UNA TANTUM Clausole campione

UNA TANTUM. Con il pagamento della retribuzione del mese di settembre 2009 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfetario, quale Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, tfr, 13^ e 14^ mensilità, straordinario ecc.) a copertura del periodo 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2009, secondo gli importi indicati nella tabella che segue: Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato agli artt. 15 e 16. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all’atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2008 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
UNA TANTUM. Tenuto conto delle somme a suo tempo corrisposte a titolo di Indennità di vacanza contrattuale, al personale in servizio alla data della firma del presente contratto competono, a titolo di una tantum, per il periodo gennaio 2002 – dicembre 2003, le somme lorde indicate di seguito, per posizione economica.
UNA TANTUM. A copertura del periodo di carenza contrattuale ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 16 maggio 2022, verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad € 155, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo verrà erogato in 2 tranches: - € 55 con la retribuzione di luglio 2022; - € 100 con la retribuzione di agosto 2022. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 16 maggio 2022 l'una tantum sarà erogata nella misura del 70%, con le medesime decorrenze. L'importo forfetario sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa "post- partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum, pertanto dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. In considerazione di ciò, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di giugno 2022. L'una tantum verrà riconosciuta anche in caso di dimissioni o licenziamento. Oltre alle ipotesi previste dalla legge, possono essere assunti lavoratori a termine nelle seguenti ulteriori ipotesi: - punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o la specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; - incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; - esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; - esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.
UNA TANTUM. Ai lavoratori in forza alla data del 1.08.2000, con l’esclusione dei lavoratori a domicilio, verrà corrisposto un importo forfetario di lire 200.000 (103,29 Euro) lorde suddivisibili in quote mensili, o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo dall’01/09/1999 al 31/07/2000. Detto importo, commisurato all'anzianità di cui al comma precedente, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, lavoratori parttime. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa. L'importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2120 C.C., l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in due rate, pari a lire 100.000 (51,65 Euro) lorde corrisposte con la retribuzione del mese di ottobre 2000 e lire 100.000 (51,65 Euro) lorde corrisposte con la retribuzione del mese di luglio 2001. Agli apprendisti in forza alla data dell'1/8/2000 saranno erogati, alle stesse date e con le modalità di cui ai commi precedenti, a titolo di una tantum, l’importo di lire 70.000 (36,15 Euro) lorde con la retribuzione di ottobre 2000 e l’importo di lire 70.000 (36,15 Euro) lorde con la retribuzione del mese di luglio 2001. Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dall'impresa a titolo di I.V.C. e di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali. I relativi assorbimenti saranno effettuati nella misura del 100% in occasione della corresponsione della prima tranche di una tantum.
UNA TANTUM. 1. A valere sul biennio economico 2006/2007 è corrisposto forfettariamente ed a titolo di arretrato, ad ogni singolo dipendente, in proporzione alla percentuale del rapporto di lavoro ed ai periodi retribuiti, l’importo di € 150,00.
UNA TANTUM. 1. Ad ogni dirigente medico competono le seguenti somme una tantum: per il 2004: € 200,20; per il 2005: € 426,88.
UNA TANTUM. Ai dipendenti a tempo indeterminato, cui si applicava il Cia Unipol 8/10/2011, in servizio alla data di sottoscrizione del presente CIA viene erogata una cifra lorda una tantum articolata per livelli secondo gli importi ed alle condizioni e nei limiti di seguito riportati: livello retributivo IMPORTO Call Center sez. I operatore 433,33 Call Center sez. II operatore 366,67 Call Center sez. I Xxxxx.xx di team 566,67 La cifra erogata non comporta l’accantonamento al TFR ed è esclusa dal calcolo della quota di retribuzione oraria o giornaliera e degli istituti collegati. La cifra riportata in tabella verrà calcolata in proporzione al servizio effettivo prestato negli anni 2014 e 2015. Non sono considerati servizio effettivo i periodi di assenza non retribuita, fatta eccezione per i periodi di congedo parentale di cui alla normativa di legge. Per i dipendenti che operano con orario di lavoro a tempo parziale l’importo di cui sopra sarà erogato in misura proporzionale alla percentuale di tempo lavorato.
UNA TANTUM. A tutto il personale in forza alla data di stipula del presente CCNL, verrà corrisposto un importo "una tantum" per l copertura del periodo 1° gennaio 2012 – 30 giugno 2014, pari a €. 400,00 lordi riferite al parametro 113 del IV livello, assorbibili da importi concessi dalle aziende a titolo di anticipo contrattuale per lo stesso periodo da corrispondere nelle seguenti tranche: • con il foglio paga riferito al mese di luglio 2014: € 134,00; • con il foglio paga riferito al mese di ottobre 2014: € 133,00; • con il foglio paga riferito al mese di febbraio 2015: € 133,00; Gli importi una tantum relativi agli altri livelli saranno individuati di conseguenza. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Per il personale assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2012 l'importo una tantum verrà erogato pro-quota. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto, ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità. L'una tantum di cui sopra non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Con la corresponsione di tale importo si intende assolto, fino alla data di stipula del presente accordo.
UNA TANTUM. A tutto il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo, compresi gli apprendisti ed i giovani assunti con contratto di inserimento, verrà erogato un importo "una tantum da erogarsi con il mese di aprile 2009. Tale importo, pari a euro 200 lordi medi (IV livello), comprensivi di quanto corrisposto a titolo di vacanza contrattuale,spetta in relazione al periodo intercorrente dal 1º gennaio 2008 al 31 marzo 2009. Per il personale assunto successivamente al 1° gennaio 2008, l’importo “Una tantum” verrà erogato pro-quota. Analogamente, si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità. Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine. L'importo "una tantum" di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto. Con la corresponsione di tale importo si intende assolto ogni onere derivante dall'applicazione del capitolo 2 del Protocollo del 23 luglio 1993 in materia di indennità di vacanza contrattuale. LIVELLI IMPORTO U.T. €. A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali: acconto o di anticipazione sul presente contratto.
UNA TANTUM. Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione della presente ipotesi di CCNL, verrà corrisposto un importo con la retribuzione del mese di settembre 2016, a copertura del periodo 1° giugno 2016 – 31 agosto 2016, determinato secondo la tabella seguente: 1ª 48,00 2ª 54,00 3ª 66,00 4ª 70,50 5ª 75,00 6ª 82,50 7ª 90,00 8ª 99,00 9ª 108,00 L’importo non sarà soggetto ad alcun ricalcolo per gli istituti già liquidati. Per i lavoratori part-time, l’importo sarà riproporzionato all’orario individuale. Il suddetto importo è utile al calcolo del trattamento di fine rapporto. L’importo deve essere ragguagliato a tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi) per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell’azienda nel periodo 1° giugno 2016 – 31 agosto 2016. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata come mese intero. L’erogazione non spetta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come ad esempio: servizio militare, aspettativa, Cassa integrazione, congedo parentale, ecc. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° giugno 2016 – 31 agosto 2016, con pagamento dell’indennità a carico dell’Istituto competente e integrazione obbligatoria a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra. Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate procederanno agli adempimenti di cui all’art. D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.