Tutela del Contraente in caso di furto del veicolo Clausole campione

Tutela del Contraente in caso di furto del veicolo. In caso di furto del veicolo il contraente deve darne immediata comunicazione a Genertel insieme alla copia della denuncia presentata all’autorità competente. L’assicurazione non ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia. Se il contraente non vuole trasferire il contratto su un altro veicolo o non vuole sospende- re lo stesso, Xxxxxxxx rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rimborsa l’eventuale premio non usufruito della sola garanzia R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N.
Tutela del Contraente in caso di furto del veicolo. In caso di furto del veicolo il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compa- gnia fornendo contestualmente copia della denuncia presentata all’Autorità competente. L’assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia. Qualora il Contraente non voglia trasferire il contratto su un altro veicolo o non voglia sospendere lo stesso,la Compagnia rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rimborsa l’eventuale premio non usufruito della sola garanzia RCA, al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N. Se il Contraente sceglie di trasferire il contratto del veicolo rubato su altro veicolo, in caso di ritrovamento del veicolo oggetto di furto viene stipulato un nuovo contratto attribuen- do la classe di merito prevista per i veicoli di nuovo acquisto.
Tutela del Contraente in caso di furto del veicolo. In caso di furto del veicolo, qualora il Contraente non si avvalga di quanto disposto all’art. 6, l’Impresa rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rimborserà l’eventuale premio non usufruito della sola garanzia RCA, secondo quanto disposto dall’Art. 7. Relativamente ai veicoli per cui l’Impresa adotta sistemi di Bonus Malus, qualora successivamente al furto venga assicurato con Genertel un veicolo dello stesso tipo, nuovo o già di proprietà dell’Assicurato, in sostituzione di quello rubato, l’Impresa si impegna, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, a inserirlo nella stessa classe di merito Bonus Malus in cui si trovava il veicolo precedente. In caso di ritrovamento, il veicolo rubato e ritrovato potrà essere assicurato con un nuovo contratto, che verrà stipulato attribuendo la medesima classe di merito in cui si trovava il veicolo prima del furto, a patto che questa non sia già stata utilizzata per assicurare un altro veicolo; in caso contrario il contratto verrà stipulato attribuendo la classe di merito prevista per i veicoli di nuovo acquisto.
Tutela del Contraente in caso di furto del veicolo. In caso di furto del veicolo il Contraente o l’Assicurato deve darne immediata comunicazio- ne alla Compagnia fornendo contestualmente copia della denuncia presentata all’Autorità competente. La Compagnia rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rimborsa l’eventuale premio non usufruito della sola garanzia RCA, al netto delle imposte e del con- tributo obbligatorio al S.S.N.

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  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.