Common use of VARIAZIONI DEI LAVORI Clause in Contracts

VARIAZIONI DEI LAVORI. Nessuna variazione può essere apportata al progetto di iniziativa dell’Impresa: ogni variazione deve essere concordata e autorizzata dalla D.L. e preventivamente concordata ed approvata dall’Ente Appaltante. In tale caso verranno redatti elaborati specifici da allegare al progetto di variante, atti a rendersi ragione delle opere da realizzare. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni debbono ritenersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo ed ai sensi di Legge, quelle varianti che riterrà opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori e nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente "Regolamento recante il capitolato generale d’appalto di lavori pubblici” approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 e nel presente documento o negli atti contrattuali, nonchè nelle norme previste dal sopraccitato art.106 del D.Lgs. 50/2016. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare scritto della D.L., potrà essere ordinata l’eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore, salvo il risarcimento dell’eventuale danno alla Stazione Appaltante.

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Samples: Appalto, Appalto

VARIAZIONI DEI LAVORI. Nessuna variazione può essere apportata al progetto di iniziativa dell’Impresa: ogni variazione deve essere concordata e autorizzata dalla D.L. e preventivamente concordata ed approvata dall’Ente Appaltante1. In tale caso verranno redatti elaborati specifici da allegare al progetto di variante, atti a rendersi ragione delle opere da realizzare. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni debbono ritenersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L’Amministrazione La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo ed ai sensi di Legge, opere oggetto dell’appalto quelle varianti che riterrà a suo insindacabile giudizio dovessero risultare necessarie o opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 132 e nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall’art. 106 205 del D.Lgs. 50/2016163/2006 e s.m., dagli articoli 43, comma 8, artt.161 e 162, del D.P.R. 207/2010 . 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore possa trarne motivi si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per avanzare pretese iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi ed indennizzisu quanto stabilito in contratto, di per qualsiasi natura e specieo ragione, qualora non stabiliti nel vigente "Regolamento recante il capitolato generale d’appalto vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di lavori pubblici” approvato con D.M. LL.PPtali richieste. 4. 19/04/2000 n. 145 e nel presente documento o negli atti contrattualiAi sensi dell’art. 132, nonchè nelle norme previste dal sopraccitato art.106 comma 3, del D.Lgs. 50/2016163/2006 e s.m., sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Delle variazioni apportate senza L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il prescritto ordine o benestare scritto della D.L.5 (cinque) per cento dell’importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 5. Non sono considerati varianti, potrà essere ordinata l’eliminazione a cura ai sensi dell’art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e spese dell’Appaltatores.m., salvo il risarcimento dell’eventuale danno alla Stazione Appaltante.gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione

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Samples: Contract for Works

VARIAZIONI DEI LAVORI. Nessuna variazione può essere apportata al progetto di iniziativa dell’Impresa: ogni variazione deve essere concordata e autorizzata dalla D.L. e preventivamente concordata ed approvata dall’Ente Appaltante. In tale caso verranno redatti elaborati specifici da allegare al progetto di variante, atti a rendersi ragione delle opere da realizzare. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni debbono ritenersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo ed ai sensi di Legge, quelle varianti che riterrà opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori e nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall’art. 106 del D.Lgs. 50/201650/16, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente "Regolamento recante il capitolato generale d’appalto di lavori pubblici” approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 e nel presente documento o negli atti contrattuali, nonchè nonché nelle norme previste dal sopraccitato art.106 del D.Lgs. 50/201650/16. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare scritto della D.L., potrà essere ordinata l’eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore, salvo il risarcimento dell’eventuale danno alla Stazione Appaltante.

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Samples: Appalto

VARIAZIONI DEI LAVORI. Nessuna variazione può essere apportata al progetto di iniziativa dell’Impresa: ogni variazione deve essere concordata e autorizzata dalla D.L. e preventivamente concordata ed approvata dall’Ente Appaltante. In tale caso verranno redatti elaborati specifici da allegare al progetto di variante, atti a rendersi ragione delle opere da realizzare. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni debbono ritenersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione delle opere da costruire1. L’Amministrazione Appaltante si riserva la insindacabile l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opereopere stesse, sia all’atto esecutivo ed ai sensi della consegna dei lavori, sia in sede di Leggeesecuzione, quelle varianti che riterrà necessarie od opportune, anche a seguito di prescrizioni da parte degli enti competenti, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 132 e nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall’art. 106 205 del D.Lgs. 50/2016163/2006 e s.m.i., dagli articoli 43, comma 8, artt.161 e 162, del D.P.R. 207/2010 . 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore possa trarne motivi si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per avanzare pretese iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi ed indennizzisu quanto stabilito in contratto, di per qualsiasi natura e specieo ragione, qualora non stabiliti nel vigente "Regolamento recante il capitolato generale d’appalto vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di lavori pubblici” approvato con D.M. LL.PPtali richieste. 4. 19/04/2000 n. 145 e nel presente documento o negli atti contrattuali, nonchè nelle norme previste dal sopraccitato art.106 Ai sensi dell’art 132 comma 3 del D.Lgs. 50/2016163/2006 e s.m.i. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine nonché dall’ art. 27 della L.R. 31/05/2002 n. 14, dagli artt. 29 e 30 del D.P.R. 05/06/2003 n. 0166/Pres. e dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 05/06/2003 n. 0165/Pres sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento o benestare scritto della D.L.in diminuzione, potrà essere ordinata l’eliminazione a cura finalizzate al miglioramento dell’opera e spese dell’Appaltatorealla sua funzionalità, salvo il risarcimento dell’eventuale danno alla Stazione Appaltantesempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze, limitatamente al 5 (cinque) per cento dell’importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 (cinquanta) per cento dei ribassi d'asta conseguiti. 5. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 (cinque) per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

VARIAZIONI DEI LAVORI. Nessuna variazione modifica ai lavori appaltati può essere apportata al progetto attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divie- to, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di iniziativa dell’Impresa: ogni variazione deve essere concordata e autorizzata dalla D.L. e preventivamente concordata ed approvata dall’Ente Appaltantedemolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o inden- xxxxx per i lavori medesimi. In tale caso verranno redatti elaborati specifici da allegare al progetto di variante, atti a rendersi ragione delle opere da realizzare. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni debbono ritenersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L’Amministrazione L'Amministrazione si riserva la insindacabile l’insindacabile facoltà di introdurre d’introdurre nelle opere, all’atto esecutivo ed ai sensi di Leggeall'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà ri- terrà opportune, nell’interesse nell'interesse della buona riuscita e dell’economia dell'economia dei lavori e nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016lavori, senza che l’Appaltatore l'Appaltatore possa trarne motivi mo- tivi per avanzare pretese di maggiori compensi ed indennizzi, o indennizzi di qualsiasi natura e specie. Le eventuali variazioni in corso d’opera devono essere regolate secondo quanto previsto dall’articolo 132 del D.Lgsv. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni, dagli artt. 134, 135 136 del DPR 554/99, e dagli artt. 10, 11, 12 del Capitolato Generale d’Appalto, di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/00 n. 145. E.T.R.A. S.p.A. Ampliamento e riqualificazione funzionale dell’impianto di depurazione di Cittadella Opere di 2° stralcio – Interventi area impianto Progetto esecutivo CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO NORME GENERALI Xxxxxxx G 0047 EB A.T.O. 6.1 D In particolare per le varianti previste dal comma 1 lettera d) del surrichiamato art. 132 e dipendenti da difficoltà di e- secuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non stabiliti nel vigente "Regolamento recante il capitolato generale d’appalto previste o prevedibili in fase progettuale, che rendano più onerosa la prestazione dell’appaltatore questi ha diritto ad un equo compenso, come previsto dall’art. 1664 comma 2 del Codice Civile. L’equo compenso sarà calcolato con i prezzi di lavori pubblici” approvato con D.M. LL.PPelenco e secondo le normative previste dalla Legge e dal DPR 554/99. 19/04/2000 n. 145 e nel presente documento o negli atti contrattuali, nonchè nelle norme previste dal sopraccitato art.106 del D.Lgs. 50/2016. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare scritto della D.L., potrà essere ordinata l’eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore, salvo il risarcimento dell’eventuale danno alla Stazione Appaltante.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

VARIAZIONI DEI LAVORI. Nessuna variazione può essere apportata al progetto di iniziativa dell’Impresa: ogni variazione deve essere concordata e autorizzata dalla D.L. e preventivamente concordata ed approvata dall’Ente Appaltante. In tale caso verranno redatti elaborati specifici da allegare al progetto di variante, atti a rendersi ragione delle opere da realizzare. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni debbono ritenersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo ed ai sensi di Legge, quelle varianti che riterrà opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori e nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall’art. 106 del D.Lgs. 50/201650/16, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente "Regolamento recante il capitolato generale d’appalto di lavori pubblici” approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 e nel presente documento o negli atti contrattuali, nonchè nonché nelle norme previste dal sopraccitato art.106 art. 106 del D.Lgs. 50/201650/16. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare scritto della D.L., potrà essere ordinata l’eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore, salvo il risarcimento dell’eventuale danno alla Stazione Appaltante.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

VARIAZIONI DEI LAVORI. Nessuna variazione Le varianti in corso d’opera sono ammesse nei casi previsti dall’art. 132 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., con le modalità di cui all’art.161 del DPR 207/2010 e s.m.i.. Altresì ai sensi dell’art.154 del DPR 554/99, il responsabile del procedimento può autorizzare l’ulteriore spesa fino ad un totale complessivo pari all’originario importo posto a base di gara e, comunque, per un importo non superiore a 200.000 euro. (Vedi se è compatibile con il nuovo regolamento che entra in vogore il prossimo giugno) Ai sensi dell’art.161 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere apportata attuata ad iniziativa esclusiva dell’Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l’obbligo dell’Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Per le sole ipotesi previste dall’art.132, comma 1, del D. Lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, la stazione appaltante durante l’esecuzione dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, e l’Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l’eventuale applicazione dell’art. 161 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dall’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Appaltatore ai sensi dell’art. 240 del D. Lgs. 163/06 . La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni. Trattandosi di contratto aperto di manutenzione che comporta anche lavorazioni in economia da quantificare a consuntivo, non si applicano i commi 3,5,6 e 7 dell’art. 10 del D.M. 145/200 (variazioni al progetto appaltato). Pertanto l’Appaltatore rimane obbligato all’esecuzione di iniziativa dell’Impresa: ogni variazione deve essere concordata tutte le lavorazioni ordinate agli stessi patti, prezzi e autorizzata dalla D.L. e preventivamente concordata ed approvata dall’Ente Appaltante. In tale caso verranno redatti elaborati specifici da allegare condizioni del contratto originario, anche se eccedenti il quinto dell’obbligo, fino a quando non dichiari per iscritto al progetto Responsabile del Procedimento mediante raccomandata A.R. con almeno trenta giorni di variantepreavviso, atti a rendersi ragione delle opere da realizzareche non intende accettare nuovi ordinativi alle medesime condizioni contrattuali formulando contestualmente le nuove condizioni. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni debbono nuove condizioni non possono ritenersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo ed ai sensi di Legge, quelle varianti che riterrà opportune, nell’interesse accettate tacitamente e l’Istituto Xxxxxxx comunicherà formalmente le proprie determinazioni nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della buona riuscita e dell’economia dei lavori e nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente "Regolamento recante il capitolato generale d’appalto di lavori pubblici” approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 e nel presente documento o negli atti contrattuali, nonchè nelle norme previste dal sopraccitato art.106 del D.Lgs. 50/2016. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare scritto della D.L., potrà essere ordinata l’eliminazione a cura e spese dichiarazione dell’Appaltatore, salvo il risarcimento dell’eventuale danno alla Stazione Appaltante.

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