Durata delle vacanze Clausole campione

Durata delle vacanze. 1 A partire dal 1° gennaio 2016, tutti i lavoratori anno diritto a 5 settimane di vacanza per anno di servizio (corrispondenti ad un supplemento salariale del 10.64% in caso di salario orario). 2 Fino alla fine del 2015, il lavoratore aveva diritto, per ogni anno di servizio, alle seguenti vacanze pagate: a) lavoratori che non avevano ancora compiuto il 20° anno di età, fino al e compreso il mese in cui lo compivano: 5 settimane di vacanza (corrispondenti ad un supplemento salariale del 10.64% in caso di salario orario); b) dal 1° al 10° anno di servizio compreso: 4 settimane (corrispondenti ad un supplemento salariale dell’8.33% in caso di salario orario); c) dall’11° anno di servizio o dal compimento del 50° anno di età: 5 settimane (corrispondenti ad un supplemento salariale del 10.64% in caso di salario orario); d) dopo il compimento del 60° anno di età e altri 10 anni di servizio: 5 settimane e 2 giorni lavorativi supplementari (corrispondenti ad un supplemento salariale dell’11.5% in caso di salario orario). 3 Se il lavoratore si ammala o è vittima di un infortunio durante le vacanze, il datore di lavoro deve accordargli delle vacanze in un periodo successivo, in quanto lo scopo di riposo delle vacanze è stato compromesso dalla malattia o dall’infortunio. Il presupposto per poter beneficiare di vacanze accordate in un periodo successivo è la presentazione di un certificato medico relativo al caso. 4 Se il lavoratore ha diritto ad un periodo di vacanze inferiore rispetto alla durata delle vacanze aziendali, il datore di lavoro può ordinare una compensazione conformemente all’art. 23 cpv. 6 CCL oppure occupare il lavoratore interessato con attività correlate alla professione svolta durante le vacanze aziendali.
Durata delle vacanze. 1 Il diritto alle vacanze dei collaboratori / delle collaboratrici, in un anno civile, è regolato come segue: – fino all’anno civile, compreso, nel quale viene compiuto il 59o anno di età: sei settimane – dall’anno civile, nel quale viene compiuto il 60o anno di età: sette settimane 2 Nel caso di inizio e/o fine del rapporto di lavoro durante l’anno civile, il diritto alle vacanze viene ridotto in misura proporzionale, pro rata temporis.
Durata delle vacanze. 1 Per ogni anno civile i dipendenti hanno diritto ad almeno 4 settimane (20 giorni lavorativi*) di vacanza pagate. 2 I dipendenti sino a 20 anni hanno diritto ad almeno 5 settimane (25 giorni lavorativi*) pagate. I dipendenti che hanno compiuto 50 anni di età e con almeno 3 anni di servizio nell’azienda, 5 settimane (25 giorni lavorativi*) di vacanza. 3 I giorni festivi infrasettimanali secondo la cifra 2.3.5 che cadono nel pe- riodo delle vacanze non contano come giorni di vacanza e danno diritto alla compensazione. 4 Annualmente almeno 2 settimane di vacanza devono essere accordate consecutivamente (CO art. 329c cpv. 1). * = calcolati sulla settimana lavorativa di 5 giorni.
Durata delle vacanze. 1Il diritto alle vacanze dei collaboratori / delle collaboratrici, in un anno civile, è regolato come segue: – fino all’anno civile compreso, nel quale viene compiuto il 59° anno di età: cinque settimane – dall’anno civile, nel quale viene compiuto il 60° anno di età: sei settimane 2Nel caso di inizio e/o fine del rapporto di lavoro durante l’anno civile, il diritto alle vacanze viene proporzionalmente ridotto, pro rata temporis. 3Il saldo vacanze è indicato in ore. Un adeguamento in corso d’anno del grado di occupazione comporta come conseguenza un aumento o una riduzione in giorni di tale saldo.
Durata delle vacanze. 1 Il diritto alle vacanze per anno civile è di:
Durata delle vacanze. La durata delle vacanze per anno civile è pari a (in giorni lavorativi): con 41 ore settimanali con 42 ore settimanali – fino a 20 anni compiuti 25 30 – dopo il compimento dei 20 anni 20 25 – dopo il compimento dei 50 anni 25 30 – dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell’azienda 30 35
Durata delle vacanze. 1 Il diritto alle vacanze per ogni anno civile ammonta a: a) 23 giorni di vacanza: ogni lavoratore ha diritto a 23 giorni di vacanza retri- buiti. b) 28 giorni di vacanza: i lavoratori giovani fino al compimento del 20° anno di età e quelli che hanno già compiuto il 50° anno di età hanno diritto a 28 giorni di vacanza retribuiti. 2 L’anno civile è determinante per il calcolo dell’età. 3 I giorni festivi che cadono nel periodo di vacanza non sono considerati giorni di vacanza. 4 Se durante le vacanze il lavoratore si ammala o subisce un infortunio, i giorni di inabilità lavorativa completa senza colpa, attestati da un certificato medico, non con- tano come giorni di vacanza. Il lavoratore deve informarne il datore di lavoro il più presto possibile.
Durata delle vacanze. (art. 2.14.1) In caso di riorganizzazioni è possibile utilizzare una settimana di compensazio- ne convertita in settimana di vacanze per ridurre di un ora il tempo di lavoro settimanale dovuto, mantenendo il medesimo grado di occupazione.
Durata delle vacanze. 30.1 Per ogni anno civile, le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto, tenuto conto della cifra 30.2, alle seguenti vacanze pagate: a) a decorrere dal primo giorno di lavoro stabilito nel contratto e fino al 20° anno di servizio (riservate le lett. b, c o d) 5 settimane b) giovani fino a 20 anni compiuti e apprendisti 6 settimane a) a decorrere dal 21° anno di servizio o dall‟età di 50 anni 6 settimane a) a decorrere dal 31° anno di servizio o dall‟età di 60 anni 7 settimane 30.2 L‟anno civile a partire dal quale l‟aumento del diritto alle vacanze prende effetto o rimane acquisito è definito come segue: 30.3 I giorni festivi legali che cadono nelle vacanze non sono considerati giorno di vacanza e danno diritto a compensazione. Anche i giorni di malattia o infortunio che cadono nelle vacanze (incapacità lavorativa totale comprovata mediante certificato medico) devono essere concessi ulteriormente, a condizione che cadano in giorni della settimana nei quali la collaboratrice o il collaboratore avrebbe normalmente dovuto lavorare. 30.4 Il godimento di vacanze durante un‟incapacità lavorativa totale o parziale comprovata da certificato medico deve essere approvato dalla direzione aziendale o dal servizio da questa designato. Le vacanze vengono conteggiate interamente,
Durata delle vacanze. 1. Le persone in formazione hanno diritto a sette settimane di vacanze all’anno. 2. Nel caso di inizio e/o fine del rapporto di formazione durante l’anno civile, il diritto alle vacanze viene proporzionalmente ridotto, pro rata temporis.