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Common use of Trattamento previdenziale Clause in Contracts

Trattamento previdenziale. (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6) 1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa. 2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento. 3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell’ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Per Il Personale Non Docente

Trattamento previdenziale. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b); decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. articoli 2, commi 12, 4, 63 e 5) 1. Per i I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di maternitàcui all’articolo 34, non è richiestacommi 1 e 2, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessasono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell’articolo 25. 2. In favore I periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria. 3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l’intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. 4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo. 5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17parentale, verificatisi collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionisticipossono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che il soggetto possa i richiedenti possano far valere, all’atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’eventoeffettiva attività lavorativa. 3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell’ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento previdenziale. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b); decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. articoli 2, commi 12, 4, 63 e 5) 1. Per i I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di maternitàcui all’articolo 34, non è richiestacommi 1 e 2, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessasono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell’articolo 25. 2. In favore I periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria. 3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per l’invaliditàla parte differenziale mancante alla misura intera o per l’intera retribuzione mancante, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La alla contribuzione figurativa viene accreditata da accreditare secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento. 3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell’ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Per Il Personale Non Docente

Trattamento previdenziale. (decreto legislativo 16 settembre 1996La Commissione Centrale Commercianti, nella riunione del 17.02.1987, ha disposto l’iscrivibilità dei Subagenti di assicurazione alla Cassa Mutua Malattia degli esercenti attività commerciali ai sensi dell’art. 1, Legge 27.11.1960, n. 5641397, artsostituito dall’art. 229, commi 1Legge 3.06.1975, 4n. 160. Per effetto di tale iscrizione, 6)i Subagenti sono conseguentemente inclusi nella gestione speciale Inps per la pensione IVS. Quindi, il Subagente, all’inizio dell’attività, deve iscriversi all’Inps, gestione commercianti, e xxxx’ sottoposto agli adempimenti previsti per tale categoria di soggetti. Detti adempimenti sono i seguenti: 1. Per i periodi ) Pagamento dei minimi contributivi sulla scorta dei bollettini emessi e spediti dall’Inps nei mesi successivi all’iscrizione iniziale nonché ad inizio di congedo di maternitàogni anno successivo; 2) Presentazione della dichiarazione dei redditi annuale contenente, non è richiestatra l’altro, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e l’indicazione del reddito d’impresa che costituisce base calcolo per la determinazione della misura stessa.dei contributi previdenziali; 2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria 3) Pagamento dell’eventuale saldo contributivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in l’anno cui si colloca l’evento.riferisce la dichiarazione fiscale; 3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità4) Determinazione e, la vecchiaia ed i superstitisuccessivamente, gli oneri derivanti dalle disposizioni pagamento degli acconti dei contributi a percentuale eventualmente calcolati sulla base calcolo di cui al comma 2 punto 2). Si ricorda, in proposito, che detti acconti debbono essere versati tramite il Mod. F24 utilizzato per il pagamento delle imposte (Ires e Irap) alle stesse scadenze previste per le citate imposte (Maggio/Luglio e Novembre); 5) Segnalazione pronta all’Inps di ogni e qualsiasi variazione dell’attività. I minimi contributivi debbono essere pagati esclusivamente tramite i bollettini ricevuti dall’Inps alle seguenti scadenze riferite a ciascun anno: 16/5, 16/8, 16/11, 16/2. Se detti bollettini non arrivassero, avvertire l’Inps. Il saldo annuale e il primo acconto contributivo per l’anno successivo, determinati entrambi in sede di dichiarazione dei redditi, possono essere versati in una unica soluzione entro il 30 Giugno, o entro il 20 Luglio con la maggiorazione dello 0,40%, utilizzando il Mod. F24. Gli stessi importi possono essere versati ratealmente con versamenti di pari importo, maggiorati di interessi utilizzando i seguenti coefficienti: Per la rata del 16 Luglio : 0,40% Per la rata del 16 Agosto : 0,43% Per la rata del 16 Settembre : 0,93% Per la rata del 16 Ottobre : 1,43% Per la rata del 16 Novembre : 1,93% Il secondo acconto previdenziale deve essere versato soltanto in una unica soluzione entro il 30 Novembre e sempre tramite il Mod. F24. Questi criteri sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità gli stessi con cui possono essere versate le imposte Ires e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell’ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo commaIrap.

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