Common use of Xxxxx Xxxxxxxxxxx Clause in Contracts

Xxxxx Xxxxxxxxxxx. (garanzia “kasko”) in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione, nonché a seguito di caduta di sassi, frane, valanghe e slavine. • 36.4 Danni da collisione (garanzia “kasko collisione”) esclusivamente in conseguenza di collisione con veicoli identificati in caso di accertata responsabilità, totale o parziale, dell’Assicurato nella causazione del sinistro • 36.5 Danni da collisione con veicoli non assicurati (garanzia “kasko in piedi”) – solo per autovetture. La Società rimborsa i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (con esclusione pertanto di eventuali danni alle persone che si trovano a bordo del veicolo) a seguito di collisione con altro veicolo che risulti non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria ma venga comunque identificato dall’Autorità Giudiziaria o di polizia con verbale di incidente. Qualora non vi sia intervento delle Autorità sul luogo dell’incidente, l’Assicurato deve sporgere denuncia dettagliata dell’incidente – che identifichi chiaramente il veicolo non assicurato – presso le Autorità e consegnarne copia alla Società; l’indennizzo verrà corrisposto solo nel caso in cui la Società sia messa nella condizione di verificare i danni su entrambi i veicoli. L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo definita ai sensi dell’art 2054 c.c., con il limite di euro 5.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo, nella forma “a primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile. La Società liquida l’indennizzo determinato in base alla presente condizione purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate. • 36.6 Urto contro animali selvatici L’assicurazione comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro animali selvatici, a condizione che il fatto sia stato verbalizzato con verbale di incidente redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (o da personale appartenente al Corpo forestale). L’indennizzo viene corrisposto con il limite di euro 5.000,00 o 10.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo, nella forma “a primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile. La presente garanzia non si cumula con quella di cui all’art. 36.3 – “Danni accidentali”.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori Autobus, Autoveicoli Trasporto Cose, Macchine Operatrici E Carrelli, Macchine Agricole, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori – Natanti/, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori Autovetture E Autotassametri/ Dimensione Auto

Xxxxx Xxxxxxxxxxx. (garanzia “kasko”) in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione, nonché a seguito di caduta di sassi, frane, valanghe e slavine. • 36.4 Danni da collisione (garanzia “kasko collisione”) esclusivamente in conseguenza di collisione con veicoli identificati in caso di accertata responsabilità, totale o parziale, dell’Assicurato nella causazione del sinistro. La presente garanzia è prestata, fino alla concorrenza per sinistro della somma convenuta in polizza, nella forma “a primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile. • 36.5 Danni da collisione con veicoli non assicurati (garanzia “kasko in piedi”) – solo per autovetture. La Società rimborsa i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (con esclusione pertanto di eventuali danni alle persone che si trovano a bordo del veicolo) a seguito di collisione con altro veicolo che risulti non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria ma venga comunque identificato dall’Autorità Giudiziaria o di polizia con verbale di incidente. Qualora non vi sia intervento delle Autorità sul luogo dell’incidente, l’Assicurato deve sporgere denuncia dettagliata dell’incidente – che identifichi chiaramente il veicolo non assicurato – presso le Autorità e consegnarne copia alla Società; l’indennizzo verrà corrisposto solo nel caso in cui la Società sia messa nella condizione di verificare i danni su entrambi i veicoli. L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo definita ai sensi dell’art 2054 c.c., con il limite di euro 5.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo, nella forma “a primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile. La Società liquida l’indennizzo determinato in base alla presente condizione purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate. • 36.6 Urto contro animali selvatici L’assicurazione comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro animali selvatici, a condizione che il fatto sia stato verbalizzato con verbale di incidente redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (o da personale appartenente al Corpo forestaleforestale delle province di Trento e Bolzano). L’indennizzo viene corrisposto con il limite di euro 5.000,00 o 10.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo, nella forma “a primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile. La presente garanzia non si cumula con quella di cui all’art. 36.3 – “Danni accidentali”.

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Samples: Polizza r.c.a./c.v.t. Dimensione Auto