Tutela della genitorialità. 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni: a) esonero dalla sovrapposizione completa dell’orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età conviventi con entrambi; b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio. Ai fini dell’applicazione della disposizione, il genitore non appartenente alla Forza Armata del richiedente è considerato lavoratore notturno quando, in via non eccezionale, svolge lavoro notturno ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore; d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente; e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi; f) esonero dal servizio notturno, a domanda e al fine dell’effettiva assistenza, nelle ore corrispondenti al servizio notturno, per i dipendenti che hanno a proprio carico un soggetto disabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati sulle 24 ore. 2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell’istruzione affetti da disturbi specifici dell’apprendimento di cui all’articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, può chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, di usufruire di orari di lavoro flessibili per l’assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell’istruzione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 170 del 2010. 3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia. 1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. 2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la militare, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al proprio Comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1. 3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio nonché della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità. 1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, come modificato dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
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Tutela della genitorialità. 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate di polizia ad ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell’orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età conviventi con entrambi;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio. Ai fini dell’applicazione della disposizione, il genitore non appartenente alla Forza Armata di polizia del richiedente è considerato lavoratore notturno quando, in via non eccezionale, svolge lavoro notturno ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o da dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessatodell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero dal servizio notturno, a domanda e al fine dell’effettiva assistenza, nelle ore corrispondenti al servizio turno notturno, per i dipendenti che hanno a proprio carico un soggetto disabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell’istruzione affetti da disturbi specifici dell’apprendimento di cui all’articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, può chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, di usufruire di orari di lavoro flessibili per l’assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell’istruzione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 170 del 2010.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato, con esclusione di tali . Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all’articolo 13 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394395.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la militare, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al proprio Comandante comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio nonché della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.
1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, come modificato dall’articolo 17 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 4039, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
a) al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;
b) i commi 5 periodi di congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell’anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione della licenza ordinaria e 6 sono sostituiti dai seguenti:alla tredicesima mensilità.”.
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Tutela della genitorialità. 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate di polizia a ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell’orario di serviziodei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età conviventi con entrambiper provvedere alle materiali esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio. Ai fini dell’applicazione della disposizione, il genitore non appartenente alla Forza Armata del richiedente è considerato lavoratore notturno quando, in via non eccezionale, svolge lavoro notturno ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessatodell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e turni continuativi, notturni e o dalla sovrapposizione dei serviziturni;
f) esonero dal servizio notturnoesonero, a domanda e al fine dell’effettiva assistenzadomanda, nelle ore corrispondenti al servizio notturno, dal turno notturno per i dipendenti che hanno a proprio carico assistono un soggetto disabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della per il quale risultano già godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 151, in servizi turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell’istruzione affetti da disturbi specifici dell’apprendimento di apprendimento in ambito scolastico di cui all’articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, può chiedereha diritto, compatibilmente con le salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, di a usufruire di orari di lavoro flessibili per l’assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell’istruzione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 170 del 2010.
3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per paternità. Tale periodo è escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la militare, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al proprio Comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio nonché della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.
1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, come modificato dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
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Tutela della genitorialità. 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate di polizia a ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell’orario di serviziodei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età conviventi con entrambiper provvedere alle materiali esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio. Ai fini dell’applicazione della disposizione, il genitore non appartenente alla Forza Armata del richiedente è considerato lavoratore notturno quando, in via non eccezionale, svolge lavoro notturno ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessatodell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e turni continuativi, notturni e o dalla sovrapposizione dei serviziturni;
f) esonero dal servizio turno notturno, a domanda e al fine dell’effettiva assistenza, nelle ore corrispondenti al servizio notturnodomanda, per i dipendenti che hanno a proprio carico assistono un soggetto disabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della per il quale risultano già godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 151, in servizi turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell’istruzione affetti da disturbi specifici dell’apprendimento di apprendimento in ambito scolastico di cui all’articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, può chiedereha diritto, compatibilmente con le salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, di a usufruire di orari di lavoro flessibili per l’assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell’istruzione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 170 del 2010.
3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per paternità. Tale periodo è escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la militare, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al proprio Comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio nonché della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.
1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, come modificato dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
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Samples: Accordo Sindacale
Tutela della genitorialità. 1. Oltre a quanto previsto dal L’articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 2001del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni51 è sostituito dal seguente:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell’orario di serviziodei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età conviventi con entrambi;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio. Ai fini dell’applicazione della disposizione, il genitore non appartenente alla Forza Armata di polizia del richiedente è considerato lavoratore notturno quando, in via non eccezionale, svolge lavoro notturno ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessatodell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei serviziturni;
f) esonero dal servizio turno notturno, a domanda e al fine dell’effettiva assistenza, nelle ore corrispondenti al servizio turno notturno, per i dipendenti che hanno a proprio carico un soggetto disabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell’istruzione affetti da disturbi specifici dell’apprendimento La disposizione di cui all’articolo 1 della legge 8 ottobre 2010all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 170151, può chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, di usufruire di orari di lavoro flessibili per l’assistenza si applica anche alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell’istruzione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 170 del 2010appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la militare, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al proprio Comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio nonché della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.
1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, come modificato dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
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