Durata delle vacanze. 1 Il diritto alle vacanze dei collaboratori / delle collaboratrici, in un anno civile, è regolato come segue: – fino all’anno civile, compreso, nel quale viene compiuto il 59° anno di età: sei settimane – dall’anno civile, nel quale viene compiuto il 60° anno di età: sette settimane 2 Nel caso di inizio e/o fine del rapporto di lavoro durante l’anno civile, il diritto alle vacanze viene ridotto in misura proporzionale, pro rata temporis.
Durata delle vacanze. 1 A partire dal 1° gennaio 2016, tutti i lavoratori anno diritto a 5 settimane di vacanza per anno di servizio (corrispondenti ad un supplemento salariale del 10.64% in caso di salario orario).
2 Fino alla fine del 2015, il lavoratore aveva diritto, per ogni anno di servizio, alle seguenti vacanze pagate:
a) lavoratori che non avevano ancora compiuto il 20° anno di età, fino al e compreso il mese in cui lo compivano: 5 settimane di vacanza (corrispondenti ad un supplemento salariale del 10.64% in caso di salario orario);
b) dal 1° al 10° anno di servizio compreso: 4 settimane (corrispondenti ad un supplemento salariale dell’8.33% in caso di salario orario);
c) dall’11° anno di servizio o dal compimento del 50° anno di età: 5 settimane (corrispondenti ad un supplemento salariale del 10.64% in caso di salario orario);
d) dopo il compimento del 60° anno di età e altri 10 anni di servizio: 5 settimane e 2 giorni lavorativi supplementari (corrispondenti ad un supplemento salariale dell’11.5% in caso di salario orario).
3 Se il lavoratore si ammala o è vittima di un infortunio durante le vacanze, il datore di lavoro deve accordargli delle vacanze in un periodo successivo, in quanto lo scopo di riposo delle vacanze è stato compromesso dalla malattia o dall’infortunio. Il presupposto per poter beneficiare di vacanze accordate in un periodo successivo è la presentazione di un certificato medico relativo al caso.
4 Se il lavoratore ha diritto ad un periodo di vacanze inferiore rispetto alla durata delle vacanze aziendali, il datore di lavoro può ordinare una compensazione conformemente all’art. 23 cpv. 6 CCL oppure occupare il lavoratore interessato con attività correlate alla professione svolta durante le vacanze aziendali.
Durata delle vacanze. 1 Per ogni anno civile i dipendenti hanno diritto ad almeno 4 settimane (20 giorni lavorativi*) di vacanza pagate.
2 I dipendenti sino a 20 anni hanno diritto ad almeno 5 settimane (25 giorni lavorativi*) pagate. I dipendenti che hanno compiuto 50 anni di età e con almeno 3 anni di servizio nell’azienda, 5 settimane (25 giorni lavorativi*) di vacanza.
3 I giorni festivi infrasettimanali secondo la cifra 24 che cadono nel pe- riodo delle vacanze non contano come giorni di vacanza e danno diritto alla compensazione.
4 Annualmente almeno 2 settimane di vacanza devono essere accordate consecutivamente (CO art. 329c cpv. 1). * = calcolati sulla settimana lavorativa di 5 giorni.
Durata delle vacanze. 1 Il diritto alle vacanze per anno civile è di:
Durata delle vacanze. 1 Il diritto alle vacanze dei collaboratori / delle collaboratrici, in un anno civile, è regolato come segue: – fino all’anno civile compreso, nel quale viene compiuto il 59° anno di età: cinque settimane – dall’anno civile, nel quale viene compiuto il 60º anno di età: sei settimane
2 Nel caso di inizio e/o fine del rapporto di lavoro durante l’anno civile, il dirit- to alle vacanze viene ridotto in misura proporzionale, pro rata temporis.
3 Il saldo vacanze è indicato in ore. Un adeguamento in corso d’anno del grado di occupazione comporta come conseguenza un aumento o una riduzione in giorni di tale saldo.
Durata delle vacanze. (art. 2.14.1) In caso di riorganizzazioni è possibile utilizzare una settimana di compensazio- ne convertita in settimana di vacanze per ridurre di un ora il tempo di lavoro settimanale dovuto, mantenendo il medesimo grado di occupazione.
Durata delle vacanze. 1 I collaboratori / le collaboratrici hanno il seguente diritto alle vacanze per anno civile: – sino all'anno civile in cui il collaboratore compie il 49esimo anno d'età compreso: cinque settimane; – a partire dall’anno civile in cui il collaboratore / la collaboratrice compie il 50esimo anno di età: sei settimane.
2 Nel caso di inizio e/o fine del rapporto di lavoro durante l’anno civile, il diritto alle vacanze viene ridotto proporzionalmente pro rata temporis.
3 I collaboratori / le collaboratrici con xxxxxxx a ore hanno diritto a un supplemento per lavoro nei giorni festivi del 3,75% nonché a un’indennità per le vacanze del 10,64% (fino all’anno civile compreso nel quale viene compiuto il 49o anno di età) o del 13,04% (a partire dall’anno civile nel quale viene compiuto il 50o anno di età).
Durata delle vacanze. 1 Il diritto alle vacanze per ogni anno civile ammonta a:
a) 23 giorni di vacanza: ogni lavoratore ha diritto a 23 giorni di vacanza retri- buiti.
b) 28 giorni di vacanza: i lavoratori giovani fino al compimento del 20° anno di età e quelli che hanno già compiuto il 50° anno di età hanno diritto a 28 giorni di vacanza retribuiti.
2 L’anno civile è determinante per il calcolo dell’età.
3 I giorni festivi che cadono nel periodo di vacanza non sono considerati giorni di vacanza.
4 Se durante le vacanze il lavoratore si ammala o subisce un infortunio, i giorni di inabilità lavorativa completa senza colpa, attestati da un certificato medico, non con- tano come giorni di vacanza. Il lavoratore deve informarne il datore di lavoro il più presto possibile.
Durata delle vacanze. 1. Le persone in formazione hanno diritto a sette settimane di vacanze all’anno.
2. Nel caso di inizio e/o fine del rapporto di formazione durante l’anno civile, il diritto alle vacanze viene proporzionalmente ridotto, pro rata temporis.
Durata delle vacanze. 30.1 Per ogni anno civile, le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto, tenuto conto della cifra 30.2, alle seguenti vacanze pagate:
a) a decorrere dal primo giorno di lavoro stabilito nel contratto e fino al 20° anno di servizio (riservate le lett. b, c o d) 5 settimane
b) giovani fino a 20 anni compiuti e apprendisti 6 settimane
a) a decorrere dal 21° anno di servizio o dall‟età di 50 anni 6 settimane
a) a decorrere dal 31° anno di servizio o dall‟età di 60 anni 7 settimane
30.2 L‟anno civile a partire dal quale l‟aumento del diritto alle vacanze prende effetto o rimane acquisito è definito come segue:
30.3 I giorni festivi legali che cadono nelle vacanze non sono considerati giorno di vacanza e danno diritto a compensazione. Anche i giorni di malattia o infortunio che cadono nelle vacanze (incapacità lavorativa totale comprovata mediante certificato medico) devono essere concessi ulteriormente, a condizione che cadano in giorni della settimana nei quali la collaboratrice o il collaboratore avrebbe normalmente dovuto lavorare.
30.4 Il godimento di vacanze durante un‟incapacità lavorativa totale o parziale comprovata da certificato medico deve essere approvato dalla direzione aziendale o dal servizio da questa designato. Le vacanze vengono conteggiate interamente,