Common use of TUTELA SINDACALE Clause in Contracts

TUTELA SINDACALE. 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuta a ciascun Sindacato di categoria, dei medici specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti, la fruizione di tre (3) ore annue retribuite per ogni iscritto. 2. Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti iscritti, di cui al presente accordo, è rilevato a livello provinciale sulla base dei soli titolari di incarico ai quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura dell’azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 51. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gennaio di ogni anno. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano la consistenza associativa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), agli Assessorati regionali alla Sanità ed alle Segreterie nazionali delle XX.XX. 3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria degli specialisti ambulatoriali e professionisti strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo. 4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' calcolato, per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo. 5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali, per le riunioni dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali e aziendali. 6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità e alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), i nominativi degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, per i quali chiede il distacco sindacale per l’anno successivo, la sede di servizio, l'orario settimanale ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco. 7. Gli Assessorati regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno. 8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle aziende interessate, e per conoscenza alla SISAC e agli Assessorati regionali alla Sanità, i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti per i quali è richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale. 9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’ interessato all’azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. 10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 11. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto agli specialisti ambulatoriali convenzionati. 12. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali. 13. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale. 14. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale Di Lavoro

TUTELA SINDACALE. 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuta a ciascun Sindacato di categoria, dei medici specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti, la fruizione di tre (3) ore annue retribuite per ogni iscritto. 2. Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti iscritti, di cui al presente accordo, è rilevato a livello provinciale sulla base dei soli titolari di incarico ai quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura dell’azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 51. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gennaio di ogni anno. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano la consistenza associativa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), agli Assessorati regionali alla Sanità ed alle Segreterie nazionali delle XX.XX. 3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' è riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria degli specialisti ambulatoriali e professionisti strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo. 4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' è calcolato, per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti che ne usufruiscono, come attivita' attività di servizio ed ha piena validita' validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo. 5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario all’orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali, per le riunioni dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali e aziendali. 6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica un’unica lettera indirizzata a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità e alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), i nominativi degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, per i quali chiede il distacco sindacale per l’anno successivo, la sede di servizio, l'orario l’orario settimanale ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco. 7. Gli Assessorati regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno. 8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle aziende interessate, e per conoscenza alla SISAC e agli Assessorati regionali alla Sanità, i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti per i quali è richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale. 9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’ interessato all’azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. 10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 11. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto agli specialisti ambulatoriali convenzionati. 12. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali. 13. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale. 14. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

TUTELA SINDACALE. 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuta Per lo svolgimento durante l’attività di servizio dell’attività sindacale, debitamente comunicata da parte dei rappresentanti nazionali, regionali ed aziendali, a ciascun Sindacato sindacato maggiormente rappresentativo e firmatario del presente Accordo viene riconosciuta la disponibilità di categoria, dei medici specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti, la fruizione di tre 3 (3tre) ore annue retribuite per ogni iscrittoiscritto rilevato al 1° gennaio dell’anno precedente, sulla base della rilevazione di cui all'articolo 13, comma 6. 2. Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti iscritti, di cui al presente accordo, è rilevato a livello provinciale sulla base dei soli titolari di incarico ai quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura dell’azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 51. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gennaio di ogni anno. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano la consistenza associativa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), agli Assessorati regionali alla Sanità ed alle Segreterie nazionali delle XX.XX. 3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria degli specialisti ambulatoriali e professionisti strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo. 4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' calcolato, per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo. 5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali, per le riunioni dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali e aziendali. 6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del presente articolo, il responsabile segreteria nazionale del sindacato comunicacomunica alla SISAC, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità e alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), i nominativi degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, per i quali chiede il distacco sindacale per l’anno successivo, la sede di servizio, l'orario settimanale ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco. 7. Gli Assessorati regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle aziende interessate entro non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. 8. Trascorso inutilmente il termine , i nominativi dei propri rappresentanti, l’Azienda di appartenenza e le ore assegnate nei limiti di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro precedente. 3. Entro il 31 dicembre dicembre, la SISAC trasmette alle aziende interessate, e per conoscenza Regioni le comunicazioni di competenza. Ogni eventuale variazione in corso d’anno deve essere tempestivamente comunicata alla SISAC e agli Assessorati regionali alla Sanità, i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti per i quali è richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanaleda parte del sindacato interessato. 94. Non può darsi seguito ad alcuna assegnazione di ore in assenza di riscontro ufficiale della SISAC alla Regione di appartenenza del rappresentante sindacale. 5. Per tale attività l’Azienda riconosce al medico a ciclo di scelta, oltre all’ordinario trattamento economico, il diritto alla sostituzione nei limiti delle ore di disponibilità assegnate da ciascun sindacato maggiormente rappresentativo. Le ore di sostituzione non possono eccedere le ore di attività del medico e sono computate in misura pari a 41 (quarantuno) assistiti/ora. 6. I rappresentanti sindacali comunicano mensilmente alla propria Azienda il nominativo del sostituto e il numero delle ore di sostituzione effettuate giorno per giorno nel mese precedente. Entro il mese successivo l’Azienda provvede al pagamento di quanto dovuto, sulla base del compenso orario di cui all’articolo 43, comma 3, lettera A. Il compenso è direttamente liquidato al sostituto dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale. La sostituzione è effettuata ai sensi dell’articolo 32 del presente ACN e non si configura come rapporto di lavoro continuativo. 7. Nel caso di medico a rapporto orario l’Azienda provvede al riconoscimento delle ore di disponibilità sindacale nel limite delle ore di incarico settimanale. Le assenze dal servizio per permesso attività sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’ interessato all’azienda almeno 20 (venti) giorni prima dall'interessato all'Azienda presso cui opera opera, salvo motivate e non producono effetto ai fini delle statistiche annualidocumentate urgenze. 108. Sono considerate maggiormente rappresentativeCon le risorse messe a disposizione dall’ACN 8 luglio 2010, ai fini della contrattazione sul piano nazionalecome richiamato all’articolo 43, comma 2, lettera B, punto II, vengono garantite le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero ore di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 11. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto agli specialisti ambulatoriali convenzionati. 12. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività sostituzione di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali. 135. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale. 14. Nel caso in cui il requisito Le risorse economiche non utilizzate restano nella disponibilità del fondo di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, predetto articolo. Le ore non utilizzate nell’anno in corso non integrano il soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariatamonte ore dell’anno successivo.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

TUTELA SINDACALE. 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuta a ciascun Sindacato di categoria, dei medici specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti, la fruizione di tre (3) ore annue retribuite per ogni iscritto. 2. Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti iscritti, di cui al presente accordo, è rilevato a livello provinciale sulla base dei soli titolari di incarico ai quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura dell’azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 51. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gennaio di ogni anno. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano la consistenza associativa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), agli Assessorati regionali alla Sanità ed alle Segreterie nazionali delle XX.XX. 3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' è riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria degli specialisti ambulatoriali e professionisti strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo. 4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' è calcolato, per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti che ne usufruiscono, come attivita' attività di servizio ed ha piena validita' validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo.. A.C.N. non più in vigore, sostituito dall'A.C.N. del 17/12/2015 5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario all’orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali, per le riunioni dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali e aziendali. 6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica un’unica lettera indirizzata a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità e alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), i nominativi degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, per i quali chiede il distacco sindacale per l’anno successivo, la sede di servizio, l'orario l’orario settimanale ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco. 7. Gli Assessorati regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno. 8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle aziende interessate, e per conoscenza alla SISAC e agli Assessorati regionali alla Sanità, i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti per i quali è richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale. 9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’ interessato all’azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. 10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 11. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto agli specialisti ambulatoriali convenzionati. 12. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali. 13. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale.. A.C.N. non più in vigore, sostituito dall'A.C.N. del 17/12/2015 14. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

TUTELA SINDACALE. 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuta a ciascun Sindacato In occasione degli incontri plenari con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, l’Azienda rimborserà le spese di categoria, dei medici specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti, la fruizione trasferta – con le stesse modalità previste per il personale in trasferta - ad un numero massimo di tre (3) ore annue retribuite RSA pari ad una persona per ogni iscrittoXX.XX., per ogni piazza (Milano, Roma, Torino e Genova), oltre al Coordinatore nazionale formalmente nominato e comunicato all’Azienda. 2. Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti iscrittiLe Rappresentanze Sindacali Aziendali comunicheranno alla Direzione Risorse Umane, di cui al presente accordo, è rilevato a livello provinciale sulla base dei soli titolari di incarico ai quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura dell’azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 51. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gennaio all’inizio di ogni anno, i nominativi delle persone che si possono alternare ai fini del rimborso. 3. Entro il mese Le Rappresentanze Sindacali Aziendali confermeranno annualmente i nominativi dei loro Dirigenti che utilizzano la forma del distacco sindacale e/o permessi sindacali extra - aziendali per attività di febbraio di ciascun annolungo periodo, ferme restando le aziende comunicano la consistenza associativa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), agli Assessorati regionali alla Sanità ed alle Segreterie nazionali comunicazioni ufficiali a cura dell’ANIA e delle XX.XX. 3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria degli specialisti ambulatoriali e professionisti strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo. 4. Il distacco L’attività sindacale interna all’Azienda che si protrae per un tempo superiore alla ½ ora andrà giustificata con la richiesta di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' calcolato, per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordopermessi sindacali. 5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario L’Azienda provvederà a dotare i locali messi a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di: - telefono con linea esterna urbana ed interurbana - fax - terminale con accesso ai programmi di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacalimicroinformatica previsti dagli standard Aziendali - collegamento limitato, per appena tecnologicamente attuabile, ai siti internet inerenti le riunioni dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme attività sindacali nazionali, regionali e aziendali. 6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) Alle RSA è messo a disposizione un sito Intranet per la diffusione delle informative sindacali. Le RSA a tale fine si impegnano a non fare ricorso alla posta informatica interna, fatti salvi eventi e 2) circostanze eccezionali che sono oggetto di verifica tra le parti. Le RSA possono accedere ai dati generali del presente articolosito “Reportistica Aziendale”. L’Azienda verificherà, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre compatibilmente con le disposizioni aziendali in tema di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità sicurezza dell’informazione e alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), i nominativi degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, per i quali chiede il distacco sindacale per l’anno successivoriservatezza, la sede possibilità di servizioconsentire l’accesso esclusivamente alla apposita sezione “bacheca sindacale” dell’intranet aziendale, l'orario settimanale ed il numero attraverso specifiche credenziali di ore annuali per il quale è richiesto il distaccoautenticazione, alle Rappresentanze sindacali delle Società del Gruppo AXA di cui alla sfera di applicazione CIA 2009. Al riguardo, fermo l’accertamento di realizzabilità tecnica e di Compliance normativa, verranno individuate regole di autorizzazione all’accesso. 7. Gli Assessorati regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle aziende interessate entro Per il 31 ottobre personale che si rechi in assemblea sindacale in sede diversa da quella di ciascun annolavoro, l’Azienda autorizzerà l’assenza per il tempo necessario agli spostamenti, definendo la sua durata preventivamente volta per volta con le RSA. La durata dell’assenza autorizzata costituisce orario di lavoro. 8. Trascorso inutilmente il termine Le Parti si impegnano ad identificare un Gruppo di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle aziende interessateLavoro che si incontrerà, e per conoscenza alla SISAC e agli Assessorati regionali alla Sanità, i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti per i quali è richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale. 9. Le assenze a partire dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’ interessato all’azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. 10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 11. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto mese successivo a quello mediamente richiesto agli specialisti ambulatoriali convenzionati. 12. Le organizzazioni sindacali firmatarie della stipula del presente AccordoCIA, al fine di definire un’uniformità di comportamenti, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionalicoerenza con i punti precedenti. 13. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale. 14. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

TUTELA SINDACALE. 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuta a ciascun Sindacato e' riconosciuto ai sindacati, che si trovino nelle condizioni di categoria, dei medici specialisti ambulatoriali e degli altri professionisticui al successivo comma 7, la fruizione di tre (3) ore annue retribuite per ogni iscritto. Il numero degli iscritti viene rilevato alla fine di ciascun anno sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti. 2. Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti iscritti, Le convocazioni disposte dal Ministero non decurtano il monte-ore di cui al presente accordo, è rilevato a livello provinciale sulla base dei soli titolari di incarico ai quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura dell’azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 51. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gennaio di ogni anno. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano la consistenza associativa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), agli Assessorati regionali alla Sanità ed alle Segreterie nazionali delle XX.XXprimo comma. 3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria degli specialisti ambulatoriali e professionisti strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente AccordoI permessi sindacali devono essere richiesti con congruo preavviso dalle Organizzazioni sindacali. 4. Il distacco sindacale personale ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'ufficio SASN competente per 2 ore annue pro capite senza decurtazione del compenso, garantendo l'erogazione delle prestazioni medico-legali di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' calcolato, per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordoal successivo comma 6. 5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario Il diritto di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali, per le riunioni dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali e aziendalisciopero del personale e' esercitato con un preavviso di almeno quindici giorni. 6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1In occasione di scioperi deve essere garantita l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali: a) e 2visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati; b) del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre visite periodiche di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata idoneita' alla navigazione a tutti gli Assessorati regionali marittimi forniti di pronto imbarco; c) visite preventive ai marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco; d) visite periodiche di idoneita' alla Sanità e alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), i nominativi degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, per i quali chiede il distacco sindacale per l’anno successivo, la sede di servizio, l'orario settimanale ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacconavigazione aerea. 7. Gli Assessorati regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno. 8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle aziende interessate, e per conoscenza alla SISAC e agli Assessorati regionali alla Sanità, i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti per i quali è richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale. 9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’ interessato all’azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. 10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai Ai fini della contrattazione sul piano nazionale, a livello centrale sono considerate maggiormente rappresentative le Organizzazioni organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, associativa abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 118. Non Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono prese in considerazione ai fini della misurazione trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del dato associativo le deleghe a favore sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dall'ufficio SASN competente e sono versate mensilmente alle rispettive organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto agli specialisti ambulatoriali convenzionaticon le modalita' da queste indicate. 12. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali. 13. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale. 14. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

TUTELA SINDACALE. 1. Ai fini dell'esercizio A ciascuna organizzazione o aggregazione sindacale medica di categoria firmataria del diritto presente accordo è riconosciuto, rapportandolo alla tutela sindacale consistenza associativa, un contributo per la gestione dell’ACN a titolo di concorso degli oneri derivanti dallo svolgimento di compiti organizzativi, di rappresentatività sindacale, di contributo interpretativo e di verifica applicativa degli accordi, di aumentato rischio imprenditoriale, oltre che di sostituzione professionale dei propri esponenti e rappresentanti medici. Tale contributo annuo, compreso nei costi del presente Accordo, consiste in un corrispettivo economico convenzionalmente pari alla valorizzazione di un monte orario di 3 ore per anno, per ogni iscritto rilevato al 1° gennaio dell’anno precedente,la valorizzazione oraria di tale monte ore è riconosciuta a ciascun Sindacato di categoria, pari al valore del compenso orario dei medici specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti, la fruizione di tre (3) ore annue retribuite per ogni iscritto.cui all’articolo 2. Il numero degli specialisti ambulatoriali La segreteria nazionale del sindacato comunica alla SISAC, entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, i nominativi dei professionisti iscrittipropri rappresentanti, l’Azienda di appartenenza e le ore assegnate nei limiti complessivi di cui al presente accordocomputo del comma precedente. 3. Entro il 31 dicembre, è rilevato a livello provinciale sulla base la SISAC trasmette alle Regioni le comunicazioni di competenza. Ogni eventuale variazione in corso d’anno deve essere tempestivamente comunicata alla SISAC, oltre che alle regioni e alle aziende interessate, da parte del sindacato interessato. 4. I rappresentanti sindacali comunicano mensilmente alla propria Azienda il nominativo del sostituto o dei soli titolari sostituti e il numero delle ore di incarico ai quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura dell’azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 51. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gennaio di ogni annosostituzione da ciascuno effettuate nel mese precedente. Entro il mese successivo l’Azienda provvede al pagamento di febbraio di ciascun annoquanto dovuto, le aziende comunicano la consistenza associativa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), agli Assessorati regionali alla Sanità ed alle Segreterie nazionali delle XX.XX. 3. Il diritto sulla base del compenso orario di cui all’articolo 36, comma X, lettera A. Il compenso è direttamente liquidato al comma 1 sostituto dalla Azienda che amministra la posizione del presente articolo e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali rappresentante sindacale. La sostituzione non si configura come rapporto di categoria degli specialisti ambulatoriali e professionisti strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo. 4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' calcolato, per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordolavoro continuativo. 5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali, per le Ai medici che partecipano alle riunioni dei Comitati comitati e delle Commissioni commissioni previsti dal presente Accordo, Accordo o per la partecipazione a ad organismi previsti da norme nazionalinazionali o regionali, regionali e aziendaliè rimborsata dall’Azienda che amministra la posizione del titolare la spesa per le sostituzioni nella misura prevista dagli Accordi Integrativi Regionali. Ai medici sono altresì rimborsate le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della Pubblica Amministrazione. 6. Agli effetti I medici di medicina generale a ruolo unico esercitano l’astensione collettiva dalle proprie funzioni quale forma di estrema rivendicazione di diritti e interessi collettivi in ambito contrattuale ed extracontrattuale, nel rispetto della gestione dei precedenti punti 1) Legge 12 giugno 1990 n. 146 e 2) s.m.i. e della giurisprudenza intervenuta, secondo quanto previsto nell’Allegato H : “CODICE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO DEI MEDICI CONVENZIONATI CON IL SSN AI SENSI DEL PRESENTE ACCORDO”, che sostituisce, previa approvazione da parte della Commissione di Garanzia ex artt. 13 e 14 L. 146 del presente articolo1990 e s.m.i., il responsabile nazionale quello pubblicato in G.U. n. 187 del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità e alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), i nominativi degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, per i quali chiede il distacco sindacale per l’anno successivo, la sede di servizio, l'orario settimanale ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco10.8.2002. 7. Gli Assessorati regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno. 8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle aziende interessate, e per conoscenza alla SISAC e agli Assessorati regionali alla Sanità, i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti per i quali è richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale. 9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’ interessato all’azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. 10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 11. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto agli specialisti ambulatoriali convenzionati. 12. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali. 13. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale. 14. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

TUTELA SINDACALE. 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela Per lo svolgimento, nel periodo di vigenza dell’incarico, dell’attività sindacale è riconosciuta debitamente comunicata da parte dei rappresentanti nazionali, regionali e di coordinamento metropolitano, a ciascun Sindacato sindacato rappresentativo viene riconosciuta la disponibilità di categoria, dei medici specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti, la fruizione di tre 5 (3cinque) ore annue retribuite per ogni iscrittoiscritto rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente. 2. Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti iscritti, di cui al presente accordo, è rilevato a livello provinciale sulla base dei soli titolari di incarico ai quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura dell’azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 51. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gennaio di ogni anno. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano la consistenza associativa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), agli Assessorati regionali alla Sanità ed alle Segreterie nazionali delle XX.XX. 3. Il diritto Le ore di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria degli specialisti ambulatoriali e professionisti strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo. 4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' calcolatosono calcolate, per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti medici convenzionati che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha attività svolta e hanno piena validita' validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo. Le relative assenze per attività sindacale, incluse le trattative di rinnovo dell’Accordo, e per la partecipazione alle Commissioni miste nazionale e provinciale/di area metropolitana sono comunicate dall'interessato al Responsabile dell’Ufficio medico legale della sede INPS presso cui opera nonché al Direttore regionale/di coordinamento metropolitano territorialmente competente/Coordinatore generale medico legale, con preavviso non inferiore a giorni tre, salvo i casi di convocazioni sindacali urgenti che non consentano il preavviso di tre giorni. 3. In sede di prima applicazione e fino alla prima rilevazione delle deleghe sindacali alle XX.XX. rappresentative sarà assegnato un numero di ore pari a tre per ogni medico convenzionato iscritto, sulla base delle rilevazioni regolamentate all’art. 6 del presente Accordo. 4. La Direzione generale INPS fornisce a ciascuna O.S. i dati circa le ore annue di permessi sindacali fruiti dai medici convenzionati iscritti, entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Comunica altresì l’eventuale raggiungimento del limite in corso d’anno. 5. Tutti gli emolumenti Alle Organizzazioni sindacali rappresentative è garantita una costante informazione sugli atti di interesse e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali, rilevanza specifica per le riunioni dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali e aziendalil’attività convenzionale INPS. 6. Agli effetti Alle XX.XX. firmatarie è garantito l'utilizzo della gestione dei precedenti punti 1) e 2) “bacheca sindacale”, inserita nell’ambito del presente articolosito intranet dell’Istituto, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre quale ulteriore strumento di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità e alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), i nominativi degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, per i quali chiede il distacco sindacale per l’anno successivo, la sede comunicazione riguardante materie di servizio, l'orario settimanale ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco. 7. Gli Assessorati regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno. 8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle aziende interessate, e per conoscenza alla SISAC e agli Assessorati regionali alla Sanità, i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti per i quali è richiesto il distacco interesse sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanalein aggiunta alle bacheche cartacee presenti presso le diverse sedi INPS. 9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’ interessato all’azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. 10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 11. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto agli specialisti ambulatoriali convenzionati. 12. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali. 13. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale. 14. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.

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TUTELA SINDACALE. 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuta a ciascun Sindacato di categoria, dei medici specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti, la fruizione di tre (3) ore annue retribuite per ogni iscritto. 2. Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti iscritti, di cui al presente accordo, è rilevato a livello live llo provinciale sulla base dei soli titolari di incarico ai quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura dell’azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 51. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gennaio di ogni anno. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano la consistenza associativa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), agli Assessorati regionali alla Sanità ed alle Segreterie nazionali delle XX.XX. 3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria degli specialisti ambulatoriali e professionisti strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo. 4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' calcolato, per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo. 5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali, per le riunioni dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali e aziendali. 6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità e alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), i nominativi degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, per i quali chiede il distacco sindacale per l’anno successivo, la sede di servizio, l'orario settimanale ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco. 7. Gli Assessorati regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno. 8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle aziende interessate, e per conoscenza alla SISAC e agli Assessorati regionali alla Sanità, i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti per i quali è richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale. 9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’ interessato all’azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. 10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 11. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto agli specialisti ambulatoriali convenzionati. 12. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali. 13. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale. 14. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.

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TUTELA SINDACALE. 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuta Per lo svolgimento durante l’attività di servizio dell’attività sindacale, debitamente comunicata da parte dei rappresentanti nazionali, regionali ed aziendali, a ciascun Sindacato sindacato maggiormente rappresentativo e firmatario del presente Accordo viene riconosciuta la disponibilità di categoria, dei medici specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti, la fruizione di tre 3 (3tre) ore annue retribuite per ogni iscrittoiscritto rilevato al 1° gennaio dell’anno precedente, sulla base della rilevazione di cui all'articolo 15, comma 6. 2. Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti iscritti, di cui al presente accordo, è rilevato a livello provinciale sulla base dei soli titolari di incarico ai quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura dell’azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 51. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gennaio di ogni anno. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano la consistenza associativa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), agli Assessorati regionali alla Sanità ed alle Segreterie nazionali delle XX.XX. 3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria degli specialisti ambulatoriali e professionisti strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo. 4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' calcolato, per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo. 5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali, per le riunioni dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali e aziendali. 6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del presente articolo, il responsabile segreteria nazionale del sindacato comunicacomunica alla SISAC, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità e alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), i nominativi degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, per i quali chiede il distacco sindacale per l’anno successivo, la sede di servizio, l'orario settimanale ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco. 7. Gli Assessorati regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle aziende interessate entro non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. 8. Trascorso inutilmente il termine , i nominativi dei propri rappresentanti, l’Azienda di appartenenza e le ore assegnate nei limiti di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro precedente. 3. Entro il 31 dicembre dicembre, la SISAC trasmette alle aziende interessate, e per conoscenza Regioni le comunicazioni di competenza. Ogni eventuale variazione in corso d’anno deve essere tempestivamente comunicata alla SISAC e agli Assessorati regionali da parte del sindacato interessato. 4. Non può darsi seguito ad alcuna assegnazione di ore in assenza di riscontro ufficiale della SISAC alla SanitàRegione di appartenenza del rappresentante sindacale. 5. Il rappresentante sindacale che svolge attività a ciclo di scelta, i nominativi degli specialisti ambulatoriali ha diritto alla sostituzione per garantire l’adempimento delle funzioni e dei professionisti compiti previsti dal presente Accordo, nei limiti delle ore assegnate dalla O.S. rappresentata e comunque per i quali è richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanaleun importo non superiore alla retribuzione da egli percepita nel mese precedente. 96. I rappresentanti sindacali comunicano mensilmente alla propria Azienda il nominativo del sostituto e il numero delle ore di sostituzione effettuate giorno per giorno nel mese precedente. Entro il mese successivo l’Azienda provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base del compenso orario di cui all’articolo 47, comma 3, lettera A, al netto degli oneri previdenziali e fiscali. Il compenso è direttamente liquidato al sostituto dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale. La sostituzione è effettuata ai sensi dell’articolo 36 del presente ACN e non si configura come rapporto di lavoro continuativo. 7. Nel caso di medico a rapporto orario l’Azienda provvede al riconoscimento delle ore di disponibilità sindacale nel limite delle ore di incarico. Le assenze dal servizio per permesso attività sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’ interessato all’azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annualiconsiderate attività di servizio. 10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 11. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto agli specialisti ambulatoriali convenzionati. 12. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali. 13. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale. 14. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

TUTELA SINDACALE. 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuta riconosciuto a ciascun Sindacato sindacato di categoria, categoria dei medici specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti, la fruizione di tre ([3) ] ore annue retribuite per ogni iscritto. 2. Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti iscritti, di cui al presente accordo, iscritti è rilevato a livello provinciale sulla base dei soli titolari di incarico ai medici a carico dei quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura dell’azienda della Azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 51. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gennaio di ogni anno. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano la consistenza associativa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), agli Assessorati regionali alla Sanità ed alle Segreterie nazionali delle XX.XX39. 3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' è riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria degli specialisti dei medici ambulatoriali e professionisti strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo. 4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' è calcolato, per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti che ne usufruiscono, come attivita' attività di servizio ed ha piena validita' validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo. 5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali, per le riunioni sindacali facenti parte dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionalinazionali e regionali, regionali e aziendaliove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio. 6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del comma 1 del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessorati Assessori regionali alla Sanità e alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC)al Ministero della Sanità, i nominativi degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, per i quali chiede il distacco sindacale per l’anno successivosindacale, la sede di servizio, l'orario settimanale del medico ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco. 7. Gli Assessorati Assessori regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle aziende Aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno. 8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle aziende Aziende interessate, e per conoscenza alla SISAC al Ministero della Sanità e agli Assessorati regionali alla Sanità, i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti per i quali è richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanalesettimanale del medico. 9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’ dallo specialista interessato all’azienda alla Azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. 10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 11. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto agli specialisti ambulatoriali convenzionati. 12. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali. 1312. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello regionale. Da tale requisito si prescinde per le organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionaledel presente accordo, purché in possesso del requisito di rappresentatività di cui al comma 10 a livello aziendale. 1413. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla, è unico e partecipa alle trattative e sottoscrive gli ed alla stipula degli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariataunica organizzazione sindacale.

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Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale

TUTELA SINDACALE. 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuta a ciascun Sindacato di categoria, dei medici specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti, la fruizione di tre (3) ore annue retribuite per ogni iscritto. 2. Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti iscritti, di cui al presente accordo, è rilevato a livello provinciale sulla base dei soli titolari di incarico ai quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura dell’azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 51. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gennaio di ogni anno. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano la consistenza associativa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), agli Assessorati regionali alla Sanità ed alle Segreterie nazionali delle XX.XX. 3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' è riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria degli specialisti ambulatoriali e professionisti strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo. 4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' è calcolato, per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti che ne usufruiscono, come attivita' attività di servizio ed ha piena validita' validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo. 5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario all’orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali, per le riunioni dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali e aziendali. 6. . Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica un’unica lettera indirizzata a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità e alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), i nominativi degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, per i quali chiede il distacco sindacale per l’anno successivo, la sede di servizio, l'orario l’orario settimanale ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco. 7. Gli Assessorati regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno. 8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle aziende interessate, e per conoscenza alla SISAC e agli Assessorati regionali alla Sanità, i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti per i quali è richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale. 9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’ interessato all’azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. 10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 11. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto agli specialisti ambulatoriali convenzionati. 12. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali. 13. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale. 14. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

TUTELA SINDACALE. 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale sindaca- le è riconosciuta a ciascun Sindacato di categoria, dei medici specialisti ambulatoriali e degli altri professionistipro- fessionisti, la fruizione di tre (3) ore annue retribuite retri- buite per ogni iscritto. 2. Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti pro- fessionisti iscritti, di cui al presente accordo, è rilevato ri- levato a livello provinciale sulla base dei soli titolari tito- lari di incarico ai quali - per ciascun Sindacato nazionale na- zionale - viene effettuata a cura dell’azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo successi- vo art. 51. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gennaio gen- naio di ogni anno. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, le aziende azien- de comunicano la consistenza associativa alla Struttura Strut- tura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), agli Assessorati regionali alla Sanità ed alle Segreterie Segre- terie nazionali delle XX.XX. 3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' è riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria catego- ria degli specialisti ambulatoriali e professionisti strutturati ed organizzati a livello regionale e provincialepro- vinciale, e firmatari del presente Accordo. 4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono pre- cedono e' calcolato, per gli specialisti ambulatoriali ambulato- riali e i professionisti che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente presen- te Accordo. 5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario all'ora- rio di servizio ambulatoriale saranno corrisposti corrispo- sti a tutti i rappresentanti sindacali, per le riunioni riu- nioni dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali regiona- li e aziendali. 6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità e alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), i nominativi degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, per i quali chiede il distacco sindacale per l’anno successivo, la sede di servizio, l'orario settimanale ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco. 7. Gli Assessorati regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno. 8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle aziende interessate, e per conoscenza alla SISAC e agli Assessorati regionali alla Sanità, i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti per i quali è richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale. 9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’ interessato all’azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. 10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 11. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto agli specialisti ambulatoriali convenzionati. 12. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali. 13. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale. 14. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.

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Samples: Addendum to the National Collective Agreement

TUTELA SINDACALE. 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela Per lo svolgimento, nel periodo di vigenza dell’incarico, dell’attività sindacale è riconosciuta debitamente comunicata da parte dei rappresentanti nazionali, regionali e di coordinamento metropolitano, a ciascun Sindacato sindacato rappresentativo viene riconosciuta la disponibilità di categoria, dei medici specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti, la fruizione di tre 5 (3cinque) ore annue retribuite per ogni iscrittoiscritto rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente. 2. Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti iscritti, di cui al presente accordo, è rilevato a livello provinciale sulla base dei soli titolari di incarico ai quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura dell’azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 51. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gennaio di ogni anno. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano la consistenza associativa alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), agli Assessorati regionali alla Sanità ed alle Segreterie nazionali delle XX.XX. 3. Il diritto Le ore di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria degli specialisti ambulatoriali e professionisti strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo. 4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' calcolatosono calcolate, per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti medici convenzionati che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha attività svolta e hanno piena validita' validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo. Le relative assenze per attività sindacale, incluse le trattative di rinnovo dell’Accordo, e per la partecipazione alle Commissioni miste nazionale e provinciale/di area metropolitana sono comunicate dall'interessato al Responsabile dell’Ufficio medico legale della sede INPS presso cui opera nonché al Direttore regionale/di coordinamento metropolitano territorialmente competente/Coordinatore generale medico legale, con preavviso non inferiore a giorni tre, salvo i casi di convocazioni sindacali urgenti che non consentano il preavviso di tre giorni. Le riunioni sindacali avvengono, di norma, al di fuori dell’orario di lavoro, fermo restando l’utilizzo del monte ore di permesso o dei distacchi sindacali in caso di riunione durante l’orario di lavoro. 3. In sede di prima applicazione e fino alla prima rilevazione delle deleghe sindacali alle XX.XX. rappresentative sarà assegnato un numero di ore pari a tre per ogni medico convenzionato iscritto, sulla base delle rilevazioni regolamentate all’art. 6 del presente Accordo. 4. La Direzione generale INPS fornisce a ciascuna O.S. i dati circa le ore annue di permessi sindacali fruiti dai medici convenzionati iscritti, entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Comunica altresì l’eventuale raggiungimento del limite in corso d’anno e, nel caso in cui le organizzazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell’anno, si provvederà a compensare l’eccedenza nell’anno immediatamente successivo, fino a capienza del monte ore. Qualora la capienza del monte ore non consentisse di effettuare la sudddetta compensazione, si provvederà al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti. 5. Tutti gli emolumenti Alle Organizzazioni sindacali rappresentative è garantita una costante informazione sugli atti di interesse e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali, rilevanza specifica per le riunioni dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali e aziendalil’attività convenzionale INPS. 6. Agli effetti Alle XX.XX. firmatarie è garantito l'utilizzo della gestione dei precedenti punti 1) e 2) “bacheca sindacale”, inserita nell’ambito del presente articolosito intranet dell’Istituto, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre quale ulteriore strumento di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità e alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), i nominativi degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, per i quali chiede il distacco sindacale per l’anno successivo, la sede comunicazione riguardante materie di servizio, l'orario settimanale ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco. 7. Gli Assessorati regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno. 8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle aziende interessate, e per conoscenza alla SISAC e agli Assessorati regionali alla Sanità, i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti per i quali è richiesto il distacco interesse sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanalein aggiunta alle bacheche cartacee presenti presso le diverse sedi INPS. 9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’ interessato all’azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. 10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 11. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente richiesto agli specialisti ambulatoriali convenzionati. 12. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali. 13. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale. 14. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale