Common use of Ulteriori obblighi dell’Operatore di telecomunicazione Clause in Contracts

Ulteriori obblighi dell’Operatore di telecomunicazione. 1. L’Operatore di Telecomunicazione non può costituire alcun gravame sull’Infrastruttura ED, né effettuare alcun intervento lesivo dell’integrità della stessa, pena il risarcimento dei danni e la manleva di ED da ogni richiesta risarcitoria o indennitaria formulata da terzi ovvero da ogni sanzione amministrativa o penale. 2. L’Operatore, prima dell’avvio dei lavori, deve comunicare a ED le Imprese Qualificate che realizzeranno i lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED come stabilito nel Regolamento tecnico ed economico. 3. L’Operatore si obbliga, dal momento dell’avvio dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED e per tutta la durata dell’IRU: a. ad adempiere alle disposizioni previste nella propria licenza e/o autorizzazione e a tutte le disposizioni di legge e/o amministrative riguardanti la propria attività, di volta in volta in vigore; b. a comunicare a ED, tempestivamente e comunque non oltre 5 Giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ogni informazione riguardante l’Infrastruttura ED o l’Impianto di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività e che sia utile per la tutela dell’integrità dell’Infrastruttura ED o dell’Impianto, ovvero per l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi di ED ai sensi del presente accordo; c. a porre in essere, nei limiti di quanto di propria specifica competenza, tutte le azioni necessarie ed opportune per salvaguardare i diritti di ED sull’Infrastruttura ED o sull’Impianto, informando immediatamente ED in caso di danneggiamento, sequestro e/o pignoramento e/o esecuzioni e/o atti esecutivi sull’Infrastruttura ED o sull’Impianto e/o violazione di diritti di proprietà industriale e/o pretese di terzi riguardo l’Infrastruttura ED o l’Impianto; d. ad assicurarsi che ogni apparato facente parte della Rete in Fibra Ottica (Cavi Ottici e/o altre apparecchiature) sia conforme alle disposizioni normative e tecniche vigenti; e. a far rispettare al proprio personale, e/o ad eventuali terzi che prestino la propria attività ai fini dell’esecuzione o in connessione con l’oggetto delle presenti Condizioni generali, la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; f. ad accettare che ED, durante l’espletamento dell’attività manutentiva dell’Infrastruttura ED o altra attività connessa o conseguente all’espletamento del pubblico servizio di distribuzione, possa prevedere interruzione nell’utilizzo della Rete in Fibra Ottica dandone comunicazione anche successiva all’Operatore di telecomunicazione; g. a comunicare tempestivamente a ED ogni trasferimento a terzi della proprietà o dell’esercizio della Rete in Fibra Ottica, nonché ogni eventuale trasformazione societaria, cessione, scissione e tutto quanto possa incidere sul trasferimento delle obbligazioni contrattuali; x. a corrispondere le penali previste sia nelle presenti Condizioni generali che nel Regolamento tecnico ed economico. 4. L’Operatore garantisce inoltre che l'utilizzo che farà della Rete in Fibra Ottica posata sull’Infrastruttura ED nonché degli apparati ottici installati nell’Impianto oggetto di locazione non costituirà violazione di leggi o regolamenti. 5. L’Operatore mantiene ogni responsabilità riguardo a quanto sopra e manleva fin d'ora ED da qualsivoglia danno, spesa o costo alla stessa potesse derivare dal mancato rispetto di quanto sopra indicato. 6. L’Operatore è responsabile per tutta la durata dell’IRU verso la Pubblica Amministrazione, l’Autorità del settore delle telecomunicazioni, ED e terzi per ogni danno che dovesse essere provocato dall’Operatore e/o da terzi da quest’ultima incaricati, per effetto dell’uso che essa farà della Rete in Fibra Ottica posata sull’Infrastruttura ED nonché degli apparati ottici installati nell’Impianto oggetto di locazione. 7. L’Operatore nel caso ED chieda la messa a disposizione di Fibre Ottiche per le Esigenze di connettività del servizio elettrico, può rifiutarsi fornendo adeguata motivazione. Nel caso l’Operatore accetti la richiesta di ED, le Parti procederanno a concordare il corrispettivo entro il limite massimo di 1,58 €/metro per l’IRU a 20 anni. 8. L’Operatore deve provvedere a sua cura e spese al rifacimento o spostamento della Rete in Fibra Ottica qualora ED debba procedere per qualsiasi ragione al rinnovo o spostamento dell’Infrastruttura ED su cui è stata posata la Rete in Fibra Ottica.

Appears in 2 contracts

Samples: Condizioni Generali Di Accesso All'infrastruttura Elettrica, Condizioni Generali Di Accesso All'infrastruttura Elettrica

Ulteriori obblighi dell’Operatore di telecomunicazione. 1. L’Operatore di Telecomunicazione non può costituire alcun gravame sull’Infrastruttura EDDEVAL, né effettuare alcun intervento lesivo dell’integrità della stessa, pena il risarcimento dei danni e la manleva di ED DEVAL da ogni richiesta risarcitoria o indennitaria formulata da terzi ovvero da ogni sanzione amministrativa o penale. 2. L’Operatore, prima dell’avvio dei lavorilavori di posa o di manutenzione alla propria infrastruttura, deve comunicare a ED le DEVAL gli estremi delle Imprese Qualificate che realizzeranno i lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED come stabilito nel Regolamento tecnico ed economico. 3DEVAL, i nominativi del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza (se previsto) e del Direttore Lavori. I contatti formali tra DEVAL e Impresa, dovranno avvenire per il tramite esclusivo della DL incaricata o del Responsabile dei Lavori. L’Operatore si obbliga, dal momento dell’avvio dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED DEVAL e per tutta la durata dell’IRU: a. ad : • Ad adempiere alle disposizioni previste nella propria licenza e/o autorizzazione e a tutte le disposizioni di legge e/o amministrative riguardanti la propria attività, di volta in volta in vigore; b. a ; • A comunicare a EDDEVAL ogni anomalia o criticità rilevata, tempestivamente e comunque non oltre 5 Giorni giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, ogni informazione riguardante l’Infrastruttura ED o l’Impianto DEVAL di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività e che sia utile per la tutela dell’integrità dell’Infrastruttura ED o dell’Impianto, ovvero DEVAL e per l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi la continuità del servizio di ED ai sensi del presente accordo; c. a erogazione energia elettrica; • A porre in essere, nei limiti di quanto di propria specifica competenza, tutte le azioni necessarie ed opportune per salvaguardare i diritti di ED DEVAL sull’Infrastruttura ED DEVAL o sull’Impianto, informando immediatamente ED DEVAL in caso di danneggiamento, sequestro e/o pignoramento e/o esecuzioni e/o atti esecutivi sull’Infrastruttura ED DEVAL o sull’Impianto e/o violazione di diritti di proprietà industriale e/o pretese di terzi riguardo l’Infrastruttura ED DEVAL o l’Impianto; d. ad ; • Ad assicurarsi che ogni apparato facente parte della Rete in Fibra Ottica (Cavi Ottici e/o altre apparecchiature) sia conforme alle disposizioni normative e tecniche vigenti; e. a ; • A far rispettare al proprio personale, e/o ad eventuali terzi che prestino la propria attività ai fini dell’esecuzione o in connessione con l’oggetto delle presenti Condizioni generali, la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; f. ad ; • Ad accettare che EDDEVAL, durante l’espletamento dell’attività manutentiva dell’Infrastruttura ED DEVAL o altra attività connessa o conseguente all’espletamento del pubblico servizio di distribuzione, possa prevedere interruzione nell’utilizzo della Rete in Fibra Ottica dandone comunicazione anche successiva all’Operatore di telecomunicazione; g. a ; • A comunicare tempestivamente a ED DEVAL ogni trasferimento a terzi della proprietà o dell’esercizio della Rete in Fibra Ottica, nonché ogni eventuale trasformazione societaria, cessione, scissione e tutto quanto possa incidere sul trasferimento delle obbligazioni contrattuali; x. a ; • A corrispondere le penali previste sia nelle presenti Condizioni generali che nel Regolamento tecnico ed economico. 4di accesso. L’Operatore garantisce inoltre che l'utilizzo che farà della Rete in Fibra Ottica posata sull’Infrastruttura ED DEVAL nonché degli apparati ottici installati nell’Impianto oggetto di locazione non costituirà violazione di leggi o regolamenti. 5. L’Operatore mantiene ogni responsabilità riguardo a quanto sopra e manleva fin d'ora ED DEVAL da qualsivoglia danno, spesa o costo alla stessa potesse derivare dal mancato rispetto di quanto sopra indicato. 6. L’Operatore è responsabile per tutta la durata dell’IRU verso la Pubblica Amministrazione, l’Autorità del settore delle telecomunicazioni, ED DEVAL e terzi per ogni danno che dovesse essere provocato dall’Operatore e/o da terzi da quest’ultima incaricati, per effetto dell’uso che essa farà della Rete in Fibra Ottica posata sull’Infrastruttura ED nonché degli apparati ottici installati nell’Impianto oggetto di locazione. 7. L’Operatore nel caso ED chieda la messa a disposizione di Fibre Ottiche per le Esigenze di connettività del servizio elettrico, può rifiutarsi fornendo adeguata motivazione. Nel caso l’Operatore accetti la richiesta di ED, le Parti procederanno a concordare il corrispettivo entro il limite massimo di 1,58 €/metro per l’IRU a 20 anni. 8DEVAL. L’Operatore deve provvedere a sua cura e spese al rifacimento o spostamento della Rete in Fibra Ottica qualora ED DEVAL debba procedere per qualsiasi ragione al rinnovo o spostamento dell’Infrastruttura ED DEVAL su cui è stata posata la Rete in Fibra Ottica, nell’eventuale rispetto dei tempi stabiliti da ARERA o eventualmente richiesti da DEVAL. Nel caso in cui l’Operatore non provveda nei tempi richiesti, DEVAL procederà allo spostamento solo dell’impianto di distribuzione.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Di Accesso All’infrastruttura Elettrica

Ulteriori obblighi dell’Operatore di telecomunicazione. 1. L’Operatore di Telecomunicazione non può costituire alcun gravame sull’Infrastruttura EDES, né effettuare alcun intervento lesivo dell’integrità della stessa, pena il risarcimento dei danni e la manleva di ED ES da ogni richiesta risarcitoria o indennitaria formulata da terzi ovvero da ogni sanzione amministrativa o penale. 2. L’Operatore, prima dell’avvio dei lavori, deve comunicare a ED ES le Imprese Qualificate che realizzeranno i lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED ES come stabilito nel Regolamento tecnico ed economico. 3. L’Operatore si obbliga, dal momento dell’avvio dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED ES e per tutta la durata dell’IRU: a. ad adempiere alle disposizioni previste nella propria licenza e/o autorizzazione e a tutte le disposizioni di legge e/o amministrative riguardanti la propria attività, di volta in volta in vigore; b. a comunicare a EDES, tempestivamente e comunque non oltre 5 Giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ogni informazione riguardante l’Infrastruttura ED ES o l’Impianto di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività e che sia utile per la tutela dell’integrità dell’Infrastruttura ED ES o dell’Impianto, ovvero per l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi di ED ES ai sensi del presente accordo; c. a porre in essere, nei limiti di quanto di propria specifica competenza, tutte le azioni necessarie ed opportune per salvaguardare i diritti di ED ES sull’Infrastruttura ED o sull’Impianto, ES informando immediatamente ED ES in caso di danneggiamento, sequestro e/o pignoramento e/o esecuzioni e/o atti esecutivi sull’Infrastruttura ED ES o sull’Impianto e/o violazione di diritti di proprietà industriale e/o pretese di terzi riguardo l’Infrastruttura ED o l’ImpiantoES; d. ad assicurarsi che ogni apparato facente parte della Rete in Fibra Ottica (Cavi Ottici e/o altre apparecchiature) sia conforme alle disposizioni normative e tecniche vigenti; e. a far rispettare al proprio personale, e/o ad eventuali terzi che prestino la propria attività ai fini dell’esecuzione o in connessione con l’oggetto delle presenti Condizioni generali, la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; f. ad accettare che EDES, durante l’espletamento dell’attività manutentiva dell’Infrastruttura ED ES o altra attività connessa o conseguente all’espletamento del pubblico servizio di distribuzionepubblica illuminazione, possa prevedere interruzione nell’utilizzo della Rete in Fibra Ottica dandone comunicazione anche successiva all’Operatore di telecomunicazione; g. a comunicare tempestivamente a ED ES ogni trasferimento a terzi della proprietà o dell’esercizio della Rete in Fibra Ottica, nonché ogni eventuale trasformazione societaria, cessione, scissione e tutto quanto possa incidere sul trasferimento delle obbligazioni contrattuali; x. a corrispondere le penali previste sia nelle presenti Condizioni generali che nel Regolamento tecnico ed economico. 4. L’Operatore garantisce inoltre che l'utilizzo che farà della Rete in Fibra Ottica posata sull’Infrastruttura ED nonché degli apparati ottici installati nell’Impianto oggetto di locazione ES non costituirà violazione di leggi o regolamenti. 5. L’Operatore mantiene ogni responsabilità riguardo a quanto sopra e manleva fin d'ora ED ES da qualsivoglia danno, spesa o costo alla stessa potesse derivare dal mancato rispetto di quanto sopra indicato. 6. L’Operatore è responsabile per tutta la durata dell’IRU verso la Pubblica Amministrazione, l’Autorità del settore delle telecomunicazioni, ED ES e terzi per ogni danno che dovesse essere provocato dall’Operatore e/o da terzi da quest’ultima incaricati, per effetto dell’uso che essa farà della Rete in Fibra Ottica posata sull’Infrastruttura ED nonché degli apparati ottici installati nell’Impianto oggetto di locazioneES. 7. L’Operatore nel caso ED chieda Su richiesta di ES, l’Operatore ed ES potranno valutare congiuntamente la messa a disposizione di Fibre Ottiche per le Esigenze esigenze di connettività del servizio elettricolegate ai servizi erogati da ES verso le pubbliche amministrazioni sugli impianti di proprietà di ES. In tal caso procederanno a concordare il relativo corrispettivo, può rifiutarsi fornendo adeguata motivazione. Nel caso l’Operatore qualora l’operatore accetti la richiesta di ED, le Parti procederanno a concordare il corrispettivo entro il limite massimo di 1,58 €/metro per l’IRU a 20 anniES. 8. L’Operatore deve provvedere a sua cura e spese al rifacimento o spostamento della Rete in Fibra Ottica qualora ED ES debba procedere per qualsiasi ragione al rinnovo o spostamento dell’Infrastruttura ED ES su cui è stata posata la Rete in Fibra Ottica.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Accesso All'infrastruttura Elettrica Di Enel Sole

Ulteriori obblighi dell’Operatore di telecomunicazione. 1. L’Operatore di Telecomunicazione non può costituire alcun gravame sull’Infrastruttura EDR+, né effettuare alcun intervento lesivo dell’integrità della stessa, pena il risarcimento dei danni e la manleva di ED R+ da ogni richiesta risarcitoria o indennitaria formulata da terzi ovvero da ogni sanzione amministrativa o penale. 2. L’Operatore, prima dell’avvio dei lavori, deve comunicare a ED R+ le Imprese Qualificate che realizzeranno i lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED R+ come stabilito nel Regolamento tecnico ed economico. 3. L’Operatore si obbliga, dal momento dell’avvio dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED R+ e per tutta la durata dell’IRU: a. 1.a. ad adempiere alle disposizioni previste nella propria licenza e/o autorizzazione e a tutte le disposizioni di legge e/o amministrative riguardanti la propria attività, di volta in volta in vigore; b. 2.b. a comunicare a EDR+, tempestivamente e comunque non oltre 5 Giorni Xxxxxx da quando ne ha avuto conoscenza, ogni informazione riguardante l’Infrastruttura ED R+ o l’Impianto di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività e che sia utile per la tutela dell’integrità dell’Infrastruttura ED R+ o dell’Impianto, ovvero per l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi di ED R+ ai sensi del presente accordo; c. 3.c. a porre in essere, nei limiti di quanto di propria specifica competenza, tutte le azioni necessarie ed opportune per salvaguardare i diritti di ED R+ sull’Infrastruttura ED R+ o sull’Impianto, informando immediatamente ED R+ in caso di danneggiamento, sequestro e/o pignoramento e/o esecuzioni e/o atti esecutivi sull’Infrastruttura ED R+ o sull’Impianto e/o violazione di diritti di proprietà industriale e/o pretese di terzi riguardo l’Infrastruttura ED R+ o l’Impianto; d. 4.d. ad assicurarsi che ogni apparato facente parte della Rete in Fibra Ottica (Cavi Ottici e/o altre apparecchiature) sia conforme alle disposizioni normative e tecniche vigenti; e. 5.e. a far rispettare al proprio personale, e/o ad eventuali terzi che prestino la propria attività ai fini dell’esecuzione o in connessione con l’oggetto delle presenti Condizioni generali, la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; f. 6.f. ad accettare che EDR+, durante l’espletamento dell’attività manutentiva dell’Infrastruttura ED R+ o altra attività connessa o conseguente all’espletamento del pubblico servizio di distribuzione, possa prevedere interruzione nell’utilizzo della Rete in Fibra Ottica dandone comunicazione anche successiva all’Operatore di telecomunicazione; g. 7.g. a comunicare tempestivamente a ED R+ ogni trasferimento a terzi della proprietà o dell’esercizio della Rete in Fibra Ottica, nonché ogni eventuale trasformazione societaria, cessione, scissione e tutto quanto possa incidere sul trasferimento delle obbligazioni contrattuali; x. 8.h. a corrispondere le penali previste sia nelle presenti Condizioni generali che nel Regolamento tecnico ed economico. 4. L’Operatore garantisce inoltre che l'utilizzo che farà della Rete in Fibra Ottica posata sull’Infrastruttura ED nonché degli apparati ottici installati nell’Impianto oggetto di locazione non costituirà violazione di leggi o regolamenti. 5. L’Operatore mantiene ogni responsabilità riguardo a quanto sopra e manleva fin d'ora ED da qualsivoglia danno, spesa o costo alla stessa potesse derivare dal mancato rispetto di quanto sopra indicato. 6. L’Operatore è responsabile per tutta la durata dell’IRU verso la Pubblica Amministrazione, l’Autorità del settore delle telecomunicazioni, ED e terzi per ogni danno che dovesse essere provocato dall’Operatore e/o da terzi da quest’ultima incaricati, per effetto dell’uso che essa farà della Rete in Fibra Ottica posata sull’Infrastruttura ED nonché degli apparati ottici installati nell’Impianto oggetto di locazione. 7. L’Operatore nel caso ED chieda la messa a disposizione di Fibre Ottiche per le Esigenze di connettività del servizio elettrico, può rifiutarsi fornendo adeguata motivazione. Nel caso l’Operatore accetti la richiesta di ED, le Parti procederanno a concordare il corrispettivo entro il limite massimo di 1,58 €/metro per l’IRU a 20 anni. 8. L’Operatore deve provvedere a sua cura e spese al rifacimento o spostamento della Rete in Fibra Ottica qualora ED debba procedere per qualsiasi ragione al rinnovo o spostamento dell’Infrastruttura ED su cui è stata posata la Rete in Fibra Ottica.

Appears in 1 contract

Samples: Access Agreement

Ulteriori obblighi dell’Operatore di telecomunicazione. 1. L’Operatore di Telecomunicazione non può costituire alcun gravame sull’Infrastruttura EDelettrica, né effettuare alcun intervento lesivo dell’integrità stessi della stessa, pena il risarcimento dei danni e la manleva di ED da ogni richiesta risarcitoria o indennitaria formulata da terzi ovvero da ogni sanzione amministrativa o penale. 2. L’Operatore, prima dell’avvio dei lavori, deve comunicare a ED le Imprese Qualificate che realizzeranno i lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED come stabilito nel Regolamento tecnico ed economico. 3. L’Operatore si obbliga, dal momento dell’avvio dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED elettrica e per tutta la durata dell’IRU: a. ad adempiere alle disposizioni previste nella propria licenza e/o autorizzazione e a tutte le disposizioni di legge e/o amministrative riguardanti la propria attività, di volta in volta in vigore; b. a comunicare a ad ED, tempestivamente e comunque non oltre 5 Giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ogni informazione riguardante l’Infrastruttura ED elettrica o l’Impianto di cui sia venuto venuta a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività e che sia utile per la tutela dell’integrità dell’Infrastruttura ED elettrica o dell’Impianto, ovvero per l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi di ED ai sensi del presente accordo; c. a porre in essere, nei limiti di quanto di propria specifica competenza, tutte le azioni necessarie ed opportune per salvaguardare i diritti di ED sull’Infrastruttura ED elettrica o sull’Impianto, informando immediatamente ED in caso di danneggiamento, sequestro e/o pignoramento e/o esecuzioni e/o atti esecutivi sull’Infrastruttura ED elettrica o sull’Impianto e/o violazione di diritti di proprietà industriale e/o pretese di terzi riguardo l’Infrastruttura ED elettrica o l’Impianto; d. ad assicurarsi che ogni apparato facente parte della Rete in Fibra Ottica (Cavi Ottici e/o altre apparecchiature) utilizzato sia conforme alle disposizioni normative e tecniche vigentiin materia di telecomunicazioni; e. a far rispettare al proprio personale, e/o ad eventuali terzi che prestino la propria attività ai fini dell’esecuzione o in connessione con l’oggetto delle presenti Condizioni generali, la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; f. ad accettare che ED, durante l’espletamento dell’attività manutentiva dell’Infrastruttura ED elettrica o altra attività connessa o conseguente all’espletamento del pubblico servizio di distribuzione, possa prevedere interruzione nell’utilizzo della Rete in Fibra Ottica dandone comunicazione anche successiva all’Operatore di telecomunicazione; g. a comunicare tempestivamente a ED ogni trasferimento a terzi della proprietà ad accettare la sospensione o dell’esercizio l’interruzione lavori imposte da ED. durante il controllo in corso d’opera e nella fase manutentiva della Rete in Fibra Ottica, nonché ogni eventuale trasformazione societaria, cessione, scissione per violazione delle presenti condizioni generali e tutto quanto possa incidere sul trasferimento delle obbligazioni contrattualidel Regolamento Tecnico ed economico; x. a corrispondere le penali previste sia nelle h. ad accettare la risoluzione del contratto riferito alle singole offerte che ED comunichi per violazione delle presenti Condizioni condizioni generali che nel e del Regolamento tecnico Tecnico ed economico. 43. L’Operatore garantisce inoltre che l'utilizzo che farà della Rete in Fibra Ottica posata sull’Infrastruttura ED nonché degli apparati ottici installati nell’Impianto oggetto di locazione elettrica, dell’Impianto e dell’apparecchiatura ivi installata non costituirà violazione di leggi o regolamenti. 54. L’Operatore mantiene ogni responsabilità riguardo a quanto sopra e manleva fin d'ora ED da qualsivoglia danno, spesa o costo alla stessa potesse derivare dal mancato rispetto di quanto sopra indicato. 65. L’Operatore è responsabile per tutta la durata dell’IRU verso la Pubblica Amministrazione, l’Autorità del settore delle telecomunicazioni, ED e terzi per ogni danno che dovesse essere provocato dall’Operatore e/o da terzi da quest’ultima incaricati, per effetto dell’uso che essa farà della Rete in Fibra Ottica posata posta sull’Infrastruttura ED nonché degli apparati ottici installati nell’Impianto oggetto di locazioneelettrica o dell’apparecchiatura posta sull’Impianto. 76. L’Operatore si impegna, come meglio indicato nel caso ED chieda la messa Regolamento tecnico ed economico, a mettere a disposizione di ED una coppia di Fibre Ottiche per le Esigenze di connettività in Fibra Ottica del servizio elettrico, può rifiutarsi fornendo adeguata motivazionea fronte del pagamento di un corrispettivo. 7. Nel caso Pertanto l’Operatore accetti prima dell’esaurimento della disponibilità di coppie di Xxxxx Xxxxxx, informa ED affinché la richiesta stessa possa richiedere, se ritenuto necessario, l’ uso di ED, le Parti procederanno a concordare il corrispettivo entro il limite massimo di 1,58 €/metro per l’IRU a 20 anniuna coppia. 8. L’Operatore deve provvedere si impegna a sua cura e spese corrispondere a ED, assumendone l'onere, entro 30 Giorni dal ricevimento della relativa comunicazione completa di documentazione comprovante la fondatezza della richiesta di rimborso, la provvista finanziaria necessaria al rifacimento pagamento degli importi corrispondenti alle penalità applicate ad ED ovvero ai premi che quest'ultima non abbia ricevuto a causa delle interruzioni del servizio di distribuzione resesi necessarie per consentire gli interventi di posa o spostamento manutenzione della Rete in Fibra Ottica qualora ED debba procedere per qualsiasi ragione al rinnovo o spostamento dell’Infrastruttura ED su cui è stata posata la Rete in Fibra Ottica.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Accesso All'infrastruttura Elettrica