Riposi giornalieri Clausole campione

Riposi giornalieri. 4.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Riposi giornalieri. Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto di usufruire di due riposi giornalieri retribuiti di un’ora ciascuno. Nel caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore spetterà un solo risposo di un’ora. I riposi di cui sopra spettano al padre lavoratore qualora la madre non se ne avvalga o non sia lavoratrice; gli stessi sono considerati lavorativi a tutti gli effetti.
Riposi giornalieri. 3. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di undici ore di riposo consecutivo ogni 24. A fronte di una protezione adeguata, definita dalle Parti, ai sensi della premessa dell’art. 26 del presente CCNL, è consentita la deroga alla fruizione intera e continuativa di detto periodo di riposo giornaliero per i lavoratori turnisti e semiturnisti secondo quanto stabilito dalla speci- fica disciplina collettiva vigente (D.V. n. 3 art. 26), nonché per i lavoratori reperibili in relazione a quanto previsto dall’art. 39 (“reperibilità”) e dalla D.V. n. 2 dell’art. 41 (“lavoro straordinario - lavoro festivo - lavoro notturno”) del presente CCNL.
Riposi giornalieri. 1. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
Riposi giornalieri. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 legge n° 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre. I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice. In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.
Riposi giornalieri. Alla lavoratrice saranno riconosciute 2 ore di permesso retribuito (4 per i parti plurimi) se l'orario lavorato è superiore alle 6 ore, ovvero sarà riconosciuta 1 ora di permesso retribuito (2 per i parti plurimi) se l'orario lavorato è inferiore alle 6 ore, sino al compimento del primo anno di vita del bambino. Si ha altresì diritto ai permessi giornalieri in caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia. I riposi giornalieri potranno altresì essere richiesti dal lavoratore padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga. Il padre non potrà comunque richiedere i riposi giornalieri per allattamento se:
Riposi giornalieri. 3. il lavoratore ha diritto ad un periodo di undici ore di riposo consecutivo ogni 24. a fronte di una protezione adeguata, definita dalle parti, ai sensi della premessa dell’art. 26 (“orario di lavoro”) del presente ccnl, è consentita la deroga alla fruizione intera e continuativa di detto periodo di riposo giornaliero per i lavoratori turnisti e semiturnisti secondo quanto stabilito dalla specifica disciplina collettiva vigente (d.V. n. 3 art. 26 “orario di lavoro”), nonché per i lavoratori reperibili in relazione a quanto previsto dall’art. 39 (“reperibilità”) e dalla d.V. n. 2 dell’art.
Riposi giornalieri. L’Ente consentirà alla lavoratrice madre di usufruire, durante il primo anno di vita del bambino, di due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, di un’ora ciascuno. Qualora l’orario di lavoro della lavoratrice madre sia inferire a sei ore, il periodo di riposo riconosciuto dall’Ente si riduce ad un’ora al giorno. In caso di parto plurimo i periodi di riposo suindicati sono raddoppiati. Tutti i periodi di riposo di cui al presente articolo, sono riconosciuti, altresì, al padre lavoratore, o al secondo genitore equivalente, nelle seguenti ipotesi:
Riposi giornalieri. Art. 46 Tägliche Ruhepausen
Riposi giornalieri. (1) Per i riposi giornalieri si applica la legge statale.