AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA. Il Presidente del Seggio proclama l’aggiudicazione provvisoria nei confronti degli Operatori Economici concorrenti risultati primi nella graduatoria di cui al successivo Disciplinare Telematico, e per i quali sia stata accertata la corrispondenza dei prodotti offerti alle condizioni di fornitura e alle caratteristiche richieste dal presente Disciplinare, dal Disciplinare Tecnico e dall’allegato 1). L’Azienda, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del DLgs 163/2006, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al contratto da stipularsi o emergano problematiche ed esigenze di pubblico interesse. In conformità dell’art 11 comma 5 del DLgs163/2006 l’aggiudicazione provvisoria è soggetta a verifica ai sensi dell’art 12 comma 1 dello stesso DLgs163/2006. A seguito di approvazione del Rappresentante Legale dell’Azienda Capofila, l’aggiudicazione è da intendersi definitiva non efficace. Mentre a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti la stessa aggiudicazione diventa definitiva ed efficace. A specifica di quanto sopra: -Entro i successivi cinque giorni dall’aggiudicazione definitiva il RUP procede alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione all’Operatore Economico concorrente risultato primo nella graduatoria, nonché all’Operatore Economico concorrente che nella graduatoria medesima sarà risultato secondo e comunque a tutti i candidati di cui all’art. 79, comma 5, lettera a), del DLgs 163/2006. L’Azienda procede alla comunicazione agli Operatori Economici esclusi, in rispondenza all’art. 79, comma 5, lettera b), DLgs 163/2006. A favore degli Operatori Economici non aggiudicatari, nei termini di tempo fissati, si procede allo svincolo del deposito cauzionale, ai sensi cui all’art. 75, comma 9 del DLgs 163/2006. - Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, agli Operatori Economici Aggiudicatari, nonché agli Operatori che seguono in graduatoria, è richiesta la documentazione probante relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati nella domanda di partecipazione, allegato 2) ai sensi dell’art. 48 comma 2, DLgs 163/2006 smi, qualora gli stessi non siano stati già compresi fra i concorrenti sorteggiati in occasione della prima seduta pubblica di gara. - Entro quindici giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dell'esito della gara, il soggetto aggiudicatario provvisorio do...
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA. A seguito delle verifiche effettuate, la Commissione procederà in seduta pubblica all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. Gli atti di gara sono soggetti ad approvazione da parte del Responsabile dell’Ufficio di Piano che provvede quindi all’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva, l’esclusione ai concorrenti non ammessi, come pure tutti gli scambi di informazione, sono comunicati all’aggiudicatario e a tutti i concorrenti, tramite fax o per via elettronica ai sensi dell’art. 77, commi 5 e 6, del D.Lgs 163/2006. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace per la stazione appaltante solo dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti. Il verbale della Commissione di gara e la determina di aggiudicazione non sono sostitutivi del contratto d’appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, si potrà procedere solo a seguito della presentazione da parte dell’impresa aggiudicataria della documentazione richiesta.
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA. 1. Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate del Comune, il vincolo giudico consegue esclusivamente alla stipula del contratto. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria rappresenta l’atto amministrativo con il quale la Stazione appaltante individua l’offerta migliore con cui l’Ente stipulerà il successivo contratto; rimane salvo quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 163/2006.
2. Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, l’Ente provvederà d’ufficio ad annullare l’aggiudicazione provvisoria.
3. Dopo aver verificato che l’affidatario provvisorio abbia effettivamente i requisiti autocertificati in sede di procedura, e dopo aver posto in essere le verifiche di legge, l’Ente provvede ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
4. Il contratto, gli atti di gara endoprocedimentali e l’aggiudicazione provvisoria non sono soggetti ad approvazione. Il procedimento di affidamento si chiude con l’aggiudicazione definitiva.
5. La Stazione appaltante comunica d’ufficio l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: ▪ all'aggiudicatario, ▪ al concorrente che segue nella graduatoria, ▪ a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, ▪ a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni; ▪ nonché a coloro che hanno impugnato il Bando o la lettera di xxxxxx, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con: ▪ lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ▪ mediante notificazione, ▪ mediante posta elettronica certificata, ▪ ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. Negli atti di affidamento dovrà essere presente un modulo ove l’Operatore economico autorizza le comunicazioni via fax.
7. Le comunicazioni di cui al comma 5 contengono: ▪ La motivazione sulla cui base è stato aggiudicato l’appalto. Le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto ovvero può essere allegat...
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA. 1. Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate del Comune, il vincolo giuridico consegue esclusivamente alla stipula del contratto. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria rappresenta infatti l’atto con il quale si individua l’offerta migliore con cui l’Ente stipulerà il successivo contratto.
2. Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, l’Ente provvederà d’ufficio ad annullare l’aggiudicazione.
3. Dopo avere verificato che il vincitore possieda effettivamente i requisiti autocertificati in sede di procedura di gara, e dopo aver posto in essere le verifiche antimafia se dovute, l’Ente provvede ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed a stipulare il contratto, ai sensi del Titolo IV.
4. Il contratto, gli atti di gara endoprocedimentali e l’aggiudicazione provvisoria non sono soggetti ad approvazione. Il procedimento di affidamento si chiude con l’aggiudicazione definitiva.
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA. 1. La proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara, viene recepita in un provvedimento del responsabile del procedimento di aggiudicazione definitiva, a condizione che:
a) sia stato compiuto un adeguato controllo sulle operazioni della commissione di gara;
b) sia stata accertata la veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario provvisoriamente individuato;
c) sia stato accertato che, nei confronti dell’aggiudicatario provvisoriamente individuato, non sussista impedimento alcuno alla stipulazione del contratto;
d) siano state verificate le eventuali altre condizioni stabilite per la regolamentazione della procedura.
2. Qualora le condizioni di cui al comma precedente non siano soddisfatte, il responsabile del procedimento con provvedimento dichiara la decadenza dell’aggiudicatario individuato in via provvisoria, e designa, quale aggiudicatario in via provvisoria, il concorrente in graduatoria, scelto tra quelli immediatamente successivi, che possegga i requisiti richiesti.
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA. Ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicazione della procedura di gara ha una configurazione bifasica e si distingue in aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione provvisoria è pronunciata dal Seggio di gara nel corso della prima seduta pubblica, anche in presenza di una sola offerta, purché valida ai sensi del presente capitolato. L’aggiudicazione provvisoria, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per l’Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale provvedimento da parte della stazione appaltante (aggiudicazione definitiva). La dichiarazione di aggiudicazione provvisoria fatta dall’autorità che presiede la gara vale nel contempo a comunicazione di essa all’offerente rimasto aggiudicatario che sia presente.
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA. Ufficio Gare Contratti e Patrimonio SGQ Registrazione N° 206834
1. La proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara, viene recepita in un provvedimento del responsabile del procedimento di aggiudicazione definitiva, a condizione che:
a) sia stato compiuto un adeguato controllo sulle operazioni della commissione di gara;
b) sia stata accertata la veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario provvisoriamente individuato;
c) sia stato accertato che, nei confronti dell’aggiudicatario provvisoriamente individuato, non sussista impedimento alcuno alla stipulazione del contratto;
d) siano state verificate le eventuali altre condizioni stabilite per la regolamentazione della procedura.
2. Qualora le condizioni di cui al comma precedente non siano soddisfatte, il responsabile del procedimento con provvedimento dichiara la decadenza dell’aggiudicatario individuato in via provvisoria, e designa, quale aggiudicatario in via provvisoria, il concorrente in graduatoria, scelto tra quelli immediatamente successivi, che possegga i requisiti richiesti.
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA. 1. La proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara viene recepita in un provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva a condizione che
a) sia stato compiuto un adeguato controllo sulle operazioni della commissione di gara
b) sia stata accertata la veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario provvisoriamente individuato
c) sia stato accertato che nei confronti dell'aggiudicatario provvisoriamente individuato non sussista alcun impedimento alla stipulazione del contratto
d) siano verificate le eventuali altre condizioni stabilite nella regolamentazione della procedura.
2. Qualora le condizioni di cui al comma precedente non siano soddisfatte, il provvedimento del dirigente dichiara la decadenza dell'aggiudicatario individuato in via provvisoria e la designazione dell'aggiudicazione in via provvisoria nei confronti di altro concorrente in graduatoria opportunamente individuato.
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA. Il servizio potrà essere affidato sulla base della sola aggiudicazione provvisoria disposta in base alle dichiarazioni sostitutive/offerta presentate in sede di gara, restando peraltro condizionato al provvedimento di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione, resta subordinata all’esito positivo dell’accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.
a. copia contratti o dichiarazioni rilasciate dagli enti per i quali viene/è stato prestato il servizio, recanti le indicazioni degli elementi richiesti.
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA. Articolo 6: