DISPOSITIVI DI SICUREZZA Clausole campione

DISPOSITIVI DI SICUREZZA. 1. Le parti riconoscono l'importanza che le nuove tecnologie rappresentano per la sicurezza del viaggio, dei lavoratori e dell'utenza, per la tutela dei mezzi e del patrimonio aziendale e si danno atto della possibilità di utilizzare dispositivi di sicurezza, anche ai fini di prevenzione di episodi di aggressione ai lavoratori e/o viaggiatori. 2. Pertanto, a livello aziendale, ai sensi della lettera e) dell'art. 3 del CCNL 12 luglio 1985, che in tal senso le parti integrano con il presente accordo, e delle leggi vigenti, sarà concordato l'utilizzo di dispositivi di sicurezza quali: - telecamere interne ed esterne; - dispositivi per la localizzazione dei mezzi; - dispositivi per allarme immediato e richiesta di pronto intervento; - comunicazione a distanza con la centrale operativa; - “scatola nera” per l’accertamento di dinamiche connesse alla circolazione dei veicoli aziendali nello svolgimento del trasporto pubblico.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA. 1. Le parti riconoscono l'importanza che le nuove tecnologie rappresentano per la sicurezza del viaggio, dei lavoratori e dell'utenza, per la tutela dei mezzi e del patrimonio aziendale e si danno atto della possibilità di utilizzare dispositivi di sicurezza, anche ai fini di prevenzione di episodi di aggressione ai lavoratori e/o viaggiatori. 2. Pertanto, a livello aziendale, ai sensi della lettera e) dell'art. 3 del CCNL 12 luglio 1985, che in tal senso le parti integrano con il presente accordo, e delle leggi vigenti, sarà concordato l'utilizzo di dispositivi di sicurezza quali: • telecamere interne ed esterne; • dispositivi per la localizzazione dei mezzi; • dispositivi per allarme immediato e richiesta di pronto intervento; • comunicazione a distanza con la centrale operativa; • “scatola nera” per l’accertamento di dinamiche connesse alla circolazione dei veicoli aziendali nello svolgimento del trasporto pubblico.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA. Il sistema di controllo dell’unità deve: • monitorare e verificare in tempo reale i principali parametri elettrici, meccanici e dosimetrici dell’acceleratore e dei suoi accessori; • attivare interblocchi (interlock) auto-descritti qualora si manifesti un errato funzionamento; • interrompere o inibire l’attivazione del fascio e/o la movimentazione dell’unità radiante al fine di impedire e/o prevenire possibili collisioni; • interrompere o inibire l’attivazione del fascio e/o la movimentazione dell’unità radiante qualora sia premuto uno qualsiasi dei pulsanti di emergenza (posti all'interno della sala di terapia e presso la consolle di comando) o sia aperta la porta di accesso alla sala di terapia (bunker). Accessori per la sala di terapia Devono essere forniti/e ed installati/e: • almeno 4 sistemi laser di precisione di colore verde per l’individuazione dell’isocentro dell’unità radiante (sala di terapia) la cui calibrazione deve essere effettuabile con sistema di controllo remoto; i laser devono essere conformi allo standard CDRH per la classe II dei laser e forniti di marchio CE; • le luci di segnalazione indicanti gli stati di macchina accesa e fascio attivo (sala comandi e sala di terapia); • una centralina di rilevazione (igrometro, barometro e termometro) di qualità e calibrata, da installarsi nella sala di terapia, per il monitoraggio delle condizioni ambientali. Inoltre, devono essere forniti/e ed installati/e: • sistema di visualizzazione composto da almeno n° 2 telecamere dotate di zoom e ampio angolo di brandeggio e due monitor collocati in sala comando; • monitors in sala di trattamento a colori (preferibilmente TFT) ripetitori della consolle e dei dati del R&V; • interfono doppia via, con eventuale filtri di soppressione dei rumori di fondo o effetti Xxxxxx dovuti alle apparecchiature e alle interferenze.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA. Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di: - air bags; - pretensionatori di cinture di sicurezza; - dispositivi antincendio; del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500,00= per sinistro. Quanto sopra purchè il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA. L’attrezzatura deve essere progettata e costruita prevedendo materiale antinfortunistico standard e a norma di legge. Nel dettaglio deve disporre di: − Dispositivo di sicurezza che impedisce l'avanzamento del mezzo con la presa di forza inserita. − Disinserimento automatico della presa di forza non appena si cerca di inserire una marcia del cambio. − Pulsanti di comando sistemati in posizioni tali da non potere essere azionati accidentalmente; − Pulsante di stop d’emergenza di grandi dimensioni, di colore ROSSO, facilmente riconoscibile e rag- giungibile su entrambi i lati del portellone; − Pulsante di soccorso su entrambi i lati del portellone; − Indicazioni per il funzionamento e norme antinfortunistiche posizionate sul quadro comandi; − Fari rotanti a luce gialla con tecnologia a led; − Protezioni laterali dispositivo voltacontenitori; − Manometri per controllo pressione di lavoro; − Puntoni di sicurezza per manutenzione con bocca di carico alzata; − Pannelli retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato; − Avvisatore acustico di retromarcia; L’attrezzatura deve essere dotata di marcatura CE rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dalla “Direttiva Macchine” vigente. • Dotazione aggiuntiva n. 2 ruote di scorta con cerchi e pneumatici lineari uguali a quelli montati a nuovo, e attrezzatura di montaggio (martinetto); • Tre fari rotanti gialli; • Faro per illuminazione notturna; • Contenitore attrezzi in acciaio inox o alluminio, con chiusura a chiave o lucchetto, contenente gli attrezzi richiesti per interventi manuali sul mezzo; • N. 2 cunei di stazionamento in apposito alloggiamento; • Triangolo di emergenza; • Estintore a polvere 6 kg esterno, con cassetta di protezione fissata su telaio cabina; Schede tecniche relative all’autocarro e all’attrezzatura, Disegni complessivi quotati dell’autocarro allestito con attrezzatura di compattazione; Dichiarazioni di conformità delle attrezzature proposte alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e successive modificazioni; Relazione descrittiva delle caratteristiche tecnico-funzionali del veicolo; Relazione descrittiva delle caratteristiche tecnico-funzionali dell’attrezzatura; Depliant; Relazione tecnica descrittiva contenente eventuali migliorie tecniche rispetto ai requisiti minimi richiesti.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA. Il committente risponde che il proprio personale sia provvisto di dispositivi di protezione integri e specifici per la mansione secondo le disposizioni di legge del rispettivo Paese e che le indossi durante l’impiego dell’elicottero. I dispositivi di sicurezza consistono quanto meno dei seguenti elementi: casco / guanti / giubbotto segnaletico / scarpe antinfortunistiche / cintura di sicurezza per il montaggio / occhiali protettivi. Qualora non vengano rispettate queste prescrizioni, l’operatore e risp. l’assicuratore declinano ogni responsabilità e pretesa in merito. L’operatore svolge una formazione per la sicurezza con i dipendenti impiegati a carico del committente.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA. Normativa ISPESL per impianti termici Nel dare queste prescrizioni, e per quanto specificato qui di seguito, si farà riferimento al D.M. 1.2.1975 “Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sottopressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica” ed alla normativa ISPESL Raccolta R edizione 2009.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA. La materia del risarcimento danni, coinvolgendo le problematiche attinenti ai sinistri rende sempre più attuale l’introduzione di nuove tecnologie al fine di migliorare la sicurezza del “viaggio”. Per la prima volta, pertanto le parti hanno ritenuto importante introdurre nella normativa contrattuale un’apertura di credito nei confronti dell’utilizzo di tali strumenti, di cui l’intesa offre una casistica non esaustiva, superando un atteggiamento di diffidenza e di sostanziale ostacolo all’installazione di strumenti di controllo a distanza. A tal fine mentre si fa un doveroso rinvio alle procedure di cui all’art. 4, L. 300/70, si introduce un impegno da parte delle Segreterie Nazionali delle XX.XX. stipulanti affinchè le istanze locali non assumano atteggiamenti pregiudizialmente preclusivi.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA. 1. Le parti riconoscono l'importanza che le nuove tecnologie rappresentano per la sicurezza del viaggio, dei lavoratori e dell'utenza, per la tutela dei mezzi e del patrimonio aziendale e si danno atto della possibilità di utilizzare dispositivi di sicurezza, anche ai fini di prevenzione di episodi di aggressione ai lavoratori e/o viaggiatori. 2. Pertanto, a livello aziendale, ai sensi della lettera e) dell'art. 3 del CCNL 12/7/1985, che in tal senso le parti integrano con il presente accordo, e delle leggi vigenti, sarà concordato l'utilizzo di dispositivi di sicurezza quali: - telecamere interne ed esterne; - dispositivi per la localizzazione dei mezzi; - dispositivi per allarme immediato e richiesta di pronto intervento; - comunicazione a distanza con la centrale operativa; - "scatola nera" per l’accertamento di dinamiche connesse alla circolazione dei veicoli aziendali nello svolgimento del trasporto pubblico. [46] Art. 35 Patente di guida e CQC 1. Il lavoratore la cui mansione richieda la patente di guida, ovvero la stessa unitamente ad altro titolo abilitativo, per l'espletamento delle funzioni proprie del profilo rivestito, al quale sia ritirato o sospeso uno dei documenti di cui sopra per motivi inerenti violazioni al Codice della Strada, che non comportino il licenziamento per giusta causa o per motivi disciplinari, ha diritto alla sola conservazione del posto per 12 mesi, fatto salvo quanto previsto nei punti successivi. 2. Se il lavoratore è dipendente da azienda che occupa più di 15 dipendenti, durante il periodo di conservazione del posto di cui al precedente comma 1, allo stesso spetta l'erogazione, per i primi sei mesi, di un'indennità, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il T.F.R., pari al 50%, ovvero ai 2/3 se con più di due persone a carico, della somma dei seguenti istituti economici: retribuzione tabellare, ex-contingenza, scatti di anzianità, TDR, trattamento ad personam ex art. 3, punto 2, dell'AN 27/11/2000 di rinnovo del CCNL. 3. Durante il periodo di conservazione del posto l'azienda, ove possibile, adibisce il lavoratore alle mansioni proprie di un profilo professionale diverso da quello rivestito dal lavoratore stesso. In tal caso, compete al lavoratore il trattamento economico e normativo proprio del profilo professionale al quale viene adibito. Nel caso in cui il lavoratore rifiuti l’adibizione ad altre mansioni, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. 4. Nelle sol...
DISPOSITIVI DI SICUREZZA. 1. Le parti riconoscono l'importanza che le nuove tecnologie rappresentano per la sicurezza del viaggio, dei lavoratori e dell'utenza, per la tutela dei mezzi e del patrimonio aziendale e si danno atto della possibilità di utilizzare dispositivi di sicurezza, anche ai fini di prevenzione di episodi di aggressione ai lavoratori e/o viaggiatori. 2. Pertanto, a livello aziendale, ai sensi della lettera e) dell'art. 3 del CCNL 12 luglio 1985, che in tal senso le parti integrano con il presente accordo, e delle leggi vigenti, sarà concordato l'utilizzo di dispositivi di sicurezza quali: • telecamere interne ed esterne; • dispositivi per la localizzazione dei mezzi; • dispositivi per allarme immediato e richiesta di pronto intervento; • comunicazione a distanza con la centrale operativa; • “scatola nera” per l’accertamento di dinamiche connesse alla circolazione dei veicoli aziendali nello svolgimento del trasporto pubblico. 3. Tali strumenti non potranno riprendere la fisionomia del lavoratore coinvolto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 L. 300/70 “Statuto dei Lavoratori”. Non potranno, inoltre, essere utilizzate a fini diversi da quelli indicati dal presente articolo e quindi non potranno essere utilizzate a fini disciplinari, né sanzionatori, né per il controllo della produzione del singolo lavoratore. 4. Altresì prima della loro installazione, sempre a mente del citato art. 4 L. 300/70, tali strumenti devono essere oggetto di esplicito accordo aziendale che stabilisca specificatamente: • limiti di utilizzo; • collocazione; • utilizzo delle rilevazioni; • tracciabilità delle rilevazioni; • modalità di conservazione; • durata della conservazione; • modalità di distruzione; • tutela della privacy 5. Tale accordo, prima della sua entrata in vigore, dovrà essere sottoposto all’approvazione del competente I.T.L.