Visite e controlli semestrali Clausole campione

Visite e controlli semestrali. Almeno una volta ogni sei mesi, deve essere eseguita a cura del Fornitore una visita riguardante, oltre alle verifiche previste nella visita trimestrale, tutti i principali elementi dell’impianto e, segnatamente: • verifica del regolare funzionamento degli organi e dispositivi meccanici ed elettrici, con particolare cura per le porte dei piani e le loro serrature; • verifica dei freni e dei dispositivi di sicurezza; • verifica dei collegamenti verso terra dell'impianto elettrico; • verifica accurata delle funi o catene di trazione (ove esistenti) e dei loro attacchi; • verifica dei dispositivi di allarme e comunicazione; • operazioni di pulizia e lubrificazione; • pulizia della fossa (ove presente); • verifica dei dispositivi di arresto di sicurezza (per scale mobili, tappeti mobili, montascale); • verifica dell'integrità dei pettini di imbocco (per scale e tappeti mobili); • verifica della tensione catene, dell'assetto e dei giochi (per scale e marciapiedi mobili); • verifica dell'integrità dei pannelli, zoccoli e dei corrimano (per scale e tappeti mobili); • eventuale rabbocco fluido idraulico (per ascensori, montacarichi e piattaforme idraulici); • ulteriori verifiche su dispositivi specifici variabili in funzione della tipologia di impianto. In caso di esito negativo della verifica il Gestore del servizio deve tempestivamente informare il Direttore dell'esecuzione, anche mediante una comunicazione scritta tramite pec, descrivendo dettagliatamente il problema rilevato e le misure correttive adottate, ovvero da adottare. Qualora fosse necessario un intervento correttivo di particolare rilievo si rimanda a quanto disciplinato nel paragrafo 10.2.2. L’impianto oggetto della visita può riprendere il regolare funzionamento solo se si trova in stato di buona efficienza e nel rispetto di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la sicurezza di esercizio. Entro sette giorni lavorativi successivi alla data della visita di verifica deve essere inviato al Direttore dell'esecuzione il rapporto di intervento (Allegato B alle Schede Tecniche di cui all’Appalto Specifico), con le prove eseguite, la data e la firma del Gestore del servizio o suo delegato. Il corrispettivo per le visite e i controlli semestrali deve considerarsi compreso nel valore del Canone delle manutenzioni ordinarie.
Visite e controlli semestrali. Almeno una volta ogni sei mesi, deve essere eseguita a cura dell’Appaltatore una visita riguardante, oltre alle verifiche previste nella visita bimestrale, tutti i principali elementi dell’impianto e, segnatamente: In caso di esito negativo della verifica il Gestore del servizio deve tempestivamente informare il Direttore dell'esecuzione, anche mediante una comunicazione scritta tramite PEC, descrivendo dettagliatamente il problema rilevato e le misure correttive adottate, ovvero da adottare. Qualora fosse necessario un intervento correttivo di particolare rilievo si rimanda a quanto disciplinato nel

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  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

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  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

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