TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’. 1. La retribuzione di riferimento ai fini del calcolo dell’indennità di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell’art. 33 del CCNL Mobilità/Area AF, per ogni giornata di assenza, è la retribuzione giornaliera prevista per le giornate di ferie al punto 3 del precedente art. 14. 2. In attuazione dell’art. 33, punto 3.2, del CCNL Mobilità/Area AF, per i primi due mesi di congedo parentale viene corrisposta la retribuzione di cui al precedente punto 1 nella misura del 100% per il primo mese e dell’80% per il secondo mese. Per i successivi quattro mesi la stessa retribuzione di cui al comma precedente viene corrisposta nella misura del 30%. 3. In ciascun anno di vita del bambino e fino al 3° anno di età, compreso il giorno del compleanno, per i primi 30 giorni di malattia del bambino ai genitori verrà corrisposta la retribuzione giornaliera di cui al precedente punto 1.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo, Contratto Aziendale, Contratto Aziendale Di Gruppo
TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’. 1. La retribuzione di riferimento ai fini del calcolo dell’indennità di cui ai punti 3.1 2.1 e 3.2 2.2 dell’art. 33 28 del CCNL Mobilità/Area AFdelle Attività Ferroviarie, per ogni giornata di assenza, è la retribuzione giornaliera prevista per le giornate di ferie al punto 3 del precedente art. 1415.
2. In attuazione dell’art. 33, punto 3.2, del CCNL Mobilità/Area AF, per Per i primi due mesi di congedo parentale assenza facoltativa usufruita ai sensi del punto 1.6 del ripetuto art. 28 del CCNL delle Attività Ferroviarie, viene corrisposta la retribuzione di cui al precedente punto 1 nella misura del 100% per il primo mese e dell’80% per il secondo mese. Per i successivi quattro mesi la stessa retribuzione di cui al comma precedente viene corrisposta nella misura del 30%.
3. In ciascun anno di vita del bambino e fino al 3° anno di età, compreso il giorno del compleanno, per i primi 30 giorni di malattia del bambino ai genitori verrà corrisposta la retribuzione giornaliera di cui al precedente punto 1.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs E Accordo Di Confluenza Al CCNL Delle Attività Ferroviarie, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs E Accordo Di Confluenza
TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’. 1. La retribuzione di riferimento ai fini del calcolo dell’indennità di cui ai punti 3.1 2.1 e 3.2 2.2 dell’art. 33 34 del CCNL Mobilità/Area AF, per ogni giornata di assenza, è la retribuzione giornaliera prevista per le giornate di ferie al punto 3 del precedente art. 14.
2. In attuazione dell’artPer i primi due mesi di assenza facoltativa usufruita ai sensi del punto 1.6 del ripetuto art. 33, punto 3.2, 34 del CCNL Mobilità/Area AF, per i primi due mesi di congedo parentale viene corrisposta la retribuzione di cui al precedente punto 1 nella misura del 100% per il primo mese e dell’80% per il secondo mese. Per i successivi quattro mesi la stessa retribuzione di cui al comma precedente viene corrisposta nella misura del 30%.
3. In ciascun anno di vita del bambino e fino al 3° anno di età, compreso il giorno del compleanno, per i primi 30 giorni di malattia del bambino ai genitori verrà corrisposta la retribuzione giornaliera di cui al precedente punto 1.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs