Common use of Vestiario uniforme (Federtrasporti-Fenit) Clause in Contracts

Vestiario uniforme (Federtrasporti-Fenit). A) Il personale ferrotranviario al quale sia prescritto di indossare il vestiario uniforme, ha diritto all’assegnazione da parte dell’azienda dei seguenti indumenti: a) personale viaggiante e di stazione a contatto col pubblico: - una divisa (giacca e pantaloni) all’anno; - un berretto all’anno; - un cappotto ogni 4 anni; b) ispettori viaggianti, controllori e capilinea delle tranvie urbane: - un impermeabile ogni 4 anni in aggiunta a quanto stabilito alla lettera a); c) cantonieri e manovali di stazione: - un berretto oppure un cappello di paglia all’anno; d) operai delle officine e dei depositi: - una tuta all’anno. La determinazione delle qualifiche cui spetta, in base al precedente comma, la fornitura del vestiario uniforme, è concordata aziendalmente. La spesa relativa al vestiario uniforme (tessuti e confezioni) è sostenuta nella misura; - del 70% dall’Azienda e del 30% dal personale per gli indumenti, di cui alle lettere a) e b); - del 100% dall’azienda per il berretto o cappello di paglia, di cui alla lettera c); - del 50% dall’azienda e del 50% dal personale per la tuta, di cui alla lettera d). La scelta e l’acquisto delle stoffe e degli indumenti vari costituenti l’uniforme vestiario, la confezione delle uniformi e le forniture inerenti, sono disposti dalla Direzione, previ accordi con la R.S.A. Agli impianti è assegnata, a cura e spese delle singole aziende, una adeguata dotazione di indumenti speciali, quali cappotti incerati, cappelli sudovest, stivaloni di gomma, ecc., per essere dati in uso al personale che, per le sue mansioni, deve restare esposto alle intemperie o compiere speciali lavori. Ad ogni agente è data facoltà di conservare il trattamento di vestiario uniforme in atto presso la rispet- tiva azienda, qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente artico- lo. B) Il personale della navigazione interna (lacuale e lagunare) cui sia prescritto di indossare il vestiario uniforme, ha diritto alla assegnazione da parte dell’azienda dei seguenti indumenti: 1) Personale navigante dei servizi lacuali e lagunari: a) personale di coperta a contatto col pubblico: - una divisa all’anno, costituita da giacca e pantalone (per i marinari la giacca potrà essere sostitui- ta da un camiciotto all’anno ed una maglia ogni diciotto mesi); - un berretto all’anno; - un cappotto o cappottino, a seconda della qualifica, ogni quattro anni; - un impermeabile o incerato a seconda della qualifica, ogni quattro anni; b) personale di coperta non a contatto col pubblico: - un incerato con cappuccio o sud-ovest ogni quattro anni; - un berretto all’anno; c) personale di macchina: - due abiti da lavoro (uno di tela ed uno di fustagno) ogni due anni; - un berretto di tessuto all’anno oppure un berretto di pelle ogni quattro anni; d) personale con mansioni prevalentemente di coperta e saltuariamente di macchina: - una tuta ogni trenta mesi in aggiunta a quanto stabilito alla precedente lettera a); e) personale con mansioni prevalentemente di macchina e saltuariamente di coperta: - una divisa ogni trenta mesi in aggiunta a quanto stabilito alla precedente lettera c). 2) Personale a terra dei servizi lacuali e lagunari: a) uscieri: - una divisa all’anno; - un berretto all’anno; - un cappotto ogni cinque anni; - un impermeabile ogni cinque anni; b) fattorini di ufficio e portieri: - un berretto all’anno; c) operai dei cantieri e dei depositi: - un abito di lavoro all’anno. 3) Personale dei servizi lacuali: a) assistenti di agenzia (ai pontili): - una divisa all’anno; - un berretto all’anno; - un cappotto ogni quattro anni; - un Impermeabile ogni quattro anni; b) applicati di agenzia (ai pontili) e gestori: - un berretto all’anno; c) xxxxxxxx addetti agli scali e alle agenzie: - un abito da lavoro all’anno; - un copricapo con fiocco (calotta) all’anno; - un impermeabile ogni quattro anni o più anni a seconda delle condizioni di servizio aziendali; 4) Personale dei servizi lagunari: a) bigliettai e pontonieri: - una divisa all’anno; - un berretto all’anno; - un cappotto o cappottino, a seconda della qualifica, ogni quattro anni; - un impermeabile o incerato ogni quattro anni, ad esclusione dei bigliettai di agenzia; b) carbonai: - una tuta ogni otto mesi; - un berretto all’anno; - un incerato con sud-ovest ogni quattro anni; - un paio di stivali di gomma ogni quattro anni; c) agenti addetti al lavaggio dei natanti: - un paio di stivali di gomma ogni quattro anni di aggiunta agli indumenti ad essi spettanti in base ai precedenti punti. La determinazione delle qualifiche cui spetta, in base al precedente comma, la fornitura del vestiario uniforme, è concordata aziendalmente. La spesa relativa al vestiario uniforme (tessuti e confezione) è sostenuta per il 70% dall’azienda e per il 30% dal personale, ad eccezione di quella relativa all’abito da lavoro di cui al punto 2), lettera c), che è sostenuta in parti uguali dall’azienda e dal personale, e di quella relativa al berretto di cui al pun- to 2, lettera b), e al punto 3), lettera b), che è a totale Carico dell’azienda. La scelta e l’acquisto delle stoffe e degli indumenti vari, costituenti l’uniforme vestiario, la confezione delle uniformi e le forniture inerenti, sono disposti dalla Direzione, previ accordi con la R.S.A. Agli impianti viene assegnata a cura e spese delle singole aziende, una adeguata dotazione di indu- menti speciali, quali cappotti incerati, cappelli sudovest, stivaloni di gomma, ecc., per essere dati in uso al personale, che, per le sue mansioni, deve restare esposto alle intemperie o compiere speciali la- vori. Ad ogni agente è data facoltà di conservare il trattamento di vestiario uniforme in atto presso la rispet- tiva azienda, qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente artico- lo. C) Il vestiario uniforme obbligatorio per il personale dei servizi automobilistici di linea extraurbani è costituito dai seguenti indumenti: a) autisti e bigliettai: - una divisa (giacca e pantaloni); - un berretto; - una giubba di pelle; - uno spolverino o due camicie od altro indumento sostitutivo; b) controllori: - un impermeabile in aggiunta a quanto stabilito alla lettera a). La spesa relativa al vestiario uniforme (tessuto e confezione) è ripartita come segue: - 70% a carico dell’azienda; - 30% a carico del personale. La durata degli indumenti è fissata come appresso: - un anno: divisa, berretto, spolverino o indumento sostitutivo; - quattro anni: impermeabile; - sei anni: giubba di pelle. La scelta è l’acquisto delle stoffe e degli indumenti vari costituenti la uniforme e le forniture inerenti, saranno disposti dalla Direzione, previ accordi con la R.S.A.. Agli impianti è assegnata, a cura e spese delle singole aziende, una adeguata dotazione di indumenti speciali, quali cappotti incerati,cappelli sudovest, stivaloni di gomma, ecc., per essere dati in uso al personale che, per le sue mansioni, deve stare esposto alle intemperie o compiere speciali lavori. Agli operai viene infine annualmente assegnata una tuta il cui costo è per il 50% a carico dell’azienda e per il 50% a carico dell’operaio. NOTA A VERBALE

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Vestiario uniforme (Federtrasporti-Fenit). A) Il personale ferrotranviario al quale sia prescritto di indossare il vestiario uniforme, ha diritto all’assegnazione all'assegnazione da parte dell’azienda dell'azienda dei seguenti indumenti: a) personale viaggiante e di stazione a contatto col pubblico: - una divisa (giacca e pantaloni) all’annoall'anno; - un berretto all’annoall'anno; - un cappotto ogni 4 anni; b) ispettori viaggianti, controllori e capilinea delle tranvie urbane: - un impermeabile ogni 4 anni in aggiunta a quanto stabilito alla lettera a); c) cantonieri e manovali di stazione: - un berretto oppure un cappello di paglia all’annoall'anno; d) operai delle officine e dei depositi: - una tuta all’annoall'anno. La determinazione delle qualifiche cui spetta, in base al precedente comma, la fornitura del vestiario uniforme, è concordata aziendalmente. La spesa relativa al vestiario uniforme (tessuti e confezioni) è sostenuta nella misura; - del 70% dall’Azienda dall'Azienda e del 30% dal personale per gli indumenti, di cui alle lettere a) e b); - del 100% dall’azienda dall'azienda per il berretto o cappello di paglia, di cui alla lettera c); - del 50% dall’azienda dall'azienda e del 50% dal personale per la tuta, di cui alla lettera d). La scelta e l’acquisto l'acquisto delle stoffe e degli indumenti vari costituenti l’uniforme l'uniforme vestiario, la confezione delle uniformi e le forniture inerenti, sono disposti dalla Direzione, previ accordi con la R.S.A. R.S.A.. Agli impianti è assegnata, a cura e spese delle singole aziende, una adeguata dotazione di indumenti speciali, quali cappotti incerati, cappelli sudovest, stivaloni di gomma, ecc., per essere dati in uso al personale che, per le sue mansioni, deve restare esposto alle intemperie o compiere speciali lavori. Ad ogni agente è data facoltà di conservare il trattamento di vestiario uniforme in atto presso la rispet- tiva rispettiva azienda, qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente artico- loarticolo. B) Il personale della navigazione interna (lacuale e lagunare) cui sia prescritto di indossare il vestiario uniforme, ha diritto alla assegnazione da parte dell’azienda dell'azienda dei seguenti indumenti: 1) Personale navigante dei servizi lacuali e lagunari: a) personale di coperta a contatto col pubblico: - una divisa all’annoall'anno, costituita da giacca e pantalone (per i marinari camiciotto xxxxxxxx la giacca potrà essere sostitui- ta sostituita da un camiciotto all’anno all'anno ed una maglia ogni diciotto mesi); ogni ogni due ogni - un berretto all’annoall'anno; - un cappotto o cappottino, a seconda della qualifica, ogni quattro anni; - un impermeabile o incerato a seconda della qualifica, ogni quattro anniannI; b) personale di coperta non a contatto col pubblico: - un incerato con cappuccio o sud-ovest ogni quattro anni; - un berretto all’annoall'anno; c) personale di macchina: - due abiti da lavoro (uno di tela ed uno di fustagno) ogni due anni; - un berretto di tessuto all’anno all'anno oppure un berretto di pelle ogni quattro anni; d) personale con mansioni prevalentemente di coperta e saltuariamente di macchina: - una tuta ogni trenta mesi in aggiunta a quanto stabilito alla e alla precedente lettera a); e) personale con mansioni prevalentemente di macchina e saltuariamente di coperta: - una divisa ogni trenta mesi in aggiunta a quanto stabilito alla precedente lettera c). 2) Personale a terra dei servizi lacuali e lagunari: a) uscieri: - una divisa all’annoall'anno; - un berretto all’annoall'anno; - un cappotto ogni cinque anni; - un impermeabile ogni cinque anni; b) fattorini di ufficio e portieri: - un berretto all’annoall'anno; c) operai dei cantieri e dei depositi: - un abito di lavoro all’annoall'anno. 3) Personale dei servizi lacuali: a) assistenti di agenzia (ai pontili): - una divisa all’annoall'anno; - un berretto all’annoall'anno; - un cappotto ogni quattro anni; - un Impermeabile ogni quattro anni; b) applicati di agenzia (ai pontili) e gestori: - un berretto all’annoall'anno; c) xxxxxxxx addetti agli scali e alle agenzie: - un abito da lavoro all’annoall'anno; - un copricapo con fiocco (calotta) all’annoall'anno; - un impermeabile ogni quattro anni o più anni a seconda delle condizioni di servizio aziendali; 4) Personale dei servizi lagunari: a) bigliettai e pontonieri: - una divisa all’annoall'anno; - un berretto all’annoall'anno; - un cappotto o cappottino, a seconda della qualifica, ogni dei quattro anni; - un impermeabile o incerato ogni quattro anni, ad esclusione dei bigliettai di agenzia;; agli b) carbonai: - una tuta ogni otto mesi; - un berretto all’annoall'anno; - un incerato con sud-ovest ogni quattro anni; - un paio di stivali di gomma ogni quattro anni; c) agenti addetti al lavaggio dei natanti: - un paio di stivali di gomma ogni quattro anni di aggiunta agli indumenti ad essi spettanti in base ai precedenti punti. La determinazione delle qualifiche cui spetta, in base al precedente comma, la fornitura del vestiario uniforme, è concordata aziendalmente. La spesa relativa al vestiario uniforme (tessuti e confezione) è sostenuta per il 70% dall’azienda dall'azienda e per il 30% dal personale, ad eccezione di quella relativa all’abito all'abito da lavoro di cui al punto 2), lettera c), che è sostenuta in parti uguali dall’azienda dall'azienda e dal personale, e di quella relativa al berretto di cui al pun- to punto 2, lettera b), e al punto 3), lettera b), che è a totale Carico dell’azienda. La scelta e l’acquisto delle stoffe e degli indumenti vari, costituenti l’uniforme vestiario, la confezione delle uniformi e le forniture inerenti, sono disposti dalla Direzione, previ accordi con la R.S.A. Agli impianti viene assegnata a cura e spese delle singole aziende, una adeguata dotazione di indu- menti speciali, quali cappotti incerati, cappelli sudovest, stivaloni di gomma, ecc., per essere dati in uso al personale, che, per le sue mansioni, deve restare esposto alle intemperie o compiere speciali la- vori. Ad ogni agente è data facoltà di conservare il trattamento di vestiario uniforme in atto presso la rispet- tiva azienda, qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente artico- lo. C) Il vestiario uniforme obbligatorio per il personale dei servizi automobilistici di linea extraurbani è costituito dai seguenti indumenti: a) autisti e bigliettai: - una divisa (giacca e pantaloni); - un berretto; - una giubba di pelle; - uno spolverino o due camicie od altro indumento sostitutivo; b) controllori: - un impermeabile in aggiunta a quanto stabilito alla lettera a). La spesa relativa al vestiario uniforme (tessuto e confezione) è ripartita come segue: - 70% a carico dell’azienda; - 30% a carico del personale. La durata degli indumenti è fissata come appresso: - un anno: divisa, berretto, spolverino o indumento sostitutivo; - quattro anni: impermeabile; - sei anni: giubba di pelle. La scelta è l’acquisto delle stoffe e degli indumenti vari costituenti la uniforme e le forniture inerenti, saranno disposti dalla Direzione, previ accordi con la R.S.A.. Agli impianti è assegnata, a cura e spese delle singole aziende, una adeguata dotazione di indumenti speciali, quali cappotti incerati,cappelli sudovest, stivaloni di gomma, ecc., per essere dati in uso al personale che, per le sue mansioni, deve stare esposto alle intemperie o compiere speciali lavori. Agli operai viene infine annualmente assegnata una tuta il cui costo è per il 50% a carico dell’azienda e per il 50% a carico dell’operaio. NOTA A VERBALElettera

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

Vestiario uniforme (Federtrasporti-Fenit). A) Il personale ferrotranviario al quale sia prescritto di indossare il vestiario uniforme, ha diritto all’assegnazione all'assegnazione da parte dell’azienda dell'azienda dei seguenti indumenti: a) personale viaggiante e di stazione a contatto col pubblico: - una divisa (giacca e pantaloni) all’annoall'anno; - un berretto all’annoall'anno; - un cappotto ogni 4 anni; b) ispettori viaggianti, controllori e capilinea delle tranvie urbane: alla - un impermeabile ogni 4 anni in aggiunta a quanto stabilito alla lettera a); c) cantonieri e manovali di stazione: - un berretto oppure un cappello di paglia all’annoall'anno; d) operai delle officine e dei depositi: - una tuta all’annoall'anno. La determinazione delle qualifiche cui spetta, in base al precedente comma, la fornitura del vestiario uniforme, è concordata aziendalmente. La spesa relativa al vestiario uniforme (tessuti e confezioni) è sostenuta nella misura; - del 70% dall’Azienda dall'Azienda e del 30% dal personale per gli indumenti, di cui alle lettere a) e b); - del 100% dall’azienda dall'azienda per il berretto o cappello di paglia, di cui alla lettera c); - del 50% dall’azienda dall'azienda e del 50% dal personale per la tuta, di cui alla lettera d). La scelta e l’acquisto l'acquisto delle stoffe e degli indumenti vari costituenti l’uniforme l'uniforme vestiario, la confezione delle uniformi e le forniture inerenti, sono disposti dalla Direzione, previ accordi con la R.S.A. R.S.A.. Agli impianti è assegnata, a cura e spese delle singole aziende, una adeguata dotazione di indumenti speciali, quali cappotti incerati, cappelli sudovest, stivaloni di gomma, ecc., per essere dati in uso al personale che, per le sue mansioni, deve restare esposto alle intemperie o compiere speciali lavori. Ad ogni agente è data facoltà di conservare il trattamento di vestiario uniforme in atto presso la rispet- tiva rispettiva azienda, qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente artico- loarticolo. B) Il personale della navigazione interna (lacuale e lagunare) cui sia prescritto di indossare il vestiario uniforme, ha diritto alla assegnazione da parte dell’azienda dell'azienda dei seguenti indumenti: 1) Personale navigante dei servizi lacuali e lagunari: a) personale di coperta a contatto col pubblico: - una divisa all’annoall'anno, costituita da giacca e pantalone (per per i marinari la giacca potrà essere sostitui- ta sostituita da un camiciotto all’anno all'anno ed una maglia ogni diciotto mesi); - un berretto all’annoall'anno; ogni ogni due ogni - un cappotto o cappottino, a seconda della qualifica, ogni quattro anni; - un impermeabile o incerato a seconda della qualifica, ogni quattro anniannI; b) personale di coperta non a contatto col pubblico: - un incerato con cappuccio o sud-ovest ogni quattro anni; - un berretto all’annoall'anno; c) personale di macchina: - due abiti da lavoro (uno di tela ed uno di fustagno) ogni due anni; - un berretto di tessuto all’anno all'anno oppure un berretto di pelle ogni quattro anni; d) personale con mansioni prevalentemente di coperta e saltuariamente di macchina: - una tuta ogni trenta mesi in aggiunta a quanto stabilito alla precedente lettera a);; e alla e) personale con mansioni prevalentemente di macchina e saltuariamente di coperta: - una divisa ogni trenta mesi in aggiunta a quanto stabilito alla precedente lettera c). 2) Personale a terra dei servizi lacuali e lagunari: a) uscieri: - una divisa all’annoall'anno; - un berretto all’annoall'anno; - un cappotto ogni cinque anni; - un impermeabile ogni cinque anni; b) fattorini di ufficio e portieri: - un berretto all’annoall'anno; c) operai dei cantieri e dei depositi: - un abito di lavoro all’annoall'anno. 3) Personale dei servizi lacuali: a) assistenti di agenzia (ai pontili): - una divisa all’annoall'anno; - un berretto all’annoall'anno; - un cappotto ogni quattro anni; - un Impermeabile ogni quattro anni; b) applicati di agenzia (ai pontili) e gestori: - un berretto all’annoall'anno; c) xxxxxxxx addetti agli scali e alle agenzie: delle - un abito da lavoro all’annoall'anno; - un copricapo con fiocco (calotta) all’annoall'anno; - un impermeabile ogni quattro anni o più anni a seconda delle condizioni di servizio aziendali; 4) Personale dei servizi lagunari: a) bigliettai e pontonieri: ogni dei - una divisa all’annoall'anno; - un berretto all’annoall'anno; - un cappotto o cappottino, a seconda della qualifica, ogni quattro anni; - un impermeabile o incerato ogni quattro anni, ad esclusione dei bigliettai di agenzia; b) carbonai: - una tuta ogni otto mesi; - un berretto all’annoall'anno; - un incerato con sud-ovest ogni quattro anni; - un paio di stivali di gomma ogni quattro anni; c) agenti addetti al lavaggio dei natanti: agli - un paio di stivali di gomma ogni quattro anni di aggiunta agli indumenti ad essi spettanti in base ai precedenti punti. La determinazione delle qualifiche cui spetta, in base al precedente comma, la fornitura del vestiario uniforme, è concordata aziendalmente. La spesa relativa al vestiario uniforme (tessuti e confezione) è sostenuta per il 70% dall’azienda dall'azienda e per il 30% dal personale, ad eccezione di quella relativa all’abito all'abito da lavoro di cui al punto 2), lettera c), che è sostenuta in parti uguali dall’azienda dall'azienda e dal personale, e di quella relativa al berretto di cui al pun- to punto 2, lettera b), e al punto 3), lettera b), che è a totale Carico dell’azienda. La scelta e l’acquisto delle stoffe e degli indumenti vari, costituenti l’uniforme vestiario, la confezione delle uniformi e le forniture inerenti, sono disposti dalla Direzione, previ accordi con la R.S.A. Agli impianti viene assegnata a cura e spese delle singole aziende, una adeguata dotazione di indu- menti speciali, quali cappotti incerati, cappelli sudovest, stivaloni di gomma, ecc., per essere dati in uso al personale, che, per le sue mansioni, deve restare esposto alle intemperie o compiere speciali la- vori. Ad ogni agente è data facoltà di conservare il trattamento di vestiario uniforme in atto presso la rispet- tiva azienda, qualora lo ritenga complessivamente più favorevole di quello previsto dal presente artico- lo. C) Il vestiario uniforme obbligatorio per il personale dei servizi automobilistici di linea extraurbani è costituito dai seguenti indumenti: a) autisti e bigliettai: - una divisa (giacca e pantaloni); - un berretto; - una giubba di pelle; - uno spolverino o due camicie od altro indumento sostitutivo; b) controllori: - un impermeabile in aggiunta a quanto stabilito alla lettera a). La spesa relativa al vestiario uniforme (tessuto e confezione) è ripartita come segue: - 70% a carico dell’azienda; - 30% a carico del personale. La durata degli indumenti è fissata come appresso: - un anno: divisa, berretto, spolverino o indumento sostitutivo; - quattro anni: impermeabile; - sei anni: giubba di pelle. La scelta è l’acquisto delle stoffe e degli indumenti vari costituenti la uniforme e le forniture inerenti, saranno disposti dalla Direzione, previ accordi con la R.S.A.. Agli impianti è assegnata, a cura e spese delle singole aziende, una adeguata dotazione di indumenti speciali, quali cappotti incerati,cappelli sudovest, stivaloni di gomma, ecc., per essere dati in uso al personale che, per le sue mansioni, deve stare esposto alle intemperie o compiere speciali lavori. Agli operai viene infine annualmente assegnata una tuta il cui costo è per il 50% a carico dell’azienda e per il 50% a carico dell’operaio. NOTA A VERBALElettera

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