UNA TANTUM Clausole campione

UNA TANTUM. Con il pagamento della retribuzione del mese di settembre 2009 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfetario, quale Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, tfr, 13^ e 14^ mensilità, straordinario ecc.) a copertura del periodo 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2009, secondo gli importi indicati nella tabella che segue: Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato agli artt. 15 e 16. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all’atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2008 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
UNA TANTUM. Tenuto conto delle somme a suo tempo corrisposte a titolo di Indennità di vacanza contrattuale, al personale in servizio alla data della firma del presente contratto competono, a titolo di una tantum, per il periodo gennaio 2002 – dicembre 2003, le somme lorde indicate di seguito, per posizione economica.
UNA TANTUM. Per il periodo dal 1° marzo 2004 al 31 luglio 2005, anche ai fini di tutti gli istituti contrattuali, a tutto il personale in forza alla data del 1° agosto 2005 assunto antecedentemente al 1° marzo 2004 verrà erogato un importo “una-tantum” complessivo di 150,00 euro lorde da corrispondersi nella misura di euro 100,00 unitamente alla retribuzione del mese di agosto 2005 e di euro 50,00 unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2005. Per le aziende ad indirizzo industriale l’una-tantum complessiva è fissata in 170,00 euro lorde da corrispondersi nella misura di euro 110,00 unitamente alla retribuzione del mese di agosto 2005 e di euro 60,00 unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2005. Gli importi così determinati verranno integrati degli eventuali importi I.V.C. dovuti e non ancora corrisposti. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale nonché agli apprendisti, l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Per il personale assunto successivamente al 1° marzo 2004 ed in in forza alla data del 1° agosto 2005, l’importo una tantum di cui sopra verrà erogato pro quota mensile, intendendosi per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto, ad eccezione dell’assenza obbligatoria per maternità. Per il personale assunto successivamente alla data del 1° agosto 2005, non si darà luogo alla corresponsione dell’una tantum. L’una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
UNA TANTUM. A tutto il personale in forza alla data di stipula del presente CCNL, verrà corrisposto un importo "una tantum" per l copertura del periodo 1° gennaio 2012 – 30 giugno 2014, pari a €. 400,00 lordi riferite al parametro 113 del IV livello, assorbibili da importi concessi dalle aziende a titolo di anticipo contrattuale per lo stesso periodo da corrispondere nelle seguenti tranche: • con il foglio paga riferito al mese di luglio 2014: € 134,00; • con il foglio paga riferito al mese di ottobre 2014: € 133,00; • con il foglio paga riferito al mese di febbraio 2015: € 133,00; Gli importi una tantum relativi agli altri livelli saranno individuati di conseguenza. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Per il personale assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2012 l'importo una tantum verrà erogato pro-quota. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto, ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità. L'una tantum di cui sopra non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Con la corresponsione di tale importo si intende assolto, fino alla data di stipula del presente accordo.
UNA TANTUM. 1. A valere sul biennio economico 2006/2007 è corrisposto forfettariamente ed a titolo di arretrato, ad ogni singolo dipendente, in proporzione alla percentuale del rapporto di lavoro ed ai periodi retribuiti, l’importo di € 150,00.
UNA TANTUM. 1. Ad ogni dirigente medico competono le seguenti somme una tantum: per il 2004: € 200,20; per il 2005: € 426,88.
UNA TANTUM. Ai dipendenti a tempo indeterminato, cui si applicava il Cia Unipol 8/10/2011, in servizio alla data di sottoscrizione del presente CIA viene erogata una cifra lorda una tantum articolata per livelli secondo gli importi ed alle condizioni e nei limiti di seguito riportati: livello retributivo IMPORTO Call Center sez. I operatore 433,33 Call Center sez. II operatore 366,67 Call Center sez. I Xxxxx.xx di team 566,67 La cifra erogata non comporta l’accantonamento al TFR ed è esclusa dal calcolo della quota di retribuzione oraria o giornaliera e degli istituti collegati. La cifra riportata in tabella verrà calcolata in proporzione al servizio effettivo prestato negli anni 2014 e 2015. Non sono considerati servizio effettivo i periodi di assenza non retribuita, fatta eccezione per i periodi di congedo parentale di cui alla normativa di legge. Per i dipendenti che operano con orario di lavoro a tempo parziale l’importo di cui sopra sarà erogato in misura proporzionale alla percentuale di tempo lavorato.
UNA TANTUM. Anche per tener conto del periodo trascorso dalla scadenza del C.C.N.L 31 dicembre 2003, ai lavoratori in servizio alla data 7 marzo 2005 di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo contrattuale verrà corrisposto un importo una tantum di euro 500,00, di cui euro 250,00 da erogarsi con la retribuzione del mese di aprile, euro 250,00 con la retribuzione del mese di ottobre . L'importo predetto, convenzionalmente commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1/1/2004 – 31/12/2004, viene proporzionalmente ridotto per i casi di: - servizio militare; - assenza facoltativa post partum; - assunzione nel periodo 1/1/2004– 31/12/2004 data di sottoscrizione del presente accordo; - part-time. L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale e del trattamento di fine rapporto. Le parti, in coerenza con la determinazione a suo tempo assunta, diretta ad assicurare ai lavoratori dei settori dell’industria cineaudiovisiva la possibile fruizione, a carattere volontario, di prestazione di previdenza complementare, convengono di realizzare l’obbiettivo indicato mediante adesione Fondo Nazionale Pensione Complementare Byblos avendo preliminarmente acquisito il parere favorevole da parte dei soggetti istitutivi del fondo predetto. L’accordo istitutivo di Byblos, Fondo Nazionale Pensione Complementare è riportato in appendice insieme allo statuto e al regolamento elettorale.
UNA TANTUM. Ferma restando la decorrenza e la durata del presente Contratto, le parti concordano che al personale in forza alla data di stipula del presente contratto, in relazione al periodo 1° maggio 2004- 31 Dicembre 2005 , verrà erogato un importo “UNA TANTUM” come da tabella sottostante. Dallo stesso,in occasione della prima erogazione occorre detrarre quanto già erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Tale importo verrà erogato con le seguenti modalità: In caso di inizio del rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° Maggio 2004- 31 Dicembre 2005, l’importo di cui sopra sarà erogato in ragione di un ventesimo per ogni mese di anzianità. Analogamente si procederà per i casi in cui non si è dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di Legge e di Contratto. Ai fini dell’erogazione degli importi “UNA TANTUM” di cui sopra, viene considerato mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni. Gli importi “UNA TANTUM” di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
UNA TANTUM. 1. In relazione al periodo 1° gennaio 2011-30 settembre 2011, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di ottobre 2011, un importo "una tantum" di euro 650,00 (seicentocinquanta/00) lordi, a titolo di arretrati retributivi maturati nell’anno 2011.