Validità dell’attestazione di rischio. L’attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull’attestato e l’effetto del nuovo Contratto. Nel caso in cui l’attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) il Contratto è assegnato alla classe interna 10 (C.U. 14). Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all’estero: • il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero, • che consenta l’assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 (“classe d’ingresso”), • sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa. Le regole da applicare sono le seguenti:
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Validità dell’attestazione di rischio. L’attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull’attestato sull’at- testato e l’effetto del nuovo Contratto. Nel caso in cui l’attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una di- chiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il Contratto è assegnato alla classe interna 10 (C.U. 14), senza alcuna maggiorazione della Franchigia. Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all’estero: • il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero, • che consenta l’assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 (“classe clas- se d’ingresso”), • sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa. Le regole da applicare sono le seguenti:
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Samples: Contratto Di Prestito
Validità dell’attestazione di rischio. L’attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta del dal Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull’attestato sull’at- testato e l’effetto del nuovo Contratto. Nel caso in cui l’attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una di- chiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il Contratto è assegnato alla classe interna 10 (C.U. 14), senza applicazione di alcun Pejus. Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all’estero: • il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero, • che consenta l’assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 (“classe clas- se d’ingresso”), • sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa. Le regole da applicare sono le seguenti:
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Samples: Contratto Di Prestito
Validità dell’attestazione di rischio. L’attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull’attestato sull’at- testato e l’effetto del nuovo Contratto. Nel caso in cui l’attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una di- chiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il Contratto è assegnato alla classe interna 10 10, se veicolo conto proprio, o 19, se veicolo conto terzi (C.U. 14). Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all’estero: • il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero, • che consenta l’assegnazione a una delle classi C.U., C.U. partendo dalla classe 14 (“classe clas- se d’ingresso”), • sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa. Le regole da applicare sono le seguenti:
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