Recesso dal contratto Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta. L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 c.c.: in tal caso la stazione appaltante comunicherà formalmente all’appaltatore l’esercizio del diritto di recesso con un preavviso di 20 (venti) giorni. 2. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, l’Amministrazione provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni. 3. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento, troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In particolare l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., senza alcun genere di indennità e compenso del broker: 1. in caso di radiazione o cancellazione dall’albo istituito dalla legge 209/2005 della società aggiudicataria; 2. inosservanza delle legge in materia di lavoro e sicurezza; 3. per mancato e/o ritardato versamento alle compagnie assicurative delle regolazioni premio; 4. n. 3 inadempienze contrattuali comunque determinate, o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta; 5. mancata reintegrazione nei termini concessi della cauzione definitiva; 6. subappalto/cessione del contratto; 7. fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata; 4. In caso di risoluzione all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali.
Modifiche al contratto Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.