Common use of XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX Clause in Contracts

XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX. Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l’evento, e comunque entro cinque giorni da quello dell’avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni. Il compenso sarà limitato all’importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti. Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d’arte o le prescrizioni della direzione dei lavori. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

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Samples: Appalto, Appalto

XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX. Gli eventuali Qualora si verifichino danni alle opereai lavori causati da forza maggiore, per causa di forza maggiore dovranno questi devono essere denunciati immediatamente appena verificatosi l’eventoalla Direzione Lavori, e comunque entro cinque giorni da quello dell’avvenimento sotto a pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazionientro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Il compenso sarà Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per riparare i guasti l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi e ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Qualora il compenso nonché delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione provvisionali e dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fattimezzi dell’Appaltatore. Nessun compenso però sarà indennizzo è dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell’appaltatore a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d’arte o le prescrizioni della direzione dei lavori. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativarispondere.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX. Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l’evento, e comunque entro cinque giorni da quello dell’avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni. Il compenso sarà limitato all’importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezziprezzi a norma dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010. Pertanto l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti. Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d’arte o le prescrizioni della direzione dei lavori. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativaassicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX. Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l’evento, e comunque entro cinque giorni da quello dell’avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni. Il compenso sarà limitato all’importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti. Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d’arte o le prescrizioni della direzione dei lavori. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativaassicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione