Assicurazione Danni
Assicurazione Danni
DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “Soluzione Bike” Mod. 17279
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Una polizza di assistenza alla persona r e l a t i v a a l l ’ u. sSoonodperevl islteadube si olcuziiocni lsuellat bat sea del tipo di utilizzo: Urban e Sport.
Che cosa è assicurato?
Garanzie comuni a tutte le versioni sono:
✓ Assistenza alla persona
Assistenza Tecnica: Trasporto della bicicletta (entro una distanza, tra andata e ritorno, di 20km per la Urban e 50km per la Sport) e R i e n t r o d e l l ’ a s s i c u r a t o o p r o s e g 50,00 per la Urban e 100,00 per la Sport).
Assistenza alla Persona: Consulenza medica, Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia, Invio di un fisioterapista in Italia (fino a Euro 500,00 per sinistro per la versione Urban e Euro 750,00 per la Sport).
Prestazioni esclusive per la versione Sport:
Rientro Sanitario; Viaggio di un familiare (comprende anche le spese di pernottamento e prima colazione fino a Euro 400,00).
✓ Infortuni del conducente
Sei assicurato fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la versione Urban e Euro 25.000,00 per la sport per gli infortuni che tu possa subire alla guida della bicicletta. La polizza comprende negli infortuni anche: asfissia (non di origine morbosa); avvelenamenti acuti da ingestione/assorbimento di sostanze; annegamento, folgorazione; assideramento o congelamento, colpi di sole, di calore o di freddo; infezioni e avvelenamento conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti; infortuni subiti in stato di malore, incoscienza o colpi di sonno, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; lesioni da sforzo (esclusi infarti ed ernie); infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati (di cui non sei stato parte attiva); infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche e quell i d o v u t i a l l ’ a z i o n e d e l f u l m i n pietre, alberi, oltre che valanghe.
Sono inoltre coperti gli infortuni a derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti ed eruzioni vulcaniche e quelli causati da guerra e insurrezioni solo quando avvenuti entro 14 giorni dal loro insorgere e a patto che ti trovassi già sul posto.
Sarà corrisposto un indennizzo pari al capitale assicurato in caso di morte (anche presunta).
In c a s o d i In v a l i d i t à P e r m a n e n t e , proporzionalmente alla percentuale di invalidità fino al 60%. Per i n v a l i d i t à s u p e r i o r i a l 60% t i s a assicurato.
✓ Rimborso spese mediche da infortunio
Sei assicurato, fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per le versioni Urban e Euro 2.500,00 per Sport, se a seguito di un infortunio coperto dalla polizza devi sostenere un intervento chirurgico. Sono assicurate le spese per: onorari di chirurgo, anestesista ed equipe operatoria; uso della sala operatoria e materiale di intervento; rette di degenza in istituto di cura; accertamenti diagnostici; trattamenti
f i s i o t e r a p i c i p r a t i c a t i e n t r o 180 g
✓ Responsabilità civile
Sei assicurato per quanto tu sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per danni arrecati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamento a cose o animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sola circolazione della bicicletta.
Il massimale per tutte le versioni è pari a Euro 250.000,00 per sinistro, 150.000,00 per persona ed Euro 50.000,00 per danni a cose e animali.
✓ Tutela legale circolazione
Sei assicurato fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro illimitato per la difesa dei tuoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale. Sono comprese in polizza le spese per: la m e d i a z i o n e /n e g o z i a z i o n e a s s i s t i t che ha trattato la tua lite; per un secondo legale domiciliatario (fino a Euro 5.000,00); investigative per acquisizione prove a tua difesa;
l e s p e s e p e r l ’ a v v o c a t o d e l l a c o n t causa o raggiunga un accordo autorizzato da Europ Assistance; del CTU in caso in cui il giudice ritenga necessario il suo intervento; del CTP e dei periti solo se scelti in accordo con Europ Assistance;
Che cosa non è assicurato?
🗶 La pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
🗶 Le infezioni da HIV anche se derivanti da infortunio;
🗶 Risciò, tandem e monopattini.
Ci sono limiti di copertura?
! Limiti di età:
- per Infortuni del conducente è previsto un limite di 75 anni.
! Franchigie e scoperti:
- per Infortuni del conducente, è prevista una franchigia del 5% fino ad invalidità pari al 20% ed un limite catastrofale di Euro 1.000.000,00 per infortuni causati da calamità naturali;
- per il Rimborso spese mediche da infortunio è prevista una franchigia di Euro 100,00;
- per la Responsabilità Civile è prevista una franchigia di Euro 300,00 limitatamente ai danni a cose e animali;
! P e r l ’ As s i s t e n z, Inaforatulni ldeal cponedurcesntoe,nRaimborso spese mediche e Responsabilità civile sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
- pratica di sport estremi con la bicicletta (es. freeride, downhill).
! P e r l ’ As s i s t e n z a a l l a p e r s o n a , In f osprest eu mediche sono esclusi i sinistri derivanti da:
- abuso di alcolici, psicofarmaci, uso di allucinogeni o stupefacenti;
- malattie mentali, disturbi psichici in genere.
- guerre, terremoti, eruzioni vulcaniche e inondazione, trasmutazione d e l n u c l e o o d, er l al d’ i aat zoi mo n i p r o v o c a t artificiale di particelle atomiche.
! Infortuni del conducente e Xxxxxxxx spese mediche sono esclusi:
- g l i i n f o r t u n i a v v e n u t i q u a n d o l a b i proprietario o contro la sua volontà;
- gli infortuni sofferti in conseguenza di tue azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
- le ernie.
! Per Assistenza alla persona sono esclusi i sinistri causati o dipendenti da:
- calamità naturali, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- il tuo dolo.
! Per Responsabilità civile sono esclusi i danni:
- alle cose che detieni a qualsiasi titolo;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- derivanti da qualsiasi evento non espressamente indicato come coperto.
! Per Tutela legale circolazione sono escluse le controversie:
- aventi come oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove, ciclismo a livello professionistico, pratica di sport estremi in bici (es. downhill, freeride);
- derivanti da tuo comportamento doloso, diverse da quelle indicate come coperte;
- derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi, impiego o detenzione di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario o discale;
- i l r i c o r s o e /o l ’ o p p o s i z i o n e a s a n z i
- di valore inferiore a Euro 250,00;
- contrattuali con Europ Assistance
- il recupero crediti;
- non espressamente indicate come coperte.
Europ Assistance non si assume inoltre il pagamento di:
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te in procedimenti penali;
- s p e s e p e r l ’ e s e c u z i o n e d e l l e p e n e d
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p r o c e s s u a l i n e l p r o c e s s o p e n a l e ; deciso come risolvere il disaccordo; il contributo per le spese degli atti giudiziari; per la registrazione di atti giudiziari.
Puoi avvalerti della garanzia per:
- l ’ a z i o n e i n s e d e c i v i l e (o c o s procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;
- la difesa in sede penale per delitti colposi e contravvenzioni derivanti da incidenti stradali (la prestazione è valida anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato);
- la difesa in sede penale dei procedimenti per reati doloso. La garanzia opera solo nel caso di derubricazione del reato da doloso a colposo, in caso di proscioglimento, assoluzione con decisione passata in giudicato, o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
• Furto (garanzia opzionale)
Dove vale la copertura?
✓ La copertura è valida in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto: h a i l ’ o b b l i g o d i f a r e d i c h i a r a z i o n i v e r i t i e r e edirsittoa atl rtisaerciemecntoo,mnopncl hée t la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
In corso di contratto: h a i l ’ o b b l i g o d i c o m u n i c a r e e v e n t u a l i c a m b i a m e n t i c h e c o m p o r t ile ndeol d i r i t t o a l r i s a r c i m e n t o , n o n c h é l a c e s s a z i o n e d e l l ’ a s s i c u r a z i o n e a i s e n s i d e l l In caso di Sinistro: h a i l ’ o b b l i g o d i c o m u n i c a r e p e r i s c r i t t o a Eu r o p As s i s t a n c tee aIvt eantilleimaedSes.ipme.A caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.
Quando e come devo pagare?
Alla data riportata sul modulo di adesione alla polizza, autorizzi la Banca ad addebitare sul tuo conto il premio di polizza, comprensivo delle imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel modulo di adesione e scade alle ore 24 del 365° giorno successivo e si rinnoverà tacitamente di un anno, e così di seguto, salvo diversa comunicazione da una delle parti.
Come posso disdire la polizza?
Inviando richiesta scritta e n t r o 30 g g d a l l a s c a d e n z a d e l l a P o l i z z a , a l l ’ i n– 2d0i13r8 Mi IzLAzNoOE, uo ru an fa i mna ci /ol zoNa xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure un fax al numero 02-58.47.70.90.
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Fascicolo Informativo
Europ Assistance Italia S.p.A.
Contratto
di Assicurazione Multirischi
Soluzione Bike
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Modulo di proposta, ove previsto
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Copertina Fascicolo Informativo - Mod. 17279
Soluzione Bike - Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione Multirischi SOLUZIONE BIKE
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO | |
Assicurato | Per la Sezione I - Assicurazione Assistenza, II - Assicurazione Infortuni del Conducente, III - Assicurazione Rimborso Spese Mediche da Infortunio, il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione più precisamente, per la VERSIONE URBAN: è assicurata la persona fisica residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo nonché i bambini di età inferiore a 4 anni regolarmente trasportati su appositi seggiolini omologati; per la VERSIONE SPORT: la persona fisica residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo. Per la Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile è assicurata la persona fisica residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo. In caso di assicurati minorenni è assicurato chi ne detiene la patria potestà. Per la Sezione V - Assicurazione Tutela Legale Circolazione è assicurata la persona fisica residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo. Le garanzie sono prestate per fatti relativi al Veicolo come nel proseguio definito. |
Contraente | La persona fisica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. |
Europ Assistance | L’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.. |
Franchigia | L’importo o la percentuale di Invalidità prestabilito, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro. |
Garanzia | L’Assicurazione, diversa dall’Assicurazione assistenza, per la quale in caso di Sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell’Indennizzo. |
Massimale/Somma Assicurata | L’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro. |
Polizza | Il documento contrattuale che prova il contratto assicurativo e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’assicurazione. |
Prestazione | L’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato nell’accadimento di un sinistro rientrante nell’assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro. |
Scoperto | La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto. |
Sinistro | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa. Per l’Assicurazione Tutela Legale per sinistro si intende, il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per la quale è prevista l’assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA“). |
Mod. 17279 - Nota Informativa SOLUZIONE BIKE Data ultimo aggiornamento 31.05.2017
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
b) sede legale: Milano - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxx;
c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, e-mail xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni
Il patrimonio netto ammonta ad Euro 71.868.456,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.010.523,00.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 155% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 82.781.000,00 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 53.436.000,00.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016.
Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo.
Avvertenza
La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata da una delle parti all’altra almeno trenta giorni prima della data di scadenza della polizza.
Si rinvia all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi relativi alla persona dell’Assicurato, al veicolo e dei rischi relativi ai danni involontariamente arrecati a terzi e alle cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in in relazione alla cicolazione del veicolo.
Soluzione Bike - Nota Informativa
Il Contraente troverà le garanzie non modificabili, ma in alcuni casi opzionabili, previste nelle seguenti VI Sezioni:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza - vedi artt. 18 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II - Assicurazione Infortuni del conducente - vedi artt. 22 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese mediche da infortunio - vedi artt. 28 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile - vedi artt. 32 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione V - Assicurazione Tutela Legale circolazione - vedi artt. 38 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione VI - Assicurazione Furto (opzionale) - vedi artt. 47 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Le principali limitazioni sono riportate all’interno degli artt. 14 e 17 delle Condizioni di Assicurazione e all’interno di ciascuna Sezione, negli articoli di seguito indicati:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza - vedi art. 21;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile - vedi artt. 35 e 37;
- Sezione V - Assicurazione Tutela Legale circolazione - vedi art. 44;
- Sezione VI - Assicurazione Furto (opzionale) - vedi art. 47.
Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna Sezione in un apposito articolo denominato “Esclusioni“:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza - vedi art. 19;
- Sezione II - Assicurazione Infortuni del conducente - vedi art. 23;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese mediche da infortunio - vedi art. 29;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile - vedi art. 33;
- Sezione V - Assicurazione Tutela Legale circolazione - vedi art. 46;
- Sezione VI - Assicurazione Furto (opzionale) - vedi art. 49.
Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione può prevedere specifiche esclusioni. Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.
Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza - vedi art. 18;
- Sezione II - Assicurazione Infortuni del conducente - vedi art. 22;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese mediche da infortunio - vedi art. 28;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile - vedi art. 32;
- Sezione V - Assicurazione Tutela Legale circolazione - vedi artt. 43 e 45;
- Sezione VI - Assicurazione Furto (opzionale) - vedi art. 48.
Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi delle franchigie e degli scoperti. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione II - Assicurazione Infortuni del conducente - vedi art. 22;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese mediche da infortunio - vedi art.28;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile - vedi art. 32;
- Sezione VI - Assicurazione Furto (opzionale) - vedi art. 48.
Esempio di massimale:
Massimale assicurato Euro 1.000,00
Ammontare del danno Euro 1.800,00
Danno risarcibile nei limiti del massimale Euro 1.000,00
Parte di danno a carico dell’Assicurato Euro 800,00
Esempio di franchigia:
se la franchigia è pattuita in termini percentuali, ad esempio 5%:
- qualora il grado di invalidità permanente accertato sia pari o inferiore al 5% della totale, il danno è ricompreso interamente nella franchigia e nulla verrà indennizzato all’Assicurato;
- qualora il grado di invalidità permanente sia superiore al 5% della totale l’Impresa riconoscerà all’Assicurato l’indennizzo solo per la parte eccedente;
- qualora il grado di invalidità permanente sia superiore al 20% della totale l’Impresa riconoscerà all’Assicurato l’intero indennizzo.
Esempio di scoperto:
ammontare del danno stimato = Euro 10.000,00
scoperto 10% con un minimo di € 500,00 Euro 1.000,00 danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale Euro 9.000,00
Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi, dei limiti di età assicurabile. Si rimanda all’art. 16 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Per tutte le Sezioni, è prevista una condizione di sospensione della garanzia ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio. Si rimanda all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. Periodi di carenza contrattuali
Avvertenza
Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi dei periodi di carenza contrattuali. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione VI - Assicurazione Furto (opzionale) - vedi art. 50.
Soluzione Bike - Nota Informativa
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario Sanitario - Nullità
Avvertenza
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui).
Si rimanda per gli aspetti di dettaglio all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
Non è prevista la proposizione del questionario sanitario al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Avvertenza
L’assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Si rinvia agli artt. 6 e 7 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.
7. Premi
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:
• SEPA (SDD) - Autorizzazione permanente di addebito in c/c..
8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Non sono previsti adeguamenti del premio.
9. Rivalse
Avvertenza
Nelle Sezioni: II - Assicurazione Infortuni del conducente e III - Assicurazione Rimborso spese mediche da infortunio, Europ Assistance rinuncia al diritto di sur- roga derivante dall’art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell’infortunio. Si rinvia agli artt. 26 e 31 delle relative Sezioni per gli aspetti di dettaglio. Per le altre Sezioni, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammon- tare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
10. Diritto di recesso
Avvertenza
Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l’assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, dandone comunicazione all’altra parte.
Si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Per la sola Tutela Legale è obbligo dell’Assicurato informare tempestivamente per iscritto Europ Assistance di ogni evento relativo al sinistro secondo quan- to previsto dall’art. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro“ della Sezione V - Assicurazione Tutela Legale circolazione.
In caso di apertura del sinistro permane sempre l’obbligo dell’assicurato di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta nelle forme di cui all’art. sopra richiamato.
Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione. Avvertenza
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l’Assicurato dolosamente non adempie l’obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all’indennizzo/risarcimento, mentre se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
12. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
13. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
14. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze
Per la Sezione I - Assicurazione Assistenza, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
Per la Sezione II - Assicurazione Infortuni del Conducente, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’infortunio; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 3 giorni dal verificarsi del sinistro o da quando se ne è avuta la possibilità.
Per la Sezione III - Assicurazione Rimborso spese mediche da infortunio, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’evento che ha determinato l’attivazione della garanzia; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 3 giorni dal verificarsi del sinistro o da quando se ne è avuta la possibilità.
Per la Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi, durante il periodo di validità della Polizza, dell’evento previsto nella stessa che determina la richiesta di risarcimento danni; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro tre giorni da quando se ne ha avuto conoscenza.
Soluzione Bike - Nota Informativa
Per la Sezione V - Assicurazione Tutela Legale da circolazione, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro dipende dal diritto oggetto della causa/verten- za per la quale viene garantita la Tutela Legale. La denuncia deve essere fatta on-line o per iscritto al verificarsi del sinistro e/o quando se ne ha avuto conoscenza.
Per la Sezione VI - Assicurazione Furto, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line, entro tre giorni da quando se ne ha avuto conoscenza.
Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza - vedi art. 20;
- Sezione II - Assicurazione Infortuni del conducente - vedi artt. 24 e 25;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese mediche da infortunio - vedi art. 30;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile - vedi art. 34;
- Sezione V - Assicurazione Tutela legale da circolazione - vedi artt. 38, 39, 40 e 41;
- Sezione VI - Assicurazione Furto (opzionale) - vedi artt. 51,52 e 53.
15. Assistenza diretta - Convenzioni
L’Assicurato non può usufruire del pagamento diretto delle spese mediche al verificarsi del sinistro.
16. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx; fax 00.00.00.00.00 - pec xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail ufficio.reclami@ xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà ri- volgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (acce- dendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno.
In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri
- Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla de- terminazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche
In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all’arbitrato previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni medi- che, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
17. Arbitrato
Per la Sezione II - Assicurazione Infortuni del conducente, è previsto l’Arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti relative alla determina- zione dell’entità del danno. Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è ubicato nel Comune sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Si rinvia all’art. 27 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Per la Sezione V - Assicurazione Tutela Legale circolazione, in caso di disaccordo tra l’Assicurato ed Europ Assistance in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, è prevista la possibilità di ricorrere all’arbitrato.
Si rinvia all’art. 41 per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla normativa vigente.
Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxx Xxxxxxxxxxx
INDICE
pag.
DEFINIZIONI 2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 3
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA 4
SEZIONE II - ASSICURAZIONI INFORTUNI DEL CONDUCENTE 5
SEZIONE III - ASSICURAZIONI RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 7
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 8
SEZIONE V - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE 8
SEZIONE VI - ASSICURAZIONE FURTO 9
COME RICHIEDERE ASSISTENZA 12
DEFINIZIONI
Assicurato: Per la Sezione I - Assicurazione Assi- stenza, II - Assicurazione Infortuni del Conducen- te, III - Assicurazione Rimborso Spese Mediche da Infortunio, il soggetto il cui interesse è pro- tetto dall’Assicurazione più precisamente, per la VERSIONE URBAN: è assicurata la persona fisica residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo nonché i bambini di età inferiore a 4 anni regolarmente trasportati su appositi seggiolini omologati; per la VERSIONE SPORT: la persona fisica residente in Ita- lia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo.
Per la Sezione IV - Assicurazione Responsabilità
Civile è assicurata la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vati- xxxx, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo. In caso di assi- curati minorenni è assicurato chi ne detiene la patria potestà.
Per la Sezione V - Assicurazione Tutela Legale Circolazione è assicurata la persona fisica resi- dente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo. Le garanzie sono prestate per fatti relativi al Veicolo come nel proseguio definito.
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
Contraente: la persona fisica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volon- tarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell’assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assun- te dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
Delitto: la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena la reclusione o la multa.
Delitto Colposo: colposo o contro l’intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, impru- denza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualifi- cazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall’autorità giudiziaria.
Delitto Doloso: doloso o secondo l’intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi. Domicilio: Il luogo in cui la persona fisica ha sta- bilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europ Assistance: l’Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamen- to di Assicurazioni Generali S.p.A..
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l’ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell’inosservan- za di una norma di legge o nella lesione dell’altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno “extracontrattuale“, perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Franchigia: l’importo o la percentuale di Invali- dità prestabilito, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
Furto: l’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Garanzia: l’Assicurazione, diversa dall’Assicura- zione assistenza, per la quale in caso di Sini- stro Europ Assistance procede al riconoscimento dell’Indennizzo.
Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Imputazione Penale: è la contestazione di pre- sunta violazione di norme penali che viene notificata all’imputato mediante “informazione di garanzia“. Tale comunicazione deve contenere l’indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Incidente: qualsiasi evento accidentale, in con- nessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribal- tamento o uscita di strada.
Infortunio: il Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come con- seguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell’Assicurato allo svolgi- mento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di conva- lescenza e soggiorno.
Massimale/Somma Assicurata: l’esborso mas- simo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro.
Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante.
Polizza: il documento contrattuale che prova il contratto assicurativo e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato. Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’Assicu- razione.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nell’accadimento di un Sinistro rientrante nell’As- sicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contrav- venzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all’elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci “delitto colposo“ e “delitto doloso“). Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro. Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligato- riamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro: Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa. Per l’Assicurazione Tutela Legale per sinistro si intende, il verificarsi del fatto dannoso
- cioè la controversia - per il quale è prevista l’as- sicurazione. Si intende unico il sinistro che coin- volge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell’Art. “XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX - XXXXXXXX- XX XXXXX XXXXXXXX“).
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza. Transazione: accordo con il quale le Parti, facen- dosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela legale: l’Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173
- 174.
Veicolo: la bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì comprese le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. Ai fini della presente polizza non rientrano nella definizione di veicolo/velocipede i risciò, i tan- dem, i monopattini.
Viaggio: qualunque spostamento dell’Assicurato che preveda l’utilizzo del Veicolo come sopra definito.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE
ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Con- traente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, pos- sono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C..
Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l’esi- stenza e la successiva stipulazione di altre assi- curazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell’art. 1910 C.C..
Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore
24.00 del giorno indicato sullo stesso; l’Assicu- razione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 C.C..
Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è interamente dovu- to anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I premi devono essere corrisposti a Europ Assi- stance e, nel caso in cui il pagamento venga effettuato tramite addebito automatico sul conto corrente, la copertura risulterà in ogni caso ope- rante anche nei giorni che intercorrono tra la data di decorrenza e l’effettivo pagamento del Premio, semprechè l’effettivo pagamento del Premio risulti verificato (addebito automatico andato a buon fine).
Qualora il Contraente/Assicurato cessi il suo Rapporto di Clientela con la BCC/CRA, la coper- tura rimarrà comunque operante fino alla prima scadenza annuale della Polizza, in tal caso la proroga automatica non sarà operante e l’As- sicurazione cesserà definitivamente a tale data senza preventivo obbligo di disdetta.
Art. 4. - RINNOVO DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno trenta giorni prima della sca- denza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno, fermo quanto indicato all’art. “Decorrenza e durata dell’Assicurazione - Pagamento del Pre- mio“.
Il Contraente, potrà inviare ad Europ Assistan- ce una raccomandata A.R., entro 30 gg dalla scadenza della Polizza, all’indirizzo Eurafin c/o NEXIVE Xxx X. Xxxxxxx 0/0 - 00000 XXXXXX, o una
mail all’indirizzo XXXXXXX@xxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure un fax al numero 02-58.47.70.90.
Si informa che il Premio di rinnovo verrà adde- bitato sullo stesso strumento di pagamento utilizzato per la prima annualità.
Art. 5. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno del pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraen- te o Europ Assistance possono recedere dall’Assi- curazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell’imposta, la parte di Premio relativa al periodo di Rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna comunque ad ero- gare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi e per i sinistri veri- ficatisi prima del recesso ma denunciati dopo lostesso, entro il termine prefissato all’art. /artt. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO“
delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 6. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazio- ne scritta ad Europ Assistance di ogni aggrava- mento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C..
Europ Assistance, una volta venuta a conoscen- za delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 7. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del Rischio Europ Assi- stance è tenuta a ridurre il Premio successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8. - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Art. 9. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.
Art. 10. - FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 11. - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o apparte- nenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 12. - ANTICIPATA RISOLUZIONE
Nel caso di scioglimento e/o risoluzione antici- pata della Polizza per cessazione del Rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. “DICHIARA- ZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO“ e
“AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO“, spetta ad Europ Assistance l’intero ammontare del Premio rela- tivo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 C.C..
Art. 13. - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Prestazioni/Garanzie vengono fornite. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 14. - PERSONE NON ASSICURABILI
(Articolo valido per le Sezioni: “I - Assicurazione Assistenza“, “II - Assicurazione Infortuni del
Conducente“ e “III - Assicurazione Rimborso Spese Mediche
da Infortunio“)
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avreb- be consentito a prestare l’assicurazione, si con- viene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto dispo- sto dall’art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli arti- coli 1892, 1893, 1894 del C.C..
Art. 15 - SEGRETO PROFESSIONALE
(Articolo valido per le Sezioni: “I - Assicurazione Assistenza“, “II - Assicurazione Infortuni del
Conducente“ e “III - Assicurazione Rimborso Spese Mediche
da Infortunio“)
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici, even- tualmente investiti dall’esame del Sinistro, che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro stesso.
Art. 16 - LIMITI DI ETÀ (Articolo valido per le Sezioni: “II - Assicurazione Infortuni del Conducente“
e “III - Assicurazione Rimborso Spese Mediche da Infortunio“)
L’Assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’Assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del Premio.
L’eventuale incasso dei premi, scaduti successi- vamente, da parte di Europ Assistance, dà diritto all’Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.
Art. 17 - COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
(Articolo valido per la “Sezione V - Assicurazione Tutela Legale Circolazione“)
Qualora esista e sia operante un’altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, l’Assicurazione prevista dalla Sezione Tutela Legale circolazione, nei limiti delle prestazioni garantite, opera a secon- do rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massi- male dovuto dall’Assicuratore di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi e nel caso di costituzione civi- le nell’ambito di un processo penale, la polizza opera a primo rischio.
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 18. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
Le Prestazioni sono fornite fino a tre volte per cia- scun tipo durante il periodo di durata della Polizza.
ASSISTENZA TECNICA
1. TRASPORTO BICICLETTA
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente in modo tale da non esse- re in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso che provvederà al trasporto del Veicolo dal luogo dell’immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al domicilio dell’Assicurato stesso.
Qualora il fermo si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiva- lenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l’Assicurato dovrà portare autonomamente il Veicolo su una strada pubblica per consentire l’intervento del mezzo di soccorso.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto sino ad un massimo di 20 Km per la versione URBAN o 50 Km per la ver- sione SPORT, tra andata e ritorno dal luogo del fermo.
Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarran- no a carico dell’Assicurato.
Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
2. RIENTRO DELL’ASSICURATO O PROSEGUIMENTO VIAGGIO
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente o venisse rubato, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il rientro dell’Assicurato (compreso
il Veicolo) al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio fornendo:
- una bicicletta in sostituzione compatibilmente con le disponibilità sul luogo del fermo;
- un biglietto autoferrotranviario;
- la disponibilità di un taxi.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 50,00 per la versione URBAN o Euro 100,00 per la versione SPORT per sinistro e per Assicurato.
Esclusioni
Sono esclusi dalla Prestazione:
- i casi di immobilizzo del Veicolo non dovuti a guasto e/o incidente;
- le operazioni di ordinaria manutenzione;
- le eventuali cauzioni richieste dalla Socie- tà di noleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di noleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
3. CONSULENZA MEDICA
Qualora l’Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l’uso del Veicolo, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organiz- zativa e chiedere un consulto telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di Prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
4. INVIO DI UN MEDICO
O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una “Consulenza Medica“, emergesse la necessità che l’Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttu- ra Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimen- to dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino purché si trovi entro 100 Km di percorrenza per la versione URBAN o 200 Km di percorrenza per la versione SPORT. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
5. INVIO DI UN FISIOTERAPISTA IN ITALIA
Qualora l’Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l’uso del Veicolo, abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procu- rerà direttamente all’Assicurato un fisioterapista.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico l’onorario del fisioterapista fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro per la versione URBAN o Euro 750,00 per sinistro per la versione SPORT.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, attestante la diagnosi per la quale viene richiesto l’intervento del fisioterapista.
ASSISTENZA ALLA PERSONA VERSIONE SPORT
Prestazioni valide solo nel caso in cui l’Assicura- to abbia scelto la versione SPORT.
6. RIENTRO SANITARIO
La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km dal comune in cui l’Assicurato ha il proprio domicilio.
Qualora l’Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l’uso del Veicolo, necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curan- te sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario;
- l’aereo di linea in classe economica, se necessa- rio con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assisten- za medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’e- ventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, il tra- sporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia ed Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per il rientro.
Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assi- curato di proseguire il viaggio;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimis- sioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
7. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km comune in cui l’Assicurato ha il proprio domicilio.
Se l’Assicurato in seguito ad infortunio per inci- dente avvenuto durante l’uso del Veicolo, venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, Europ Assistance fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da questi desi- gnata, residente in Italia, di raggiungerlo.
La Struttura Organizzativa provvederà all’even- tuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall’Assicurato ricoverato.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un importo massimo complessivo di Euro 400,00.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione le spese di alber- go diverse da camera e prima colazione.
Art. 19. - ESCLUSIONI
Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
a. pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
b. pratica di sport estremi con l’uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);
c. guerra, terremoti, eruzione vulcanica, feno- meni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle ato- miche;
x. xxxxxxxx, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
e. dolo dell’Assicurato;
f. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’u- so non terapeutico di stupefacenti e di alluci- nogeni;
g. malattia;
h. malattie mentali e disturbi psichici in gene- re, ivi compresi sindromi organiche cerebra- li, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conse- guenze/complicanze;
i. tentato suicidio o suicidio.
Art. 20. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Orga- nizzativa, salvo il caso di oggettiva e compro- vata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’ina- dempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assi- stenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
Art. 21. - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la Prestazione.
SEZIONE II - ASSICURAZIONI INFORTUNI DEL CONDUCENTE
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 22. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. INFORTUNI
L’Assicurazione vale per gli Infortuni che l’Assicu- rato possa subire alla guida del Veicolo.
Sono compresi anche gli Infortuni subiti durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del Veicolo in caso di incidente stradale o di gua- sto meccanico.
L’Assicurazione comprende anche:
a. l’asfissia non di origine morbosa;
b. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c. l’annegamento;
d. la folgorazione;
e. l’assideramento o il congelamento;
f. i colpi di sole, di calore o di freddo;
g. le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
x. gli infortuni subiti in stato di malore, di inco- scienza o conseguenti a colpi di sonno;
i. gli infortuni derivanti da imperizia, impruden- za o negligenza anche grave;
j. le lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Achille, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;
k. gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
l. gli Infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all’azione del fulmine;
m. gli Infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe.
L’assicurazione è prestata nei limiti delle somme assicurate indicate nel Modulo di Polizza.
2. MORTE
Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell’Infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata, agli eredi legittimi o testa- mentari dell’Assicurato.
L’Indennizzo per il caso di Morte non è cumulabi- le con quello per Invalidità Permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Europ Assistance corrisponde agli eredi legittimi o testamentari soltanto la differenza tra l’Indennizzo per Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.
3. MORTE PRESUNTA
Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Xxxxxxx e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avve- nuto il decesso, Europ Assistance corrisponde agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato la somma assicurata per il caso di morte.
La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del C.C..
Se dopo il pagamento dell’indennizzo è pro- vata l’esistenza in vita dell’Assicurato, Europ
Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell’Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.
A restituzione avvenuta l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente residuata.
4. INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifi- ca - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per l’Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percen- tuali previste dalla “Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l’industria“ allegata al Testo Unico sull’Assicurazione obbliga- toria degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 (di cui riportiamo un estratto) e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipu- lazione della presente polizza.
Se la lesione comporta una minorazione, anzi-
ché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è sta- bilito, con riferimento alla percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percen- tuali dovute per ciascuna lesione, con il massi- mo del 100%.
In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all’arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.
Franchigia standard
Il capitale assicurato per Invalidità permanente è soggetto alla franchigia assoluta del 5% assor- bibile dopo il 20%, sul massimale indicato nel Modulo di Polizza.
Pertanto per Invalidità Permanente pari o inferio- re al 5% non è dovuto alcun indennizzo; per Inva- lidità Permanente superiore al 5%, l’indennizzo viene riconosciuto solo per l’aliquota eccedente il 5%.
Nel caso in cui l’Invalidità Permanente sia di grado superiore al 20% della totale, l’indennizzo verrà liquidato senza deduzione di alcuna fran- chigia.
Supervalutazione della Invalidità Permanente superiore al 60%
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, l’Assicurato riporti postumi invalidanti superiori al 60%, Europ Assistance corrisponderà allo stesso il 100% della somma assicurata in Polizza.
Soluzione Bike - Condizioni di Assicurazione
ESTRATTO DELLA TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ
Percentuali | ||
Destro | Sinistro | |
Sordità completa di un orecchio | 15 | |
Sordità completa bilaterale | 60 | |
Perdita della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 30 | |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento del braccio | 5 | |
Perdita del braccio a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore | 85 80 | 75 70 |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75 | 65 |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70 | 60 |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
Perdita totale del pollice | 28 | 23 |
Perdita totale dell’indice | 15 | 13 |
Perdita totale del medio | 12 | |
Perdita totale dell’anulare | 8 | |
Perdita totale del mignolo | 12 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7 | 6 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3 | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
Perdita delle ultime due falangi dell’indice | 11 | 9 |
Perdita delle ultime due falangi del medio | 8 | |
Perdita delle ultime due falangi dell’anulare | 6 | |
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8 | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi | 80 | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16 |
Soluzione Bike - Condizioni di Assicurazione
5. CALAMITÀ NATURALI
A parziale deroga dell’Art. “Esclusioni“, l’assicura- zione è estesa agli infortuni derivanti all’Assicu- rato da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.
Resta convenuto, però, che in caso di even- to che colpisca più Assicurati con Europ Assi- stance, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà comunque superare la somma di Euro 1.000.000,00 per l’intero evento. Nell’eventua- lità in cui i capitali complessivamente assicurati eccedano detto limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.
Art. 23. - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’Assicurazione:
a. gli Infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all’insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
b. gli Infortuni avvenuti quando l’Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psi- cofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l’uso di stupefacenti o allucino- geni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collega- bile a stati di dipendenza;
c. gli Infortuni avvenuti a causa di malattie men- tali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofre- nici, disturbi paranoici, forme maniaco-depres- sive e relative conseguenze/complicanze;
d. gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
e. gli Infortuni subiti in conseguenza alla pra- tica di sport estremi con l’uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);
f. gli Infortuni sofferti dall’Assicurato in conse- guenza di proprie azioni delittuose o di parte- cipazione ad imprese temerarie;
g. gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica, allu- vione e inondazione;
h. gli Infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i. le ernie da qualunque causa determinate. Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da Infortunio.
Art. 24. - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Europ Assistance corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettiva- mente constatabili dell’infortunio.
Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizza- bili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzio- nale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’Art. “Invalidità permanen- te“ sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 25. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve effettua- re, entro tre giorni dal verificarsi del sinistro
o da quando ne hanno avuto la possibilità, una denuncia accedendo al portale xxxxx://xxxx- xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istru- zioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure
dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia
S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indi- cando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, pratiche Infortuni, inviando:
1. nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
2. certificato medico/copia conforme all’origina- le della cartella clinica (in caso di ricovero);
3. indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento;
4. dettagliata descrizione delle modalità di accadimento dell’evento.
L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a Europ Assistance le indagi- ni, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
Art. 26. - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Europ Assistance rinuncia, a favore dell’Assicurato
o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
Art. 27. - VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO IRRITUALE
L’indennizzo è determinato in base a quanto sta- bilito dagli articoli che precedono.
In caso di disaccordo fra l’Assicurato ed Europ Assistance, in merito all’indennizzabilità del sini- stro, è in facoltà delle Parti demandare la solu- zione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico forma- to da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risie- de nel comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contri- buendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni for- malità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
È comunque fatta salva la facoltà per l’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
SEZIONE III - ASSICURAZIONI RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 28. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
In caso di intervento chirurgico conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di Polizza, Europ Assistance rimborserà, fino al massimale indicato sul Modulo di Polizza, le spese soste- nute per:
a) onorari del chirurgo, dell’anestesista e dell’équipe operatoria;
b) uso della sala operatoria e materiale di inter- vento;
c) rette di degenza in istituto di cura;
d) accertamenti diagnostici;
e) trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali (escluse le idropiniche e i massaggi non rieducativi) praticati entro 180 giorni dal verificarsi dell’infortunio con il limite del 20% della somma assicurata per tale garanzia; da dette spese sono comunque escluse quelle di natura alberghiera.
Europ Assistance effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione degli originali dei documenti giustificativi.
La presente garanzia è prestata con una franchi- gia fissa di Euro 100,00 per sinistro.
Art. 29. - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’Assicurazione:
a. gli Infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all’insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
b. gli Infortuni avvenuti quando l’Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psi- cofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l’uso di stupefacenti o allucino- geni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collega- bile a stati di dipendenza;
c. gli Infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi com- presi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme mania- co-depressive e relative conseguenze/compli- canze;
d. gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
e. gli Infortuni subiti in conseguenza alla pra- tica di sport estremi con l’uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);
f. gli Infortuni sofferti dall’Assicurato in conse- guenza di proprie azioni delittuose o di parte- cipazione ad imprese temerarie;
g. gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazione;
h. gli Infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i. le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini.
Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da Infortunio.
Soluzione Bike - Condizioni di Assicurazione
Art. 30. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente/’Assicurato deve effettuare, entro tre giorni dal verificarsi del sini- stro o da quando ne hanno avuto la possibilità, una denuncia accedendo al portale xxxxx://xxxx- xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istru- zioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure
dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia
S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indi- cando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, pratiche Rimborso Spese Mediche da Infortunio, inviando:
1. nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
2. certificato medico/copia conforme all’origina- le della cartella clinica (in caso di ricovero);
3. indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento;
4. dettagliata descrizione delle modalità di accadimento dell’evento;
5. originali delle fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emit- tenti e degli intestatari delle ricevute stesse.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
Art. 31. - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Europ Assistance rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 32. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Europ Assistance tiene indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civil- mente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:
- morte,
- lesioni personali,
- danneggiamenti a cose o animali,
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sola circolazione del Veicolo assi- curato, esclusi, quindi, i rischi inerenti a qualsiasi attività professionale.
Sia per la versione URBAN che per la versione SPORT, la garanzia è prestata nei limiti dei mas- simali sotto riportati:
Euro 250.000,00 | per sinistro |
Euro 150.000,00 | per persona |
Euro 50.000,00 | per danni a cose e animali con una franchigia di Euro 300,00 per sinistro. |
Art. 33. - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a. alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
b. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
c. derivanti in occasione di gare e competizioni;
d. derivanti dalla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
e. derivanti dalla pratica di sport estremi con l’uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Free- ride, Slopestyle, Downhill);
f. inerenti all’esercizio di attività ciclistica pro- fessionale;
g. derivanti da quanto non specificato nel- l’“Oggetto dell’Assicurazione“.
Art. 34. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 C.C., dovranno effettuare, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguen- do le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure
dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia
S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indi- cando sulla busta “Ufficio Liquidazione Sinistri
- garanzia R.C.“.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C..
Art. 35. - PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assi- curati fra di loro.
Art. 36. - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull’Assi- curato del pregiudizio derivatole dall’inadem- pimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all’a- zione promossa contro l’Assicurato, entro il limi- te di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese incon- trate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 37. - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi: il coniuge, il convi- vente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente.
SEZIONE V - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 38. - INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente Xxxxxxx, per insorgenza del Sinistro si intende:
- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La Garanzia assicurativa viene prestata per i sini- stri, qualora in Polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
- durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento pena- le, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della
Polizza, per le controversie contrattuali.
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (prove- niente da altra Compagnia o da Europ Assistan- ce), senza soluzione di continuità, l’assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituente e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all’Assicurato alla data di emissione della presenta polizza.
In caso di sinistro accaduto durante il periodo di
cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.
La Garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Poliz- za, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.
La Garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da
contratti che nel momento della stipulazione dell’Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico Sini- stro:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.
Soluzione Bike - Condizioni di Assicurazione
In tali ipotesi, la Garanzia viene prestata a favo- re di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da cia- scuno di essi sopportati.
Art. 39. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. il Contraente/Assicurato deve immedia- tamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguen- do le istruzioni (oppure accedendo diretta- mente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquida- zione Sinistri “Tutela Legale“, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 0, Fax 00.00000000, Numero Verde 800.085820.
2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assi- stance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimen- to dello stesso.
3. Il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.
Art. 40. - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE
DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i parti- colari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni pos- sibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 41. - GESTIONE DEL SINISTRO
E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole Ricevuta la denuncia di Xxxxxxxx, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accor- di o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’In- dennizzo del Sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coper- ta dall’Assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segna- landone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello
diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nomina- tivo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto
di scelta del legale può chiedere a Europ Assistan- ce di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’As- sicurato, il quale deve fornirgli tutta la documen- tazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudi- zio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della socie- tà. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’Indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della contro- versia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assi- stance in merito all’interpretazione della Polizza e/o alla gestione del Sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la deci- sione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territo- rialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l’Assi- curato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
Art. 42. - RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transat- tivamente con la controparte.
CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE “CIRCOLAZIONE“
Art. 43. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per Sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Poliz- za, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili compren- dono:
- le spese del procedimento di mediazione/nego- ziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e/o suc- cessive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabel- le con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un impor- to massimo fino a Euro 5.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto pre- visto dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liqui- date secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzio- ne o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisi-
zione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicu- rato, o di transazione autorizzata da Europ Assi- stance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE“ lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assi- stance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE“ lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di con- troversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato
Soluzione Bike - Condizioni di Assicurazione
secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giu- diziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Contro- parte in caso di soccombenza di quest’ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudi- ziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’Assicurazione, l’Assicurato può otte- nere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzio- ne dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 44. - DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
- spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connes- se all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 45. - PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE“ operano con
riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del Veicolo indica- to in Polizza in relazione alle seguenti fattispecie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi deri- vanti da incidenti stradali, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del pro- cedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudi- cato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infon- datezza della notizia di reato, fermo restan- do l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente/ Assicurato, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onora- ri“ richiesto dal Legale incaricato della gestione
del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza del limite di Euro 5.000,00 per sinistro;
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicu- rato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese“ rico- nosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Europ Assistance inoltre assicura l’assistenza lega- le stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della Assicura- zione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di Polizza ed i sinistri già in essere. L’Assicurato quindi, tele- fonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita priva- ta con esclusione pertanto dell’attività impren- ditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.
Art. 46. - ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE“ l’Assicurazione non è prestata per:
a. le controversie derivanti da comportamen- to doloso dell’Assicurato, fatto salvo quan- to disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE“ in relazione alla difesa nei proce- dimenti penali;
b. le controversie conseguenti a tumulti popo- lari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c. le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
d. il ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in xxx xxxxxxxxxxxxxx;
x. xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a Euro 250,00;
f. le controversie contrattuali con Europ Assi- stance;
g. il recupero crediti;
h. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE“.
L’Assicurazione non vale, inoltre:
j. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, dalla pratica del ciclismo a livello professionistico, dalla pratica di sport estremi con l’uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slo- pestyle Downhill).
SEZIONE VI - ASSICURAZIONE FURTO
La presente garanzia è valida a condizione che la stessa sia indicata nel Modulo di Polizza e ne sia stato pagato il relativo premio.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 47. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. OGGETTO FURTO
Europ Assistance indennizza l’Assicurato, in base ai criteri riportati all’articolo “Valore delle cose
assicurate e determinazione del danno“ a segui- to di Furto totale del Veicolo, qualora l’autore del furto si sia introdotto nei locali dell’abitazione/ luogo di lavoro (comprese relative dipendenze di pertinenza es: Box e Cantina) regolarmente chiusi a chiave:
a. con scasso dei mezzi di protezione e chiusura o con sfondamento dei muri o soffitti o pavimen- ti;
b. con scalata ovvero per via diversa da quella ordinaria, con impiego di mezzi artificiosi, corde, scale o simili o di particolare agilità personale;
c. con uso di chiavi false;
d. con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all’Assicurato, ai familiari convi- venti, ai domestici od eventuali ospiti e di cui abbiano denunciato alle autorità lo smarri- mento.
2. OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è operante per il Veicolo identifi- cato in polizza (fornendo: marca, modello e data di acquisto) purché abbia una vetustà massima di 36 mesi, comprovata da scontrino fiscale o ricevuta d’acquisto.
L’assicurazione furto è operante a condizione che i locali dell’abitazione abbiano:
- le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metal- lica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclu- sivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l’introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Qualora i mezzi di protezione e chiusura esisten- ti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispon- dere alcun indennizzo.
Art. 48. - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita in base al valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, calcolato applicando il degrado riportato nella tabella che segue, secon- do le modalità sotto indicate, sino ad un massi- mo di Euro 700,00 per la versione URBAN o Euro 2.000,00 per la versione SPORT.
Al valore di acquisto del Veicolo come compro- vato da scontrino fiscale/ricevuta d’acquisto, verrà applicato il degrado in base alla vetustà del Veicolo stesso e lo scoperto secondo la seguente tabella:
Vetustà | Degrado | Scoperto e minimo |
fino a 6 mesi dalla data di acquisto | 20% | 10% con un minimo di Euro 50,00 |
dal 7° al 12° mese dalla data di acquisto | 35% | 10% con un minimo di Euro 50,00 |
dal 12° mese al 36° mese dalla data di acquisto | 50% | 10% |
Art. 49. - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione i sinistri occorsi al Veicolo qualora:
a. lo stesso sia posto all’aperto o in spazi di uso comune;
b. lo stesso venga smarrito o venga sottratto in occasione di incendio, di esplosione o di scop- xxx;
c. lo stesso venga sottratto da:
- persone che abitano con l’Assicurato od occu- pano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere;
- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella pre- visione dell’articolo 649 del Codice Penale (nn. 1 ,2 ,3) anche se non coabitanti;
d. si verifichino in occasione di fatti di guer- ra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occu- pazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle ato- miche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, salvo che il sinistro si sia verificato indipen- dentemente dai suddetti eventi;
e. si verifichino in occasione di terremoti, eruzio- ni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allaga- menti, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
f. non sia di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercita- te per conto proprio o di terzi;
g. avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate riman- gono per più di 45 giorni consecutivi disabitati.
Art. 50. - TERMINI DI CARENZA
La garanzia decorre dal 15° giorno successivo a quello in cui ha effetto l’assicurazione.
Art. 51. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicu- rate;
b) darne avviso ad Europ Assistance, contat- tando la Struttura Organizzativa al Nume- ro Verde 000.00.00.00, oppure al numero 00.00.00.00.00, attivi 24 ore su 24, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
c) sporgere denuncia scritta all’Autorità compe- tente, precisando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
e) allegare alla denuncia del sinistro lo scontrino fiscale/ricevuta d’acquisto attestante il Valore del Veicolo al momento dell’acquisto.
L’Assicurato è tenuto ad inviare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance - Piazza Trento, 8 -20135 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratica Furto.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C..
Art. 52. - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Cia- scun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuva- re da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non prov- vede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale
nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Resta salva comunque la possibilità per l’Assicu- rato di adire l’Autorità Giudiziaria.
Art. 53. - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e moda- lità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICU- RATO IN CASO DI SINISTRO“;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione pre- visti dall’art. “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO“;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrat- tuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime detta- gliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazio- ne dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 54. - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamen- te l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento dei sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salva- te, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Per la sola versione SPORT, Europ Assistance erogherà agli Assicurati a titolo gratuito i seguenti servizi:
CONSULENZA MEDICO SPORTIVA
La Struttura Organizzativa sarà a disposizione dell’Assicurato per fornire indicazioni utili alla pratica ottimale dell’attività fisica quali:
• consigli inerenti l’alimentazione;
• indicazioni utili alla prevenzione degli infortuni;
• suggerimenti sulla attività sportiva più idonea in base alla condizione fisica e alla storia clinica.
CHECK-UP MEDICO SPORTIVO
La Struttura Organizzativa sarà a disposizione dell’Assicurato per organizzare un programma di prevenzione mirato per la pratica della attività sportiva non agonistica senza rischi, tutelando la propria salute.
• visita medico-sportiva completa;
• elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo fino ai 35 anni. Prova da sforzo massimale al cicloergometro per gli over 35;
• spirografia;
• esame urine completo.
I costi per l’effettuazione del check-up sono interamente a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa nei soli giorni feriali (dal lunedì al venerdì), dalle ore 9:00 alle 18:00.
COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.
Per i sinistri di Assistenza stradale contattare:
dall’Italia 000.00.00.00
dall’Italia o dall’estero (x00) 00.00.00.00.00
Per i sinistri di Tutela Legale contattare:
dall’Italia 800.085.820
dall’Italia o dall’estero fax (x00) 00.00.00.00.00
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- Numero della Polizza;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 00.00.00.00.00 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX.
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell’Informativa Privacy ricevuta.
Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1° Novembre 2013, è possibile attraverso l’accesso all’area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.
L’accesso all’area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell’area clienti del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 000.00.00.00 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.
INFORMATIVA PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)
La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi1 richiesti o in Suo favore previsti (cd fini assicurativi), ivi compresi l’adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative. Senza i Suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi assicurativi.
La informiamo inoltre che Lei può autorizzare la nostra Società a trattare i Suoi dati personali per le seguenti ulteriori finalità (fini commerciali):
1) invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei nostri servizi, mediante tutte le tecniche di comunicazione (posta cartacea, e-mail, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms, app); il consenso le viene richiesto anche in adem- pimento alla normativa assicurativa di cui al Regolamento ISVAP 34/10 (art.15);
2) comunicazione dei Suoi dati personali comuni a Europ Assistance Vai S.p.A. che, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, effettuerà il trattamento per le stesse finalità e con le medesime tecniche di comunicazione indicate al Punto 1);
3) analisi dei prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso elaborazioni elettroniche, con lo scopo di individuare le Sue reali esigenze/preferenze e mi- gliorare la nostra offerta.
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità indicate ai Punti 1), 2) e 3) è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sull’erogazione dei servizi assicurativi.
I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati dalle nostre Società in Italia o all’estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa2.
Nell’ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all’estero3.
I Suoi dati non saranno diffusi.
L’opposizione al trattamento per finalità commerciali potrà riguardare anche solo le modalità automatizzate (telefonate senza operatore, email, sms, mms e fax) mediante le quali il trattamento viene posto in essere. In tal modo potrà continuare a ricevere le comunicazioni commerciali tramite i mezzi tradizionali (telefonate con operatore e posta cartacea).
Sui siti delle nostre Società troverà l’elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati nonché le politiche privacy delle Società Europ Assistance in Italia.
1 Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, pre- venzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2 Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa“ (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, ban- che, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, am- ministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3 Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/con- sortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
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Soluzione Bike - Modulo Di Polizza
Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici: Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 20 35 Milano - Tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp.
Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Decorrenza ore 24 del: Scadenza ore 24 del:
Durata
mesi: gg:
DATI DI PREVENTIVO
Frazionamento
Tacito rinnovo
Rata successiva
Pol. sostituita n°
anni:
Preventivo di Polizza Assicurativa – MULTIRISCHI – SOLUZIONE BIKE
NTESTATARIO DI POLIZZA
REVENTIVO N
Cognome e Nome: | |||
Indirizzo: | Città: | Cap: | Prov.: |
Data nascita: | Comune di nascita: | Prov.: | Codice fiscale: |
PREVENTIVO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE (dati riservati alla Direzione)
Cod Prod. | PdV | Denominazione |
ASSICURATO
Data di nascita:
Cognome e Nome:
VEICOLO ASSICURATO (dati validi per la garanzia Furto)
Data Acquisto:
Modello:
Marca:
GARANZIE PRESTATE (
VERSIONE URBAN
VERSIONE SPORT)
Garanzie | Somme assicurate/Massimali € | Premio Imponibile annuo € | Imposte annue € | Premio annuo Lordo € |
BENEFICIAR (per la Garanzia Infortuni): eredi legittimi e/o testamentari.
Premio Imponibile
EMIO €
Premio Lordo
Imposte
Rate successive
Premio alla firma
SEPA (SDD). – AUTORIZZAZIONE PER
MODALITA’ DI PAGAMENTO ANENTE DI ADDEBITO IN C/C
Il Contraente dichiara di autorizzare Europ Assistance Italia S.p.A.(Creditor ID IT28Y000000080039790151) all’addebito sul proprio c/c corrispondente all’IBAN n.
od. Paese
umero onto orrente
dell’importo annuale di Euro , salvo revoca comunicata alla Compagnia stessa. Il Contraente si impegna altresì a comunicare immediatamente eventuali variazioni delle coordinate bancarie ad Europ Assistance Italia S.p.A. Il Contraente prende atto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 11/2010, specificando l’importo degli addebiti diretti SEPA (SDD) nella presente autorizzazione, non sussiste la condizione per il diritto di rimborso dell’addebito (8 settimane).
Firma dell’intestatario di Polizza e del C/C
L’Intestatario di Xxxxxxx dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Fascicolo Informativo Mod. 17279, contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di Assicurazione, l’Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) predisposto da Europ Assistance,
s’impegna a farlo conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.
Firma
Ho letto l Informativa sul trattamento dei dati per fini assi urativi e c mmercial e acconsento, con la mia firma, al trattamento dei dati da parte di Europ Assistance Italia SpA e dei soggetti ivi indicati per fini assicurativi e mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia SpA. in adempimento a quanto previsto nel presente contratto, del contenuto dell’ nf rmativ e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia SpA.
Inoltre, con riguardo al trattamento per fini comme ciali:
desidero ricevere offerte promozionali e partecipare a iniziative di Europ Assistance Italia (acconsento pertanto al trattamento di cui al punto 1 dell’informativa);
desidero che Europ Assistance Italia comunichi i miei dati a Europ Assistance Vai affinché la stessa mi proponga offerte promozionali di suoi prodotti (acconsento pertanto al trattamento di cui al punto 2 dell’informativa);
desidero che Europ Assistance Italia studi i miei acquisti e possa così formulare offerte pensate appositamente per me (acconsento pertanto al trattamento di cui al punto 3 dell’informativa).
(Xxxxx e data) (Nome e cognome xxxxxxxxx) (Firma)
AVVERTENZA
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto p compromettere il diritto alla prestazione/garanzia
Europ Assistance Italia S.p.A.
Validità preventivo:
Data emissione preventivo:
Data ultimo aggiornamento 01/04/2017
A f a r c o r s o d a l 25 M a g g i o 2018 è a p p l i c a b i l e i l R e g o l a m e n t o e u r o p e o s u l l a d e s i d e r a f o r n i r e l e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a i t r a t t a m e n t i d e i d a t i p e s o s t i t u i s c e q u e l l o p r e c e d e n t e r e s o a i s e n s i d e l Co d i c e P r i v a c y . R i m a n g d e l Co d i c e P r i v a c y .
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA Sp A
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- s v o l g e r e l ’ a t t i v i t à a s s i c u r a t i v a , p r e v e n i r e e i n d i v i p o s s i b i l i r e a t i , r e c u p e r a r e i c r e d i t i , e f f e t t u a r e c o m u i n f o r m a t i c i : i S u o i D a t i , a n c h e q u e l l i r e l a t i v i a l l o s t c o n s e n s o , v e n g o n o t r a t t a t i p e r i n t e r e s s e l e g i t t i m o d e
- s v o l g e r e l ’ a t t i v i t à c h e è p r e v i s t a d a l l a l e g g e , c o m e a
r i s p o n d e r e a l l e r i c h i e s t e d e l l e a u t o r i t à , c o m e a d e s e m (I V A S S ): i S u o i D a t i , i n c l u s i q u e l l i r e l a t i v i a l l o s t a t o a d e m p i m e n t o d i l e g g e o r e g o l a m e n t a r i .
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I n o l t r e L e i , f o r n e n d o i l r e l a t i v o c o n s e n s o , p o t r à a u t o r i z
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1 I l R e g o l a m e n t o E u r o p e o s u l T r a t t a m e n t o d e i D a t i p e r s o n a l i U E 2016/679 (d i s e g u i t o R e
2 E u r o p A s s i s t a n c e I t a l i a o p e r a i n q u a l i t à d i T i t o l a r e d e l t r a t t a m e n t o s e c o n d o q
1. p e r r i c e v e r e p u b b l i c i t à o o f f e r t e a L e i d e d i c a t e p e r i
s a p e r e q u a l e n u o v o s e r v i z i o L e p i a c e r e b b e e c o m e s i è t E f f e t t u e r e m o q u e s t e a t t i v i t à i n v i a n d o l e u n a l e t t e r a m a n d a n d o l e m e s 3;s a g g i s u l c e l l u l a r e
2. p e r c o m u n i c a r e i S u o i D a t i p 4ec rh se o l n i a ul ti i a l d i Ez uz r e or pà Ap se sr i ms at na dn
E u r o p A s s i s t a n c e V a i , p e r c o n t a t t a r l a p e r s a p e r e q u a l e b i s o g n o d e i s e r v i z i c h e h a u t i l i z z a t o . E u r o p A s s i s t a n c m a i l , c o n t a t t a n d o l a a i s u o i n u m e r i d i t e l e f o n o , m a n d a n d
3. p e r f a r e u n a a t t i v i t à d i p r o f i l a z i o n e , a n c h e a t t r a v e r s c o n l o s c o p o d i i n d i v i d u a r e l e s u e e s i g e n z e /p r e f e r e n z e
t r a pmri ot cees s i decis io n ali au t o m at iz z at i.
P e r r i c e v e r e l e P R E S T A Z I O N I e l e G A R A N Z I E dfineallit l à a cop mo m.l eir zciazli a , n o
Co m e Eu r o p As s is t an ce It alia u t iliz z a i Su o i Dat i p er s o n ali e a chi li co m u n ica
E u r o p A s s i s t a n c e I t a l i a , a t t r a v e r s o s u o i 5 ud t i i p l e i n zd ze an it xX ,xx to i l pl
o t t e n u t o d a L e i o d a a l t r e p e r s o n e (c o m e a d e s e m p i o d a l c o n t u n c o m p a g n o d i v i a g g i o o d a u n f o r n i t o r e ) s i a s u c a r t a s i a c o
P e r finl aelit à as s iceucor matmiver eEciauli r o p A s s i s t a n c e I t a l i a p o t r à c o m u n i c a r
p r i v a t i e p u b b l i c i c h e o p e r a n o n e l s e t t o r e a s s i c u r a t i v o o p e r6. a t i v a
E u r o p A s s i s t a n c e I t a l i a , i n b a s e a l l a a t t i v i t à c h e d e v e s v o a n c h e a s o g g e t t i c o n s e d e i n S t a t i c h e s i t r o v a n o a l d i f u o p r o t e z i o n e a d e g u a t o s e c o n d o l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a . I n q u
f u o r i d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a a v v e r r à c o n l e o p p o r t u n e e d a d e l e i n f o r m a z i o n i e , s e o p p o r t u n o , u n a c o p i a d e l l e g a r a n z i e a c o n t a t t a n d o l ’ U f f i c i o P r o t e z i o n e D a t i .
E u r o p A s s i s t a n c e I t a l i a n o n r e n d e r à a c c e s s i b i l i a l p u b b l i
Per q u an t o t em p o co n s er v iam o i s u o i Dat i p er s o n ali
E u r o p A s s i s t a n c e I t a l i a c o n s e r v a i S u o i D a t i p e r s o n a l i p e r q u a n t o p r e v i s t o d a l l a n o r m a t i v a o , s e m a n c a n t e , i n b a s e a i t
I D a t i p e r s o n a l i c o n t e n u t i n e i c o n t r a t t i d i a s s i c u r a z s i n i s t r o e c o n t e n z i o s o , v e n g o n o c o n s e r v a t i p e r 10 a n n i C i v i l e o p e r u l t e r i o r i 5 a n n i a i s e n s i d e l l e d i s p o s i z i o
3 Q u e s t a a u t o r i z z a z i o n e v i e n e r i c h i e s t a n o n s o l o d a l R e g o l a m e n t o P r i v a c y , m a a n c 4 E u r o p A s s i s t a n c e V a i u t i l i z z e r à i D a t i p e r s o n a l i i n q u a l i t à d i a u t o n o m o T i t o l a 5 Q u e s t i s o g g e t t i , a i s e n s i d e l R e g o l a m e n t o P r i v a c y , v e n g o n o d e s i g n a t i R e s p o n s a s v o l g o n o c o m p i t i d i n a t u r a t e c n i c a , o r g a n i z z a t i v a , o p e r a t i v a . S o n o a d e s e m p i o : a S I M e d a l t r i c a n a l i d i a c q u i s i z i o n e ; a s s i c u r a t o r i , c o a s s i c u r a t o r i e r i a s s i c u r a t c e n t r i d i d e m o l i z i o n e d i a u t o v e i c o l i , s t r u t t u r e s a n i t a r i e , s o c i e t à d i l i q u i d a z i s v o l g o n o s e r v i z i d i g e s t i o n e d e i c o n t r a t t i e d e l l e p r e s t a z i o n i , s e r v i z i i n f o r m c o n t a b i l e e c e r t i f i c a z i o n e d i b i l a n c i o , n o n c h é s o c i e t à s p e c i a l i z z a t e i n r i c e r c
6 A l t r e f i l i a l i d i E u r o p A s s i s t a n c e , S o c i e t à d e l G r u p p o G e n e r a l i e a l t r i s o g g e t c o a s s i c u r a z i o n e o d i r i a s s i c u r a z i o n e ; a v v o c a t i , m e d i c i , c o n s u l e n t i e a l t r i p r o f i s i n i s t r i , a l t r e s o c i e t à c h e f o r n i s c o n o s e r v i z i i n f o r m a t i c i , t e l e m a t i c i , f i n a n c l i e n t i .
I D a t i p e r s o n a l i c o m u n i r a c c o l t i i n q u a l s i a s i o c c a s i o a c c o m p a g n a t i d a c o n s e n s o /r i f i u t o d e l c o n s e n s o p e r l e p s e m p r e , c o s ì c o m e l e e v i d e n z e d e l l e r e l a t i v e m o d i f i c h e
I D a t i p e r s o n a l i r a c c o l t i a s e g u i t o d e l l ’ e s e r c i z i o d r e g i s t r a z i o n e a i s e n s i d e l l e d i s p o s i z i o n i d e l C o d i c e
I D a t i p e r s o n a l i d i s o g g e t t i c h e h a n n o f r o d a t o o t e n t a t I n g e n e r a l e , p e r t u t t o q u a n t o n o n e s p r e s s a m e n t e s p e c i f i c a 2220 d e l C o d i c e C i v i l e o a l t r o s p e c i f i c o t e r m i n e p r e v i s t o d a
Qu ali s o n o i Su o i dir it t i a t u t ela dei Su o i Dat i p er s o n ali
I n r e l a z i o n e a l t r a t t a m e n t o d e i S u o i D a t i p e r s o n a l i L e i h a r e v o c a , o p p o s i z i o n e c h e p o t r à f a r v a l e r e c o n l e m o d a l i t à r
d i r i t t i a t u t e l a d e i s u o i d a t i p e r s o n a l i ” . I d i r i t t i s o n o e s a l t r a t t a m e n t o p e r f i n a l i t à d i p r o m o z i o n e c o m m e r c i a l e d e i L e i h a i l d i r i t t o d i p r e s e n t a r e u n r e c l a m o a l G a r a n t e p e r l a w w w .g a r a n t e p r i v a c y .i t .
Co m e p u ò far e p er far v aler e i Su o i dir it t i a t u t ela dei Su o i dat i p er s o n ali
- P e r c o n o s c e r e q u a l i s o n o i S u o i D a t i p e r s o n a l i u t i l i z z a t
- p e r c h i e d e r e d i r e t t i f i c a r e (a g g i o r n a r e , m o d i f i c a r e ) o , s I t a l i a o E u r o p A s s i s t a n c e V a i ;
- p e r o p p o r s i a l t r a t t a m e n t o d e i S u o i D a t i p e r s o n a l i p u ò s c r i v e r e a
U f f i c i o P r o t e z i o n e D a t i - E u r o p A s s i s t a n c e I t a l i a a n c h e v i a m a i l : U f f i c i o P r o t e z i o n e D a t i @ e u r
Mo difiche e aggio r n am en t i dell'In fo r m at iv a
A n c h e i n c o n s i d e r a z i o n e d i f u t u r i c a m b i a m e n t i c h e p o t r a n n p o t r à i n t e g r a r e e /o a g g i o r n a r e , i n t u t t o o i n p a r t e , l a p r e s a g g i o r n a m e n t o s a r à c o m u n i c a t o i n c o n f o r m i t à a l l a n o r m a w w w .e u r o p a. s s i s t a n c e .i t