Base imponibile Clausole campione

Base imponibile. 1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui all’articolo 3. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10 160 Categoria catastale A/10 80 Gruppo catastale B 140 Categoria catastale C/1 55 Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 160 Categoria catastali C/3, C/4 e C/5 140 Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5 60 per l’anno d’imposta 2012 65 a decorrere dall’anno d’imposta 2013 Categoria catastale D/5 80 3. In applicazione all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, la base imponibile è ridotta del 50%: - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, ed allo stesso fine, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Per fabbricati inagibili o inabitabili si intendono i fabbricati in condizioni di sopravvenuto degrado fisico ossia diroccati, pericolanti o fatiscenti oppure obsolescenti dal punto di vista funzionale o strutturale, per essi intendendo gli edifici con gravi lesioni nel tetto o in altri elementi strutturali portanti tali da poter arrecare pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale, o in relazione ai quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino. Il degrado fisico sopravvenuto deve risultare non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non si considerano inidonei all’uso cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione. 5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente...
Base imponibile. 1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel valore di mercato per le aree edificabili. 2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta. 3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza e destinazione d’uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente. 4. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si rinvia alla sezione IMU del presente regolamento; 5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si rinvia alla sezione IMU del presente Regolamento. 6. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 5.
Base imponibile. 1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili. 2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta. 3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza e destinazione d’uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
Base imponibile. 1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai senso dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. N° 504 del 30 dicembre 1992, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D. Legge n° 201/2011. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell’art. 3, comma 48, della Legge n° 662 del 23 dicembre 1996, i seguenti moltiplicatori:
Base imponibile. $ La base imponibile dell’imposta . costituita dal valo e degli immobili$ &$ 0e i /abb icati isc itti in catasto’ il valo e . costituito da 1uello ottenuto applicando all’ammonta e delle endite isultanti in catasto’ vigenti alla data del "° gennaio dell’anno di imposizione’ ivalutate al ( pe cento’ ai sensi dell’a ticolo ’ comma +,’ della Legge & dicemb e "**!’ n$ !!&’ i seguenti moltiplicato i3 a) pe i /abb icati classi/icati nel g uppo catastale A e nelle catego ie catastali C-&’ C-! e C-%’ con esclusione della catego ia catastale A-"#4 b) +# pe i /abb icati classi/icati nel g uppo catastale > e nelle catego ie catastali C- ’ C-+ e C-(4 c) ,# pe i /abb icati classi/icati nelle catego ie catastali A-"# e )-(4
Base imponibile. (art. 13) □ Indennizzo o prezzo di aggiudicazione fissato dall’ente pubblico. □ Valore normale.
Base imponibile. (art. 13) □ Nei passaggi da committente a commissionario nella commissione per la vendita, prezzo di vendita pattuito dal commissionario con il terzo, diminuito della provvigione; □ Nei passaggi dal commissionario al committente nella commissione per l’acquisto, prezzo di acquisto pattuito dal commissionario con il terzo, aumentato della provvigione.
Base imponibile. (art. 13) □ Corrispettivo da contratto: no accertamento su valore normale di operazione analoga (valore normale è eccezionale nella direttiva IVA/dpr 633/1972);
Base imponibile. (art. 13) □ Corrispettivo al netto di sconti sulle merci; quelli contrattualmente previsti e legati ad eventi probabili danno luogo a note di credito senza tempo (art. 26, c. 2) se la fattura di vendita è stata emessa senza sconto;
Base imponibile. (art. 13) □ Xxxxx, debiti verso terzi (mutuo gravante su un bene) e spese diverse (ricevute bancarie, interessi di dilazione, art. 10); □ Addebito spese accessorie all’operazione principale (trasporti, dazi, etc.); □ Tributi (dazi doganali escluso IVA), l’ICI addebitata dalla società di leasing al conduttore è f.c. IVA per espressa previsione legislativa (legge 133/1999); □ Beni in temporanea importazione ceduti in Italia: corrispettivo al netto del valore accertato da dogana (su cui è stata pagata cauzione che è = IVA su valore del bene nel caso fosse importato definitivamente).