Tutela del lavoro minorile Clausole campione

Tutela del lavoro minorile. 1. Non è ammessa l’assunzione dei minori degli anni 16.
Tutela del lavoro minorile. Art. 26 – Malattia
Tutela del lavoro minorile. E' ammessa l'assunzione di minori nei servizi familiari all'età minima di 15 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico. L'ammissione al lavoro dei minori è subordinata all’assolvimento dell’obbligo scolastico e alla loro idoneità all'attività lavorativa cui saranno addetti, secondo quanto previsto dalla normativa di legge. Valgono pure le altre norme richiamate nell'art.2, lettera a), della legge 17 ottobre 1967, n. 977. Sono altresì da osservarsi le disposizioni dell'art.4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.
Tutela del lavoro minorile. E' ammessa l'assunzione di fanciulli nei servizi familiari all'età minima di 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico. Per essi e per gli adolescenti (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti), l'ammissione al lavoro è subordinata alla loro idoneità all'attività lavorativa a cui saranno addetti, comprovata da apposito certificato medico da allegarsi al libretto di lavoro e che sarà accertata anche successivamente con visite mediche periodiche ad intervalli non superiori ad un anno. La visita medica preventiva è eseguita dall'Ufficiale sanitario, o da un medico di particolare competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro. Valgono pure le altre norme richiamate nell'Articolo 2, lettera a), della legge 17 ottobre 1967, n. 977. Sono altresì da osservarsi le disposizioni dell'Articolo 4 della L. 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal sindaco del comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.
Tutela del lavoro minorile. L'assunzione di minori è consentita nei limiti e secondo i requisiti di legge. L'adibizione al lavoro notturno di minori è vietata salvo casi eccezionali dovuti a forza maggiore.

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  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).