Definizione di Lavoro notturno

Lavoro notturno. E’ il lavoro prestato nell’arco temporale dalle ore 23:00 alle ore 6:00, mediante lavoro ordinario a turni, straordinario o intensificazioni con accredito nella Banca delle Ore.
Lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo. Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore. Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali sono le seguenti: – lavoro straordinario 29 % – lavoro festivo 40 % – lavoro notturno 48 % – lavoro straordinario festivo 50 % – lavoro festivo notturno 55 % Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si farà luogo ad una maggiorazione del 10 per cento. Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale, come definito all’art. 49. Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie. Le parti si impegnano a individuare una definizione di lavoratore notturno ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 66 del 2003.
Lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6, nei periodi in cui è in vi- gore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale. Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto setti- manali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore. Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali sono le seguenti: • lavoro straordinario 29 % • lavoro festivo 40 % • lavoro notturno 48 % • lavoro straordinario festivo 50 % • lavoro festivo notturno 55 % Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni spe- cifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si farà luogo ad una maggiorazione del 10 per cento. Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale, come definito all’art. 49. Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie. È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlati- vamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’a- zienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (Banca delle ore). Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore ac- cantonate nella Banca ore e non fruite. Le parti si impegnano a individuare una definizione di lavoratore notturno ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 66 del 2003.

Examples of Lavoro notturno in a sentence

  • Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: Lavoro straordinario prestato nel 6° giorno 25% Lavoro straordinario: 1ª ora 25% 2ª ora 35% ore successive 40% Lavoro notturno compreso o non compreso in turni avvicendati 25% Lavoro straordinario notturno: lª ora 60% ore successive 80% Lavoro festivo ordinario 60% Lavoro festivo straordinario 80% E' considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

  • Per il lavoro straordinario, festivo e notturno sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria di fatto: - Lavoro straordinario 25% - Lavoro notturno 45% - Lavoro festivo 50% - Lavoro straordinario festivo 55% Le percentuali di cui sopra sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore.

  • Lavoro notturno: le ore di lavoro notturno svolte dalle 24 alle 6, vengono retribuite con la maggiorazione del 25%, fatte salve condizioni di miglior favore.

  • Lavoro straordinario prestato nel 6° giorno 30% Lavoro straordinario: prime due ore 30% ore successive 40% Lavoro festivo normale 50% Lavoro straordinario festivo 85% Lavoro notturno ordinario, compreso o non compreso in turni avvicendati.

  • Lavoro notturno: - per i lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2 di cui all'art.


More Definitions of Lavoro notturno

Lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale. Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore. Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali sono le seguenti: − lavoro straordinario 29 % − lavoro festivo 40 % − lavoro notturno 48 % − lavoro straordinario festivo 50 % − lavoro festivo notturno 55 % Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si farà luogo ad una maggiorazione del 10 per cento. Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale, come definito all’art. 49. Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie. Le parti si impegnano a individuare una definizione di lavoratore notturno ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 66 del 2003.
Lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale. Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto setti- manali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore. Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali sono le se- guenti: • lavoro straordinario 29 % • lavoro festivo 40 % • lavoro notturno 48 % • lavoro straordinario festivo 50 % • lavoro festivo notturno 55 % Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si farà luogo ad una maggiorazione del 10 per cento. Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale, come definito all’art. 49. Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corri- sposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie. Le parti si impegnano a individuare una definizione di lavoratore notturno ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 66 del 2003.
Lavoro notturno si intende l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive ricompreso nell’intervallo tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino successivo.
Lavoro notturno. È il lavoro prestato nell’arco temporale dalle ore 22:00 alle ore 6:00.
Lavoro notturno è erosa un’altra ora, dalle ore 21 è spostato alle ore 22.
Lavoro notturno dalle ore 23 alle ore 6
Lavoro notturno ogni prestazione espletata durante la notte.