Organismo paritetico per l’innovazione Clausole campione

Organismo paritetico per l’innovazione. 1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza, sia per il settore scuola sia per l’AFAM, entrambi presso il MIUR, nonché per gli enti pubblici di ricerca a livello nazionale, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo. 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. Per il settore scuola e per il settore AFAM, l’organismo di cui al presente articolo affronta anche le tematiche del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 4. L’organismo paritetico per l’innovazione: a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale, nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale; b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o all’amministrazione; d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 21 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza). 5. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4, lett. a). In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 4, lett. c).
Organismo paritetico per l’innovazione. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 3 su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’amministrazione.
Organismo paritetico per l’innovazione. 1. L’organismo paritetico, istituito in sede di Amministrazione centrale, realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, su argomenti che richiedono analisi, indagini, studi e progetti relativi alle materie di cui al successivo comma 6. 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative al fine di formulare proposte all’Amministrazione. 3. L’organismo di cui al presente articolo: a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto, nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione; b) si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione manifesti la necessità di affrontare le tematiche oggetto dell’organismo; c) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento; 4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrate proposte e contributi dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo triennale recepito dal presente decreto. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità. 5. Costituiscono oggetto di informazione da parte dell’Amministrazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, tutti gli elementi e i dati a disposizione per la trattazione degli argomenti afferenti le materie indicate al comma successivo. 6. Costituiscono oggetto di trattazione dell’organismo paritetico le seguenti materie: a) progetti e proposte riguardanti l’innovazione ed il miglioramento dei servizi anche a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie; b) progetti e proposte per il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; c) progetti e proposte per la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro; d) proposte e iniziative inerenti i servizi socio-assistenziali in favore del personale; e) proposte applicative della normativa in materia di pari opportunità; f) proposte ed iniziative finalizzate alla tutela legale e assicurativa del personale; g) proposte per l’individuazione dei criteri generali inerenti l’adeguatezza delle strutture logistiche dell’amministrazione utilizzabili dal personale in missione; h) progetti e proposte concernenti gli organici.
Organismo paritetico per l’innovazione. 1. Ai sensi dell’articolo 6 del CCNL del 21 maggio 2018, l’Amministrazione costituisce l’organismo paritetico per l’innovazione, il quale realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali (XX.XX.) di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), dello stesso CCNL, su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Amministrazione. 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione 3. L’organismo paritetico per l’innovazione ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), del CCNL del 21 maggio 2018, nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale. 4. L’organismo di cui al presente articolo adotta un proprio regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento, nell’ambito delle attività di competenza del medesimo previste dall’articolo 6, commi 3, 4 e 5, del CCNL.
Organismo paritetico per l’innovazione. 1. In attuazione dell’art. 7 del Ccnl è istituito l’Organismo paritetico per l’innovazione al fine di realizzare una modalità relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo dei soggetti sindacali su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda 2. L’Organismo paritetico per l’innovazione è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl nonché da un componente di ciascuna delle sigle sindacali rappresentate all’interno della RSU, nonché da una rappresentanza dell’Azienda da questa ritenuta di rilevanza pari alla componente sindacale 3. L’Organismo paritetico per l’innovazione agisce secondo quanto stabilito dal succitato art. 7 del Ccnl, ed in particolare: • si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; • può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o all’Azienda; • può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento, ivi comprese le forme e modalità di convocazione; • può svolgere analisi, indagini e studi; • può essere destinatario di progetti e programmi elaborati dalla RSU o dalle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl o da gruppi di lavoratori; • è destinatario, con cadenza semestrale, di specifica informazione in merito agli andamenti occupazionali, ai dati sui contratti a tempo determinato, ai dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, ai dati sulle assenze di personale 4. In prima applicazione, l’Organismo paritetico per l’innovazione entra in funzione entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Ccia.
Organismo paritetico per l’innovazione. 1. L’Organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. 2016 - 2018, su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’ente. 2. L’Ente può aderire, ove costituiti, agli Organismi Paritetici presso le province o le Citta Metropolitane.
Organismo paritetico per l’innovazione. 1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza, sia per il settore scuola sia per l’AFAM, entrambi presso il MIUR, nonché per gli enti pubblici di ricerca a livello nazionale, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo • 2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
Organismo paritetico per l’innovazione. Art. 10 Contrattazione collettiva integrativa Art. 11 Diritto di assemblea e di affissione
Organismo paritetico per l’innovazione. Art. 11 Gestione delle eccedenze di personale
Organismo paritetico per l’innovazione. Articolo 6 CCNL 21.5.2018 Articolo 6 Preintesa CCNL Funzioni Locali