Common use of VERIFICHE DI CONFORMITA’ E COLLAUDO Clause in Contracts

VERIFICHE DI CONFORMITA’ E COLLAUDO. L’avvio della esecuzione, autorizzata dal RES potrà essere formalizzata in apposito verbale. Estar potrà procedere ad effettuare controlli a campione sull’andamento delle verifiche di conformità tenute dalla Azienda. Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva, l’Azienda dovrà trasmettere ad ESTAR il certificato di verifica di conformità finale. Il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Ai fini della liquidazione di singole fatture, le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari. Il DEC effettua i controlli e trasmette i relativi verbali al RES entro i quindici giorni successivi, riferendo anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali. I controlli assicurano il contraddittorio con l'impresa, anche mediante l'utilizzo di modalità telematica, che comunque consenta eventuale diritto di replica al fornitore. Il DEC predispone il certificato di conformità che viene controfirmato dal RES. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. La verifica di conformità sarà effettuata entro i termini di seguito specificati e dopo che l’appaltatore avrà comunicato per iscritto l’avvenuta consegna ed installazione delle apparecchiature in appalto: - entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto completamento dell’installazione, sarà eseguito il collaudo tecnico che consente l’utilizzo clinico; - la verifica funzionale di conformità definitiva, attestata da relazione sanitaria firmata dal soggetto utilizzatore, verrà eseguita entro 90 giorni dall’avvenuta consegna ed installazione delle apparecchiature in appalto. Dopo tale verifica decorreranno i termini di pagamento dei canoni previsti. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo, dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. In tal caso, la data del relativo certificato (verbale) verrà considerata quale “Data di emissione del certificato di verifica di conformità definitiva della Fornitura”. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

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VERIFICHE DI CONFORMITA’ E COLLAUDO. L’avvio della esecuzione, autorizzata dal RES potrà essere formalizzata in apposito verbale. Estar potrà procedere ad effettuare controlli a campione sull’andamento delle verifiche di conformità tenute dalla Azienda. Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva, l’Azienda dovrà trasmettere ad ESTAR il certificato di verifica di conformità finale. Il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Ai fini della liquidazione di singole fatture, le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari. Il DEC effettua i controlli e trasmette i relativi verbali al RES entro i quindici giorni successivi, riferendo anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali. I controlli assicurano il contraddittorio con l'impresa, anche mediante l'utilizzo di modalità telematica, che comunque consenta eventuale diritto di replica al fornitore. Il DEC predispone il certificato di conformità che viene controfirmato dal RES. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. La verifica di conformità sarà effettuata entro i termini di seguito specificati e dopo che l’appaltatore avrà comunicato per iscritto l’avvenuta consegna ed installazione delle apparecchiature in appalto: - entro Entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto completamento dell’installazione, sarà eseguito il collaudo tecnico che consente l’utilizzo clinico; - e la verifica funzionale di conformità definitiva, attestata da relazione sanitaria firmata dal soggetto utilizzatore, verrà eseguita entro 90 giorni dall’avvenuta consegna ed installazione delle apparecchiature in appalto. Dopo tale verifica decorreranno i termini di pagamento del 100% dell’importo dell’appalto. Se del caso durante la verifica saranno effettuati anche i collaudi di radioprotezione fisica e dei canoni previstilavori eseguiti rispettivamente da esperti in tema di radioprotezione fisica e da esperti del Dipartimento Tecnico dell’Azienda Sanitaria. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo, dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. In tal caso, la data del relativo certificato (verbale) verrà considerata quale “Data di emissione del certificato di verifica di conformità definitiva della Fornitura”. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

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Samples: Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica, Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica, Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica