UNA TANTUM. Entro il mese di febbraio 2023 sarà erogato a tutto il personale dipendente in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfettario di € 500,00 quale Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 01 gennaio 2019 – 30 novembre 2021, determinato per la fascia II – II° livello e riparametrato sulla base della tabella che segue, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, TFR, 13a e 14a mensilità, straordinario ecc.). Entro il mese di aprile 2023 verrà erogato al personale dipendente in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo un importo complessivo a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari” per il periodo 01 dicembre 2021 – 31 dicembre 2022. Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato all’art. 15. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all'atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tale le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2019 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
UNA TANTUM. Tenuto conto delle somme a suo tempo corrisposte a titolo di Indennità di vacanza contrattuale, al personale in servizio alla data della firma del presente contratto competono, a titolo di una tantum, per il periodo gennaio 2002 – dicembre 2003, le somme lorde indicate di seguito, per posizione economica.
UNA TANTUM. Ferma restando la decorrenza e la durata del presente Contratto, le parti concordano che al personale in forza alla data di stipula del presente contratto, in relazione al periodo 1° maggio 2004- 31 Dicembre 2005 , verrà erogato un importo “UNA TANTUM” come da tabella sottostante. Dallo stesso,in occasione della prima erogazione occorre detrarre quanto già erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Tale importo verrà erogato con le seguenti modalità: In caso di inizio del rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° Maggio 2004- 31 Dicembre 2005, l’importo di cui sopra sarà erogato in ragione di un ventesimo per ogni mese di anzianità. Analogamente si procederà per i casi in cui non si è dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di Legge e di Contratto. Ai fini dell’erogazione degli importi “UNA TANTUM” di cui sopra, viene considerato mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni. Gli importi “UNA TANTUM” di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
UNA TANTUM. Le parti convengono di definire un importo una tantum a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 31 marzo 2018 e la sottoscrizione del presente rinnovo. La somma pari a 400 euro per ogni livello di inquadramento spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL e verrà erogata nelle seguenti tranches: • 200 euro 1° maggio 2024 • 200 euro 1° maggio 2025 L’importo sopra indicato può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente. Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR. Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018 – 1° marzo 2024 seguendo le previsioni dell’art. 130 del presente CCNL (considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni) nonché, – per i lavoratori a tempo parziale – sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione.
UNA TANTUM. 1. In relazione al periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 1999 - 31 dicembre 1999) ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2000, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di gennaio 2000, un importo “una tantum” di lire 2.000.000 (duemilioni) lorde a titolo di arretrati retributivi maturati nell’anno 1999.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 1999, in forza alla data di stipula del presente accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.
3. L’importo “una tantum” previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 1997, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione.
4. L’importo “una tantum” di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutiva.
5. L’eventuale importo corrisposto dalle aziende a titolo di indennità di vacanza contrattuale verrà dedotto dall’importo “una tantum” indicato nei commi precedenti.
UNA TANTUM. Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione della presente ipotesi di CCNL, verrà corrisposto un importo con la retribuzione del mese di settembre 2016, a copertura del periodo 1° giugno 2016 – 31 agosto 2016, determinato secondo la tabella seguente: 1ª 48,00 2ª 54,00 3ª 66,00 4ª 70,50 5ª 75,00 6ª 82,50 7ª 90,00 8ª 99,00 9ª 108,00 L’importo non sarà soggetto ad alcun ricalcolo per gli istituti già liquidati. Per i lavoratori part-time, l’importo sarà riproporzionato all’orario individuale. Il suddetto importo è utile al calcolo del trattamento di fine rapporto. L’importo deve essere ragguagliato a tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi) per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell’azienda nel periodo 1° giugno 2016 – 31 agosto 2016. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata come mese intero. L’erogazione non spetta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come ad esempio: servizio militare, aspettativa, Cassa integrazione, congedo parentale, ecc. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° giugno 2016 – 31 agosto 2016, con pagamento dell’indennità a carico dell’Istituto competente e integrazione obbligatoria a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra. Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate procederanno agli adempimenti di cui all’art. D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
UNA TANTUM. Con il pagamento delle retribuzioni del mese di febbraio 2007 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato così come regolato dall’art. 79 del presente CCNL – effetti dei nuovi trattamenti economici – l’importo lordo forfetario comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo del biennio economico del CCNL e non incidente sul trattamento di fine rapporto e su alcuno istituto di natura retributiva avente origine contrattuale e legale a copertura del periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2006 secondo gli importi indicati nella sottostante tabella che segue. In caso di passaggio di categoria gli importi da corrispondere saranno pro-quota riferiti all’effettiva categoria di appartenenza. In caso di passaggio di categoria in corso mese, si considera l’importo afferente alla categoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore ai 15 giorni; in caso di assunzione nel corso del mese o per i lavoratori che abbiano avuto periodi di assenza non retribuita, l’importo in oggetto verrà corrisposto in proporzione al mese intero di servizio prestato computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni; per le assenze a retribuzione ridotta verificatesi nel periodo considerato, l’una tantum sarà corrisposta - per i periodi interessati con la stessa - percentuale di riduzione dell’orario, fatto salvo l’astensione facoltativa per maternità; nel caso di prestazione a tempo parziale l’”una tantum” sarà corrisposta – per i periodi interessati – con la stessa percentuale di riduzione; per i contratti di inserimento l’”una tantum” verrà corrisposta in proporzione al servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni; a tutti i lavoratori a tempo determinato in forza all’1.1.2006 l’Una tantum verrà corrisposta per i mesi interi lavorati, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Quadri Q1 851 Q2 735 A A1 626 A2 580 A3 534 B B1 522 B2 495 B3 468 C C1 456 C2 441 C3 425 D D1 398 D2 387 Le Parti concordano sull’istituzione di un EDR, che verrà erogato a tutti i lavoratori in forza a tempo indeterminato a far data dall’1.1.2007 negli importi come da tabella che segue: Quadri Q1 32,59 391 Q2 28,15 338 A A1 24,00 288 A2 22,00 264 A3 20,44 245 B B1 20,00 240 B2 18,96 228 B3 17,93 215 C C1 17,48 210 C2 16,89 203 C3 16,30 196 D D1 15,26 183 D2 14,81 178 La prima tranches sarà erogata con le retribuzioni del mese di febbraio ...
UNA TANTUM. A tutto il personale in forza alla data del 1° settembre 1999 - compresi i giovani assunti con C.f.l. e gli operatori di vendita - verrà erogato un importo "una tantum". Tale importo, pari a lire 120.000 lorde per i lavoratori qualificati ed a lire 90.000 lorde per gli apprendisti, spetta in relazione all'intero periodo di otto mesi intercorrenti dal 1° gennaio 1999 al 31 agosto 1999 ed è aggiuntivo a quanto dovuto fino al 31 agosto 1999 a titolo di Indennità di vacanza contrattuale. Per i casi di anzianità inferiore ad otto mesi gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 106 e 107 della Parte seconda del presente contratto. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità. Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine. L'importo "una tantum" sopra definito verrà erogato con il foglio paga di ottobre 1999. L'importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto. Ai lavoratori che, in forza alla data di stipulazione del presente contratto, godano dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia. In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al 6° comma l'importo una tantum verrà erogato sulla base dei criteri di cui al 3° comma.
UNA TANTUM. 1. A valere sul biennio economico 2006/2007 è corrisposto forfettariamente ed a titolo di arretrato, ad ogni singolo dipendente, in proporzione alla percentuale del rapporto di lavoro ed ai periodi retribuiti, l’importo di € 150,00.
UNA TANTUM. 1. Ad ogni dirigente medico competono le seguenti somme una tantum: per il 2004: € 200,20; per il 2005: € 426,88.