati artificialmente, dovranno presentare colore e venature uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi od altri difetti.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.
I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza tra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.
Art. 77. Materiali per Pavimentazioni
I materiali per pavimentazione, piastrelle di argilla, mattonelle e marmette di cemento, mattonelle greificate, lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno essere conformi alle norme di accettazione di cui al X.X. 00 novembre 1939, n. 2234 ed alle norme UNI vigenti; dovranno, altresì, avere, a seconda del tipo, i seguenti requisiti:
• Mattonelle, Marmette, Marmettoni e Pietrini di cemento
Le mattonelle, le marmette, i marmettoni ed i pietrini di cemento dovranno essere in ottima fabbricazione, con impasto vibrocompresso e con resistenza a compressione meccanica non inferiore a
150 Kgf/cmq stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani; non dovranno presentare né carie né peli, né tendenza al distacco fra il sottofondo e lo strato superiore.
La colorazione del cemento dovrà essere fatta con colori adatti, amalgamati ed uniformi.
Le mattonelle, di spessore complessivo non inferiore a mm 18, avranno uno strato superficiale di puro cemento colorato, di spessore costante non inferiore a mm 5.
Le marmette a seconda del formato 20x20 o 25x25 saranno rispettivamente di spessore complessivo non inferiore a mm 18 e 22 ed i marmettoni a seconda delle dimensioni 30x30 o 40x40 saranno, rispettivamente, di spessore complessivo non inferiore a mm 28 e 32; sia le marmette che i marmettoni avranno uno strato superficiale costituito da un impasto di cemento, sabbia, graniglia e scaglie di marmo non inferiore ad 1/3 dell'intero spessore dell'elemento.
I pietrini di cemento dovranno avere spessore complessivo non inferiore a 30 mm se del tipo carrabile ed a 20 mm se del tipo normale; saranno formati da due strati sovrapposti e dovranno stagionare per almeno 30 giorni in locale aperto.
Lo strato superficiale dovrà essere costituito da solo cemento del tipo 425, miscelato con colore se richiesto; lo spessore del predetto strato non dovrà risultare inferiore a 10 mm per i pietrini del tipo carrabile ed a 8 mm per gli altri.
I pietrini del tipo carrabile, nella fabbricazione, dovranno essere sottoposti ad una compressione non inferiore a 200 Kgf/cmq, mentre i pietrini del tipo normale dovranno essere sottoposti ad una pressione inferiore a 135 Kgf/cmq
I pietrini potranno essere richiesti di forma quadrata o rettangolare e la superficie degli stessi potrà essere richiesta dalla Direzione Lavori comunque lavorata, liscia, bocciardata, bugnata, scanalata, ecc.
a) Piastrelle di grès rosso
Le piastrelle di grès rosso dovranno essere di prima scelta ed essere conformi per forma, dimensioni, calibri, tolleranze dimensionali e di forma, caratteristiche qualitative, alla norma di unificazione UNI 6506-69.
Per ogni locale o gruppi di locali contigui gli elementi dovranno essere assolutamente uniformi nel colore e nelle dimensioni, senza alcuna tolleranza sul calibro e, pertanto, in ciascun locale od in gruppi di locali contigui dovranno essere impiegati elementi dello stesso calibro.
Ogni imballaggio dovrà riportare i segni distintivi della scelta, del calibro e dovrà contenere piastrelle dello stesso calibro.
b) Piastrelle di grès ceramico (fine porcellanato)
Le piastrelle di grès ceramico dovranno essere di prima scelta essere conformi per forma, dimensioni, calibri, tolleranze dimensionali e di forma, caratteristiche qualitative, alla norma di unificazione UNI 6872-71.
Per ogni locale o gruppi di locali contigui gli elementi dovranno essere assolutamente uniformi nel colore e nelle dimensioni, senza alcuna tolleranza sul calibro e, pertanto, in ciascun locale od in gruppi di locali contigui dovranno essere impiegati elementi dello stesso calibro.
Ogni imballaggio dovrà riportare i segni distintivi della scelta, del calibro e del colore e dovrà contenere piastrelle dello stesso calibro.
Le piastrelle devono avere impresso sul retro, inciso o in rilievo, il marchio che permetta l'identificazione del produttore.
c) Piastrelle di cottoforte smaltato
Le piastrelle di cottoforte smaltato dovranno essere di prima scelta, presenteranno assoluta regolarità di forma, spessore uniforme, perfetta aderenza degli smalti, impermeabilità, nonché resistenza alle macchie, agli sbalzi termici, alle abrasioni, ed agli aggressivi chimici; saranno costituite da un supporto di caratteristiche tra la maiolica ed il grès rosso, con resistenza a flessione non inferiore a 150 Kgf/cmq ed assorbimento d'acqua maggiore del 15% e da una superficie smaltata priva di scheggiature, fenditure, cavilli, fori, bolli, macchie e di durezza non inferiore al 6° grado Mohs.
Per ogni locale o gruppo di locali contigui gli elementi dovranno essere assolutamente uniformi nel colore e nelle dimensioni, senza alcuna tolleranza sul calibro e, pertanto, in ciascun locale od in gruppi di locali contigui dovranno essere impiegati elementi dello stesso calibro.
Ogni imballaggio dovrà riportare i segni distintivi della scelta, del calibro e del colore e dovrà contenere piastrelle dello stesso calibro.
Le piastrelle devono avere impresso sul retro, inciso o in rilievo il marchio che permette l'identificazione del produttore.
d) Pavimenti resilienti
I pavimenti in linoleum dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti, presentare superficie liscia e priva di discontinuità, striature, macchie e screpolature.
Lo spessore non dovrà essere inferiore a mm 2,5 con una tolleranza non superiore del 5% e la stagionatura non dovrà essere inferiore a mesi quattro.
Il peso a metro quadrato non dovrà essere inferiore a Kg 1,20 per millimetro di spessore per il tipo normale ed a Kg 1,00 per millimetro di spessore per il tipo rigato con sottofondo di sughero con peso a parte di Kg 0,65 per millimetro di spessore.
I pavimenti in gomma realizzati in lastre con buone mescolanze di gomma naturale o sintetica, dovranno essere privi di difetti quali porosità o rugosità; la superficie dovrà essere piana, ben levigata (a meno che sia stato espressamente richiesto un particolare disegno a rilievo) e priva di efflorescenze di natura tale da alterare il colore del pavimento.
I pavimenti potranno essere del tipo con sottostrato o in un unico strato colorato, la superficie degli stessi potrà essere liscia, rigata o a bolle mentre il rovescio sarà del tipo a peduncoli o sottoquadri per attacco con cemento o del tipo ad impronta tela per attacco con adesivo.
Nei pavimenti per uso civile, lo spessore, se non diversamente prescritto, non dovrà essere inferiore a mm 3 per attacco del tipo ad impronta tela od a mm 4 per attacco del tipo a peduncoli; nei pavimenti per uso industriale lo spessore, se non diversamente prescritto, non dovrà essere inferiore a mm 4 per superficie liscia ed attacco del tipo a peduncoli o superficie a bolli e rovescio liscio e non inferiore a mm 10 per superficie rigata od a bolli ed attacco del tipo a sottoquadri.
Qualunque sia il tipo o lo spessore, i pavimenti di gomma dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• tolleranza nello spessore 0,30 mm
• durezza Shore 85 A
• tolleranza durezza 5
• resistenza all'invecchiamento artificiale (espressa come minimo
• valore di durezza dopo 7 giorni di esposizione alla temperatura di 70°) 5% max
• assorbimento d'acqua (dopo 7 giorni di immersione alla temperatura di 20°) 3% min.
• impronta permanente 0,1 mm max
• variazione lunghezza 3% max
•
Art. 78. Materiali per Rivestimenti
I materiali per rivestimento dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti e dovranno avere, a seconda del tipo, i seguenti requisiti:
a) Piastrelle di ceramica smaltata
Le piastrelle di ceramica smaltata dovranno essere di prima scelta, presenteranno regolarità di forma, spessore uniforme, perfetta aderenza degli smalti, impermeabilità, nonché resistenza alle macchie, agli sbalzi termici, alle abrasioni ed agli aggressivi chimici; saranno costituite da argille e/o caolini, sabbie e altri minerali con procedimenti che contemplino una cottura oltre i 900°C, il supporto sarà poroso e ricoperto da uno strato vetroso trasparente o opaco, colorato e/o decorato.
Per ogni locale gli elementi dovranno essere assolutamente uniformi nel colore e nelle dimensioni, senza alcuna tolleranza sul calibro e, pertanto, in ciascun locale dovranno essere impiegati elementi dello stesso calibro.
Ogni imballaggio dovrà riportare i segni distintivi della scelta, del calibro e del colore e dovrà contenere piastrelle dello stesso calibro.
Le piastrelle devono avere impresso sul retro, inciso o in rilievo, il marchio che permette l'identificazione del produttore.
b) Klinker ceramico
Il klinker ceramico ha caratteristiche simili al grès rosso e dovrà essere conforme alle norme DIN 18166.
Il klinker presenterà una superficie opaca, vetrinata o smaltata, dovrà avere resistenza garantita al gelo, agli sbalzi termici, alla luce ed agli acidi e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
massa volumica: 2,10 (da a) 2,20 g/cm3
assorbimento d'acqua: 3% - 5%
resistenza a flessione: 200 kgf/cm2 minimo durezza Mohs per superficie vetrinata o smaltata: 6
durezza Mohs per superficie opaca: 7
Art. 79. Tubazioni
a) Tubi e raccordi di policloruro di vinile
I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di prova dei tubi in cloruro di polivinile dovranno essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti norme UNI:
- UNI 7441-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
- UNI 7443-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
- UNI 7445-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
- UNI 7447-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
- UNI 7448-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.
Il taglio delle estremità dei tubi dovrà risultare perpendicolare all'asse e rifinito in modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto.
Sopra ogni singolo tubo dovrà essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo della ditta costruttrice, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sui tubi destinati al convogliamento di acqua potabile dovrà essere impressa una sigla o dicitura per distinguerli da quelli riservati ad altri usi, così come disposto dalla circolare n. 125 del 18 Luglio 1967 del Ministro della Sanità "Disciplina della utilizzazione per tubazioni di acqua potabile del cloruro di polivinile".
Come precisato dalle norme UNI, precedentemente riportate, i tubi, a seconda del loro impiego sono dei seguenti tipi:
• Tipo 311 -- Tubi per convogliamento di fluidi non alimentari in pressione per temperature fino a 60°C.
• Tipo 312 -- Tubi per convogliamento di liquidi alimentari e acqua potabile in pressione per temperature fino a 60°C.
• Tipo 313 -- Tubi per convogliamento di acqua potabile in pressione.
Ciascuno dei precedenti tipi si distingue nelle seguenti categorie: PVC 60 con carico unitario di sicurezza in esercizio fino a 60 Kgf/cm2 PVC 100 con carico unitario di sicurezza in esercizio fino a 100 Kgf/cm2.
• Tipo 301 -- Tubi per condotte di scarico e ventilazione installate nei fabbricati con temperatura massima permanente dei fluidi condottati di 50°C.
• Tipo 302 -- Tubi per condotte di scarico con temperatura massima permanente dei fluidi condottati di 70°C.
• Tipo 303 -- Tubi per condotte interrate di scarico con temperatura massima permanente di 40°C.
In qualunque momento la Direzione Lavori potrà prelevare campioni di tubi di cloruro di polivinile e farli inviare, a cura e spese dell'Appaltatore, ad un laboratorio specializzato per essere sottoposti alle prove prescritte dalle norme di unificazione.
Qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, l'Appaltatore dovrà sostituire tutte le tubazioni con altre aventi i requisiti prescritti, restando a suo carico ogni spesa comunque occorrente nonché il risarcimento degli eventuali danni.
b) Tubi in polietilene
I tubi in polietilene potranno essere del tipo a bassa densità (PE b.d.) o del tipo ad alta densità (PE a.d.); in entrambi i casi i prodotti con polietilene puro stabilizzato con nero fumo in quantità pari al 2 (da a) 3 per cento della massa.
I tubi in polietilene a bassa densità (PE b.d.) oltre ad essere conformi alle norme UNI 6462-69 e 6463-69 dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• massa volumica 0,92 (da a) 0,93 Kg/dm3
• resistenza alla trazione 100 Kgf/cmq min.
• allungamento a rottura 300% min.
• temperatura di rammollimento da -50°C a + 60°C
I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di prova dei tubi in polietilene ad alta densità (PE a.d.) dovranno essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti norme UNI:
UNI 0000 - Xxxx xx XX ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 0000 - Xxxxxxxx xx XX ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 0000 - Xxxx xx XX ad alta densità per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti. UNI 0000 - Xxxx xx XX ad alta densità. Metodi di prova.
Dovranno, altresì, avere le seguenti caratteristiche:
• massa volumica 0,94 (da a) 0,96 Kg/dm3
• resistenza alla trazione 150 Kgf/cmq min.
• allungamento a rottura 500% min.
• temperatura di rammollimento 124°C min.
I tubi dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed avranno spessori normalizzati in funzione delle pressioni nominali di esercizio (PN 2,5 - 4 - 6 - 10).
Art. 80. Idropitture - Pitture - Vernici - Smalti
Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere di recente produzione e dovranno essere approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati con l'indicazione della ditta produttrice ed il tipo, la qualità, le modalità d'uso e di conservazione del prodotto e l'eventuale data di scadenza; i recipienti dovranno essere aperti al momento dell'impiego, alla presenza della Direzione Lavori ed i prodotti negli stessi contenuti non dovranno presentare fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni od altri degradi.
Tutti i prodotti dovranno essere pronti all'uso salvo le diluizioni previste dalle Ditte produttrici nei rapporti dalle stesse indicate e dovranno conferire alle superfici l'aspetto previsto e mantenerlo nel tempo.
Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere conformi alle norme UNI ed UNICHIM vigenti e dovranno avere, a seconda del tipo, i seguenti requisiti:
a) olio di xxxx xxxxx
L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte e amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc. Non dovrà lasciare alcun deposito, né essere rancido e, disteso sopra una lastra di vetro o di metallo, dovrà essiccare completamente nell'intervallo di ventiquattro ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non superiore all'1%, e alla temperatura di 15°C presenterà una densità compresa tra 0,91 e 0,93.
b) acquaragia
Dovrà essere limpida, incolore di odore sgradevole e volatilissima. La sua densità a 15°C sarà di 0,87.
c) biacca
La biacca (carbonato basico di piombo) dovrà essere pura, senza miscela di sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario.
d) bianco di zinco
Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell'1% di altre impurità; l'umidità non dovrà superare il 3%.
e) minio di piombo
Il minio di piombo dovrà presentarsi come polvere finissima impalpabile, pesante, insolubile in acqua ed in acido cloridrico diluito: dovrà avere colore rosso brillante o rosso arancione ed essere esente da qualsiasi colorazione artificiale; non dovrà essere sofisticato con solfato di bario, argilla, creta, gesso, colori a base di ossido di ferro, colori del catrame, ecc.
f) colori all'acqua, a colla o ad olio
Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente.
g) vernici
Le vernici dovranno essere perfettamente trasparenti e potranno essere composte da resine o gomme naturali di piante esotiche (flatting) o da resine sintetiche con assoluta esclusione di gomme prodotte dalla distillazione.
Le vernici sintetiche dovranno avere ottima adesività, uniforme applicabilità, assenza di grumi, rapidità d'essiccazione, resistenza all'abrasione ed alle macchie, inalterabilità all'acqua ed agli agenti atmosferici e dovranno essere rispondenti alle caratteristiche d'impiego e di qualità richieste.
h) encaustici
Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o nell'acqua calda alla quale sarà aggiunto del sale di tartaro, o nell'essenza di trementina.
i) mastice
Il mastice per la preparazione alle coloriture delle opere in legno dovrà essere costituito da creta di
Sciacca manipolata con olio di lino e da biacca.
j) pitture antiruggine ed anticorrosive
Le pitture antiruggine ed anticorrosive dovranno essere rapportate al tipo di materiale da proteggere ed alle condizioni ambientali.
L'antiruggine al cromato di zinco sarà preparata con il 46 (da a) 52% di pigmento, il 22 (da a) 25% di legante ed il 32% max di solvente e mentre il pigmento dovrà essere composto del 50% min di cromato di zinco, il legante del 100% di resina alchidica lungolio.
L'antiruggine ad olio al minio di piombo sarà preparata con l'80% min di pigmento, il 13% min di legante ed il 5% max di solvente e mentre il pigmento dovrà essere composto dal 60% min di minio al 32,5% di piombo e da non oltre il 40% di barite, silicati di mg, di Al, grafite ed amido di ferro, il legante del 100% di olio di lino cotto.
L'antiruggine oleosintetica al minio di piombo sarà preparata con il 70% min di pigmento, il 15% min di legante ed il 15% max di solvente e mentre il pigmento dovrà essere composto come quello dell'antiruggine ed olio al minio di piombo, il legante dal 100% di resina alchidica lungolio modificata con oli e standoli, con un contenuto di olio min. del 70%.
k) smalti
Gli smalti potranno essere composti da resine naturali o sintetiche, pigmenti, cariche minerali ed ossidi vari e dovranno possedere alto potere coprente, facilità di applicazione, luminosità e resistenza agli urti.
l) pitture ad olio ed oleosintetiche
Le pitture ad olio ed oleosintetiche potranno essere composte da oli, resine sintetiche, pigmenti e sostanze coloranti e dovranno possedere uno spiccato potere coprente e risultare resistenti all'azione degradante delle piogge acide e dei raggi ultravioletti.
m) idropitture
Le idropitture sono caratterizzate dal fatto di avere l'acqua come elemento solvente e/o diluente.
Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nero fumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.
La tempera sarà preparata con sospensioni acquose di pigmenti e leganti a base di colle naturali o sintetiche, dovrà avere buon potere coprente e sarà ritinteggiabile.
La pittura cementizia sarà preparata con cemento bianco, pigmenti bianchi o coloranti in misura massima del 10% ed eventuali additivi chimici in polvere in piccoli quantitativi secondo le indicazioni della Ditta produttrice e dovrà essere ultimata entro 30 minuti dalla preparazione ed una volta indurita è espressamente fatto divieto di diluirla in acqua per una eventuale riutilizzazione.
Le idropitture a base di resine sintetiche non dovranno mai essere applicate su preesistenti strati di tinteggiatura, pittura o vernice non perfettamente aderenti al supporto.
Gli intonaci su cui andranno applicate le idropitture dovranno essere preventivamente ed idoneamente preparati. L'applicazione della idropittura dovrà essere effettuata secondo le norme specifiche della Ditta produttrice.
Le idropitture dovranno risultare confezionate con resine sintetiche disperse in acqua, e con l'impiego di idonei pigmenti; resta escluso nel modo più assoluto l'impiego di caseina, calce, colle animali e simili.
Le idropitture per interno dovranno presentare la seguente composizione:
Pigmento 40 (da a) 50%: costituito da diossido di titanio in quantità non inferiore al 50% del pigmento.
Veicolo 60 (da a) 50%: costituito da resine sintetiche poliacetoviniliche omopolimere o copolimere disperse in acqua, con residuo secco non inferiore al 30% del veicolo.
Spessore della pellicola per ogni mano: minimo 25 micron.
L'applicazione delle mani successive non dovrà essere eseguita se non siano trascorse almeno 12 ore da quella precedente.
Le idropitture per esterno contenenti quarzo dovranno presentare la seguente composizione:
Pigmento 58 (da a) 62%: Di cui almeno il 30% dovrà essere costituito da diossido di titanio rutilo ed il 45 min - 55 max % da polvere di quarzo.
Veicolo 38 (da a) 42%: costituito da dispersioni di resine acriliche o copolimeri acetoviniliche con residuo secco non inferiore al 35% del veicolo.
Spessore della pellicola per ogni mano: minimo 35 micron.
L'applicazione di ogni mano di idropittura non dovrà essere effettuata se non siano trascorse almeno 12 ore da quella precedente.
Art. 81. Apparecchi Igienico-Sanitari
Di qualsiasi tipo siano, dovranno essere di prima scelta, ed esenti, quindi, da qualsiasi imperfezione interna e/o superficiale.
Gli apparecchi in porcellana dura avranno, in ogni caso, a seconda del tipo, le seguenti caratteristiche:
a) lavabo senza spalliera
dimensioni min. cm 63 x 48
massa min. Kg 17
Gli apparecchi in grès porcellanato (fire-clay), avranno, in ogni caso, a seconda del tipo, le seguenti caratteristiche:
a) Piatto doccia.
dimensioni min. cm 70 x 70
massa min. Kg 37
b) Acquai da cucina ad un bacino.
dimensioni min. cm 90 x 45 x 20
massa min. Kg 36
Per i sanitari per disabili si rimanda alle voce di elenco prezzi ed al D.P.R. 27.4.78 N. 384.
Art. 82. Rubinetterie
Le rubinetterie e gli accessori dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti ed in ogni caso dovranno avere in posizione di chiusura una resistenza alla pressione statica non inferiore a 15 ate mentre in posizione di completa apertura e sotto carico di 0,5 ate dovranno avere una portata minima di 5 lt al minuto.
La rubinetteria da incasso dovrà essere di bronzo di ottima qualità con vitone in ottone, chiocciola di comando fuori dal contatto con l'acqua in bagno di lubrificante, pistone saldamente guidato, anello di tenuta in gomma o in altro materiale sintetico, guarnizione perfettamente calibrata e di semplice sostituibilità; le parti in vista saranno sottoposte a nichelatura e successiva cromatura con spessori, rispettivamente, di 8 e 0,4 micron.
La rubinetteria da montare all'esterno dovrà avere il corpo in ottone fuso; potrà essere anche stampato e sottoposto a trattamento atto ad eliminare l'incrudimento.
• CAPITOLO III
• MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI
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Art. 83. Prescrizioni Generali
I punti che seguono definiscono i criteri le modalità e le specifiche tecniche secondo le quali, unitamente a quanto stabilito nel Contratto di appalto, dovranno essere realizzate le opere che sono oggetto del rapporto contrattuale, come precisate e individuate nelle tavole del progetto esecutivo d’appalto.
A maggior chiarimento si precisa che le prestazioni poste a carico dell'Appaltatore nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, come pure gli oneri, le forniture, la manodopera, i noli e quant'altro indistintamente previsto nei capitoli tutti che seguiranno, devono intendersi integrativi e complementari delle prescrizioni degli elaborati di progetto e in nessun modo alternative. In caso di discordanze sarà la Direzione Lavori a stabilire l'entità e la quantità della prestazione, la qualità e la quantità dei materiali e manufatti da impiegare, i criteri e le modalità di esecuzione, il tutto a carico esclusivo dell'Appaltatore.
Si precisa inoltre che la Direzione Lavori stabilirà l'obbligazione a carico dell'Appaltatore nello spirito dell'appalto a corpo, ma comunque nel senso più vantaggioso per la Committente e più efficace ed utile per il raggiungimento degli obiettivi dell'appalto che sono appunto l'elevato standard qualitativo delle opere e la loro durabilità nel tempo con ridotti interventi manutentivi.
Nel caso invece di discordanze con le descrizioni dei vari elaborati prezzi prevarrà la condizione di fornitura più vantaggiosa per la Committente stabilita a esclusivo giudizio della D.L.
In ogni caso, senza derogare al principio sopra esposto, le descrizioni, le prescrizioni quantitative e qualitative di qualunque natura, i criteri e le modalità di esecuzione del presente Capitolato Speciale, prevalgono su quelle riportate nell'elenco prezzi.
In caso di mancanza di alcune specificazioni nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rimanda, per quanto non in contrasto, agli elaborati di progetto ed alle indicazioni dei progettisti che si intendono integrativi e non alternativi del presente documento.
Nel corso delle opere in caso di dubbi d’interpretazione l'Appaltatore è tenuto a chiedere delucidazioni e chiarimenti interpretativi dei disegni e delle voci d'opera alla D.L., che potrà integrare il progetto con particolari costruttivi grafici od istruzioni scritte. In caso di difformità fra le opere realizzate e le opere progettate, purché non autorizzate dalla D.L., l'Appaltatore è tenuto al ripristino integrale con tutti gli oneri a proprio carico.
Prima dell'esecuzione di ogni opera l'Appaltatore è tenuto a presentare la campionatura dei materiali che intende impiegare; potrà altresì proporre, anche in forma grafica, dettagli esecutivi difformi da quanto previsto sostitutivi di quelli previsti, con qualità e caratteristiche superiori, senza modificare i compensi previsti. Tali proposte saranno esaminate dalla D.L. che dovrà esprimere accettazione o rifiuto in forma esplicita scritta.
Nell'esame delle campionatura la D.L. potrà richiedere le prove di laboratorio o le certificazioni necessarie del materiale proposto; gli oneri per detti controlli e le prove sono a carico totale dell'Appaltatore.
La D.L. potrà altresì richiedere prove in "situ" per controllo della qualità dei materiali e della relativa esecuzione con oneri a carico dell'Appaltatore.
Si precisa che tutti i riferimenti normativi alla L. 109/94 e al D.P.R. n. 554/99 vanno automaticamente trasposti ai corrispondenti articoli del D. Lgs. N. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 secondo il testo coordinato con la L.R. n. 12/2012 e che tutti i riferimenti al D. Lgs. N. 494/96 vanno automaticamente trasposti al D. Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii.
Analogamente tutti i riferimenti alle norme sulle opere relative alle costruzioni in muratura, alle costruzioni di c.a. ordinario, precompresso e a struttura metallica e alle costruzioni in zona sismica vanno trasposti al D.M. 15.01.2008 e ss.mm.ii con relative circolari esplicative.
Ogni dubbio o esigenza di perfezionamento progettuale dovranno essere tempestivamente segnalati dall’appaltatore all’ufficio di direzione lavori affinchè possa provvedersi a fornire chiarimento o elaborati costruttivi di maggiore dettaglio.
Art. 84. Tracciamento dell’opera e Individuazione dei Sottoservizi
Prima di iniziare qualsiasi movimento di materiale l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i tracciamenti definitivi nonché la picchettazione completa degli stessi, partendo dai capisaldi fondamentali che avrà ricevuto in consegna dalla Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore è inoltre tenuto ad inserire lungo i tracciati altri capisaldi in numero sufficiente secondo le indicazioni della D.L.
I capisaldi dovranno essere custoditi dall'Impresa e tenuti liberi, in modo che il personale della Direzione se ne possa servire in qualsiasi momento, per i controlli del caso.
Qualora nei tracciamenti l'Impresa abbia a riscontrare differenze o inesattezze dovrà subito riferire alla D.L. per le disposizioni del caso.
In ogni caso l'impresa è tenuta ad avvisare la D.L. per concordare un sopralluogo per verificare le quote plano altimetriche dei tracciati del quale verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle due parti
Comunque l'Impresa assume ogni responsabilità dei tracciamenti eseguiti, sia per la corrispondenza al progetto, sia per l'esattezza delle operazioni.
Qualora durante l’esecuzione dei lavori, su richiesta della Stazione Appaltante, si dovessero apportare delle modifiche ai disegni d’appalto, l’Appaltatore dovrà provvedere alla realizzazione del nuovo tracciamento.
L'Impresa dovrà inoltre porre a disposizione della Direzione Lavori il personale, gli strumenti topografici e metrici di precisione, i mezzi di trasporto e quant'altro occorra perché la Direzione stessa possa eseguire le verifiche del caso.
Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale non potrà pretendere per essi alcun compenso od indennizzo speciale, essendosene tenuto conto nei prezzi di elenco.
L'Impresa è comunque tenuta all’esecuzione di tutti i rilievi e sondaggi necessari per la corretta esecuzione delle opere ed in particolare prima dell’inizio di ciascuna delle fasi di cantiere in cui è articolato l’appalto dovrà:
• rintracciare i sottoservizi presenti sull’area e nel sedime ed interferenti con i lavori, accertando che gli Enti erogatori abbiano già provveduto alla loro dismissione, in modo che sia garantita la continuità dei servizi erogati e l’incolumità di tutte le persone addette ai lavori;
• individuare quei sottoservizi ancora in funzione ed interferenti con le opere in appalto e per i quali è onere dell’Appaltatore procedere alla loro ricollocazione e quindi alla dismissione dei tratti non più utilizzati;
• individuare quei sottoservizi ancora in funzione che, per la loro accertata ubicazione, non interferiscono con le opere in appalto;
• rimuovere tutti i sottoservizi dismessi ed interferenti con i lavori;
• installare l’area di cantiere secondo quanto previsto sulle tavole di progetto, con le dotazioni e le caratteristiche indicate, secondo la tempistica operativa in esse specificate e nel seguito illustrate;
• montare la recinzione di cantiere, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento contrattuale, attenendosi alle prescrizioni in esso contenute ed alle eventuali successive disposizioni della Stazione Appaltante, prevedendo, ove necessario, le modifiche ai percorsi viabili e pedonali necessarie a garantire l’accesso pedonale e veicolare alle zone non recintate.
Gli scavi che dovessero essere eseguiti sia direttamente per lo scoprimento di ordigni, sia per lavori da compiere su terreni bonificati e sospetti di ritenere ordigni in profondità, dovranno essere effettuati con sistemi e mezzi che non possano mai pregiudicare l'incolumità di chicchessia, e condotti in modo da raggiungere le profondità necessarie per l'identificazione delle mine ed altri ordigni:
• avanzando a strati non superiori alla sicura provata ricettività dell'apparato in luogo, esplorando il fondo di ogni strato, prima del successivo scavo, con apparato rivelatore di profondità e provvedendo alle eventuali bonifiche; questa esplorazione e bonifica dovrà essere fatta anche sul fondo definitivo dello scavo;
• rimuovendo dallo scavo ogni materiale compreso ceppi, radici, massi, murature, oggetti, ecc.;
• dando alle pareti degli scavi l'inclinazione necessaria per impedire scoscendimenti o franamenti per consentire il lavoro del rastrellatore e l'efficace impiego degli apparati;
• aggottando eventualmente, l'acqua che si infiltrasse negli scavi;
• sostenendo all'occorrenza con sbadacchiatura le pareti degli scavi;
• trasportando a rifiuto le terre eccedenti ed i materiali escavati.
Nel caso di sospetto o di rinvenimento di ordigni oltre le seguenti norme, dovranno seguirsi tutti gli accorgimenti e cautele di legge.
NORME PER L'ELIMINAZIONE DEGLI ORDIGNI, SOSTANZE E MATERIALI BELLICI
Le mine, gli ordigni e gli altri manufatti bellici localizzati debbono essere scoperti, quale che sia la loro profondità di interramento e debbono essere rimossi, se sicuramente rimovibili, qualora consentito e nei limiti imposti dalla normativa vigente, allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei, in modo tale che non possano arrecare danni a persone o cose; quelli non perfettamente riconosciuti o che presentassero caratteristiche di pericolosità debbono essere lasciati in sito con apposita segnaletica.
In entrambi i casi l’Impresa ha l'obbligo:
• di effettuare tempestiva comunicazione scritta (anche telegrafica o a mezzo corriere, preceduta eventualmente da comunicazione verbale) del ritrovamento, sia alla più vicina stazione Carabinieri che all’Ente avente la direzione operativa della bonifica;
• di porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che estranei possano avvicinarsi ai reperti bellici rinvenuti, sino all’intervento del personale del predetto Ente che li prenderà in consegna e provvederà alla loro eliminazione (asportazione o brillamento in loco) con le necessarie misure di sicurezza
L’Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi danno che potesse verificarsi nella movimentazione di quanto rimosso e per l’incompleta o poco diligente individuazione dei sottoservizi.
Art. 85. Fasi di cantiere
Il cronoprogramma dei lavori, elaborato d’appalto, riporta le fasi di cantiere e la specifica tavola del Piano di Sicurezza e Coordinamento indica l’articolarsi delle singole fasi di cantiere che l’Appaltatore dovrà rispettare.
La consegna dei lavori e delle aree all’Appaltatore avverrà in un’unica soluzione.
Il completamento di tutte le lavorazioni è previsto entro 90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal Verbale di consegna dei lavori.
Le penali per il ritardo dell’Appaltatore nel completamento dei lavori sono indicate nel Contratto di appalto.
Art. 86. Viabilità al contorno
I lavori in oggetto sono limitrofi ad aree aperte al pubblico transito. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e le responsabilità che competono per deviazioni ed interruzioni di traffico, in particolare la fornitura, la posa ed il mantenimento in efficienza della regolamentare segnaletica orizzontale e verticale, nonché le attrezzature necessarie per le deviazioni e le transenne occorrenti per gli sbarramenti, corredati dai necessari dispositivi di illuminazione notturna, rifrangenti rossi e quanto altro necessario per garantire la piena sicurezza della viabilità sia di giorno che di notte. L’Appaltatore è unico responsabile verso terzi di qualunque inconveniente o danno che possa derivare dalla inosservanza delle norme in materia.
Sarà altresì cura ed onere dell’Appaltatore evitare che i mezzi di cantiere imbrattino il sedime stradale al contorno, per tale ragione potrà essere richiesto all’Appaltatore il lavaggio dei mezzi in uscita.
Ogni operazioni di pulizia della viabilità, eventualmente imbrattata dai mezzi di cantiere, dovrà essere prontamente eseguita dall’Appaltatore.
Art. 87. Demolizioni, Scavi e Rinterri
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le restanti
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo a terzi.
Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e sollevare polvere, pertanto sia le murature che i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore, deve, inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti e alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e messe in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali, ove non diversamente specificato, restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato Generale, con prezzi indicati nell'elenco.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'Appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Demolizioni
Così come indicato nelle tavole di progetto. Le demolizioni dovranno comprendere anche condutture, tubazioni, pozzetti, manufatti interrati e quant’altro interferisca con l’esecuzione delle opere previste ed il raggiungimento delle quote e dei piani di progetto.
L’appaltatore potrà valutare l’opportunità di utilizzare ad uso uffici, ricovero materiali, baraccamenti etc. parte di quanto esistente (tettoie, edifici, muri di recinzione) qualora lo ritenga vantaggioso dal punto di vista dell’organizzazione del cantiere e provvedere alla relativa demolizione quando lo ritenga più utile purché entro i tempi complessivi previsti dal cronoprogramma per l’ultimazione di tutte le opere.
Qualora nella demolizione si dovessero rinvenire elementi di pregio (ad esempio pavimentazioni lapidee in buono stato di conservazione) sarà onere dell’Appaltatore riporli con cura su bancali e trasportarli presso il magazzino della pietra della Città.
Il costo di trasporto a discarica, già appositamente previsto nel quadro economico, sarà a cura ed onere dell’appaltatore.
Scavi
Gli scavi occorrenti per il raggiungimento del piano di posa delle fondazioni saranno eseguiti secondo le indicazioni del progetto e le particolari prescrizioni che potrà impartire la Direzione Lavori.
Il materiale proveniente dagli scavi non riutilizzato per i rinterri dovrà essere portato a rifiuto a discarica.
L'Impresa dovrà provvedere ad aprire le cunette ed i fossi occorrenti per lo smaltimento delle acque circostanti, così da garantire la perfetta praticabilità del cantiere.
Per motivi di sicurezza l'esecuzione degli scavi potrà essere richiesta dalla Direzione Lavori anche a campioni di qualsiasi tratta, senza che per questo l'Impresa possa avere nulla a pretendere oltre al pagamento dello scavo.
Qualunque sia la natura e la qualità del suolo interessato, compresa la presenza di eventuali trovanti, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino a profondità tale da garantire la portanza del terreno alle sollecitazioni future, valutabile sia dai sondaggi e rilievi eseguiti, sia dall'esame della
specifica situazione in loco e comunque dovrà essere tale da non provocare assestamenti o cedimenti alle strutture.
Nell'eventualità che venga intercettata la falda acquifera libera, l'Impresa dovrà provvedere all'esaurimento delle acque presenti nel fondo scavo fino al termine della formazione della pavimentazione di fondo.
L'Impresa dovrà provvedere ad evitare il riversamento nei cavi di acque provenienti dall'esterno, restando a suo carico l'allontanamento o la deviazione delle stesse, nonché le spese per gli eventuali aggottamenti e la bonifica del terreno del fondo scavo rammollito.
La Committente non riconoscerà alcun maggiore compenso all'Impresa ove le quote di imposta delle fondazioni dovessero subire variazioni, anche di rilevante importanza, senza valide motivazioni tecniche e senza l'autorizzazione della D.L.
L'Impresa dovrà provvedere al riempimento dei vuoti e degli scavi utilizzando materiale arido e privo di frazione fine, proveniente dagli scavi.
Qualora, nell’esecuzione degli scavi o in attesa dell’esecuzione delle opere previste entro gli scavi stessi, per la natura del terreno, per il genere di lavoro e per qualsiasi altro motivo, si rendesse necessario puntellare, sbatacchiare od armare le pareti degli scavi, l’Impresa vi dovrà provvedere di propria iniziativa e a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti, per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori e per evitare danni alle proprietà confinanti ed alle persone. Inoltre l’impresa non potrà rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione Lavori.
Resta comunque ad esclusivo carico dell’Impresa ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti degli scavi.
Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà dell’Amministrazione, resterà di proprietà dell’Impresa, che potrà perciò recuperarlo ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all’Impresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo.
Lo scavo deve essere condotto in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura con la sola esclusione della roccia da mina, senza che sia data all’Appaltatore facoltà alcuna di richiedere ulteriori compensi.
Sono ad esclusivo carico dell'Impresa tutti quei provvedimenti atti a garantire la totale sicurezza del transito, l'integrità delle fognature e degli altri servizi esistenti nel sottosuolo oltre a quelli per evitare danni di qualsiasi genere.
Gli eventuali scavi in trincea dovranno essere eseguiti a pareti verticali onde impegnare con gli stessi una fascia di superficie minima compatibile con le dimensioni del manufatto in costruzione.
Pertanto le pareti dello scavo dovranno essere contenute e sorrette da apposite e sufficienti armature opportunamente sbatacchiate, che seguano con immediatezza l'approfondimento dello scavo. Di conseguenza non sarà assolutamente ammesso eseguire liberamente lo scavo e solo successivamente porre in opera le armature di contenimento con relative sbadacchiature e
puntellamenti.
Sarà cura dell’Impresa sistemare, entro l’area del cantiere, la quota di terreno proveniente dagli scavi in trincea che la Direzione Lavori riterrà idoneo alla formazione dei rinterri e dei riporti per la sistemazione delle aree circostanti, il rimanente terreno sarà smaltito in pubblica discarica.
In nessun caso le materie depositate dovranno provocare frane, ostacolare il libero deflusso delle acque superficiali od intralciare il traffico. La Direzione Lavori si riserva di fare allontanare immediatamente a spese dell’Impresa le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Durante l’esecuzione degli scavi che interferiscono con canalizzazioni o cavidotti o sottoservizi esistenti, l’Impresa, senza diritto a particolari compensi, dovrà adottare tutte le precauzioni e le disposizioni necessarie a garantire la perfetta funzionalità ed efficienza delle canalizzazioni dei cavidotti o sottoservizi.
Analogamente, durante l’esecuzione degli scavi lungo le strade per tutto il tempo in cui questi restano aperti, l’Impresa dovrà provvedere, di propria iniziativa ed a sue spese, ad adottare ogni disposizione e precauzione necessaria per garantire la libertà e la sicurezza del transito, restando in ogni caso unica responsabile di eventuali danni alle persone e alle cose e di tutte le conseguenze di ogni genere che derivassero dalla mancanza o dall’insufficienza delle precauzioni adottate.
Le operazioni di scavo saranno presenziate da archeologo inviato dalla Stazione Appaltante il quale potrà ordinare, in base alle risultanze degli affioramenti, la prosecuzione degli scavi di tipo archeologico.
In merito alla presenza di reperti archeologici, si evidenzia che gli addetti dovranno trasmettere alla
D.L. ogni necessaria informazione circa i riflessi che gli eventuali affioramenti potranno avere sulla tempistica del cantiere.
L’Impresa non è autorizzata a permettere visite a persone estranee al cantiere, a rilasciare alcun tipo di informazione relativa allo scavo archeologico senza la preventiva autorizzazione formale della D.L. e dell’operatore archeologo all’uopo designato.
L’appaltatore è responsabile dell'idoneo prelievo sul campo del materiale archeologico e dei campioni naturalistici, nonché della loro prima sistemazione; nel caso dei reperti particolarmente deperibili o di difficile prelievo l’appaltatore dovrà consultare tempestivamente la D.L e la Direzione Scientifica per l'eventuale intervento di un restauratore.
Per motivi di sicurezza e di salvaguardia dei reperti archeologici l'esecuzione degli scavi potrà essere richiesta dalla Direzione Lavori anche a campioni di qualsiasi tratta, senza che per questo l'Impresa possa avere nulla a pretendere.
Le operazioni di scavo dovranno dare pronte superfici orizzontali atte a consentire la realizzazione delle strutture di fondazione e la posa di condotti e cavidotti.
Sarà inoltre necessario eseguire scavi in trincea a sezione obbligata, con eventuali sbadacchiature, per realizzare le opere di allaccio alle fognature bianca e nera esistenti su via Xxxx.
Nell’importo contrattuale relativo agli scavi sono già compensati anche gli oneri per l’eventuale rinvenimento di trovanti rocciosi o blocchi in muratura sino ad una dimensione di mc 0.5 misurato in sezione effettiva. Al di sotto di tali dimensioni non spetterà all’Appaltatore alcun importo aggiuntivo in relazione agli oneri di demolizione, carico e trasporto alle discariche di tali trovanti.
Rinterri
Per tutti i rinterri da eseguire nella fase successiva ai getti delle fondazioni ed alla posa di condotti e cavidotti al di sotto del pavimento è prevista l’utilizzazione dei materiali provenienti dallo scavo degli ultimi 2 metri circa, previa verifica della idoneità ed autorizzazione della D.L., eventualmente integrato con materiale fine anidro.
Dovrà essere steso per strati di potenza non superiore a cm 50 e costipato con rullo di adeguato peso, fino al raggiungimento di un grado di costipazione pari al 95% della prova Xxxxxxx e fino all’ottenimento di un modulo di sottofondo Me non inferiore a 1000 kg/cm2.
La D.L. dovrà accertare la corretta esecuzione dei rinterri in termini di materiale e di costipamento: a tale scopo, l’Appaltatore dovrà eseguire n. 4 prove di carico su piastra nelle posizioni che indicherà la D.L. e dalle quali dovrà verificarsi il raggiungimento del valore di Me prescritto.
Eseguito il rinterro sino all’intradosso del pacchetto di pavimentazione l’Appaltatore dovrà gettare il sottofondo in cls magro, spessore 10 cm, quindi eseguire la pavimentazione.
Art. 88. Murature in Genere
La costruzione delle murature portanti sarà eseguita in conformità alle prescrizioni contenute nella legge 2/2/1974 n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nel D.M. 24/1/1986 (Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche), nel D.M. 20/11/1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento) e nella circolare per il Ministero LL. PP. n. 27690 del 19/7/1986 (Istruzioni per l'applicazione del D.M. 24/1/1986 recante norme tecniche per la costruzione in zona sismica).
Nella costruzione delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori:
- per ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene delle travi a doppio T, le testate delle travi in legno e in ferro, le piastrelle da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;
- per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi, orinatoi, lavandini, immondizie, ecc.;
- per le condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione;
- per le imposte delle volte e degli archi;
- per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.; quanto detto in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire, uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia tra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.
La muratura procederà a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse prescritto.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla loro ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione Lavori.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto.
La Direzione stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e di finestre siano collocati degli architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione della luce dei vani, allo spessore del muro e del sovraccarico.
Quando verrà ordinato, sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, sarà disteso uno strato di asfalto formato come quello dei pavimenti, esclusa la ghiaietta, dell'altezza in ogni punto di almeno cm 2. La muratura su di esso non potrà essere ripresa che dopo il suo consolidamento.
In tutti i fabbricati a più piani dovranno essere eseguiti ad ogni piano e su tutti i muri portanti alla quota dei solai, cordoli di conglomerato cementizio della classe R'bk 250, di altezza per lo meno pari a quella del corrispondente solaio e comunque mai inferiore a cm 20, con armatura longitudinale costituita da quattro tondini f 14 di acciaio tipo Fe B32K e da staffe f 6 poste ogni 20 cm, per assicurare un perfetto collegamento e l'uniforme distribuzione dei carichi. Tale cordolo in corrispondenza delle aperture sarà opportunamente rinforzato in modo da formare architravi portanti, ed in corrispondenza delle canne, fori, ecc., sarà pure opportunamente rinforzato perché presenti la stessa resistenza che nelle altre parti.
In corrispondenza dei solai con putrelle, queste, con opportuni accorgimenti, saranno collegate al cordolo.
Art. 89. Tramezzature con Pannelli Prefabbricati
La costruzione della muratura in conci di tufo dovrà progredire a strati orizzontali concatenati nel senso dello spessore del muro, disponendo, a tal fine, conci in posizione trasversale (di punta) allo scopo di ben legare la muratura nel senso dello spessore; i conci di tufo dovranno essere perfettamente
squadrati e di dimensioni costanti ed in ogni filare la loro lunghezza non dovrà essere inferiore alla minore dimensione degli stessi.
I conci di tufo dovranno, altresì, essere messi in opera sfalsati e verranno allettati e rabboccati con malta comune; lo spessore dei giunti, realizzati con malta compressa e senza sbavature non dovrà essere superiore a mm 5.
La muratura in blocchetti prefabbricati di cemento-pomice, argilla espansa, ecc. dovrà essere realizzata progredendo per strati orizzontali concatenati, nel senso dello spessore del muro, disponendo, a tal fine, blocchetti in posizione trasversale (di punta) allo scopo di ben legare la muratura nel senso dello spessore; i blocchetti dovranno essere messi in opera sfalsati e verranno allettati e rabboccati o con malta bastarda cementizia o con malta cementizia a Kg 300 di cemento e lo spessore dei giunti, realizzati con malta compressa e senza sbavature non dovrà essere sup. a mm 5.
Art. 90. Rivestimenti di pareti e soffitti
I colori delle pitture ed il colore ed il formato delle piastrelle di rivestimento verranno stabiliti dalla
D.L. sulla base delle campionature proposte dall’Appaltatore. Le finiture ed i rivestimenti delle pareti avranno le seguenti caratteristiche e sono distinte in base alla struttura di supporto:
Strutture in c.a.p.: tutti gli elementi in c.a. prefabbricato saranno lasciate al grezzo.
Strutture in c.a.o.: per tutte le superfici di elementi in c.a.o. sia verticali che orizzontali che saranno lasciate a vista dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie ad ottenere una superficie liscia, regolare e priva di difetti ed imperfezioni e pertanto nella fase di casseratura, di confezionamento e di getto del calcestruzzo si dovranno porre le relative cure; gli eventuali ritocchi necessari si ritengono già compensati nel prezzo della casseratura per getti faccia a vista. Per le parti che non rimarranno a vista (fondazioni o quant’altro non visibile in quanto coperto da ulteriori lavorazioni) valgono invece le normali cure del confezionamento del c.a.o.
Strutture in laterizio e in latero-cemento: sulle superfici di tali strutture dovranno essere eseguiti un rinzaffo con malta di calce idraulica di spessore minimo pari ad 1,5 cm (compresa l’esecuzione degli angoli, delle zanche di separazione tra le pareti e gli orizzontamenti e della profilatura degli spigoli in cemento) ed una finitura ad intonaco di grassello dolce (compresa l’esecuzione degli angoli, delle zanche di separazione tra le pareti e gli orizzontamenti e della profilatura degli spigoli in cemento).
Strutture in blocchi di cls tipo faccia a vista e cls alleggerito tipo faccia a vista: le superfici di tali strutture non dovranno ovviamente essere interessate da alcuna ulteriore lavorazione eccezion fatta per la successiva tinteggiatura.
Eccezioni ai criteri generali di cui sopra:
Nei vani tecnici le strutture in laterizio o latero-cemento saranno solamente rinzaffate e non si dovrà eseguire la finitura ad intonaco.
Sulle pareti dei servizi igienici al piano terra (pubblico e di servizio agli operatori del locale cassa) verrà eseguito un rivestimento in piastrelle in maiolica smaltata fino all’altezza di 220 cm mediante l’utilizzo di collante specifico. Le fughe delle piastrelle dovranno essere regolari e perfettamente eseguite così come i tagli da effettuare per l’esecuzione di angoli, spigoli etc.; il giunto dovrà essere regolare e realizzato con adatto collante a base di resine sintetiche ed idrofobanti in modo da garantire una perfetta sigillatura. Nella restante parte delle pareti e cioè tra le piastrelle ed il soffitto dovranno essere eseguiti il rinzaffo e l’intonaco così come sopra descritti.
Art. 91. Pavimenti
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo e genere dovrà essere eseguita in modo che la superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione Lavori.
I singoli elementi dovranno combaciare tra loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima ineguaglianza.
I pavimenti si addentreranno per mm 15 entro l'intonaco delle pareti, che sarà tirato verticalmente sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio.
Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, deve sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso, ma anche l'intonaco per almeno 15 mm
I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta.
Resta comunque contrattualmente stabilito che, per un periodo di almeno 10 giorni dopo l'ultimazione di ciascun pavimento, l'Appaltatore avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali; e ciò anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.
L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione Lavori campioni dei pavimenti che saranno prescritti. Tuttavia la Direzione Lavori ha piena facoltà di provvedere il materiale di pavimentazione. L'Appaltatore, se richiesto, ha l'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco ed eseguire il sottofondo giusta le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa.
a) Sottofondi
Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere opportunamente spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria.
Il sottofondo potrà essere costituito, secondo gli ordini della Direzione Lavori, da un massetto di calcestruzzo idraulico o cementizio o da un gretonato, di spessore non minore di cm. 4 in via normale, che dovrà essere gettato in opera al tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un beverone di calce o cemento, e quindi vi si stenderà, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia di calce) dello spessore di cm. 1,5 a 2.
Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione Lavori potrà prescrivere che sia eseguito in calcestruzzo di pomice.
Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovrà essere costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento.
b) Pavimenti in laterizi
Il pavimento in laterizi, sia con mattoni di piatto che di costa, sia con pianelle, sarà formato distendendo sopra il massetto uno strato di malta grassa crivellata, sul quale i laterizi si disporranno a filari paralleli, a spina di pesce, in diagonale, ecc. comprimendoli affinché la malta rifluisca nei giunti. Le connessure devono essere allineate e stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare mm 3 per i mattoni e le pianelle non arrotati, e mm 2 per quelli arrotati.
c) Pavimenti in mattonelle di cemento con o senza graniglia
Tali pavimenti saranno posati sopra un letto di malta cementizia normale, distesa sopra il massetto; le mattonelle saranno premute finché la malta rifluisca dalle connessure. Le connessure debbono essere stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare mm 1.
Avvenuta la presa della malta i pavimenti saranno arrotati con pietra pomice ed acqua o con mole di carborundum o arenaria, a seconda del tipo, e quelli in graniglia saranno spalmati in un secondo tempo con una mano di cera, se richiesta.
d) Pavimenti di mattonelle di ceramica
Sul massetto in calcestruzzo di cemento si distenderà uno strato di malta cementizia magra dello spessore di cm. 2, che dovrà essere ben battuto e xxxxxxxxx.
Quando il sottofondo avrà preso consistenza, si poseranno su di esso a secco le mattonelle a seconda del disegno o delle istruzioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori. Le mattonelle saranno quindi rimosse e ricollocate in opera con malta liquida di puro cemento, saranno premute in modo che la malta riempia e sbocchi dalle connessure e verranno stuccate di nuovo con malta liquida di puro cemento distesavi sopra. Infine la superficie sarà pulita a lucido con segatura bagnata e quindi con cera.
Le mattonelle, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione.
e) Pavimenti in lastre di marmo
Per i pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse norme stabilite per i pavimenti in mattonelle di cemento.
f) Pavimenti in linoleum
Speciale cura si dovrà adottare per la preparazione dei sottofondi, che potranno essere costituiti da impasto di cemento e sabbia, o da gesso e sabbia.
La superficie superiore del sottofondo dovrà essere perfettamente piana e liscia, togliendo gli eventuali difetti con stuccatura a gesso.
L'applicazione del linoleum dovrà essere fatta su sottofondo perfettamente asciutto; nel caso in cui per ragioni di assoluta urgenza non si possa attendere il perfetto prosciugamento del sottofondo, esso sarà protetto con vernice speciale detta antiumido.
Quando il linoleum debba essere applicato sopra i vecchi pavimenti, si dovranno anzitutto fissare gli elementi del vecchio pavimento che non siano fermi, indi si applicherà su di esso uno strato di gesso dello spessore da 2 a 4 mm, sul quale sarà fissato il linoleum.
L'applicazione del linoleum dovrà essere fatta da operai specializzati, con mastice di resina o con altre colle speciali.
Il linoleum dovrà essere incollato su tutta la superficie e non dovrà presentare rigonfiamenti od altri difetti di sorta.
La pulitura dei pavimenti di linoleum dovrà essere fatta con segature (esclusa quella di castagno), inumidita con acqua dolce leggermente saponata, che verrà passata e ripassata sul pavimento fino ad ottenere la pulitura.
il pavimento dovrà poi essere asciugato passandovi sopra segatura asciutta e pulita e quindi strofinato con stracci imbevuti con olio di xxxx xxxxx.
Tale ultima applicazione contribuirà a mantenere la plasticità e ad aumentare l'impermeabilità del linoleum.
Art. 92. Intonaci
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle murature la malta poco aderente, ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa e tutte le malte dovranno contenere un idrofugo di ottima qualità e di sicura efficacia nella quantità fissata dalle case produttrici.
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.
La calce da usare negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'Appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti.
Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai mm 15.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione Lavori.
Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:
a) Intonaco grezzo o arricciatura
Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente verrà applicato alle murature un primo strato di malta comune per intonaco rustico o malta bastarda o malta idraulica, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta, che si
stenderà con la cazzuola o col frattazzo stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibili regolari.
b) Intonaco comune civile
Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di esso un terzo strato di malta fina, che si conguaglierà con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto pieno verticale o secondo le superfici degli intradossi.
c) Intonaco di gesso
L'intonaco di gesso dovrà essere applicato su superfici esenti da polveri, efflorescenze, tracce di unto, ecc. e con scabrosità tale da poter garantire l'aderenza dell'intonaco.
La malta di gesso sarà preparata, in recipienti di legno, materiale plastico, o acciaio zincato preventivamente lavati, nella quantità sufficiente all'impiego immediato; la parte eventualmente eccedente o che abbia fatto presa prima della posa in opera dovrà essere scartata.
La malta sarà applicata direttamente sulla muratura, preventivamente bagnata, in quantità e con pressione sufficiente per ottenere una buona aderenza; successivamente si procederà a lisciare la malta stessa con la spatola metallica al fine di ottenere la necessaria finitura.
Art. 93. Controsoffitti
Generalità
Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere superfici esattamente orizzontali (od anche sagomate secondo le prescritte centine), senza ondulazioni od altri difetti, e di evitare in modo assoluto la formazione, in un tempo più o meno prossimo, di crepe, incrinature o distacchi nell'intonaco. Al manifestarsi di tali screpolature la Direzione Lavori avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di ordinare all'Appaltatore il rifacimento, a carico di quest'ultimo, dell'intero controsoffitto con l'onere del ripristino di ogni altra opera già eseguita (stucchi, tinteggiature, ecc.).
La direzione Xxxxxx potrà prescrivere anche la predisposizione di adatte griglie o sfiatatoi in metallo per la ventilazione dei vani racchiusi dai controsoffitti.
Debbono essere perfettamente piani e di buon aspetto estetico, debbono inoltre avere ottime caratteristiche di isolamento termico e fonico. Devono inoltre essere facili da montare, possono essere di materiale gessoso, in legno-magnesite o di qualunque altro materiale purché garantiscano la rispondenza alle caratteristiche richieste.
a) Controsoffitto in lana di roccia vulcanica - classe 0
Controsoffitto realizzato con pannelli in lana di roccia vulcanica, rivestiti sulla faccia a vista con un velo di colore uniforme.
Le dimensioni dei pannelli dovranno essere scelti dalla D.L. sulla gamma di cm 60x60, 60x120 o 120x120.
Gli spessori potranno variare da mm 20 a mm 25 o 40, il peso non dovrà essere inferiore a kg 2,5 per m² circa.
È prescritta una vasta varietà di colori sulla quale avverrà la scelta da parte della D.L.
La struttura portante principale e secondaria in vista dovrà essere costituita da profili in acciaio zincato preverniciato di altezza adeguata alla dimensione e spessore della lastra scelta.
L'intera struttura portante dovrà essere agganciata al solaio esistente a mezzo di pendini e nastro asolato, di cm 2 di larghezza, in acciaio zincato.
Perimetralmente il controsoffitto dovrà essere riquadrato con una cornice ad L in acciaio zincato preverniciato.
I pannelli dovranno avere una resistenza al fuoco almeno REI 120 e certificazione di reazione al fuoco classe 0 secondo la norma UNI ISO 1182, omologati in conformità al D.M. 26/6/84;
I pannelli dovranno altresì avere proprietà batteriologiche e non possedere nessun elemento suscettibile a favorire sviluppo microbico.
b) Controsoffitto in fibra minerale per sale sterili
Controsoffitto realizzato con pannelli in fibra minerale esenti da amianto ed idonei per ambienti con presenza costante di umidità, rivestiti da una lamina in alluminio politenato verniciato bianco nella faccia in vista.
I pannelli dovranno risultare fonoisolanti, fonoassorbenti, lavabili e spazzolabili.
Gli stessi dovranno essere siliconati in corrispondenza delle cornici e dell'orditura al fine di renderli a tenuta d'aria.
Dovranno essere certificati con reazione al fuoco classe 1.
La struttura dovrà essere in acciaio galvanizzato, con i profili non in vista , con ancoraggi al soffitto costituiti da pendini a doppia barra di acciaio ø 4 con molla di regolazione in acciaio armonico e clips.
Le dimensioni dovranno essere di cm 60x60 circa, con uno spessore non inferiore a mm 1,5.
c) Controsoffitto in lastre di gesso
Controsoffitto in lastre di gesso realizzati con impasto gessoso armato con tondini di acciaio zincato e rinforzato con fibra vegetale.
Le lastre andranno agganciate alle sovrastanti strutture mediante tiranti e filo di ferro zincato, dello spessore di 1,4 mm, e accostate e bloccate sul retro con fibra vegetale e gesso, poi stuccate nei giunti.
d) Controsoffitto in pannelli di gesso alleggerito
Controsoffitto interno ispezionabile, ribassato a qualunque quota, con superficie piana orizzontale, realizzato con pannelli di gesso alleggerito con perlite, di dimensioni di mm 600x600, su orditura metallica seminascosta.
L'orditura metallica sarà realizzata con:
- profilo perimetrali a "L" ancorati, con idonei fissaggi con interasse cm 50, alla muratura;
- profili portanti a "T", posti ad interasse di cm 60 e sospesi al solaio con interasse variabile, con idonei fissaggi, tramite un adeguato numero di ganci a molla regolabili e pendini:
I pannelli di gesso alleggerito, con bordo ribassato spessore mm 2, dovranno essere appoggiati sulle ali dei profili "L" e a "T".
Dato in opera dovrà comprendere:
- l'avvicinamento al luogo di posa dei materiali, il taglio a misura e gli sfridi;
- la formazione di raccordi piani o inclinati tra le diverse quote di controsoffitto, di angoli e riseghe in corrispondenza di qualunque elemento che attraversi il controsoffitto;
- la predisposizione di fori per il passaggio di impianti, per l'inserimento di qualunque tipo di apparecchi illuminanti, rilevatori di fumi, ecc. ;
- la pulizia finale del cantiere ed il trasporto dei rifiuti a discarica.
Caratteristiche tecnico prestazionali
Orditure metalliche
Profilo ad "L" - Sezione mm 24x24 Lunghezza: ml 3,00
Profilo a "T" - sezione mm 24x38 Lunghezza: ml 3,60 -1,20 -0,60 Tipo di acciaio: lamiera d'acciaio zincata
Spessore: mm 0,4 - 0,5
Colore: bianco (ali dei profili in vista)
Pannelli di gesso:
Prodotti da un impasto di gesso alleggerito con perlite, presentano la superficie a vista con finitura liscia, forata, fessurata o variamente decorata ed il bordo adatto al tipo di struttura metallica prevista.
Dimensioni: - mm 600x600
Peso: spessore pannello mm 22 kg/m2 11,5-13 Reazione al fuoco: Classe 0 (zero)
Isolamento acustico: con pannello fonoassorbente nelle versioni a foro passante e con applicata sul retro lana di roccia protetta da foglio di alluminio
Ispezionabilità: totale (possibilità di rimuovere anche il singolo pannello).
Controsoffitto REI 120
Controsoffitto in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto, fibre inorganiche, gesso ed altre matrici minerali idrate.
I pannelli dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- densità nominale a secco Kg/m³ 875;
- resistenza al fuoco certificata REI 120, costituita da lastre omologate dal Ministero dell'Interno in Classe 0 di reazione al fuoco;
- resistenza a flessione N/mm² 8,5;
- resistenza a compressione N/mm² 8,0;
- dilatazione igrometrica 0,05%;
I pannelli dovranno avere uno spessore minimo di mm 6 e dimensioni minime mm 600x600, bordi dritti, preverniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile in tinta a scelta della D.L.
Struttura composta da orditura in vista in profilati in acciaio zincato preverniciato, a "T” a scatto, di dimensioni mm 24x38 circa, sospesa con pendinature in filo di acciaio diametro mm 1,8 circa alle strutture soprastanti da proteggere e completata da un profilo perimetrale ad "L" mm 30x30circa in acciaio preverniciato.
Sopra le lastre dovrà essere steso un pannello in lana di roccia densità non inferiore a kg/m³ 50 per uno spessore di mm 50 circa.
Controsoffitto amagnetico
Controsoffitto costituito da lastre in materiale amagnetico di fibra minerale.
La struttura portante principale e secondaria in vista dovrà essere costituita da profili in acciaio zincato preverniciato di altezza minima di cm 3,9 circa e flangia di cm 2 circa con peso di kg 2/m² circa.
L'intera struttura portante dovrà essere agganciata al solaio esistente a mezzo di pendini e nastro asolato, di cm 2 circa di larghezza, in acciaio zincato.
Perimetralmente il controsoffitto dovrà essere riquadrato con una cornice ad L in acciaio zincato preverniciato.
Controsoffitto in pannelli grigliati in alluminio
Controsoffitto costituito da pannelli ad incastro grigliati in alluminio preverniciato di larghezza 150 x 150 mm di sezione ad U, altezza 40 mm. A maglia quadrata con base da 10 mm, compreso di listello portante da agganciare alle sovrastanti strutture mediante tiranti, molle di chiusura in acciaio.
Nell’installazione del controsoffitto sono inclusi i tagli per l’installazione di corpi illuminanti ad incasso, macchine di condizionamento ad incasso. Sono inclusi i rinforzi di sostegno richiesti, qualora necessari, dalla Direzione Lavori.
Controsoffitto in doghe metalliche autoportanti
Controsoffitti metallici realizzati con doghe profilate autoportanti della larghezza standard di cm 20 in lamierino di acciaio zincato preverniciato, con superficie non forata.
Le doghe saranno provviste di bordi longitudinali opportunamente sagomati per la formazione di un giunto a scuretto di cm 1 e saranno installate per semplice appoggio ad un profilo perimetrale con sezione ad "L" di mm 20x20.
La luce massima consigliata è di cm 300 e l'altezza della costolatura è di mm 35.
Nel caso di installazione in grandi ambienti la controsoffittatura deve essere interrotta da un apposito profilato ad omega che ha la funzione di appoggio delle doghe (estruso in alluminio 10/10 mm 56x41).
Le controsoffittature dovranno essere smontabili per permettere l'accessibilità ad ogni punto dell'intercapedine e dovranno consentire il libero posizionamento delle apparecchiature illuminanti da incasso.
Reazione al fuoco: classe "0" zero.
Art. 94. Rivestimenti
I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con il materiale prescelto dall'Amministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno di volta in volta eseguiti, a richiesta della Direzione Lavori.
Particolare cura dovrà porsi nella collocazione degli elementi, in modo che questi a lavoro ultimato risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco.
Pertanto, i materiali porosi dovranno essere prima del loro impiego immersi nell'acqua fino a saturazione, e dopo avere abbondantemente innaffiato l'intonaco delle pareti, alle quali deve applicarsi il rivestimento, essi saranno allettati con malta cementizia normale, nella quantità necessaria e sufficiente.
Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, debitamente stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente allineate. I rivestimenti dovranno essere completati con tutti gli eventuali gusci di raccordo ai pavimenti ed agli spigoli, con eventuali listelli, cornici, ecc.
A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.
L'applicazione del linoleum alle pareti sarà fatta nello stesso modo che per i pavimenti, avendo, anche per questo caso, cura di assicurarsi che la parete sia ben asciutta.
Art. 95. Opere da Pittore
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta.
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate.
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione Lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra i colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità.
Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.
In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque esso ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione una dichiarazione scritta.
Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che le saranno prescritte, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione Lavori. Essa dovrà, infine, adottare ogni precauzione mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, infissi, ecc.) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.
Art. 96. Infissi
Per l'esecuzione dei serramenti od altri lavori in legno l'Appaltatore dovrà servirsi di una ditta specializzata e ben accetta alla Direzione Lavori. Essi saranno sagomati e muniti degli accessori necessari, secondo i disegni di dettaglio, i campioni e le indicazioni che darà la Direzione Lavori.
Il legame dovrà essere perfettamente lavorato e piallato e risultare, dopo ciò, dello spessore richiesto, intendendosi che le dimensioni dei disegni e degli spessori debbono essere quelli del lavoro ultimato, né saranno tollerate eccezioni a tale riguardo.
I serramenti e gli altri manufatti saranno piallati e raspati con carta vetrata e pomice in modo da fare scomparire qualsiasi sbavatura. E' proibito inoltre assolutamente l'uso del mastice per coprire difetti naturali del legno o difetti di costruzione.
Le unioni dei ritti con traversi saranno eseguiti con le migliori regole d'arte; i riti saranno continui per tutta l'altezza del serramento, ed i traversi collegati a dente di mortisa, con caviglie di legno duro e con biette, a norma delle indicazioni che darà la Direzione Lavori.
I denti e gli incastri a maschio e femmina dovranno attraversare dall'una all'altra parte i pezzi in cui verranno calettati, e le linguette avranno comunemente la grossezza di 1/3 del legno e saranno incollate.
Nei serramenti ed altri lavori a specchiatura, i pannelli saranno uniti ai telai ed ai traversi intermedi mediante scanalature nei telai e linguette nella specchiatura, con sufficiente riduzione dello spessore per non indebolire soverchiamente il telaio. Fra le estremità della linguetta ed il fondo della scanalatura deve lasciarsi un giuoco per consentire i movimenti del legno e della specchiatura.
Nelle fodere dei serramenti e dei rivestimenti, a superficie liscia o perlinata, le tavole di legno saranno connesse, a richiesta della Direzione Lavori, o a dente e canale ed incollatura, oppure a canale unite dall'apposita animella o linguetta di legno duro incollata a tutta lunghezza.
Le battute delle porte senza telaio verranno eseguite a risega, tanto contro la mazzetta quanto fra le imposte.
Le unioni delle parti delle opere in legno e dei serramenti verranno fatte con viti; i chiodi o le punte di Parigi saranno consentiti solo quando sia espressamente indicato dalla Direzione Lavori.
Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc., dovranno essere, prima della loro applicazione, accettati dalla Direzione Lavori. La loro applicazione ai vari manufatti dovrà venire eseguita a perfetto incastro, in modo da non lasciare alcuna discontinuità, quando sarà possibile mediante bulloni a viti.
Quando trattasi di serramenti da aprire e chiudere, ai telai maestri od ai muri dovranno essere sempre assicurati appositi ganci, catenelle od altro, che, mediante opportuni occhielli ai serramenti, ne fissino la posizione quando i serramenti stessi debbono restare aperti. Per ogni serratura di porta od uscio dovranno essere consegnate due chiavi.
A tutti i serramenti ed altre opere in legno, prima del loro collocamento in opera e previa accurata pulitura a raspa e carta vetrata, verrà applicata una prima mano di olio di lino cotto accuratamente spalmato in modo che il legname ne resti bene impregnato. Essi dovranno conservare il loro colore naturale e, quando la prima mano sarà ben essiccata, si procederà alla loro posa in opera e quindi alla loro pulitura con pomice e carta vetrata.
Per i serramenti e le loro parti saranno osservate tutte le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori all'atto pratico.
Resta inoltre stabilito che quando l'ordinazione riguarda la fornitura di più serramenti, appena avuti i particolari per la costruzione di ciascun tipo, l'Appaltatore dovrà allestire il campione di ogni tipo che dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori e verrà depositato presso di essa. Detti campioni verranno posti in opera per ultimi quando tutti gli altri serramenti saranno stati presentati ed accettati.
Ciascun manufatto in legno o serramento prima dell'applicazione della prima mano d'olio cotto dovrà essere sottoposto all'esame ed all'accettazione provvisoria della Direzione Lavori, la quale potrà rifiutare tutti quelli che fossero stati verniciati o coloriti senza tale accettazione.
L'accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non è definitiva se non dopo che siano stati posti in opera, e se, malgrado ciò i lavori andassero poi soggetti a fenditure e screpolature, incurvamenti e dissesti di qualsiasi specie, prima che l'opera sia definitivamente collaudata, l'Appaltatore sarà obbligato a rimediarvi, cambiando a sue spese i materiali e le opere difettose.
Art. 97. Opere in Ferro
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione Lavori, con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti col trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che prestino imperfezione od indizio d'imperfezione.
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera colorita a minio.
Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà presentare il relativo modello, per la preventiva approvazione.
L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo.
In particolare si prescrive:
• Inferriate, Cancellate, Cancelli, ecc.
Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuità.
Le inferriate con i regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura.
In ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere munito di occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato.
I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben inchiodati ai regoli di telaio, in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.
Art. 98. Tubazioni
Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristiche di cui agli articoli precedenti e seguire il minimo percorso compatibile con il buon funzionamento di esse e con le necessità dell'estetica; dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, cambiamenti di sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza a giunti, sifoni, ecc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti.
Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno ricorrere ad una profondità di almeno m. 1 sotto il piano stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno, per quanto possibile, mantenersi distaccate, sia dai muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm. almeno (evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine quelle verticali (colonne) anch'esse lungo le pareti, disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni, ecc., e fissandole con adatti sostegni.
Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte ad una pressione di prova uguale da 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori.
Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate prima della loro messa in funzione, a cura e spese dell'Appaltatore, e nel caso si manifestassero delle perdite, anche di lieve entità, dovranno essere riparate rese stagne a tutte spese di quest'ultimo.
Così pure sarà a carico dell'Appaltatore la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce, ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino.
Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale di garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro o ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed essere posti a distanze non superiori a m. 1.
Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori, o su baggioli isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da massetto di calcestruzzo, di gretonato, pietrisco, ecc., che dovrà avere forma tale da ricevere perfettamente la parte inferiore del tubo per almeno 60°; in ogni caso detti sostegni dovranno avere dimensioni tali da garantire il mantenimento delle tubazioni nella esatta posizione stabilita.
Nel caso in cui i tubi poggino su sostegni isolati, il rinterro dovrà essere curato in modo particolare.
a) Tubazioni in cloruro di polivinile
Potranno essere, a seconda dell'uso cui sono destinate, dei tipi e con le caratteristiche descritte ai precedenti articoli del presente Capitolato Speciale.
Le giunzioni ed i raccordi potranno essere del tipo rigido ad incollaggio e/o saldatura, del tipo a manicotto filettato, del tipo a flange o del tipo con guarnizione ad anello di gomma; la scelta del tipo di giunzione e/o raccordo sarà fatta, se non diversamente disposto dai disegni di progetto, dalla Direzione Lavori.
b) Tubi in polietilene
Potranno essere del tipo normale o del tipo pesante, secondo quanto previsto nei disegni di progetto e nell'Elenco dei Prezzi, e dovranno avere i requisiti descritti nel presente Capitolato Speciale e le giunzioni ed i raccordi saranno del tipo con raccordi di bronzo.
Art. 99. Impianto Idrosanitario
L'impianto idrosanitario dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni progettuali, di contratto e di capitolato e con la scrupolosa osservanza delle leggi, decreti, circolari, norme e disposizioni nazionali e locali, vigenti all'atto dell'esecuzione dell'impianto stesso.
Le tubazioni dell'impianto idrico sanitario, nei tipi prescritti, dovranno avere i requisiti, saranno poste in opera con le modalità descritte nei precedenti articoli del presente Capitolato Speciale e, dovranno, altresì, essere collocate, di regola, non in vista e qualora non fosse possibile l'incasso delle murature, dovranno essere realizzati appositi cavedi a cura e spese dell'Appaltatore.
Prima della chiusura delle tracce e dell'esecuzione dei pavimenti, intonaci e rivestimenti dovrà essere effettuata la prova idraulica dell'impianto con pressione non inferiore a 1,5 - 2 volte quella dell'esercizio mantenuta costante per almeno 24 ore continue; durante la prova idraulica dovranno ispezionarsi accuratamente le tubazioni ed i giunti e qualora si verificassero perdite od altri inconvenienti si dovrà procedere alle necessarie riparazioni e ripetere nuovamente la prova interrotta.
La prova idraulica sarà eseguita a cura e spese dell'Appaltatore, e la Direzione ne redigerà un regolare verbale in contraddittorio con l'Appaltatore stesso; se la prova avrà dato esito positivo, nel verbale si dichiarerà accettato il tratto di tubazione provato e dopo i trattamenti protettivi e di identificazione potrà procedersi al rinterro dei cavi e/o alla chiusura delle tracce e/o dei cavedi.
I prezzi di elenco comprendono tutto quanto necessario (fornitura, opera, prestazione, ecc.) per dare l'impianto completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
L'Appaltatore, così come previsto nel presente Capitolato Speciale, fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione appaltante è ritenuto responsabile della perfetta integrità e funzionalità dell'impianto stesso ed è, quindi, obbligato ad intervenire, se necessario, per effettuare riparazioni, sostituzioni, o reintegri conseguenti anche a danni od asportazioni da chiunque e per qualunque ragione causati.
La collocazione degli apparecchi sanitari, delle rubinetterie e degli accessori vari dovrà essere effettuata in modo da assicurare la montabilità ed accessibilità anche in funzione di successive ed eventuali operazioni di sostituzione e/o manutenzione; la collocazione degli apparecchi a pavimento
quali vasi e bidè dovrà essere effettuata per mezzo di viti in ottone cromato o in acciaio inossidabile su tasselli con tassativa esclusione di fissaggi con qualsiasi genere di malta.
Gli apparecchi igienico-sanitari e le rubinetterie dovranno avere rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti articoli del presente capitolato.
Tutti gli apparecchi sanitari dovranno essere muniti di apposito sifone dello stesso diametro della piletta con la quale sarà collegato; il diametro della piletta e dei sifoni saranno tali da garantire uno svuotamento rapido dei relativi apparecchi.
L'Appaltatore è tenuto, altresì, a presentare, entro 30 giorni dall'ultimazione dell'impianto, n. 2 copie dei disegni dell'impianto eseguito con l'indicazione quotata di tutta la rete e di ogni altro particolare atto a documentare con esattezza l'intero impianto.
Art. 100. Segnaletica
In cantiere, dovrà essere predisposto dall’Appaltatore un cartello delle dimensioni di _3 m di base x 2 m di altezza con le seguenti indicazioni:
Lavori di
Progetto esecutivo approvato con n. del
COORDINATORE PROGETTAZIONE:
GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORIDirettore Lavori: Direttori operativi:
Ispettori di cantiere:
Importo complessivo del progetto: Euro Importo lavori a base d’asta: Euro Oneri per la sicurezza: Euro
Importo del contratto: Euro
GARA in data offerta di Euro pari al ribasso del %
IMPRESA
ESECUTRICE:
con sede qualificata per i lavori del categori_: , classifica
, classifica
, classifica (Certificazione S.O.A. n. del - Scadenza )
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE: SUBAPPALTATORE:
per i lavori di:
importo lavori subappaltati: categoria: descrizione:
INIZIO DEI LAVORI: / /
/ /
FINE LAVORI PREVISTA:
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso:
via…………….
Tel…………………. - Fax ……………….
e-mail : …………………………….
E’ prevista l’installazione da parte dell’installatore di tutta la segnaletica prevista nel piano di sicurezza e coordinamento e di quella prevista nel computo metrico estimativo dei lavori.
La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione; essa deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.
La cartellonistica dovrà sempre essere fissata saldamente a supporti esistenti o nel caso mancanti a supporti da installare sempre a carico dell’Appaltatore. La segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno del cantiere; dovrà essere di forma circolare, triangolare o quadrata, nel caso rispettivamente di divieti, avvertimenti e/o prescrizioni.
I cartelli in metallo o in materiale plastico dovranno essere realizzati in modo da rispettare le caratteristiche riportate negli allegati da XXIV a XXVIII del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
I cartelli indicanti le uscite di sicurezza dovranno essere fissati su pareti o a sospensione sul solaio o sul controsoffitto secondo quanto indicato dalla Direzione Lavori.
La dimensione dei cartelli per la sicurezza del cantiere, a meno del cartello generale di cantiere, non dovrà mai essere inferiore a garantire una visibilità da almeno 15 m di distanza.
Subito dopo la comunicazione di ultimazione dei lavori e prima dello smobilizzo del cantiere, tutta la segnaletica di sicurezza del cantiere edile dovrà essere rimossa, inclusi i sostegni, e dovrà essere effettuato il ripristino delle superfici eventualmente danneggiate.
Art. 101. Comportamento Al fuoco delle Strutture
I manufatti con funzione antincendio, per come previsti a progetto ed effettivamente realizzati dall’Impresa, dovranno risultare verificati secondo le seguenti Norme:
a) strutture in c.a. ed in c.a.p.: Uni VV.F. 9502 e Circolare M.I. n.61/91;
b) strutture in carpenteria metallica: Uni VV.F. 9503 e Circolare M.I. n.61/91;
c) murature tagliafuoco: Circolare M.I. n.61/91;
d) serrande ed altri elementi di chiusura: Circolare M.I. n.61/91, D.M. 14.12.93 e D.M. 27.1.99.
Rientra tra gli oneri dell’Appaltatore produrre, ai sensi del D.M. 4.5.98 e s.m.i., la documentazione di cui al mod. REL REI, la certificazione di cui al mod. CERT REI e la sottoscrizione da parte di tecnico abilitato ai sensi della L.F. 818/84 e s.m.i. della dichiarazione di corrispondenza secondo il mod. DICH CORRISP.
Per i manufatti di cui al peto d), l’Appaltatore dovrà fornire anche le schematizzazioni delle tipologie di elementi utilizzati, integrate con le corrispondenti certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati dal Ministero, raccolti nel mod. DICH. POSA IN OPERA.
Art. 102. Collocamento in Opera
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).
L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione Lavori, anche se forniti da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
Collocamento di manufatti in ferro
I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocati in opera con gli stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in legno.
Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'Appaltatore avrà l'obbligo, a richiesta della Direzione Lavori, di eseguirne il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche. Il montaggio in sito e collocamento delle opere di grossa carpenteria dovrà essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerità. Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche. Dovrà tenersi presente infine che i materiali componenti e le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono essere tutti completamente ricuperabili, senza guasti né perdite.
Art. 103. Lavori Eventuali Non Previsti
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso Regolamento) o da terzi. In tale ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta della Direzione, dovrà effettuare i relativi pagamenti, sull'importo dei quali sarà corrisposto l'interesse del 6% all'anno, secondo le disposizioni dell'art. 28 del Capitolato Generale.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
• CAPITOLO IV
• INDICAZIONI GENERALI IMPIANTI ELETTRICI
Art. 104. Osservanza leggi, decreti e regolamenti
La Ditta dovrà realizzare gli impianti in conformità alle normative vigenti in materia e precisamente:
- D.lgs. 81/08 Testo Unico sulla sicurezza, ss.mm.ii.;
- D.M. 37/08; ss.mm.ii.;
- Norme CEI 64-8 e variante V2 in merito ai locali ad uso medico;
- Legge 1° Marzo 1968, n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
- Legge 18 ottobre 1977, n. 791 - Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
- D.M. 10 aprile 1984 - Disposizioni per la prevenzione e l’eliminazione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter;
- D.M. 22 febbraio 1992 - Modello di dichiarazione di conformità;
- Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
- Norme CEI relative ai materiali, apparecchiature, ecc. utilizzati negli impianti realizzati;
- Prescrizioni del Ministero dell'Interno in materia di Sicurezza Antincendio;
- Prescrizioni del locale Comando dei VV.FF.;
- D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 - Attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;
- D.M. 10 marzo 2005 - Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio;
- D.M. 15 marzo 2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo;
- D.M. 28 aprile 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
CEI 0-15 Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali.
CEI 0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica.
CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici. CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.
CEI 0-11 Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza. CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1kV in corrente alternata.
CEI 11-15 Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di categoria II e III in corrente alternata.
CEI 11-27 Esecuzione di lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
CEI 11-27/1 Esecuzione dei lavori elettrici. Parte 1 – Requisiti minimi di formazione per lavori non sotto tensione su sistemi di Categoria 0, I, II e III e lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I.
CEI 11/35 Guida all'esecuzione delle cabine elettriche d'utente
CEI 11-37 Guida per l’esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia alimentati a tensione maggiore di 1 kV.
CEI EN 50110-1 (CEI 11- 48) Esercizio degli impianti elettrici.
CEI 31-25 Luoghi pericolosi. Guida per la costruzione e l’uso dei locali o edifici pressurizzati in luoghi di classe 1. CEI EN 60079-10 (CEI 31- 30) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 10:
Classificazione dei luoghi pericolosi.
CEI EN 60079-14 (CEI 31- 33) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere).