VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO IRRITUALE. L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. In caso di disaccordo fra l’Assicurato ed Europ Assistance, in merito all’indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. È comunque fatta salva la facoltà per l’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
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Samples: Assicurazione Danni, Assicurazione Danni
VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO IRRITUALE. L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito stabi- lito dagli articoli che precedono. In caso Le eventuali controversie di disaccordo fra l’Assicurato ed Europ Assistancenatura medica sull’en- tità del danno, in merito all’indennizzabilità del sinistrorelativamente alle garanzie presta- te, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia nonché sull’applicazione dei criteri di indenniz- zabilità possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono riunisco- no nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine del- l’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente Presiden- te del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune comu- ne più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico medi- co da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza mag- gioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenzavio- lenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. È comunque fatta salva la facoltà per l’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
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VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO IRRITUALE. L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito stabi- lito dagli articoli che precedono. In caso di disaccordo fra l’Assicurato ed Europ AssistanceAssi- stance, in merito all’indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine del- l’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente Presiden- te del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune comu- ne più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico medi- co da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza mag- gioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenzavio- lenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. È comunque fatta salva la facoltà per l’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
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VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO IRRITUALE. L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito sta- bilito dagli articoli che precedono. In caso di disaccordo fra l’Assicurato ed Europ Assistance, in merito all’indennizzabilità del sinistrosini- stro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione solu- zione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato forma- to da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede risie- de nel comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo contri- buendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità for- malità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. È comunque fatta salva la facoltà per l’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
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VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO IRRITUALE. L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. In caso Le eventuali controversie di disaccordo fra l’Assicurato ed Europ Assistancenatura medica sull’entità del danno, in merito all’indennizzabilità del sinistrorelativamente alle prestazioni erogate, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. È comunque fatta salva la facoltà per l’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
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