GARA 7219328
GARA 7219328
ACCORDO QUADRO
CIG MASTER 765162725A
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE, POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DELLE LINEE FERROVIARIE REGIONALI FER -TRIENNIO 2018-2020
In Ferrara, nella sede legale di Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. in xxx Xxxx Xxxxxx xx
00, 00000 Xxxxxxx con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza dl legge a norma dell'art. 1372 c.c.,
tra
la Società FERROVIE XXXXXX XXXXXXX s.r.l., in seguito indicata per brevità FER, con sede legale in Ferrara, xxx Xxxx Xxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxx, codice fiscale e partita I.V.A. 02080471200, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede di FER;
e
l'impresa con sede legale a in via n. , codice fiscale e partita I.V.A. , in seguito indicata per brevità IMPRESA, rappresentata nel presente atto dal Sig. , nato a , il , in qualità di , come risulta dalla documentazione allegata.
PREMESSO CHE:
con Determina del Direttore Generale di FER n° del è stato, fra l’altro, autorizzato l'avvio delle procedure finalizzate alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la manutenzione, potenziamento e ampliamento degli impianti di segnalamento delle linee ferroviarie regionali
FER;
Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx srl ha pertanto esperito procedura di gara n. 7219328, di cui al Bando di Gara pubblicato sul profilo del committente FER alla pagina “Bandi e Gare”;
a seguito di espletamento della procedura di cui sopra, sono risultate aggiudicatarie le seguenti imprese, come da Determina di aggiudicazione del Direttore Generale di FER n° del :
1. , C.F. e partita I.V.A. ;
2. , C.F. e partita I.V.A. ;
3. , C.F. e partita I.V.A. ;
l’affidamento dei contratti applicativi avverrà previa apertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro, secondo quanto stabilito dall’art. 54, comma 5 D.Lgs. 50/2016;
l'IMPRESA ha prodotto le garanzie e coperture assicurative richieste nei termini e con le modalità previste della normativa vigente in materia;
l'IMPRESA è in possesso dei requisiti previsti della normativa vigente in merito ai contratti pubblici.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto il Capitolato Speciale Prestazionale e i relativi collegati e tutti gli altri documenti e/o elaborati posti da FER a base della procedura di gara n. 7219328. Il presente contratto viene sottoscritto in conformità a quanto contenuto nelle “Condizioni Generali di
Contratto di Appalto di lavori nei settori speciali di FER - FERROVIE XXXXXX XXXXXXX SRL” adottate con DET. DG 002/16 del 07/01/2016 e che l’Appaltatore, in fase di partecipazione alla procedura, ha dichiarato di conoscere ed accettare di seguito più semplicemente “Condizioni Generali di Contratto” ovvero “CGC”; Tutti i suddetti documenti e/o elaborati, sebbene non allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e l'IMPRESA dichiara di ben conoscerli ed accettarli senza obiezione o riserva alcuna.
Sono, inoltre, parte integrante del presente contratto la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica e le dichiarazioni ad esse allegate presentate dall'IMPRESA in sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del contratto.
Di seguito, si assumono, per brevità, le definizioni seguenti: "D.Lgs 50/16": Codice dei contratti pubblici.
"Regolamento": Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 0000, x. 000.
XXX: “Capitolato Speciale d'appalto” come da documenti di gara.
"Capitolato Generale": Decreto Ministero LP 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
“Accordo Quadro”: l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
“Contratto applicativo/Ordinativo applicativo”: contratto attuativo dell’accordo quadro, che, nel rispetto delle clausole generali fissate dallo stesso, ne definisce le
specifiche condizioni e modalità di esecuzione, con riferimento a uno o più cantieri. “Luogo di esecuzione”: superficie opportunamente recintata ed attrezzata per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto applicativo. L’ubicazione del luogo di esecuzione corrisponderà convenzionalmente alla progressiva chilometrica della località di servizio in cui lo stesso si svolga, così come rilevabile dal fascicolo linea. Laddove il luogo di esecuzione non ricada all’interno di alcuna località di servizio, sarà preso in considerazione il cippo chilometrico più vicino. Laddove un contratto applicativo preveda un cantiere con più luoghi di esecuzione verrà considerato luogo d’esecuzione quello con un importo opere maggiore.
“Cantiere”: area di lavoro istituita nel luogo o nei luoghi di esecuzione dei lavori oggetto del contratto applicativo.
“Intervento puntuali”: particolare tipologia di lavoro che richiede celerità di intervento (tempi di esecuzione entro la giornata).
“coefficiente economico di disagio”: coefficiente riconosciuto all’Appaltatore quale maggiorazione di importo contrattuale, per contratti applicativi le cui peculiarità comportano particolari diseconomie nell’esecuzione.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il presente Accordo, FER si impegna ad affidare alle condizioni contenute nell’Accordo medesimo e negli atti in esso richiamati e/o ad esso allegati, all’Impresa, che accetta e si impegna sin d’ora ad eseguire, l’esecuzione in appalto dei lavori relativi agli interventi per la manutenzione, potenziamento ed ampliamento degli impianti di segnalamento delle linee ferroviarie regionali FER, affidati mediante stipulazione di successivi contratti applicativi.
Gli interventi/attività da eseguire nell’ambito del presente Accordo riguardano sia interventi di manutenzione programmata, sia interventi di manutenzione non
programmati di natura ordinaria od eccezionale.
Tutti gli interventi saranno affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore attraverso appositi Ordinativi Applicativi. Il numero massimo di contratti applicativi stipulabili contestualmente è pari a , così come offerto dall’Impresa in sede di gara.
La realizzazione esecutiva relativa ad uno specifico intervento, da redigere sulla base del relativo Ordinativo Applicativo, dovrà essere sviluppata in conformità ai rispettivi progetti di FER, nel rispetto delle prescrizioni e delle specifiche tecniche, dei capitolati speciali e della documentazione elencata al successivo art. 40 e alle CGC e dovrà essere composta oltre che dai documenti indicati all’art.33 del D.P.R. 207/10, dagli elaborati progettuali che all’uopo saranno indicati da FER stessa nei singoli Ordinativi Applicativi. L’esecuzione dei lavori, potrà prescindere, se ritenuto opportuno da FER, dalla redazione ed approvazione del progetto esecutivo.
Gli interventi su citati, siano essi da eseguire nelle stazioni o lungo linea, anche non raggiungibili con i normali mezzi stradali, consistono principalmente, nella realizzazione, per i diversi settori, di:
Settore IS
Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione ed ampliamento dei sistemi e delle apparecchiature degli impianti di Sicurezza e Segnalamento, compreso:
- rimozione e posa di cavi;
- realizzazione di canalizzazioni in cunicolo, tubo o canaletta per il contenimento dei cavi;
- realizzazione o risanamento blocchi di fondazione segnali;
- realizzazione o risanamento garitte del B.A., dei P.L. Aut., degli impianti RTB;
- fornitura in opera di portali IS;
- adeguamento/posa sostegni segnali;
- realizzazione/manutenzione barre collettrici delle messe a terra;
- posa in opera degli impianti RTB
- adeguamento impianti di messa a terra IS;
- posa casse induttive e costruzione dei basamenti relativi;
- rimozione e posa apparati CdB, Boe, enti di piazzale in genere;
- realizzazione/manutenzione protezioni in c.l.s. per casse di manovra;
- sostituzione casse di xxxxxxx xxxxxxxx e PL;
- adeguamento impianti RED;
- modifiche e adeguamenti circuitali di impianti IS in esercizio di modesta entità;
- modifiche ai quadri luminosi.
Settore TLC
- Lavori di giunzione, terminazione, derivazione su cavi TLC di qualsiasi natura (rame o fibra) in qualunque modalità di posa;
- ricerca guasti su cavi TLC di qualsiasi natura (rame o fibra) in qualunque modalità di posa;
- realizzazione di canalizzazioni in cunicolo, tubo, canaletta o fune portante per il contenimento o sostegno dei cavi;
- posa in opera di cavi TLC in canalizzazioni interrate, in tubazione di qualsiasi tipo, a raso in cunicoli di qualsiasi dimensione, in pozzetti, in canalizzazioni esterne e/o interne, su funi portanti e di fissaggio ed ogni altra struttura atta a sostenere e canalizzare cavi;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di armadi telefonici, compresi i lavori elettrici di qualsiasi genere per dare piena funzionalità agli equipaggiamenti
installati, nonché di armadi terminazione cavi F.O. con e senza apparecchiature di tipo N3 e tipologie derivate;
- esecuzione di basamenti per piantane T.T.;
- fornitura in opera di piantane;
- riparazione, ampliamento di centralini telefonici multilinee
- riparazione, ampliamento di sistemi telefonici selettivi a servizio della circolazione di qualsiasi tipologia (analogica e digitale) e di qualsiasi costruttore compresi i lavori di bilanciamento, amplificazione, misure e tarature nonché la configurazione e l’aggiornamento SW;
- riparazione, ampliamento di sistemi di trasmissione numerici di qualsiasi tipologia e composizione al servizio di impianti TLC;
- riparazione, ampliamento di reti dati di tipo WAN/MAN/LAN di qualsiasi tipologia e composizione al servizio di impianti TLC;
- riparazione, ampliamento di impianti TV-PL, videosorveglianza, antintrusione e controllo accessi;
- riparazione, ampliamento di impianti di registrazione audio di qualsiasi tipologia (analogica e digitale) e di qualsiasi costruttore/fornitore;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle componenti accessorie e di piazzale tra cui shelter, antenne, pali ed equipaggiamenti meccanici ed elettrici degli impianti GSMR;
- riparazione, ampliamento di impianti di Radio Propagazione in Galleria di qualsiasi costruttore e comunque equipaggiato compreso cavi radianti, cavi fessurati di RF e relativi attacchi e sospensioni di qualsiasi natura;
Settore IAP
- riparazione, ampliamento o manutenzione straordinaria di impianti elettrici per
sistema di IAP (linea guida RFI-TEC-LG-002-A) per qualsiasi classe di impianto,
- riparazione, ampliamento o manutenzione straordinaria di rete dati MAN/LAN a servizio del sistema IAP comprensivo del cablaggio strutturato;
- riparazione, ampliamento o manutenzione straordinaria di Centrali di Diffusione Sonora da ATPS e/o da Rack comprensivo dei diffusori e relativi cablaggi;
- riparazione, ampliamento o manutenzione straordinaria degli impianti relativi alle periferiche video IAP (Tabelloni A/P; Teleindicatori );
- riparazione, ampliamento o manutenzione straordinaria di tutto l’HW informatico a servizio dei sistemi IAP tra cui Armadio IAP comprensivo di tutti i dispositivi informatici a servizio dei sistemi;
Xxxxxxx Xxxx e Forza Motrice
- esecuzione di impianti LFM nei fabbricati, nelle cabine elettriche, nei Depositi ed annessi fabbricati e pertinenze, nelle stazioni e nelle fermate, nonché nelle aree di giurisdizione di FER;
- posa in opera di tubazioni e canalette di cemento o vetroresina e dei relativi
cavi BT e MT e nell'adeguamento delle esistenti canalette e cavi, o posa di cavi nelle canalette o cunicoli esistenti;
- fornitura in opera di quadri elettrici MT e BT completi di apparecchiature di comando, sezionamento e segnalamento, compresi gli allacciamenti e la realizzazione dei collegamenti di terra;
- lavori accessori e di completamento che pur non essendo qui specificati, si renderanno necessari per ultimare a regola d’arte i lavori della presente Convenzione;
- fornitura in opera di sistemi per il riscaldamento elettrico dei deviatoi e loro alimentazione;
- adeguamento degli impianti esistenti alle linee guida LF 603 riguardante la supervisione ed il controllo degli impianti LFM e degli impianti di riscaldamento elettrico dei deviatoi;
- manutenzione straordinaria agli impianti per il riscaldamento elettrico dei deviatoi ubicati nelle stazioni;
Rientra inoltre nell’oggetto dell’Accordo ogni altro intervento occorrente per rendere i Sistemi Tecnologici perfettamente mantenuti nonché ogni tipo di attività occorrente per l’acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi.
FER si riserva, in ogni caso, la facoltà di affidare a suo insindacabile giudizio e per qualunque tipologia di intervento lavori e forniture in opera dello stesso genere anche ad altre imprese, senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.
L’Appaltatore è altresì obbligato ad apprestare un’organizzazione di cantiere (maestranze, mezzi d’opera ecc.) idonea a garantire, l’esecuzione contemporanea di almeno n. 3 (tre) Ordinativi Applicativi per interventi/attività di cui al precedente elenco con il risultato di una complessiva e unitaria realizzazione, a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le prescrizioni dell’Accordo medesimo e degli atti in esso richiamati e/o ad esso allegati, nonché dei relativi Ordinativi Applicativi.
L’Appaltatore risponderà verso FER del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori o difetti dei materiali, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per FER, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio ferroviario, qualora anche indirettamente interessato.
La mancata sottoscrizione anche di un solo Ordinativo Applicativo per fatto dell’Appaltatore o l’inadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna dei lavori relativi ai singoli Ordinativi Applicativi danno facoltà a FER di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del cc, salvo il risarcimento del maggior danno.
Sempre mediante la stipulazione di Ordinativi Applicativi potranno essere ordinati all’Appaltatore lavori che FER qualificherà nell’Ordinativo Applicativo stesso come rientranti nella fattispecie di cui all’art.100 punto 6 del D.Lgs. 81/2008, e ciò ferme restando le condizioni stabilite con il presente Accordo (pertanto, senza modificazione dei corrispettivi e senza alcun diritto al riconoscimento di maggiori spese o indennizzi). L’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire con l’immediatezza richiesta gli interventi in parola.
ART. 3 – INTERVENTI ECCEZIONALI IN CASO DI URGENZA
L’aggiudicatario fornirà un servizio eccezionale per interventi urgenti non programmati: il RUP provvederà, anche telefonicamente o via mail, a contattare l’impresa, affinché questa intervenga nelle successive 24 ore (salvo diversamente offerto dall’aggiudicatario in sede di gara) a ripristinare lo stato quo ante.
L’importo minimo per il singolo intervento in urgenza non potrà essere inferiore a € 500,00 (IVA esclusa). Il Direttore lavori non potrà comandare lavori in urgenza superiori a 6 giornate uomo ovvero di importo superiore a euro 20.000,00.
Per ciascuna ora indivisibile di ritardo, e dunque oltre l’ottava ora successiva l’ordine di FER, sarà applicata una penale pari a 100,00 €/h, fermo restando il risarcimento dell’ulteriore danno (ivi compresi i costi di interruzione linea).
ART. 4 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La durata massima dell’accordo quadro è di un anno dalla stipulazione del primo applicativo, rinnovabile a parità di condizioni di anno in anno, per un massimo di
due volte.
ART. 5 - SUBAPPALTO
II subappalto dei lavori è ammesso nei limiti ed alle condizioni fissate dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici. L’affidatario ha dichiarato d’intenzione di subappaltare le opere ricadenti nella categoria
, ai seguenti soggetti:
1. ;
2. ;
3. .
ART. 6 - IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo massimo complessivo del presente contratto ammonta a € 1.800.000,00 unmilioneottocentiomila/00) oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, già al netto del ribasso del % praticato nell’offerta dall’Appaltatore del contratto, così meglio di seguito precisato:
• Importo massimo per la prima annualità: € 600.000,00
• Importo massimo prima opzione (12 mesi): € 600.000,00
• Importo massimo seconda opzione (12 mesi): € 600.000,00.
Le opzioni saranno esercitabili a insindacabile giudizio di FER allo scadere di ciascuna annualità, ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto (ferma restando impregiudicata la facoltà di FER di esercitare quanto previsto dall’ art 106 comma 12 Dlgs 50/2016).
L’IMPRESA, anche in riferimento al successivo art. “CONFRONTO COMPETITIVO”, riconosce che la sottoscrizione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo FER ad affidare contratti applicativi ovvero ad avviare confronto competitivo, pertanto l'Operatore Economico non potrà pretendere
alcunché, al di là del compenso per l'esecuzione degli Appalti Specifici eventualmente affidati.
ART. 7 – OPZIONE CONTRATTUALE
Entro 12 (mesi) dalla data della stipula del primo applicativo, ovvero al raggiungimento dell’importo previsto per tale durata, FER potrà, a proprio insindacabile giudizio, esercitare opzione a parità di condizioni per una parte aggiuntiva e del tutto eventuale. Tale opzione sarà esercitabile per un massimo di due volte.
Per l’esercizio dell’opzione, FER dovrà inviare all’AFFIDATARIA entro il termine sopra indicato una comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R. e/o Posta Elettronica Certificata, con la quale dichiarerà la volontà di esercitare il diritto di opzione. L’AFFIDATARIA è tenuta ad eseguire le prestazioni oggetto di opzione applicando all’importo fissato a base di gara lo sconto offerto.
ART. 8 – SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO
Il presente accordo è sottoscritto, come noto all’IMPRESA, anche con altri Operatori Economici risultati aggiudicatari della procedura di gara.
L’affidamento dei successivi Contratti Applicativi avverrà previo confronto competitivo, con richiesta di offerta da parte del RUP.
Summenzionata richiesta di offerta sarà corredata dal progetto esecutivo delle opere che si intende appaltare ed indicherà tempi e modi di presentazione delle offerte.
La valutazione delle offerte in questa fase avverrà sulla base dei criteri elencati nell’elaborato posto a base di gara denominato “Sistema di Valutazione per l’affidamento dei Contratti Applicativi”.
Risulterà aggiudicatario del contratto applicativo l’IMPRESA che otterrà il
punteggio maggiore quale somma del punteggio ottenuto in fase di Accordo Quadro (C(AQ)) (così come valutato in funzione dell’elaborato denominato “Sistema di Valutazione per l’affidamento dell’accordo Quadro”) con il punteggio ottenuto nella fase di aggiudicazione del singolo contratto applicativo (C(CA)), secondo la formula:
C(tot) = (C(AQ)) + (C(CA))
dove:
C(tot) = indice di valutazione dell’offerta complessiva a seguito di entrambe le fasi “Accordo Quadro” “Confronto Competitivo” [punteggio complessivo attribuito]; (C(AQ)) = punteggio attribuito nella fase “Accordo Quadro”;
(C(CA))= punteggio attribuito nella fase “Confronto Competitivo”.
Alla procedura sopra rappresentata fanno eccezione gli interventi in urgenza che saranno affidati a rotazione, partendo dall’aggiudicatario che ha ottenuto in gara il punteggio più alto.
ART. 9 – TARIFFE TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’appalto sarà contabilizzato a MISURA, con il ribasso offerto applicato all’ultima edizione disponibile dei seguenti tariffari di prezzo RFI:
- TARIFFE DEI PREZZI RFI MO;
- TARIFFE DEI PREZZI RFI OM;
- TARIFFE DEI PREZZI RFI SS;
- TARIFFE DEI PREZZI RFI SB;
- TARIFFE DEI PREZZI RFI EI;
- TARIFFE DEI PREZZI RFI MS;
- TARIFFE DEI PREZZI RFI IP;
- TARIFFE DEI PREZZI RFI IT;
- TARIFFE DEI PREZZI RFI TC;
- TARIFFE DEI PREZZI RFI OS.
CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALI A CATEGORICO FS (TARIFFARIO MaCeP)
Il corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale a categorico FS sarà quantificato applicando la percentuale di ribasso offerta in sede gara pari a % alle fatture di acquisto del materiale fornito, maggiorate dell’8% di utile d’impresa e del 10% di spese generali. In formule:
If = (F-r) *1.08 * 1.1
Dove:
If = corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale a categorico FS; F = fatture di acquisto del materiale;
r = ribasso offerta in sede gara pari a % FER emetterà ordinativo/applicativo con il dettaglio di:
1. Eventuale importo delle prestazioni progettuali
2. importo delle lavorazioni assoggettate a ribasso da eseguire (con indicazione della relativa categoria) e relativo coefficiente economico di disagio;
3. oneri per la sicurezza sottratti al ribasso;
4. luogo/hi d’esecuzione;
5. giorno di consegna cantiere;
6. tempi d’esecuzione;
7. eventuale codice progetto;
8. nominativo del RUP (in fase esecuzione), Direttore Lavori e CSE;
9. CUP e CIG derivato;
10. Coefficienti economici di disagio (se applicabili);
11. Eventuali altre specifiche tecniche/ambientali.
Per ciascun Ordinativo Applicativo relativo ad interventi a misura saranno emessi Stati di Avanzamento Lavori Unico, secondo limiti di importo o scadenze temporali definite nell’Ordinativo stesso in funzione anche dell’importo contrattuale, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni previste dall’ordinativo.
Per eventuali cantieri con importo opere superiore a euro 200.000,00 ovvero tempi di realizzazione superiori a 12 mesi, previa richiesta dell’IMPRESA, potranno essere previsti, ad insindacabile giudizio del RUP, stadi di avanzamento lavori per importi opere eseguite superiori al 30%.
Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra.
A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà un unico Certificato di Pagamento.
AVVERTENZE GENERALI ALLE TARIFFE DEI PREZZI
Tutti gli interventi, da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo, saranno descritti nei singoli Ordinativi Applicativi e dettagliati nei rispettivi eventuali elaborati progettuali.
Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun Ordinativo Applicativo, oltre agli elaborati progettuali già menzionati, i capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente
Accordo, ai quali l’Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.
Tutte le voci di tariffa si intendono modificate nella metodologia di esecuzione dei lavori, nonché dei materiali utilizzati, secondo quanto prescritto dalle norme in vigore alla data di stipula del presente Accordo, senza che i relativi prezzi abbiano a subire variazioni, restando quindi invariati così come indicato nelle singole voci. Anche se eventualmente previsti nelle singole voci della tariffa contrattuale, non si potranno in nessun caso impiegare materiali contenenti amianto, nonché wollastonite, con obbligo assoluto di utilizzare prodotti sostitutivi adeguati sia sotto il profilo tecnico-funzionale sia igienico-sanitario senza alcuna variazione dei prezzi delle singole voci di tariffa.
Per gli interventi che comprendono la costruzione o la modifica di impianti soggetti all’applicazione del D.M. n. 37 del 2008, sono a carico dell’Appaltatore, con oneri compresi e compensati nei prezzi di tariffa, gli adempimenti relativi alla progettazione ed alla dichiarazione di conformità. La Dichiarazione di Conformità dovrà essere fornita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori di ogni singolo Contratto Applicativo. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione di detta documentazione, all’Appaltatore verrà applicata la penale prevista nel separato atto Xxxxxxxx Xxxxxx.
Per le tariffe sopracitate, si stabilisce che la priorità di applicazione per specializzazione, è data dall’ordine con le quali le tariffe sono su elencate; solo nel caso di lavori di ordinaria manutenzione la tariffa dei prezzi “MO”, avrà priorità rispetto a tutte le altre.
Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A.
ART. 10 – COEFFICIENTE ECONOMICO DI DISAGIO
In caso di contratti applicativi le cui peculiarità comportano particolari diseconomie nell’esecuzione, sarà riconosciuto all’Appaltatore un coefficiente economico di disagio, quale maggiorazione di importo contrattuale.
Tale coefficiente sarà applicato all’importo del contratto applicativo al netto del ribasso offerto in sede di gara. L’importo del contratto applicativo sarà quindi calcolato secondo la seguente formula:
L’eventuale diritto al riconoscimento di più di un coefficiente di disagio comporterà la
somma di tutti i coefficienti a cui si ha diritto.
Ic = (B – r) * (k+j) ovvero Ic = (B – r) * (k+i)
Dove: Ic= Importo contrattuale; B= base gara;
r= ribasso d’asta;
k;j;i = coefficiente economico di disagio.
I coefficienti economici di disagio saranno riconosciuti per le seguenti motivazioni:
- Disagio per un cantiere con più luoghi di esecuzione e una distanza tra questi superiore a 15 km (k): tale condizione comporterà l’applicazione di un coefficiente pari a , così come offerto in sede di gara;
- Importo contrattuale dell’applicativo inferiore a € 25.000,00 (i): tale condizione comporterà l’applicazione di un coefficiente pari a , così come offerto in sede di gara (coefficiente riconosciuto alternativamente al successivo coefficiente j);
- Importo contrattuale dell’applicativo inferiore a € 50.000,00 (j): tale condizione comporterà l’applicazione di un coefficiente pari a , così come offerto in sede di gara (coefficiente riconosciuto alternativamente al precedente coefficiente i);
ART. 11 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/16 è prevista per ciascun ordinativo/applicativo una anticipazione del 20% dei 4/5 dell’importo principale del presente contratto da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori previa richiesta scritta.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.
L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.
L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.”
ART. 12 – GARANZIA DEI PRODOTTI
L’Impresa deve fornire una garanzia pari a due anni, fatto salvo quanto eventualmente presentato in sede di offerta dall’Impresa, per tutti i prodotti utilizzati per l’espletamento dei lavori oggetto di contratto.
ART. 13 – PREZZI
Per tutta la durata del contratto sono previste clausole di revisione prezzi, ovvero indicizzazioni, unicamente a seguito di emissione di nuove edizioni di Tariffari RFI, previa ricezione di apposita richiesta scritta, a mezzo PEC, da parte dell’Appaltatore.
ART. 14 — CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO
L’eventuale cessione del corrispettivo del presente appalto non è ammessa ai sensi dell’art. 8 delle CGC.
ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/16 pari al 10% dell’importo del primo anno dell’accordo quadro (euro 600.000,00), ed eventualmente rinnovata in caso di esercizio delle opzioni contrattuali, è costituita mediante sulla base di quanto disposto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in tutti i casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l’IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l’esecuzione del contratto.
Nella garanzia fideiussoria è espressamente riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di FER, nonché che è escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
Nella garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER, secondo quanto di seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che I’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio non comporta l’inefficacia della garanzia.
La cauzione verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA al termine del periodo di garanzia a previa verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. Lo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione.
ART. 16 - POLIZZA ASSICURATIVA
Polizza assicurativa, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/16 (con importo della somma assicurata pari all’importo posto a base di gara) è stata
stipulata dall’IMPRESA mediante con i seguenti
massimali: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo contrattuale e con una estensione di garanzia di pari importo a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Essendo previsto un periodo di garanzia, all’emissione del certificato di regolare esecuzione I’IMPRESA si impegna, ai sensi dell’art. 125, comma 3 del Regolamento, a sostituire le sopra menzionate polizze con apposita polizza che tenga indenne FER da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
ART. 17 - PENALI
La penale giornaliera da applicare in caso di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali è pari all’uno per mille del valore del contratto, fermo restando, comunque, il limite massimo complessivo del 10% di cui all’art. 145, c. 3 del Regolamento.
In ogni caso, FER potrà richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, ai
sensi di quanto previsto all’art. 1223 del Codice Civile, eccedenti il 10% del valore del contratto di cui al capoverso che precede.
Qualora dovessero sorgere perturbazioni alla circolazione dei treni, ogni ritardo verrà convenzionalmente penalizzato in ragione di Euro 100 (cento) ogni 5 minuti indivisibili, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente prodotto, da dimostrarsi da parte di F.E.R.
L’importo complessivo delle penali sarà trattenuto direttamente in occasione della emissione del titolo di spesa a saldo o nel primo stato di avanzamento utile, qualora la Direzione Lavori preveda che la capienza nel titolo di spesa a saldo non sia sufficiente.
ART. 18 – AVANZAMENTO DEI LAVORI
Qualora durante l’esecuzione degli interventi dovesse rilevarsi un ritardo rispetto al cronoprogramma, la Direzione Lavori richiederà all’IMPRESA di aggiornare il cronoprogramma stesso in modo da recuperare il ritardo rilevato, riferendo tempestivamente al Responsabile del Procedimento.
Tale evenienza non sarà motivo di giustificazione per richieste di proroga. In caso di recidiva si applicherà quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs 50/16. ART. 19 – PREMIO DI ACCELERAZIONE
Non è previsto alcun premio di accelerazione.
ART. 20 - VARIAZIONI AL PROGETTO
È affidata all’IMPRESA l’elaborazione e lo sviluppo della progettazione di dettaglio e di ogni altra documentazione funzionale alla realizzazione delle opere, così come tutti gli eventuali rilievi di cantiere che a tal fine si rendessero necessari.
L’IMPRESA dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, sia generali sia particolari, che possono aver influito sulla determinazione
dell’offerta anche in relazione al reperimento delle aree per l’installazione degli impianti di cantiere, nonché di aver attentamente esaminato ed accettato, una per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa.
L’adozione delle migliorie proposte dall’IMPRESA è subordinato all’adeguato sviluppo progettuale, da eseguirsi a completa cura e spese da parte della stessa IMPRESA, ed alla preventiva approvazione da FER.
E’ affidata all’IMPRESA la redazione degli as built da consegnarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
Tutto ciò premesso, nessuna variante al progetto complessivo dell’oggetto del presente contratto potrà essere considerata necessaria ed eseguita senza specifico ordine della FER, e quindi nessuna indennità potrà essere richiesta dall’IMPRESA a tale titolo.
In caso di variante, ove si rendesse necessario stabilire nuovi prezzi, questi saranno determinati in conformità all’ art 106 del DLgs 50/2016, a fronte di un’analisi delle voci prezzo redatta dall’ IMPRESA e approvata dal Rup. Il nuovo prezzo sarà determinato al netto del ribasso presentato in sede d'offerta e quantificato sulla base di listini ufficiali.
In ogni caso I’IMPRESA non potrà eseguire varianti, aggiunte o diminuzioni ai lavori appaltati senza ordine o benestare scritto della Direzione Lavori o del Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze.
FER si riserva, in sede esecutiva, di introdurre varianti nell’esecuzione dei lavori in aumento o diminuzione, entro il limite di un quinto in più o in meno dell’importo di cui all’art. 3 del presente contratto, e l’IMPRESA avrà l’obbligo di assoggettarvisi alle medesime condizioni del contratto.
Nulla sarà dovuto all’IMPRESA qualora la stessa esegua di sua iniziativa lavori non
contemplati nel presente contratto e nei suoi allegati.
ART. 21 – CONDOTTA DEI LAVORI
L’IMPRESA dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale, idoneo alle necessità ed agli obblighi assunti con il presente atto, ed alla programmazione dei lavori e a quanto previsto nel Capitolato Speciale Prestazionale.
ART. 22 - ATTREZZATURE E MACCHINARI
Tutti i macchinari e l’attrezzatura e quanto altro occorrente alla buona esecuzione dei lavori sarà fornito dell’IMPRESA.
Il trasporto di tutti i macchinari ed attrezzature circolanti su binario fino al
cantiere di lavoro o in una stazione FER dovrà essere effettuato a cura e spese della stessa IMPRESA, senza diritto a compensi o indennizzi suppletivi, essendosi di questo onere tenuto conto nel prezzo dell'appalto, né da ciò l’IMPRESA potrà trarre motivo per ritardare il compimento dei lavori.
L’IMPRESA stessa dovrà provvedere, ad esclusiva sua cura e spese, alla manutenzione, alle riparazioni, al trasporto, alla custodia dei propri macchinari ed attrezzi ed alla fornitura di quanto altro fosse necessario per il loro impiego.
ART. 23 - AUTORIZZAZIONI
Sono a carico dell’IMPRESA le spese e gli adempimenti per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’inizio e l’esecuzione dei lavori, in base a norme di legge o regolamentari, da richiedere agli organi di vigilanza competenti in base al tipo di lavoro da eseguire.
ART. 24 - VINCOLI NORMATIVI E DI ESERCIZIO FERROVIARIO, RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA, PROTEZIONE CANTIERI E GUARDIANIA
L’IMPRESA dichiara di conoscere ed ottemperare a tutte le leggi, regolamenti e
prescrizioni emanate dalla autorità competenti in materia di LL.PP. o che abbiano, comunque, attinenza o siano applicabili nell’esecuzione dei lavori e delle provviste oggetto del presente contratto.
L'IMPRESA assumerà pertanto la piena responsabilità per danni a persone e a cose della FER o di terzi per fatto dell'IMPRESA stessa e dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevata ed indenne FER da qualsiasi pretesa e molestia che al riguardo venisse mossa.
L'IMPRESA dovrà, pertanto, provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale, idoneo alle necessità ed agli obblighi assunti e nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 del DM 145/2000.
In ordine alla disciplina e buon ordine dei cantieri, valgono le disposizioni di cui all’art. 6 del DM 145/2000.
E' altresì obbligo dell'IMPRESA adottare tutte le misure atte a garantire l'incolumità del personale comunque interessato alla esecuzione dell'oggetto del presente contratto e adempiere a tutte le prescrizioni delle autorità competenti riguardanti l'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, nonché i regolamenti ferroviari vigenti presso FER.
L'IMPRESA è obbligata, prima della consegna dei lavori, a nominare un Direttore del cantiere ai sensi dell'art. 6 del DM 145/2000, il quale, con l'accettazione dell'incarico, assumerà solidalmente e disgiuntamente con l'IMPRESA stessa tutte le responsabilità civili e penali che per leggi e regolamenti fanno capo al Direttore del cantiere. Di tale nomina dovrà essere data formale comunicazione a FER. L'IMPRESA assume la responsabilità anche della custodia del cantiere e delle relative vie di accesso, con oneri a suo carico, fino al termine dei lavori e dei collaudi finali; pertanto l'IMPRESA non potrà richiedere alcun risarcimento a FER
in caso di furto o di danneggiamento di attrezzi e materiali di sua proprietà presenti in cantiere.
L'IMPRESA dovrà comunque permettere che, nel corso dell'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, personale di FER ed operai di altre ditte incaricate da FER possano accedere al cantiere anche per I'esecuzione di altre opere non oggetto del presente contratto, senza diritto a compensi od indennizzi suppletivi non potendo da ciò trarre motivo per ritardare iI completamento dei lavori.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 del DM 145/2000 in merito alla durata giornaliera dei lavori, l'IMPRESA assume anche la completa responsabilità di osservare gli orari di lavoro per le attività rumorose previsti dai Comuni interessati dall'oggetto del presente contratto, nonché di rispettare i livelli di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 1/3/1991, per cui se del caso dovrà munirsi dei necessari permessi in deroga.
FER potrà concedere in uso all'IMPRESA magazzini chiusi e/o spazi scoperti adiacenti alle aree interessate dai lavori, per il deposito dei materiali da impiegare e degli attrezzi, previa sottoscrizione di apposita convenzione.
L'eventuale uso dei citati spazi e magazzini cesserà con I' ultimazione dei lavori; gli stessi dovranno essere riconsegnati dall'IMPRESA con onere di rimessa in pristino. In ogni caso I'IMPRESA non potrà alterare lo stato dei luoghi.
Le aree eventualmente concesse rientrano nei casi di cui al presente articolo e pertanto l'IMPRESA non potrà richiedere alcun risarcimento a FER in caso di furto o di danneggiamento di attrezzi e materiali di sua proprietà depositati nei locali o aree scoperte messi a disposizione.
ART. 25 - TUTELA DEI LAVORATORI
L'eventuale assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme vigenti in materia; l'IMPRESA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Alle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'IMPRESA non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi, ai sensi di quanto richiamato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 87 del 10/09/1993.
L'IMPRESA, inoltre, è tenuta agli adempimenti previsti della Legge 68/99 in materia di assunzioni dalle categorie protette.
L'IMPRESA avrà l'onere di comunicare, ai fini del rispetto delle leggi sul lavoro, i nominativi dei propri dipendenti o di dipendenti di terzi che verranno addetti al cantiere.
È fatto obbligo all'IMPRESA di esibire, su richiesta della Direzione Lavori o del Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente, nonché copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Documento Unico di Regolarità Contributiva in data non antecedente a 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
Ai sensi dell'art. 7 dei Capitolato Generale, la FER effettuerà, come garanzia, trattenuta dello 0,50% sull'importo dei lavori fatturati.
Qualora l'IMPRESA trascuri parte degli adempimenti prescritti, provvederà direttamente la FER a carico del fondo formato con la ritenuta dello 0,50% sopra indicata, fatte salve le maggiori responsabilità dell'IMPRESA.
In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'IMPRESA sarà avvertita per iscritto di eseguire detti pagamenti e, ove non provvedesse, la FER potrà farlo d'ufficio con rivalsa a carico dell'IMPRESA stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato Generale.
Relativamente alla sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere, l'IMPRESA è tenuta a depositare, per ciascun contratto applicativo, prima della consegna dei lavori:
a) piano operativo di sicurezza fisica dei lavoratori (POS);
b) nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi del D.Igs 81/2008;
c) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
d) nominativo del responsabile della sicurezza nel cantiere;
e) nominativo del capocantiere;
f) la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi esistenti in ambito aziendale e le misure di prevenzione e di emergenza adottate, di cui al D.Lg.vo 81/2008.
L’IMRESA , contestualmente al POS, dovrà fornire al Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza di FER l’elenco degli addetti impegnati nella realizzazione delle opere e le abilitazioni, in corso di validità, da questi possedute.
L'IMPRESA deve fornire tempestivamente alla Direzione Lavori gli aggiornamenti della documentazione di cui al punto precedente, ogni volta che mutino le condizioni di cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'IMPRESA, previa sua formale costituzione di mora, costituiscono cause di risoluzione del contratto in danno.
ART. 00 - XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX
Tutti i danni per forza maggiore a persone e cose — compresi quelli causati da
incidenti sia alle opere sia agli attrezzi, macchinari, impianti di servizio e materiali approvvigionati — saranno convenzionalmente posti a carico dell'IMPRESA.
ART. 27 - INTERFERENZE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
L'IMPRESA dovrà permettere che, nel corso dei lavori, operai di altre Ditte o della FER possano accedere al cantiere per l'esecuzione di opere non comprese nel presente contratto o riguardanti quelle che la FER eseguirà direttamente, senza diritto a compensi o indennizzi suppletivi, essendosi di questo onere tenuto conto nel prezzo dell'appalto, né da ciò potrà trarre motivo per ritardare il compimento dei lavori.
ART. 28 - VERIFICHE IN CORSO D’OPERA, ULTIMAZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO E RELATIVE CERTIFICAZIONI
FER srl potrà a proprio insindacabile giudizio effettuare visite di verifica e collaudo in corso d’opera in qualunque momento, fermo restando che detti eventuali controlli e verifiche eseguite da FER non escludono la responsabilità dell’IMPRESA per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’IMPRESA stessa per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’IMPRESA, né alcuna preclusione in capo a FER.
Sono ad esclusivo carico dell’IMPRESA le spese di visita del personale FER e/o persone terze all’uopo incaricate da FER per accertare l’intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall’organo verificatore, ovvero per ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze; tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’IMPRESA.
L’IMPRESA è tenuta a dare formale comunicazione di ultimazione dei lavori, cui seguirà, se del caso, l’emissione del Certificato di ultimazione dei lavori da parte
della Direzione Lavori.
E’ prevista la facoltà di emettere certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 237 del Regolamento.
Le opere saranno prese in consegna dalla FER solo nel caso in cui il giudizio definitivo sull’esecuzione dei lavori risulti positivo.
La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva delle responsabilità dell’IMPRESA e con le garanzie di cui all’art. 1667 del c.c. per i vizi e le difformità dell’opera e al D.P.R. 24/05/1988 n.224 per i danni cagionati da difetti dei prodotti messi in opera, o comunque incorporati e facenti parte dell’opera stessa.
ART. 29 - DIFETTI DI COSTRUZIONE
L'IMPRESA dovrà demolire e rifare, a sue spese, gli eventuali lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.
Qualora I'IMPRESA non ottemperi l'ordine ricevuto, la FER procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento delle opere, addebitando gli oneri relativi all'IMPRESA stessa.
Qualora FER presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare le necessarie verifiche.
Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'IMPRESA, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica. ART. 30 - PERIODO DI GARANZIA
Dalla data di emissione del Collaudo è previsto, comunque, secondo quanto stabilito e meglio indicato nel cronoprogramma posto a base di gara integrato dalle migliorie proposte dal concorrente in sede d’offerta un periodo di garanzia di 24 mesi durante il quale FER potrà pretendere ulteriori interventi sui lavori eseguiti
qualora questi presentino difetti; nel caso I'IMPRESA dovrà procedere agli interventi richiesti, senza aver diritto a compensi aggiuntivi, entro iI termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte di FER, fermo restando il diritto di FER di rivalersi per le eventuali spese sostenute ed il risarcimento dei danni subiti.
ART. 31 - ULTERIORI DISPOSIZIONI
Tutti i lavori contemplati nel presente contratto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e l'IMPRESA dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che le verranno impartite all'uopo dalla Direzione Lavori o dal Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze.
In proposito, nessun riconoscimento di alcun tipo spetterà all'IMPRESA in caso di lavorazioni eseguite in orario notturno.
Inoltre, si precisa che, qualora eventuali attività dovessero essere eseguite in presenza di esercizio ferroviario, nessun riconoscimento di alcun tipo spetterà all'IMPRESA a causa di eventuali ritardi dei treni, o per l'effettuazione di treni straordinari che interferissero con l'esecuzione dei lavori.
L'IMPRESA dichiara espressamente inoltre di avere preso visione e di conoscere la presenza di impianti per la circolazione dei treni, quali circuiti di binario e relativi giunti incollati, pedali per il funzionamento di impianti di C.T.C., B.C.A., ACEI e passaggi a livello, T.E. e comunque di ogni altro impianto ferroviario, che devono essere in ogni caso mantenuti integri e funzionanti.
L'eventuale condotta di mezzi di trazione per i lavori da eseguirsi lungo la linea
ferroviaria dovrà essere affidata, a cura e spese dell'IMPRESA, a personale munito della relativa abilitazione, di cui l’Impresa dovrà fornire elenco per approvazione da parte di FER. L'IMPRESA potrà richiedere personale di condotta
a FER, la quale fatturerà le relative prestazioni secondo le tariffe orarie vigenti, maggiorate del 15%.
Resta inteso che ogni perturbazione alla circolazione dei treni per circostanze direttamente od indirettamente imputabili all'IMPRESA, ogni ritardo verrà convenzionalmente penalizzato in ragione di Euro 100,00 (cento/00) ogni 5 minuti indivisibili, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente prodotto, da dimostrarsi da parte di FER.
L'IMPRESA dovrà fornire, a lavori eseguiti, un fascicolo fotografico delle opere e delle varie fasi di esecuzione.
ART. 32 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/16.
Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 a 110 del D.Lgs 50/16. Qualora si verifichino le condizioni previste agli artt. 108, 109, 110 del D.Lgs 50/16, FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA.
ART. 33 - CLAUSOLE DI INTEGRITÀ
Sono cause di risoluzione per grave inadempienza:
- avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER;
- aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati e controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi finalizzata
all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di FER, di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità avvenuto nelle fasi della procedura o durate l’esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti FER;
- la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l’omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; L’affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche “Clausole di Integrità” nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà autorizzazioni al subappalto.
ART. 34 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’IMPRESA è tenuta: ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’oggetto del presente contratto; a rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori/subfornitori/subcontraenti/imprese collegati a qualsiasi titolo interessati all’oggetto del presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a dare immediata comunicazione a FER srl ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’IMPRESA non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
ART. 35 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per tutta la durata dei lavori l'IMPRESA elegge il proprio domicilio in
.
ART. 36 - CONTROVERSIE
E' esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente per eventuali vertenze giudiziarie è quello di Ferrara.
ART. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY.
Le Parti si autorizzano reciprocamente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - a trattare, anche informaticamente, ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi all’esecuzione e cessazione del presente Contratto.
ART. 38 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
Sono a carico dell'IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione, laddove richiesta da una delle parti.
Il presente contratto ha validità a decorrere dall’invio a mezzo posta certificata dei files sottoscritti digitalmente da entrambe le parti.
Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. il Direttore Generale (X.xx Digitalmente)
per I'IMPRESA
il Legale Rappresentante (X.xx Digitalmente)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli del presente Contratto: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8,
art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20,
art. 21, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art.
32; art. 33; art. 34; art. 35; art. 36; art. 37; art. 38.
per l'IMPRESA
il Legale Rappresentante (X.xx Digitalmente)
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