VINCOLI NORMATIVI E DI ESERCIZIO FERROVIARIO, RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA, PROTEZIONE CANTIERI E GUARDIANIA. L’IMPRESA dichiara di conoscere ed ottemperare a tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalla autorità competenti in materia di LL.PP. o che abbiano, comunque, attinenza o siano applicabili nell’esecuzione dei lavori e delle provviste oggetto del presente contratto. L'IMPRESA assumerà pertanto la piena responsabilità per danni a persone e a cose della FER o di terzi per fatto dell'IMPRESA stessa e dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevata ed indenne FER da qualsiasi pretesa e molestia che al riguardo venisse mossa. L'IMPRESA dovrà, pertanto, provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale, idoneo alle necessità ed agli obblighi assunti e nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 del DM 145/2000. In ordine alla disciplina e buon ordine dei cantieri, valgono le disposizioni di cui all’art. 6 del DM 145/2000. E' altresì obbligo dell'IMPRESA adottare tutte le misure atte a garantire l'incolumità del personale comunque interessato alla esecuzione dell'oggetto del presente contratto e adempiere a tutte le prescrizioni delle autorità competenti riguardanti l'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, nonché i regolamenti ferroviari vigenti presso FER. L'IMPRESA è obbligata, prima della consegna dei lavori, a nominare un Direttore del cantiere ai sensi dell'art. 6 del DM 145/2000, il quale, con l'accettazione dell'incarico, assumerà solidalmente e disgiuntamente con l'IMPRESA stessa tutte le responsabilità civili e penali che per leggi e regolamenti fanno capo al Direttore del cantiere. Di tale nomina dovrà essere data formale comunicazione a FER. L'IMPRESA assume la responsabilità anche della custodia del cantiere e delle relative vie di accesso, con oneri a suo carico, fino al termine dei lavori e dei collaudi finali; pertanto l'IMPRESA non potrà richiedere alcun risarcimento a FER in caso di furto o di danneggiamento di attrezzi e materiali di sua proprietà presenti in cantiere. L'IMPRESA dovrà comunque permettere che, nel corso dell'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, personale di FER ed operai di altre ditte incaricate da FER possano accedere al cantiere anche per I'esecuzione di altre opere non oggetto del presente contratto, senza diritto a compensi od indennizzi suppletivi non potendo da ciò trarre motivo per ritardare iI completamento dei lavori. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 del DM 145/2000 in merito alla durata giornaliera dei lavori, l'IMPRESA assume anche la completa responsabilità di osservare gli orari di lavoro per le attività rumorose previsti dai Comuni interessati dall'oggetto del presente contratto, nonché di rispettare i livelli di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 1/3/1991, per cui se del caso dovrà munirsi dei necessari permessi in deroga. FER potrà concedere in uso all'IMPRESA magazzini chiusi e/o spazi scoperti adiacenti alle aree interessate dai lavori, per il deposito dei materiali da impiegare e degli attrezzi, previa sottoscrizione di apposita convenzione. L'eventuale uso dei citati spazi e magazzini cesserà con I' ultimazione dei lavori; gli stessi dovranno essere riconsegnati dall'IMPRESA con onere di rimessa in pristino. In ogni caso I'IMPRESA non potrà alterare lo stato dei luoghi. Le aree eventualmente concesse rientrano nei casi di cui al presente articolo e pertanto l'IMPRESA non potrà richiedere alcun risarcimento a FER in caso di furto o di danneggiamento di attrezzi e materiali di sua proprietà depositati nei locali o aree scoperte messi a disposizione.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
VINCOLI NORMATIVI E DI ESERCIZIO FERROVIARIO, RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA, PROTEZIONE CANTIERI E GUARDIANIA. L’IMPRESA dichiara di conoscere ed ottemperare a tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalla autorità competenti in materia di LL.PP. o che abbiano, comunque, attinenza o siano applicabili nell’esecuzione dei lavori e delle provviste oggetto del presente contratto. L'IMPRESA assumerà pertanto la piena responsabilità per danni a persone e a cose della FER o di terzi per fatto dell'IMPRESA stessa e dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevata ed indenne FER da qualsiasi pretesa e molestia che al riguardo venisse mossa. L'IMPRESA dovrà, pertanto, provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale, idoneo alle necessità ed agli obblighi assunti e nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 del DM 145/2000. In ordine alla disciplina e buon ordine dei cantieri, valgono le disposizioni di cui all’art. 6 del DM 145/2000. E' È altresì obbligo dell'IMPRESA adottare tutte le misure atte a garantire l'incolumità del personale comunque interessato alla esecuzione dell'oggetto del presente contratto e adempiere a tutte le prescrizioni delle autorità competenti riguardanti l'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, nonché i regolamenti ferroviari vigenti presso FER. L'IMPRESA è obbligata, prima della consegna dei lavori, a nominare un Direttore del cantiere ai sensi dell'art. 6 del DM 145/2000, il quale, con l'accettazione dell'incarico, assumerà solidalmente e disgiuntamente con l'IMPRESA stessa tutte le responsabilità civili e penali che per leggi e regolamenti fanno capo al Direttore del cantiere. Di tale nomina dovrà essere data formale comunicazione a FER. L'IMPRESA assume la responsabilità anche della custodia del cantiere e delle relative vie di accesso, con oneri a suo carico, fino al termine dei lavori e dei collaudi finali; pertanto l'IMPRESA non potrà richiedere alcun risarcimento a FER in caso di furto o di danneggiamento di attrezzi e materiali di sua proprietà presenti in cantiere. L'IMPRESA dovrà comunque permettere che, nel corso dell'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, personale di FER ed operai di altre ditte incaricate da FER possano accedere al cantiere anche per I'esecuzione di altre opere non oggetto del presente contratto, senza diritto a compensi od indennizzi suppletivi non potendo da ciò trarre motivo per ritardare iI completamento dei lavori. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 del DM 145/2000 in merito alla durata giornaliera dei lavori, l'IMPRESA assume anche la completa responsabilità di osservare gli orari di lavoro per le attività rumorose previsti dai Comuni interessati dall'oggetto del presente contratto, nonché di rispettare i livelli di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 1/3/1991, per cui se del caso dovrà munirsi dei necessari permessi in deroga. FER potrà concedere in uso all'IMPRESA magazzini chiusi e/o spazi scoperti adiacenti alle aree interessate dai lavori, per il deposito dei materiali da impiegare e degli attrezzi, previa sottoscrizione di apposita convenzione. L'eventuale uso dei citati spazi e magazzini cesserà con I' ultimazione I'ultimazione dei lavori; gli stessi dovranno essere riconsegnati dall'IMPRESA con onere di rimessa in pristino. In ogni caso I'IMPRESA non potrà alterare lo stato dei luoghi. Le aree eventualmente concesse rientrano nei casi di cui al presente articolo e pertanto l'IMPRESA non potrà richiedere alcun risarcimento a FER in caso di furto o di danneggiamento di attrezzi e materiali di sua proprietà depositati nei locali o aree scoperte messi a disposizione.
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Samples: Contratto Pubblico Di Lavori
VINCOLI NORMATIVI E DI ESERCIZIO FERROVIARIO, RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA, PROTEZIONE CANTIERI E GUARDIANIA. L’IMPRESA dichiara di conoscere ed ottemperare a tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalla autorità competenti in materia di LL.PP. o che abbiano, comunque, attinenza o siano applicabili nell’esecuzione dei lavori e delle provviste oggetto del presente contratto. L’IMPRESA dichiara, altresì, di essere perfettamente a conoscenza che se alcune attività dovessero essere espletate in costanza di esercizio ferroviario, di tale circostanza ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta; pertanto per le attività interferenti con la circolazione dei treni dovranno essere utilizzati gli intervalli d’orario diurni o preferibilmente notturni, non avendo comunque l’IMPRESA nulla da pretendere per qualsiasi evenienza riferibile a tale esercizio ferroviario ed alle manutenzioni ad esso connesse. Qualora si rendesse necessario, l’IMPRESA dovrà provvedere con propria mano d’opera alla protezione dei cantieri interferenti con l’esercizio ferroviario per mezzo di personale munito di apposita regolare abilitazione e autorizzato da FER. L’IMPRESA potrà richiedere personale di protezione dei cantieri a FER, la quale fatturerà le relative prestazioni secondo le tariffe orarie vigenti maggiorate del 15%. Qualora, per mancata osservazione da parte dell’IMPRESA di quanto al presente articolo, dovessero sorgere perturbazioni alla circolazione dei treni, ogni ritardo verrà convenzionalmente penalizzato in ragione di Euro 100,00 (cento/00) ogni cinque minuti indivisibili, salvo risarcimento del maggior danno eventualmente prodotto da dimostrarsi da parte di FER. L'IMPRESA assumerà pertanto la piena responsabilità per danni a persone e a cose della FER o di terzi per fatto dell'IMPRESA stessa e dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevata ed indenne FER da qualsiasi pretesa e molestia che al riguardo venisse mossa. L'IMPRESA dovrà, pertanto, provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale, idoneo alle necessità ed agli obblighi assunti e nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 del DM 145/2000Capitolato Generale. In ordine alla disciplina e buon ordine dei cantieri, valgono le disposizioni di cui all’art. 6 del DM 145/2000Capitolato Generale. E' altresì obbligo dell'IMPRESA adottare tutte le misure atte a garantire l'incolumità del personale comunque interessato alla esecuzione dell'oggetto del presente contratto e adempiere a tutte le prescrizioni delle autorità competenti riguardanti l'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, nonché i regolamenti ferroviari vigenti presso FER. L'IMPRESA è e' obbligata, prima della consegna dei lavori, a nominare un Direttore del cantiere ai sensi dell'art. 6 del DM 145/2000Capitolato Generale, il quale, con l'accettazione dell'incarico, assumerà solidalmente e disgiuntamente con l'IMPRESA stessa tutte le responsabilità civili e penali che per leggi e regolamenti fanno capo al Direttore del cantiere. Di tale nomina dovrà essere data formale comunicazione a FER. L'IMPRESA assume la responsabilità anche della custodia del cantiere e delle relative vie di accesso, con oneri a suo carico, fino al termine dei lavori e dei collaudi finali; pertanto l'IMPRESA non potrà richiedere alcun risarcimento a FER in caso di furto o di danneggiamento di attrezzi e materiali di sua proprietà presenti in cantiere. L'IMPRESA dovrà comunque permettere che, nel corso dell'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, personale di FER ed operai di altre ditte incaricate da FER possano accedere al cantiere anche per I'esecuzione di altre opere non oggetto del presente contratto, senza diritto a compensi od indennizzi suppletivi non potendo da ciò trarre motivo per ritardare iI completamento dei lavori. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 del DM 145/2000 Capitolato Generale in merito alla durata giornaliera dei lavori, l'IMPRESA assume anche la completa responsabilità di osservare gli orari di lavoro per le attività rumorose previsti dai Comuni interessati dall'oggetto del presente contratto, nonché di rispettare i livelli di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 1/3/19911/3/1991 e s.m.i., per cui se del caso dovrà munirsi a sua cura e spese dei necessari permessi in deroga. FER potrà concedere in uso all'IMPRESA magazzini chiusi e/o spazi scoperti adiacenti alle aree interessate dai lavori, per il deposito dei materiali da impiegare e degli attrezzi, previa sottoscrizione di apposita convenzioneapposito atto fra le Parti. L'eventuale uso dei citati spazi e magazzini cesserà con I' ultimazione I'ultimazione dei lavori; gli stessi dovranno essere riconsegnati dall'IMPRESA con onere di rimessa in pristino. In ogni caso I'IMPRESA non potrà alterare lo stato dei luoghi. Le aree eventualmente concesse rientrano nei casi di cui al presente articolo e pertanto l'IMPRESA non potrà richiedere alcun risarcimento a FER in caso di furto o di danneggiamento di attrezzi e materiali di sua proprietà depositati nei locali o aree scoperte messi a disposizione.
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Samples: Construction Contract