Verifica della conformità. Una volta concluse le operazioni preliminari di cui all’articolo che precede, l’Amministrazione provvederà alla verifica della conformità della fornitura a mezzo di una commissione da essa stessa designata. La verifica di conformità accerterà la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all’articolo 2. La verifica sarà svolta ricorrendo, se del caso, a prove di laboratorio e pratiche. L’emissione del titolo di pagamento avverrà solo successivamente all’esito positivo della verifica di conformità approvato dalla Stazione Appaltante e in base all’effettivo valore del contratto a completa esecuzione. La Commissione per la verifica di conformità potrà accettare la merce alla pari o con adeguata riduzione di prezzo ovvero rifiutarla o, ancora, dichiararla rivedibile. Il deliberato di rivedibilità può essere emesso esclusivamente per quei materiali e quelle forniture che risultino avere imperfezioni di lieve entità sempre che esse possano ricondursi nelle condizioni volute in contratto. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di accettare, con adeguata riduzione di prezzo, la merce non corrispondente in parte alle caratteristiche di capitolato ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima misura e comunque tali da non alterare le risultanze di gara e sempreché essa sia pienamente utilizzabile allo scopo prefissato. La reintegrazione della fornitura dichiarata rivedibile e la sostituzione di quella rifiutata dovrà aver luogo entro la metà del termine concesso per la consegna di cui all’art. 5 del presente contratto. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui la Ditta avrà ricevuto la notifica dell’esito della verifica di conformità da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata. La reintegrazione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilità. Anche in questo caso, la reintegrazione o la sostituzione devono aver luogo entro la metà del termine concesso per la fornitura previsto all’articolo 5 del presente contratto. L’Amministrazione, autonomamente ovvero su richiesta della Ditta da presentarsi almeno quindici giorni prima del termine di consegna, si riserva la facoltà di effettuare sia le operazioni preliminari di verifica della conformità di cui all’articolo 5, che le operazioni connesse alla stessa verifica di conformità presso lo stabilimento della Ditta e a spese della Ditta stessa (che provvederà successivamente al rimborso) prima dell’introduzione dei materiali nei magazzini di destinazione. In tal caso nel termine di esecuzione di cui all’art. 5 la Ditta dovrà aver completato l’intera fornitura e averla messa a disposizione dell’Amministrazione per consentire le successive attività di controllo. L’attività di verifica della conformità troverà, comunque, definizione solo dopo la regolare introduzione dell’intera fornitura nei magazzini designati dall’Amministrazione. Le conclusioni della commissione per la verifica di conformità diverranno definitive solo dopo l’approvazione della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi. Tenuto conto della natura della fornitura e attesa la necessità di procedere alla verifica di conformità attraverso l’effettuazione di analisi di laboratorio che, in assenza di professionalità e mezzi propri di questa Amministrazione, non possono che essere rimesse a laboratori esterni, anche a salvaguardia dell’operato della Ditta, le parti espressamente concordano, per l’effettuazione dell’attività di verifica di conformità e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 316 del D.P.R. n. 207/2010, il termine di giorni sessanta dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali certificate dal Direttore dell’esecuzione. Tale termine è sospeso, in analogia a quanto previsto per la fase di produzione, dal 5 al 31 agosto. Qualora per i tempi necessari all’espletamento delle prove di laboratorio non sia oggettivamente possibile concludere le operazioni di verifica della conformità nei termini indicati, le parti, previo contraddittorio, potranno concordare un diverso e nuovo termine che risulti equo nel bilanciamento degli interessi contrapposti. Le spese per le analisi sono a carico della Ditta; sono a carico della Ditta anche i campioni da sottoporre alle prove di laboratorio, fino alla concorrenza del due per mille dei manufatti consegnati. Gli oneri per un maggiore numero di campioni e di analisi che l’Amministrazione intendesse eseguire sono pure a carico del fornitore nel caso che le prove stesse accertassero deficienze nei materiali forniti.
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Verifica della conformità. Una volta concluse le operazioni preliminari di cui all’articolo che precede, l’Amministrazione provvederà alla verifica della conformità della fornitura a mezzo di una commissione da essa stessa designata. La verifica di conformità accerterà la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed e ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all’articolo 2contratto. La verifica sarà svolta ricorrendo, se del caso, ricorrendo a prove di laboratorio e pratiche. L’emissione del titolo di pagamento avverrà solo successivamente all’esito positivo della verifica di conformità approvato dalla Stazione Appaltante e in base all’effettivo valore del contratto a completa esecuzione. La Commissione per la verifica di conformità potrà accettare la merce alla pari o con adeguata riduzione di prezzo ovvero rifiutarla o, ancora, dichiararla rivedibile. Il deliberato di rivedibilità può essere emesso esclusivamente per quei materiali e quelle forniture che risultino avere imperfezioni di lieve entità e perciò non del tutto conformi ai campioni, modelli o disegni o ai requisiti stabiliti nel contratto, sempre che esse possano ricondursi nelle condizioni volute in contratto. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di accettare, accettare con adeguata riduzione di prezzo, prezzo la merce non corrispondente corrispondente, in parte non essenziale, alle caratteristiche di capitolato ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima misura e comunque tali da non alterare le risultanze di gara e sempreché essa la fornitura sia pienamente utilizzabile allo scopo prefissato. La reintegrazione della fornitura dichiarata rivedibile e la sostituzione di quella rifiutata dovrà aver luogo entro la metà del termine concesso per la consegna di cui all’art. 5 del presente contratto. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui la Ditta avrà ricevuto la notifica dell’esito della verifica di conformità da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata. La reintegrazione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilità. Anche in questo caso, la reintegrazione o la sostituzione devono aver luogo entro la metà del termine concesso per la fornitura previsto all’articolo 5 del presente contratto. L’Amministrazione, autonomamente ovvero su richiesta della Ditta da presentarsi almeno quindici giorni prima del termine di consegna, si riserva la facoltà di effettuare sia le operazioni preliminari di verifica della conformità di cui all’articolo all’art. 5, che le operazioni connesse alla stessa verifica di conformità presso lo stabilimento della Ditta e a spese della Ditta stessa (che provvederà successivamente al rimborso) prima dell’introduzione dei materiali nei magazzini di destinazione. In tal caso nel termine di esecuzione di cui all’art. 5 la Ditta dovrà aver completato l’intera fornitura e averla messa a disposizione dell’Amministrazione per consentire le successive attività di controllo. L’attività di verifica della conformità troverà, comunque, definizione solo dopo la regolare introduzione dell’intera fornitura nei magazzini designati dall’Amministrazione. Le conclusioni della commissione per la verifica di conformità diverranno definitive solo dopo l’approvazione della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi. Tenuto conto della natura della fornitura e attesa la necessità di procedere alla verifica di conformità attraverso l’effettuazione di analisi di laboratorio che, in assenza di professionalità e mezzi propri di questa Amministrazione, non possono che essere saranno rimesse a laboratori esterni, esterni anche a salvaguardia dell’operato della Ditta, le parti espressamente concordano, concordano per l’effettuazione dell’attività di verifica di conformità e conformità, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 316 del D.P.R. n. 207/2010, il termine di giorni sessanta dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali certificate dal Direttore dell’esecuzione. Tale termine è sospeso, in analogia a quanto previsto per la fase di produzione, dal 5 al 31 agosto. Qualora per i tempi necessari all’espletamento delle prove di laboratorio non sia oggettivamente possibile concludere le operazioni di verifica della conformità nei termini indicati, le parti, previo contraddittorio, potranno concordare un diverso e nuovo termine che risulti equo nel bilanciamento degli interessi contrapposti. Le spese per le analisi sono a carico della Ditta; sono a carico della Ditta anche i campioni da sottoporre alle prove di laboratorio, fino alla concorrenza del due per mille dei manufatti consegnati. Gli oneri per un maggiore numero di campioni e di analisi che l’Amministrazione intendesse eseguire sono pure a carico del fornitore nel caso che le prove stesse accertassero deficienze nei materiali forniti.
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Verifica della conformità. Una volta concluse le operazioni preliminari pervenuta la comunicazione dell’avvenuto approntamento degli autoveicoli di cui all’articolo che precede, l’Amministrazione provvederà provvede alla verifica della conformità della fornitura a mezzo di una commissione da essa stessa designatamediante propri incaricati presso la sede indicata dal Fornitore. La verifica di conformità accerterà potrà avvenire anche per blocchi di produzione in conformità allo scaglionamento deciso dall’Amministrazione. Le operazioni di verifica avranno inizio entro 30 (trenta) giorni dalla suddetta comunicazione e termine entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal loro inizio. La verifica di conformità è volta ad accertare la regolare corretta esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all’articolo 21, al campione prototipale di cui all’art. La 4 e alle indicazioni/precisazioni fornite dal DEC e/o dal RUP in fase di accertamento, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Gli incaricati della verifica sarà svolta ricorrendopotranno ricorrere, se del casoladdove ritenuto necessario in ragione di manchevolezze anche documentali, a prove di laboratorio laboratorio; mentre per quanto riguarda le prove pratiche, esse verranno effettuate secondo quanto stabilito dal Capitolato tecnico. In tal caso il termine per la conclusione delle operazioni di verifiche e praticheconseguente emissione del certificato è sospeso per il tempo necessario ai predetti accertamenti. L’emissione del titolo di pagamento avverrà solo successivamente all’esito positivo Gli incaricati della verifica di conformità approvato dalla Stazione Appaltante e in base all’effettivo valore del contratto a completa esecuzione. La Commissione per la verifica di conformità potrà accettare la merce alla pari o potranno emettere il relativo certificato con esito positivo, con esito negativo ovvero con esito positivo con adeguata riduzione di prezzo ovvero rifiutarla oprezzo. In ogni caso il certificato di verifica, ancoraai sensi del comma 5-bis dell’art. 30 del Codice, dichiararla rivedibileè assoggettato all’approvazione da parte dell’Amministrazione che potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad una nuova verifica di conformità con le relative conseguenze stabilite, in tale ipotesi, nel Capitolato tecnico. Il deliberato di L’eventuale rivedibilità può essere emesso disposta dall’Amministrazione esclusivamente per imperfezioni di lieve entità riscontrate in quei materiali e quelle forniture che risultino avere imperfezioni di lieve entità non pienamente conformi ai campioni, modelli o disegni o ai requisiti stabiliti nel contratto, sempre che esse possano ricondursi nelle condizioni volute in contratto. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di accettare, accettare sia i veicoli che l’entità della riduzione del prezzo proposta dagli incaricati della verifica. La “conformità con adeguata riduzione di prezzo, la merce ” è emessa solo in presenza di veicoli non corrispondente corrispondenti solo in parte alle caratteristiche di stabilite nel capitolato e nell’offerta tecnica e ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima misura – e comunque tali da non alterare le risultanze di gara - e sempreché essa sia pienamente utilizzabile allo scopo prefissato. La reintegrazione della fornitura dichiarata rivedibile o dei materiali dichiarati rivedibili e la sostituzione di quella rifiutata quelli rifiutati dovrà aver luogo entro la metà del termine concesso per la consegna di cui all’art. 5 del presente contratto. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui la Ditta avrà ricevuto la notifica dell’esito della verifica di conformità da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificatanei termini e modalità indicati nel Capitolato tecnico. La reintegrazione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilità. Anche in questo caso, la reintegrazione o la sostituzione devono aver luogo entro la metà nei termini e condizioni stabiliti nel Capitolato. In caso di mancata ripresentazione della fornitura non conforme nel termine di cui sopra, l’Amministrazione avrà facoltà, indipendentemente dall’applicazione della penale di cui all’art. 10, di procedere alla risoluzione del termine concesso per la fornitura previsto all’articolo 5 del presente contrattocontratto e, conseguentemente, a incamerare l’intera cauzione e a segnalare il fatto all’ANAC. L’Amministrazione, autonomamente ovvero su richiesta qualora non ritenga di seguire tale procedimento, dopo aver assegnato al Fornitore un termine perentorio della Ditta da presentarsi almeno quindici giorni prima durata che sarà dall’Amministrazione medesima insindacabilmente stabilito, potrà dichiarare, permanendo l’inadempimento, con semplice atto amministrativo, risoluto senz’altro il contratto incamerando l’intera cauzione. Le conclusioni degli incaricati della verifica di conformità, benché approvate dall’Amministrazione Contraente, diverranno definitive decorsi due anni dall’emissione del termine di consegna, si riserva la facoltà di effettuare sia le operazioni preliminari certificato di verifica della conformità di cui all’articolo 5, che le operazioni connesse alla stessa verifica di conformità presso lo stabilimento della Ditta e a spese della Ditta stessa (che provvederà successivamente al rimborso) prima dell’introduzione dei materiali nei magazzini di destinazione. In tal caso nel termine di esecuzione di cui all’art. 5 la Ditta dovrà aver completato l’intera fornitura 102, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e averla messa a disposizione dell’Amministrazione per consentire le successive attività di controllos.m.i. L’attività di verifica della conformità troverà, comunque, definizione solo dopo la regolare introduzione dell’intera fornitura nei magazzini designati dall’Amministrazione. Le conclusioni della commissione per la verifica di conformità diverranno definitive solo dopo l’approvazione della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi. Tenuto conto della natura della fornitura e attesa la necessità di procedere alla verifica di conformità attraverso l’effettuazione di Gli oneri relativi ad eventuali analisi di laboratorio chesu materiali, in assenza di professionalità e mezzi propri di questa Amministrazione, non possono che essere rimesse a laboratori esterni, anche a salvaguardia dell’operato della Ditta, le parti espressamente concordano, per l’effettuazione dell’attività di verifica di conformità e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 316 del D.P.R. n. 207/2010, il termine di giorni sessanta dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali certificate dal Direttore dell’esecuzione. Tale termine è sospeso, in analogia a quanto previsto per la fase di produzione, dal 5 al 31 agosto. Qualora per i tempi necessari all’espletamento delle prove di laboratorio non sia oggettivamente possibile concludere le operazioni di verifica della conformità nei termini indicati, le parti, previo contraddittorio, potranno concordare un diverso e nuovo termine che risulti equo nel bilanciamento degli interessi contrapposti. Le spese per le analisi sono a carico della Ditta; sono a carico della Ditta anche i campioni da sottoporre alle prove di laboratorio, fino alla concorrenza del due per mille dei manufatti consegnati. Gli oneri per un maggiore numero di campioni e di analisi componenti che l’Amministrazione intendesse eseguire sono pure a carico del fornitore Fornitore nel caso che le prove stesse accertassero venissero accertate, in qualunque modo, deficienze nei materiali fornitisugli stessi.
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Verifica della conformità. Una volta concluse le operazioni preliminari di cui all’articolo che precede, l’Amministrazione provvederà alla verifica della conformità della fornitura a mezzo di una commissione da essa stessa designata. La Alla verifica di conformità accerterà della conformità, finalizzata ad accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed e ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all’articolo 2, dovrà presenziare uno dei legali rappresentanti della ditta o altra persona munita di apposita delega, che dovrà sottoscrivere per presa visione e avvenuta notifica l’esito della verifica risultante dal verbale redatto dalla suddetta commissione. La verifica sarà svolta ricorrendo, se del caso, a consisterà nei vari controlli e accertamenti e nelle prove di laboratorio natura tecnica tendenti a riscontrare la perfetta efficienza strutturale e pratichefunzionale degli automezzi le cui parti, accessori e componenti speciali si intendono nuovi di fabbrica. L’emissione del titolo Gli automezzi saranno, quindi, sottoposti a un esame generale per accertare che gli stessi siano perfettamente messi a punto e che presentino i requisiti fissati nelle specifiche tecniche; essi dovranno essere provati su strada con difficoltà di pagamento avverrà solo successivamente all’esito positivo percorso per l’accertamento della verifica frenata, dell’accelerazione, della tenuta di conformità approvato dalla Stazione Appaltante strada e in base all’effettivo valore del contratto a completa esecuzionedi quanto altro attiene alla sicurezza di marcia. La Commissione per la verifica di conformità potrà accettare la merce alla pari o con adeguata riduzione di prezzo ovvero rifiutarla o, ancora, dichiararla rivedibile. Il deliberato di rivedibilità può essere emesso esclusivamente per quei materiali e quelle forniture gli automezzi che risultino avere imperfezioni presenteranno difetti di lieve entità entità, cioè non risultanti perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche contrattuali, sempre che esse possano ricondursi nelle condizioni volute in contratto. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di accettare, accettare con adeguata riduzione di prezzo, prezzo la merce non corrispondente corrispondente, in parte non essenziale, alle caratteristiche di capitolato ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima misura e comunque tali da non alterare le risultanze di gara e sempreché essa la fornitura sia pienamente utilizzabile allo scopo prefissato. La reintegrazione della fornitura dichiarata rivedibile e la sostituzione di quella rifiutata dovrà aver luogo entro la metà del termine concesso per la consegna l’esecuzione di cui all’art. 5 del presente contratto. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui la Ditta avrà ricevuto la notifica dell’esito della verifica di conformità da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata. La reintegrazione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilità. Anche in questo caso, la reintegrazione o la sostituzione devono aver luogo entro la metà del termine concesso per la fornitura previsto all’articolo 5 del presente contratto. L’Amministrazione, autonomamente ovvero su richiesta della Ditta da presentarsi almeno quindici giorni prima del termine di consegna, si riserva la facoltà di effettuare sia le operazioni preliminari di verifica della conformità di cui all’articolo 5, che le operazioni connesse alla stessa La verifica di conformità presso lo stabilimento della Ditta e a spese della Ditta stessa (che provvederà successivamente al rimborso) prima dell’introduzione dei materiali nei magazzini non esonera la ditta dagli obblighi di destinazione. In tal caso nel termine di esecuzione di cui all’art. 5 la Ditta dovrà aver completato l’intera fornitura e averla messa a disposizione dell’Amministrazione per consentire le successive attività di controllo. L’attività di verifica della conformità troverà, comunque, definizione solo dopo la regolare introduzione dell’intera fornitura nei magazzini designati dall’Amministrazionegaranzia. Le conclusioni della commissione Commissione per la verifica di conformità diverranno definitive solo dopo la regolare introduzione dell’intera fornitura nel sito designato dall’Amministrazione - essendo necessario accertare che quanto consegnato non abbia subìto danneggiamenti e corrisponda esattamente alla merce collaudata - e l’approvazione finale da parte della Direzione generale Generale delle risorse Risorse materiali, dei beni Beni e dei serviziServizi. Tenuto conto della natura della fornitura e attesa la necessità di procedere alla verifica di conformità attraverso l’effettuazione accertamenti e prove di analisi di laboratorio che, in assenza di professionalità e mezzi propri di questa Amministrazione, non possono che essere rimesse a laboratori esterninatura tecnica, anche a salvaguardia dell’operato della Ditta, le parti espressamente concordano, per l’effettuazione dell’attività di verifica di conformità e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 316 del D.P.R. n. 207/2010, il termine di giorni sessanta dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali certificate dal Direttore dell’esecuzione. Tale termine è sospeso, in analogia a quanto previsto per la fase di produzione, dal 5 al 31 agosto. Il predetto termine è, altresì, sospeso per il tempo necessario all’introduzione dei veicoli presso il sito indicato dall’Amministrazione, come meglio indicato nell’articolo che segue. Qualora per i tempi necessari all’espletamento delle prove di laboratorio tecniche non sia oggettivamente possibile concludere le operazioni di verifica della conformità nei termini indicati, le parti, previo contraddittorio, potranno concordare un diverso e nuovo termine che risulti equo nel bilanciamento degli interessi contrapposti. Le spese per le analisi sono a carico della Ditta; sono a carico della Ditta anche i campioni da sottoporre alle prove di laboratorio, fino alla concorrenza del due per mille dei manufatti consegnati. Gli oneri per un maggiore numero di campioni e di analisi che l’Amministrazione intendesse eseguire sono pure a carico del fornitore nel caso che le prove stesse accertassero deficienze nei materiali forniti.
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Verifica della conformità. Una volta concluse le operazioni preliminari di cui all’articolo che precede, l’Amministrazione provvederà alla verifica della conformità della fornitura a mezzo di una commissione da essa stessa designata. La verifica di conformità accerterà la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all’articolo 2. La verifica sarà svolta ricorrendo, se del caso, ricorrendo a prove di laboratorio e pratiche. L’emissione del titolo di pagamento avverrà solo successivamente all’esito positivo della verifica di conformità approvato dalla Stazione Appaltante e in base all’effettivo valore del contratto a completa esecuzione. La Commissione per la verifica di conformità potrà accettare la merce alla pari o con adeguata riduzione di prezzo ovvero rifiutarla o, ancora, dichiararla rivedibile. Il deliberato di rivedibilità può essere emesso esclusivamente per quei materiali e quelle forniture che risultino avere imperfezioni di lieve entità sempre che esse possano ricondursi nelle condizioni volute in contratto. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di accettare, con adeguata riduzione di prezzo, la merce non corrispondente in parte alle caratteristiche di capitolato ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima misura e comunque tali da non alterare le risultanze di gara e sempreché essa sia pienamente utilizzabile allo scopo prefissato. La reintegrazione della fornitura dichiarata rivedibile e la sostituzione di quella rifiutata dovrà aver luogo entro la metà del termine concesso per la consegna di cui all’art. 5 del presente contratto. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui la Ditta avrà ricevuto la notifica dell’esito della verifica di conformità da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata. La reintegrazione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilità. Anche in questo caso, la reintegrazione o la sostituzione devono aver luogo entro la metà del termine concesso per la fornitura previsto all’articolo 5 del presente contratto. L’Amministrazione, autonomamente ovvero su richiesta della Ditta da presentarsi almeno quindici giorni prima del termine di consegna, si riserva la facoltà di effettuare sia le operazioni preliminari di verifica della conformità di cui all’articolo 5, che le operazioni connesse alla stessa verifica di conformità presso lo stabilimento della Ditta e a spese della Ditta stessa (che provvederà successivamente al rimborso) prima dell’introduzione dei materiali nei magazzini di destinazione. In tal caso nel termine di esecuzione di cui all’art. 5 la Ditta dovrà aver completato l’intera fornitura e averla messa a disposizione dell’Amministrazione per consentire le successive attività di controllo. L’attività di verifica della conformità troverà, comunque, definizione solo dopo la regolare introduzione dell’intera fornitura nei magazzini designati dall’Amministrazione. Le conclusioni della commissione per la verifica di conformità diverranno definitive solo dopo l’approvazione della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi. Tenuto conto della natura della fornitura e attesa la necessità di procedere alla verifica di conformità attraverso l’effettuazione di analisi di laboratorio che, in assenza di professionalità e mezzi propri di questa Amministrazione, non possono che essere rimesse a laboratori esterni, anche a salvaguardia dell’operato della Ditta, le parti espressamente concordano, per l’effettuazione dell’attività di verifica di conformità e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 316 del D.P.R. n. 207/2010, il termine di giorni sessanta dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali certificate dal Direttore dell’esecuzione. Tale termine è sospeso, in analogia a quanto previsto per la fase di produzione, dal 5 al 31 agosto. Qualora per i tempi necessari all’espletamento delle prove di laboratorio non sia oggettivamente possibile concludere le operazioni di verifica della conformità nei termini indicati, le parti, previo contraddittorio, potranno concordare un diverso e nuovo termine che risulti equo nel bilanciamento degli interessi contrapposti. Le spese per le analisi sono a carico della Ditta; sono a carico della Ditta anche i campioni da sottoporre alle prove di laboratorio, fino alla concorrenza del due per mille dei manufatti consegnati. Gli oneri per un maggiore numero di campioni e di analisi che l’Amministrazione intendesse eseguire sono pure a carico del fornitore nel caso che le prove stesse accertassero deficienze nei materiali forniti.
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Verifica della conformità. Una volta concluse le operazioni preliminari di cui all’articolo che precede, l’Amministrazione provvederà alla verifica della conformità della fornitura a mezzo di una commissione La consociata sottoscrittrice deve tenere appropriate registrazioni relative ai prodotti eseguiti da essa stessa designatae dalle sue consociate nella sua Istituzione. Inoltre, essa deve tenere una copia di ciascun Contratto di Licenza dello Studente e un database che identifichi (a), per nome e numero di identificazione, gli studenti ai quali sono stati concessi diritti in base all’Opzione Studente, (b) per nome e numero di identificazione, gli studenti ai quali siano trasferite licenze perpetue in base agli articoli 7(b) e 14(b), (c) la data in cui i trasferimenti sono stati eseguiti e (d) per nome di prodotto e numero di versione, le licenze fornite ad ogni studente. Qualora la consociata sottoscrittrice acquisti licenze di accesso client in base all’Opzione Studente, essa deve disporre di un meccanismo che consenta di limitare gli accessi remoti da parte degli studenti al numero di licenze di accesso client acquistate. Microsoft ha il diritto di verificare, a sue spese, durante il periodo di validità dell’Ordine della consociata sottoscrittrice e per il successivo periodo di un anno, se essa sia adempiente. Per realizzare ciò, Microsoft si avvarrà di un consulente esterno facente parte di una società di revisione riconosciuta a livello internazionale, consulente che sarà soggetto all’obbligo di riservatezza. La verifica verrà effettuata dopo un periodo di conformità accerterà preavviso di almeno 15 giorni, durante il normale orario lavorativo, in modo da non interferire, irragionevolmente, con l’attività della consociata sottoscrittrice. In alternativa, Microsoft può chiedere alla consociata sottoscrittrice di compilare, con accuratezza, un questionario relativo ai prodotti che la regolare esecuzione rispetto consociata sottoscrittrice e le sue consociate utilizzano. Qualora la verifica o l’autoverifica rivelino l’utilizzo di prodotti non concessi in licenza, la consociata sottoscrittrice dovrà tempestivamente ordinare licenze sufficienti a consentire l’utilizzo di tutto il prodotto rivelato. Qualora la verifica o l’autoverifica rivelino un rilevante utilizzo di prodotto non concesso in licenza (cioè non possono essere esibite licenze per il 5%, o più, dei prodotti), la consociata sottoscrittrice dovrà rimborsare a Microsoft tutti i costi sostenuti per la verifica, acquisire le necessarie ulteriori licenze entro 30 giorni e, se necessario, porre in essere l’appropriata azione correttiva, d’accordo con Microsoft, dei meccanismi di distribuzione e di registrazione delle licenze e dei supporti. Qualora Microsoft intraprenda tali verifiche e non riscontri un sostanziale utilizzo di prodotti non concessi in licenza, non effettuerà altre verifiche relative allo stesso soggetto per almeno un anno. Microsoft e i suoi consulenti utilizzeranno le informazioni ottenute nel corso della verifica solo per far valere i diritti di Microsoft stessa e per determinare se il cliente e le sue consociate siano adempienti alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all’articolo 2. La verifica sarà svolta ricorrendo, se del caso, a prove di laboratorio e pratiche. L’emissione del titolo di pagamento avverrà solo successivamente all’esito positivo della verifica di conformità approvato dalla Stazione Appaltante e in base all’effettivo valore del contratto a completa esecuzione. La Commissione per la verifica di conformità potrà accettare la merce alla pari o con adeguata riduzione di prezzo ovvero rifiutarla o, ancora, dichiararla rivedibile. Il deliberato di rivedibilità può essere emesso esclusivamente per quei materiali e quelle forniture che risultino avere imperfezioni di lieve entità sempre che esse possano ricondursi nelle condizioni volute in contratto. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di accettare, con adeguata riduzione di prezzo, la merce non corrispondente in parte alle caratteristiche di capitolato ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima misura e comunque tali da non alterare le risultanze di gara e sempreché essa sia pienamente utilizzabile allo scopo prefissato. La reintegrazione della fornitura dichiarata rivedibile e la sostituzione di quella rifiutata dovrà aver luogo entro la metà del termine concesso per la consegna di cui all’art. 5 del presente contratto. Il termine decorre dal giorno successivo Esercitando i diritti di cui sopra e ponendo in essere le procedure sopra descritte, Microsoft non rinuncia a quello far valere altri suoi diritti in cui la Ditta avrà ricevuto la notifica dell’esito della verifica di conformità da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata. La reintegrazione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilità. Anche in questo caso, la reintegrazione o la sostituzione devono aver luogo entro la metà del termine concesso per la fornitura previsto all’articolo 5 del relazione al presente contratto. L’Amministrazione, autonomamente ovvero su richiesta della Ditta da presentarsi almeno quindici giorni prima del termine di consegna, si riserva o a proteggere la facoltà di effettuare sia le operazioni preliminari di verifica della conformità di cui all’articolo 5, che le operazioni connesse alla stessa verifica di conformità presso lo stabilimento della Ditta e a spese della Ditta stessa (che provvederà successivamente al rimborso) prima dell’introduzione dei materiali sua proprietà intellettuale nei magazzini di destinazione. In tal caso nel termine di esecuzione di cui all’art. 5 la Ditta dovrà aver completato l’intera fornitura e averla messa a disposizione dell’Amministrazione per consentire le successive attività di controllo. L’attività di verifica della conformità troverà, comunque, definizione solo dopo la regolare introduzione dell’intera fornitura nei magazzini designati dall’Amministrazione. Le conclusioni della commissione per la verifica di conformità diverranno definitive solo dopo l’approvazione della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi. Tenuto conto della natura della fornitura e attesa la necessità di procedere alla verifica di conformità attraverso l’effettuazione di analisi di laboratorio che, in assenza di professionalità e mezzi propri di questa Amministrazione, non possono che essere rimesse a laboratori esterni, anche a salvaguardia dell’operato della Ditta, le parti espressamente concordano, per l’effettuazione dell’attività di verifica di conformità e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 316 del D.P.R. n. 207/2010, il termine di giorni sessanta dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali certificate dal Direttore dell’esecuzione. Tale termine è sospeso, in analogia a quanto previsto per la fase di produzione, dal 5 al 31 agosto. Qualora per i tempi necessari all’espletamento delle prove di laboratorio non sia oggettivamente possibile concludere le operazioni di verifica della conformità nei termini indicati, le parti, previo contraddittorio, potranno concordare un diverso e nuovo termine che risulti equo nel bilanciamento degli interessi contrapposti. Le spese per le analisi sono a carico della Ditta; sono a carico della Ditta anche i campioni da sottoporre alle prove di laboratorio, fino alla concorrenza del due per mille dei manufatti consegnati. Gli oneri per un maggiore numero di campioni e di analisi che l’Amministrazione intendesse eseguire sono pure a carico del fornitore nel caso che le prove stesse accertassero deficienze nei materiali fornitimodi stabiliti dalla legge.
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