Common use of Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale Clause in Contracts

Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia. Affinchè possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore. Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso. In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo. Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica. Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica, verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione. N.d.R.: L'accordo di rinnovo prevede quanto segue: L'art. 44 del c.c.n.l. 30 marzo 1993 è parzialmente modificato a decorrere dall'1 febbraio 1998 come segue: - al paragrafo "Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro" i termini massimi di conservazione del posto non terranno conto fino ad un massimo di trenta giorni di eventuali periodi di ricovero ospedaliero attestati nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge e comunque comunicati all'azienda entro lo scadere degli stessi termini di 9 o 12 mesi. Inoltre la percentuale del 50% della retribuzione per i primi tre giorni, prevista in caso di malattia superiore ai 7 giorni, viene elevata al 65%; - alla fine del paragrafo "Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale" aggiungere che "In caso di infortunio sul posto di lavoro, fermo restando la retribuzione per la giornata dell'infortunio e per le giornate di carenza prevista dalle vigenti norme di legge, per le stesse giornate di carenza l'impresa garantirà comunque un'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge fino al 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato la normale durata dell'orario di lavoro aziendale. N.d.R.: L'accordo 29 aprile 2008 prevede quanto segue:

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Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia. Affinchè Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superioreall'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore in nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso. In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo. Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica. Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica, clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione. N.d.R.: L'accordo di rinnovo 7 luglio 2008 prevede quanto segue: L'artArticolo nuovo I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'Assicurazione obbligatoria Tbc o dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa. 44 Ai sensi dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da Tbc fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione. Il diritto alla conservazione del c.c.n.l. 30 marzo 1993 è parzialmente modificato a decorrere dall'1 febbraio 1998 come segue: - posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al paragrafo "Trattamento posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, dai sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86. Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia e infortunio non sul lavorotubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni. Nuovo articolo Esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica con terapie temporaneamente invalidanti di rilevante gravità, per ictus, sclerosi multipla, trapianti di organi vitali, nonché nei casi di AIDS conclamato, accertati da una Commissione medica istituita presso l'"Azienda sanitaria locale" i termini massimi di territorialmente competente, il diritto alla conservazione del posto non terranno conto fino ad un massimo viene esteso a guarigione avvenuta. Il lavoratore affetto da malattia di trenta giorni rilevante gravità può astenersi dalla attività lavorativa nell'ipotesi in cui è allo stesso riconosciuta una situazione di eventuali periodi invalidità. In particolare due sono le tipologie di ricovero ospedaliero attestati nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge e comunque comunicati all'azienda entro lo scadere degli stessi termini di 9 o 12 mesi. Inoltre la percentuale del 50% della retribuzione per i primi tre giorni, prevista beneficio: - quelle previste in caso di malattia riconoscimento di una invalidità civile di cui alla L. n. 118/1971; - quelle relative al riconoscimento in capo al lavoratore dello "status" di "handicap in situazione di gravità", regolamentato dalla L. n. 104/1992. Nel caso in cui sia riconosciuta al lavoratore malato affetto dalle patologie di cui al 1º comma l'invalidità civile, lo stesso, può usufruire, su sua richiesta e previa autorizzazione del medico della struttura sanitaria pubblica, di un congedo straordinario per cure, non superiore ai 7 giornitrenta giorni se l'invalidità riconosciuta è almeno pari al 50%. La retribuzione del congedo straordinario in parola, viene elevata al 65%; - anche se equiparato alla fine condizione di malattia, è a carico del paragrafo "Trattamento in caso datore di infortunio sul lavoro e malattia professionale" aggiungere che "In caso non dell'INPS. Invece la condizione di infortunio sul posto handicap grave, quale regolata dalla legge. n. 104/1992, deve essere richiesta dal lavoratore affetto da patologie di lavorocui al comma 1 del presente articolo e riconosciuta dalle strutture di cui al medesimo comma. Lo stato di handicap grave garantisce al lavoratore l'opportunità di godere alternativamente o di due ore al giorno di permesso retribuito o di tre giornate mensili di permesso retribuito. Il medesimo diritto è inoltre concesso, fermo restando anche ad un familiare del malato, al quale è assicurata la retribuzione per la giornata dell'infortunio e per le giornate possibilità di carenza prevista dalle vigenti norme di leggeassisterlo nelle cure. Inoltre, per le stesse giornate di carenza l'impresa garantirà comunque un'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di ai sensi dell'art. 33, comma 6 della legge fino al 100% della retribuzione che n. 104/1992, il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato ha diritto a richiedere il trasferimento, ove possibile, presso la normale durata dell'orario sede di lavoro aziendalepiù vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (M.L. circ. N.dn. 40/2005).R.: L'accordo 29 aprile 2008 prevede quanto segue:

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Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia. Affinchè Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore. Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso. In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo. Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica. Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica, verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione. N.d.R.: L'accordo di rinnovo prevede quanto segue: L'art. 44 del c.c.n.l. 30 marzo 1993 è parzialmente modificato a decorrere dall'1 febbraio 1998 come segue: - al paragrafo "Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro" i termini massimi di conservazione del posto non terranno conto fino ad un massimo di trenta giorni di eventuali periodi di ricovero ospedaliero attestati nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge e comunque comunicati all'azienda entro lo scadere degli stessi termini di 9 o 12 mesi. Inoltre la percentuale del 50% della retribuzione per i primi tre giorni, prevista in caso di malattia superiore ai 7 giorni, viene elevata al 65%; - alla fine del paragrafo "Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale" aggiungere che "In caso di infortunio sul posto di lavorolavoro fermo restando, fermo restando la retribuzione per la giornata dell'infortunio e per le giornate di carenza prevista dalle vigenti norme di legge, per le stesse giornate di carenza l'impresa garantirà comunque un'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge vigenti fino al 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato la normale durata dell'orario di lavoro aziendale. N.dLe parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.R.: L'accordo 29 aprile 2008 prevede quanto segue:

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Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia. Affinchè Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superioreall'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore in nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso. In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo. Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica. Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, professionale ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica, clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione. N.d.R.: L'accordo di rinnovo prevede quanto segue: L'art. 44 del c.c.n.l. 30 marzo 1993 è parzialmente modificato a decorrere dall'1 febbraio 1998 come segue: - al paragrafo "Trattamento in In caso di malattia e o di infortunio non sul lavoro" , il lavoratore deve avvertire l'azienda, anche telefonicamente, di norma entro l'orario di inizio della prestazione lavorativa e comunque entro il giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore. Alla comunicazione dovrà seguire l'invio da parte del lavoratore del certificato medico attestante la malattia, entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della L. n. 300/1970. In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: ­ mesi 9 per anzianità fino a 5 anni; ­ mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni. I termini massimi di conservazione del posto non terranno conto fino ad a un massimo di trenta 30 giorni di eventuali periodi di ricovero ospedaliero attestati nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge e comunque comunicati all'azienda entro lo scadere degli stessi termini di 9 o 12 mesi. In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi. Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti. Inoltre la percentuale durante l'interruzione di servizio per le cause in questione ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del 50lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari: ­ in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 6 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% nel periodo compreso tra il 4° e il 150° giorno; in tal caso, viene assicurata al lavoratore un'indennità a carico dell'azienda pari al 65% della retribuzione per i primi tre giorni, prevista giorni; ­ in caso di malattia superiore ai 7 di durata da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giorni, viene elevata riconosciuta al 65%; - alla fine del paragrafo "Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale" aggiungere che "In caso di infortunio sul posto di lavorolavoratore un'integrazione salariale a carico dell'azienda, fermo restando la retribuzione per la giornata dell'infortunio e per le giornate di carenza prevista dalle vigenti norme di legge, per le stesse giornate di carenza l'impresa garantirà comunque un'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge fino al raggiungimento del 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato dal 4° al 6° giorno. Per gli impiegati restano ferme le norme per la normale durata dell'orario conservazione del posto e relativamente al trattamento economico si applicano le disposizioni di lavoro aziendale. N.dlegge in vigore.R.: L'accordo 29 aprile 2008 prevede quanto segue:

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Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale. Per quanto non previsto dal presente articolo, articolo si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia. Affinchè Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superioreall'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore in nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa stesa al più vicino posto di soccorso. In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo. Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica. Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, professionale ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL dell'INAIL, e fino alla guarigione clinica, clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione. N.d.R.: L'accordo L'ipotesi di rinnovo accordo 19 novembre 2013 prevede quanto seguesegue per le imprese alimentari artigiane e della panificazione: L'artNuove norme sulla comunicazione dell'insorgenza dello stato di malattia All'art. 44 del c.c.n.l. 30 marzo 1993 è parzialmente modificato a decorrere dall'1 febbraio 1998 come segue: - al paragrafo 46 "Trattamento in caso di malattia e ed infortunio" i primi due commi sono modificati come segue: in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro" , il lavoratore deve avvertire l'azienda entro la seconda ora del normale orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i termini massimi casi di conservazione del posto non terranno conto fino ad un massimo giustificato e documentato impedimento o cause di trenta giorni forza maggiore, al fine di eventuali periodi consentire all'azienda stessa di ricovero ospedaliero attestati nei tempi previsti dalle vigenti norme provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Xxxxx restando gli obblighi di legge e comunque comunicati all'azienda entro lo scadere degli stessi termini comunicazione di 9 o 12 mesi. Inoltre la percentuale del 50% della retribuzione per i primi tre giornicui al comma 1, prevista in caso di malattia superiore ai 7 giornitrasmissione telematica del certificato di malattia, viene elevata il lavoratore adempie agli obblighi contrattuali relativi alla documentazione dell'assenza, comunicando al 65%; - alla fine del paragrafo "Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale" aggiungere che "In caso di infortunio sul posto datore di lavoro, fermo restando la retribuzione entro due giorni, via telefax, tramite e-mail o con SMS se previsto dall'azienda con le diverse modalità stabilite dall'azienda, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato dal medico. In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per la giornata dell'infortunio e per le giornate qualsiasi motivo (quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di carenza prevista dalle vigenti norme trasmissione, insorgenza dello stato patologico all'estero, struttura curante non convenzionata con il SSN, eventi di leggemalattia che richiedono ricovero ospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso) il lavoratore, per le stesse giornate previo avviso al datore, adempie agli obblighi contrattuali relativi alla documentazione dell'assenza inviando in azienda, entro il secondo giorno di carenza l'impresa garantirà comunque un'integrazione economica assenza, il certificato di malattia che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo secondo quanto previsto dalle norme dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4. In questo caso l'inoltro della certificazione medica potrà avvenire anche mediante l'utilizzo di legge fino fax o di posta elettronica, fermo restando, in tal caso, l'obbligo della successiva produzione della certificazione in originale. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette e degli adempimenti suddetti nei tempi previsti, salvo i casi di giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata. Dopo l'ultimo comma dell'art. 46 inserire il seguente: Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia o infortunio non si presenta al 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato la normale durata dell'orario di lavoro aziendalesarà considerato dimissionario. N.d.R.: L'accordo 29 aprile 2008 L'ipotesi di accordo 19 novembre 2013 prevede quanto seguesegue per le imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti:

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Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia. Affinchè Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superioreall'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore in nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa resa al più vicino posto di soccorso. In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo. Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica. Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica, clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione. N.d.R.: L'accordo Comporto in presenza di rinnovo prevede quanto segue: L'artpatologie oncologiche e altre gravi infermità I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL. 44 del c.c.n.l. 30 marzo 1993 è parzialmente modificato a decorrere dall'1 febbraio 1998 come segue: - al paragrafo "Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro" i termini massimi di conservazione del posto non terranno conto fino hanno diritto ad un massimo prolungamento del periodo di trenta giorni comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di eventuali periodi di ricovero ospedaliero attestati nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge e comunque comunicati all'azienda entro lo scadere degli stessi termini di 9 o 12 mesi24 mesi consecutivi senza oneri aggiuntivi per l'azienda. Inoltre la percentuale del 50% della retribuzione per i primi tre giorni, prevista in caso di malattia superiore ai 7 giorni, viene elevata al 65%; - alla fine del paragrafo "Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale" aggiungere che "In caso di infortunio sul posto di lavoro, fermo restando la retribuzione per la giornata dell'infortunio e Tale prolungamento verrà altresì esteso alle patologie per le giornate quali venga riconosciuto lo stato di carenza prevista dalle vigenti norme di legge, per le stesse giornate di carenza l'impresa garantirà comunque un'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge fino al 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato la normale durata dell'orario di lavoro aziendale. N.d"grave infermità" da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL.R.: L'accordo 29 aprile 2008 prevede quanto segue:

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Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia. Affinchè Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superioreall'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore in nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso. In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo. Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica. Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, professionale ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica, clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione. N.d.R.: L'accordo di rinnovo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue: L'art. 44 del c.c.n.l. 30 marzo 1993 è parzialmente modificato a decorrere dall'1 febbraio 1998 come segue: Nuovo articolo 53 - al paragrafo "Trattamento in caso di malattia e ed infortunio non sul lavoro In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro" , il lavoratore deve avvertire l'azienda, anche telefonicamente, di norma entro l'orario di inizio della prestazione lavorativa e comunque entro il giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i termini massimi casi di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore. Alla comunicazione dovrà seguire l'invio da parte del lavoratore del certificato medico attestante la malattia, entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300. In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: - mesi 9 per anzianità fino a 5 anni; - mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni. In caso di unica malattia che comporti assenza continuativa dal lavoro per l'intero periodo di conservazione del posto, i limiti dello stesso sono prolungati per un periodo corrispondente all'eventuale degenza presso strutture sanitarie superiore a 5 gg fino a un massimo di 30. In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto non terranno conto fino sopra indicati si intendono riferiti ad un massimo di trenta giorni di eventuali periodi di ricovero ospedaliero attestati nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge e comunque comunicati all'azienda entro lo scadere degli stessi termini di 9 o 12 arco temporale pari a 24 mesi. Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti. Inoltre la percentuale durante l'interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del 50% della retribuzione per lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente i primi tre giorni, prevista seguenti importi: - in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore ai 7 a 6 giorni, viene elevata le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al 65%raggiungimento del 100% a partire dal 1º giorno e fino al 180º giorno; - alla fine in caso di malattia di durata inferiore o pari a 6 giorni viene riconosciuta al lavoratore un'integrazione economica a carico dell'azienda fino al raggiungimento del paragrafo "100% della retribuzione a partire dal 4º giorno e fino al 180º. Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale" aggiungere . Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che "regolano la materia. Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso. In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul posto di lavoro, fermo restando la retribuzione il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo. Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica e comunque per la giornata dell'infortunio e un periodo non superiore a quello per le giornate il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di carenza prevista dalle vigenti norme assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica. Inoltre, durante l'interruzione di legge, per le stesse giornate di carenza l'impresa garantirà comunque un'integrazione economica servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale ad integrazione di quanto previsto dalle norme percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di legge fino fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato la normale durata dell'orario retribuzione. Le parti condividono l'opportunità di ricerca, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità n. 903/1977, di soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionali maschili e lavori tradizionalmente femminili promuovendo, ove necessario, iniziative di formazione e riqualificazione professionale. In questo quadro sarà oggetto di confronto tra le parti nelle sedi previste dal presente contratto l'attivazione di azioni positive finalizzate a rimuovere discriminazioni di genere e favorire pari opportunità nell'accesso al lavoro aziendale. N.de nei percorsi lavorativi ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991.R.: L'accordo 29 aprile 2008 prevede quanto segue:

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Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale. Per quanto non previsto dal presente articolo, articolo si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia. Affinchè Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superioreall'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore in nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa stesa al più vicino posto di soccorso. In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo. Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica. Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, professionale ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL dell'INAIL, e fino alla guarigione clinica, clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione. N.d.R.: L'accordo L'ipotesi di rinnovo accordo 19 novembre 2013 prevede quanto seguesegue per le imprese alimentari artigiane e della panificazione: L'art. 44 del c.c.n.l. 30 marzo 1993 è parzialmente modificato a decorrere dall'1 febbraio 1998 come segue: - al paragrafo "Trattamento in caso struttura curante non convenzionata con il SSN, eventi di malattia e infortunio non sul lavoro" i termini massimi di conservazione del posto non terranno conto fino ad un massimo di trenta giorni di eventuali periodi di che richiedono ricovero ospedaliero attestati nei tempi previsti dalle vigenti norme o che vengono certificati da strutture di legge e comunque comunicati all'azienda pronto soccorso) il lavoratore, previo avviso al datore, adempie agli obblighi contrattuali relativi alla documentazione dell'assenza inviando in azienda, entro lo scadere degli stessi termini il secondo giorno di 9 o 12 mesi. Inoltre la percentuale del 50% della retribuzione per i primi tre giorniassenza, prevista in caso il certificato di malattia superiore ai 7 giorniche il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2011, viene elevata al 65%; - alla fine del paragrafo "Trattamento in n. 4. In questo caso l'inoltro della certificazione medica potrà avvenire anche mediante l'utilizzo di infortunio sul lavoro e malattia professionale" aggiungere che "In caso fax o di infortunio sul posto di lavoroposta elettronica, fermo restando la retribuzione per la giornata dell'infortunio e per le giornate di carenza prevista dalle vigenti norme di leggerestando, per le stesse giornate di carenza l'impresa garantirà comunque un'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge fino al 100% in tal caso, l'obbligo della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato la normale durata dell'orario di lavoro aziendalesuccessiva produzione della certificazione in originale. N.d.R.: L'accordo 29 aprile 2008 L'ipotesi di accordo 19 novembre 2013 prevede quanto seguesegue per le imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti:

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Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia. Affinchè Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superioreall'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore in nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa resa al più vicino posto di soccorso. In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo. Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica. Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica, clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione. N.d.R.: L'accordo Comporto in presenza di rinnovo prevede quanto segue: L'artpatologie oncologiche e altre gravi infermità I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL. 44 del c.c.n.l. 30 marzo 1993 è parzialmente modificato a decorrere dall'1 febbraio 1998 come segue: - al paragrafo "Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro" i termini massimi di conservazione del posto non terranno conto fino hanno diritto ad un massimo prolungamento del periodo di trenta giorni comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di eventuali periodi di ricovero ospedaliero attestati nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge e comunque comunicati all'azienda entro lo scadere degli stessi termini di 9 o 12 mesi24 mesi consecutivi senza oneri aggiuntivi per l'azienda. Inoltre la percentuale del 50% della retribuzione per i primi tre giorni, prevista in caso di malattia superiore ai 7 giorni, viene elevata al 65%; - alla fine del paragrafo "Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale" aggiungere che "In caso di infortunio sul posto di lavoro, fermo restando la retribuzione per la giornata dell'infortunio e Tale prolungamento verrà altresì esteso alle patologie per le giornate quali venga riconosciuto lo stato di carenza prevista dalle vigenti norme "grave infermità" da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL. Nuovo art. 25 (Apprendistato professionalizzante) Premessa Le parti contraenti con il presente Accordo danno concreta attuazione all'apprendistato professionalizzante al fine di leggerendere immediatamente applicabile tale istituto in tutte le regioni e province italiane, per le stesse giornate sia in quelle che hanno legiferato in merito sia nelle altre prive di carenza l'impresa garantirà comunque un'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge fino al 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato la normale durata dell'orario di lavoro aziendale. N.dspecifica regolamentazione.R.: L'accordo 29 aprile 2008 prevede quanto segue:

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Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia. Affinchè Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superioreall'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore in nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso. In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo. Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica. Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, professionale ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica, clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione. N.d.R.: L'accordo di rinnovo prevede quanto segue: L'art. 44 del c.c.n.l. 30 marzo 1993 è parzialmente modificato a decorrere dall'1 febbraio 1998 come segue: - al paragrafo "Trattamento in In caso di malattia e o di infortunio non sul lavoro" , il lavoratore deve avvertire l'azienda, anche telefonicamente, di norma entro l'orario di inizio della prestazione lavorativa e comunque entro il giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore. Alla comunicazione dovrà seguire l'invio da parte del lavoratore del certificato medico attestante la malattia, entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della L. n. 300/1970. In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: - mesi 9 per anzianità fino a 5 anni; - mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni. I termini massimi di conservazione del posto non terranno conto fino ad a un massimo di trenta 30 giorni di eventuali periodi di ricovero ospedaliero attestati nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge e comunque comunicati all'azienda entro lo scadere degli stessi termini di 9 o 12 mesi. In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi. Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti. Inoltre la percentuale durante l'interruzione di servizio per le cause in questione ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del 50lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari: - in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 6 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% nel periodo compreso tra il 4° e il 150° giorno; in tal caso, viene assicurata al lavoratore un'indennità a carico dell'azienda pari al 65% della retribuzione per i primi tre giorni, prevista giorni; - in caso di malattia superiore ai 7 di durata da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giorni, viene elevata riconosciuta al 65%; - alla fine del paragrafo "Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale" aggiungere che "In caso di infortunio sul posto di lavorolavoratore un'integrazione salariale a carico dell'azienda, fermo restando la retribuzione per la giornata dell'infortunio e per le giornate di carenza prevista dalle vigenti norme di legge, per le stesse giornate di carenza l'impresa garantirà comunque un'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge fino al raggiungimento del 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato dal 4° al 6° giorno. Per gli impiegati restano ferme le norme per la normale durata dell'orario conservazione del posto e relativamente al trattamento economico si applicano le disposizioni di lavoro aziendale. N.dlegge in vigore.R.: L'accordo 29 aprile 2008 prevede quanto segue:

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Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia. Affinchè Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superioreall'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore in nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso. In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo. Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica. Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, professionale ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica, clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione. N.d.R.: L'accordo Con riferimento a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di rinnovo prevede quanto segue: L'artlegge i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami. 44 del c.c.n.lSempre su loro richiesta, saranno esonerati da prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame. Inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall’art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (periodo non superiore ad undici mesi per l’intera vita lavorativa). Tali aspettative non retribuite non comporteranno alcun onere per l’azienda, non saranno computabili nell’anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne richiesta alla direzione con 30 marzo 1993 è parzialmente modificato a decorrere dall'1 febbraio 1998 come segue: - al paragrafo "Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro" i termini massimi di conservazione del posto non terranno conto fino ad un massimo di trenta giorni di eventuali periodi anticipo fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di ricovero ospedaliero attestati nei tempi previsti dalle vigenti norme legge. Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza. La richiesta sarà autorizzata fatti salvi i casi oggettive esigenze tecnico organizzative. Può usufruire di legge e comunque comunicati all'azienda entro lo scadere degli stessi termini di 9 o 12 mesi. Inoltre la percentuale del 50% della retribuzione tale aspettativa un solo lavoratore per i primi tre giorni, prevista in caso di malattia superiore ai 7 giorni, viene elevata al 65%; - alla fine del paragrafo "Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale" aggiungere che "In caso di infortunio sul posto di lavoro, fermo restando la retribuzione per la giornata dell'infortunio ogni anno solare e per le giornate un minimo di carenza prevista dalle vigenti norme 30 giorni di legge, per le stesse giornate di carenza l'impresa garantirà comunque un'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge fino al 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato la normale durata dell'orario di lavoro aziendale. N.dcalendario.R.: L'accordo 29 aprile 2008 prevede quanto segue:

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Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale. Per quanto non previsto dal presente articolo, articolo si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia. Affinchè Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superioreall'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore in nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa stesa al più vicino posto di soccorso. In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo. Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica. Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, professionale ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL dell'INAIL, e fino alla guarigione clinica, clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione. N.d.R.: L'accordo di rinnovo prevede quanto segue: L'art. 44 Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine del c.c.n.l. 30 marzo 1993 è parzialmente modificato a decorrere dall'1 febbraio 1998 come segue: - al paragrafo "Trattamento in caso periodo di malattia e o infortunio non sul lavoro" i termini massimi di conservazione del posto non terranno conto fino ad un massimo di trenta giorni di eventuali periodi di ricovero ospedaliero attestati nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge e comunque comunicati all'azienda entro lo scadere degli stessi termini di 9 o 12 mesi. Inoltre la percentuale del 50% della retribuzione per i primi tre giorni, prevista in caso di malattia superiore ai 7 giorni, viene elevata si presenta al 65%; - alla fine del paragrafo "Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale" aggiungere che "In caso di infortunio sul posto di lavoro, fermo restando la retribuzione per la giornata dell'infortunio e per le giornate di carenza prevista dalle vigenti norme di legge, per le stesse giornate di carenza l'impresa garantirà comunque un'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge fino al 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato la normale durata dell'orario di lavoro aziendale. N.dsarà considerato dimissionario.R.: L'accordo 29 aprile 2008 prevede quanto segue:

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