Vacanze E Giorni Festivi Clausole campione

Vacanze E Giorni Festivi. 1 Durata delle vacanze. Ogni lavoratore ha diritto, per un anno intero di lavoro, a dal 20° anno di età sino al compimento del 50° anno di età corrispondenti, per i lavoratori pagati a ore, alla seguente indennità va- canza 23 giorni o 4,6 settimane 9.70% fino al compimento del 20° anno di età e dopo il 50° corrispondenti, per i lavoratori pagati a ore, alla seguente indennità va- canza 28 giorni o 5,6 settimane 12.07%
Vacanze E Giorni Festivi. Per ogni anno civile, la collaboratrice/il collaboratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate, di cui almeno due settimane consecutive: – fino all’anno civile in cui compie 49 anni: 25 giorni lavorativi – dall’inizio dell’anno civile in cui viene compiuto il 50° anno di età: 30 giorni lavorativi
Vacanze E Giorni Festivi