Common use of Variazioni di rischio Clause in Contracts

Variazioni di rischio. Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é rid otto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato. L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazione all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contrae nte avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della

Variazioni di rischio. Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 180 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é rid otto ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato. L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazione all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contrae nte Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.

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Samples: www.provincia.agrigento.it

Variazioni di rischio. Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano modifichino il rischio, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla società. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la società non avrebbe consentito l'assicurazione, la società stessa ha il diritto di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce. Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può richiedere chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Societàsocietà ha diritto, nei termini nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricevuta ricezione della comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, contratto con preavviso di 180 15 (quindici) giorni, anche parzialmente come disposto al comma precedente. Se Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile. Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é rid otto è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale della rata di premio successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato. L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazione all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contrae nte avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificatadall'assicurato.

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Samples: www.aeroporto.catania.it

Variazioni di rischio. Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato l’Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazionedi non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 180 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é rid otto è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione fatta dall'Assicuratodal Contraente. L'omissione A parziale deroga dell’articolo 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazione dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contrae nte Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é è verificata.

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Samples: www.ansfisa.gov.it

Variazioni di rischio. Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato l’Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazionedi non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 180 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é rid otto è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione fatta dall'Assicuratodal Contraente. L'omissione A parziale deroga dell’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazione dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contrae nte Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é è verificata.

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Samples: www.ansfisa.gov.it