Visite di manutenzione. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni obbligatorie (quelle relative al d.p.r. 29 maggio 1963, n°1497, art. 19 e d.m. 28 maggio 1979, art. 19 e successive integrazioni e modificazioni) per cui si dovrà provvedere, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto a: - verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, elettrici ed idraulici e, particolarmente, il regolare funzionamento delle porte e delle serrature, il livello dell’olio nel serbatoio, la tenuta delle guarnizioni; - verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene; - effettuare le normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti con fornitura dei lubrificanti a basso impatto ambientale, grasso, pezzame e fusibili. Il Fornitore deve inoltre eseguire le verifiche periodiche, di cui all’art. 19, punto 4 del citato d.p.r. 29 maggio 1963 n°1497 e dell’art. 15 del d.p.r. 30 aprile 1999 n°162, con cadenza semestrale negli ascensori di categoria A al fine di controllare: - l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; - le funi, le catene ed i loro attacchi; - l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra; - l’annotazione dei risultati di queste verifiche sul libretto prescritto dalla legge. Il Fornitore, a norma dell’art. 18 del citato d.p.r. n°1497, deve ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite dal tecnico incaricato a seguito della visita di controllo. È delegata al Fornitore, cosi come richiesto dalla normativa vigente sopra richiamata, la gestione del libretto matricola e dei relativi verbali di collaudo e verifica. Risultano inoltre comprese nelle attività compensate con il canone: la redazione dei rapporti sullo stato degli impianti; la registrazione delle visite e delle modifiche apportate; l’espletamento del pagamento delle Tasse Governative per conto dell’Amministrazione, con rimborso totale delle somme pagate.
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Visite di manutenzione. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni obbligatorie (quelle relative al d.p.r. 29 maggio 1963manutenzioni periodiche di cui all’art.15 del D.P.R. 30/04/1999, n°1497° 162 con cadenza almeno semestrale, art. 19 e d.m. 28 maggio 1979, art. 19 e successive integrazioni e modificazioni) per cui si dovrà provvedere, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto a: - verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, elettrici ed idraulici e, particolarmente, il regolare funzionamento delle porte e delle serrature, il livello dell’olio nel serbatoio, la tenuta delle guarnizioni; - verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene; - effettuare le normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti con fornitura dei lubrificanti a basso impatto ambientale, grasso, pezzame e fusibili. Il Fornitore deve inoltre eseguire le verifiche periodiche, di cui all’art. 19, punto 4 del citato d.p.r. 29 maggio 1963 n°1497 e dell’art. 15 del d.p.r. 30 aprile 1999 n°162, con cadenza semestrale negli ascensori di categoria A al fine di controllare: - l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; - le funi, le catene ed i loro attacchi; - l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra; - l’annotazione dei risultati di queste verifiche sul libretto prescritto dalla legge. Il Fornitore, a norma dell’art. 18 13 del citato d.p.r. D.P.R. n°1497162/99, deve ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite dal tecnico incaricato a seguito della visita di controllo. È Nell’ambito del presente servizio, è delegata al Fornitore, cosi come richiesto dalla normativa vigente sopra richiamata, la gestione del libretto matricola e dei relativi verbali di collaudo e verifica. Risultano inoltre comprese nelle attività compensate con il canone: - la redazione dei rapporti sullo stato degli impianti; - la registrazione delle visite e delle modifiche apportate; l’espletamento del pagamento delle Tasse Governative per conto dell’Amministrazione, con rimborso totale delle somme pagate.
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Visite di manutenzione. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni obbligatorie (quelle relative al d.p.r. 29 maggio 1963, n°1497, art. 19 e d.m. 28 maggio 1979, art. 19 e successive integrazioni e modificazioni) per cui si dovrà provvedere, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto a: - verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, elettrici ed idraulici e, particolarmente, il regolare funzionamento delle porte e delle serrature, il livello dell’olio nel serbatoio, la tenuta delle guarnizioni; - verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene; - effettuare le normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti con fornitura dei lubrificanti a basso impatto ambientale, grasso, pezzame e fusibili. Il Fornitore deve inoltre eseguire le verifiche periodiche, di cui all’art. 19, punto 4 del citato d.p.r. 29 maggio 1963 n°1497 e dell’art. 15 del d.p.r. 30 aprile 1999 n°162, con cadenza semestrale negli ascensori di categoria A al fine di controllare: - l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; - le funi, le catene ed i loro attacchi; - l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra; - l’annotazione dei risultati di queste verifiche sul libretto prescritto dalla legge. Il Fornitore, a norma dell’art. 18 del citato d.p.r. n°1497, deve ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite dal tecnico incaricato a seguito della visita di controllo. È delegata al Fornitore, cosi così come richiesto dalla normativa vigente sopra richiamata, la gestione del libretto matricola e dei relativi verbali di collaudo e verifica. Risultano inoltre comprese nelle attività compensate con il canone: la redazione dei rapporti sullo stato degli impianti; la registrazione delle visite e delle modifiche apportate; l’espletamento del pagamento delle Tasse Governative per conto dell’Amministrazione, con rimborso totale delle somme pagate.
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