Resa del conto finanziario. 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all’Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il “conto del Tesoriere” corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dall’elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall’elenco delle relative quietanze.
2. L’Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994.
Resa del conto finanziario. 1. Il Tesoriere, entro i termini di legge di cui all’art. 226 del TUEL, rende all'Ente il “conto del tesoriere”, redatto su modello conforme a quello approvato con il D.lgs. n. 118/2011. La consegna di detta documentazione deve essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione in duplice copia, una delle quali, datata e firmata, deve essere restituita dall’Ente al Tesoriere; in alternativa, la consegna può essere disposta in modalità elettronica.
2. L’Ente, entro i termini previsti dalla legge, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e fornisce al Tesoriere copia della documentazione comprovante la trasmissione.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della Legge n. 20/1994.
Resa del conto finanziario. 1. Il Tesoriere, entro il termine previsto dall’art. 226, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, rende all’Ente, su modello conforme all’allegato n. 17 al D.Lgs. n. 118/2011, il “conto del tesoriere”, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime;
2. L’Ente si obbliga a trasmettere al tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del rendiconto di cui all’art. 227 del D.Lgs. 267/2000. Entro sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto, l’Ente è tenuto a trasmettere alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti il conto del Tesoriere ed ogni altro atto o documento richiesto dalla Corte stessa.
Resa del conto finanziario. 1. Il Tesoriere, entro il termine previsto dall'art. 226 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, il "conto del Tesoriere" anche digitalmente, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
2. L'Ente invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro il termine previsto dall'art. 226, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza dì giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 146 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n .174.
Resa del conto finanziario. 1. Il Tesoriere, entro i termini di legge di cui all’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, rende alla Provincia il Conto del Tesoriere,, redatto su modello conforme a quello approvato con il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. La consegna di detta documentazione deve essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione in duplice copia, una delle quali, datata e firmata, deve essere restituita dalla Provincia al Tesoriere; in alternativa, la consegna può essere disposta in modalità elettronica.
2. La Provincia controlla il Conto del Tesoriere, ne effettua il riscontro con i dati contabili risultanti dalla contabilità finanziaria, notificando eventuali discordanze al Tesoriere che provvede alle correzioni del caso, e parifica i dati e i valori riportati dal Conto del Tesoriere con quelli risultanti dalle equivalenti scritture tenute presso la Provincia.
3. La Provincia, entro i termini previsti dalla legge, invia il Conto del Tesoriere alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.
Resa del conto finanziario. L’Istituto dovrà formalmente rendere il conto della gestione di cassa relativa all’esercizio chiuso entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il conto o comunque entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.
Resa del conto finanziario. 1. A norma degli artt. 93 e 226 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni il tesoriere, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, rende all’ente su modello di cui all’allegato n. 17 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii o nelle forme previste dalla normativa vigente, corredato dalla documentazione di cui all’art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii o comunque prevista dalla legge.
2. L’ente, a norma e con le modalità previste dal citato articolo 226 del D.Lgs. 267/2000, invia il predetto conto del tesoriere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
3. L’ente trasmette al tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio.
Resa del conto finanziario. 1. Il Tesoriere, entro 30 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio, così come disposto dall’art. 226 del D.Lgs. 267/2000, rende al Comune, su modello conforme a quello legislativo, il “conto del Tesoriere”, corredato degli allegati di legge.
2. Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto.
Resa del conto finanziario. 1. Il Tesoriere, entro i termini di legge di cui all’art. 226 del TUEL, rende all'Ente il “conto del tesoriere”, redatto su modello conforme a quello di legge vigente tempo per tempo . La consegna di detta documentazione deve essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione in duplice copia, una delle quali, datata e firmata, deve essere restituita dall’Ente al Tesoriere; in alternativa la consegna può essere disposta in modalità elettronica.
2. L’Ente controlla il Conto del Tesoriere, ne effettua il riscontro con i dati contabili risultanti dalla contabilità finanziaria, notificando eventuali discordanze al Tesoriere che provvede alle correzioni del caso entro 7 giorni dalla richiesta dell’Ente, e parifica i dati e i valori riportati dal Conto del Tesoriere con quelli risultanti dalle equivalenti scritture tenute presso l’Ente. 3.L’Ente, entro i termini previsti dalla legge, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
Resa del conto finanziario. 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio, rende all’Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, il “conto del Tesoriere”, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
2. L’Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio.