DISPOSITIVI DI SICUREZZA Clausole campione

DISPOSITIVI DI SICUREZZA. 1. Le parti riconoscono l'importanza che le nuove tecnologie rappresentano per la sicurezza del viaggio, dei lavoratori e dell'utenza, per la tutela dei mezzi e del patrimonio aziendale e si danno atto della possibilità di utilizzare dispositivi di sicurezza, anche ai fini di prevenzione di episodi di aggressione ai lavoratori e/o viaggiatori.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA. Il sistema di controllo dell’unità deve: • monitorare e verificare in tempo reale i principali parametri elettrici, meccanici e dosimetrici dell’acceleratore e dei suoi accessori; • attivare interblocchi (interlock) auto-descritti qualora si manifesti un errato funzionamento; • interrompere o inibire l’attivazione del fascio e/o la movimentazione dell’unità radiante al fine di impedire e/o prevenire possibili collisioni; • interrompere o inibire l’attivazione del fascio e/o la movimentazione dell’unità radiante qualora sia premuto uno qualsiasi dei pulsanti di emergenza (posti all'interno della sala di terapia e presso la consolle di comando) o sia aperta la porta di accesso alla sala di terapia (bunker). Accessori per la sala di terapia Devono essere forniti/e ed installati/e: • almeno 4 sistemi laser di precisione di colore verde per l’individuazione dell’isocentro dell’unità radiante (sala di terapia) la cui calibrazione deve essere effettuabile con sistema di controllo remoto; i laser devono essere conformi allo standard CDRH per la classe II dei laser e forniti di marchio CE; • le luci di segnalazione indicanti gli stati di macchina accesa e fascio attivo (sala comandi e sala di terapia); • una centralina di rilevazione (igrometro, barometro e termometro) di qualità e calibrata, da installarsi nella sala di terapia, per il monitoraggio delle condizioni ambientali. Inoltre, devono essere forniti/e ed installati/e: • sistema di visualizzazione composto da almeno n° 2 telecamere dotate di zoom e ampio angolo di brandeggio e due monitor collocati in sala comando; • monitors in sala di trattamento a colori (preferibilmente TFT) ripetitori della consolle e dei dati del R&V; • interfono doppia via, con eventuale filtri di soppressione dei rumori di fondo o effetti Xxxxxx dovuti alle apparecchiature e alle interferenze.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA. Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di: - air bags; - pretensionatori di cinture di sicurezza; - dispositivi antincendio; del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500,00= per sinistro. Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA. I generatori sono provvisti di dispositivi di sicurezza atti a prevenire danni all'operatore o al generatore stesso. Per dispositivo di sicurezza si intende qualsiasi oggetto o sistema in grado di ridurre il rischio di tali danni. Non manomettere le sicurezze attive o i relativi col- legamenti. Non operare con il generatore sprovvisto delle co- perture metalliche o con i collegamenti non isolati. Se necessario, in fase di installazione e allacciamento, dovranno essere integrati con altri in modo da garan- tire il rispetto delle leggi vigenti.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA. Il committente risponde che il proprio personale sia provvisto di dispositivi di protezione integri e specifici per la mansione secondo le disposizioni di legge del rispettivo Paese e che le indossi durante l’impiego dell’elicottero. I dispositivi di sicurezza consistono quanto meno dei seguenti elementi: casco / guanti / giubbotto segnaletico / scarpe antinfortunistiche / cintura di sicurezza per il montaggio / occhiali protettivi. Qualora non vengano rispettate queste prescrizioni, l’operatore e risp. l’assicuratore declinano ogni responsabilità e pretesa in merito. L’operatore svolge una formazione per la sicurezza con i dipendenti impiegati a carico del committente.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA. La materia del risarcimento danni, coinvolgendo le problematiche attinenti ai sinistri rende sempre più attuale l’introduzione di nuove tecnologie al fine di migliorare la sicurezza del “viaggio”. Per la prima volta, pertanto le parti hanno ritenuto importante introdurre nella normativa contrattuale un’apertura di credito nei confronti dell’utilizzo di tali strumenti, di cui l’intesa offre una casistica non esaustiva, superando un atteggiamento di diffidenza e di sostanziale ostacolo all’installazione di strumenti di controllo a distanza. A tal fine mentre si fa un doveroso rinvio alle procedure di cui all’art. 4, L. 300/70, si introduce un impegno da parte delle Segreterie Nazionali delle XX.XX. stipulanti affinchè le istanze locali non assumano atteggiamenti pregiudizialmente preclusivi.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA. Normativa ISPESL per impianti termici Nel dare queste prescrizioni, e per quanto specificato qui di seguito, si farà riferimento al D.M. 1.2.1975 “Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sottopressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica” ed alla normativa ISPESL Raccolta R edizione 2009.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA. L’attrezzatura deve essere progettata e costruita prevedendo materiale antinfortunistico standard e a norma di legge. Nel dettaglio deve disporre di: − Dispositivo di sicurezza che impedisce l'avanzamento del mezzo con la presa di forza inserita. − Disinserimento automatico della presa di forza non appena si cerca di inserire una marcia del cambio. − Pulsanti di comando sistemati in posizioni tali da non potere essere azionati accidentalmente; − Pulsante di stop d’emergenza di grandi dimensioni, di colore ROSSO, facilmente riconoscibile e rag- giungibile su entrambi i lati del portellone; − Pulsante di soccorso su entrambi i lati del portellone; − Indicazioni per il funzionamento e norme antinfortunistiche posizionate sul quadro comandi; − Fari rotanti a luce gialla con tecnologia a led; − Protezioni laterali dispositivo voltacontenitori; − Manometri per controllo pressione di lavoro; − Puntoni di sicurezza per manutenzione con bocca di carico alzata; − Pannelli retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato; − Avvisatore acustico di retromarcia; L’attrezzatura deve essere dotata di marcatura CE rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dalla “Direttiva Macchine” vigente. • Dotazione aggiuntiva n. 2 ruote di scorta con cerchi e pneumatici lineari uguali a quelli montati a nuovo, e attrezzatura di montaggio (martinetto); • Tre fari rotanti gialli; • Faro per illuminazione notturna; • Contenitore attrezzi in acciaio inox o alluminio, con chiusura a chiave o lucchetto, contenente gli attrezzi richiesti per interventi manuali sul mezzo; • N. 2 cunei di stazionamento in apposito alloggiamento; • Triangolo di emergenza; • Estintore a polvere 6 kg esterno, con cassetta di protezione fissata su telaio cabina; Schede tecniche relative all’autocarro e all’attrezzatura, Disegni complessivi quotati dell’autocarro allestito con attrezzatura di compattazione; Dichiarazioni di conformità delle attrezzature proposte alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e successive modificazioni; Relazione descrittiva delle caratteristiche tecnico-funzionali del veicolo; Relazione descrittiva delle caratteristiche tecnico-funzionali dell’attrezzatura; Depliant; Relazione tecnica descrittiva contenente eventuali migliorie tecniche rispetto ai requisiti minimi richiesti.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.