Urto veicoli Clausole campione

Urto veicoli. La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli, anche se appartenenti all’assicurato, in transito sulla pubblica via e sulle aree equiparate.
Urto veicoli. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (esclusi in ogni caso i veicoli iscritti al P.R.A.) da urto di veicoli, natanti o mezzi ferroviari, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio. Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
Urto veicoli. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da urto di veicoli, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza.
Urto veicoli. L͛ ƐƐŝĐriƵspƌonĂdeƚdeŽi ƌdaĞnni materiali e diretti causati aůů͛ĂƐƐdaŝurĐtoƵdiƌĂƚŽ ǀĞŝĐŽůŝ͕ xX xxXXXxxX XXxxX XXxxxxXX ǀ servizio La garanzia viene prestata con una franchigia a carico dell'Assicurato di EURO 150,00
Urto veicoli. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via e/o carri ferroviari.
Urto veicoli. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati da urto di veicoli in transito sulla pubblica via non appartenenti all’assicurato nel suo servizio. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 2.500,00.
Urto veicoli danni che l'urto dei veicoli non appartenenti all'Assicurato ed in transito sulla pubblica via può cagionare agli Immobili assicurati anche quando non vi sia sviluppo di Incendio.
Urto veicoli. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (esclusi in ogni caso i veicoli iscritti al P.R.A.) da urto di veicoli in transito non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio. La presente garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Urto veicoli”.
Urto veicoli. La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli non di proprietà dell’Assicurato ed in transito sulla pubblica via. L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.