UNA TANTUM Clausole campione

UNA TANTUM. Con il pagamento della retribuzione del mese di settembre 2009 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, un importo lordo forfetario, quale Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale, comprensivo di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente Contratto (a titolo esemplificativo, tfr, 13^ e 14^ mensilità, straordinario ecc.) a copertura del periodo 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2009, secondo gli importi indicati nella tabella che segue: Gli importi indicati in tabella comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale così come disciplinata dall’art. 7 lett “C.”. Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella precedente saranno riproporzionati sulla base di quanto indicato agli artt. 15 e 16. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi suddetti verranno erogati proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in forza all’atto della sottoscrizione dell’accordo, gli importi di cui sopra verranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2008 gli importi in tabella saranno erogati previo riproporzionamento degli stessi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’Una Tantum, computandosi quale mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
UNA TANTUM. Tenuto conto delle somme a suo tempo corrisposte a titolo di Indennità di vacanza contrattuale, al personale in servizio alla data della firma del presente contratto competono, a titolo di una tantum, per il periodo gennaio 2002 – dicembre 2003, le somme lorde indicate di seguito, per posizione economica.
UNA TANTUM. 1. In relazione al periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997) ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° luglio 1997, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di luglio 1997, un importo “una tantum” di lire 2.275.000 (duemilioniduecento-settantacinquemila) lorde. 2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997, in forza alla data di stipula del presente accordo, l’importo di cui sopra, sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente. 3. In relazione al periodo 1° luglio 1997 - 30 giugno 1998 verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di luglio 1998, un importo “una tantum” di lire 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) lorde. 4. Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi (1.7.97 - 30.6.98) l’importo di cui al comma precedente verrà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità maturata durante tale periodo. 5. Gli importi “una tantum” previsti ai precedenti quattro commi potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 1995, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione. 6. Gli importi “una tantum” di cui al presente articolo non sono utili agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutiva.
UNA TANTUM. Ferma restando la decorrenza e la durata del presente Contratto, le parti concordano che al personale in forza alla data di stipula del presente contratto, in relazione al periodo 1° maggio 2004- 31 Dicembre 2005 , verrà erogato un importo “UNA TANTUM” come da tabella sottostante. Dallo stesso,in occasione della prima erogazione occorre detrarre quanto già erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Tale importo verrà erogato con le seguenti modalità: In caso di inizio del rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° Maggio 2004- 31 Dicembre 2005, l’importo di cui sopra sarà erogato in ragione di un ventesimo per ogni mese di anzianità. Analogamente si procederà per i casi in cui non si è dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di Legge e di Contratto. Ai fini dell’erogazione degli importi “UNA TANTUM” di cui sopra, viene considerato mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni. Gli importi “UNA TANTUM” di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
UNA TANTUM. Le parti convengono di definire un importo una tantum a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 31 marzo 2018 e la sottoscrizione del presente rinnovo. La somma pari a 400 euro per ogni livello di inquadramento spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL e verrà erogata nelle seguenti tranches: • 200 euro 1° maggio 2024 • 200 euro 1° maggio 2025 L’importo sopra indicato può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente. Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR. Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018 – 1° marzo 2024 seguendo le previsioni dell’art. 130 del presente CCNL (considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni) nonché, – per i lavoratori a tempo parziale – sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione.
UNA TANTUM. 1. In relazione al periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2007, in forza al a data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di febbraio 2008, un importo "una tantum" di € 1.500,00 (mil ecinquecento/00) lordi, a titolo di arretrati retributivi maturati nel 'anno 2007. 2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007, in forza al a data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato pro-quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente. 3. L'importo "una tantum" previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dal e aziende, successivamente al 31 dicembre 2006, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o del e quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento al 'atto del a concessione. 4. L'importo "una tantum" di cui al presente articolo non è utile agli ef etti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione del 'eventuale preavviso o del 'indennità sostitutiva.
UNA TANTUM. A tutto il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo, verrà corrisposto un importo "una tantum". Tale importo, pari a €. 550,00 lordi riferite al parametro 113 del IV livello, spetta in rela- zione al periodo 1 aprile 2004 al 30 giugno 2005. Gli importi una tantum relativi agli altri livelli saranno individuati di conseguenza. L'erogazione dell'importo una tantum sarà così scaglionata: - con il foglio paga riferito al mese di luglio 2005: € 300,00 relativamente al periodo 1 aprile 2004 – 31 dicembre 2004; - con il foglio paga riferito al mese di gennaio 2006: € 250,00 relativamente al periodo 1 gennaio 2005 – 30 giugno 2005. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Per il personale assunto successivamente al 1° aprile 04, l'importo una tantum verrà eroga- to pro quota. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto, ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità. L'una tantum di cui sopra non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Con la corresponsione di tale importo si intende assolto, fino alla data di stipula del presente accordo, ogni onere derivante dall’applicazione del capitolo 2 del Protocollo del 23 luglio 1993 in materia di indennità di vacanza contrattuale. Una tantum luglio 2005 Una tantum gennaio 2006 461,95 384,96 387,61 323,01 334,51 278,76 318,58 265,49 265,49 221,24
UNA TANTUM. Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione della presente ipotesi di CCNL, verrà corrisposto un importo con la retribuzione del mese di settembre 2016, a copertura del periodo 1° giugno 2016 – 31 agosto 2016, determinato secondo la tabella seguente: 1ª 48,00 2ª 54,00 3ª 66,00 4ª 70,50 5ª 75,00 6ª 82,50 7ª 90,00 8ª 99,00 9ª 108,00 L’importo non sarà soggetto ad alcun ricalcolo per gli istituti già liquidati. Per i lavoratori part-time, l’importo sarà riproporzionato all’orario individuale. Il suddetto importo è utile al calcolo del trattamento di fine rapporto. L’importo deve essere ragguagliato a tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi) per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell’azienda nel periodo 1° giugno 2016 – 31 agosto 2016. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata come mese intero. L’erogazione non spetta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come ad esempio: servizio militare, aspettativa, Cassa integrazione, congedo parentale, ecc. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° giugno 2016 – 31 agosto 2016, con pagamento dell’indennità a carico dell’Istituto competente e integrazione obbligatoria a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra. Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate procederanno agli adempimenti di cui all’art. D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
UNA TANTUM. Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo (12 dicembre 2022), verrà corrisposto un importo una tantum lordo di 350,00 euro per il 4° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali. Gli importi per i vari livelli contrattuali verranno riconosciuti in due soluzioni, come indicato nella seguente tabella: Q 347,22 260,42 1 312,78 234,58 2 270,56 202,92 3 231,25 173,44 4 200,00 150,00 5 180,69 135,52 6 162,22 121,67 7 138,89 104,17 Gli importi di cui sopra: 1. saranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2022; 2. non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione ai sensi di legge o di contratto.; 3. sono computati il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; 4. non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale compreso il trattamento di fine rapporto; 5. al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale spettano con i criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti sarà utile considerare il livello d’inquadramento attualizzato al momento della loro erogazione. 6. in base ad un consolidato orientamento dell’Agenzia delle Entrate, potranno essere assoggettati a tassazione separata.
UNA TANTUM. 1. A valere sul biennio economico 2006/2007 è corrisposto forfettariamente ed a titolo di arretrato, ad ogni singolo dipendente, in proporzione alla percentuale del rapporto di lavoro ed ai periodi retribuiti, l’importo di € 150,00.