Vantaggi fiscali Clausole campione

Vantaggi fiscali. Il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo della base imponibile dell’IRAP (Dlgs 446/97 art. 11 c. 1 lett. a) n. 5).
Vantaggi fiscali. IRPEF Le novità della Legge di Stabilità 2016 per IMU e TASI
Vantaggi fiscali. Art. 20 La legge applicabile e i criteri interpretativi
Vantaggi fiscali. 1. Gli artt. 17 e 20 del D. LGS. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, riservano a coloro che accedono alla procedura di Mediazione, specifici vantaggi di natura fiscale:
Vantaggi fiscali. ✓ DEDUCIBILITA’ dei contributi a carico del lavoratore (compresi quelli a carico del datore e quelli per i fiscalmente a carico) ✓ limite annuo di € 5.164,57 ✓ TASSAZIONE AGEVOLATA ✓ Rendimenti: sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta si applica un’imposta sostitutiva delle imposte dei redditi pari al: ✓ 20% ridotta al 12,50% per la parte di portafoglio investita in Titoli di Stato, rispetto al 26% che grava sulle plusvalenze finanziarie. ✓ Prestazioni in capitale e sotto forma di rendita al netto della parte derivante dai rendimenti e da eventuali contributi non dedotti: ✓ Tassazione sostitutiva con aliquota massima del 15% decrescente in proporzione al tempo di permanenza fino all’aliquota minima del 9% ✓ L’art. 23, comma 6, DLgs 252/2005 recita: ▪ «Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.»
Vantaggi fiscali. ▪ VANTAGGI FISCALI ✓ Contributi: deducibilità dei contributi a carico del lavoratore nel limite di € 5.164,57 ✓ TASSAZIONE AGEVOLATA ✓ Rendimenti: sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta si applica un’imposta sostitutiva delle imposte dei redditi pari al: ✓ 20% ridotta al 12,50% per la parte di portafoglio investita in Titoli di Stato ✓ si stima che, per un portafoglio come quello di Perseo Sirio, l’aliquota media sia pari al 15,5%, rispetto al 26% che grava sulle plusvalenze finanziarie. ✓ Prestazioni in capitale e in rendita: aliquota massima 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino ad un minimo del 9% ✓ Quota d’iscrizione una tantum: € 2,75 all’atto dell’adesione ✓ Quota associativa annuale: ✓ Ordinaria: 0,09% della retribuzione annua utile al TFR ✓ Contrattuale: € 21,00 (no quota d’iscrizione) ✓ Fiscalmente a carico: € 16,00 ISC (valori %) – dati Covip al 30/04/2018 Comparto 2 ANNI 5 ANNI 10 ANNI 35 ANNI Allianz (PIP) Garantito (restirtuzione del capitale) 2,16 1,62 1,53 1,50 Azimut (Fpa) Garantito (restituzione del capitale) 2,85 1,79 1,49 1,29 Generali (PIP) Garantito (restituzione del capitale) 4,50 2,94 2,23 1,49 UnipolSai (PIP) Garantito (restituzione del capitale) 4,25 2,87 2,23 1,71 Perseo Sirio (FPn) Garantito (restituzione del capitale) 1,19 0,71 0,53 0,39 «È importante prestare attenzione all’indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).» FPn Fondo Perseo Sirio Comparto Garantito (con restituzione del capitale) Generali Global Obbligazionario Garantito (con restituzione del capitale) Spese di adesione € 60,00 Spese direttamente a carico € 20,00 dell’aderente (annuali) Spese indirette in % sul 1,20% patrimonio (annuali) Spese di adesione € 2,75 Spese direttamente a carico dell’aderente (annuali) 0,09% € 24,00 medie Spese indirette in % sul patrimonio (annuali) 0,32% Rendimento netto 2017 1,31% Rendimento netto 2017 0,06% Perseo Sirio 1,19% 0,71% 0,53% 0,39% Allianz (Fpa) 2,75% 1,71% 1,44% 1,29% FONDO PERSEO SIRIO Iscritto al n. 164 dell’Albo COVIP Sede legale: xxx xxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx 16 QUANTO VERSO € 220 (17,00 € al mese circa)
Vantaggi fiscali. Con un carico fiscale sulle imprese del 25%, l’Austria è uno dei paesi europei più attento alle esigenze delle imprese. Una "tassazione di gruppo" tra le più avanzate d'Europa e l'assenza di tasse patrimoniali o d'esercizio, costituiscono ulteriori indiscutibili vantaggi;  società per azioni (AG), capitale sociale minimo € 70.000, sono richiesti almeno due soci  società generale di persone (OHG), responsabilità illimitata per tutti i soci  società limitata di persone (KG), responsabilità illimitata per almeno un socio  società di persone registrata (EEG), come OHG o KG ma per piccole dimensioni  cooperative (Genossenschaft), una entità legale a compagine societaria flessibile Le principali formalità per aprire una società austriaca sono le seguenti:  redazione dello statuto  legalizzazione dello statuto con atto notarile  registrations in Camera di Commercio Vantaggi fiscali attrattivi, come il premio del 10% per la ricerca e la detrazione del 20% per la formazione, e incentivi provenienti dal fondo per la ricerca sono solo alcune delle numerose agevolazioni offerte.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.