Welfare integrativo. 1. L’Art. 32 del CCNL F.L. 2016-2018 prevede che, in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono essere definiti i criteri per la formulazione di piani di welfare integrativo individuando in tale sede le tipologie di benefici e le complessive risorse ad essi destinate. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per la medesima finalità, da precedenti norme nonché, per la parte eventualmente non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei fondi di cui all' art. 57 CCNL F.L. 2016-2018 (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) nella misura del 2,5%, maggiorata secondo quanto previsto dall' Art. 32 del medesimo CCNL. 3. In ogni caso i piani approvati vengono aggiornati o confermati annualmente in occasione delle sessioni negoziali per gli adempimenti di cui all’Art. 45, comma 1, lett. a) del CCNL F. L. 2016-2018 ai sensi dell’Art. 8 del CCNL F.L. 2016-2018. 4. Le parti concordano che per il triennio 2021-2023 tali somme verranno impiegate in forme di welfare per assistenza sanitaria integrativa, con gli importi e le modalità da concordare entro il dicembre 2021.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Welfare integrativo. 1. L’Art. 32 del CCNL F.L. 2016-2018 prevede che, in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono essere definiti i criteri per la formulazione di piani di welfare integrativo individuando in tale sede le tipologie di benefici e le complessive risorse ad essi destinate.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per la medesima finalità, da precedenti norme nonché, per la parte eventualmente non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei fondi di cui all' art. 57 CCNL F.L. 2016-2018 (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) nella misura del 2,5%, maggiorata secondo quanto previsto dall' Art. 32 del medesimo CCNL.
3. In ogni caso i piani approvati vengono aggiornati o confermati annualmente in occasione delle sessioni negoziali per gli adempimenti di cui all’Art. 45, comma 1, lett. .
a) del CCNL F. L. 2016-2018 ai sensi dell’Art. 8 del CCNL F.L. 2016-2018.
4. Le parti concordano che in sede di contrattazione di parte economica per il triennio 2021-2023 tali somme verranno impiegate in forme di welfare per assistenza sanitaria integrativadefinendo tipologie e destinazione, con gli importi e particolare attenzione all’aspetto della salute del dipendente, ovvero dei suoi familiari a carico, con le modalità da concordare entro il dicembre 2021definire nella prossima contrattazione decentrata.
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Welfare integrativo. 1. L’Art. 32 del CCNL F.L. 2016-2018 prevede che, in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono essere definiti i criteri per la formulazione di piani di welfare integrativo individuando in tale sede le tipologie di benefici e le complessive risorse ad essi destinate.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per la medesima finalità, da precedenti norme nonché, per la parte eventualmente non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei fondi di cui all' art. 57 CCNL F.L. 2016-2018 (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) nella misura del 2,5%, maggiorata secondo quanto previsto dall' Art. 32 del medesimo CCNL.
3. In ogni caso i piani approvati vengono aggiornati o confermati annualmente in occasione delle sessioni negoziali per gli adempimenti di cui all’Art. 45, comma 1, lett. a) del CCNL F. L. 2016-2018 ai sensi dell’Art. 8 del CCNL F.L. 2016-2018.
4. Le parti concordano che in sede di contrattazione di parte economica per il triennio 2021-2023 tali somme verranno impiegate in forme di welfare per assistenza sanitaria integrativadefinendo tipologie e destinazione, con gli importi e particolare attenzione all’aspetto della salute del dipendente, ovvero dei suoi familiari a carico, con le modalità da concordare entro il dicembre 2021definire nella prossima contrattazione decentrata.
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