INDICE
E.T.R.A. S.p.A. Ampliamento e riqualificazione funzionale dell’impianto di depurazione di Cittadella Opere di 2° stralcio – Interventi area impianto Progetto esecutivo CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO NORME GENERALI | Xxxxxxx | G 0047 EB | |
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INDICE
CAPO I : OGGETTO XXXX'XXXXXXX - XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX 0
ART. N. 1 OGGETTO DELL'APPALTO 4
ART. N. 2 DESCRIZIONE DELLE OPERE 5
ART. N. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO 6
3.1 Importo dei lavori 6
ART. N. 4 OSSERVANZA DI LEGGI, NORME E REGOLAMENTI 6
ART. N. 5 CATEGORIE DEI LAVORI 10
ART. N. 6 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI 11
ART. N. 7 PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E INSTALL. (ART. 43 C. 4 D.P.R. 207/2010) 12
CAPO II : RITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 14
ART. N. 8 CRITERI A PUNTEGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 14
ART. N. 9 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO/ECONOMICA 17
CAPO III : DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 29
ART. N. 10 CONDIZIONI DI APPALTO 29
10.1 Condizioni ambientali 29
10.2 Difesa ambientale 29
10.3 Riservatezza del contratto 30
10.4 Trattamento dei dati personali - informativa 30
10.5 CODICE ETICO DI ETRA S.P.A 30
ART. N. 11 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 30
ART. N. 12 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 33
12.1 Generalità 33
12.2 GARANZIE DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA (CAUZIONE PROVVISORIA) 33
12.3 Garanzie da presentare ad aggiudicazione avvenuta (Cauzione definitiva) 34
12.4 Copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 34
12.5 Garanzie da presentare per il pagamento della rata di saldo (Cauzione a garanzia dei saldi) 35
ART. N. 13 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, OBBLIGHI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI 35
13.1 Ottenimento del totale accredito dei pagamenti in acconto e a saldo 36
ART. N. 14 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 36
ART. N. 15 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE VERSO ETRA S.P.A. E VERSO TERZI 43
ART. N. 16 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI ED ECCEZIONI DELL’APPALTATORE 43
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ART. N. 17 ANDAMENTO DELL’APPALTO 43
17.1 Sospensione e ripresa dei lavori 44
17.2 Proroghe 44
17.3 Variazioni dei lavori 44
17.4 Ultimazione dei lavori 45
17.5 Danni 45
17.6 Danni di forza maggiore 45
17.7 Presa in consegna dei lavori ultimati 45
17.8 Collaudo 46
17.9 Riserve dell’appaltatore - accordo bonario 46
ART. N. 18 PREZZI UNITARI 46
ART. N. 19 REVISIONE PREZZI 47
ART. N. 20 ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI - DISCARICHE - STRADE DI SERVIZIO E DI ACCESSO AI CANTIERI - PERMESSI E RELATIVI NULLA OSTA 47
20.1 ESPROPRI E SERVITU’ 47
20.2 Occupazioni temporanee 47
20.3 Strade di servizio e di accesso ai cantieri, cave, aree di deposito, discariche e relative occupazioni temporanee e definitive 48
ART. N. 21 OPERE DI TERZI INTERESSATE DAI LAVORI 49
ART. N. 22 APPROVAZIONE DEI PROGETTI COSTRUTTIVI DI CANTIERE 49
ART. N. 23 CONTROLLO FINALE DEL CORRETTO MONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE 50
23.1 Esame visivo 51
23.2 Prove in bianco 51
ART. N. 24 AVVIAMENTO, COLLAUDI E GARANZIE 52
24.1 Avviamento e Assistenza Gratuita post- Avviamento 52
24.2 Collaudo tecnico-funzionale provvisorio 52
24.3 Collaudo definitivo finale 54
24.4 Manutenzione delle opere fino al collaudo 54
24.5 Garanzie 54
24.6 Istruzione del personale 55
ART. N. 25 MANUTENZIONE DELLE OPERE IN GENERE 55
ART. N. 26 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 56
ART. N. 27 SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 56
27.1 Il Responsabile del procedimento 56
27.2 IL RESPONSABILE DEI LAVORI (ART. 89 C.1 LETTERA C D.LGS 81/2008) 56
27.3 UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI (ART. 123 D.P.R. 554/99) 56
27.4 IL DIRETTORE DEI LAVORI (ART. 124 D.P.R. 554/99) 57
27.5 IL DIRETTORE OPERATIVO (ART. 125 D.P.R. 554/99) 57
27.6 L’Ispettore di cantiere 58
ART. N. 28 RESPONSABILITA’ TECNICA DELL’APPALTATORE E DISCIPLINA DI CANTIERE 58
ART. N. 29 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO 59
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ART. N. 30 SICUREZZA DEL CANTIERE 60
30.1 Obblighi ed oneri dell'appaltatore o del Datore di Lavoro 60
30.2 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 62
30.3 Obblighi dei lavoratori autonomi 63
30.4 Coordinatore per l'esecuzione 63
30.5 Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere 64
30.6 Obblighi dei lavoratori dipendenti 64
30.7 P.O.S 64
30.8 Normative e circolari di riferimento in materia di sicurezza 65
30.9 Provvedimenti di viabilità 67
ART. N. 31 INTERVENTO SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE IN CEMENTO AMIANTO - PRESCRIZIONI 67
ART. N. 32 DISEGNI DI RILIEVO 68
32.1 Condotte 68
32.2 Impianti di sollevamento 69
APPENDICE A – INTEGRAZIONE ALLO SCHEMA DI POLIZZA C.A.R./E.A.R 70
APPENDICE B – LISTA DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE 71
APPENDICE C – SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 72
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DEFINIZIONI
Nel presente Capitolato Speciale d’appalto s’intende per:
Stazione appaltante: | Etra S.p.A. |
D.Lgvo. 163/06: | “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 e succes- sive modifiche ed integrazioni. In particolare corretto ed aggiornto con X.Xxx. 26 gennaio 2007, n. 6, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e X.Xxx. 11 settembre 2008, n. 152. |
Regolamento: | - Decreto del Presidente della Repubblica 21/12/99 n. 554: “Regolamento di at- tuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, decreto legislativo 12/04/2006 n. 163”. Per la parte applicabile in esecuzione del D.L. n. 70 del 13/05/2011. D.P.R. 05/10/2010 n. 207: “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. |
Capitolato Generale d’Appalto: | Il “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, ai sen- si dell’art. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni” (ora normato dall’art. 113 del D.Lgsv. 163/06) di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/00 n. 145 e s. m.ei., parzialmente abrogato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 |
C.S.d’A. | Il presente Capitolato Speciale d’Appalto redatto ai sensi del decreto legislativo 163/06 e s.m.ei. |
X.X.xx 81 | D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. G.U. 30/04/2008 n. 101, SO. |
P.S.C. | Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto da D.Lgs. 81/2008 |
L.R. 27/2003 | L.R. 7 novembre 2003, n. 27 modificata con L.R. 20 luglio 2007, n. 17, “Disposizio- ni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche. Nel presente C.S.d’A. la parte della L.R. 27/03 riguardante i lavori pubblici è assun- ta in guisa di “regolamento interno” ai sensi dell’articolo 238 c. 7 del D.Lgsv 163/06. |
Schemi polizze tipo | Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 marzo 2004 n. 123. (Schemi di polizza ti- po) |
Terre e rocce da scavo | La procedura prevista dall’art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal- la D.G.R.V. n. 2424 dell’ 08.08.08. |
CAPO I : OGGETTO DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE DEI LAVORI
ART. N. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
1. L'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di Amplia- mento e riqualificazione funzionale dell’impianto di depurazione di Cittadella - Opere di 2° stralcio – In- terventi area impianto in località CITTADELLA (PD).
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le carat- teristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed e-
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satta conoscenza. Poiché i lavori devono essere eseguiti nell’area di pertinenza del depuratore esistente e nell’area di ampliamento dello stesso ad esso limitrofa e poiché durante tutta l’esecuzione dei lavori dovrà essere garantita sempre la depurazione delle acque reflue affluenti attraverso la fognatura, nel corrispettivo dell’appalto e nei prezzi unitari di contratto sono compresi e compensati tutti gli interventi occorrenti per la connessione delle nuove opere alle strutture e tubazioni esistenti, compresi gli oneri per il mantenimento in funzione delle opere esistenti durante l’esecuzione degli interventi stessi e per l’attivazione parziale delle nuove opere con la realizzazione di opportuni by-pass e collegamenti idraulici ed elettrici provvisori e/o definitivi. Si ribadisce che l’aggiudicatario non potrà vantare nessun compenso ulteriore per le lavorazioni e attività sopra richiamate, di seguito specificate, in quanto i relativi oneri sono compresi e compensati nei prezzi e nel corrispettivo di contratto.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
ART. N. 2 DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso salvo quelle speciali disposizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:
I lavori “a corpo” comprendono la realizzazione di tutte le opere che sono indicate e descritte negli elaborati proget- tuali che fanno parte integrante dell’Appalto:
- fondazioni quali pali e diaframmi;
- i lavori relativi alla bonifica da ordigni bellici;
- lo spostamento e deviazione di alcuni sottoservizi esistenti;
- la predisposizione di cavidotti;
- i movimenti di terra per la formazione di scavi di trincea per la posa delle condotte e di scavi di fondazione e di sbancamento;
- fornitura e posa in opera di tubazioni;
- costruzione o adeguamento di manufatti particolari;
- pozzetti in cls, prolunghe, coperchi;
- la demolizione di manufatti o parte di essi, comprese le pavimentazioni;
- il drenaggio del terreno;
- la realizzazione di nuova viabilità all’interno dell’impianto;
- fornitura e posa di apparecchiature elettromeccaniche;
- rimozione o spostamento di opere elettromeccaniche;
- sistema di distribuzione e diffusione aria nella vasca di ossidazione;
- sistema di trattamento aria esausta (biofiltro);
- telecontrollo;
- quadri elettrici;
- ecc.
Sono altresì previsti i lavori di assistenza che l’Impresa appaltatrice dovrà fornire agli Enti gestori di sottoservizi per gli spostamenti degli stessi.
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ART. N. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO
3.1 Importo dei lavori
L’importo dei lavori a base di gara è definito come segue:
Importi in Euro | Colonna a) | Colonna b) | Colonna a) + b) | |
Importo esecuzione lavori | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | TOTALE | ||
1 | A misura | --- | 275.000,00 | 275.000,00 |
2 | A corpo | 11.250.500,00 | --- | 11.250.500,00 |
3 | In economia | --- | --- | --- |
4 | Importo totale | 11.250.500,00 | 275.000,00 | 00.000.000,00 |
L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in se- de di gara applicato all'importo di cui alla riga n. 4, colonna a), della tabella sopra citata, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito alla riga 4, colonna b) e non oggetto dell'offerta ai sensi del com- binato disposto dell'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 163/06 e dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008.
Tale importo s’intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso, necessario a dare l’opera finita a rego- la d’arte e, pertanto, comprendente l’esecuzione dei lavori, la fornitura e la posa in opera di tutti i manufatti e le forni- ture necessarie per la piena funzionalità dell’opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere con- nesse.
Potranno inoltre essere ordinate per iscritto all’Appaltatore dalla Direzione Lavori opere in economia, qualora se ne verificasse la necessità.
I prezzi unitari offerti dall’Appaltatore s’intendono comprensivi di ogni onere, nessuno eccettuato, che pertanto resta- no ad esclusivo carico dell’Appaltatore, ed in particolare, s’intendono, comprensivi delle prestazioni riportate nell’articolo “prescrizioni di carattere generale” del Capo 5 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. N. 4 OSSERVANZA DI LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
Oltre alle norme indicate nel contratto il presente appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni espresse nella normativa che segue:
TESTO UNICO EDILIZIA
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.
NORME TECNICHE STRUTTURALI
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, nor- male e precompresso e a struttura metallica;
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- C.M. 9 gennaio 1980, n. 20049 – Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglomera- to cementizio adoperato per le strutture in cemento armato;
- D.M. 20 novembre 1987 – Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
- D.M. 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii natu- rali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- C.M. 24 settembre 1988, n. 30483 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. D.M. 11 marzo 1988. Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l’applicazione;
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- C.M. 4 gennaio 1989, n. 30787 – Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento;
- C.M. 16 marzo 1989, n. 31104 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;
- D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;
- D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
- D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi;
- C.M. 4 luglio 1996, n. 000XX.XX/XXX – Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche relative ai criteri ge- nerali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi, di cui al D.M. 16 gennaio 1996;
- C.M. 15 ottobre 1996, n. 252 XX.XX./S.T.C. – Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche, di cui al D.M. 9 gennaio 1996;
- C.M. 29 ottobre 1996 – Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona sismica;
- C.M. 10 aprile 1997, n. 65/XX.XX. – Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, di cui al D.M. 16 gennaio 1996;
- C.M. 14 dicembre 1999, n. 346/STC – Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Concessione ai laboratori per prove sui materiali da costruzione;
- Ord.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 – Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
- D.M. 14 gennaio 2008 – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
- D.M. 6 maggio 2008 – Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
- C.M. 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.
PRODOTTI DA COSTRUZIONE
- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 – Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da co- struzione;
- D.M. 9 maggio 2003, n. 156 – Criteri e modalità per il rilascio dell’abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246;
- D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi me- todi di controllo della conformità di «Isolanti termici per edilizia»;
- D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi me- todi di controllo della conformità di «Accessori per serramenti»;
- D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi me- todi di controllo della conformità dei «Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni»;
- D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi me- todi di controllo della conformità di «Sistemi per il controllo di fumo e calore»;
- D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi me- todi di controllo della conformità dei «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio»;
- D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi me- todi di controllo della conformità delle «Installazioni fisse antincendio»;
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- D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi me- todi di controllo della conformità di «Sistemi fissi di lotta contro l’incendio. Sistemi a polvere»;
- D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi me- todi di controllo della conformità per gli «Impianti fissi antincendio. Componenti per sistemi a CO2»;
- D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi me- todi di controllo della conformità per i «Sistemi fissi di lotta contro l’incendio. Componenti di impianti di estin- zione a gas»;
- D.M. 11 aprile 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi me- todi di controllo della conformità di aggregati;
- D.M. 11 aprile 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi me- todi di controllo della conformità di appoggi strutturali;
- D.M. 11 aprile 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi me- todi di controllo della conformità di geotessili e prodotti affini.
PREVENZIONE INCENDI
- D.M. 15 settembre 2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- D.M. 16 febbraio 2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da co- struzione;
- D.M. 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di instal- lazione degli impianti all’interno degli edifici;
- C.M. 27 febbraio 0000, x. 00000 – Utilizzazione di raccordi a pressare in reti di adduzione di gas negli edifici ci- vili.
RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA
- D.M. 27 luglio 2005 – Xxxxx concernente il regolamento d’attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
- D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 – Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005, re- cante attuazione della direttiva 2002/91/Ce, relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legi- slativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in e- dilizia.
BARRIERE ARCHITETTONICHE
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architetto- niche negli edifici privati;
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- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visita- bilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ne- gli edifici, spazi e servizi pubblici.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropria- zioni per pubblica utilità.
RIFIUTI E AMBIENTE
- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/XXX xxx rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
- D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico co- prano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella mi- sura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale;
- Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
ACQUE
- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 – Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della di- rettiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
NUOVO CODICE DELLA STRADA
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada.
CONTRATTI PUBBLICI
- Legge 20 marzo 1865, n. 2248 – Legge sui lavori pubblici allegato F), limitatamente agli artt. 351, 352, 353, 354
e 355;
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 – Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni, per la parte applicabile in esecuzione del D.L. n. 70 del 13/05/2011, Per la parte applicabile in esecuzione del D.L. n. 70 del 13/05/2011.
- D.P.R. 5-10-2010 n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per la parte applicabile in esecuzione del D.L. n. 70 del 13/05/2011, Per la parte applicabile in esecuzione del D.L. n. 70 del 13/05/2011.
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443 – Delega al governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strate- gici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive;
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
- Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - “Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici” (D.P.R. n. 34 del 2000);
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 marzo 2004 n. 123. (Schemi di polizza tipo);
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- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, parzialmente abrogato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela del- la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
È soggetto inoltre alla osservanza delle seguenti norme, fatte salve le successive modifiche o integrazioni:
- Deliberazione della Giunta Provinciale di Padova n. 674 del 13/12/2004 di approvazione dell’”Atto di indirizzo contenente linee guida per la realizzazione e la modifica delle reti di sottoservizi interessanti la rete di viabilità provinciale, nonché per gli interventi comportanti limitazioni e/o sospensione del traffico”
- Xxxxx Xxxxxxxx di cui all’allegato 4 della Delibera del Ministero della Sanità 4 febbraio 1977 (G.U. n° 48 del 21 Febbraio 1977);
- Xxxxx Xxxxxxxx relative alle tubazioni di cui al D.M. 12 dicembre 1985 (G.U. 61 del 14 marzo 1986);
- D.M. 23/2/1971 n. 2445 “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convo- glianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”; e successive modificazioni;
- Norme UNI - UNI EN - UNI ISO - UNI CEI - ecc. vigenti in materia di materiali e controlli qualitativi;
- D.M. 3/3/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce”;
- tutte le Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I., Tabelle CEI-CNEL e testi citati nel presente Capitolato.
La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di LL.PP. anche se non espressamente citate nel presente capito- lato e di incondizionate loro accettazioni; non sono esclusi gli oneri derivanti dall'aggiornamento delle stesse norme.
ART. N. 5 CATEGORIE DEI LAVORI
Per i requisiti di qualificazione, si deve fare riferimento a quanto previsto all’art. 40 del D.Lgvo 163/06 e al DPR n. 34 del 2000.
TABELLA “A” CATEGORIE DEI LAVORI
Lavori di | Categoria allegato A DPR n. 34 del 2000 | Euro | % sul totale | % Incidenza manodo- pera | |||
Categoria | D.M. 37/08 | € | Sulla cate- goria | Sul totale lavori | |||
1 | Impianti di potabilizzazione e depurazione | OS22 | (*) | 10.724.187,12 | 95,32 | 20,6 | 19,7 |
2 | Opere strutturali speciali | OS21 | 526.312,88 | 4,68 | 15,9 | 0,7 | |
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | 100 % | 20,42 % sul totale | |||||
Per l’esecuzione di parte dei lavori contrassegnati da (*), vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22-1-2008 n. 37. Per l’esatta quantificazione di tali opere si rimanda alla pagina seguente |
Per i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi, i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari sono regolati secondo quanto indicato all’art. 37 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i..
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ART. N. 6 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
I gruppi di lavorazioni omogenee, di cui all’articolo 132 del d.lgs. 163/06, all’articolo 43 commi 6, 7 e 8, e all’articolo 184 del D.P.R. 207/2010, sono indicati nella seguente tabella “A”.
Tabella B | PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera | |||
n. | Designazione delle categorie (e sottocategorie) omo- genee dei lavori | MISURA Euro | CORPO Euro | TOTALE Euro |
1 | Manodopera, materiali, noli | - | 149.368,83 | 149.368,83 |
2 | Scavi, reinterri e agottamenti | - | 299.053,50 | 299.053,50 |
3 | Demolizioni, rimozioni, trasporti e conferimenti a di- scarica | - | 315.105,98 | 315.105,98 |
4 | Diaframmi, pali | - | 526.312,88 | 526.312,88 |
5 | Opere in c.a., murature, tramezzature, coperture, ope- re civili e finiture varie | - | 2.907.867,07 | 2.907.867,07 |
6 | Pavimentazioni, rivestimenti, intonaci, impermeabi- lizzazioni, serramenti, grigliati PRFV | - | 481.922,28 | 481.922,28 |
7 | Carpenterie metalliche, grigliati acciaio | - | 534.276,63 | 534.276,63 |
8 | Tubazioni, valvole e apparecchiature idrauliche in linea | - | 502.023,69 | 502.023,69 |
9 | Sistemazioni esterne, opere stradali, allacciamenti fo- gnature, pozzetti, caditoie, chiusini | - | 468.666,67 | 468.666,67 |
10 | Opere elettromeccaniche (fornitura e posa o riposi- zionamento dell’esistente), impianti di sollevamento, paratoie | - | 2.145.633,77 | 2.145.633,77 |
11 | Impianti elettrici, quadri elettrici, telecontrollo, stru- mentazioni di misura | - | 1.260.293,57 | 1.260.293,57 |
12 | Letto biofiltrazione aria | - | 228.325,13 | 228.325,13 |
13 | Fornitura e posa in opera sistema di diffusione aria per ossidazione/nitrificazione | - | 136.200,00 | 136.200,00 |
14 | Impianto MBR (sistema di aerazione e collegamenti idraulici e di processo) | - | 1.160.450,00 | 1.160.450,00 |
15 | Impianto di disinfezione UV a canale aperto | - | 135.000,00 | 135.000,00 |
a) | TOTALE IMPORTO ESECUZIONE LAVORI (A BASE D'ASTA) | - | 11.250.500,00 | 00.000.000,00 |
b) | ONERI GENERALI SICUREZZA (Non soggetti a ribasso) | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
TOTALE DA APPALTARE (somma a + b) | 275.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
I lavori indicati ai numeri 8, 10, 11, 13, 14, 15 sono impianti tecnologici per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22-1-2008 n. 37; essi devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero, da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.
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TABELLA “C” LAVORI A CORPO - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità (art. 45 c. 6 del DPR 554/99)
Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori | Euro | % d’incidenza |
Nuova sezione pretrattamenti | 1´745´141,00 | 15,512 |
Xxxxxx riuso con MBR | 1´950´536,45 | 17,337 |
Riqualificazione comparto centrale biologico | 1´647´988,18 | 14,648 |
Adeguamento e potenziamento sedimentazione finale | 490´201,75 | 4,357 |
Affinamento finale | 439´661,99 | 3,908 |
Nuovo manufatto di scarico e locale campionamento | 18´473,17 | 0,164 |
Adeguamento sala soffianti esistente | 29´538,53 | 0,263 |
Adeguamento linea fanghi | 276´926,20 | 2,461 |
Biofiltro trattamento aria | 294´205,12 | 2,615 |
Nuovo locale trasformatori elettrici | 82´613,59 | 0,734 |
Nuova sezione trattamento reflui extrafognari | 980´735,21 | 8,717 |
Nuova pesa automezzi | 38´465,33 | 0,342 |
Sistemazioni esterne | 909´670,14 | 8,086 |
Rete acquedotto servizio e antincendio | 147´626,56 | 1,312 |
Nuovo gasometro e torcia biogas | 193´921,24 | 1,724 |
Impianti elettrici e speciali | 1´210´292,76 | 10,758 |
Economie | 80´993,19 | 0,720 |
Collegamenti idraulici e di processo | 509´004,67 | 4,524 |
Demolizioni e/o rimozioni | 204´504,92 | 1,818 |
Parte 1 – TOTALE LAVORI A CORPO | 11'250'500,00 | 100% |
ART. N. 7 PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E INSTALL. (ART. 43 C. 4 D.P.R. 207/2010)
L’intervento in oggetto si configura come complesso, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera l del D.P.R. 207/2010: per- tanto vi è l’obbligo per l’aggiudicatario di redigere un “piano di qualità di installazione e di costruzione”, da sottopor- re all’approvazione della direzione lavori, che preveda, pianifichi e programmi la fase esecutiva, specificando:
• condizioni;
• sequenze;
• modalità;
• strumentazioni;
• mezzi d’opera;
• fasi delle attività di controllo.
Il piano, inoltre, deve definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzio- ne delle non conformità.
A tal fine il presente capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza:
• critica;
• importante;
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• comune;
come da prospetto seguente:
n. | Designazione delle categorie omogenee dei lavori | Classe |
OPERE EDILI | ||
1 | Demolizioni e rimozioni , scavi e aggottamenti | Comune |
2 | Opere e strutture in muratura | Comune |
3 | Strutture in acciaio | Critica |
4 | Pareti in cartongesso | Comune |
5 | Intonaci | Comune |
6 | Giunti , manti di copertura, sottofondi | Importante |
7 | Pavimenti , rivestimenti , controsoffitti | Importante |
8 | Opere in marmo, da pittore, da lattoniere , in ferro | Comune |
9 | Serramenti in genere | Importante |
10 | Opere varie di finitura | Importante |
11 | Opere esterne | Comune |
12 | Impianti elevatori | Critica |
13 | Opere strutturali | Critica |
OPERE IMPIANTISTICHE | ||
14 | Impianti idrici e sanitari | Importante |
15 | Impianti antincendio | Critica |
16 | Impianti di climatizzazione | Importante |
17 | Impianti elettrici | Critica |
18 | Impianti speciali | Critica |
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CAPO II : RITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
ART. N. 8 CRITERI A PUNTEGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Tra i richiedenti, che dovranno essere in posesso delle attestazioni Soa come specificato in tabella A dell’art. 5, verrà redatta una graduatoria di merito sulla base dei seguenti criteri, ai sensi di quanto stabilito all’art. 233 del d.lgs. 163/2006.
Le ditte richiedenti dovranno compilare le schede come proposte nell’Appendice C del presente documento.
Descrizione parametro di valutazione | Punteggio massimo (Pmax) |
1. Requisiti di capacità economica finanziaria | Totale: 25 |
Cifra d’affari in lavori relativa ai migliori cinque anni, anche non consecutivi, degli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. Per certificare quanto sopra il concorrente dovrà compilare l’allegata Scheda A. I lavori eseguiti solo parzialmente nell'anno saranno conteggiati ai fini della gara solo per la quota parte effettivamente realizzata nel periodo stesso. Ai fini della gara l'importo dei certificati attestanti l'esecuzione di tali lavori sarà valutato calcolando la media giornaliera dell'importo delle opere realizzate e considerando solo i giorni ricadenti nel periodo in oggetto. Per comprovare quanto dichiarato le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili dovranno presentare co- pia delle dichiarazioni annuali IVA; le società di capitali dovranno presentare copia dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee e della relativa nota di deposito. In caso di raggruppamenti di imprese o consorzi, la cifra d’affari in lavori svolti da cia- scuna impresa partecipante sarà conteggiata in percentuale alla sua quota di partecipazio- ne al raggruppamento stesso. Tra i concorrenti, sarà attribuito al valore massimo (Vmax) del “Totale dell’importo della cifra d’affari in lavori eseguiti nel quinquennio ”, il Punteggio massimo (Pmax) e alle al- tre offerte (Vi) sarà attribuito il sub-punteggio (Px) secondo la formula Vmax : Pmax = Vi : Px | 25 |
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2. Requisiti di idoneità tecnico organizzativa | Totale: 59 |
a. Importo dei lavori eseguiti nei migliori cinque anni, anche non consecutivi, degli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti alla sola ca- tegoria prevalente, oggetto dell’appalto. Per certificare quanto sopra il concorrente dovrà compilare l’allegata Scheda B. I lavori eseguiti solo parzialmente nell'anno saranno conteggiati ai fini della gara solo per la quota parte effettivamente realizzata nel periodo stesso. Ai fini della gara l'importo dei certificati attestanti l'esecuzione di tali lavori sarà valutato calcolando la media giornaliera dell'importo delle opere realizzate e considerando solo i giorni ricadenti nel periodo in oggetto. Il concorrente sorteggiato come specificato nell’ultimo paragrafo del presente articolo, per comprovare quanto dichiarato dovrà presentare regolari certificati di esecuzione lavori ri- lasciati dalle stazioni appaltanti. Qualora il singolo certificato comprendesse più catego- rie, dovrà essere allegata una dichiarazione della stazione appaltante con l’indicazione dell’importo relativo alla categoria OS22. Per lavori non ancora conclusi relativi al perio- do di riferimento dovranno essere presentati i corrispondenti s.a.l. corredati da una dichia- razione del committente indicante l’importo di lavori appartenenti alla categoria OS22. Tra i concorrenti, sarà attribuito al valore massimo (Vimax) del “Totale Importo dei lavori eseguiti nei migliori cinque degli ultimi dieci anni, appartenenti alla sola categoria preva- lente, oggetto dell’appalto”, il Punteggio massimo (Pmax) e alle altre offerte (Vi) sarà at- tribuito il sub-punteggio (Px) secondo la formula Vimax : Pmax = Vi : Px | 35 |
b. Importo massimo di un singolo lavoro iniziato, eseguito e collaudato nel decennio ante- cedente la data di pubblicazione del bando di gara, appartenente alla sola categoria preva- lente, oggetto dell’appalto. Per certificare i lavori svolti il concorrente dovrà compilare l’allegata Scheda B. In caso di imprese associate sarà considerato il lavoro di maggior importo eseguito e col- laudato tra tutte le imprese raggruppate. Per la comprova di quanto dichiarato dovrà essere presentato copia del certificato di col- laudo tecnico-amministrativo dell’opera realizzata. Tra i concorrenti, sarà attribuito al valore massimo (Vimax) del “Importo massimo di un signolo lavoro collaudato nel quinquennio appartenente alla sola categoria prevalente”, il Punteggio massimo (Pmax) e alle altre offerte (Vi) sarà attribuito il sub-punteggio (Px) secondo la formula Vimax : Pmax = Vi : Px | 24 |
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3. Adeguato organico medio annuo | Totale: 14 |
a. Il concorrente dovrà complilare la Scheda C allegata, relativamente ai migliori cinque anni, anche non consecutivi, degli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. In base ai dati forniti tra i concorrenti sarà attribuito al valore massimo (Vimax) il Punteg- gio massimo (Pmax) e alle altre offerte (Vi) sarà attribuito il sub-punteggio (Px) secondo la formula Vimax : Pmax = Vi : Px dove Vi = Media.a (Personale Totale) + 3*Media.b (Personale Laureato) + 2*Media.c (Perso- nale Diplomato) + 2*Media.d (Personale con contratto a tempo indeterminato) Il concorrente sorteggiato come specificato nell’ultimo paragrafo del presente articolo, per comprovare quanto dichiarato dovrà produrre la documentazione che la stazione appaltan- te riterrà opportuno in fase di verifica. | 10 |
b. In base ai dati forniti nella Scheda C, compilata dal concorrente, sarà attribuito al va- lore massimo (Vimax) il Punteggio massimo (Pmax) e alle altre offerte (Vi) sarà attri- buito il sub-punteggio (Px) secondo la formula Vmax : Pmax = Vi : Px dove Vi=Media.e (Costo personale) Il concorrente sorteggiato come specificato nell’ultimo paragrafo del presente articolo, per comprovare quanto dichiarato dovrà produrre la documentazione che la stazione appaltan- te riterrà opportuno in fase di verifica. | 4 |
4. Formazione del personale in tema sicurezza | Totale: 2 |
Numero di ore pro capite di corsi per la sicurezza certificati da ente qualificato a cui han- no partecipato i propri dipendenti nel corso dell’ultimo biennio. Per certificare quanto sopra il concorrente dovrà compilare l’allegata Scheda D. Il concorrente sorteggiato come specificato nell’ultimo paragrafo del presente articolo, per comprovare quanto dichiarato dovrà produrre gli attestati di partecipazione ai corsi ogget- to di verifica. Tra i concorrenti, sarà attribuito al valore massimo (Vimax) del “Totale ore 2009 + 2010”, il Punteggio massimo (Pmax) e alle altre offerte (Vi) sarà attribuito il sub-punteggio (Px) secondo la formula Vimax : Pmax = Vi : Px | 2 |
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Il punteggio complessivo del concorrente i-esimo sarà dato dalla somma dei punteggi parziali.
PTOT
= P1 + P2a + P2b + P3a + P3b + P4
Verrà predisposta una graduatoria in ordine decrescente in funzione dei punteggi totali ottenuti.
Xxxxxxx invitati a partecipare alla gara in oggetto e quindi a proporre la propria offerta Tecnico/Economica i migliori
10 concorrenti della graduatoria.
Al fine di verificare le autocertificazioni dichiarate, tra i dieci migliori concorrenti ne sarà estratto uno, a sorte, il quale dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare le proprie dichiarazioni. In caso di incongruenze il con- corrente verrà escluso dalla gara, sarà riformulata una nuova classifica e nuovamente eseguita la procedura di verifica.
ART. N. 9 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO/ECONOMICA
I dieci concorrenti selezionati secondo quanto indicato all’Art.8 “Criteri a punteggio per la partecipazione alla gara” potranno partecipare alla selezione tecnico/economica secondo le modalità di cui ai punti seguenti.
L’opera oggetto dell’appalto sarà aggiudicata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio in termini di somma tra il punteggio tecnico ed il punteggio economico.
Le offerte verranno valutate a insindacabile giudizio da apposita commissione, nominata dalla stazione appaltante. I criteri di valutazione con i correlati punteggi massimi attribuibili sono i seguenti.
Criterio di valutazione | Punteggio massimo |
OFFERTA TECNICA | |
A – Valore Tecnico | 25 |
C – Tempi di esecuzione | 5 |
D – Garanzie e assistenza | 20 |
E – Costi di gestione e manutenzione | 10 |
OFFERTA ECONOMICA | |
F – Prezzo netto offerto | 40 |
TOTALE | 100 |
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Punteggi e sub-punteggi saranno approssimati alla seconda cifra decimale in eccesso.
I concorrenti se lo ritengono necessario possono proporre nell’ambito delle proprie offerte tecniche e sempre nel ri- goroso rispetto delle prescrizioni minime di capitolato e di tutte le altre condizioni del progetto posto a base di gara, miglioramenti ed integrazioni del progetto stesso.
Tali miglioramenti potranno riguardare esclusivamente:
· Modulo riuso con MBR, Nuova sezione filtrazione su tela, Nuova sezione disidratazione meccanica fanghi, Nuova sezione ispessimento dinamico fanghi, Nuova sezione disinfezione UV: il concorrente potrà proporre va- rianti migliorative sul numero e sulla tipologia delle apparecchiature elettromeccaniche, sulle loro prestazioni, mante- nendo inalterati gli obiettivi depurativi e i risultati prestazionali complessivi della singola sezione. E’ concessa la mo- difica delle strutture civili interne per adattarle alle apparecchiature proposte, ma non potrà essere cambiato l’aspetto esteriore dei fabbricati.
· Rimanenti opere ed apparecchiature elettromeccaniche: il concorrente potrà proporre delle varianti migliorative solo alla qualità di materiali utilizzati, alla facilità di manutenzione, all’affidabilità delle macchine proposte valutata sulla base di specifiche e documentate referenze.
La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri secondo la seguente formula:
K (i) = ∑ A(i) +B(i) + ∑C(i) + ∑ D(i) + E(i)
Dove:
K(i) rappresenta il punteggio totale attribuito all’offerta i-esima;
A(i) è il punteggio di ogni singolo sub-criterio riferito all’offerta i-esima del criterio di valutazione VALORE TEC- NICO;
B(i) è il punteggio riferito all’offerta i-esima del criterio di valutazione TEMPI DI ESECUZIONE; C(i) è il punteggio riferito all’offerta i-esima del criterio di valutazione GARANZIE E ASSISTENZA;
D(i) è il punteggio riferito all’offerta i-esima del criterio di valutazione COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIO- NE;
E(i) è il punteggio riferito all’offerta i-esima del criterio di valutazione PREZZO NETTO OFFERTO. I requisiti di valutazione dei criteri sono descritti in seguito.
In Allegato si trova lista della documentazione tecnica che il concorrente deve presentare per partecipare alla gara.
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OFFERTA TECNICA | |
A - Valore Tecnico | Punteggio massimo: punti 25 |
Il concorrente dovrà fornire una relazione di approfondimento e d’integrazione del progetto esecutivo offerto. Dovrà essere presentato un capitolo specifico che motivi e illustri le scelte di miglioria/variante/integrazioni proposte.
La relazione potrà essere corredata da tutti gli allegati, quali schede tecniche, particolari costruttivi in scala a- deguata, planimetrie, caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali, etc, necessari ad illustrare compiuta- mente la proposta.
Il progetto proposto, i disegni (piante sezioni e dettagli principali), specifiche delle forniture offerte ed ogni al- tro elaborato ritenuto necessario per meglio illustrare la proposta, saranno sviluppati a livello di progetto esecu- tivo ai sensi dei DPR 554/99 e D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con particolare e chiara evidenza delle eventuali pro- poste modificative apportate al progetto a base di gara.
Nello sviluppo della proposta da parte del concorrente, gli standard qualitativi e prestazionali di tutte le compo- nenti dell’opera descritte nel progetto posto a base di gara sono da considerarsi minimi inderogabili.
Le soluzioni proposte dal concorrente devono salvaguardare tutte le funzioni previste nel progetto posto a base di gara.
Saranno oggetto di valutazione gli argomenti indicati nella seguente Tabella.
PARAMETRI DI GIUDIZIO | Punteggio Mas- simo |
Intero progetto ad esclusione di: - Modulo riuso con MBR - Nuova sezione filtrazione su tela - Nuova sezione disidratazione meccanica fanghi - Nuova sezione ispessimento dinamico fanghi - Nuova sezione disinfezione UV Parametri oggetto di valutazione: - prestazioni; - qualità di materiali utilizzati e forniture; - facilità di manutenzione delle macchine proposte valutata sulla base di specifiche e | 6 |
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documentate referenze; predisposizione di percorsi e strutture per visite guidate all’impianto. | |
Modulo riuso con MBR Parametri oggetto di valutazione: - grado di dettaglio con cui viene proposto il progetto; - utilizzo di sistemi innovativi; - grado di automazione; - flessibilità e affidabilità del processo; - referenze verificabili della tecnologia proposta; - qualità delle opere, dei materiali e delle forniture; - rendimenti depurativi garantiti espressi come numero A.E trattabili nel volume a di- sposizione nel progetto a base di gara. (N°1 A.E.= 60 g/d di BOD; 120 g/d di COD; 10 g/d di TN; SST 80 g/d ; 200 l/d Q idraulica); - elenco dei pretrattamenti facenti parte dell’ offerta e necessari al funzionamento del- le MBR, in relazione ai rendimenti attesi; - concentrazioni massime d’inquinanti (pH, oli, tensioattivi, solventi, ecc,) nei reflui, trattabili dal sistema MBR proposto; - predisposizione di percorsi e strutture per visite guidate all’impianto. | 11 |
Nuova sezione filtrazione su tela Parametri oggetto di valutazione: - grado di dettaglio con cui viene proposto il progetto; - utilizzo di sistemi innovativi; - grado di automazione; - flessibilità e affidabilità del processo; - referenze verificabili della tecnologia proposta; - qualità delle opere, dei materiali e delle forniture; - predisposizione di percorsi e strutture per visite guidate all’impianto. | 2 |
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Nova sezione disidratazione meccanica fanghi Parametri oggetto di valutazione: - grado di dettaglio con cui viene proposto il progetto; - utilizzo di sistemi innovativi; - grado di automazione; - flessibilità e affidabilità del processo; - referenze verificabili della tecnologia proposta; - qualità delle opere, dei materiali e delle forniture - predisposizione di percorsi e strutture per visite guidate all’impianto. | 2 |
Nuova sezione ispessimento dinamico fanghi Parametri oggetto di valutazione: - grado di dettaglio con cui viene proposto il progetto; - utilizzo di sistemi innovativi; - grado di automazione; - flessibilità e affidabilità del processo; - referenze verificabili della tecnologia proposta; - qualità delle opere, dei materiali e delle forniture; - predisposizione di percorsi e strutture per visite guidate all’impianto. | 2 |
Nuova sezione disinfezione UV Parametri oggetto di valutazione: - grado di dettaglio con cui viene proposto il progetto; - utilizzo di sistemi innovativi; - grado di automazione; - flessibilità e affidabilità del processo; - referenze verificabili della tecnologia proposta; - qualità delle opere, dei materiali e delle forniture; - predisposizione di percorsi e strutture per visite guidate all’impianto. | 2 |
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I punteggi saranno attribuiti da apposita commissione nominata dall’Ente Appaltante secondo le indicazioni dell’Allegato G al D.P.R. 207/2010 “Linee guida per l’applicazione del metodo del confronto a coppie”.
Punteggio massimo: punti 5
B - Tempi di esecuzione
La riduzione dei tempi di esecuzione delle opere rispetto a quelli indicati nel bando a base di gara deve essere effettuato rispettando l’ordine delle fasi di realizzazione come indicato nel cronoprogramma dei lavori e nelle altre documentazioni tecniche allegate.
Non sono ammesse variazioni dell’ordine delle fasi di esecuzione come descritte nel Cronoprogramma dei lavo- ri oggetto di gara.
Il concorrente dovrà fornire una relazione giustificativa/esplicativa del cronoprogramma offerto, i parametri at- traverso i quali potrà essere verificato oggettivamente il corretto avanzamento dei lavori ovvero il rispetto della tempistica di cui al cronoprogramma offerto e le motivazioni che giustificano la riduzione dei tempi.
Se le motivazioni contenute nella relazione non saranno ritenute adeguate, ad insindacabile giudizio della com- missione esaminatrice, sarà attribuito un tempo di esecuzione pari al peggiore proposto dalle ditte concorrenti.
Per le restanti proposte, il punteggio verrà attribuito con il seguente criterio:
Fi = 5 x Mto
Ti
Dove:
Fi = punteggio per il tempo i-esimo
Mto = migliore tempo (espresso in giorni) offerto
Ti = tempo i-esimo
Punteggio massimo: punti 20
C – Garanzie e assistenza
Per l’intero appalto oggetto di gara saranno valuti i seguenti parametri:
C.1 – Garanzie di materiali e montaggi
Per le sezioni di cui alla tabella seguente, il concorrente dovrà descrivere l’estensione delle garanzie minime di cui all’ Art. 24.5 del presente capitolato offerte per le opere oggetto di gara. Sono considerate minime le garan- zie pari a 24 mesi per tutte le opere e pari a 36 mesi per il “Modulo riuso MBR”.
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L’offerta dovrà essere espressa in Numero di mesi aggiuntivi di garanzia (N) oltre a quelli minimi. Il concorren- te dovrà compilare la tabella sottostante nella quale è indicato il punteggio massimo che verrà attribuito al con- corrente che offrirà il tempo di estensione della garanzia più ampio.
Opera elettromeccaniche | Punteggio massimo (Pmax) | Nr. Mesi di estensione della garanzia (S) |
Modulo riuso con MBR | 4 | |
Nuova sezione disidratazione meccanica fanghi linea extrafognari | 1 | |
Nuova sezione ispessimento dinamico fanghi | 1 | |
Nuova sezione filtrazione su tela | 1 | |
Nuova sezione disinfezione UV | 1 | |
Altre opere elettromeccaniche | 1 | |
Opere elettriche | ||
Modulo riuso con MBR | 1 | |
Nuova sezione disidratazione meccanica fanghi linea extrafognari | 0.2 | |
Nuova sezione ispessimento dinamico fanghi | 0.2 | |
Nuova sezione filtrazione su tela | 0.2 | |
Nuova sezione disinfezione UV | 0.2 | |
Altre opere elettriche | 0.2 |
Sarà attribuito per ogni categoria all’offerta col valore più alto del numero di mesi di estensione della garanzia (Vmax) il Punteggio massimo (Pmax) e alle altre offerte (Vi) sarà attribuito il sub-punteggio (x) secondo la formula Vmax : Pmax = Vi : x
Il punteggio complessivo dell’offerta i-esima per la voce “C.1 - Garanzie di materiali e montaggi” sarà dato dalla somma dei punteggi parziali.
Punteggio massimo: punti 11
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C.2 – Periodo di Avviamento e Assistenza Gratuita post-Avviamento
Durante il periodo di Avviamento (Art. n. 24.1) sarà onere dell’Appaltatore gestire e controllare l’impianto ed eventualmente attuare le modifiche necessarie al suo corretto funzionamento concordandole con il Responsabile della Gestione Impianti di ETRA e con il Direttore dei Lavori. Il periodo di avviamento minimo è da conside- rarsi coincidente con quello intercorrente tra il controllo positivo di montaggio e la data di collaudo definitivo finale.
Il concorrente dovrà proporre l’estensione del periodo di avviamento a partire dalla data di collaudo definitivo finale. Per “Il Modulo riuso con MBR” tale estensione dovrà essere pari ad almeno 52 settimane pena l’esclusione.
Si fa presente che per tutte le apparecchiature offerte dal concorrente saranno effettuate delle prove per verifica- re le prestazioni in fase di esercizio (Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Generali e Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Tecniche Opere Elettromeccaniche in appalto). Se i parametri prestazionali non saranno ri- spettati, al concorrente potrà essere richiesto di riprendersi in carico la macchina a sue spese e sostituirla con una macchina rispondente alle specifiche dichiarate in sede d’offerta.
Il periodo di Assistenza Gratuita post-Avviamento inizia subito dopo il periodo di Avviamento offerto dal con- corrente.
Durante il periodo di Assistenza Gratuita post-Avviamento sarà cura della stazione appaltante gestire l’impianto oggetto di gara e sarà compito del concorrente fornire tutto il supporto tecnico per la corretta gestione dello stesso.
Per le Opere Elettromeccaniche della seguente tabella il concorrente dovrà indicare il numero di settimane per cui garantirà l’estensione dei periodi di Avviamento e di Assistenza Gratuita post- Avviamento.
Sono definiti dei punteggi massimi per chi garantirà periodi di Avviamento e Assistenza Gratuita post- Avviamento maggiori.
Per ogni opera elettromeccanica sarà attribuito all’offerta col più alto numero di settimane di estensione del pe- riodo di Avviamento (Smax) il punteggio massimo (Pmax) relativo e alle altre offerte (Si) sarà attribuito il sub- punteggio (Xavv) secondo la formula Smax : Pmax = Si : Xavv
Per ogni opera elettromeccanica sarà inoltre attribuito all’offerta col più alto numero di settimane di estensione del periodo di Assistenza Gratuita post-Avviamento (Smax) il punteggio massimo (Pmax) relativo e alle altre offerte (Si) sarà attribuito il sub-punteggio (Xass) secondo la formula Smax : Pmax = Si : Xass
Verrà infine calcolato il punteggio finale (Pfin) da assegnare a ciascuna ditta concorrente applicando un fattore correttivo pari a 0,7 alla somma dei Sub-Punteggi “Avviamento” (ΣXavv) e pari a 0,3 alla somma dei Sub Pun- teggi “Assistenza” (ΣXass) e secondo la formula:
Pfin = 0,7 * ΣX Avv + 0,3 * ΣX Ass
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Opera Elettromeccanica | Punteggio massimo (Pmax) | Nr. settimane avviamento (S) | Nr. settimane assistenza (S) |
Moduxx xxxso con MBR | 4 | ||
Nuova sezione disidratazione meccanica fanghi linea extrafognari | 1 | ||
Nuova sezione ispessimento dinamico fan- ghi | 0,5 | ||
Nuova sezione filtrazione su tela | 0,5 | ||
Nuova sezione disinfezione UV | 0,5 | ||
Altre opere elettromeccaniche ed elettriche | 0,5 |
Punteggio massimo: punti 7
C.3 – Formazione
L’Appaltatore dovrà formare il personale della stazione appaltante a cui sarà attribuito il compito di gestire l’impianto dopo il periodo di avviamento a cura dell’appaltatore.
L’Appaltatore, infatti, dovrà effettuare un corso di formazione completo per la corretta gestione e manutenzione dell’impianto, dovrà fornire materiali cartacei ed informatici ai partecipanti del corso ed alla stazione appaltan- te, nei quali siano dettagliatamente descritte le caratteristiche del processo e di tutte le apparecchiature installa- te, le modalità di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le sezioni impiantistiche e dell’intero impianto. I corsi teorici dovranno essere tenuti da persone competenti, approvati dai fornitori delle rispettive apparecchiature oggetto di gara, e con l’utilizzo di adeguati supporti tecnologici.
I corsi dovranno riguardare
a) Modulo riuso con MBR
b) Tutte le altre apparecchiature fornite
Il concorrente dovrà indicare il numero di ore complessive di durata dei corsi indicati alle lettere a) e b) .
Si precisa che per quanto riguarda il corso di cui alla lettera b), è a insindacabile discrezione della stazione ap- paltante indicare quali opere e apparecchiature saranno oggetto di specifica formazione.
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Per ciascuno dei corsi di cui alle lettera a) e b) sarà attribuito all’offerta che propone il maggior numero di ore di formazione (Vmax) il sub-punteggio pari a 1(Pmax) e alle altre offerte (Vi) sarà attribuito il sub-punteggio (x) secondo la formula Vmax : 1 = Vi :x
Il punteggio complessivo totalizzato da ciascuna ditta concorrente per la formazione sarà dato dalla somma dei due punteggi precedenti.
Punteggio massimo: punti 2
Punteggio massimo: punti 10
D - Costi di gestione e manutenzione
Per Modulo riuso con MBR, Nuova sezione filtrazione su tela, Nuova sezione disidratazione meccanica fanghi, Nuova sezione ispessimento dinamico fanghi, Nuova sezione disinfezione UV saranno valutati i costi di gestio- ne e di manutenzione.
Il concorrente a tal fine dovrà allegare alla documentazione di gara una relazione che riporti in modo dettagliato gli interventi annuali di manutenzione programmata ordinaria e straordinaria e il costo delle parti di ricambio necessarie per il primo decennio di funzionamento dell’impianto oggetto di offerta.
Il piano di manutenzione dovrà essere sviluppato per ogni componente e manufatto e dovrà descrivere compiu- tamente il tipo di intervento da eseguire, la sua frequenza e il relativo costo.
Nella medesima relazione il concorrente dovrà riportare un riassunto schematico dei costi complessivi di ge- stione suddivisi per anno e per categorie (Consumi energetici, personale, consumo di reagenti chimici) per i primi 10 anni di attività dell’impianto.
Il concorrente dovrà riportare anche il calcolo dettagliato, utenza per utenza, del consumo energetico previsto compilando la seguente tabella:
UTENZA | POTENZA INSTALLATA (Kw) | ORE DI FUNZIONAMENTO | COSTO ENERGIA |
Qualora in detta tabella non fossero inserite alcune utenze elettriche previste nell’offerta proposta dalla ditta concorrente, la commissione giudicatrice assegnerà a tali utenze un consumo energetico pari al maggiore tra quelli delle utenze della medesima tipologia riscontrabili nelle offerte degli altri concorrenti o, qualora non vi siano utenze confrontabili, pari al consumo di utenze analoghe reperibili in commercio.
L’assegnazione dei punteggi sarà funzione della riduzione dei costi di manutenzione e gestione.
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Parametro | Punteggio massimo |
Costi di manutenzione ordinaria | 2 |
Costi di manutenzione straordinaria | 2 |
Costo parti di ricambio | 1 |
Consxxx xxxrgetici | 4.5 |
Consumo di reagenti | 0.5 |
I punteggi saranno attribuiti da apposita commissione nominata dall’Ente Appaltante secondo le indicazioni dell’ Allegato G al D.P.R. 207/2010 “Linee guida per l’applicazione del metodo del confronto a coppie”, asse- gnando il punteggio massimo al concorrente col miglior risultato, e agli altri concorrenti punteggi proporzionali ai rispettivi risultati.
Per la valutazione dei costi di gestione il concorrente dovrà utilizzare i prezzi unitari indicati nella seguente ta- bella:
DESCRIZIONE | Unità di misura | Costo (Euro) |
POLIELETTROLITA | Kg | 2.10 |
SODA CAUSTICA 30% | Kg | 0.1 |
ACIDO ACETICO 80% | Kg | 0.4 |
CLORURO FERRICO 40-41% | Kg | 0.2 |
ENERGIA ELETTRICA | Kw | 0.12 |
Il concorrente dovrà allegare all’offerta una dichiarazione nella quale garantisce la fornitura delle parti di ri- cambio ai costi dichiarati per un periodo pari ad almeno 2 anni dalla data di collaudo provvisorio.
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OFFERTA ECONOMICA | |
E - Prezzo netto offerto | Punteggio massimo: punti 40 |
Il punteggio sarà attribuito con il seguente criterio:
(Ri − Ri max)2
Bi = 40 * 1 −
Ri max 2
Dove:
Bi = punteggio per l'offerta economica i-esima
Ri = ribasso offerta complessiva i-esima derivante dall’offerta a prezzi unitari, così calcolato Ri=1-(Pri / Prb), dove:
Pri = prezzo offerto;
Prb = importo a base d'appalto
Rimax = massimo ribasso tra le offerte complessive ammesse
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CAPO III : DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
ART. N. 10 CONDIZIONI DI APPALTO
10.1 Condizioni ambientali
Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:
a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire (con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche specifiche e alle eventuali connessioni con altri lavori di costruzione, movimenti di terra e sistemazione am- bientale in genere), di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabi- lità e di accesso, nonche' gli impianti che la riguardano, alla quantità, alla utilizzabilità e alla effettiva disponi- bilità di acqua per l'irrigazione e la manutenzione.
b) Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilita' sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
c) Di aver valutato, nell'offerta , tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
d) Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilita' delle stesse per la durata e l'entita' dei lavori.
e) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori.
f) Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.
g) Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicu- rezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
h) Di axxr tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri derivanti dai tempi previsti per i pagamenti.
L'Appaltatore non potra' quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile, dal D.Lgvo n. 163/2006 e dal DPR 554/99 o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita' ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i piu' aggiornati sistemi costruttivi.
Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecu- zione del contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti i lavori nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dai mate- riali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della di- sponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dal- le tariffe ufficiali, e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per conto del- l'Ente Appaltante.
10.2 Difesa ambientale
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispet- tando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni ge- nere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
– evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
– effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
– segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo,
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di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
10.3 Riservatezza del contratto
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
10.4 Trattamento dei dati personali - informativa
Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003, la Stazione Appaltante fornisce la seguente informativa:
1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dal D. Lgs. 163/06 Codice dei con- tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2) Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che
a) – per i documenti da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima;
b) – per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione.
3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
a) – al personale dipendente della Stazione Appaltante, responsabile del procedimento o comunque in esso coin- volto per ragioni di servizio;
b) – a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del D.P.R. 207/2010;
c) – ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici.
4) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
5) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatez- za.
6) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro ori- gine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonchè ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto od in parte per motivi legittimi al trattamen- to, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art.7 del d.lgs 196/2003.
7) Il titolare del trattamento dei dati è Etra S.p.A. con sede in Bassano (VI), Largo Parolini n.82/b, nella persona del legale rappresentante, mentre l’elenco nominativo dei responsabili può essere richiesto alla Segreteria della Dire- zione, presso la sede della Stazione Appaltante.
Con la sottoscrizione dell’offerta, la ditta dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del d.lgs 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art.23 del d.lgs. 196/2003.
10.5 Codice Etico di Etra S.p.A.
Con la presentazione dell’offerta l’appaltatore dichiara di conoscere il “Codice etico” adottato da Etra S.p.A. in esecu- zione del D.Lgs. 08-06-2001, n. 231 e di accettarne incondizionatamente i contenuti.
ART. N. 11 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Il subappalto o il subaffidamento in cottimo è consentito e disciplinato dagli gli artt. 118 e 38 del D.lgs. 163/06 e dall’art. 170 del D.P.R. 207/2010, nonché dal D.Lgs. n. 81/2008, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
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Nel caso di subappalto, almeno 15 giorni prima dell’entrata in cantiere della ditta Subappaltatrice, deve essere fornito al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) il Piano Operativo per la Sicurezza (POS) della ditta su- bappaltatrice.
Resta inteso che nessun dipendente della Ditta Subappaltatrice potrà essere accettato in cantiere dal Direttore dei La- vori, dal CSE, o da persona da questi delegata, se non sia stata precedentemente trasmessa all’Ufficio di Direzione La- vori ed al CSE da parte dell’Appaltatore, tutta la documentazione dovuta, compresi l’autorizzazione ed il contratto.
La percentuale di lavori subappaltabili è stabilita nella misura del 30% dell’importo della categoria prevalente “calco- lato con riferimento al prezzo del contratto diappalto” ai sensi dall’art. 170 c. 1 del D.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell’ar. 37 c. 11 del D.lgs. 163/06, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole conte- nuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto nella misura del 30% (trentapercento) dell’importo della categoria. L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto di tali opere Etra S.p.A. provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo.
Il subappaltatore, in possesso dei requisiti relativi alle categorie appresso specificate e l'esecutore in possesso degli stessi requisiti, possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p) del D.P.R. 207/2010.
L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgvo 163/06 ai propri consorziati non costituisce subappalto; agli stessi si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 2, numero 4 e al comma 5 dell’articolo 118 del d.lgs. 163/06. Le attività espletate o poste in essere nel cantiere a cui si riferisce l’appalto, inerenti i noli a caldo o i contratti similari, che prevedono l’impiego di manodopera da parte dell’Appaltatore, sono regolati dell’art. 118 comma 11 del D.Lgs. 163/2006.
L’Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo, deve presentare alla Stazione Appaltante apposita istan- za; l’autorizzazione è sottoposta ai sensi dell’art. 118 commi 2 e 8 del D.Lgvo 163/06, alle seguenti condizioni:
1. che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affida- mento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; Nel contratto di subappalto devono essere evidenziati gli oneri per la sicurezza, in caso contrario il sub appalto è da ritenersi nullo;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal pre- sente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38;
4. che, nel caso che il contratto di subappalto sia di importo maggiore di Euro 154.937,07, non sussista, nei con- fronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 mag- gio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
5. che sia dimostrato il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008, art. 90 comma 9, con la presentazione:
- lettera a):dei documenti previsti all’allegato XVII dello stesso D.Lgx.;
- lettera b): di una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle de- nunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicura- zione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo sti- pulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
L’Appaltatore nello svolgimento dell’attività di subappalto o cottimo dovrà comunque sottostare ai seguenti obblighi:
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- praticare nei confronti del Subappaltatore per i lavori oggetto del subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (ventipercento) (D.Lgsv. 163/06 art. 118 c. 4);
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese Subap- paltatrici e per ciascuna saranno riportati i relativi dati di iscrizione per categorie e classifiche di importo corri- spondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (D.Lgsv. 163/06 art. 118 c. 5);
- L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.P.R. 207/2010, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del Codice, nonché nei casi previ- sti al comma 3, lettere d) ed e) (pagamento SAL e stato finale), l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), che non sono un’amministrazione aggiudicatrice.
Resta inteso che:
- l’Appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Committente per l’esecuzione del- le opere oggetto di subappalto;
- l’Amministrazione Committente anche se ha autorizzato il subappalto, resta estranea e sollevata da ogni rappor- to contrattuale intercorrente tra l’Appaltatore e tutte le Ditte subappaltatrici;
- l’Amministrazione Committente non provvederà al diretto pagamento delle Ditte subappaltatrici, pertanto l’Appaltatore entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla data di riscossione di somme in denaro dispo- ste a suo favore con apposito mandato, trasmetterà all’Amministrazione Committente copia conforme all’originale delle fatture quietanziate inerenti i pagamenti che lo Stesso ha disposto nei confronti delle Ditte subappaltatrici, cottimisti o noleggiatori di mezzi a caldo, indicando le eventuali ritenute di garanzia effettuate. Dette fatture riporteranno gli estremi del contratto di subappalto, nonché la data di trasmissione dello stesso all’Amministrazione Committente e gli estremi dell’autorizzazione allo stesso. Nel caso di mancata trasmissio- ne delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore, ai sensi della normativa vigente. In caso di inadempienza, anche parziale, il Responsabile del Procedimento è inoltre obbligato a denunciare il fatto all’Ispettorato Provinciale del Lavoro e, contestualmente, ad inviare all’Appaltatore diffida con sollecito a trasmettere quanto richiesto entro un termine perentorio, nella stessa in- dicato. Il persistere dell’inadempienza, dopo tale termine, costituirà fatto di grave negligenza per il quale il Re- sponsabile del Procedimento è obbligato ad intraprendere ogni azione amministrativa a tutela dell’Ente Appal- tante nonché dei dipendenti delle Ditte Subappaltatrici creditrici, fino alla rescissione del contratto in danno all’Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06, è fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale proposito si precisa che:
- La stipulazione di più contratti di forniture, o più noli a caldo, è ammessa solo nei limiti in cui ciascun soggetto contrattuale abbia una sua particolare specificità, che non consenta il suo accorpamento, fermo restando il di- vieto di frazionamento;
- I sub-contratti non possono assumere una consistenza tale da determinare l’elusione dell’esecuzione diretta dei lavori da parte dell’impresa aggiudicataria o, di contro, l’eluisione delle norme sul subappalto.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere og- getto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizio- ni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
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Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (am- menda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovun- que espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singo- larmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinato- re per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub- affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, dell’art. 170 del D.P.R. 207/2010, si applica l’articolo 52, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
La tessera di riconoscimento, di cui all’art. 18, comma 1, lett. u) D.Lgs. n. 81/08, dovrà essere conforme a quanto pre- visto dall’art. 5 della legge n. 136/2010 e dovrà contenere, oltre agli elementi ivi specificati (la fotografia, le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro) anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa au- torizzazione.
Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle con- trodeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
ART. N. 12 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
12.1 Generalità
Ai sensi dell’ Art. 128 del D.P.R. 207/2010 (Garanzie di raggruppamenti temporanei), in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
12.2 Garanzie da presentare in sede di offerta (Cauzione provvisoria)
Ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgsv. 163/06 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesi- mo) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara che copra la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svicolata automaticamente alla sottoscrzione del contratto stesso. Ai non aggiudicatari verrà restituita la cauzione entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
La cauzione deve essere accompagnata dall’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare la cauzione defi- nitiva nel caso di aggiudicazione.
La garanzia fidejussoria sarà conforme allo schema tipo 1.1 previsto nell’allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123
Ai sensi dell’art. 45 comma 7 del D.Lgsv. 163/06, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio della ri- duzione del 50 per cento.
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12.3 Garanzie da presentare ad aggiudicazione avvenuta (Cauzione definitiva)
L’esecutore dei lavori ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgsv. 163/06 e dell’art.123 del D.P.R. 207/2010, è obbligato a costituire una cauzione del 10% dell’importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia su- periore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata come previsto dall’art. 113 del D.Lgsv. 163/06.
La polizza di cui al presente articolo dovrà essere presentata al Committente per l’approvazione, riservandosi lo stes- so, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di richiedere tutte le opportune modifiche e/o integrazioni, prima della stipula del contratto di appalto.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concorrente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella gradua- toria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emis- sione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dall’ultimazione dei lavori risultante dal certificato.
La garanzia fidejussoria sarà conforme allo schema tipo 1.2 previsto nell’allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123.
Ai sensi dell’art. 45 comma 7 del D.Lgsv. 163/06, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio della ri- duzione del 50 per cento.
12.4 Copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
L’appaltatore provvederà a proprie cure e spese, ed in nome e per conto proprio, ai sensi dell’art. n. 129 comma 1 del D.Lgsv. 163/06 e all’art. 125 del D.P.R. 207/2010 e conformemente allo schema tipo 2.3 previsto nell’allegato al
D.M. 12-3-2004 n. 123, alla stipula di una polizza che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa di dan- neggiamento e distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per l’importo indicato nel bando di gara. La polizza dovrà anche assicurare la Stazione ap- paltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari al 5% della somma assicurata con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e forni- tori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente pre- senti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d’opera.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giu- sto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92 del D.P.R. 207/2010 generale e dall’articolo 37, comma 5, del D.Lgsv. n. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso che l’Aggiudicatario dei lavori di cui al presente Capi- tolato sia un raggruppamento di imprese, le coperture assicurative dovranno essere prestate con un’unica polizza, vali- da ed efficace per tutte le imprese associate. La copertura avrà decorrenza il giorno della consegna dei lavori e cesserà all’emissione del certificato di collaudo provvisorio e di regolare esecuzione.
Restano a carico dell’Appaltatore, oltre agli eventuali scoperti e franchigie di polizza, altresì tutti gli altri rischi ed in particolare quelli inerenti a macchine, automezzi, macchinari ed attrezzature di cantiere e quelli di responsabilità civile verso i dipendenti, per i quali ultimi l’Appaltatore ha l’obbligo di stipulare un‘adeguata polizza R.C.O.
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L’aggiudicatario è tenuto a norma dell’art. 125 comma 4 del D.P.R. 207/2010 a trasmettere alla Stazione Appaltante copia della suddetta polizza almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
L’aggiudicatario è, inoltre, tenuto a fornire copia delle quietanze di pagamento del rinnovo della polizza fino al certifi- cato di collaudo. In ogni modo dovrà essere indicato in polizza che le garanzie saranno comunque efficaci anche se il Contraente omette o ritarda il pagamento delle somme dovute a titolo di premio, a norma dell’art. 103 comma 5 del
D.P.R. 207/2010.
La polizza di cui al presente articolo dovrà essere presentata al Committente per l’approvazione, riservandosi lo stes- so, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di richiedere tutte le opportune modifiche e/o integrazioni, prima della stipula del contratto di appalto.
In ogni caso l’Appaltatore è tenuto nella presentazione della polizza a seguire lo schema tipo 2.3 previsto nell’allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123 con l’integrazione in appendice “C” del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
12.5 Garanzie da presentare per il pagamento della rata di saldo (Cauzione a garanzia dei saldi)
L’esecutore dei lavori ai sensi dell’art. 124 del D.P.R. 207/2010, è obbligato a costituire una cauzione di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.
In ogni caso l’Appaltatore è tenuto nella presentazione della fidejussione a seguire lo schema tipo 1.4 previsto nell’allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123 .
ART. N. 13 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, OBBLIGHI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI
L’Appaltatore è obbligato ad osservare e rispettare, per le varie categorie di maestranze impiegate nello svolgimento dei lavori, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di assunzione, retribuzione e tutela per assistenza e assicurazioni sociali, igiene, salute, sicurezza, prevenzione e infortuni sul lavoro. In particolare, ferme restando le vi- genti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori.
In particolare l’appaltatore ha l’obbligo di:
1. applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed in- tegrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle impre- se e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
2. rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti col- lettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
Tutti gli oneri da ciò derivanti saranno a carico dell’Appaltatore: a garanzia di ciò, il Responsabile del Procedimento in sede di redazione del certificato di pagamento per rate in acconto, o a saldo, tratterrà sull'importo netto progressivo dei lavori, la ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquepercento) ai sensi dell’art. 4 c. 3 del D.P.R. 207/2010.
L'Appaltatore, qualora fosse una Cooperativa, è obbligato ad applicare quanto menzionato in precedenza anche ai pro- pri Soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, per sé medesimo, nonché per le Ditte ad esso aderenti, ovvero per le Ditte che eseguiranno per Suo conto lavori in subappalto, cottimo e prestazioni per noli a caldo.
L'Appaltatore sarà responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle condizioni anzidette, inoltre, Egli lo sarà, ai sensi dell'art. 118 comma 6 del D.Lgsv. 163/06, anche per gli eventuali Subappaltatori nei con- fronti dei rispettivi dipendenti e anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla suddetta responsabilità, e ciò senza pre- giudizio degli altri diritti dell’Ente Appaltante.
L’Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato ai disposti:
- Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie;
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- Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche;
- Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni;
- Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni;
- Legge 66/90 sul collocamento obbligatorio dei disabili;
- Legge 383/01 sul lavoro sommero.
In applicazione di quanto disposto dall’art. 5 del D.P.R. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impie- gato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegna- to, i potrà pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo im- porto dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
Nel caso che il D.U.R.C. evidenziasse una nota di “irregolarità contributiva” Etra S.p.A. sospenderà immediatamente la corresponsione del S.A.L.
Un nuovo D.U.R.C. sarà richiesto solamente dopo la comunicazione dell’Appaltatore di aver regolarizzato il versa- mento dei contributi.
I pagamenti, di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sotto- scritte dagli interessati.
13.1 Ottenimento del totale accredito dei pagamenti in acconto e a saldo
Prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà tra- smettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori, effettuata agli enti previ- denziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.
In occasione di ogni S.A.L., Etra S.p.A., provvederà alla richiesta del D.U.R.C., Documento Unico attestante la Re- golarità Retributiva e Contributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici di lavori pubblici; sia relativo al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Il pagamento delle somme così trattenute non sarà effettuato sino a quando saranno cessate le cause, oppure, quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Le summenzionate ritenute dello 0,50% (zerovirgolacinquepercento), applicate sull'importo netto progressivo dei la- vori, potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Resta quindi stabilito che, per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni di alcun tipo verso la Stazione Appaltante e nemmeno ha titolo di risarcimento danni.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento prov- vede all'inoltro delle stesse e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione per i necessari accertamenti.
E’ richiesto, che l’Appaltatore, ovvero nel caso di riunione temporanea d’imprese, che tutte le Ditte partecipanti all’associazione, siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro per le persone disabili (L. n° 68 del 12.3.1999).
ART. N. 14 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre a quanto specificato dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 35, 36 del Capitolato Generale di appalto, sarà a totale ed esclusivo carico e spese dell’Appaltatore, in quanto s’intende compensato e compreso nei prezzi e nei corri- spettivi di contratto, quanto di seguito elencato.
1. La presentazione, ai sensi dell’art. 43 comma 10 D.P.R. 207/2010 e prima dell'inizio dei lavori, di un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 40 comma 1 dello stesso D.P.R. 207/2010. , nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presun- to, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
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2. Fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzio- ni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modi- ficazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.
3. Provvedere al pagamento di tutti gli oneri fiscali ed eventuali altre spese inerenti al contratto; delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi all’appalto; di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il lavoro quali ad esempio, senza che l’esemplificazione diminuisca la generalità dell’impegno, le copie richieste dalle Autorità Militari, dai Comu- ni, dalle Province, dagli Enti Statali e Parastatali, dalle Banche ed Istituti finanziatori, dall’A.N.A.S., dai collauda- tori, dall’ENEL, dalla Sovrintendenza ai Monumenti, ecc.
4. L’Appaltatore provvederà a propria cura e spese, ed in nome e per conto proprio, alla stipula di una polizza contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati tale da coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltan- te a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).
5. In ossequio a quanto previsto dall’art. 138, comma 3, del D.P.R. 554/2010 “l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei ne- cessari provvedimenti è a totale carico dell’esecutore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura as- sicurativa”, pertanto l’Appaltatore dovrà provvedere alla copertura dei danni delle opere, temporanee e permanen- ti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allaga- menti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri com- portamenti colposi o dolosi propri o di terzi.
6. Prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.
7. Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Si richiama in particola- re, a questo proposito, quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale e dagli Artt.4 e 5 del D.P.R. 207/2010.
8. Osservare le norme in applicazione della Legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l’uso delle mine, quando necessita.
9. Effettuare a proprie cura e spese - prima dell’inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi ed a mezzo di ditta specializzata ed all’uopo autorizzata dalle competenti autorità - la bonifica bellica, sia superficiale che profonda, dell’intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad esso affidati e sino ai confini dei terreni espropriati, per rintrac- ciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l’incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza ed alla loro direzione. Pertanto l’Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevati, in tutti i casi, l’Ente Appaltante e la Direzione Lavori.
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10. Denunciare alla Direzione Lavori le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose d’interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc., (art. 35 del capitolato generale) o soggette co- munque alle norme del D.Lgsv. 22/01/2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni. Soltanto l’Ente Appal- tante avrà figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti ed obblighi. L’appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante
11. Provvedere alla custodia diurna e notturna dei cantieri che dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di «guardia particolare giurata» così come prescritto dall’art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646.
12. Disporre, a propria cura e spese, prima dell’inizio dei lavori n.2 (due) tabelle recanti le indicazioni relative all’autorità, all’ufficio ed all’opera che viene eseguita, secondo le disposizioni della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959 ed in osservanza di quanto prescritto dal comma 5 dell’art. 118 del X.Xxxx. 163/06 e alla circolare del Ministero LL.PP. n. 1729 dell’1 giugno 1990 aggiornata con le indicazioni previste dalla normativa sopravvenuta, nonché da quanto indicato dalla regione Veneto.
13. Applicare le segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fari, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e deviazione provvisoria. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal “Nuovo Codice della Stra- da” approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e secondo gli schemi del D.M. 10 luglio 2002.
14. Applicare le segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fari, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e deviazione provvisoria. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal “Nuovo Codice della Stra- da” approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e secondo gli schemi del D.M. 10 luglio 2002.
15. Mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori, e per tutta la durata di questi ul- timi, il transito sulle strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d’acqua, delle opere di irrigazione, di sco- lo, di bonifica, sia pubblici che privati. A tale scopo l’Appaltatore dovrà costruire accessi, deviazioni, ponti, cana- li, condotti provvisori ed in genere tutte le opere provvisionali necessarie per garantire i transiti e le continuità di cui sopra. Le caratteristiche e le dimensioni di tutte le opere sopra descritte dovranno essere concordate con gli Enti pubblici e privati proprietari o concessionari. Le opere, in ogni caso, dovranno essere complete delle necessa- rie protezioni. Tutti gli oneri e spese per le occupazioni temporanee e/o definitive delle superfici necessarie per costruire le opere sopraccitate saranno a completo e totale carico dell’Appaltatore.
16. L’esecuzione e assunzione, a propria cura e spese, di tutte le opere provvisionali come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno, la sistemazione provvisoria per l'accesso al cantiere, lumi, pedaggi, tasse e licenze relative, armature centine, casseri sagome, puntelli, attrezzi ed utensili e tutto quanto può occorrere per da- re compiuti i lavori; tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento delle acque di qualsiasi tipo, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto può occorrere per mantenere le opere eseguite, ove necessario, al riparo dall'acqua, dal sole e dal gelo; resta inteso, inoltre, che sono anche a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per tutte le opere provvisionali necessarie a garantire la continuità del servizio nelle zone adiacenti a quelle di cantiere e pertanto l'Appaltatore dovrà predisporre opportune e adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità degli utenti del servizio e la minimizzazione di rumori, polveri, vibrazioni, ecc.
17. Il reperimento, la fornitura e il trasporto dell'energia elettrica, acqua, gas, ecc. occorrente per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni onere in merito. Detto onere com- prenderà anche l'esecuzione delle prove di collaudo degli impianti.
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18. Provvedere alle progettazioni di massima ed esecutiva ed a tutte le documentazioni necessarie per ottenere l’approvazione, da parte di tutti gli Enti interessati, delle strade di servizio, delle discariche, delle cave di prestito, dei cantieri di lavoro.
19. Provvedere a tutti gli interventi atti a ridurre al minimo i danni provocati all’ambiente naturale dalle strade di ser- vizio, dalle discariche, dalle cave di prestito e dai cantieri di lavoro ed a tutti i provvedimenti necessari per ripri- stinare l’ambiente naturale turbato dalle opere sopraccitate. Il tutto secondo le disposizioni e gli ordini che saran- no impartiti dagli Enti interessati, al momento del rilascio delle prescritte autorizzazioni, e dalla Direzione Lavori
20. Adempiere a tutte le soggezioni derivanti dall’esecuzione di opere intersecanti ferrovie, autostrade, strade ordina- rie, fiumi o canali, acquedotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, ecc. di competenza di Enti pubblici o privati al fine di garantire la continuità dei servizi sollevando l’Ente Appaltante da ogni onere che potesse derivargli da disservi- zi, discontinuità, ecc. Saranno a carico dell’Ente Appaltante gli oneri per il versamento di eventuali somme e com- pensi a fondo perduto e per eventuali depositi cauzionali purché non riguardino obblighi a carico dell’Appaltatore, ferma restando la facoltà dell’Ente Appaltante di rivalersi sull’Appaltatore stesso nel caso in cui per motivi da quest’ultimo dipendenti, i depositi cauzionali venissero incamerati in tutto od in parte dagli Enti competenti.
21. Eseguire, a proprie complete cure e spese, tutte le ulteriori indagini e prove, anche geotecniche, che riterrà neces- sarie per avere la conferma della validità dei dati forniti dall’Ente Appaltante.
22. Sostenere le spese tutte per lo studio della granulometria e della composizione della miscela, per il prelevamento dei campioni e per le prove tutte sulle terre, sui materiali e sulle opere, da eseguirsi presso gli istituti che verranno indicati dalla Direzione Lavori, secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale; nonché la spesa se ritenuta ne- cessaria per la D.L., per la costruzione, l’arredamento, la dotazione delle necessarie attrezzature di un idoneo la- boratorio di cantiere e le spese per i materiali, il personale e quanto altro occorra per il suo funzionamento; le at- trezzature in dotazione saranno quelle usuali per l’esecuzione delle prove su materiali e manufatti relativi alle ope- re appaltate.
23. Sostenere le spese tutte per lo studio della granulometria e della composizione della miscela, per il prelevamento dei campioni e per le prove tutte sulle terre, sui materiali e sulle opere, da eseguirsi presso gli istituti che verranno indicati dalla Direzione Lavori, secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale; nonché la spesa se ritenuta ne- cessaria per la D.L., per la costruzione, l’arredamento, la dotazione delle necessarie attrezzature di un idoneo la- boratorio di cantiere e le spese per i materiali, il personale e quanto altro occorra per il suo funzionamento; le at- trezzature in dotazione saranno quelle usuali per l’esecuzione delle prove su materiali e manufatti relativi alle ope- re appaltate.
24. Sostenere tutte le spese per le verifiche e per i collaudi provvisori e definitivi prescritte dal Capitolato Speciale, nonché per le operazioni di prova, statica e dinamica. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le prove di accet- tazione dei materiali nonché le pratiche di cui alla Legge 1086/71.
25. Assumere gli obblighi e le soggezioni derivanti dalla installazione, durante l’esecuzione degli scavi, dei rilevati, dei getti, di apparecchi di misura e di controllo di qualsiasi genere, ancorché tali apparecchi fossero installati dalla Direzione Lavori direttamente od a mezzo terzi.
26. Provvedere al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto ed all’adempimento di tutti gli obblighi di Legge rela- tivi nel caso in cui fossero introdotti nei progetti disposizioni e sistemi di costruzione protetti da brevetto e ciò sia nel caso che egli vi ricorresse di sua iniziativa (previo consenso della Direzione Lavori), sia che tali disposizioni e sistemi fossero prescritti dalla Direzione Lavori stessa. E’ fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scrit- ta della Direzione Lavori, di pubblicare o di autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell’appalto.
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27. Fornire tutte le prestazioni, i canneggiatori, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per i rilievi, traccia- menti e misurazioni relativi ad operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori. Provvedere a pro- pria cura e spese al tracciamento plano-altimetrico delle opere da eseguire, conservando sempre, fino ad avvenuto collaudo, i caposaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna.
28. Provvedere all’impianto, nell’area di cantiere, di locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e di as- sistenza, adeguatamente arredati, illuminati, riscaldati e dotati di telefono, fax e personal computer. Le spese per abbonamenti, canoni e consumi saranno a completo carico dell’Appaltatore.
29. Fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in economia che saranno richiesti dalla Dire- zione Lavori restando inteso che detta fornitura sarà compensata come previsto nel Capitolato Speciale di Appal- to.
30. Presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all’impiego di manodopera e /o di perso- nale impiegatizio mettendo a disposizione, se richiesti, i libri paga e l’elenco nominativo dei dipendenti. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori per l’inoltro delle notizie suddette verrà applicata una penale pari al 10% della penalità previste dallo Schema di contratto per il ritardo nell’ultimazione delle opere, restando salvi, beninteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in analogia a quanto sancisce il capitolato generale di appalto per l’irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
31. Fornire fotografie o riprese filmate delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, secondo le richieste dell’Ente Appaltante e della D.L. L’appaltatore deve comunque produrre alla direzione dei lavori un’adeguata do- cumentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più ve- rificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
32. Allontanare dal cantiere i materiali di risulta da collocarsi su idonea area da procurasi a propria cura e spese o su eventuali siti indicati dalla D.L.
33. Fornire i supporti di ancoraggio, sostegni, rinforzi, staffe, guide, punti fissi, pezzi speciali non esplicitamente menzionati ecc., necessari per la esecuzione degli impianti.
34. Lo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso.
35. Il provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi e di altre parti degli impianti, eventuali trasporti di essi in magazzini temporanei per proteggerli da deterioramenti di cantiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi lavo- ri di coloritura.
36. La protezione mediante fasciatura, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti delle opere che non risultino agevolmente rimuovibili, onde proteggerli dal rischio di rotture, guasti, manomissioni, ecc. in modo che a lavoro ultimato il materiale sia restituito come nuovo.
37. Lo sgombero e la pulizia dei locali adibiti a deposito, nonché la rimozione di materiali e mezzi d'opera presenti nel cantiere e di proprietà dell'Appaltatore ogniqualvolta ciò sia ordinato dalla Direzione Lavori e comunque entro trenta giorni naturali consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
38. La fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, di targhette di identificazione, cartelli di istruzione o segnalazione, relativi agli impianti eseguiti.
39. Per quanto concerne le strutture in cemento armato di tipo prefabbricato, qualora, per motivi costruttivi, o comun- que legati alla produzione delle suddette opere, l’Appaltatore ritenesse necessario modificare alcuni particolari
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costruttivi o strutturali, formulerà una proposta in tal senso alla Stazione Appaltante, presentando altresì, alla stes- sa, un nuovo progetto statico, redatto da ingegnere di propria fiducia, iscritto all’albo, che dovrà essere vistato per approvazione dal professionista che ha effettuato la progettazione delle strutture in cemento armato per conto del- la Stazione Appaltante. Resta inteso che, qualora la Stazione Appaltante accedesse alle richieste dell’Appaltatore in merito alle suddette modifiche, la stessa non corrisponderà all’Appaltatore alcun compenso aggiuntivo per la diversa qualità o quantità delle suddette opere, ne’ per i maggiori oneri sostenuti dall’Appaltatore in conseguenza alla riprogettazione e al rifacimento dei calcoli, né per le eventuali e maggiori quantità di magisteri correlati alle strutture prefabbricate che si dovessero realizzare conseguentemente all’adozione delle summenzionate richieste dell’Appaltatore. Comunque è onere dell’Appaltatore l'espletamento di ogni pratica posta a carico del costruttore dalla L. 5.11.1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica” e successive modifiche e integrazioni. L’Appaltatore, inoltre, eseguirà e consegnerà alla Direzione Lavori, senza alcun compenso, n. 1 originale in lucido, tre copie di tutti i disegni neces- sari alla contabilizzazione delle suddette opere oggetto dell'appalto nonché un disegno d'assieme riguardante l'e- satta posizione sia planimetrica che altimetrica di tutte le opere eseguite e su supporto magnetico in formato
.DWG o .DXF.
40. Adottare ogni precauzione relativa alla conduzione dei lavori in presenza di amianto, qualora nelle opere appalta- te si riscontrasse la presenza di detto materiale, attraverso l’adozione di particolari modalità e/o criteri operativi che risultino rispettosi della seguente normativa:
- DPR 915 del 10.09.82 Rifiuti;
- Circ. 45 del 10.07.86 Ministero della Sanità;
- Legge 277 del 15.08.91 Attuazione direttive CEE;
- Legge 257 del 27.03.92 Cessazione impiego amianto;
- Normativa Regionale sullo stoccaggio provvisorio;
- Normative relative all'assicurazione obbligatoria e statuto dei lavoratori.
41. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e ap- provvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
42. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
43. I tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali pic- chetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripri- stinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
44. In riferimento ai lavori da eseguirsi in sede stradale saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione dei lavori secondo le disposizioni e i disciplinari emessi dagli enti proprietari delle strade.
45. L’allestimento e l’attrezzatura dei cantieri in modo adeguato all’entità delle opere, con tutti i più moderni e perfe- zionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori e il rispetto del tempo utile per dare i la- vori finiti, e l’esecuzione di tutte le opere occorrenti e necessarie per mantenere la continuita' delle comunicazioni, nonche' di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
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46. L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc. vigenti o che venissero emanate in corso d'opera, com- preso il rispetto del nuovo Codice della Strada e del rispettivo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495). In particolare l’Impresa dovrà predisporre il piano segnaletico previsto dal suddetto Regolamento di attua- zione prima dell’inizio dei lavori.
47. L’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi e infortunisti- ci.
48. L’Impresa appaltatrice è altresì tenuta ad inviare per conoscenza alla Etra S.p.A. copia della denuncia alla Com- pagnia assicuratrice di tutti i danni causati nello svolgimento dei lavori oggetto dell’Appalto.
49. Nel caso in cui non sia previsto nel bando di gara il pagamento diretto al subappaltatore, l’Impresa appaltatrice è obbligata a trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato al subappaltatore copia delle fatture quie- tanzate come previsto dall’art. 118 del D.Lgsv. 163/2006. Al fine di una corretta verifica l’Impresa è tenuta a tra- smettere l’elenco delle fatture emesse dal/i subappaltatore/i controfirmata dalla/e stessa/e. Non si provvederà a pagare i successivi certificati di pagamento in assenza delle predette fatture e il riepilogo.
50. Fornitura di disegni di montaggio, per i seguenti apparecchi (se presenti): quadri di B.T.; quadri di M.T.; gruppi elettrogeni; gruppi di continuità assoluta; stabilizzatori; trasformatori M.T./B.T; apparecchi carica batterie; batte- rie di accumulatori; gruppi di rifasamento automatico; centraline rivelazione fumi, incendio, gas; centraline tele- foniche intercomunicanti; centraline citofoniche; centraline controllo impianto luci di sicurezza. I disegni dovran- no essere completi di schemi elettrici funzionali.
51. Fornitura, basandosi sulla documentazione di progetto esecutivo fornita dal committente su supporto magnetico, della seguente documentazione costruttiva (as built):
- disegni esecutivi, (n. 3 copie su carta n.1 su supporto magnetico), degli impianti eseguiti corredati di piante ed e- ventuali sezioni su cui saranno riportati i percorsi di tutte le canalizzazioni protettive distinte per i vari impianti completi dell'indicazione delle dimensioni e delle linee o dei cavi contenuti e le posizioni e i tipi di tutte le utenze e apparecchiature installate;
- schemi unifilari dei quadri elettrici, con indicati campi e valori effettivi di taratura degli interruttori e dei relè cor- redati degli schemi funzionali e di collegamento dei vari apparecchi e degli eventuali impianti o dispositivi di se- gnalazione, comando, controllo, ecc.;
- studi, calcoli, certificazioni ed omologazioni necessari durante l'esecuzione delle opere a giudizio della D.L. e se- condo quanto richiesto dalla Normativa Vigente;
- depliant tecnico-illustrativi di tutte le apparecchiature installate completi di dati e caratteristiche ed istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana;
- copia integrale di tutti gli elaborati tecnici, comprendenti disegni, relazioni e quant'altro occorra per l'ottenimento dei permessi dei vari Enti (VV.FF., ISPESL, ARPAV etc.) ed associazioni tecniche aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere.
52. Fornitura di un manuale di conduzione e manutenzione completo dell’impianto così come installato.
53. Operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte dell’impianto (sono ivi compresi gli accordi di- retti con l'ente distributore (settori tecnici della distribuzione del compartimento di appartenenza) per le tarature delle protezioni a monte dell’impianto.
54. Rilascio a fine lavori della "dichiarazione di conformità", in ottemperanza al D. M. 37/08; ad essa andranno alle- gate tutte le dichiarazioni di conformità in accordo alle Direttive Europee vigenti.
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ART. N. 15 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE VERSO ETRA S.P.A. E VERSO TERZI
L’Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capito- lato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita comunque, né ridu- ce, la sua responsabilità.
La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e l’eventuale approvazione di opere e disegni da parte dell’Ente Appaltante e/o della Direzione Lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.
L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dall’Ente Appaltante, o da terzi, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l’Ente Appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante l’obbligo dell’Appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione Lavori avrà impartito.
L’Appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell’opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità del- l'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appal- tatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
ART. N. 16 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI ED ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Le opere e le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al pro- getto stesso che non necessitino di approvazione superiore, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori.
Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in conformità al contratto e secondo le regole d’arte, la Direzione Lavori ordinerà all’Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all’Ente Appaltante degli eventuali danni conseguenti.
L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, sal- va la facoltà di fare le sue osservazioni nelle forme e nei termini previsti dalle Leggi vigenti.
Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qua- lora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contrat- to.
Nessuna variante ed aggiunta nell’esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non sarà ordi- nata all’Appaltatore dalla Direzione Lavori mediante ordine di servizio.
Fermo restando quanto disposto all’art. 134 del D.P.R. 554/1999, nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalita' di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano piu' gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio, con il quale tali lavori sono stati disposti, dovra' inoltrare le proprie eccezioni e/o ri- serve nei modi prescritti.
Poiche' tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche sia- no disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
ART. N. 17 ANDAMENTO DELL’APPALTO
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17.1 Sospensione e ripresa dei lavori.
È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del DPR 554/99 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che de- terminano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della D.Lgsv. 163/06, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
La sospensione disposta permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
Quando l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimen- to a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del DPR 554/99, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qua- lora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltato- re può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del DPR 554/99, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
17.2 Proroghe.
Se l'appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale te- nendo conto del tempo previsto per dare i lavori compiuti. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spet- tanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa da Etra S.p.A., sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
17.3 Variazioni dei lavori.
Nessuna modifica ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divie- to, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o inden- xxxxx per i lavori medesimi.
L'Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà d’introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che ri- terrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne mo- tivi per avanzare pretese di maggiori compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Le eventuali variazioni in corso d’opera devono essere regolate secondo quanto previsto dall’articolo 132 del D.Lgsv. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni, dagli artt. 134, 135 136 del DPR 554/99, e dagli artt. 10, 11, 12 del Capitolato Generale d’Appalto, di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/00 n. 145.
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In particolare per le varianti previste dal comma 1 lettera d) del surrichiamato art. 132 e dipendenti da difficoltà di e- secuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste o prevedibili in fase progettuale, che rendano più onerosa la prestazione dell’appaltatore questi ha diritto ad un equo compenso, come previsto dall’art. 1664 comma 2 del Codice Civile.
L’equo compenso sarà calcolato con i prezzi di elenco e secondo le normative previste dalla Legge e dal DPR 554/99.
.
17.4 Ultimazione dei lavori
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di con- segna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 del D.P.R. 554/1999, dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del D.P.R. 554/1999, ai fini dell'applicazione delle pena- li il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma 10, del D.P.R. 554/1999 e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
17.5 Danni
Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore,
17.6 Danni di forza maggiore
I danni di forza maggiore sono trattati secondo quanto previsto dall’art. 20 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/00 n. 145.
Appena ricevuta la denuncia, il direttore lavori procede, redigendone processo verbale, all’accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore lavori;
e) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Rimane tuttavia convenuto che non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti, solcature, asse- stamenti ed abbassamenti ecc. che si verificassero per causa della pioggia o per altri motivi sui cigli, sulle scarpate e sui rilevati in genere anche se ultimati, né gli interramenti dei fossi, cunette, ecc.; tali danni dovranno essere riparati a cura e spese dell’Impresa. Anche i danni eventualmente causati dal gelo dovranno essere riparati a cura e spese dell’Impresa che è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti e provvedimenti per evitarli.
17.7 Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso ap- paltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
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La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previ- sti dal presente capitolato speciale.
17.8 Collaudo.
Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabi- lità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del D.Lgvo. 163/06 e dell'articolo 101 del D.P.R. 554/1999.
Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del D.P.R. 554/1999, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di vi- sita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dal- l'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
17.9 Riserve dell’appaltatore - accordo xxxxxxx
Ogni riserva da parte dell’Appaltatore dovrà essere formulata, pena la sua decadenza, nei modi e termini prescritti dall’art. 31 del capitolato generale d’appalto. La definizione della riserva e dell’eventuale accordo bonario avverranno secondo quanto previsto dall’art. 32 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pub- blici 19/04/00 n. 145, dall’art. 149 del DPR 554/99, dell’art. 240 del D.Lgs. 163/06. Le eventuali controversie che do- vessero insorgere tra la stazione appaltante, la direzione lavori nei confronti dell’appaltatore, che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario saranno attribuite al giudice del luogo dove il contratto e stato stipula- to.
ART. N. 18 PREZZI UNITARI
L’elenco dei prezzi unitari ed il computo metrico estimativo sono redatti ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 207/2010.
I corrispettivi per l’esecuzione dell’appalto, oltre a tutti gli oneri descritti nel presente Capitolato, comprendono anche:
a) Le spese per manodopera, non soggette a ribasso, ai sensi dell’art. 81 co. 3bis del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 (Co- dice degli appalti);
b) L’utile dell’Appaltatore e le spese generali nonché tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto;
c) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, tiri in alto, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
d) per i mezzi d’opera: ogni spesa per i consumi di energia elettrica, carburante, lubrificante e per il personale di gui- da e comando;
e) per i noli e trasporti: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera pronti al loro uso;
f) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il la- voro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo;
g) gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali a carico dell’Appaltatore, il quale è unico respon- sabile nei confronti degli enti interessati.
I lavori e le somministrazioni appaltati a misura saranno liquidati in base ai prezzi offerti dall’Appaltatore e compren- denti anch’essi gli oneri di cui ai sopraddetti punti a), b), c), d).
Per prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dall’Ente Appaltante alcun compen- so o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell’Appaltatore, salvo che le stesse prestazioni straor- dinarie fossero state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori.
I corrispettivi, a corpo ed a misura (corrispettivo dell’opera), sono sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitola- to Speciale d’Appalto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le
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variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante, con variazioni di quantità entro i limiti previsti dalle Leggi in vigore.
L’Appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali soggezioni che all’esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte ad esclusione del tempo impiegato nelle riunioni di coordinamento previste dal P.S.C.e compensato a parte; e non potrà, qualora tale situazione si verificasse, aver diritto a variazione alcuna nel termine generale di consegna e nei termini parziali stabiliti nel programma esecutivo lavori (P.E.L.).
Egli è invece impegnato a consentire, salvo richiedere la partecipazione delle spese come previsto dall’art. “Espropria- zioni, occupazioni temporanee, discariche, strade di servizio e di accesso ai cantieri, permessi e relativi nulla osta” del presente Capitolato Speciale, l’uso delle sue strade di servizio da parte di altre ditte ed a mettere a disposizione di que- ste ultime le zone interessate dai lavori a loro affidati.
L’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla diligente custodia e conservazione in cantiere dei materia- li e/o elementi di manufatti che saranno forniti dall’Ente Appaltante e dichiara di non avere ragione di pretendere a tale titolo sovrapprezzi od indennità di alcun genere, mentre si obbliga formalmente ad eseguire i lavori in modo che tutte le opere oggetto delle forniture stesse si svolgano con regolarità e nel rispetto dei programmi stabiliti.
ART. N. 19 REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’articolo 133, commi 2, 3 bis e 7 bis del D.Lgs. 163/06, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non tro- va applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. Ai lavori si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 133, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 163/06.
ART. N. 20 ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI - DISCARICHE - STRADE DI SERVIZIO E DI ACCESSO AI CANTIERI - PERMESSI E RELATIVI NULLA OSTA.
20.1 Espropri e servitu’
L’Amministrazione provvederà a sua cura e spese agli espropri e servitù per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi avvalendosi di propri tecnici e con assistenza dell’Impresa Appaltatrice per i tracciamenti e altre operazione di tipo tecnico. A tale scopo l’Impresa dovrà mettere a disposizione il personale tecnico per l’effettuazione delle misurazioni di campagna.
20.2 Occupazioni temporanee
L’Impresa provvederà invece a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l’impianto e la rimozione dei cantieri stessi, per la discarica dei mate- riali indicati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave di prestito e per tutto il necessario alla esecuzione dei lavori; sono pure a carico dell’Impresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati ed Enti o a qualsiasi altro soggetto interes- sato per danni alle colture e/o frutti pendenti, la quantificazione di tali indennizzi e ogni altro onere per il completo espletamento delle pratiche connesse alle occupazioni in oggetto.
Gli indennizzi dovranno essere quantificati sulla base delle tabelle ufficiali dell’Ispettorato Agrario riferite all’epoca in cui si svolgono i lavori e liquidati per 1,5 volte l’annualità; tali indennizzi dovranno comunque essere sottoposti, prima di essere liquidati, all’approvazione dell’Amministrazione appaltante.
Qualora l’impresa non fosse in grado di trovare un accordo amichevole con la controparte, essa potrà richiedere l’assistenza dell’Amministrazione per la risoluzione delle eventuali controversie; resta inteso che l’eventuale assi- stenza legale per la definizione dei contenziosi è totalmente a carico dell’impresa.
In ogni caso l’Impresa non potrà occupare aree maggiori di quelle di seguito specificate:
• per la costruzione di manufatti particolari, edifici e opere murarie in genere: oltre all’area occupata dall’opera una fascia perimetrale di larghezza pari a mt. 1,00 aumentata di una misura pari alla massima profondità di scavo misurata dal filo estremo dell’opera.
• per la costruzione delle condotte e dei manufatti relativi: una fascia in funzione del DN delle stesse e cioè:
- DN fino a mm 600, larghezza massima m. 8,00;
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- DN da mm 601 a mm 1600, larghezza massima m. 10,00;
- DN da mm 1601 a mm 2500, larghezza massima m. 14,00.
• per la costruzione o il risezionamento di canali: una fascia di m. 8,00 oltre alla occupazione massima dell’opera da eseguire.
Si precisa che le disposizioni sopra elencate valgono esclusivamente per opere eseguite in aree private e non hanno alcun riferimento per le opere eseguite in area pubblica, strade, pertinenze demaniali, oppure in aree private urbaniz- zate, per le quali saranno assegnate le aree concesse dall’Ente tutore o dalla tipologia del luogo.
20.3 Strade di servizio e di accesso ai cantieri, cave, aree di deposito, discariche e relative occupazioni temporanee e definitive
L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutte le procedure ed incombenze occorrenti per le occupazioni temporanee per strade di servizio, per le deviazioni provvisorie necessarie per mantenere la continuità delle acque, della viabilità ordinaria, per gli accessi ai cantieri e per l’impianto dei cantieri stessi diversi da quanto previsto dal P.S.C., per le discariche dei materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per le aree di deposito, per le ca- ve di prestito e per tutto quanto altro necessario all’esecuzione dei lavori.
La costruzione delle strade di servizio, le cave di prestito per i materiali da utilizzare nella costruzione delle opere, le aree da adibire a discarica dei materiali da porre a rifiuto od a deposito dei materiali eventualmente riutilizzabili, le aree da adibire a cantieri ed i provvedimenti che l’Appaltatore intende adottare per escavazioni e discariche avvenute dopo lo sgombero dei cantieri e delle strade di servizio per ripristinare l’ambiente naturale, dovranno avere la preven- tiva autorizzazione (nulla-osta) degli Enti interessati sotto la cui giurisdizione ricadono le aree prescritte (Magistrato alle Acque, Genio Civile, Demanio Forestale, Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, Corpo delle Minie- re, Consorzi, Enti di Bonifica, Sovrintendenza ai Monumenti, ecc.).
L’Appaltatore, dovrà avere altresì l’approvazione degli schemi di deviazione del traffico da parte degli organi compe- tenti.
La documentazione da trasmettere agli Enti di cui sopra e da redarre da parte dell’Appaltatore (planimetrie, sezioni, relazioni illustrative e quanto altro necessario e richiesto) dovrà essere preventivamente sottoposta alla Direzione La- vori per l’esame e le prescrizioni che riterrà di effettuare, sentito in proposito il parere dei progettisti.
In assenza delle sopraccitate autorizzazioni, l’Appaltatore non potrà eseguire alcun lavoro che coinvolga direttamente o no le opere soggette alle autorizzazioni medesime.
La Direzione Lavori inoltre, indipendentemente dalle approvazioni intervenute, potrà, comunque, sempre ordinare o- pere di presidio per provvedere affinché le cave e le discariche non procurino danni a persone o cose, il tutto a spese dell’Appaltatore.
Per quanto riguarda poi l’utilizzo delle strade esistenti per il servizio dei cantieri, l’Appaltatore dovrà provvedere alla loro eventuale sistemazione per il transito dei mezzi pesanti e ciò in relazione alle prescrizioni che saranno impartite dagli Enti proprietari.
Prima della presentazione dell’offerta, l’Appaltatore è tenuto ad assicurarsi presso gli Enti competenti della disponibi- lità delle discariche, delle aree di deposito, delle cave, delle aree per strade di servizio e per i cantieri, delle disponibi- lità delle strade esistenti e prescelte per l’utilizzo a servizio dei cantieri e del loro stato di conservazione.
Resta anche stabilito che le strade di servizio potranno essere utilizzate da altri appaltatori o persone preventivamente autorizzate dall’Ente Appaltante, salvo in questi casi il diritto, da parte dell’Appaltatore, di chiedere ai succitati utiliz- zatori adeguata partecipazione alle spese sostenute e da sostenere per tutte le manutenzioni e le riparazioni comunque connesse all’effettivo uso delle strade stesse.
Verificandosi disaccordo tra l’Appaltatore e gli altri eventuali utenti circa la ripartizione delle spese sostenute e da so- stenere, la Direzione Lavori sarà arbitro inappellabile.
Qualora poi l’Appaltatore e gli altri utilizzatori non provvedessero alla manutenzione delle strade di servizio, la Dire- zione Lavori si riserva di intervenire d’ufficio ripartendo la relativa spesa in relazione all’effettivo uso delle strade da parte dell’Appaltatore o di altri utilizzatori.
L’Appaltatore non potrà accampare pretese di sorta nei confronti dell’Ente Appaltante in dipendenza di limitazioni al transito eventualmente poste, in qualsiasi momento, dagli enti proprietari di strade pubbliche e/o private.
Per quanto fin qui descritto si precisa che l’Appaltatore, per le strade di servizio, le cave, le aree di deposito, le disca- riche ed i cantieri di lavoro, è tenuto ad eseguire a propria completa cura e spese, oltre a tutte le acquisizioni ed occu-
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pazioni dei terreni come già stabilito, anche tutte le pratiche, le documentazioni e le progettazioni che saranno richie- ste per il rilascio delle approvazioni da parte degli Enti interessati e tutti i lavori ed opere necessari previsti o comun- que imposti in qualsiasi momento dagli Enti interessati o dalla Direzione Lavori per l’utilizzo delle strade, delle disca- riche, delle aree di deposito, delle cave, dei cantieri, per la loro sistemazione e consolidamento e per il ripristino dell’ambiente naturale a lavori ultimati.
ART. N. 21 OPERE DI TERZI INTERESSATE DAI LAVORI.
L’Appaltatore dovrà prendere contatto con gli Enti pubblici o privati che esercitano o sono proprietari dei cavi o con- dotte (società elettriche, telegrafiche e telefoniche, comuni, province, consorzi, società, ecc.) per verificare, sulla base della documentazione allegata al progetto, con i suddetti Enti, l’esatta ubicazione delle loro competenze e per informa- re i medesimi sui tempi e metodi di esecuzione dei lavori senza provocare danni e concordando tutti i provvedimenti necessari per garantire la continuità, e la sicurezza delle opere interessate.
Nei casi in cui l’esecuzione di parte o di tutti i lavori relativi ai cavi e condotte di Enti pubblici e privati sia da questi ultimi demandata a terzi, l’Appaltatore dovrà attivarsi con la massima cura e diligenza perché i suddetti lavori siano eseguiti con sollecitudine e non portino intralci e rallentamenti ai lavori principali di sua competenza.
Qualora, nonostante le cautele adottate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l’Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli Enti comunque interessati nonché all’Ente Appaltante ed alla Direzione Lavori.
Rimane stabilito che, nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, l’unico responsabile rimane l’Appaltatore restando del tutto estraneo l’Ente Appaltante e la Direzione Lavori da qualsiasi vertenza civile e penale. L’Appaltatore sarà quindi obbligato a tenere sollevato ed indenne l’Ente Appaltante da ogni pretesa ed azione di terzi.
ART. N. 22 APPROVAZIONE DEI PROGETTI COSTRUTTIVI DI CANTIERE.
Per quel che riguarda, in particolare, il progetto esecutivo delle opere strutturali, l’Appaltatore dovrà dichiarare, per iscritto, di aver preso conoscenza del progetto, di averne controllato i calcoli di stabilità a mezzo di un ingegnere di sua fiducia (qualora l’Appaltatore non abbia tale titolo), di concordare con i risultati finali, di riconoscere il progetto perfettamente attendibile e di assumere pertanto piena e totale responsabilità sia del progetto che dell’esecuzione dell’opera; tale dichiarazione dovrà essere trasmessa sia all’Ente appaltante che alla Direzione Lavori entro 15 (quin- dici) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
In generale, il progetto esecutivo è stato sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; in tale quadro, il Progettista ha dovuto operare delle scelte tecniche anche di tipo dimensionale, non potendo tuttavia scegliere prodotti di mercato, la cui individuazione è specifica attribuzione dell’Impresa.
Pertanto l’Appaltatore, una volta operate le scelte di mercato e che queste siano state approvate dalla Direzione Lavo- ri, dovrà integrare, a propria cura e spese, il progetto esecutivo, introducendo negli elaborati tutte le modifiche tecni- che e dimensionali conseguenti all’individuazione di determinati prodotti di mercato; tali elaborati, grafici e descritti- vi, necessari a precisare le dimensioni e le caratteristiche di dettaglio delle opere, vengono definiti “progetti costruttivi di cantiere”, il cui sviluppo è necessariamente esclusivo obbligo ed onere dell’Impresa. Gli elaborati dovranno essere consegnati in copia lucida all’Ente Appaltante.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di produrre i progetti costruttivi di cantiere in tutti i casi in cui ve ne sia la necessità, ferma restando la facoltà del Direttore dei Lavori di richiedere, a mezzo di opportuno ordine di servizio, lo sviluppo dei costruttivi di cantiere che Egli riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessari per la corretta valutazione preventiva della qualità delle opere.
Prima di dare inizio ai lavori ed alle provviste, i progetti costruttivi, redatti dall’Appaltatore ed esaminati dalla Dire- zione Xxxxxx, dovranno avere il visto di approvazione finale dell’Ente Appaltante.
Quest’ultimo visto verrà apposto solo dopo che il progetto costruttivo e la documentazione relativa saranno stati esa- minati e risulteranno conformi al progetto esecutivo a base d’appalto, agli ordini della Direzione Lavori, alle prescri- zioni del capitolato speciale ed alle vigenti norme di Legge.
Si avverte che i progetti costruttivi non saranno esaminati se non saranno completi ed esaurienti in ogni loro parte.
Si avverte anche che i tempi riservati all’Ente Appaltante per l’esame e l’approvazione dei progetti esecutivi, decorre- ranno dalla data del ricevimento del progetto solo se quest’ultimo risulterà completo e bene documentato, della qual
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cosa sarà data comunicazione scritta all’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data del ricevimento dei singoli pro- getti.
In caso contrario, il progetto e la relativa documentazione verranno restituiti con la sola indicazione delle incomple- tezze ed insufficienze riscontrate, ma senza alcun parere sulla loro accettabilità.
L’Appaltatore dovrà allora provvedere al completamento della documentazione ed a ripresentare il tutto. Solo nel caso in cui la nuova presentazione fosse completa, decorreranno i tempi previsti per l’esame.
I progetti completi e ben documentati verranno invece esaminati e, se conformi agli ordini della Direzione Lavori, alle prescrizioni del presente capitolato, alle disposizioni dell’Ente Appaltante ed alle norme di Legge, verranno approvati e restituiti col visto finale. Se dall’esame risultassero necessarie delle modifiche e/o integrazioni, queste ultime, nel termine prima indicato, verranno segnalate all’Appaltatore perché provveda in merito. Solo in quest’ultimo caso il progetto, modificato e rettificato secondo le indicazioni avute, verrà esaminato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle modifiche e rettifiche.
L’Appaltatore potrà proporre anche opere diverse dai tipi predisposti dall’Ente Appaltante.
In tal caso egli dovrà corredare la proposta di variante di tutti gli elementi tecnici ed economici che riterrà opportuni per sostenerne la validità.
L’Ente Appaltante esaminerà, a suo insindacabile giudizio, la proposta, ne stabilirà o meno l’accettabilità e darà co- municazione delle sue decisioni all’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di ricevimento della documentazione a corredo della proposta di variante. Nel caso in cui la variante venisse giudicata opportuna e/o conveniente, l’Ente Appaltante, a suo esclusivo giudizio, ordinerà all’Appaltatore di provvedere, a cura e spese del medesimo, allo svilup- po del progetto esecutivo e costruttivo nei tempi che saranno fissati di comune accordo in funzione dell’entità e della complessità delle opere da progettare.
In ogni caso, tali tempi non saranno mai superiori a 2 (due) mesi a partire dalla data in cui l’Appaltatore avrà conse- gnato alla Direzione Lavori la documentazione che interessa le opere oggetto della variante.
La variante così completata sarà inviata agli organi di controllo e diventerà operante solo dopo l’approvazione di que- sti ultimi.
Al ricevimento del progetto di variante, l’Appaltatore dovrà rilasciare la dichiarazione prevista nel caso in cui i proget- ti costruttivi vengano forniti dall’Ente Appaltante, tramite la Direzione Lavori, dopodiché l’intera pratica verrà munita del visto di approvazione finale necessario per dare inizio ai lavori ed alle provviste.
Tutti i tempi operativi previsti nel presente articolo si intendono compresi nel tempo utile totale contrattuale fissato nel presente Capitolato e devono essere previsti ed evidenziati nel P.E.L. di cui al relativo articolo.
I ritardi rispetto ai termini sopra fissati che dovessero conseguire alle opere per le varianti proposte dall’Appaltatore o per il ritardato visto di approvazione finale e dovuti ad uno qualsiasi dei motivi precedentemente elencati o ad altri motivi comunque addebitabili ad inosservanze da parte dell’Appaltatore, degli ordini della Direzione Lavori, delle di- sposizioni dell’Ente Appaltante, delle prescrizioni di capitolato e delle norme di Legge, non potranno costituire argo- mento per la richiesta di proroghe né di indennizzi.
Le opere e/o parti di opere in variante o soggette a variante che fossero eseguite dall’Appaltatore prima del visto di approvazione finale dei relativi progetti da parte dell’Ente Appaltante, non saranno riconosciute dalla Direzione Lavo- ri a nessun effetto contrattuale, e dovranno essere demolite qualora venga ordinato. Quest’ultima norma deve intender- si tassativa e pertanto non ammette deroghe.
Al fine di dare alle predette disposizioni una esecuzione uniforme, resta stabilito che la restituzione alla Direzione La- vori di una copia dei progetti come sopra forniti, munita del visto di accettazione, sottoscritto dall’Appaltatore e dall’Ingegnere di sua fiducia, equivale ad ogni effetto alle dichiarazioni previste nei precedenti capoversi, ed alla con- seguente assunzione di responsabilità.
ART. N. 23 CONTROLLO FINALE DEL CORRETTO MONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE
Durante le fasi costruttive dell’opera e al termine della stessa la Direzione Lavori valuterà la corretta esecuzione dei lavori tramite i seguenti esami e prove.
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23.1 Esame visivo
a) Parte meccanica:
- controllo che tutte le operazioni di pulizia delle macchine, la lubrificazione dei punti di ingrassaggio manuale, il riempimento dei serbatoi, dei riduttori, dei circuiti di lubrificazione e dei giunti idraulici, siano stati eseguiti con fluidi e lubrificanti prescritti dai costruttori;
- controllo, con i motori scollegati, che tutti i cinematismi siano sbloccati e liberi di muoversi;
- controllo del decapaggio, pulizia delle macchine;
- ispezione all'interno di serbatoi, riduttori, circuiti di lubrificazione, circuiti di raffreddamento ed accurata pu- lizia degli stessi prima di procedere al riempimento;
- controllo di eventuali perdite nei serbatoi o negli innesti delle tubazioni;
- controllo che le apparecchiature non siano posizionate in modo da causare impedimento alla manutenzione di altre apparecchiature o in aree dove possano essere danneggiate dai mezzi di manutenzione o da dispositivi dell'impianto stesso (per esempio in prossimità di scarichi di valvole di sicurezza);
- controllo targhette di identificazione;
- controllo della corretta dislocazione di tutti i segnali antinfortunistici prescritti dalle norme o ritenuti necessari per la sicurezza del personale.
b) Parte elettrica:
- prove di isolamento degli oli isolanti e degli avvolgimenti;
- controllo della messa a terra di tutte le apparecchiature, quadri, motori, conduits, passerelle porta cavi;
- verifiche del corretto livello dell'olio nei trasformatori e nelle altre apparecchiature isolate in olio, nonché con- trollo di eventuali perdite;
- controllo che non vi siano conduttori elettrici non isolati o collegati provvisoriamente.
23.2 Prove in bianco
Con questo termine si intendono quelle prove eseguite, dopo l’ispezione visiva, sull'impianto in funzione (a vuoto o con acqua pulita), allo scopo di verificare, simulando le condizioni operative, i cinematismi degli organi meccanici ed elettrici, la sincronizzazione dei movimenti, la sequenza dei cicli operativi, i segnali di allarme ed emergenza in pre- senza di alimentazione elettrica.
In particolare esse prevedono:
a) Parte meccanica:
- verifica delle condizioni di sicurezza;
- controllo dell’assenza di eventuali detriti o materiali nelle vasche;
- verifica del funzionamento e dell'efficienza di tutti i servizi ausiliari;
- controllo degli accoppiamenti e del giusto senso di rotazione dei motori elettrici;
- registrazione meccanica di tutte le apparecchiature quali freni, fine corsa, ecc.;
- flussaggio, prove di pressione e tenuta delle tubazioni;
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- verifica sequenza delle fasi;
- verifica degli assorbimenti delle macchine;
- verifica di eventuali rumorosità o vibrazioni;
- verifica funzionalità ed integrità eventuale attrezzatura di sollevamento.
b) Parte elettrico strumentale:
- controllo collegamenti e verifica del fissaggio dei cavi elettrici;
- controllo ed accertamento della corretta funzionalità dei sistemi di comando, consenso e blocco;
- controllo tarature apparecchiature di protezione (relè termici/interruttori magnetotermici);
- verifica tensione di alimentazione;
- prove di continuità della circolazione della corrente elettrica in cavi e conduttori;
- prova di avviamento automatico/manuale;
- verifica della funzionalità dei circuiti di commutazione dalla rete di alimentazione normale a quella di emer- genza.
ART. N. 24 AVVIAMENTO, COLLAUDI E GARANZIE
Le modalità di collaudo dell’impianto di depurazione e delle sue componenti di nuova realizzazione/installazione descritte nel seguito dovranno essere rispettate dal professionista (Collaudatore) o dai professionisti (Commissione Collaudatrice) incaricati del collaudo, in modo da avere garanzie di una verifica particolarmente attenta sulla qualità dei materiali e delle apparecchiature e sulla funzionalità degli impianti.
Inoltre tali modalità saranno rese note alle Ditte partecipanti alla gara d’appalto di modo che, sapendo che l’impianto, una volta costruito, sarà collaudato con i criteri qui indicati, saranno con maggiore efficacia indotte a pro- porre e a costruire impianti di elevata qualità.
Per gli aspeti tecnici delle verifiche e prove di collaudo si rimanda al “Capitolato Speciale d’Appalto: Xxxxx Xxxxxxxx Opere Civile ed Elettriche”.
24.1 Avviamento e Assistenza Gratuita post- Avviamento
Durante il periodo di Avviamento sarà onere dell’Appaltatore gestire e controllare l’impianto ed eventualmente at- tuare le modifiche necessarie al suo corretto funzionamento concordandole con il Responsabile della Gestione Impian- ti di ETRA e con il Direttore dei Lavori.
La fase di Avviamento parte dopo il controllo positivo di montaggio e l´avviso scritto di disponibilità di avviamento da parte della ditta aggiudicataria e termina almeno con la data di Collaudo Definitivo. La ditta aggiudicataria è tenuta a predisporre un programma dettagliato per l’avviamento e a consegnare l´intera documentazione come concordato.
Dopo la fase di Avviamento è prevista la fase di Assistenza gratuita post-Avviamento.
Durante tale periodo sarà cura della stazione appaltante gestire l’impianto oggetto di gara e sarà compito del concor- rente fornire tutto il supporto tecnico per la corretta gestione dello stesso.
24.2 Collaudo tecnico-funzionale provvisorio
Il collaudo tecnico-funzionale provvisorio prevede l’esecuzione delle “Prove a carico” e altri controlli a discrezione della Direzione Lavori come di seguito descritti.
La tipologia di controlli delle “Prove a carico” ha lo scopo di verificare il funzionamento a carico (cioè con il re- fluo) dell'impianto nel suo insieme. Nel corso delle prove vengono verificati i parametri prestazionali delle macchine, i
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consumi, le sequenze funzionali, gli allarmi e gli interventi di emergenza, gli azionamenti idraulici, oleodinamici e pneumatici.
Le prove cominceranno con l’inizio dell’avviamento.
Per la buona riuscita delle prove devono essere garantiti i parametri prestazionali specifici, come indicati nel pre- sente Capitolato Speciale d’Appalto alla voce descrittiva della singola apparecchiatura.
Resta inteso che, anche in tale fase, l’impresa ha la responsabilità, l’obbligo della manutenzione e la conservazione dell'impianto sino al termine del periodo di avviamento offerto in gara.
Qualora la portata di liquame affluente e le sue caratteristiche fosse differente alle assunzioni di progetto, verranno di comune accordo stabiliti dei protocolli di prova e collaudo, che consentano comunque di valutare le prestazioni dell’impianto, anche mediante simulazioni matematiche.
Se le prove dovessero essere sospese per cause determinate dalla ditta aggiudicataria per un periodo di oltre 2 gior- ni di lavoro il periodo delle prove si allungherà di una settimana intera.
Tutte le interruzioni delle prove dovranno essere comunicate al committente al quale sarà data la possibilità di in- formarsi sul genere e l´entità delle modifiche apportate all´impianto per renderlo pienamente funzionante.
L’avviamento e le prove si svolgono sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria con la collaborazione del per- sonale addetto del committente. Il personale aziendale per l’avviamento e le prove è a disposizione a periodi limitati che verranno concordati con il committente.
Il committente è autorizzato a fermare le prove nel caso in cui appaia chiaro che la ditta aggiudicataria non è in gra- do di onorare il contratto. In tale caso viene sospesa la decorrenza delle prove, in attesa dei provvedimenti atti a risol- vere le inadempienze.
Se le prove dovessero essere sospese per cause non dipendenti dalla ditta aggiudicataria, l´intero periodo di prove già effettuato regolarmente viene attribuito al periodo fissato per le prove.
Se le prove dovessero essere sospese per cause non dipendenti dalla ditta aggiudicataria e se fosse probabile un per- fetto funzionamento dei suoi impianti anche durante il periodo sospeso, la ditta aggiudicataria può chiedere che le sue prove siano considerate effettuate oppure siano ridotte.
Termini e risultati dell’avviamento e delle prove vengono protocollati e firmati dalle parti contraenti.
Una volta espletate con esito favorevole le prove a carico la Direzione Lavori può richiedere eventuali altre prove ed esami atti ad accertare se le opere sono eseguite a regola d’arte e se corrispondono agli obblighi contrattuali assunti dall'impresa.
Il collaudo provvisorio avviene dopo la comunicazione scritta da parte dell’appaltatore dell´ultimazione dei lavori riguardanti la sezione interessata, secondo accordi tra ditta aggiudicataria e direzione lavori.
Il committente, anche su proposta dell’appaltatore, ha facoltà di richiedere l’effettuazione di collaudi presso il co- struttore prima della fornitura dei macchinari. La ditta aggiudicataria deve invitare per iscritto il committente 14 giorni prima di tale collaudo. I costi per il primo collaudo, come pure per eventuali ulteriori collaudi richiesti in seguito ad eventuali difetti da parte del costruttore riscontrati nel corso della visita precedente, sono a carico della ditta aggiudi- cataria.Gli inviti a collaudi presso i costruttori avvengono soltanto quando esiste la disponibilità della fornitura intera o comunque quando è pronta una buona percentuale della stessa.
Su richiesta della S.A. è possibile un collaudo parziale della fornitura e/o della prestazione nel caso in cui tali parti non possano essere collaudate nel prosieguo dei lavori.
Se in sede di collaudo vengono constatati difetti è possibile rimandare i collaudi fino alla risoluzione dei problemi.
Per l´eliminazione di difetti insignificanti può essere ammessa una proroga.
Le conclusioni del collaudo verranno sancite da apposito verbale firmato da entrambe le parti. In caso di collaudi presso il costruttore, le apparecchiature collaudate saranno contraddistinte con xxxxxxxxx inamovibili sottoscritte dal rappresentante del committente e dell’appaltatore. Il risultato del collaudo non esonera la ditta aggiudicataria dalla sua piena responsabilità. Dei risultati dei collaudi provvisori potrà tenere conto la Commissione di Xxxxxxxx, che ha facol- tà di farli propri o chiederne la ripetizione, mediante l’effettuazione di nuove prove.
Se la ditta aggiudicataria non si presentasse al termine fissato per il collaudo è possibile eseguire il collaudo senza la ditta aggiudicataria. In tale caso il verbale di collaudo verrà consegnato alla ditta aggiudicataria entro 8 giorni.
A collaudo favorevole, verrà rilasciato un Certificato di Xxxxxxxx Provvisorio, rimanendo all'impresa l'obbligo della manutenzione e conservazione dell'impianto sino almeno al collaudo definitivo.
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24.3 Collaudo definitivo finale
Entro i termini contrattualmente previsti avrà luogo il collaudo definitivo finale.
Esso accerterà la rispondenza alle prescrizioni contrattuali delle opere civili e degli impianti montati e verificherà che le eventuali modifiche o riparazioni, concordate nel corso del collaudo provvisorio, siano state eseguite.
Verrà quindi emesso, a collaudo favorevole, il Certificato di Accettazione Definitiva, che, di norma, libera le som- me trattenute a garanzia ed eventuali fidejussioni.
E' inoltre raccomandabile che alle operazioni di avviamento siano presenti i fornitori delle macchine principali che, oltre a supervisionare le operazioni stesse, sono in grado di affrontare e risolvere con tempestività quegli imprevisti normalmente collegati al collaudo di macchine ed impianti di nuova costruzione.
24.4 Manutenzione delle opere fino al collaudo
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà te- nuta a cura e spese dell’impresa.
Per gli oneri che ne derivassero, l’impresa non avrà diritto ad alcun risarcimento o rimborso.
L’impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specificato nel presente artico-
lo.
Per tutto il periodo intercorrente tra l’esecuzione ed il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall’art.
1669 del C.C., l’impresa sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le ripara- zioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
La manutenzione e la conservazione consistono di tutti gli interventi e le prestazioni per mantenere le opere civili, le strutture metalliche, i macchinari e gli equipaggiamenti componenti l'impianto efficienti ed in buono stato d'uso.
Per un periodo di 2 anni dal Collaudo Tecnico-Amministrativo l'impresa è altresì tenuta ad eliminare difetti e man- chevolezze che fossero divenuti evidenti dopo l'esecuzione del collaudo provvisorio. Xxx l’impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori, si procederà d’ufficio con invito scritto, e la spesa andrà a debito dell’impresa stessa.
24.5 Garanzie
Il periodo di garanzia inizia con il collaudo provvisorio verbalizzato per iscritto delle forniture e delle prestazioni da parte del committente.
Sono considerate minime le garanzie pari a 24 mesi secondo il D.Lgs. 163/2006 dalla data di collaudo funzionale provvisorio.
La ditta aggiudicataria assume la responsabilità che le sue prestazioni abbiano le caratteristiche stabilite o normal- mente presupposte ed inoltre corrispondano alle regole riconosciute della scienza, della tecnica e dell´arte.
La garanzia comprende in particolare la qualità della costruzione, la perfetta funzione e concezione tecnica e l´ottimale coordinamento di tutte le parti. Inoltre comprende un perfetto sviluppo costruttivo, considerando le esigenze per l´uso e la manutenzione, la gestione tecnica di macchinari, processi e comando, l´uso di materiali adatti e provati e una perfetta lavorazione di essi, una perfetta produzione ed un montaggio ineccepibile dell´impianto.
Tale garanzia comprende sia l’impianto nella sua globalità che le singole componenti. Eventuali difetti di garanzia saranno comunicati per iscritto alla ditta aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria dovrà eliminare tutti i difetti a proprio carico. Se la ditta aggiudicataria non eliminasse i di- fetti entro i termini stabiliti, la S.A. è autorizzata a eliminarli o a delegare i lavori di riparazione a carico e rischio della ditta aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria è ulteriormente obbligata a risarcire l´intero danno subito dalla S.A a causa di difetti di ga- ranzia. Inoltre deve sottostare alla normativa del codice civile.
Da questo periodo di garanzia sono escluse le parti d´usura.
Per i particolari sostituiti per difetti o malfunzionamenti all´origine il periodo di garanzia inizia con il montaggio e l’avviamento delle parti sostituite.
Per le parti d´usura il periodo di garanzia è di 6 mesi oppure 500 ore di funzionamento.
Inoltre la ditta aggiudicataria assicura di fornire parti di ricambio e d´usura per l´impianto da lui fornito per un pe- riodo di almeno 10 anni dopo il collaudo finale positivo dell’impianto. Tale obbligo vale per l’aggiudicatario, mentre il committente ha facoltà di reperire tali materiali anche sul mercato.
La quantità delle parti eventualmente da sostituire non è limitata e può dunque comprendere l´intera fornitura. Ciò vale anche per difetti causati da forniture e prestazioni incomplete. Inoltre devono essere sostituiti o modificati parti- colari compresi nell’appalto non ancora utilizzati, per i quali è stata dimostrata la non idoneità alle rispettive funzioni.
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Difetti causati da costruzione imperfetta devono essere eliminati gratuitamente, se necessario anche con modifiche sostanziali; ugualmente devono essere presi tutti i provvedimenti necessari all’adempimento delle caratteristiche ga- rantite. Tutti i costi relativi a tali modifiche, comprendenti anche i costi di trasporto, di montaggio e di messa in fun- zione, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Il committente è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto alla ditta aggiudicataria le anomalie riscontra- te in garanzia. In caso di difetti gravi la ditta aggiudicataria deve esaminare in accordo con il committente le circostan- ze che hanno causato i difetti.
Il risultato di tale esame sarà oggetto di relazione scritta al committente da parte della ditta aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria deve eliminare immediatamente e gratuitamente tutti i difetti e/o le incompletezze delle sue forniture e prestazioni constatati durante il periodo di garanzia, con riferimento in modo particolare al mancato rispetto dei valori limite o delle caratteristiche garantite. La ditta aggiudicataria effettuerà eventualmente miglioramenti tecnici in modo che i valori limite e le caratteristiche garantite vengano rispettati. La riparazione dei difetti o delle incomple- tezze avviene in accordo con il committente, compatibilmente con le esigenze aziendali.
Per l´esecuzione di questi lavori all´impianto il committente mette a disposizione della ditta aggiudicataria l´energia disponibile e - in quanto possibile - attrezzature aziendali (come sollevatori e officine) compreso il personale negli o- rari ordinari ed entro le possibilità aziendali. Il committente fattura alla ditta aggiudicataria i costi di personale e di e- ventuali altre spese per i sunnominati lavori ed ai costi effettivamente sostenuti.
Qualora la ditta aggiudicataria per giustificate ragioni non potesse intervenire tempestivamente per eliminare defini- tivamente mancanze segnalate dal committente durante il periodo di garanzia, essa, con l’accordo del committente, può ovviare provvisoriamente alla mancanza, fino alla definitiva soluzione. I costi aggiuntivi sono a carico della ditta aggiudicataria.
Se a causa di miglioramenti tecnici nell´ambito di eliminazioni di difetti in garanzia determinate parti di ricambio risultassero superflue, la ditta aggiudicataria deve rimborsare al committente il valore equivalente.
Se le modifiche della ditta aggiudicataria per eliminare difetti non portassero all´intero adempimento del contratto il committente si riserva, dopo la messa in mora dell´appaltatore, il diritto di rifiutare l´impianto o parti di esso.
Su richiesta del committente, avrà luogo un esame in contradditorio delle prestazioni contrattuali, prima della sca- denza del periodo di garanzia. Tale esame si svolge con le medesime modalità del collaudo. Se appaiono nel corso di tale esame dei difetti che devono essere eliminati dalla ditta aggiudicataria, si prolunga il periodo di garanzia almeno fino al momento in cui è stata approvata l´eliminazione del guasto in modo che l´impianto lavori regolarmente. Inoltre il committente può attingere alla garanzia bancaria per i danni economici dovuti ai ritardi.
Al termine del periodo di garanzia si considererà regolarmente adempiuto l´impegno contrattuale.
24.6 Istruzione del personale
Durante la fase di montaggio e messa a punto dell’impianto, durante il periodo necessario per l’esecuzione delle prove di funzionalità, avviamento e collaudo funzionale e almeno fino a collaudo finale, l’appaltatore provvederà all’istruzione del personale di servizio della Stazione Appaltante e del Gestore affinché detto personale possa conse- guire perfetta conoscenza di tutte le parti dell’impianto e del loro funzionamento.
L’appaltatore propone almeno 3 mesi prima dell´inizio delle prove un piano per l´istruzione del personale. Tale piano viene concordato col committente.
I costi del personale da istruire vanno a carico del committente. L´istruzione avviene all´interno del cantiere. Il per- sonale viene disciplinato dalla direzione dei lavori del committente; la ditta aggiudicataria è responsabile della corret- tezza delle informazioni trasmesse ed eventuali conseguenze derivanti da istruzioni non corrette verranno addebitate alla ditta aggiudicataria.
ART. N. 25 MANUTENZIONE DELLE OPERE IN GENERE.
Per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione dei lavori ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità san- cite dagli Artt. 1668 e 1669 del codice civile, l’Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell’Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l’Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori.
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Ove però l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa andrà a debito dell’Appaltatore stesso.
ART. N. 26 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 136 del d.lgs. 163/06.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l’articolo 37, commi 18 e 19 del d.lgs. 163/06.
ART. N. 27 SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
27.1 Il Responsabile del procedimento
Etra S.p.A. non ha l’obbligo di nominare il Responsabile del procedimento (R.d.P.) ai sensi dell’art. 10, comma 9, D.Lgs. 163/06. Tuttavia, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., individua uno o più sog- getti cui affidare i compiti del Responsabile del procedimento.
Il R.d.P. esplica le seguenti funzioni e compiti con riferimento al presente appalto:
- cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- segnala eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell’attuazione degli interventi;
- accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari all’intervento;
- svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
- trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
- assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
- irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.
-
27.2 Il Responsabile dei lavori (art. 89 c.1 lettera c D.lgs 81/2008)
Xxxxxxxx incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coin- cide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione del- l'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il re- sponsabile dei lavori è è il soggetto incaricato da Etra S.p.A. in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.
Gli obblighi cui è tenuto il Il Responsabile dei Lavori sono descritti all’art. 90 del X.X.xx 81/08.
Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni connesse all’attuazione delle direttive del Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente.
27.3 Ufficio di direzione lavori (art. 123 D.P.R. 554/99)
La Direzione dei lavori è normata dagli art. 123, 124, 126, 127 del D.P.R. 554/99.
Etra S.p.A. dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.
Etra S.p.A. ha l’obbligo di comunicare all’Appaltatore i nominativi del Direttore dei Lavori e degli Assistenti subito dopo avvenuta l’aggiudicazione.
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27.4 Il Direttore dei lavori (art. 124 D.P.R. 554/99)
Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l’appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.
In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:
- accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al pro- gramma dei lavori;
- vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al pro- gramma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;
- effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigiona- ti, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi;
- trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al rego- lare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare o- missioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- sollecitare l’accordo fra il Committente e l’Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto;
- coordinare l’avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l’installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori;
- fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato ce- mentizio armato ed in acciaio;
- svolgere l’alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all’emissione dei certificati di pagamen- to ed alla liquidazione finale delle opere;
- redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provviso- ria dei lavori ultimati;
- redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riser- ve e la proposta di liquidazione;
- assistere ai collaudi;
- controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiorna- menti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manu- tenzione.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.
L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fer- mo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli nei termini e modalità di cui all’art. 14 del presente C.S.A.
L'Appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all'Ufficio della Direzione dei Lavori, nei giorni e nelle ore che saran- no indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l'Impresa é tenuta a firmare.
Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell’opera derivanti dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al pro- getto.
27.5 Il Direttore operativo (art. 125 D.P.R. 554/99)
Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui ri- sponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.
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Al Direttore Operativo compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:
- verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmare e coordinare le attività dell’Ispettore di cantiere;
- verificare e controllare l’aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei Lavori;
- assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero e- secutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
- assistere ai collaudi;
- esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
- collaborare alla tenuta dei libri contabili;
27.6 L’Ispettore di cantiere
L’Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui ri- sponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescri- zioni contenute nel presente C.S.d’A.
All’Ispettore di cantiere compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:
– verificare che la fornitura dei materiali siano conformi alle prescrizioni;
– verificare, prima della messa in opera, che materiali, apparecchiature e impianti abbiano superato i collaudi pre- scritti;
– controllare l’attività dei subappaltatori;
– controllare la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformità ai progetti ed alle specifiche tecniche contrattuali;
– garantire l’assistenza alle prove di laboratorio sui materiali;
– garantire l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
ART. N. 28 RESPONSABILITA’ TECNICA DELL’APPALTATORE E DISCIPLINA DI CANTIERE
L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'Appaltatore, inoltre, é l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica, all’esatto adempimento degli obblighi di contratto e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'e- poca della loro realizzazione. Resta inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da es- so riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita comunque, né riduce, la sua re- sponsabilità.
Alla Ditta Aggiudicataria incombe anzi l'obbligo di preporre alla Direzione del Cantiere un Ingegnere o un Tecnico diplomato. La nomina del Tecnico sopraindicato dovrà essere comunicata alla Direzione dei Lavori prima che abbia luogo la consegna dei lavori. In mancanza, il cantiere non potrà essere avviato per colpa dell'Appaltatore e quindi con addebito degli eventuali giorni di ritardo.
Qualora, prima dell'inizio o durante l'esecuzione dei lavori, il Tecnico in parola dovesse essere sostituito anche per causa non dipendente dall’Appaltatore dovrà esserne data comunicazione alla Direzione dei Lavori con almeno venti giorni di preavviso.
In difetto, il Direttore dei Lavori potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento della obbli- gazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.
L'impegno al rispetto della suddetta clausola e la conseguente persistenza dello stato di responsabilità fino allo spira- re del preavviso dovranno essere espressamente richiamati nella lettera con cui l'Appaltatore comunicherà il nome del Tecnico incaricato, lettera che dovrà essere controfirmata, per accettazione, dallo stesso.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantie- re.
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In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamen- te le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del diret- tore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
La presenza sul luogo del personale di Direzioni o le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualun- que intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al periodo di un anno dalla data di ultimazione a prescindere dal buon esito delle operazioni di collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice civile.
Compete esclusivamente all'Appaltatore ed al Direttore del Cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto ri- guarda:
• le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di Direzione del cantiere;
• le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traf- fico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprasuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.
Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di ri- sarcimento o azione legale.
L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.
Il Direttore dei Lavori può esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere, dei Capi Cantiere e degli operai del- l'Appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:
• all'effettuazione dei rilievi e dei tracciati;
• all'impiego di materiali idonei;
• all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le di- mensioni dei manufatti;
• al rispetto delle norme di progetto e di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e prefabbricati in genere, dei reinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.
• l’obbligo di assicurare il rispetto del piano di sicurezza generale, comprendente cioè quello dell’impresa capo- gruppo o mandataria e quelli specifici delle altre imprese impegnate nella esecuzione dei lavori.
L'Appaltatore è comunque, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi a- genti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
ART. N. 29 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO
L'Appaltatore prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esso realizzate in dipendenza della costruzione di opere inerenti lo stesso lotto o lotti con- tigui dello stesso lavoro. In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Ammini- strazione Appaltante; nonchè, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
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ART. N. 30 SICUREZZA DEL CANTIERE
Il presente articolo riguarda le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a consentire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, il cui costo risulta dalla stima contenuta nel piano di sicurezza e coordinamento.
30.1 Obblighi ed oneri dell'appaltatore o del Datore di Lavoro Ai sensi dell’art. 2 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08
L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente capitola- to, nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza.
Con la presentazione dell’offerta la ditta aggiudicataria ha assunto l’onere completo a proprio carico di adottare, nel- l'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonchè di evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare ri- guardo a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e dal D.P.R. n. 302 del 20/3/1956 (All. 1).
Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori, compreso l’eventuale staff tecnico di supporto, consulenza, sorveglianza e la D.L. stessa.
Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevata l'Amministra- zione, nonchè il personale preposto alla direzione e sorveglianza, a qualsiasi ragione debba imputarsi l'incidente.
Ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 81/08, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera os- servano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08 e curano, ciascuno per la parte di compe- tenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei di- spositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di la- voro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
Inoltre l’Appaltatore dovrà:
1. consegnare, in conformità all’Allegato XVII (Idoneità tecnico-professionale) del D.Lgs. 81/08, almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del- l'appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'ar- ticolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto le- gislativo
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i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.
2. consegnare, in conformità all’articolo 131, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 163/06, all’Ente appaltante entro trenta giorni dalla data di addizione del provvedimento che determina l’aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell’inizio dei lavori, la seguente documentazione:
− eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
− un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo dal titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
− un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le scelte autonome dell’appaltatore e le relative responsabi- lità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori da considerare piano complementare di det- taglio del piano di sicurezza di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, se il cantiere è soggetto alle norme del titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
3. nominare, in accordo con le eventuali imprese subappaltatrici, il direttore tecnico di cantiere e lo comunica al committente ovvero al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
4. consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza ai rappresentati dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
5. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurez- za;
6. richiedere tempestivamente le disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza;
7. far dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, pre- sidio sanitario, ecc.);
8. designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18 D.Lgs. n. 81/08);
9. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 18 D.Lgs. n. 81/08);
10. comunicare al coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere, l'effettiva durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento;
11. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
12. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in can- tiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
13. rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
14. tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del committente ovvero del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
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15. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
- le informazioni relativo ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;
16. assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali in- frastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
17. cooperare con le imprese subappaltatrìcì e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
18. informare il committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza delle proposte di xxxx- fica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
19. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.
L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
30.2 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 81/08 i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti hanno i seguenti obblighi:
1) I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribalta- mento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicu- rezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il commit- tente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
2) L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordina- mento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3 del D.Lgs. 81/08.
Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08 gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria sono:
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle dispo- sizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti an- che al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
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30.3 Obblighi dei lavoratori autonomi
Ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 81/08, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo re- stando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'e- secuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
I lavoratorin autonomi dovranno consegnare, in conformità al comma 2 dell’Allegato XVII (Idoneità tecnico- professionale) del D.Lgs. 81/08, almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del- l'appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
30.4 Coordinatore per l'esecuzione
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, a termine dell’art. 92 del D. Lgs. 81/08,:
a. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b. verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08, assicurandone la coerenza con que- st'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche interve- nute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle at- tività nonché la loro reciproca informazione;
d. verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e. segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori auto- nomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle im- prese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il re- sponsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motiva- zione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, del D.Lgs. 81/08 il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) dello stesso decreto.
Il coordinatore per l’esecuzione potrà sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nel caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato il coordinatore per l'esecuzione comunicherà per scritto al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori, la data di decorrenza della sospen- sione e la motivazione. Successivamente comunicherà, sempre per iscritto, al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori.
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
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Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto ad istituire e mantenere un registro giornale per la sicurezza e co- ordinamento, all'interno del quale indicherà tutti i fatti salienti del cantiere. In particolare annoterà tutte le indica- zioni fornite al direttore tecnico di cantiere, alle imprese e ai lavoratori autonomi, le date e le risultanze delle riunioni di cantiere e quelle afferenti la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.
Durante lo svolgimento dei suoi compiti, compreso la tenuta del registro sopracitato, il coordinatore potrà chiedere informazioni, documenti, dati, registri ecc. che riterrà opportuni senza che l’Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere o le maestranze dell’appaltatore o dei Subappaltatori possano in qualsiasi modo avanzare dinniego od osta- colo.
30.5 Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere Il direttore tecnico di cantiere deve:
1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani per la si- curezza e nel presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si ren- dessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
5. l'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
30.6 Obblighi dei lavoratori dipendenti
L’appaltatore è tenuto a far rispettare ed osservare ai lavoratori dipendenti del cantiere:
1. i regolamenti in vigore in cantiere;
2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni;
30.7 P.O.S.
Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente de- creto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti ele- menti:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di can- tiere;
2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla ge- stione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4. il nominativo del medico competente ove previsto;
5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle mac- chine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
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e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
j) la documentazione in merito all'informazione ad alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.
30.8 Normative e circolari di riferimento in materia di sicurezza
L’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori in conformità alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza; nonché dei relativi costi.
L'appaltatore, quindi, non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non va- lutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressa- mente previste nel contratto).
Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'ese- cuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.
La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive rela- tive al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:
a) Cantieri temporanei o mobili:
- D.Lgs.81/08;
b) Omologazione, collaudi e verifiche periodiche degli impianti:
- D.M. 12.sett.59 - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- D.M. 9.ago.60 - Modalità per l’effettuazione delle prove di carico relative alla prima verifica delle gru di cui al D.M. 12/09/59;
- D.M. 22.feb.65 - Attribuzione all’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dei compiti relativi alle ve- rifiche dei dispositivi e delle installazioni di prevenzione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra;
- D.Lgs. 30.giu.93 n. 268 - Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro a norma dell’art. 1, comma 1 lettera h) della l. 23/10/92, n. 421;
- D.M. 15.ott.93 n. 519 - Regolamento recante autorizzazione all’Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche;
- D.P.R. 18.apr.94 n. 441 - regolamento concernente l’organizzazione il funzionamento e la disciplina delle atti- vità relative ai compiti dell’ISPESL;
- D.P.R. 459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttive 891392/CEE, 911368/CEE e 93/68/CEE concernen- ti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine;
- Legge 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione);
c) Igiene del lavoro
- X.X. 00.xxx.00 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie;
- D.P.R. 19.mar.56 n. 303, art. 64;
- D.M. 28.lug.58 - presidi chirurgici e farmaceutici aziendali;
- D.M. 12.mar.59 - presidi medico-chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo;
- Legge 19.lug.61 n. 706 - Impiego della biacca nella pittura;
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- Legge 5.mar.63 n. 245 - limitazione dell’impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative;
- Legge 5.mar.63 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria;
- D.P.R. 7.sett.65 n. 1301 - regolamento di esecuzione della l. 5/03/63, n. 292;
- Legge 17.ott.67 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
- Legge 20.mar.68 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63, n. 292;
- D.M. 22.mar.75 - estensioni dell’obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori;
- D.P.R. 20.gen.76 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell’art. 6 della l.
17/10/67 n. 977;
- D.P.R. 10.set.82 n. 962 - attuazione delle direttive CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavorato- ri esposti al cloruro di vinile monomero;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislati- ve, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467;
- D.Lg 25.gen.92 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE;
- Legge 27.mar.92 n. 257 - norme relative alla cessione dell’impiego dell’amianto;
- D.M. 6.sett.1994 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6 comma e dell’art. 12 comma 2 della legge 27.mar.92 n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
d) Prevenzione infortuni
- Legge 1.mar.68 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, etc.;
- Legge 6.dic.71 n. 1083 - norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile;
- Legge 18.ott.77 n. 791 - attuazione della direttiva CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
- D.P.R. 8.giu.82 n. 524 - attuazione della direttiva CEE n. 77/576 per ravvicinamento delle disposizioni legisla- tive, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavo- ro;
- D.P.R. 21.lug.82 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di funi metalliche catene e ganci;
- D.M. 10.ago.84 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni;
- Legge 17.febbr.86 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80, n. 76;
- D.M. 22-1-2008 n. 37, Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installa- zione degli impianti all'interno degli edifici.;
- D.M. 13.lug.90 n. 442 - regolamento recante riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriali;
- Legge 5.nov.90 n. 320 - norme concernenti le mole abrasive;
- D.M. 17.dic.90 n. 453 - regolamento concernente la normativa relativa ai dispositivi di frenatura per idroestrat- tori;
- D.P.R. 6.dic.91 n. 447 - regolamento di attuazione l. 5/03/90 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti;
- D.M. 20.febb.92 - approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte;
- D.M. 22.apr.92 - formulazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli im- pianti;
- D.M. 11.giu.92 - approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-prof. delle im- prese;
- D.M. 24.ago.92 - modificazioni al D.M. 22/04/92;
- D.M. 3.dic.92 n. 554 - regolamento recante norme sulle modalità di collaudo;
- D.Lg. 4.dic.92 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89;
- D.P.R. 18.apr.94 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti;
- Legge del 26.ott.95 n. 477 - legge quadro sull’inquinamento acustico;
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- DPR 2.sett.68 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza;
- D.M. 4.mar.82 - riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi;
- D.M. 10.mag.88 n. 451 - deroghe alla normativa in vigore relativi a ponteggi;
- Legge 19.mar.90 n. 55 - nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa;
- D.M. 22.mag.92 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici;
- D.M. 23.dic. 93 - osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all’utilizzo di sostanze pericolose;
e) Prevenzione incendi
- D.M. 22.dic.58 - Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di agli artt. 329 e 331;
- 26.mag.59 n. 689 - determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco;
- Legge 26.lug.65 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- D.M. 16.febb.82 - Modificazioni del d.m. 27.sett.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- D.P.R. 26.lug.82 n. 577 - approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;
- D.M. 30.nov.83 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
- Legge 7.dic.84 n. 818 - nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- D.M. 8.mar.85 - direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del nullaosta provvisorio;
- D.M. 19.mar.90 - norme per il rifornimento di carburante, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per mac- chine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.
30.9 Provvedimenti di viabilità
L'Impresa dovrà provvedere ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispon- denza dei lavori, di intersezioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale di cui al Decreto legislativo n° 285 del 30/04/92 e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada approvato con DPR 16/12/92 n° 495. Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ai parascaglie durante l'esecuzione dei lavori da scalpellino, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli or- dini di esecuzione dei singoli lavori. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori. Nei casi di urgenza però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezio- nale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.
Inoltre l’Appaltatore non potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Pure nel caso che Xxxxxxxxx, Xxxxxx od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipenden- za della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, gli e- ventuali oneri saranno a carico dell'Impresa.
ART. N. 31 INTERVENTO SU TUBAZIONI IDRICHE E FOGNARIE IN CEMENTO AMIANTO - PRESCRIZIONI
L’eventuale rimozione del materiale in amianto dovrà prevedere le seguenti fasi principali:
1. saggi e prelievi sul materiale per stabilirne le caratteristiche di pericolosità e le modalità di smaltimento;
2. apertura delle pratiche con l’organo di vigilanza competente, per ottenere l’approvazione dello specifico Pia- no di Sicurezza predisposto dalla Ditta Qualificata allo smaltimento;
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3. all’approvazione prevista in circa tre settimane, sarà possibile iniziare i lavori con la posa del monoblocco prefabbricato specifico, per la depurazione degli operai addetti. Il prefabbricato si compone in tre settori:
•lo spogliatoio con abiti civili, con armadietti;
•lo spogliatoio per le operazioni di vestizione con le tute contaminate;
•le docce, al centro, con impianto di scarico dotato di filtro assoluto per la depurazione delle acque di scari- co dalle fibre.
Durante l’operazione nella zona devono essere presenti solo operai addetti alla bonifica. Si procederà prima alla ap- plicazione di un fissativo, poi alla rimozione della condotta. . Il materiale di risulta sarà posto su un pallet avvolto entro una confezione di nylon cosicché durante il trasporto non abbiano a disperdersi fibre.
Seguirà il conferimento dei materiali a discarica autorizzata per il ritiro di rifiuti di tipo “B” con trasportatore e mez- zi abilitati.
Per ultimo si procederà allo spianto del cantiere di bonifica
1. Durante le lavorazioni dovranno essere rspettate tutte le norme vigenti.
ART. N. 32 DISEGNI DI RILIEVO
In ossequio all’art. 15 comma 3 del D.P.R. 554/99 sono a carico dell’Appaltatore i disegni di rilievo dei lavori ese- guiti e dovranno essere consegnati su supporto magnetico in formato .DWG o .DXF, in ogni caso gestibili col pro- gramma Autocad della ditta Autodesk nella versione 2000 e dovranno comprendere:
32.1 Condotte
a) Planimetrie di carta tecnica Regionale digitalizzata, fornita da Etra S.p.a, sulle quali dovranno essere indicati: 1 - il tracciato del condotto posato, quotato planimetricamente;
2 - la denominazione delle strade nelle quali il condotto è stato posato; 3 - la sezione e il materiale del condotto (DN);
4 - le camerette di ispezione con indicazione del numero progressivo da assegnare seguendo il senso di deflusso, con la quotatura planimetria del chiusino rispetto ad almeno due spigoli di fabbricati prospicienti e la quotatu- ra altimetrica, rispetto alla rete di caposaldi, del fondo e del chiusino;
5 - il verso e il valore della pendenza;
6 - la distanza del condotto dal filo dei fabbricati o da punti fissi, in modo che esso possa essere individuato in ogni tempo;
7 - i condotti preesistenti che fossero stati eventualmente demoliti, opportunamente evidenziati;
8 - tutte le interferenze (SIP, ENEL, Acquedotto, ecc.) riscontrate durante lo scavo in sottopassaggio o in sovra- passaggio con relativa quotatura, planimetrica o altimetrica, e descrizione della loro natura (cavo ENEL, tubo DN ... ecc.);
b) I disegni dei manufatti, in scala appropriata e precisamente:
1 - una sezione trasversale per ogni tipo di condotto eseguito;
2 - pianta e sezioni di una cameretta di ispezione per ogni tipologia adottata;
3 - piante e sezioni delle eventuali camerette d’ispezione con salti di fondo, degli eventuali sifoni e sottopassi, delle camerette di sollevamento e di ogni manufatto speciale in genere.
Su tutti i disegni dovranno essere indicati:
1 - il titolo di progetto del lavoro eseguito;
2 - i capisaldi ai quali è stata riferita la quotazione altimetrica, che dovranno essere quelli di livellazione IGM o, in mancanza, le quote di fondo dei condotti esistenti;
3 - la data di esecuzione del disegno.
La simbologia, i tratti, i layer di collocazione sono descritti in appendice “A” del presente Capitolato; nel caso in cui non siano indicati saranno concordati con l’ufficio gestione della cartografia numerica Consorziale per tramite della Direzione dei Lavori.
L’onere relativo alla predisposizione di quanto previsto nel presente articolo non trova un prezzo specifico nei Prezzi unitari di elenco offerti dall’Appaltatore, ma s’intende compensato nell’importo complessivo dell’opera.
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La consegna da parte dell’Appaltatore dei tipi che formano oggetto del presente articolo è condizione necessaria per il buon esito del collaudo finale.
32.2 Impianti di sollevamento
L’appaltatore dovrà consegnare per poter procedere al collaudo dei quadri elettrici la seguente documentazione:
1) schemi elettrici di potenza e funzionali di tutti i quadri MT e bt;
2) distinte materiali quadro MT e bt;
3) analisi dei carichi elettrici e motivazioni di scelta degli interrutori generali di quadri in considerazione dell’attuazione del più adeguato livello di coordinamento di intervento (verifica dei cavi – selettività., filiazione tra le protezioni;
4) planimetrie riportanti il tracciato dei cavodotti, l’ubicazione del pozzetto di sollevamento e del quadro elettrico, la distribuzione dei cavi e le canalizzazioni delle tubazioni, scatole di attestazine e di derivazione e posizionamento di tutte le utenze elettriche e della rete di terra;
5) eventuali disegni tipici d’installazione dei componenti degli impianti di terra;
6) disegno dei fronti quadro e relative quote dimensionali come realizzato (almeno 1 settimana prima del collaudo in officina);
7) dimensionamento hw/sw, integrato con le distinte materiali impiegati per ciascun PLC (sistema di gestione);
8) tutti gli elaborati necessari per l’espletamento di tutte le attività di denuncia agli enti competenti obbligatorie per l’inizio dei lavori.
Resta inteso che la documentazione dovà intendersi completa di quanto necessario anche se non esplicitamente men- zionato. Ciascun elaborato è fornito di n. 2 copie su carta e n. 1 su supporto magnetico in formato autocad (release 2000) se grafico e in formato .doc/xls se testo.
Il fornitore darà tutta la documentazione tecnica richiesta utilizzando la simbologia indicata nella documentazione di progetto; in mancanza di indicazioni sarà utilizzata la simbologia CEI con preferenza per il “primo simbolo” ove siano previsti più simboli. Per tutta la documentazione finale dovranno essere utilizzati formati unificati.
L’impresa è tenuta, ad ogni stato di avanzamento, a consegnare, nelle modalità previste nel presente articolo, i disegni delle opere eseguite aggiornati alla data di emmissione del SAL.
In caso di mancata o incompleta consegna della documentazione di cui sopra la Committente riterrà la fornitura non completata e non si procederà all'emissione del SAL.
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APPENDICE A – INTEGRAZIONE ALLO SCHEMA DI POLIZZA C.A.R./E.A.R.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ai sensi dell'art. 113 del X.Xxxx. 163/06
CONTRAENTE: (l'Appaltatore) .................
ASSICURATO: Etra S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxxx, 00/x - 00000 Xxxxxxx (XX) Descrizione lavori:
COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
SCHEMA TIPO 2.3
SCHEDA TECNICA 2.3
SEZIONI INTERESSATE:
A. DANNI ALLE COSE - SEZIONE
Sezione A | Somme assicurate alla stipula | % Scoperto | Franchigia minima | Franchigia massi- ma | |
A1. | Opere | € 11.252.000,00 | 10 | € 3.000 | € 50.000,00 |
A2. | Opere ed impianti preesistenti | € 3.000.000,00 | 0 | € 0,00 | € 50.000,00 |
A3. | Demolizioni e sgombero | € 1.000.000,00 | 10 | € 3.000 | € 50.000,00 |
B. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
Sezione B | Massimale/sinistro alla stipula | Franchigia |
2.500.000 | € 500,00 |
Xxxxxxxx obbligatoria: la compagnia assicuratrice assume l’onere di di corrispondere il cento per cento del danno con diritto di rivalsa degli scoperti sull’assicurato.
C. INDENNITA’ PER MANUTENZIONE ESTESA
La polizza di indennità della stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione e rifacimento (manutenzione estesa) dovrà avere un massimale almeno pari a quella della partita 1 della sezione A.
La polizza per manutenzione estesa dovrà avere validità per 24 mesi.
In caso di controversie, tra Etra S.p.A. e l’Istituto di Credito / la Società Assicuratrice, l’unico Foro competente è quello di Padova
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APPENDICE B – LISTA DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE
QUALIFICA DELLE IMPRESE
I documenti presenti nell’Appendice C del presente documente dovranno essere predisposti per la Qualifica delle im- prese alla successiva fase di appalto.
1.Scheda “Autocertificativa A” 2.Scheda “Autocertificativa B” 3.Scheda “Conoscitiva C” 4.Scheda di “Valutazione D”
VALUTAZIONE TECNICO – ECONOMICA DELLE OFFERTE
Nella busta contenente l’Offerta tecnica il concorrente dovrà predisporre i seguenti documenti:
5.Una relazione tecnico-descrittiva relativa al criterio di valutazione “A - Valore Tecnico”, suddivisa nei se- guenti capitoli e con i contenuti di cui all’articolo 9 dell’elaborato D2 “Capitolato speciale d’appalto-Norme gene- rali”:
i. Intero progetto ad esclusione di Modulo riuso con MBR, Nuova sezione filtrazione su tela, Nuova sezione disidratazione meccanica fanghi, Nuova sezione ispessimento dinamico fan- ghi, Nuova sezione disinfezione UV
ii. Modulo riuso con MBR
iii. Nuova sezione filtrazione su tela
iv. Nova sezione disidratazione meccanica fanghi
v. Nuova sezione ispessimento dinamico fanghi
vi. Nuova sezione disinfezione UV
In ognuno dei precendenti capitoli deve essere inserito, pena l’esclusione, un paragrafo che elenchi in modo esauriente le modifiche proposte rispetto alla soluzione a base di gara.
vii. Elenco descrittivo delle voci eventualmente aggiunte alla lista delle categorie e delle forni- ture allegata all’offerta economica
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6.Una relazione tecnica relativa al criterio di valutazione “B – Tempi di esecuzione ” con i contenuti di cui all’articolo 9 dell’elaborato D2 “Capitolato speciale d’appalto-Norme generali”
7.Documento “Garanzie e assistenza”, suddivisa nelle seguenti parti
i. Garanzie di materiali e montaggi
ii. Avviamento e Assistenza Gratuita post-Avviamento
iii. Formazione
8.Documento “Costi di gestione e manutenzione”, suddivisa nelle seguenti parti
i. Relazione dettagliata dei costi di manutenzione e di gestione
ii. Riassunto schematico dei costi
Nella busta contenente l’Offerta economica il concorrente dovrà predisporre il seguente documento: 0.Xx lista delle categorie e delle forniture debitamente compilato
APPENDICE C – SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE