Common use of Welfare integrativo Clause in Contracts

Welfare integrativo. 1. Tramite successiva contrattazione di comparto verrà disciplinata la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a. iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b. supporto dell’istruzione e promozione del merito dei figli; c. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d. anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti dagli enti ed il finanziamento del Welfare sarà garantito per un costo di 10 euro mensili per dodici mensilità per ogni dipendente in forza assunto a tempo indeterminato. 3. I versamenti saranno effettuati su un apposito Fondo di Welfare da costituire tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali. Le parti interessate convengono di istituire una commissione per definire gli atti giuridici necessari (atto costitutivo, statuto e regolamento) e tutti gli adempimenti propedeutici all’operatività del fondo stesso. La commissione provvederà a completare i lavori previsionalmente entro il 30/06/2019. 4. Per l’anno 2018 il versamento avverrà per dodicesimi con effetti a decorrere dallo 01/10/2018, a seguito della costituzione del Fondo di cui al comma 3. 5. Le parti si impegnano inoltre a definire ulteriori iniziative di welfare aziendale come disciplinate dalla legge di stabilità 2016 e dalle Leggi di bilancio 2017 e 2018 ai fini dell’applicazione dell’art. 51 del TUIR;

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Contrattuale

Welfare integrativo. (art. 7, comma 4, lett. h), del CCNL 21/05/2018) 1. Tramite successiva contrattazione In applicazione dell’articolo 72, comma 2, del CCNL 21/05/2018, le parti danno atto che sussistono le condizioni applicative del welfare integrativo aziendale, in quanto sussistono precedenti destinazioni a tale titolo a carico del bilancio dell’amministrazione. 2. Le risorse di comparto verrà disciplinata la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i qualicui sopra saranno destinate a: a. a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b. b) supporto dell’istruzione all’istruzione e promozione del merito dei figli; c. c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità socialesociali; d. d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e. e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionaleServizio Sanitario Nazionale. 23. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sopra sono sostenuti dagli enti ed il finanziamento del Welfare sarà garantito per un costo di 10 euro mensili per dodici mensilità per ogni dipendente in forza assunto a tempo indeterminato. 3. I versamenti saranno effettuati su un apposito Fondo di Welfare da costituire tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali. Le parti interessate convengono di istituire una commissione per definire gli atti giuridici necessari (atto costitutivo, statuto e regolamento) e tutti gli adempimenti propedeutici all’operatività del fondo stesso. La commissione provvederà a completare i lavori previsionalmente entro il 30/06/2019nei limiti degli importi individuali già individuati precedentemente nell’Ente. 4. Per l’anno 2018 il versamento avverrà per dodicesimi con effetti a decorrere dallo 01/10/2018, a seguito della costituzione del Fondo L’erogazione delle prestazioni di cui al comma 32, lett. e) potrà avvenire mediante successiva istituzione ovvero adesione a un fondo di assistenza sanitaria integrativa gestito dal sistema camerale a livello nazionale. 5. Le parti si impegnano inoltre Saranno beneficiari delle suddette prestazioni tutti i dipendenti a definire ulteriori iniziative tempo indeterminato, a tempo pieno o part-time, in servizio al 1° gennaio dell’anno di welfare aziendale come disciplinate dalla legge riferimento, in relazione ai mesi di stabilità 2016 e dalle Leggi di bilancio 2017 e 2018 ai fini dell’applicazione dell’art. 51 del TUIR;permanenza in servizio.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Welfare integrativo. 1. Tramite successiva contrattazione Le Parti confermano il comune intento di comparto verrà disciplinata la concessione realizzare, in aggiunta rispetto a quanto già previsto dagli articoli che precedono, forme di welfare integrativo che consentano ai lavoratori e alle lavoratrici dell’Agenzia del Demanio di accedere a benefici di natura assistenziale e sociale sociale, nonché ai connessi trattamenti agevolati di tipo fiscale, con l’effetto di aumentare in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a. iniziative maniera considerevole la capacità di sostegno al reddito della famiglia; b. supporto dell’istruzione e promozione del merito dei figli; c. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d. anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionalespesa individuale. 2. Gli oneri Al fine di ricercare ogni possibile soluzione tesa a realizzare un efficace sistema di welfare integrativo in grado di soddisfare il più possibile le esigenze dei dipendenti dell’ente, tenuto conto delle diverse tipologie (single o nucleo), fasce di età, bisogni familiari ed esigenze personali, le Parti si impegnano a costituire, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una Commissione tecnica, formata da due rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale e da tre rappresentanti dell’Agenzia, con il compito di valutare le migliori soluzioni tecniche per la concessione dei benefici l’implementazione di cui al presente articolo sono sostenuti dagli enti ed il finanziamento del Welfare sarà garantito per un costo piano di 10 euro mensili per dodici mensilità per ogni dipendente in forza assunto a tempo indeterminatowelfare integrativo. 3. I versamenti Le risultanze del lavoro svolto dalla Commissione saranno effettuati su un apposito Fondo valutate dal tavolo relazionale a livello nazionale, allo scopo di Welfare adottare, nell’ambito della contrattazione integrativa di cui all’art. 11 del presente CCNL, una o più forme di welfare da costituire tra le amministrazioni eventualmente aggiungere a quelle già oggi a disposizione del comparto e le organizzazioni sindacali. Le parti interessate convengono di istituire una commissione per definire gli atti giuridici necessari (atto costitutivo, statuto e regolamento) e tutti gli adempimenti propedeutici all’operatività del fondo stesso. La commissione provvederà a completare i lavori previsionalmente entro il 30/06/2019personale. 4. Per l’anno 2018 il versamento avverrà per dodicesimi con effetti a decorrere dallo 01/10/2018Gli strumenti di welfare adottati oggetto di accordo integrativo, a seguito saranno oggetto di costante monitoraggio delle Parti e della costituzione del Fondo Commissione tecnica di cui al comma 3sopra per l’implementazione di eventuali correttivi, richiesti anche dall’evolversi del contesto o dalla normativa di riferimento. 5. Le parti si impegnano inoltre a definire ulteriori iniziative Parti, infine, convengono sull’importanza di favorire la diffusione tra i dipendenti dell’Agenzia di una cultura sui temi del welfare e dei vantaggi che una politica di welfare aziendale come disciplinate dalla legge può offrire ad aziende e lavoratori, attraverso la realizzazione di stabilità 2016 e dalle Leggi momenti di bilancio 2017 e 2018 ai fini dell’applicazione dell’art. 51 del TUIR;informazione o attraverso le modalità che le Parti riterranno più opportuno adottare, sia singolarmente che congiuntamente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Welfare integrativo. 1. Tramite successiva Le Aziende ed Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di comparto verrà disciplinata cui all’art. 9 comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a. iniziative di sostegno al reddito della famigliafamiglia (sussidi e rimborsi); b. supporto dell’istruzione all’istruzione e promozione del merito dei figli; c. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d. anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionalenazionale anche a copertura di particolari eventi avversi (es. ictus, infarto, ecc.) aggiuntivi a quanto già indicato dall’art. 86 (Coperture assicurative per la responsabilità civile) del CCNL 2.11.2022; f. contribuzione delle spese per l’attivazione di convenzioni per asili nido ove non presenti in azienda; g. incentivazione alla mobilità sostenibile; h. altri benefici che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti dagli enti ed il finanziamento del Welfare sarà garantito mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per un costo le medesime finalità, da precedenti norme di 10 euro mensili per dodici mensilità per ogni dipendente in forza assunto a tempo indeterminatolegge o delle disponibilità di cui all’art. 61, comma 5 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) nei limiti ivi indicati. 3. I versamenti saranno effettuati su un apposito Fondo di Welfare da costituire tra le amministrazioni Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 89 del comparto e le organizzazioni sindacali. Le parti interessate convengono di istituire una commissione per definire gli atti giuridici necessari (atto costitutivo, statuto e regolamento) e tutti gli adempimenti propedeutici all’operatività CCNL del fondo stesso. La commissione provvederà a completare i lavori previsionalmente entro il 30/06/20192.11.2022. 4. Per l’anno 2018 il versamento avverrà per dodicesimi con effetti a decorrere dallo 01/10/2018, a seguito della costituzione del Fondo di cui al comma 3. 5. Le parti si impegnano inoltre a definire ulteriori iniziative di welfare aziendale come disciplinate dalla legge di stabilità 2016 e dalle Leggi di bilancio 2017 e 2018 ai fini dell’applicazione dell’art. 51 del TUIR;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Welfare integrativo. 1. Tramite successiva Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di comparto verrà disciplinata cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a. a) iniziative di sostegno al reddito della famigliafamiglia (sussidi e rimborsi); b. b) supporto dell’istruzione all’istruzione e promozione del merito dei figli; c. c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d. anticipazioni, sovvenzioni e d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e. e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale f) altre categorie di beni, servizi ed altri benefici che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti dagli enti ed il finanziamento mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, tra cui l’art. 27, comma 2 del Welfare sarà garantito CCNL Enti pubblici non economici del 14 febbraio 2001, nonché, per un costo la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di 10 euro mensili per dodici mensilità per ogni dipendente in forza assunto a tempo indeterminatoquota parte del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 49 del CCNL 9 maggio 2022 all’art. 32 (Fondo risorse decentrate: incrementi). 3. I versamenti saranno effettuati su L’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lett. e) potrà avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un apposito Fondo fondo di Welfare da costituire tra le amministrazioni assistenza sanitaria integrativa del comparto e le organizzazioni sindacaliservizio sanitario nazionale. Le parti interessate convengono Il finanziamento a carico delle amministrazioni, che non dovrà determinare ulteriori o maggiori oneri, troverà copertura nelle risorse di istituire una commissione per definire gli atti giuridici necessari (atto costitutivo, statuto e regolamento) e tutti gli adempimenti propedeutici all’operatività del fondo stesso. La commissione provvederà a completare i lavori previsionalmente entro il 30/06/2019cui al comma 2. 4. Per l’anno 2018 il versamento avverrà per dodicesimi con effetti a decorrere dallo 01/10/2018, a seguito della costituzione Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 55 del Fondo di cui al comma 3CCNL 9 maggio 2022. 5. Le parti si impegnano inoltre a definire ulteriori iniziative di welfare aziendale come disciplinate dalla legge di stabilità 2016 e dalle Leggi di bilancio 2017 e 2018 ai fini dell’applicazione dell’art. 51 del TUIR;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro