Verifiche ed ispezioni. 1. Il Comune e l’Organo di Revisione hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve allo scopo esibire, ad ogni richiesta i flussi informatici, i registri, i bollettari ed ogni altra carta contabile relativi alla gestione della tesoreria. 2. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte del Comune dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. 3. In caso di verifiche ed ispezioni da parte di organi superiori (es. Ministeri, corte dei conti ecc.) il Tesoriere è obbligato, per la documentazione ed atti di sua competenza, ad assistere l’ente ed a fornire tempestivamente tutta la documentazione e chiarimenti richiesti dagli ispettori.; in caso di inadempienza o di mancata o ritardata consegna della documentazione del presente comma, l’ente è autorizzato a rivalersi presso l’istituto titolare della tesoreria per eventuali danni createsi dall’inefficienza del servizio di tesoreria
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Samples: Servizio Di Tesoreria, Convenzione Per Il Servizio Di Tesoreria, Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Tesoreria
Verifiche ed ispezioni. 120.1. Il Comune L’Ente e l’Organo l’organo di Revisione revisione economico-finanziaria hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. d. Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve allo scopo all’uopo esibire, ad ogni richiesta i flussi informaticirichiesta, i registri, i bollettari ed ogni altra carta contabile relativi e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
220.2. Gli incaricati della funzione delle funzioni di revisione economico economico-finanziaria di cui all’art. 234 del D. d. Lgs. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di . Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Comune dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreriaTesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente od altro funzionario dell’Ente appositamente autorizzato.
320.3. In caso di verifiche ed ispezioni da parte di organi superiori (es. Ministeri, corte dei conti ecc.) il Tesoriere è obbligato, per la documentazione ed atti di sua competenza, ad assistere l’ente ed a fornire tempestivamente tutta la Il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente o suo delegato ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e chiarimenti richiesti dagli ispettori.; in caso di inadempienza o di mancata o ritardata consegna della documentazione del presente comma, l’ente è autorizzato a rivalersi presso l’istituto titolare della tesoreria per eventuali danni createsi dall’inefficienza del contabilità inerenti il servizio di tesoreriatesoreria ed è il diretto referente del Tesoriere all’interno dell’Ente.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento in Concessione Del Servizio Di Tesoreria Comunale, Capitolato Speciale d'Onere
Verifiche ed ispezioni. 1. Il Comune La Provincia e l’Organo l’organo di Revisione revisione economico finanziaria hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve allo scopo all’uopo esibire, ad ogni richiesta i flussi informaticirichiesta, i registri, i bollettari ed ogni altra carta contabile relativi e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte del Comune della Provincia dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del Servizio Finanziario o da altro funzionario della Provincia appositamente autorizzato.
3. In caso di verifiche ed ispezioni da parte di organi superiori (es. Ministeri, corte dei conti ecc.) il Il Tesoriere è obbligato, per tenuto a fornire alla Provincia la documentazione ed atti necessaria alle verifiche ordinarie di sua competenza, ad assistere l’ente ed cassa e dei valori dati in custodia entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo alla chiusura del trimestre solare.
4. Il Tesoriere è tenuto a fornire tempestivamente tutta alla Provincia la documentazione necessaria alle verifiche straordinarie di cassa e chiarimenti richiesti dagli ispettoridei valori dati in custodia entro 5 (cinque)giorni lavorativi dalla richiesta.; in caso di inadempienza o di mancata o ritardata consegna della documentazione del presente comma, l’ente è autorizzato a rivalersi presso l’istituto titolare della tesoreria per eventuali danni createsi dall’inefficienza del servizio di tesoreria
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria, Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Verifiche ed ispezioni. 1. Il Comune e l’Organo di Revisione hanno diritto di procedere procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa ordinarie e straordinarie e a verifiche dei valori dati in custodia custodia, come previsto dagli arttdall’art. 223 e 224 del D. LgsD.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportunoe ss.mm.ii. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere deve allo scopo esibiremette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, ad ogni richiesta i flussi informaticitrascorsi trenta giorni, i registri, i bollettari ed ogni altra carta contabile relativi alla gestione della tesoreria.
2si intende acquisito il benestare del Comune. Gli incaricati della funzione 2.I componenti dell’Organo di revisione economico finanziaria Revisione di cui all’artall'art. 234 del D. LgsD.Lgs. n. 267/2000, 267/2000 e ss.mm.ii hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreriaTesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte del Comune dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria.
3Tesoreria. In caso di pari modo, si procede per le verifiche ed ispezioni effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario o da parte di organi superiori (es. Ministeri, corte dei conti eccaltro funzionario del Comune appositamente autorizzato.) il Tesoriere è obbligato, per la documentazione ed atti di sua competenza, ad assistere l’ente ed a fornire tempestivamente tutta la documentazione e chiarimenti richiesti dagli ispettori.; in caso di inadempienza o di mancata o ritardata consegna della documentazione del presente comma, l’ente è autorizzato a rivalersi presso l’istituto titolare della tesoreria per eventuali danni createsi dall’inefficienza del servizio di tesoreria
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Verifiche ed ispezioni. 1. Il Comune e l’Organo di Revisione hanno ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 223-224 del D. LgsD.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve allo scopo esibire, all’uopo esibire ad ogni richiesta i flussi informatici, i registri, i bollettari ed ogni altra carta contabile relativi e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all’art. 234 Il Revisore del D. Lgs. n. 267/2000, hanno Conto ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, conseguenza previa comunicazione da parte del Comune dei nominativi dei suddetti soggettidel nominativo del suddetto soggetto, questi ultimi possono lo stesso può effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro funzionario del Comune appositamente autorizzato.
3. In caso di verifiche ed ispezioni da parte di organi superiori (es. Ministeri, corte dei conti ecc.) il Tesoriere è obbligato, per la documentazione ed atti di sua competenza, ad assistere l’ente ed a fornire tempestivamente tutta la Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e chiarimenti richiesti dagli ispettori.; in caso di inadempienza o di mancata o ritardata consegna della documentazione del presente comma, l’ente è autorizzato a rivalersi presso l’istituto titolare della tesoreria per eventuali danni createsi dall’inefficienza del contabilità inerenti il servizio di tesoreriatesoreria ed è il referente diretto del Tesoriere all’interno del Comune.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Verifiche ed ispezioni. 1. Il Comune L’Ente e l’Organo di Revisione Economico-Finanziaria hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e ordinarie, straordinarie e al controllo dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. LgsD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 267 e s.m.i, ed ogni qualvolta ogniqualvolta lo ritenga ritengano necessario ed opportunoopportuno previo preavviso di almeno ventiquattro ore. L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria dell’Ente, monocratico, in ragione a quanto disciplinato dall’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ha accesso ai documenti relativi al servizio di tesoreria effettuando sopralluoghi presso gli uffici. Il Tesoriere deve allo scopo esibire, ad ogni richiesta i flussi informaticirichiesta, i registri, i bollettari ed ogni altra carta e tutta la documentazione contabile relativi alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi relativa alla gestione del servizio stesso. L’Ente si obbliga a comunicare al Tesoriere il nominativo dell’Organo di tesoreria: Revisione Economico- Finanziaria ai sensi dell’articolo 234 del predetto D.Lgs e s.m.i., entro venti giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di conseguenza, previa comunicazione da parte del Comune dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesorerianomina.
3. In caso di verifiche ed ispezioni da parte di organi superiori (es. Ministeri, corte dei conti ecc.) il Tesoriere è obbligato, per la documentazione ed atti di sua competenza, ad assistere l’ente ed a fornire tempestivamente tutta la documentazione e chiarimenti richiesti dagli ispettori.; in caso di inadempienza o di mancata o ritardata consegna della documentazione del presente comma, l’ente è autorizzato a rivalersi presso l’istituto titolare della tesoreria per eventuali danni createsi dall’inefficienza del servizio di tesoreria
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Verifiche ed ispezioni. 1. Il Comune e l’Organo di Revisione hanno ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 223-224 del D. LgsD.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve allo scopo esibire, all’uopo esibire ad ogni richiesta i flussi informatici, i registri, i bollettari ed ogni altra carta contabile relativi e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000, I componenti il Collegio dei Revisori dei conti hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, conseguenza previa comunicazione da parte del Comune dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro funzionario del Comune appositamente autorizzato.
3. In caso di verifiche ed ispezioni da parte di organi superiori (es. Ministeri, corte dei conti ecc.) il Tesoriere è obbligato, per la documentazione ed atti di sua competenza, ad assistere l’ente ed a fornire tempestivamente tutta la Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e chiarimenti richiesti dagli ispettori.; in caso di inadempienza o di mancata o ritardata consegna della documentazione del presente comma, l’ente è autorizzato a rivalersi presso l’istituto titolare della tesoreria per eventuali danni createsi dall’inefficienza del contabilità inerenti il servizio di tesoreriatesoreria ed è il referente diretto del Tesoriere all’interno del Comune.
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Verifiche ed ispezioni. 120.1. Il Comune L’Ente e l’Organo l’organo di Revisione revisione economico-finanziaria hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. d.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve allo scopo all’uopo esibire, ad ogni richiesta i flussi informaticirichiesta, i registri, i bollettari ed ogni altra carta contabile relativi e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
220.2. Gli incaricati della funzione delle funzioni di revisione economico economico-finanziaria di cui all’art. 234 del D. d. Lgs. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di . Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Comune dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreriaTesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente od altro funzionario dell’Ente appositamente autorizzato.
320.3. In caso di verifiche ed ispezioni da parte di organi superiori (es. Ministeri, corte dei conti ecc.) il Tesoriere è obbligato, per la documentazione ed atti di sua competenza, ad assistere l’ente ed a fornire tempestivamente tutta la Il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente o suo delegato ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e chiarimenti richiesti dagli ispettori.; in caso di inadempienza o di mancata o ritardata consegna della documentazione del presente comma, l’ente è autorizzato a rivalersi presso l’istituto titolare della tesoreria per eventuali danni createsi dall’inefficienza del contabilità inerenti il servizio di tesoreriatesoreria ed è il diretto referente del Tesoriere all’interno dell’Ente.
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Verifiche ed ispezioni. 1. Il Comune L'Ente e l’Organo l’organo di Revisione revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. LgsD.Lgs. n. 267/2000 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritenga ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve allo scopo all'uopo esibire, ad ogni richiesta i flussi informaticirichiesta, i registri, i bollettari ed ogni altra carta contabile relativi e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico economico- finanziaria di cui all’artall'art. 234 del D. LgsD.Lgs. n. 267/2000267 del 2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte del Comune dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
3. In caso di verifiche ed ispezioni da parte di organi superiori (es. MinisteriAi fini del presente articolo, corte dei conti ecc.) il Tesoriere è obbligato, per deve esibire la documentazione ed atti richiesta o presso la sede dell’Ente o presso i locali situati nel Comune di sua competenza, ad assistere l’ente ed a fornire tempestivamente tutta la documentazione e chiarimenti richiesti dagli ispettori.; in caso di inadempienza o di mancata o ritardata consegna Cagliari indicati nel precedente articolo 1 della documentazione presente convenzione.------------
4. Ai fini del presente commaarticolo, nel caso in cui il tesoriere dichiari che le verifiche e/o ispezioni possono essere effettuate soltanto presso una o più sedi diverse da quella indicata nel precedente articolo 1, le spese di viaggio, vitto e alloggio che l’ente è autorizzato o il collegio dei revisori dovessero sostenere per il raggiungimento di tali sedi, sono a rivalersi presso l’istituto titolare della tesoreria per eventuali danni createsi dall’inefficienza carico del servizio di tesoreriaTesoriere.---------------------------
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Samples: Contratto Di Servizio Di Tesoreria
Verifiche ed ispezioni. 1. Il Comune ) L’Ente e l’Organo di Revisione Economico-Finanziaria hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e ordinarie, straordinarie e al controllo dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. LgsD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 267 e s.m.i, ed ogni qualvolta ogniqualvolta lo ritenga ritengano necessario ed opportunoopportuno previo preavviso di almeno ventiquattro ore.
2) L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria dell’Ente, monocratico, in ragione a quanto disciplinato dall’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ha accesso ai documenti relativi al servizio di tesoreria effettuando sopralluoghi presso gli uffici. Il Tesoriere deve allo scopo esibire, ad ogni richiesta i flussi informaticirichiesta, i registri, i bollettari ed ogni altra carta e tutta la documentazione contabile relativi alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi relativa alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte del Comune dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreriastesso.
3. In caso ) L’Ente si obbliga a comunicare al Tesoriere il nominativo dell’Organo di verifiche ed ispezioni da parte Revisione Economico- Finanziaria ai sensi dell’articolo 234 del predetto D.Lgs e s.m.i., entro venti giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di organi superiori (es. Ministeri, corte dei conti eccnomina.) il Tesoriere è obbligato, per la documentazione ed atti di sua competenza, ad assistere l’ente ed a fornire tempestivamente tutta la documentazione e chiarimenti richiesti dagli ispettori.; in caso di inadempienza o di mancata o ritardata consegna della documentazione del presente comma, l’ente è autorizzato a rivalersi presso l’istituto titolare della tesoreria per eventuali danni createsi dall’inefficienza del servizio di tesoreria
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Samples: Servizio Di Tesoreria
Verifiche ed ispezioni. 1. Il Comune L'Ente e l’Organo l’organo di Revisione revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa ordinarie e straordinarie e a verifiche dei valori dati in custodia custodia, come previsto dagli arttdall’art. 223 e del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 del D. Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportunoTUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere deve allo scopo esibiremette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, ad ogni richiesta i flussi informaticitrascorsi trenta giorni, i registri, i bollettari ed ogni altra carta contabile relativi alla gestione della tesoreriasi intende acquisito il benestare dell’Ente.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico economico-finanziaria di cui all’artall'art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000, TUEL hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte del Comune dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dall’Ente.
3. In caso di verifiche ed ispezioni da parte di organi superiori (es. Ministeri, corte Corte dei conti Conti ecc.) ), il Tesoriere è obbligato, per la documentazione ed atti di sua competenza, ad assistere l’ente l’Ente ed a fornire tempestivamente tutta la documentazione e i chiarimenti richiesti dagli ispettori.richiesti; in caso di inadempienza o di mancata o ritardata consegna della documentazione del presente commadocumentazione, l’ente l’Ente è autorizzato a rivalersi presso l’istituto titolare della tesoreria il Tesoriere per eventuali danni createsi creatisi dall’inefficienza del servizio di tesoreria.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Verifiche ed ispezioni. 1. Il Comune e l’Organo di Revisione hanno 11.1 L’Ente ha il diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 223-224 del D. Lgs. n. 267/2000 TUEL ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed e opportuno. .
11.2 Il Tesoriere deve allo scopo dovrà all’uopo esibire, ad ogni richiesta i flussi informaticirichiesta, i registri, i bollettari ed ogni altra carta contabile relativi e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreriaTesoreria comunale.
2. Gli incaricati della funzione 11.3 L’organo di revisione economico finanziaria di cui all’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000, hanno dell’Ente ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, conseguenza previa comunicazione da parte dell’Ente del Comune dei nominativi dei suddetti soggettinominativo del suddetto organo, questi ultimi possono quest’ultimo può effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del Settore Finanziario o da altro funzionario dell’Ente appositamente autorizzato.
3. In caso di verifiche ed ispezioni da parte di organi superiori (es. Ministeri, corte dei conti ecc.) il Tesoriere è obbligato, per la documentazione ed atti di sua competenza, ad assistere l’ente ed a fornire tempestivamente tutta la 11.4 Il Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e chiarimenti richiesti dagli ispettori.; in caso di inadempienza o di mancata o ritardata consegna della documentazione del presente comma, l’ente è autorizzato a rivalersi presso l’istituto titolare della tesoreria per eventuali danni createsi dall’inefficienza del contabilità inerenti il servizio di tesoreriatesoreria ed è il referente diretto del Tesoriere all’interno dell’Ente.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Verifiche ed ispezioni. 118.1. Il Comune L’Ente e l’Organo l’organo di Revisione revisione economico-finanziaria hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. d. Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve allo scopo all’uopo esibire, ad ogni richiesta i flussi informaticirichiesta, i registri, i bollettari ed ogni altra carta contabile relativi e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
218.2. Gli incaricati della funzione delle funzioni di revisione economico economico-finanziaria di cui all’art. 234 del D. d. Lgs. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di . Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Comune dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreriaTesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente od altro funzionario dell’Ente appositamente autorizzato.
318.3. In caso di verifiche ed ispezioni da parte di organi superiori (es. Ministeri, corte dei conti ecc.) il Tesoriere è obbligato, per la documentazione ed atti di sua competenza, ad assistere l’ente ed a fornire tempestivamente tutta la Il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente o suo delegato ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e chiarimenti richiesti dagli ispettori.; in caso di inadempienza o di mancata o ritardata consegna della documentazione del presente comma, l’ente è autorizzato a rivalersi presso l’istituto titolare della tesoreria per eventuali danni createsi dall’inefficienza del contabilità inerenti il servizio di tesoreriatesoreria ed è il diretto referente del Tesoriere all’interno dell’Ente.
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Verifiche ed ispezioni. 1. Il Comune L'Ente e l’Organo di Revisione revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa ordinarie e straordinarie e a verifiche dei valori dati in custodia custodia, come previsto dagli arttdall’art. 223 e del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 del D. Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportunoTUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere deve allo scopo esibiremette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, ad ogni richiesta i flussi informaticitrascorsi trenta giorni, i registri, i bollettari ed ogni altra carta contabile relativi alla gestione della tesoreriasi intende acquisito il benestare dell’Ente.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico economico-finanziaria di cui all’artall'art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000, TUEL hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte del Comune dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro Funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
3. In caso di verifiche ed ispezioni da parte di organi superiori (es. Ministeri, corte dei conti ecc.) il Tesoriere è obbligato, per la documentazione ed atti di sua competenza, ad assistere l’ente ed a fornire tempestivamente tutta la Il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente o un suo delegato hanno facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e chiarimenti richiesti dagli ispettori.; in caso di inadempienza o di mancata o ritardata consegna della documentazione del presente comma, l’ente è autorizzato a rivalersi presso l’istituto titolare della tesoreria per eventuali danni createsi dall’inefficienza del contabilità inerenti al servizio di tesoreriatesoreria e sono il diretto referente del Tesoriere all’interno dell’Ente.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Verifiche ed ispezioni. 1. Il Comune e l’Organo di Revisione hanno ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in i n custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve allo scopo esibire, all'uopo esibire ad ogni richiesta i flussi informatici, i registri, i bollettari ed ogni altra carta contabile relativi e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000, I componenti il Collegio dei revisori dei conti hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, conseguenza previa comunicazione da parte del Comune dei nominativi dei suddetti soggetticomponenti il Collegio, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il le verifiche che riterranno opportune sull’espletamento del servizio di tesoreria.
3. In caso di verifiche ed ispezioni da parte di organi superiori (es. Ministeri, corte dei conti ecc.) il Tesoriere è obbligato, per la documentazione ed atti di sua competenza, ad assistere l’ente ed a fornire tempestivamente tutta la Il Responsabile del Servizio finanziario del Comune o suo delegato ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e chiarimenti richiesti dagli ispettori.; in caso di inadempienza o di mancata o ritardata consegna della documentazione del presente comma, l’ente è autorizzato a rivalersi presso l’istituto titolare della tesoreria per eventuali danni createsi dall’inefficienza del contabilità inerenti il servizio di tesoreriatesoreria ed è il referente diretto del Tesoriere all'interno del Comune.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Verifiche ed ispezioni. 1. Il Comune L’Ente e l’Organo di Revisione dell’Ente medesi- mo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia custo- dia come previsto dagli arttdall’art. 223 e 224 del D. LgsD.Lgs. n. nr. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve allo scopo all’uopo esibire, ad ogni richiesta i flussi informaticio- gni richiesta, i registri, i bollettari ed ogni altra carta contabile relativi e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreriatesore- ria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico eco- nomico finanziaria di cui all’art. 234 del D. LgsD.Lgs. n. nr. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla al- la gestione del servizio di tesoreria: di conseguenzaconseguen- za, previa comunicazione da parte del Comune dell’Ente dei nominativi nomi- nativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria.
3. In caso di pari modo si pro- cede per le verifiche ed ispezioni da parte di organi superiori (es. Ministeri, corte dei conti ecc.) il Tesoriere è obbligato, per la documentazione ed atti di sua competenza, ad assistere l’ente ed a fornire tempestivamente tutta la documentazione e chiarimenti richiesti dagli ispettori.; in caso di inadempienza o di mancata o ritardata consegna della documentazione del presente comma, l’ente è autorizzato a rivalersi presso l’istituto titolare della tesoreria per eventuali danni createsi dall’inefficienza del servizio di tesoreriaeffettuate dal Responsabile del
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Verifiche ed ispezioni. 1. Il Comune e l’Organo di Revisione hanno ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati dat in custodia come previsto dagli artt. 223 e 223-224 del D. LgsD.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve allo scopo esibire, all’uopo esibire ad ogni richiesta i flussi informatici, i registri, i bollettari ed ogni altra carta contabile relativi e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000, I componenti l Collegio dei revisori dei conti hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreriaTesoreria: di conseguenza, conseguenza previa comunicazione da parte del Comune dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreriaTesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del Servizio Finanziario o da altro funzionario del Comune appositamente autorizzato.
3. In caso di verifiche ed ispezioni da parte di organi superiori (es. Ministeri, corte dei conti ecc.) il Tesoriere è obbligato, per la documentazione ed atti di sua competenza, ad assistere l’ente ed a fornire tempestivamente tutta la Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune o suo delegato ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e chiarimenti richiesti dagli ispettori.; in caso di inadempienza o di mancata o ritardata consegna della documentazione del presente comma, l’ente è autorizzato a rivalersi presso l’istituto titolare della tesoreria per eventuali danni createsi dall’inefficienza del contabilità inerenti il servizio di tesoreriatesoreria ed è il referente diretto del Tesoriere all’interno del Comune.
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Samples: Contratto Per La Concessione Del Servizio Di Tesoreria Comunale