CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I RISCHI DELL’INCENDIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI
CONTRO I RISCHI DEL FURTO DEI BENI MOBILI
POLIZZA N.
Contraente:
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Via Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, 36
00000 - XXXXXXXXXXXX XXXXXX (XX) Partita IVA: 00481880268
EFFETTO: ore 24 del 30.09.2017
SCADENZA: ore 24 del 30.09.2020
INDICE
PARTE COMUNE
1.00 DEFINIZIONI
2.00 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
3.00 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
SEZIONE INCENDI
4.00 DESCRIZIONE DEL RISCHIO - PARTITE ASSICURATE
5.00 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE / ESCLUSIONI
6.00 CONDIZIONI PARTICOLARI
SEZIONE FURTI
7.00 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
8.00 CONDIZIONI PARTICOLARI
9.00 PARTITE ASSICURATE E PREMIO ANNUO
10.00 LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
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1.00 - DEFINIZIONI
1.01 - Definizioni generali
Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Contraente | la persona giuridica che stipula il presente contratto; |
Assicurato | il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione; |
Assicurazione | il contratto di Assicurazione; |
Danni diretti: | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l’assicurazione; |
Danni consequenziali: | Sono danni materiali non direttamente provocati dall’evento (ad esempio: incendio, fulmine), ma imputabili a cause diverse tutte però conseguenti all’evento stesso; |
Franchigia | Importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell’indennizzo spettante, tale importo va in deduzione all’ammontare dell’indennizzo che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita: |
Polizza | il documento che prova l’Assicurazione; |
Premio | la somma dovuta dal Contraente alla Società; |
Indennizzo | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; |
Scoperto | Importo, che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso; |
Sinistro | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; |
Società | l’Impresa Assicuratrice. |
1.02 - Altre definizioni
Cose assicurate | beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche enti assicurati; |
Fabbricati | Le intere costruzioni edili complete o in corso di costruzione o riparazione, comunque costruiti, con relativi fissi ed infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi del fabbricato, tutte le pertinenze, recinzioni, tettoie e pensiline, nonché capannoni, tensostrutture, con caratteristiche assimilabili a capannone pressostatico, impianti sportivi e relative pertinenze, cimiteri, loculi e annessi, cappelle, monumenti funebri, fognature (escluse strade e pavimentazione esterna), nonché eventuali quote spettanti alle parti comuni, escluso solo quanto compreso nella definizione di Contenuto; |
Contenuto Mobilio | Macchinario, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione ed impianti elettrici, igienici e sanitari e |
arredamento | simili con le relative condutture di adduzione e scarico, impianti semaforici, impianti di illuminazione stradale, impianti di telesorveglianza, ascensori e montacarichi, attrezzature delle eventuali officine e laboratori di riparazione, compresi i pezzi di ricambio, mezzi di locomozione interna non iscritti al PRA di proprietà dell’Assicurato, mobili, attrezzi, impianti, apparecchiature elettriche ed elettroniche, arredi anche urbani, dotazioni varie e tutto quanto in genere e di appartenenza ad uffici tecnici, amministrativi, a servizi generali, mensa, merci, merci speciali compresi infiammabili ed esplodenti nelle quantità necessarie all’attività svolta, il tutto ovunque nell’ambito delle ubicazioni del Contraente, anche all’aperto; A maggior precisazione viene stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni ente assicurato, deve intendersi coperto dalla presente polizza, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all’aperto. Nell’eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione, o che tale assegnazione fosse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla partita “contenuto”; |
Xxxxxx | Xxxxxx, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore; |
Cose speciali | - opere d’arte: 7 quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte, raccolte scientifiche d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, libri d’antiquariato e cose aventi valore artistico od affettivo; - documenti d’archivio, contabili e simili, tanto cartacei che informatici - documentazione fotografica varia; |
Mezzi di custodia, casseforti o camere corazzate | Sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e preziosi, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature. Tali mezzi sono classificabili in base alle norme che seguono: 1) Norma EN (Normativa Europea) 1143-1 pubblicata nel gennaio 1997 e adottata in Sede nazionale nel novembre 1997 come UNI EN 1143-1 e Certificazione italiana ICIM. La Certificazione Europea UNI EN 1143-1 classifica le Casseforti in 11 gradi (da 0 al X) e le Camere e Porte Corazzate in 14 gradi (da 0 a XIII); l’ICIM integra ciascun grado con ulteriori 7 grado e cioè: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Ipsilon, Zeta ed Eta. L’eventuale sigla EX indica che il contenitore è certificato positivamente per attacchi condotti con esplosivi. Casseforti a muro, Armadi corazzati e Armadi di sicurezza possono risultare classificati soltanto in base alla normativa ICIM. Per le casseforti che non raggiungono i requisiti minimi previsti dalle norme su menzionate, vale la norma UNI 10868. 2) Normativa A.N.I.A. che classifica i mezzi di custodia, costruiti prima del 1997, in: Casseforti e Camere Corazzate di grado A, B e C, Camere di Sicurezza, Casseforti a muro, Armadi corazzati e Armadi di sicurezza. |
2.00 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
2.01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.
Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell’Assicurato e/o Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
2.02 - Variazioni del rischio
L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ.
Resta fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 2.01.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio in corso al momento della comunicazione da parte dell’Assicurato e/o Contraente, ai sensi e a parziale deroga dell’art. 1897 Cod. Civ, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
2.03 - Altre Assicurazioni
Premesso che il Contraente, a parziale deroga dell’art. 1910 Cod. Civ, è esonerato dal comunicare preventivamente alla Società se sullo stesso rischio coesistono altre Assicurazioni, in caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi -escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente- superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
2.04 - Recesso in caso di sinistro
La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte
Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.
2.05 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 45 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 45 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta
comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o fax o e.mail
Si precisa che se dai controlli effettuati dall’Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall’Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.
2.06 - Durata del contratto – facoltà annuale di recesso
La durata del presente contratto è fissata con effetto dalle ore 24.00 del 30.09.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 30/09/2020 senza possibilità di rinnovo tacito alla scadenza.
Il premio verrà suddiviso nelle seguenti rate:
Il premio annuo lordo anticipato sarà suddiviso nelle seguenti rate:
pagamento premio rata iniziale dal 30/9/2017 al 31/12/2017: entro il 15/10/2017 pagamento premio rata successiva dal 31/12/2017 al 30/6/2018: entro il 15/1/2018 pagamento premio rata successiva dal 30/6/2018 al 31/12/2018: entro il 15/7/2018 pagamento premio rata successiva dal 31/12/2018 al 30/06/2019: entro il 15/1/2019 pagamento premio rata successiva dal 30/6/2019 al 31/12/2019: entro il 15/7/2019 pagamento premio rata successiva dal 31/12/2019 al 30/06/2020: entro il 15/1/2020 pagamento premio rata successiva dal 30/6/2020 al 30/9/2020: entro il 15/7/2020
L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.
Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza
Si conviene che nell’ ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, è in ogni caso facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta. Qualora siano previsti in polizza limiti di indennizzo annuali, franchigie e quant’altro, gli stessi verranno ridotti in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale, salvo diversi accordi fra le parti, intercorsi al momento della richiesta di proroga.
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità
a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
2.07 - Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Negli altri casi la Società potrà esercitare tale azione esclusivamente su autorizzazione del Contraente, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione medesima verso il responsabile.
2.08 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
2.09 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
2.10 - Foro competente
Foro competente è quello ove ha sede il Contraente.
2.11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
2.12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
2.13 – Posta certificata
Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all’attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l’inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.
2.14 – Tracciabilità dei flussi
L’assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. ..........
Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
3.00 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
3.01 - Obblighi dell’Assicurato e/o Contraente in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 Cod. Civ.;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi ed a parziale deroga dell’art. 1913 Cod. Civ.;
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ.
L’Assicurato deve altresì:
• solo per i sinistri di incendio o di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
• dopo aver denunciato il sinistro all’Assicuratore, l’Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell’attività;
• trascorsi 30 giorni dalla denuncia, se il perito dell’Assicuratore non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
• conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con il 30° giorno dalla denuncia del sinistro;
• predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettere a disposizione i suoi registri, conti fatture o altra documentazione strettamente inerente il sinistro che possa essere richiesta dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, per stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l’Assicurato, la quantità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro;
• denunciare tempestivamente eventuali titoli di credito anche al debitore colpiti dal sinistro, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.
3.02 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato, che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
3.03 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle parti:
b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere a coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti paga le spese del proprio Perito, quelle del terzo sono ripartite a metà.
3.04 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3.01;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al seguente art. 3.05;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 3.03 i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
3.05 - Valore delle cose assicurate
L’Assicurazione è prestata:
⮚ per gli immobili, la spesa necessaria, al lordo degli oneri fiscali, per l’integrale ricostruzione a nuovo dell’intero immobile assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
⮚ per i beni mobili, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali, oppure equivalenti per funzionalità e rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e relativi oneri fiscali;
⮚ per i valori, per la somma o l’importo indicato sui valori stessi, salvo sia ammesso avviare per tali enti regolare procedura di ammortamento, nel qual caso l’ammontare del danno si calcolerà sulla base delle spese effettivamente sostenute per tale procedura;
⮚ per le opere d’arte, i metalli preziosi e simili per il loro valore di mercato.
⮚ per le cose speciali per il loro valore al momento del sinistro, tranne per :
a) documenti d’archivio, contabili e simili, tanto cartacei che informatici, per i quali si stima il rimpiazzo del materiale vergine più il costo di ricostruzione dei dati, che verrà indennizzato a ricostruzione avvenuta sempre che questa avvenga entro 18 mesi dall’atto di liquidazione amichevole, salvo comprovato ritardo dovuto a cause di forza maggiore.
b) documentazione fotografica varia, per i quali si stima il rimpiazzo con materiale in bianco.
3.06 - Determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, in caso di sinistro si determina, per ogni partita:
a) l’ammontare del danno e del relativo indennizzo sulla base del valore a nuovo, come specificato dall’articolo precedente, dedotto un deprezzamento stabilito per i fabbricati in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante; per i macchinari/contenuto stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante
b) il supplemento che, aggiunto all’indennizzo di cui sopra, determina l’indennizzo complessivo secondo il valore a nuovo;
il supplemento di indennizzo per partita, qualora la somma assicurata risulti:
1. superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall’intero ammontare del supplemento;
2. inferiore al valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte della differenza per l’integrale assicurazione a nuovo, viene ridotto nella proporzione esistente fra detta parte e la differenza
3. uguale o inferiore al momento del sinistro, diventa nullo.
Fermo quanto previsto alla condizione anticipo indennizzi, il saldo del supplemento di indennizzo sarà effettuato al termine o in base allo stato di avanzamento lavori. L’indennizzo sarà eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, oppure entro 30 gg da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, purché avvenga, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dall’atto di liquidazione amichevole.
I lavori di ricostruzione o rimpiazzo possono essere effettuati in altra area, purché in Italia, a condizione che l’esborso della Società non venga aumentato.
Per la determinazione del danno relativamente ai fabbricati, al macchinario/contenuto, alle merci, ai valori, alle opere d’arte, alle cose speciali, si deve fare riferimento all’art. 3.05, deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e di quelle danneggiate.
3.07 – Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 Cod. Civ, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
3.08 – Pagamento dell’indenizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di disaccordo fra assicurato e Società sull’ammontare dell’indennizzo dovuto dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Si precisa che, nel caso sia stata aperta un’inchiesta giudiziaria, sulle cause del sinistro, la Compagnia non effettuerà il pagamento dell’indennizzo qualora dagli atti emerga sospetto di dolo nei confronti del Contraente.
3.09 – indennizzo separato
Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall’art. 3.08 - Pagamento dell’indennizzo sarà applicato, dietro richiesta del Contraente/Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
3.10 - Anticipo indennizzi
L'Ente Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere versato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di 100.000,00 €.
L’indennizzo anticipato non potrà comunque superare l’importo massimo di € 1.000.000,00.
L'obbligo della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
3.11 – Pagamento di indennizzo prima della chiusura di istruttoria
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento dell’indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.
3.12 – Prosieguo attività senza perizia
Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare da parte dell’Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l’obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso allo stesso di poter proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.
SEZIONE INCENDIO
4.00 DESCRIZIONE DEL RISCHIO – PARTITE ASSICURATE
4.01 – Descrizione del rischio
Premesso che il Comune di CASTELFRANCO VENETO, è proprietario, ha in locazione, comodato o in uso da terzi, vari fabbricati o porzioni di fabbricati, variamente elevati, sia comunicanti che divisi, destinati in prevalenza ai servizi istituzionali ed a quant’altro inerente l’espletamento delle attività del Contraente, nulla escluso, né eccettuato, compreso anche gli enti concessi in locazione, comodato o uso a terzi. Alla voce fabbricati vengono pure considerati giardini, anche con alberi ad alto fusto.
4.02 – Partite assicurate
Fabbricati, come definiti dall’art. 1.02 – Altre definizioni:
€ 201.188.551,00
Contenuto, ovunque ubicato, come definiti dall’art. 1.02 – Altre definizioni:
€ 8.585.081,22
Specie arboree a P.R.A., ubicate c/o parco Bolasco
€ 300.000,00
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza dell’importo suindicato.
Opere d’arte a P.R.A., con valore singolo inferiore ad € 100.000,00
€ 200.000,00
La Società assicura quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre, metalli preziosi e cose aventi valore artistico con valore singolo inferiore ad € 100.000,00
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza dell’importo suindicato.
Opere d’arte, con valore singolo superiore ad € 100.000,00
€ 800.000,00
Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di Terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, salvo i veicoli dei Dipendenti dell’Assicurato, i mezzi di trasporto sotto carico e scarico e/o in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato, il quale deve astenersi da qualunque transizione o riconoscimento della proprio responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del cod. civ.
Il massimale stabilito quale limite di indennizzo si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.
La presente estensione di garanzia è prestata nel limite di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno.
Spese demolizione, sgombero, bonifica e ricollocamento
Come tali intendendosi le spese e/o costi necessariamente sostenuti, a seguito di sinistro indennizzabile, per:
• demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico autorizzato a ricevere i residuati del sinistro;
• bonificare mobili ed immobili assicurati e il terreno su cui insistono inquinamenti a causa del sinistro o delle operazioni di spegnimento;
• smaltire i residui del sinistro anche se costituenti a norma di legge rifiuti “tossici o nocivi” “rifiuti speciali” o “pericolosi”.
• lo smontaggio, lo svuotamento, la temporanea rimozione la successiva ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati.
La garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per annualità assicurativa, con il limite di € 500.000,00 per singola ubicazione.
Danni indiretti a percentuale
A parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che regolano l’Assicurazione Incendio, in caso di sinistro l’indennizzo – calcolato per ciascuna partita separatamente – sarà maggiorato del 15% a titolo di risarcimento per interruzione od intralcio dell’attività e con il massimo del 10% del capitale assicurato, fino alla concorrenza di € 500.000,00 per annualità assicurativa.
4.03 – Cose assicurabili a condizioni speciali
Xxxxxx intendersi comprese in garanzia le cose di seguito precisate:
A) Ricostruzione archivi, documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor
La Società risponde, fino alla concorrenza di € 25.000,00 e senza l’applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati non espressamente assicurati con altre coperture Assicurative, comprese le spese per il riacquisto di supporti informatici, fissi o mobili, software, nonché quelle per la ricostruzione dei dati su di essi memorizzati
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute.
B) Valori
La Società risponde, fino alla concorrenza di € 50.000,00 e senza l’applicazione della regola proporzionale, dei danni subiti dai valori.
5.00 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE / ESCLUSIONI
5.01 – Oggetto dell’Assicurazione (rischi espressi)
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi da:
• incendio
• fulmine
• esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi
• caduta di aeromobili o corpi orbitanti loro parti o cose da essi trasportate.
Si indennizza altresì:
• i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione od distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; purché conseguenti agli eventi previsti in polizza che abbiano colpito le cose assicurate, oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse, ferme le limitazioni previste alla Sezione 5.00 Condizioni particolari;
• i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio.
La garanzia è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
5.02 – Esclusioni
Qualora non ricompresi alla Sezione 6.00 – Condizioni particolari, sono esclusi i danni:
a) verificatesi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il contraente o l’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatesi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il contraente o l’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcuni rapporto con tali eventi;
c) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici;
d) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato o del Legale Rappresentante;
e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
f) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) ai macchinari ed impianti nei quali si siano verificati scoppi se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;
h) da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
i) danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che riguardi la materialità delle cose assicurate.
5.03 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
5.04 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
6.00 – CONDIZIONI PARTICOLARI
6.01 - Parificazione dei danni da incendio
Ad integrazione delle condizioni del presente contratto sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle autorità, anche quelli prodotti dall’assicurato o da terzi allo scopo di impedire e di arrestare l’incendio, compresi quelli prodotti dagli impianti di estinzione.
6.02 – Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.
6.03 – Colpa grave
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e /o dell’Assicurato, e da dolo e colpa grave dei dipendenti e delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
6.04 - Deroga alla proporzionale
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1907 Cod. Civ, si conviene tra le parti che in caso di danno non si farà luogo all’applicazione della proporzionale per le partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro.
Qualora la somma assicurata risultasse inferiore quanto disposto nel predetto articolo rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
6.05 - Diminuzione valori / Diminuzione di rischio
A parziale deroga dell’art. 2.02 – Variazione del rischio, si conviene tra le parti che in caso di diminuzione dei valori / diminuzione del rischio la riduzione di premio conseguente sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta.
6.06 - Inserimento automatico nuovi beni assicurati
Si conviene tra le parti che, per un importo pari al 30% della somma assicurata rispettivamente alle partite Fabbricati e Contenuto, sono automaticamente inseriti in garanzia nuovi beni che l'Ente acquisisce per i quali resta comunque a carico del Contraente l’obbligo della comunicazione di acquisto o uso, entro 30 giorni immediatamente successivi ad ogni annualità assicurativa.
I nuovi valori verranno sommati agli importi indicati in polizza e costituiranno il capitale preventivato per la nuova annualità. L'assicurato si impegna a pagare il conguaglio di premio che verrà calcolato applicando agli aumenti di valore, per l'annualità o minor periodo intercorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza.
6.07 - Beni presso terzi
La Società prende atto che per un valore non superiore al 10% delle partite beni mobili si intendono assicurati presso terzi, in ubicazioni diverse da quelle dichiarate beni di proprietà e/o gestione del Contraente. Fermo restando che la somma assicurata alla partita beni mobili rappresenta la totalità dei beni complessivamente esistenti sia nelle ubicazione assicurate che presso terzi.
6.08 - Onorario periti e consulenti
In caso di sinistro indennizzabile a termini del presente contratto, la Società rimborserà le spese e gli onorari dei periti o dei consulenti che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto nel presente contratto.
In caso di lodo arbitrale, sarà pure a carico della Società la quota parte di spese ed onorari competenti al terzo perito o consulente incaricato.
Questa integrazione di garanzia e' prestata nel limite del 3% dell'indennizzo, con un massimo di € 100.000,00 per annualità assicurativa.
6.09 - Contiguità e vicinanze pericolose
Il Contraente è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di venti metri dai fabbricati assicurati, o contenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio.
6.10 – Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
6.11 – Fenomeno elettrico
La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Sono esclusi i danni causati da usura o da carenza di manutenzione.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 2.500,00.
In nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri, che avvengano nel corso del stessa annualità assicurativa, per un importo superiore a € 100.000,00.
6.12- Acqua condotta - Ricerca del guasto
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati causati da fuoriuscita d’acqua, causati da guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato e/o dell’attività descritta.
La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, infiltrazioni.
Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 2.500,00.
Ai soli effetti della garanzia ricerca e riparazione del guasto in nessun caso la società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa € 50.000,00.
6.13 - Eventi atmosferici
Premesso che la Società a seguito di sinistro non escluso a termini della presente polizza risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia, la Società stessa risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.
La Società non risponde:
a) Dei danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazioni di ruscelli, accumuli di acqua ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;
b) Dei danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
c) dei danni subiti da:
• insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
• enti all'aperto non per naturale destinazione e salvo quanto diversamente indicato;
• lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previo detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno con un importo minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico dell’Ente. Per tale estensione di garanzia si conviene un massimo indennizzo per sinistro pari al 80% del capitale assicurato per singola ubicazione.
6.14 - Rottura accidentale di lastre e cristalli
La Società risarcisce la rottura accidentale di lastre e cristalli di vetro stampato in edifici di proprietà o in uso al Contraente da qualsiasi causa determinata.
Per tale copertura è previsto un limite di risarcimento di € 2.500,00 per lastra e un massimo indennizzo annuo pari a € 25.000,00.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 2.500,00.
6.15 – Grandine
Ad integrazione di quanto disposto alla garanzia “Eventi atmosferici”, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a
• serramenti, vetrate e lucernari
• lastre in cemento- amianto e manufatti in materia plastica
La Società risponderà dei danni fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e per anno, previa detrazione di € 2.500,00 per ogni singolo sinistro.
6.16– Gelo
La garanzia si intende estesa ai danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o per le attività descritte in polizza.
La presente estensione di garanzia è prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 150.000,00, previa detrazione di una franchigia fissa di € 2.500,00 per sinistro.
6.17 - Acqua piovana
La Compagnia si obbliga a risarcire l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e per anno, previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia fissa di € 2.500,00.
Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione:
• i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
• i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana.
6.18 – Intasamento gronde e pluviali
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.
La presente estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e per anno, all’indennizzo sarà applicata una franchigia fissa di € 2.500,00.
Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l’intasamento di gronde e pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasioni di precipitazioni di carattere eccezionale.
6.19 - Eventi socio/politici
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato, degli altri danni materiali diretti causati alle cose assicurate anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non del contraente o dell’assicurato) che prendano parte a tumulti popolari scioperi sommosse o che compiano, individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi compresi quello di terrorismo o di sabotaggio.
La Società non risponde dei danni causati da:
a) inondazione, frana, dispersione liquidi;
b) rapina, estorsione, saccheggio ed ammanchi in genere;
c) da fenomeno elettrico, a macchine elettriche ed impianti elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
f) verificatesi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previo detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno con un importo minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico dell’Ente. Per tale estensione di garanzia si conviene un massimo indennizzo per sinistro pari al 80% del capitale assicurato per singola ubicazione.
Limitatamente alla garanzia terrorismo si conviene un massimo indennizzo per anno pari a € 10 milioni nell'intera annualità assicurativa.
6.20 - Onda sonica
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 2.500,00.
6.21 - Fumo
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo, gas, vapore, fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell’attività descritta in polizza in conseguenza di:
• di guasto improvviso ed accidentale agli impianti medesimi;
• eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 2.500,00.
6.22 - Urto veicoli
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati da urto di veicoli in transito sulla pubblica via non appartenenti all’assicurato nel suo servizio.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 2.500,00.
6.23 - Caduta aeromobili, meteoriti, scorie, corpi celesti
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di aeromobili, compresi corpi rotolanti anche non pilotati, loro parti e/o cose da essi trasportate, dalla caduta di meteoriti e relative scorie, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta.
6.24 - Implosione
Premesso che per implosione s’intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e o carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da implosione agli enti assicurati alle partite tutte.
Se l’evento originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia operante in analogia con quanto previsto la clausola scoppio.
6.25 – Autocombustione
La Società risponde dei danni materiali e diretti prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate.
6.26 - Xxxxx e smottamenti
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di frane, smottamento o cedimento del terreno in genere anche se tali eventi sono causati dal terremoto.
La garanzia è prestata con uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo con un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 50.000,00. Il massimo risarcimento per sinistro e per anno sarà di € 250.000,00.
6.27 - Sovraccarico neve
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti e beni assicurati da sovraccarico neve sui tetti, compresi i danni che si verificassero all’interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocati dal peso della neve.
Si intendono esclusi dalla presente estensione i danni:
a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. Ministero dei Ll.Pp. del 12.02.82) ed al loro contenuto;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che tale rifacimento risulti ininfluente ai fini della presente estensione ) e al loro contenuto;
c) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve;
d) causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia
Agli effetti della presente estensione di garanzia resta comunque convenuto che:
e) dall’indennizzo verrà detratto, per singolo sinistro, un importo pari al 10% dell’indennizzo stesso, con l’avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a € 2.500,00 ne superiore a € 25.000,00.
f) il massimo indennizzo per sinistro sarà pari al 30% del capitale assicurato per singola ubicazione con il massimo di € 2.000.000,00.
6.28 - Inondazione alluvione
La Società risponde di danni materiali e diretti compresi quelli da incendio esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto con l’esclusione dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, mancata o anormale distribuzione di energia elettrica termica od idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione alluvione allagamento sugli enti assicurati
La garanzia è prestata con uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo con un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 50.000,00. Il massimo risarcimento per sinistro sarà pari al 30% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di € 5 milioni.
6.29 - Allagamento
La Società risponde di danni materiali e diretti compresi quelli da incendio esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto con l’esclusione dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, mancata o anormale distribuzione di energia elettrica termica od idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’allagamento sugli enti assicurati.
La garanzia è prestata con uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo con un minimo di € 2.500,00 ed un massimo di € 50.000,00. Il massimo risarcimento per sinistro sarà pari al 30% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di € 5 milioni.
6.30 – Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.
La garanzia è prestata con uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo con un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 50.000,00. Il massimo risarcimento per sinistro sarà pari al 30% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di € 5 milioni.
6.31 - Oneri di ricostruzione a Enti e/o Autorità Pubbliche
Sono compresi anche i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
6.32 - Compensazione tra partite
Se la somma assicurata con una singola partita al momento del sinistro è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene suddivisa tra le altre partite colpite da sinistro con definizione dei valori in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite. Resta convenuto che non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.
6.33 – Xxxxx consequenziali
Ad integrazione delle Norme che regolano l’Assicurazione Incendio, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.
6.34 – Ascensori e montacarichi
La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni degli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
6.35 – Enti all'aperto
La società indennizza i danni alle merci, macchinari, attrezzatura che si trovi all'esterno, all'aperto purché siano all'interno di un'area recintata, nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività e/o i servizi del Contraente. La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno, previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per ogni singolo sinistro.
6.36 - Parcheggi – presenza di autoveicoli
In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione e limitatamente ai danni causati da incendio, esplosione e scoppio, si intendono assicurate sino alla concorrenza di € 50.000,00, previa detrazione di franchigia fissa di € 2.500,00, le autovetture dell'Ente, di terzi, dei dipendenti e degli amministratori ricoverati al chiuso negli immobili di proprietà o in uso o all'aperto su area recintata gestita dall’Assicurato.
Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi di suddetti veicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.
6.37 – Sostanze infiammabili e merci speciali
La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'assicurato ritiene di adottare.
6.38 – Enti in leasing
Gli Enti in uso all’Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza
• dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla. rivalsa nei confronti del locatore;
• dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.
Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relativa deroga parziale, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.
SEZIONE FURTO
7.00 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
7.01 – Descrizione del rischio
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai rischi di seguito precisati.
Con la presente polizza si assicurano, nei locali dell’Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto, in proprietà e/o locazione, uso e/o gestione, a qualunque uso adibito ed ovunque ubicati nel territorio di competenza:
a. arredamento, attrezzature di ogni tipo, beni, strumenti scientifici e didattici, opere d’arte di valore singolo inferiore ad Euro 100.000,00, merci di ogni genere e quant’altro inerente le attività istituzionali e non dell’Ente, degli Istituti Comprensivi Statali, delle Associazioni e di privati, posti all’interno di immobili comunali o di immobili in uso dall’Ente, nonché beni di proprietà comunale collocati in immobili di terzi;
b. automezzi chiusi a chiave non soggetti all’obbligo della legge n. 990/1969, attrezzature, beni e macchinari da cantiere e tutto quanto serve per le manutenzioni di qualsiasi immobile (edifici, opere di urbanizzazione, impianti sportivi);
c. merci ed attrezzature, anche all’aperto purché caricati su automezzi chiusi a chiave che si trovino all’interno di un’area recintata, esclusivamente nell’ambito delle ubicazioni assicurate. Si considera come recinto l’area di pertinenza delle ubicazioni assicurate, circondata da case, mura, cancellate, rete metallica, avente uno o più accessi presidiati da cancelli, porte, tutti chiusi a chiave o con idonei congegni di bloccaggio.
d. Opere d’arte, con valore singolo superiore ad Euro 100.000,00 collocate in Municipio (identificate al capitolo Partite assicurate).
Per i beni di cui alle lettere a., b. e c. l’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza dell’importo di Euro 200.000,00.
Per i beni di cui alla lettera d. l’assicurazione è prestata a valore intero e la somma assicurata è di Euro 800.000,00.
7.02 - Furto
Intendendosi per tale il reato consistente nell’impossessamento della cosa altrui da chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Cod. Pen.), perpetrato mediante scasso, rottura dei muri perimetrali o dei mezzi di protezione e chiusura; chiavi false, grimaldelli o arnesi simili, introduzione clandestina, introduzione per vie diverse da quelle ordinarie, con superamento di ostacoli mediante mezzi artificiosi o agilità personale; chiavi autentiche se smarrite, rapinate estorte o rubate, purché l’evento sia stato denunciato alle Autorità competenti e in tal caso la garanzia sarà operante dal momento della denuncia sino ad un massimo di 5 gg.
Relativamente all’introduzione clandestina, se l’asportazione della refurtiva avviene senza effrazione dei mezzi di chiusura il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10%.
Relativamente ai Valori la garanzia furto opera esclusivamente quanto gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o nei mezzi di custodia.
7.03 - Rapina
Intendendosi per tale il reato consistente nell’impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia (art. 628 Cod. Pen.), avvenuto nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia indicati in polizza.
7.04 - Estorsione
Intendendosi per tale il reato di cui all’art. 629 del Codice Penale e più precisamente il caso in cui l’Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso e/o i suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia che la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all’interno dei locali descritti in polizza.
7.05 - Portavalori
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da sottrazione di denaro carte valori e titoli di credito a seguito di:
x. xxxxx avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
b. furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
x. xxxxxx;
x. xxxxx strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
portati da un incaricato dal Contraente fuori dai locali ove si svolge l’attività dell’assicurata, per trasferirli ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.
Il portavalori può essere un componente del Consiglio di Amministrazione, un Dipendente o altra persona incaricata dall’Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70).
La garanzia è prestata in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della somma assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal contraente in conseguenza del contratto del contraente con l’istituto di trasporti.
7.06 - Parificazione danni
Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati alle cose assicurate nel compiere o nel tentare i reati stessi.
7.07 - Esclusioni
Le garanzie inerenti gli articoli precedenti non sono operanti qualora:
a. si ravvisi il caso di dolo degli Amministratori e del Personale tutto, dipendente e non dipendente;
b. si verifichino in occasione di guerra, anche civili, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, atti di terrorismo e sabotaggio commesso con movente politico o comunque in un quadro di azioni concertate di terrorismo e di sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o autorità di diritto o di fatto;
c. siano direttamente o indirettamente conseguenza di reazioni nucleari o contaminazioni radioattive, eccetto per quelli provocati da rivelatori di fumo ionizzati, comunque tali effetti possano essere causati;
d. conseguenti agli ammanchi di denaro dovuti ad errori di xxxxxxxx e/o emersi a seguito di inventari e simili;
e. causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall’autore del furto o della rapina.
8.00 – CONDIZIONI PARTICOLARI
8.01 - Guasti cagionati dai ladri
L’assicurazione vale, nei limiti definiti alla rispettiva partita, anche per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi e infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese casseforti, camere di sicurezza e corazzate (esclusi contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
8.02 - Atti vandalici
L’assicurazione opera nei limiti della somma assicurata anche per i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
8.03 - Eventi socio-politici
La Società si impegna a coprire i danni di furto e rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
8.04 - Archivi di documenti e registri
In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.
8.05 - Furto con destrezza
L’assicurazione copre il furto commesso con destrezza, intendendosi per tale l’impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del Contraente, presente e normalmente vigilante, o di altre persone addette. La garanzia vale esclusivamente all’interno dei locali durante le ore di apertura degli stessi, purché il furto venga denunciato entro il giorno successivo a quello nel quale è avvenuto o il primo giorno utile non festivo.
8.06 - Danni ai valori
Sono parificati ai danni da furto o rapina le distruzioni e i danneggiamenti (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio) che hanno colpito i valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.
8.07 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.
L'indennità che, a norma di quanto sopra sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento dei terzi interessati.
8.08 - Reintegro automatico
Le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, ridottisi in seguito a sinistro, si intendono con pari effetto reintegrati nei valori originari, impegnandosi il Contraente/Assicurato a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo.
Tale reintegro, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento delle somme complessive uguale a quelle inizialmente assicurata.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto.
8.09 - Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti
La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l’autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a. che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
b. che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
8. 10 – Colpa grave
Si intendono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti dell’Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.
8.11 – Caratteristiche del fabbricato
Il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate devono avere pareti perimetrali, solai o coperture in cemento, laterizi, vetrocemento, pietre od altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia. Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno per via ordinaria, cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, oppure vetrocemento totalmente fisso.
Qualora il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e/o il tetto non possiedano, perlomeno, i suddetti requisiti, in caso di furto perpetrato attraverso (o agevolato dall’esistenza di) pareti perimetrali, solai, coperture e/o tetto con caratteristiche inferiori, si applica lo scoperto del 10%, ferma restando l’eventuale franchigia, prevista dal contratto, che viene considerata minimo assoluto.
Tale scoperto comunque non si cumula con quello previsto dal successivo articolo “Mezzi di chiusura dei locali”.
8.12 - Mezzi di chiusura dei locali
Condizione essenziale per l’indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
L’assicurazione è operante, con applicazione di uno scoperto del 10%, anche nei seguenti casi:
- furto commesso attraverso la sola rottura di serramenti costituiti in tutto o in parte da vetri che non siano almeno stratificati di sicurezza quando non vi sia presenza di persone che effettuano regolare turno di lavoro;
- furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato di sicurezza.
8.13 - Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate - con il limite del valore che le cose avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.
8.14 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose rubate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato, il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene calcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo, e prima che siano trascorsi due mesi prima dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
8.15 - Castelfranco Patrimonio e Servizi
Le garanzie tutte di polizza operano anche nell’interesse della Società “Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l.” alla quale pertanto viene data la qualifica di Assicurato.
9.00 - PARTITE ASSICURATE E PREMIO ANNUO
PARTITE ASSICURATE | Somma Assicurata in € | Tasso Imponibile ‰ | |
SEZIONE INCENDIO | |||
9.01 | Fabbricati | 201.188.551,00 | |
9.02 | Contenuto/macchinario/merci | 8.585.081,22 | |
9.03 | Specie arboree a P.R.A. | 300.000,00 | |
9.04 | Opere d’arte a P.R.A.(di valore singolo inferiore ad € 100.000,00) | 200.000,00 | |
9.05 | Opere d’arte a Valore Intero (di seguito identificate) | 800.000,00 | |
9.06 | Ricorso terzi | 2.500.000,00 | |
9.07 | Spese demolizione, sgombero e bonifica | 1.000.000,00 500.000,00 per ubicazione | |
SEZIONE FURTO | |||
9.08 | Furto e rapina Contenuto Mobilio Arredamento | 200.000,00 | |
9.09 | Opere a Valore Intero (di seguito identificate) | 800.000,00 |
Opere d’arte a Valore Intero (partite 9.05 e 9.09): A) “La deposizione di Cristo nel sepolcro”, Xxxxxx Xxxxxx, XVII secolo (seconda metà del terzo decennio), olio su tela, cm 178 x 207 - (collocazione: Municipio, atrio piano primo) B) “Mosè portato alla figlia del faraone”, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx (attribuzione), prima metà del secolo XVII, olio su tela, cm 200 x 275 (collocazione: Municipio, sala consigliare, piano primo) C) “Predica del Battista”, Maestro di ambito romano (?), fine del sec. XVII – inizio del sec. XVIII, olio su tela, cm 67,3 x 101,5 (collocazione: Municipio, ufficio del Sindaco) D) “Viaggio di Xxxxxxxx per l’Egitto” Maestro di ambito romano (?), fine del sec. XVII – inizio del sec. XVIII, olio su tela, cm 67,2 x 101,8 - (collocazione: Municipio, ufficio del Sindaco) | € 300.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 800.000,00 |
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10.00 - LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
GARANZIE | Franchigie/scoperti | Limiti di risarcimento Per sinistro e per anno |
SEZIONE INCENDIO | ||
Ricorso terzi | € 2.500,00 | € 2.500.000,00 |
Spese demolizione e sgombero | € 2.500,00 | € 1.000.000,00 con il limite di € 500.000,00 per ubicazione |
Onorario periti e consulenti | € 2.500,00 | 3% dell'indennizzo con un massimo di € 100.000,00 |
Beni presso terzi | € 2.500,00 | 10% delle partite beni mobili |
Fenomeno elettrico | € 2.500,00 | € 100.000,00 |
Danni Indiretti | € 2.500,00 | 10% somma assicurata con il limite di € 500.000,00 |
Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto | € 2.500,00 | € 50.000,00 |
Eventi atmosferici | 10% con il minimo di € 2.500,00 | 80% della somma assicurata |
Rottura lastre | € 2.500,00 | € 25.000,00 con il limite di € 2.500,00 per singola lastra |
Grandine | € 2.500,00 | € 100.000,00 |
Acqua piovana | € 2.500,00 | € 100.000,00 |
Gelo | € 2.500,00 | € 150.000,00 |
Intasamento gronde e pluviali | € 2.500,00 | € 100.000,00 |
Eventi sociopolitici | 10% con il minimo di € 2.500,00 | 80% della somma assicurata |
Onda sonica | € 2.500,00 | |
Fumo | € 2.500,00 | |
Urto veicoli | € 2.500,00 | |
Sovraccarico neve | 10% con il minimo di € 2.500,00 e il massimo di € 25.000,00 | 30% della somma assicurata max € 2 milioni |
Inondazione, alluvione | 10% con il minimo di € 5.000,00 e il massimo di € 50.000,00 | 30% della somma assicurata max € 5 milioni |
Allagamento | 10% min. € 2.500,00 max € 50.000,00 | 30% della somma assicurata max € 5 milioni |
Terremoto | 10% con il minimo di € 5.000,00 e il massimo di € 50.000,00 | 30% della somma assicurata max € 5 milioni |
Frane e smottamenti | 10% con il minimo di € 5.000,00 e il massimo di € 50.000,00 | € 250.000,00 |
Parcheggi | € 2.500,00 | € 50.000,00 |
Enti all'aperto | 10% con il minimo di € 2.500,00 | € 50.000,00 |
Specie arboree c/o parco Bolasco A primo rischio assoluto | € 2.500,00 | € 300.000,00 |
SEZIONE FURTO | ||
Furto e rapina portavalori | 10% col minimo di € 2.500,00 | € 10.000,00 |
Furto Valori rinchiusi nei mezzi di custodia | € 2.500,00 | € 10.000,00 |
Furto Valori rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa | € 2.500,00 | € 10.000,00 |
Rapina Valori ovunque nei locali | € 2.500,00 | € 10.000,00 |
Guasti cagionati dai ladri | € 2.500,00 | € 1.500,00 |
Atti vandalici | € 2.500,00 | € 1.500,00 |
Eventi socio-politici | € 2.500,00 | € 1.500,00 |
Archivi di documenti e registri | € 2.500,00 | € 1.500,00 |
Furto con destrezza | 10% col minimo di € 2.500,00 | € 25.000,00 |
Furto con destrezza opere d’arte di valore singolo superiore ad Euro 100.000,00 | 10% col minimo di € 2.500,00 | € 800.000,00 |
PER ENTRAMBE LE SEZIONI | ||
Ogni altra causa | € 2.500,00 |
Assicurazioni Il Contraente/Assicurato