Common use of VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE Clause in Contracts

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprechè non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all’art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

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VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno Dovranno, essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 163/2006 s.m.i. e s.m.ial D.P.R. n. 207/2010. Non sono considerati considerate varianti e modificazioni modificazioni, gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprechè sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all’art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, quelle in aumento o in diminuzione diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera od o alla funzionalitàmigliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo di queste in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può comunque essere superiore al 5% superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'operal’esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti. Codeste varianti, sono approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto originario. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalità fissate dall’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'art. 3, comma 1, lettera s) del D.P.R. n. 207/2010, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

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VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgsall’art. 12 aprile 2006 106 del D.lgs. n. 163 e s.m.i. 50/2016; Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprechè sempre che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all’art. 132 comma 6 106 del D.LgsD.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i50/2016. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od o alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

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VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i163. Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro restauro, e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprechè non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all’art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i163. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei del rimborso delle spese per i materiali utili e formalmente accettati dalla DL e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

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VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno Dovranno, essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 163/2006 s.m.i. e s.m.ial D.P.R. n. 207/2010. Non sono considerati considerate varianti e modificazioni modificazioni, gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprechè sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all’art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, quelle in aumento o in diminuzione diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera od o alla funzionalitàmigliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo di queste varianti L'importo, in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti, non può comunque essere superiore al 5superare il 5 % dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'operal’esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti. Se Codeste varianti, sono approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l’ordinamento della singola Stazione Appaltante. Ove le varianti derivano derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo ed che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto originario. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalità fissate dall’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'art. 3, comma 1, lettera s) del D.P.R. n. 207/2010, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

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Samples: www.comune.moncalieri.to.it

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione Appaltante Ai sensi dell’articolo 161 del Regolamento n.207/10, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva della Ditta e la violazione del divieto, salva diversa valutazione del responsabile unico del procedimento, comporta l’obbligo della Ditta di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. L’Istituto si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza opportune o che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al si renderanno necessarie ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni ma tali varianti potranno essere ordinate sino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto e la Ditta è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario salvo la eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 161, comma 6 e 163 del Regolamento n.207/10 e s.m.inon ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Ferma l’impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell’appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell’intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico alla Ditta è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell’importo dell’appalto. A tal fine si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite. Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dal Direttore dei Lavori lavori per risolvere aspetti di dettaglio e dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprechè di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell'importo dell’importo del contratto stipulato stipulato, per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all’art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.idell’opera. Sono considerate inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Istituto, le varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera od dell’opera e alla sua funzionalità, che sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo di queste L’importo in aumento relativo a tali varianti non può comunque essere superiore al superare il 5% dell'importo dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contrattol’esecuzione dell’opera.

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Samples: servizi2.inps.it

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione Appaltante Le indicazioni di cui allo Schema di Contratto, ai precedenti articoli ed i disegni ed i documenti allegati allo stesso Schema di Contratto definiscono compiutamente l'opera oggetto dell'appalto. L'Amministrazione si riserva la insindacabile piena ed ampia facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, opere quelle varianti che riterrà opportune, credesse opportuno di apportarvi nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, lavori senza che l'Appaltatore l'Impresa possa trarne motivi motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, od indennizzi di qualsiasi natura e specie. Qualora l'Impresa ritenesse di introdurre varianti, che comunque non stabiliti nel Capitolato Generale d’Appalto alterino il prezzo d'appalto ne' il complesso delle opere progettate, esse, per la loro esecuzione, debbono ottenere la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato SpecialeLavori. Per contro, e' fatto tassativo divieto all'Impresa di introdurre varianti ai progetti delle opere appaltate, senza averne ottenuta la preventiva approvazione scritta dalla D.L.. L'Amministrazione avra' diritto a far demolire, a spese dell'Impresa stessa, le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 alla L. 11 febbraio 1994, n. 163 109 come modificata dalle Leggi 216/95, 549/95, 127/97, 191/98 e s.m.i415/98. Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dal direttore dei Lavori lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprechè non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all’art. 132 all'art.35, comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 5-bis, della legge 11/02/1994, n. 163 109 e s.m.isuccessive modificazioni. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

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Samples: www.comune.ragusa.gov.it

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione Appaltante Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con (D.M. 145/2000 145/2000) previsto dall’art. 5 del D. LGS 12/04/2006, n. 163 e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 D. LGS 12/04/2006, n. 163 e s.m.i163. Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dal direttore dei Lavori lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprechè sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all’artall'art. 132 132, comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 3, D. LGS 12/04/2006, n. 163 e s.m.i163. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

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Samples: www.mit.gov.it

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con (D.M. 145/2000 145/2000) e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. .. Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprechè sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all’art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. .. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare procederà alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

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Samples: lnx.comune.sciacca.ag.it

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione Appaltante Per le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo presunto indicato nel contratto si fa riferimento a quanto disposto dall'art.132 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e dagli specifici articoli di cui al Capitolato Generale ed al Regolamento di attuazione. Per i lavori a misura l'importo definitivo dei lavori sarà desunto dal consuntivo degli stessi mediante l'applicazione dei prezzi, detratti della percentuale di ribasso d'asta, alle quantità realmente eseguite, nonché dall'eventuale esecuzione di lavorazioni in economia. Per i lavori a corpo l’importo dei lavori sarà desunto dalla contabilizzazione per l’intero di tutte le categorie in cui è stato suddiviso l’appalto, detratta la percentuale di ribasso sull’importo a base di gara, nonché dall'eventuale esecuzione di lavorazioni in economia. In particolare, per risolvere aspetti di dettaglio, il Direttore dei Lavori potrà disporre interventi che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, e non superiore al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie comprese nell’appalto, come dai disposti dell'art.132 comma 3) d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Pertanto un eventuale aumento o diminuzione delle quantità, compresi nei limiti sopra indicati, non può giustificare alcuna richiesta di indennità da parte della Ditta aggiudicataria. Qualora l'Istituto, esercitando la facoltà di cui all'articolo 132 comma 3 della legge di riferimento, ordini l'esecuzione di lavori oltre l'importo indicato nel contratto di appalto, la determinazione dell'Istituto verrà comunicata all'appaltatore mediante ordini di servizio dalla Direzione dei Lavori. Risulta altresì evidente che, delle opere e provviste appaltate, l'Istituto si riserva la insindacabile facoltà di escludere quelle che ritenga più conveniente non fare eseguire, oppure eseguire direttamente oppure far eseguire da altre Ditte, nei limiti di quanto disposto dagli artt. specifici del Capitolato Generale e del Regolamento di attuazione. L'Appaltatore rinuncia in tal caso a qualsiasi ragione di opposizione o di compenso. L'Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con (D.M. 145/2000 145/2000) e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgsd.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. .. Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione direzione dei Lavori lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprechè sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all’art. 132 all'art.132, comma 6 del D.Lgs6, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. .. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi, concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/99, nonché ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 133 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. In tal caso, verificandosene le condizioni, si applicherà la disciplina di cui all'art. 45, comma 8 e artt. 134 e 135 del regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici. Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i xxxxxx s’intendono definitivamente accettati. Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

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VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i163. Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprechè non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all’art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i163. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d’opera, ferme restando le dispozioni sopra indicate, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 21 Dicembre 1999 n° 554, Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici. In tal caso, verificandosene le condizioni, si applicherà la disciplina di cui all'art. 45, comma 8 e artt. 134 e 135 del regolamento di attuazione suddetto.

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VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse nell’interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con (D.M. 145/2000 145/2000) previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e s.m.i. e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.LgsD. Lgs. 12 aprile Aprile 2006 n. 163 e s.m.i. .. Non sono considerati varianti e modificazioni ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla Direzione dal direttore dei Lavori lavori per risolvere aspetti di dettaglio e dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% 20 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprechè di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da errori od omissioni circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in sede di progettazione sono quelle di cui all’art. 132 comma 6 aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 contratto e s.m.ideve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Sono inoltre considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento effettuate per risolvere aspetti di dettaglio, o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalitàper lievi errori ed inesattezze degli elaborati grafici, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

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VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione Appaltante Per le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo presunto indicato nel contratto si fa riferimento a quanto disposto dall'art.132 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e dagli specifici articoli di cui al Capitolato Generale ed al Regolamento di attuazione. Per i lavori a misura l'importo definitivo dei lavori sarà desunto dal consuntivo degli stessi mediante l'applicazione dei prezzi, detratti della percentuale di ribasso d'asta, alle quantità realmente eseguite, nonché dall'eventuale esecuzione di lavorazioni in economia. Per i lavori a corpo l’importo dei lavori sarà desunto dalla contabilizzazione per l’intero di tutte le categorie in cui è stato suddiviso l’appalto, detratta la percentuale di ribasso sull’importo a base di gara, nonché dall'eventuale esecuzione di lavorazioni in economia. In particolare, per risolvere aspetti di dettaglio, il Direttore dei Lavori potrà disporre interventi che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, e non superiore al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie comprese nell’appalto, come dai disposti dell'art.132 comma 3) d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Pertanto un eventuale aumento o diminuzione delle quantità, compresi nei limiti sopra indicati, non può giustificare alcuna richiesta di indennità da parte della Ditta aggiudicataria. Qualora l'Istituto, esercitando la facoltà di cui all'articolo 132 comma 3 della legge di riferimento, ordini l'esecuzione di lavori oltre l'importo indicato nel contratto di appalto, la determinazione dell'Istituto verrà comunicata all'appaltatore mediante ordini di servizio dalla Direzione dei Lavori. Risulta altresì evidente che, delle opere e provviste appaltate, l'Istituto si riserva la facoltà di escludere quelle che ritenga più conveniente non fare eseguire, oppure eseguire direttamente oppure far eseguire da altre Ditte, nei limiti di quanto disposto dagli artt. specifici del Capitolato Generale e del Regolamento di attuazione. L'Appaltatore rinuncia in tal caso a qualsiasi ragione di opposizione o di compenso. L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con (D.M. 145/2000 145/2000) e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgsd.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. .. Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione direzione dei Lavori lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprechè sempre ché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all’art. 132 all'art.132, comma 6 del D.Lgs6, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. .. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi, concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/99, nonché ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 133 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. In tal caso, verificandosene le condizioni, si applicherà la disciplina di cui all'art. 45, comma 8 e artt. 134 e 135 del regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici. Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i xxxxxx s’intendono definitivamente accettati. Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

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