TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. 1) gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia non possono procedere al rinnovo degli accordi aziendali e/o alla sottoscrizione di nuovi accordi aziendali, ad eccezione di quanto previsto nei successivi punti 2) e 3), con congelamento delle integrazioni economiche; 2) ferma restando l’applicazione dei contratti collettivi nazionali attualmente vigenti, gli enti strumentali firmatari di contratti collettivi di diverso livello devono procedere, entro 3 mesi dalla relativa data di scadenza immediatamente successiva a quella di entrata in vigore delle presenti direttive, previo eventuale recesso, ad adeguarli alle disposizioni che stabiliscono a carico della Provincia obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria; 3) nei contratti di cui al punto n. 2) gli enti possono riconoscere al proprio personale, escluso quello con la qualifica di Dirigente e Quadro, retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg della Provincia. In tal senso gli enti costituiscono un budget di spesa pari a quanto già liquidato o da liquidarsi di competenza dell’anno 2013, purchè inferiore al budget calcolato effettuando un’equiparazione delle proprie categorie/livello con quelle provinciali come indicato nella tabella sotto riportata. Nel caso in cui le risorse complessive liquidate o da liquidarsi di competenza dell’anno 2013 siano superiori al budget che risulta applicando l’equiparazione in parola, il limite di risorse complessive da destinare alle retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg provinciale da riconoscere al personale escluso quello con la qualifica di Dirigente e Quadro è pari al budget costituito tramite l’equiparazione delle proprie categorie/livello con quelle provinciali come indicato nella tabella sotto riportata: QUALIFICHE/CATEGORIE/LIVELLI IMPORTI ANNUI LORDI (da confermare) PER DIPENDENTE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO A € 1.198,00 B base € 1.330,00 B evoluto € 1.424,00 C base € 1.580,00 C evoluto € 1.784,00 D base € 2.078,00 D evoluto € 2.404,00 4) dalle risorse complessive di cui al punto n. 3) dovrà essere scomputato quanto già analogamente attribuito al personale e di competenza a decorrere dal 1° gennaio 2014 per premi di risultato, MBO, premi produttività, ecc.; 5) nel permanere dei vincoli di cui al punto 2), in caso di rinnovi dei CCNL gli eventuali aumenti retributivi comunque denominati generalmente riconosciuti saranno riassorbiti nelle voci di retribuzioni eventualmente riconosciute ai sensi del punto n. 3) e del punto 6); 6) al personale con la qualifica di Quadro, nei contratti di cui al punto 2) gli enti possono riconoscere retribuzioni incentivanti quali premio di risultato, MBO, produttività ecc., nel limite di risorse complessive calcolato effettuando un’equiparazione con quanto costituito dalla Provincia per il premio di risultato del personale con qualifica di Direttore. Dalla costituzione delle risorse complessive in parola e dal successivo riconoscimento di dette retribuzioni incentivanti va escluso il personale che nei contratti individuali di lavoro in essere alla data di adozione delle presenti direttive abbia già previsto importi quali premi di risultato, MBO, produttività, ecc.; 7) per il personale provinciale messo a disposizione, le risorse complessive da destinare al riconoscimento di retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg dalla Provincia vanno calcolate utilizzando la medesima tabella di cui al punto 3). L’attribuzione di dette risorse viene in parte effettuata direttamente dalla Provincia quale Foreg obiettivi generali; la quota residua di risorse complessive da destinare per le assegnazioni al personale andrà calcolata detraendo dagli importi annui lordi per dipendente equivalente della tabella al punto 3) gli importi annui lordi per dipendente equivalente indicati nella sotto riportata tabella QUALIFICHE/CATEGORIE/LIVELLI IMPORTI ANNUI LORDI (da confermare) PER DIPENDENTE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO PER OBIETTIVI GENERALI FOREG A € 899,00 B base € 998,00 B evoluto € 1.068,00 C base € 1.185,00 C evoluto € 1.338,00 D base € 1.559,00 D evoluto € 1.803,00 8) è vietata la corresponsione di compensi incentivanti comunque denominati non previsti dalla contrattazione collettiva. Inoltre gli enti strumentali non possono procedere all’espletamento di progressioni di carriera, sia in senso verticale che orizzontale, né all’attribuzione di miglioramenti economici, a qualunque titolo, al personale alle loro dipendenze; 9) gli enti strumentali devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640/2010 per la retribuzione complessiva della dirigenza, con divieto di corrispondere ai dirigenti una retribuzione complessiva superiore alla misura in godimento al 31 ottobre 2010, fatto salvo quanto stabilito nei contratti individuali di lavoro alla medesima data; 10) gli enti strumentali garantiranno che nell’ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l’aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.
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TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. 1) gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia le Fondazioni non possono procedere al alle trattative per il rinnovo degli accordi aziendali e/o alla sottoscrizione dei contratti collettivi. Inoltre non può essere prevista la corresponsione di nuovi accordi aziendali, ad eccezione ulteriori indennità di quanto previsto nei successivi punti 2) e 3), con congelamento delle integrazioni economichevacanza contrattuale;
2) ferma restando l’applicazione dei contratti collettivi nazionali attualmente vigenti, gli enti strumentali firmatari le fondazioni firmatarie di contratti collettivi di diverso livello devono procedere, entro 3 mesi dalla relativa data di scadenza immediatamente successiva a quella di entrata in vigore delle presenti direttive, previo eventuale recesso, ad adeguarli alle disposizioni che stabiliscono a carico della Provincia obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria;
3) nei contratti di cui al punto n. 2) gli enti le fondazioni possono riconoscere al proprio personale, escluso personale diverso dal ricercatore/tecnologo (al quale si continua ad applicare la disciplina vigente) e da quello con la qualifica di Dirigente e Quadro, retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg della Provincia. In tal senso gli enti le fondazioni costituiscono un budget di spesa pari a quanto già liquidato o da liquidarsi di competenza dell’anno 2013, purchè inferiore al budget calcolato effettuando un’equiparazione delle proprie categorie/livello con quelle provinciali come indicato nella tabella sotto riportata. Nel caso in cui le risorse complessive liquidate o da liquidarsi di competenza dell’anno 2013 siano superiori al budget che risulta applicando l’equiparazione in paroladi cui sopra, il limite di risorse complessive da destinare destinarsi alle retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg provinciale del personale diverso dal ricercatore/tecnologo e da riconoscere al personale escluso quello con la qualifica di Dirigente e Quadro è pari al budget costituito tramite l’equiparazione delle proprie categorie/livello con quelle provinciali come indicato nella tabella sotto riportata: QUALIFICHE/CATEGORIE/LIVELLI IMPORTI ANNUI LORDI (da confermare) PER DIPENDENTE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO A € 1.198,00 B base € 1.330,00 B evoluto € 1.424,00 C base € 1.580,00 C evoluto € 1.784,00 D base € 2.078,00 D evoluto € 2.404,00
4) dalle risorse complessive di cui al punto n. 3) dovrà in parola; l’eventuale differenza può essere scomputato quanto già analogamente attribuito al personale e di competenza a decorrere dal 1° gennaio 2014 utilizzata per premi di risultato, MBO, premi produttività, ecc.;
5) nel permanere dei vincoli di cui al punto 2), in caso di rinnovi dei CCNL gli eventuali aumenti retributivi comunque denominati generalmente riconosciuti saranno riassorbiti nelle voci di retribuzioni eventualmente riconosciute ai sensi del punto n. 3) e del punto 6);
6) al personale con la qualifica di Quadro, nei contratti di cui al punto 2) gli enti possono riconoscere retribuzioni incentivanti quali premio di risultato, MBO, produttività ecc., nel limite di risorse complessive calcolato effettuando un’equiparazione con quanto costituito dalla Provincia per il premio di risultato del personale con qualifica di Direttore. Dalla costituzione delle risorse complessive in parola e dal successivo riconoscimento di dette retribuzioni incentivanti va escluso il personale che nei contratti individuali di lavoro in essere alla data di adozione delle presenti direttive abbia già previsto importi quali premi di risultato, MBO, produttività, ecc.;
7) per il personale provinciale messo a disposizione, incrementare le risorse complessive da destinare al riconoscimento di retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg dalla Provincia vanno calcolate utilizzando la medesima tabella di cui al punto 3). L’attribuzione di dette risorse viene in parte effettuata direttamente dalla Provincia quale Foreg obiettivi generali; la quota residua di risorse complessive da destinare per le assegnazioni provinciale destinate al personale andrà calcolata detraendo dagli importi annui lordi per dipendente equivalente della tabella al punto 3) gli importi annui lordi per dipendente equivalente indicati nella sotto riportata tabella QUALIFICHE/CATEGORIE/LIVELLI IMPORTI ANNUI LORDI (da confermare) PER DIPENDENTE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO PER OBIETTIVI GENERALI FOREG A € 899,00 B base € 998,00 B evoluto € 1.068,00 C base € 1.185,00 C evoluto € 1.338,00 D base € 1.559,00 D evoluto € 1.803,00
8) è vietata la corresponsione di compensi incentivanti comunque denominati non previsti dalla contrattazione collettiva. Inoltre gli enti strumentali non possono procedere all’espletamento di progressioni di carriera, sia in senso verticale che orizzontale, né all’attribuzione di miglioramenti economici, a qualunque titolo, al personale alle loro dipendenze;
9) gli enti strumentali devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640/2010 per la retribuzione complessiva della dirigenza, con divieto di corrispondere ai dirigenti una retribuzione complessiva superiore alla misura in godimento al 31 ottobre 2010, fatto salvo quanto stabilito nei contratti individuali di lavoro alla medesima data;
10) gli enti strumentali garantiranno che nell’ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l’aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultatiricercatore e tecnologo.
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TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. 1) gli enti strumentali a carattere privatistico L’appaltatore, ai sensi dell’art. 18, comma 7, della Provincia non Legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L’appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. A garanzia dell’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente all’appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono procedere al rinnovo degli accordi aziendali e/essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o alla sottoscrizione certificato di nuovi accordi aziendali, ad eccezione di quanto previsto nei successivi punti 2regolare esecuzione) e 3), con congelamento delle integrazioni economiche;
2) ferma restando l’applicazione dei contratti collettivi nazionali attualmente vigenti, gli enti strumentali firmatari di contratti collettivi di diverso livello devono procedere, entro 3 mesi dalla relativa data di scadenza immediatamente successiva comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate. L'amministrazione può disporre il pagamento a quella di entrata in vigore delle presenti direttive, previo eventuale recesso, ad adeguarli alle disposizioni che stabiliscono a carico della Provincia obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria;
3) nei contratti valere sulle ritenute di cui al punto n. 2) gli enti possono riconoscere al proprio personalepresente comma, escluso quello con la qualifica di Dirigente e Quadro, retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg della Provincia. In tal senso gli enti costituiscono un budget di spesa pari a quanto già liquidato o da liquidarsi di competenza dell’anno 2013, purchè inferiore al budget calcolato effettuando un’equiparazione delle proprie categorie/livello con quelle provinciali come indicato nella tabella sotto riportata. Nel caso in cui dovuto per le risorse complessive liquidate o da liquidarsi di competenza dell’anno 2013 siano superiori al budget che risulta applicando l’equiparazione in parola, il limite di risorse complessive da destinare alle retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg provinciale da riconoscere al personale escluso quello con la qualifica di Dirigente e Quadro è pari al budget costituito tramite l’equiparazione delle proprie categorie/livello con quelle provinciali come indicato nella tabella sotto riportata: QUALIFICHE/CATEGORIE/LIVELLI IMPORTI ANNUI LORDI (da confermare) PER DIPENDENTE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO A € 1.198,00 B base € 1.330,00 B evoluto € 1.424,00 C base € 1.580,00 C evoluto € 1.784,00 D base € 2.078,00 D evoluto € 2.404,00
4) dalle risorse complessive inadempienze rispetto agli obblighi di cui al punto n. 3) dovrà essere scomputato quanto già analogamente attribuito presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamenti dei dipendenti con riferimento al solo appaltatore e salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore medesimo. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatici possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ad ogni stato di competenza avanzamento. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a decorrere dal 1° gennaio 2014 per premi di risultato, MBO, premi produttività, ecc.;
5) nel permanere dei vincoli di cui al punto 2), in caso di rinnovi dei CCNL cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Per gli eventuali aumenti retributivi comunque denominati generalmente riconosciuti saranno riassorbiti nelle voci di retribuzioni eventualmente riconosciute adempimenti connessi ai pagamenti disposti ai sensi del punto n. 3) e del punto 6);
6) al personale con la qualifica di Quadro, nei contratti di cui al punto 2) gli enti possono riconoscere retribuzioni incentivanti quali premio di risultato, MBO, produttività ecc.presente comma, nel limite caso di risorse complessive calcolato effettuando un’equiparazione con quanto costituito dalla Provincia per contestazioni, il premio responsabile del procedimento si avvale della struttura competente in materia di risultato del personale con qualifica di Direttore. Dalla costituzione delle risorse complessive in parola e dal successivo riconoscimento di dette retribuzioni incentivanti va escluso il personale che nei contratti individuali di lavoro in essere alla data di adozione delle presenti direttive abbia già previsto importi quali premi di risultato, MBO, produttività, ecclavoro.;
7) per il personale provinciale messo a disposizione, le risorse complessive da destinare al riconoscimento di retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg dalla Provincia vanno calcolate utilizzando la medesima tabella di cui al punto 3). L’attribuzione di dette risorse viene in parte effettuata direttamente dalla Provincia quale Foreg obiettivi generali; la quota residua di risorse complessive da destinare per le assegnazioni al personale andrà calcolata detraendo dagli importi annui lordi per dipendente equivalente della tabella al punto 3) gli importi annui lordi per dipendente equivalente indicati nella sotto riportata tabella QUALIFICHE/CATEGORIE/LIVELLI IMPORTI ANNUI LORDI (da confermare) PER DIPENDENTE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO PER OBIETTIVI GENERALI FOREG A € 899,00 B base € 998,00 B evoluto € 1.068,00 C base € 1.185,00 C evoluto € 1.338,00 D base € 1.559,00 D evoluto € 1.803,00
8) è vietata la corresponsione di compensi incentivanti comunque denominati non previsti dalla contrattazione collettiva. Inoltre gli enti strumentali non possono procedere all’espletamento di progressioni di carriera, sia in senso verticale che orizzontale, né all’attribuzione di miglioramenti economici, a qualunque titolo, al personale alle loro dipendenze;
9) gli enti strumentali devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640/2010 per la retribuzione complessiva della dirigenza, con divieto di corrispondere ai dirigenti una retribuzione complessiva superiore alla misura in godimento al 31 ottobre 2010, fatto salvo quanto stabilito nei contratti individuali di lavoro alla medesima data;
10) gli enti strumentali garantiranno che nell’ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l’aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.
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Samples: Appalto
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. 1) gli enti strumentali . Al personale spetta una retribuzione determinata in misura equivalente a carattere privatistico quanto è e sarà stabilito per la retribuzione spettante al corrispondente personale delle scuole provinciali dell'infanzia con riferimento a quanto previsto dai Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro e dagli Accordi di settore per il personale insegnante della Provincia non possono procedere al rinnovo Autonoma di Trento e per il personale cuoco e operatore d’appoggio dipendente dai Comuni – sempreché la relativa spesa sia autorizzata dal competente Servizio provinciale -, a norma del punto 7) del secondo comma dell'art. 27 del Testo Unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento delle scuole dell'infanzia della Provincia di Trento e succ. mod. ed integr..
2. La corresponsione della retribuzione decorre dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.
3. In particolare il personale gode della progressione in carriera nonché degli accordi aziendali e/o alla sottoscrizione aumenti della retribuzione derivanti dall'anzianità di nuovi accordi aziendali, ad eccezione di quanto previsto nei successivi punti 2) e 3)servizio maturata, con congelamento delle integrazioni economiche;
2) ferma restando l’applicazione dei contratti collettivi nazionali attualmente vigenti, gli enti strumentali firmatari di contratti collettivi di diverso livello devono procedere, entro 3 mesi decorrenza dalla relativa data di scadenza immediatamente successiva a quella di entrata assunzione in vigore delle presenti direttiveservizio, previo eventuale recesso, ad adeguarli alle secondo le modalità previste al comma 1..
4. Spettano al dipendente i trattamenti previsti per il nucleo famigliare nelle misure stabilite dalle disposizioni che stabiliscono in materia; detti trattamenti sono a carico del datore di lavoro
5. La tredicesima mensilità è corrisposta entro il 19 dicembre di ogni anno; in caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la tredicesima mensilità è ridotta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio non prestato computandosi per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Per i periodi trascorsi in posizione che comporti riduzione di stipendio il relativo rateo è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze. La tredicesima mensilità è corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese di dicembre.
6. In caso di assunzione per un periodo inferiore al mese la retribuzione mensile è calcolata in ragione di un trentesimo per ogni giorno di servizio prestato. La quota oraria mensile viene determinata come stabilito dalla P.A.T..
7. La retribuzione è corrisposta al personale il giorno 27 di ogni mese, purché non si tratti di giornata festiva, nel qual caso è corrisposta di regola il primo giorno precedente non festivo.
8. Al personale in servizio a tempo indeterminato presso una scuola dell'infanzia equiparata qualora sia assunto presso altra scuola equiparata, è riconosciuta l'anzianità di servizio e il trattamento economico goduti presso la scuola di provenienza. A tale personale saranno retribuiti dalla scuola di provenienza gli eventuali periodi di ferie non goduti e il trattamento di fine rapporto.
9. Per il pasto consumato dal personale in servizio durante l’orario del pasto spetta lo stesso trattamento previsto per il corrispondente personale della scuola provinciale dell'infanzia. Previa tempestiva comunicazione dell’interessato, il pasto spetta anche a quel personale il cui orario di lavoro giornaliero prevede parte della prestazione lavorativa alla mattina e parte al pomeriggio.
10. Al personale con contratto di lavoro a tempo parziale spetta una retribuzione proporzionata al minor orario di servizio. Si applicano a questo riguardo le disposizioni previste per il medesimo personale della Provincia obblighi Autonoma di contenimento degli oneri contrattuali Trento, fatte salve le disposizioni di legge sull’impiego privato.
11. Il personale assunto con contratto a tempo determinato inferiore a 10 mesi matura il diritto al trattamento economico e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria;
3) nei contratti di cui al punto n. 2) gli enti possono riconoscere al proprio personale, escluso quello con la qualifica di Dirigente e Quadro, retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg della Provincia. In tal senso gli enti costituiscono un budget di spesa pari a quanto già liquidato o da liquidarsi di competenza dell’anno 2013, purchè inferiore al budget calcolato effettuando un’equiparazione delle proprie categorie/livello con quelle provinciali come indicato nella tabella sotto riportata. Nel caso in cui le risorse complessive liquidate o da liquidarsi di competenza dell’anno 2013 siano superiori al budget che risulta applicando l’equiparazione in parola, il limite di risorse complessive da destinare alle retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg provinciale da riconoscere al personale escluso quello con la qualifica di Dirigente e Quadro è pari al budget costituito tramite l’equiparazione delle proprie categorie/livello con quelle provinciali come indicato nella tabella sotto riportata: QUALIFICHE/CATEGORIE/LIVELLI IMPORTI ANNUI LORDI (da confermare) PER DIPENDENTE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO A € 1.198,00 B base € 1.330,00 B evoluto € 1.424,00 C base € 1.580,00 C evoluto € 1.784,00 D base € 2.078,00 D evoluto € 2.404,00
4) dalle risorse complessive di cui al punto n. 3) dovrà essere scomputato quanto già analogamente attribuito al personale e di competenza previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2014 27 del mese successivo a quello della prestazione lavorativa.
12. Il personale insegnante che acquisisce prefissati livelli di conoscenza della lingua tedesca o inglese e utilizzi la stessa per premi di risultatol’accostamento alla lingua straniera nella scuola dell’infanzia, MBO, premi produttività, ecc.;
5) nel permanere dei vincoli di cui al punto 2), in caso di rinnovi dei CCNL gli eventuali aumenti retributivi comunque denominati generalmente riconosciuti saranno riassorbiti avrà un’indennità nelle voci di retribuzioni eventualmente riconosciute ai sensi del punto n. 3) misure e del punto 6);
6) al personale con la qualifica di Quadro, nei contratti di cui al punto 2) gli enti possono riconoscere retribuzioni incentivanti quali premio di risultato, MBO, produttività ecc., nel limite di risorse complessive calcolato effettuando un’equiparazione con quanto costituito dalla Provincia le modalità stabilite per il premio di risultato del corrispondente personale con qualifica di Direttore. Dalla costituzione delle risorse complessive in parola e dal successivo riconoscimento di dette retribuzioni incentivanti va escluso il personale che nei contratti individuali di lavoro in essere alla data di adozione delle presenti direttive abbia già previsto importi quali premi di risultato, MBO, produttività, eccscuole dell’infanzia provinciali.;
7) per il personale provinciale messo a disposizione, le risorse complessive da destinare al riconoscimento di retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg dalla Provincia vanno calcolate utilizzando la medesima tabella di cui al punto 3). L’attribuzione di dette risorse viene in parte effettuata direttamente dalla Provincia quale Foreg obiettivi generali; la quota residua di risorse complessive da destinare per le assegnazioni al personale andrà calcolata detraendo dagli importi annui lordi per dipendente equivalente della tabella al punto 3) gli importi annui lordi per dipendente equivalente indicati nella sotto riportata tabella QUALIFICHE/CATEGORIE/LIVELLI IMPORTI ANNUI LORDI (da confermare) PER DIPENDENTE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO PER OBIETTIVI GENERALI FOREG A € 899,00 B base € 998,00 B evoluto € 1.068,00 C base € 1.185,00 C evoluto € 1.338,00 D base € 1.559,00 D evoluto € 1.803,00
8) è vietata la corresponsione di compensi incentivanti comunque denominati non previsti dalla contrattazione collettiva. Inoltre gli enti strumentali non possono procedere all’espletamento di progressioni di carriera, sia in senso verticale che orizzontale, né all’attribuzione di miglioramenti economici, a qualunque titolo, al personale alle loro dipendenze;
9) gli enti strumentali devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640/2010 per la retribuzione complessiva della dirigenza, con divieto di corrispondere ai dirigenti una retribuzione complessiva superiore alla misura in godimento al 31 ottobre 2010, fatto salvo quanto stabilito nei contratti individuali di lavoro alla medesima data;
10) gli enti strumentali garantiranno che nell’ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l’aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro