Definizione di Lavoro notturno

Lavoro notturno. E’ il lavoro prestato nell’arco temporale dalle ore 23:00 alle ore 6:00, mediante lavoro ordinario a turni, straordinario o intensificazioni con accredito nella Banca delle Ore.
Lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo. Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore. Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali sono le seguenti: - lavoro straordinario 29% - lavoro festivo 40% - lavoro notturno 48% - lavoro straordinario festivo 50% - lavoro festivo notturno 55% Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si farà luogo ad una maggiorazione del 10 per cento. Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale, come definito all'art. 49. Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie. Impegno a verbale Le parti si impegnano a individuare una definizione di lavoratore notturno ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 66 del 2003.
Lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo. Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore. Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali sono le seguenti: − lavoro straordinario 29 % − lavoro festivo 40 % − lavoro notturno 48 % − lavoro straordinario festivo 50 % − lavoro festivo notturno 55 % Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si farà luogo ad una maggiorazione del 10 per cento. Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale, come definito all’art. 49. Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie. Le parti si impegnano a individuare una definizione di lavoratore notturno ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 66 del 2003.

Examples of Lavoro notturno in a sentence

  • Lavoro notturno: le ore di lavoro notturno svolte dalle 24 alle 6, vengono retribuite con la maggiorazione del 25%, fatte salve condizioni di miglior favore.

  • Si applicano le seguenti maggiorazioni: Lavoro straordinario: 15%; Lavoro notturno: 20% Lavorio straordinario notturno: 30% Lavoro festivo: 25% Lavoro straordinario festivo: 50% Lavoro straordinario festivo notturno: 60% Trasferta Art.

  • Lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) non compreso in turni avvicendati 30 30 30 5.

  • Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo Criteri di computo Lavoro notturno La prestazione giornaliera in orario notturno è compensata con la maggiorazione indicata in tabella calcolata su 1/26 dell’importo mensile di minimo e contingenza.

  • X 5 Cambio di abitazione e di luogo di lavoro in caso di trasferimento X 2 e 3 (App.9) Modelli di orario di lavoro X 50 Riporto: diritti X 51 cpv.3 Distribuzione pause X 6 (app.2) Intervalli tra giorni di riposo X 11 (app.2) Godimento dei giorni di riposo e di compensazione X 12 (app.2) Riduzione dei turni di riposo X 17(app.2) e 18 (app.3) Distribuzione pause X 7 (app.3) Durata prestabilita per ciascun turno X 9 (app.3) Durata del turno di lavoro X 11 (app.3) Lavoro notturno e turni di notte X 12 cpv.


More Definitions of Lavoro notturno

Lavoro notturno si intende l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive ricompreso nell’intervallo tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino successivo.
Lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6, nei periodi in cui è in vi- gore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale. Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto setti- manali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore. Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali sono le seguenti: • lavoro straordinario 29 % • lavoro festivo 40 % • lavoro notturno 48 % • lavoro straordinario festivo 50 % • lavoro festivo notturno 55 % Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni spe- cifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si farà luogo ad una maggiorazione del 10 per cento. Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale, come definito all’art. 49. Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie. È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlati- vamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’a- zienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (Banca delle ore). Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore ac- cantonate nella Banca ore e non fruite. Le parti si impegnano a individuare una definizione di lavoratore notturno ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 66 del 2003.
Lavoro notturno. È il lavoro prestato nell’arco temporale dalle ore 22:00 alle ore 6:00.
Lavoro notturno indennità in cifra fissa per le prestazioni effettivamente fornite Per il lavoro effettuato in turno notturno in aggiunta alle maggiorazioni previste dal presente articolo, per le prestazioni effettivamente svolte per un minimo di 6 ore tra le 22 e le 6, sarà corrisposto un importo in cifra fissa pari a euro 1 per turno con decorrenza 1° gennaio 2005; a partire dal 1° gennaio 2006 l'importo passerà a euro 2,5; a partire dal 1° gennaio 2008 l'importo passerà a euro 3,5; a partire dal 1° gennaio 2009 l'importo passerà a euro 4,5. Tali importi si devono intendere in senso onnicomprensivo e tengono conto di ogni incidenza senza riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti in genere. Inoltre in attuazione di quanto previsto al 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., le parti convengono che tali importi sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. L'indennità di cui sopra è assorbibile da analoghe erogazioni concordate a livello aziendale anteriormente alla data del 23 settembre 2004 ad eccezione degli accordi che abbiano espressamente previsto clausole di non assorbimento. Per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro (trasformazione) e per le aziende del vetro a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche le decorrenze previste dal presente articolo a partire dal 1° ottobre 2003 sono spostate al 1° dicembre 2003. In relazione all'introduzione delle percentuali di maggiorazione per il 1° e 2° turno ed al passaggio della maggiorazione per lavoro notturno compreso in turni avvicendati dal 42% al 43,34% (decorrenza 1° ottobre 2003) le parti convengono l'assorbimento di importi riconosciuti a tale titolo per accordi aziendali anteriori alla data del 29 novembre 2002, ad eccezione degli accordi che abbiano espressamente previsto clausole di non assorbimento.
Lavoro notturno è erosa un’altra ora, dalle ore 21 è spostato alle ore 22.
Lavoro notturno maggiorazione del 20% Lavoro domenicale con riposo compensativo:
Lavoro notturno. Indennità in cifra fissa per prestazioni effettivamente fornite Per il lavoro effettuato in turno notturno, in aggiunta alle maggiorazioni previste per le prestazioni effettivamente svolte per un minimo di 6 ore tra le 22 e le 6, è corrisposto un importo in cifra fissa pari a € 1,00 per turno con decorrenza 1° gennaio 2005; a partire dal 1° gennaio 2006 l'importo è fissato a € 2,50; a partire dal 1° aprile 2016 l'importo è fissato a € 3,50. Tali importi si devono intendere in senso omnicomprensivo e tengono conto di ogni incidenza senza riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti in genere. Inoltre, in attuazione di quanto previsto al 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., le parti convengono che tali importi sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. L'indennità di cui sopra è assorbibile da analoghe erogazioni concordate a livello aziendale anteriormente alla data del 12 novembre 2004, ad eccezione degli accordi che abbiano espressamente previsto clausole di non assorbimento.