Common use of Uso dell'acqua Clause in Contracts

Uso dell'acqua. 1. Il Gestore somministra acqua prioritariamente per uso potabile e, compatibilmente con le disponibilità idriche, anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente. 2. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili ed unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto. 3. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono profili tariffari differenziati: A. uso potabile ed igienico-sanitario: a. domestico: riguarda l'erogazione di acqua ad abitazioni e a comunità che non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro; b. commerciale: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività di intermediazione e di scambio di beni e servizi; c. artigianale, agricolo ed industriale: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività produttiva che richiede l'uso di acqua potabile ai fini del trattamento, conservazione, immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano (art. 2, comma 1, lettera b DPR 236/88) e/o per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze; d. pubblico: riguarda l'erogazione di acqua a : I. impianti ed edifici destinati a soddisfare direttamente esigenze di pubblico generale interesse per i quali l'Ente pubblico competente ha richiesto la somministrazione e ne rimanga intestatario; II. fontanine stradali per i quali l'Ente pubblico competente ha richiesto la somministrazione e ne rimanga intestatario; e. navi e natanti: riguarda l'erogazione di acqua a navi e natanti effettuata direttamente dal Gestore. B. uso non potabile: a. artigianale, agricolo ed industriale: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività produttiva diversa da quella prevista al precedente punto A. lettera c) del presente articolo; b. antincendio: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti per l'uso antincendio. 4. Non potranno essere concesse somministrazioni per uso irriguo. 5. Le somministrazioni ad uso artigianale, agricolo e industriale non potabile potranno essere concesse nei limiti delle disponibilità idriche e comunque ove siano presenti o vengano realizzati sistemi per il riutilizzo delle acque reflue o già usate. 6. La somministrazione può essere concessa provvisoriamente per i seguenti usi, ai quali corrisponde apposito profilo tariffario: a. cantiere: riguarda l'erogazione di acqua a cantieri edili per la realizzazione di opere private, per le quali è stata rilasciata dal competente Comune regolare Concessione edilizia, e per la realizzazione di opere pubbliche. b. svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative a carattere temporaneo. 7. Il Gestore potrà concedere, su richiesta, somministrazioni occasionali per soddisfare esigenze potabili e/o igienico-sanitarie. Per questo servizio è previsto apposito profilo tariffario. 8. E' espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa pena la risoluzione in tronco del contratto, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti. 9. Sono vietate le somministrazioni gratuite, di favore o forfettarie. 10. La risorsa erogata deve essere sempre misurata da apposito contatore.

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Uso dell'acqua. 1. Il Gestore somministra acqua prioritariamente per uso potabile e, compatibilmente potabile. Compatibilmente con le disponibilità idriche, il Gestore può concedere la somministrazione anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente. 2. L'acqua somministrata non può Possono essere utilizzata attivati contratti per immobili ed unità abitative diverse da quelle specificate nel contrattola fornitura idrica su nudi terreni, cui viene attribuita la tipologia tariffaria “altri usi”, sempre nei limiti di disponibilità della risorsa idrica. E’ facoltà del Gestore risolvere il contratto unilateralmente, in casi di scarsità idrica che mettano a repentaglio la normale fornitura per usi civili essenziali, senza che l’utente possa avere nulla a che pretendere in proposito. Qualora presso il terreno venga edificata una costruzione, sarà onere dell’utente darne immediata comunicazione al Gestore, fornendo gli estremi della concessione edilizia: in caso contrario, il Gestore potrà risolvere d’ufficio il contratto ovvero procedere al cambio uso ai sensi del Capo XI- Usi impropri, del presente regolamento. 3. La somministrazione può essere concessa Il Gestore per i seguenti usi ai quali corrispondono profili tariffari differenziati: A. uso potabile ed igienico-sanitario: a. domestico: riguarda l'erogazione di acqua ad abitazioni e a comunità che non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro; b. commerciale: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività di intermediazione e di scambio di beni e servizi; c. artigianale, agricolo ed industriale: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività produttiva che richiede l'uso di acqua potabile ai fini del trattamento, conservazione, immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano (art. 2, comma 1, lettera b DPR 236/88) e/o per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze; d. pubblico: riguarda l'erogazione di acqua a : I. impianti ed edifici destinati a soddisfare direttamente esigenze di pubblico generale interesse per i quali l'Ente pubblico competente ha richiesto la somministrazione e ne rimanga intestatario; II. fontanine stradali per i quali l'Ente pubblico competente ha richiesto la somministrazione e ne rimanga intestatario; e. navi e natanti: riguarda l'erogazione di acqua a navi e natanti effettuata direttamente dal Gestore. B. uso non potabile: a. artigianale, agricolo ed industriale: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività produttiva diversa da quella prevista al precedente punto A. lettera c) del presente articolo; b. antincendio: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti per l'uso antincendio. 4. Non potranno essere concesse somministrazioni per uso irriguo. 5. Le somministrazioni ad uso artigianaleantincendio di utenze private realizzerà, agricolo e industriale non potabile potranno essere concesse nei limiti delle disponibilità idriche e comunque ove siano presenti a spese dell’utente, appositi allacciamenti nel numero richiesto, forniti di misuratore, dai quali il titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l’estinzione di incendi o vengano realizzati sistemi per costituire idonee riserve in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. Il contratto di somministrazione sarà stipulato per il riutilizzo delle acque reflue o già usate. 6. La somministrazione può essere concessa provvisoriamente per i seguenti usisolo servizio di distribuzione idrica, ai quali corrisponde apposito profilo tariffario: a. cantiere: riguarda l'erogazione di acqua a cantieri edili per con Pubblico Soccorso, la realizzazione di opere private, per le quali tipologia tariffaria applicata è stata rilasciata dal competente Comune regolare Concessione edilizia, e per la realizzazione di opere pubbliche. b. svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative a carattere temporaneo. 7. Il Gestore potrà concedere, su richiesta, somministrazioni occasionali per soddisfare esigenze potabili e/o igienico-sanitarie“uso pubblico”. Per questo servizio è la richiesta della somministrazione si rinvia al successivo Capo II. I dati tecnici di fornitura saranno quelli previsti per il tratto di rete d’allaccio. Qualora l’allaccio antincendio venga utilizzato per scopi diversi da quello consentito e previsto apposito profilo tariffario. 8. E' espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa pena la risoluzione in tronco del dal contratto, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indirettisi applicherà quanto previsto dal successivo Capo XI. 9. Sono vietate le somministrazioni gratuite, di favore o forfettarie. 10. La risorsa erogata deve essere sempre misurata da apposito contatore.

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